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Decisione

52.2014.277

Commesse pubbliche. Esclusione e delibera ad altri

16 ottobre 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti criteri di aggiudicazione e fattori di ponderazione:

1.

economicità 50%

Considerandi

2.

requisiti per apparecchi e servizi 35%

3.

requisiti offerente 15%

che il prezzo d'offerta andava

calcolato a partire dal costo del foglio stampato (stampa A4 monocromatica, stampa

A4 colore, stampa A3 monocromatica, stampa A3 colore) moltiplicato per il

volume stimato, riportato nell'allegato E del capitolato;

che il bando e la documentazione

di gara non sono stati impugnati;

che in tempo utile

sono pervenute al committente sei offerte, per importi compresi tra fr. 150'645.55

e fr. 264'598.81;

che, in sede di valutazione, l'ente banditore ha convocato i singoli concorrenti

onde ottenere ragguagli sui contenuti della loro offerta; gli incontri sono

stati debitamente protocollati;

che, esperite le estimazioni necessarie,

il 18 luglio 2014 il CO 2 ha risolto di estromettere dalla procedura tre concorrenti,

in particolare la RI 1 (in seguito RI 1) rea di aver proposto

un prezzo della stampa a colori sulla scorta di un grado di copertura massima

del foglio del 5% in contrasto con i requisiti del bando; nel contempo il

committente ha deciso di deliberare la

commessa alla ditta CO 1 di __________, giunta prima in graduatoria con 98.65

punti;

che contro tale decisione la RI 1

è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone

l'annullamento e postulando la sua riammissione in gara con il rinvio della pratica

al committente per nuova aggiudicazione,

previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame;

che, eccepita l'insufficiente

motivazione della decisione impugnata, la ricorrente ha contestato le ragioni addotte

dal committente per giustificare l'esclusione dalla gara, evidenziando che la

sua offerta soddisfa tutti i criteri posti dal bando di concorso, compresi

quelli riferiti al prezzo; secondo l'insorgente, è uso comune nel settore che

il consumo di toner fuori dagli standard normali di copertura venga assunto dal

committente;

che in sede di risposta la

stazione appaltante si è opposta invece all'accoglimento dell'impugnativa,

avversando partitamente le tesi dell'insorgente; il committente ha ribadito essenzialmente

che nonostante la chiarezza del capitolato d'oneri la RI 1 ha calcolato il proprio

prezzo di offerta in base a criteri propri, diversi da quelli imposti dall'ente

banditore, e quindi non poteva che essere estromessa dalla procedura;

che ad identica conclusione è

pervenuta la deliberataria, la quale ha parimenti sostenuto come la violazione

delle condizioni di gara posta in essere dalla ricorrente non potesse che

condurre alla sua esclusione;

che l'ULSA si è rimesso alle

allegazioni della committenza, evidenziando di essere estraneo alla procedura;

che con la replica e le dupliche

le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive posizioni, ribadendo i

propri antitetici punti di vista con argomentazioni

di cui si dirà - per quanto necessario - nei considerandi seguenti;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione

del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6

febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 7.1.4.1.4);

che

in quanto partecipante al concorso la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la sua estromissione

dalla procedura (art. 15 cpv. 1bis lett. d CIAP e 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 3.3.1.1); la qualità per impugnare l'aggiudicazione

della commessa alla CO 1 potrà invece esserle riconosciuta soltanto in caso di

annullamento del provvedimento di esclusione (STA 52.2012.247 del 17 agosto

2012.

consid. 1.1);

che con questa precisazione, il gravame, tempestivo

(art. 15 cpv. 2 CIAP), è ricevibile in ordine e può essere esaminato sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm); il carteggio completo concernente il concorso prodotto

dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dall'insorgente con le

memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa;

che laddove censura la carente motivazione della decisione impugnata

il ricorso della RI 1 si avvera chiaramente infondato; il rapporto di

valutazione allegato alla querelata risoluzione - rispettosa degli art. 56 cpv.

