52.2014.277
Commesse pubbliche. Esclusione e delibera ad altri
16 ottobre 2014Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2014.277
Lugano
16 ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello
Balerna, presidente,
Matteo Cassina, Stefano Bernasconi
segretario:
Federico
Pestoni, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 31 luglio 2014 della
RI 1
patrocinata
da: PA 1
contro
la
decisione 18 luglio 2014 del CO 2, che in esito al concorso per la fornitura
di stampanti multifunzionali a noleggio ha escluso la ricorrente dalla
procedura e risolto di deliberare la commessa alla ditta CO 1 di __________;
ritenuto, in
fatto
che il 18 marzo 2014 il CO 2 ha
indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti
pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3) ed impostato
secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura di stampanti
multifunzionali a noleggio (FU n. __________);
che il capitolato d'oneri messo a
disposizione degli interessati era talmente complesso e dettagliato - in
particolare riguardo ai requisiti funzionali, tecnici e di sicurezza richiesti
al sistema proposto dai concorrenti - che nella fase antecedente l'inoltro
delle offerte il committente ha risposto a 91 domande di delucidazione postegli
dalle ditte iscrittesi alla gara; il capitolato non prevedeva nulla riguardo alla
percentuale di copertura delle stampe e nessuno ha formulato quesiti su questo
tema;
che il bando preannunciava
Fatti
i seguenti criteri di aggiudicazione e fattori di ponderazione:
1.
economicità 50%
Considerandi
2.
requisiti per apparecchi e servizi 35%
3.
requisiti offerente 15%
che il prezzo d'offerta andava
calcolato a partire dal costo del foglio stampato (stampa A4 monocromatica, stampa
A4 colore, stampa A3 monocromatica, stampa A3 colore) moltiplicato per il
volume stimato, riportato nell'allegato E del capitolato;
che il bando e la documentazione
di gara non sono stati impugnati;
che in tempo utile
sono pervenute al committente sei offerte, per importi compresi tra fr. 150'645.55
e fr. 264'598.81;
che, in sede di valutazione, l'ente banditore ha convocato i singoli concorrenti
onde ottenere ragguagli sui contenuti della loro offerta; gli incontri sono
stati debitamente protocollati;
che, esperite le estimazioni necessarie,
il 18 luglio 2014 il CO 2 ha risolto di estromettere dalla procedura tre concorrenti,
in particolare la RI 1 (in seguito RI 1) rea di aver proposto
un prezzo della stampa a colori sulla scorta di un grado di copertura massima
del foglio del 5% in contrasto con i requisiti del bando; nel contempo il
committente ha deciso di deliberare la
commessa alla ditta CO 1 di __________, giunta prima in graduatoria con 98.65
punti;
che contro tale decisione la RI 1
è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento e postulando la sua riammissione in gara con il rinvio della pratica
al committente per nuova aggiudicazione,
previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame;
che, eccepita l'insufficiente
motivazione della decisione impugnata, la ricorrente ha contestato le ragioni addotte
dal committente per giustificare l'esclusione dalla gara, evidenziando che la
sua offerta soddisfa tutti i criteri posti dal bando di concorso, compresi
quelli riferiti al prezzo; secondo l'insorgente, è uso comune nel settore che
il consumo di toner fuori dagli standard normali di copertura venga assunto dal
committente;
che in sede di risposta la
stazione appaltante si è opposta invece all'accoglimento dell'impugnativa,
avversando partitamente le tesi dell'insorgente; il committente ha ribadito essenzialmente
che nonostante la chiarezza del capitolato d'oneri la RI 1 ha calcolato il proprio
prezzo di offerta in base a criteri propri, diversi da quelli imposti dall'ente
banditore, e quindi non poteva che essere estromessa dalla procedura;
che ad identica conclusione è
pervenuta la deliberataria, la quale ha parimenti sostenuto come la violazione
delle condizioni di gara posta in essere dalla ricorrente non potesse che
condurre alla sua esclusione;
che l'ULSA si è rimesso alle
allegazioni della committenza, evidenziando di essere estraneo alla procedura;
che con la replica e le dupliche
le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive posizioni, ribadendo i
propri antitetici punti di vista con argomentazioni
di cui si dirà - per quanto necessario - nei considerandi seguenti;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione
del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6
febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 7.1.4.1.4);
che
in quanto partecipante al concorso la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la sua estromissione
dalla procedura (art. 15 cpv. 1bis lett. d CIAP e 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013; LPAmm; RL 3.3.1.1); la qualità per impugnare l'aggiudicazione
della commessa alla CO 1 potrà invece esserle riconosciuta soltanto in caso di
annullamento del provvedimento di esclusione (STA 52.2012.247 del 17 agosto
2012.
consid. 1.1);
che con questa precisazione, il gravame, tempestivo
(art. 15 cpv. 2 CIAP), è ricevibile in ordine e può essere esaminato sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm); il carteggio completo concernente il concorso prodotto
dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dall'insorgente con le
memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa;
che laddove censura la carente motivazione della decisione impugnata
il ricorso della RI 1 si avvera chiaramente infondato; il rapporto di
valutazione allegato alla querelata risoluzione - rispettosa degli art. 56 cpv.