2.

lett. d del regolamento di applicazione

della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli

appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/

CIAP; RL 7.1.4.1.6) e 46

cpv. 1 LPAmm - spiega infatti in modo esauriente le ragioni che hanno indotto

il committente a scartare l'offerta dell'insorgente, tant'è vero che quest'ultima

ha potuto impugnarla compiutamente davanti

al Tribunale cantonale amministrativo dimostrando di non aver subito alcuna offesa ai propri diritti di difesa;

che, notoriamente, soltanto le

offerte conformi alle prescrizioni di gara entrano in considerazione per

l'aggiudicazione; le prescrizioni di gara costituiscono in effetti la legge

stessa del concorso e vincolano tanto i concorrenti quanto il committente, che

deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il

profilo della parità di trattamento e del principio della trasparenza (art. 1

cpv. 3 lett. b e c CIAP);

che al momento della loro

apertura le offerte devono quindi risultare complete, corrette, nonché

compilate nel rispetto delle condizioni stabilite dal bando di concorso e della

relativa documentazione di gara (art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP), in modo che il committente

le possa effettivamente raffrontare tra loro e scegliere quella oggettivamente

più vantaggiosa; offerte difformi vanno per principio escluse dalla gara,

riservato il principio di proporzionalità, che impedisce di scartare quelle

affette da vizi irrilevanti (STA 52.2009.284 del 16 settembre 2009);

che nel caso di specie il

committente ha stilato un capitolato d'oneri dettagliatissimo, specificando tra

l'altro che il prezzo offerto avrebbe dovuto coprire le spese relative a tutti

i servizi richiesti, compresa la fornitura di toner e la manutenzione delle

apparecchiature (vedi cifre 5 e 7 capitolato);

che la ricorrente ha offerto

senza riserva alcuna i seguenti prezzi (costo del foglio stampato):

- stampa

A4 monocromatica fr.

0.0085

-

stampa A4 colore fr.

0.0450

-

stampa A3 monocromatica fr.

0.0170

-

stampa A3 colore fr.

0.0900

che a fronte di una simile

offerta allestita in forma chiara ed univoca, il cui inoltro implica per legge

l'accettazione di tutte le condizioni contenute negli atti di gara (cfr. art.

40.

cpv. 2 RLCPubb/

CIAP), il committente non aveva

alcun motivo per escluderla dalla procedura di aggiudicazione;

che le ragioni tecniche e/o le

valutazioni che hanno indotto l'insorgente ad offrire un determinato prezzo sono

prive di rilevanza, al pari delle affermazioni sul tema del grado percentuale

di copertura del foglio - estraneo a qualsiasi prescrizione concorsuale - che

essa ha formulato nell'ambito dell'incontro avvenuto il 16 giugno 2014; determinanti

sono per contro le regole della gara ed i contenuti del capitolato, che la

stazione appaltante ha stabilito - com'è giusto che sia - in funzione delle

proprie esigenze;

che le offerte inoltrate sono

vincolanti, non possono essere modificate, né tantomeno negoziate (vedi art. 11

lett. c CIAP; cifre 6.11, 6.14 e 16.6.6 capitolato); trattasi di un principio

cardine che governa l'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica;

che è quindi escluso che in caso

di assegnazione della commessa alla RI 1 quest'ultima possa discostarsi dalla

propria offerta e imporre al committente condizioni di fornitura o di fatturazione

diverse da quelle previste in maniera tanto puntuale quanto incontrovertibile nei

documenti di gara (cfr. pure art. 58 cpv. 1 RLCPubb/CIAP);

che, stante tutto quanto precede,

il ricorso va accolto con il conseguente annullamento della decisione di

esclusione/aggiudica-zione del 18 luglio 2014; gli atti sono retrocessi al

committente affinché valuti l'offerta della ricorrente, aggiorni la classifica

e proceda ad una nuova delibera;

che l'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione

della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa;

che la tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato

dal gravame ed ai valori in discussione, è posta a carico del committente e

della deliberataria secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm);

che alla ricorrente, assistita da

un legale, sono dovute congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 18

luglio 2014 con la quale il CO 2 ha escluso la RI 1 dal concorso per la

fornitura di stampanti multifunzionali a noleggio e deliberato la commessa alla

ditta CO 1 è annullata;

1.2. gli atti sono

ritornati al committente per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

2. La tassa di giustizia di

complessivi fr. 4'000.- è posta a carico del committente e della deliberataria CO

1 in ragione di un ½ ciascuno.

Alla ricorrente va restituita la somma di fr. 3'000.- versata

a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.

3. L'ente banditore e la

deliberataria CO 1 verseranno ciascuno fr. 1'000.- di ripetibili alla

ricorrente.

4. Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle

condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

5. Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il segretario