2.
lett. d del regolamento di applicazione
della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli
appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/
CIAP; RL 7.1.4.1.6) e 46
cpv. 1 LPAmm - spiega infatti in modo esauriente le ragioni che hanno indotto
il committente a scartare l'offerta dell'insorgente, tant'è vero che quest'ultima
ha potuto impugnarla compiutamente davanti
al Tribunale cantonale amministrativo dimostrando di non aver subito alcuna offesa ai propri diritti di difesa;
che, notoriamente, soltanto le
offerte conformi alle prescrizioni di gara entrano in considerazione per
l'aggiudicazione; le prescrizioni di gara costituiscono in effetti la legge
stessa del concorso e vincolano tanto i concorrenti quanto il committente, che
deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il
profilo della parità di trattamento e del principio della trasparenza (art. 1
cpv. 3 lett. b e c CIAP);
che al momento della loro
apertura le offerte devono quindi risultare complete, corrette, nonché
compilate nel rispetto delle condizioni stabilite dal bando di concorso e della
relativa documentazione di gara (art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP), in modo che il committente
le possa effettivamente raffrontare tra loro e scegliere quella oggettivamente
più vantaggiosa; offerte difformi vanno per principio escluse dalla gara,
riservato il principio di proporzionalità, che impedisce di scartare quelle
affette da vizi irrilevanti (STA 52.2009.284 del 16 settembre 2009);
che nel caso di specie il
committente ha stilato un capitolato d'oneri dettagliatissimo, specificando tra
l'altro che il prezzo offerto avrebbe dovuto coprire le spese relative a tutti
i servizi richiesti, compresa la fornitura di toner e la manutenzione delle
apparecchiature (vedi cifre 5 e 7 capitolato);
che la ricorrente ha offerto
senza riserva alcuna i seguenti prezzi (costo del foglio stampato):
- stampa
A4 monocromatica fr.
0.0085
-
stampa A4 colore fr.
0.0450
-
stampa A3 monocromatica fr.
0.0170
-
stampa A3 colore fr.
0.0900
che a fronte di una simile
offerta allestita in forma chiara ed univoca, il cui inoltro implica per legge
l'accettazione di tutte le condizioni contenute negli atti di gara (cfr. art.
40.
cpv. 2 RLCPubb/
CIAP), il committente non aveva
alcun motivo per escluderla dalla procedura di aggiudicazione;
che le ragioni tecniche e/o le
valutazioni che hanno indotto l'insorgente ad offrire un determinato prezzo sono
prive di rilevanza, al pari delle affermazioni sul tema del grado percentuale
di copertura del foglio - estraneo a qualsiasi prescrizione concorsuale - che
essa ha formulato nell'ambito dell'incontro avvenuto il 16 giugno 2014; determinanti
sono per contro le regole della gara ed i contenuti del capitolato, che la
stazione appaltante ha stabilito - com'è giusto che sia - in funzione delle
proprie esigenze;
che le offerte inoltrate sono
vincolanti, non possono essere modificate, né tantomeno negoziate (vedi art. 11
lett. c CIAP; cifre 6.11, 6.14 e 16.6.6 capitolato); trattasi di un principio
cardine che governa l'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica;
che è quindi escluso che in caso
di assegnazione della commessa alla RI 1 quest'ultima possa discostarsi dalla
propria offerta e imporre al committente condizioni di fornitura o di fatturazione
diverse da quelle previste in maniera tanto puntuale quanto incontrovertibile nei
documenti di gara (cfr. pure art. 58 cpv. 1 RLCPubb/CIAP);
che, stante tutto quanto precede,
il ricorso va accolto con il conseguente annullamento della decisione di
esclusione/aggiudica-zione del 18 luglio 2014; gli atti sono retrocessi al
committente affinché valuti l'offerta della ricorrente, aggiorni la classifica
e proceda ad una nuova delibera;
che l'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione
della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa;
che la tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato
dal gravame ed ai valori in discussione, è posta a carico del committente e
della deliberataria secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm);
che alla ricorrente, assistita da
un legale, sono dovute congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 18
luglio 2014 con la quale il CO 2 ha escluso la RI 1 dal concorso per la
fornitura di stampanti multifunzionali a noleggio e deliberato la commessa alla
ditta CO 1 è annullata;
1.2. gli atti sono
ritornati al committente per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di
complessivi fr. 4'000.- è posta a carico del committente e della deliberataria CO
1 in ragione di un ½ ciascuno.
Alla ricorrente va restituita la somma di fr. 3'000.- versata
a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.
3. L'ente banditore e la
deliberataria CO 1 verseranno ciascuno fr. 1'000.- di ripetibili alla
ricorrente.
4. Contro la presente decisione è
dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle
condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
5. Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il segretario