52.2014.282
Commesse pubbliche. Aggiudicazione ad altri
10 ottobre 2014Italiano20 min
Source ti.ch
Incarti n.
52.2014.282
52.2014.283
Lugano
10 ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello
Balerna, presidente,
Flavia Verzasconi, Stefano Bernasconi
segretario:
Federico
Pestoni, vicecancelliere
statuendo
sui ricorsi 11 agosto 2014 di
a)
b)
RI
1
RI
1,
contro
la decisione 28 luglio 2014 del CO 2, che in esito al
concorso concernente la fornitura franco cantiere dei blocchi da cava per scogliere necessari nell'ambito
dell'esecuzione delle nuove arginature del fiume Ticino ha aggiudicato la
commessa alla ditta CO 1 di __________;
ritenuto, in
fatto
A. Dopo vicissitudini note alle parti
che non occorre rievocare, il 6 maggio 2014 il __________ ha indetto un
pubblico concorso, a suo dire soggetto alla legge sulle commesse pubbliche del
20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera,
per aggiudicare la fornitura franco cantiere di 40'000 t di blocchi da cava per
scogliere necessari nell'ambito dell'esecuzione delle nuove arginature del fiume
Ticino (FU n. __________).
Quale unico criterio di idoneità
il bando di concorso (cifra 3) stabiliva che l'offerente avrebbe dovuto
garantire una fornitura di blocchi fino a 300 t/giorno secondo il fabbisogno
del cantiere. Nel capitolato invece, oltre a
questa esigenza, il committente ha specificato che i concorrenti dovevano rispettare
Fatti
i criteri previsti dall'art. 34 del regolamento di applicazione della legge
sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici
del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6) e le condizioni dei rispettivi
contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell'inoltro
dell'offerta. Sono ammesse al concorso - si legge alla pos. 223.100 delle disposizioni particolari CPN 102 - le ditte
che rispettano il contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera 2012-2015.
Il bando preannunciava i
seguenti criteri di aggiudicazione e fattori di ponderazione:
1.
economicità prezzo 60%
Considerandi
2.
ecologia 35%
3.
apprendisti 5%
specificando nel contempo che il
consorziamento era ammesso, ma non il subappalto.
Nel
bando era peraltro segnalato
chiaramente che contro lo stesso e i documenti di concorso era dato ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla data di intimazione
degli atti di appalto. Nessuno li ha tuttavia impugnati.
B. In tempo utile
sono pervenute al committente sette offerte, per importi compresi tra fr. 604'800
e fr. 1'296'000.-.
Preso atto delle valutazioni
esperite dai propri consulenti tecnici, il 28 luglio 2014 il CO 2 ha risolto di
escludere tre offerte e di deliberare la
commessa alla ditta CO 1 di Castione (in
seguito: CO 1), giunta prima in graduatoria con 600 punti.
C. a. Contro la predetta decisione di delibera
il RI 1 formato dalle ditte __________, __________, __________ e __________ è
insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga modificata
nel senso di escludere l'aggiudicataria e di attribuirgli direttamente la
commessa previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
In sostanza, il consorzio
ricorrente giunto secondo in classifica ha addotto che l'offerta vincente doveva
essere estromessa dalla gara siccome inoltrata da una ditta estranea al
commercio, l'estrazione e la fornitura di pietra naturale e che quindi subappalterebbe
a terzi, in modo inammissibile, parte della commessa. Anche il CO 4 doveva
essere d'altronde escluso, poiché alla sua offerta non erano allegate le copie
delle licenze di circolazione dei veicoli utilizzati per l'esecuzione della
commessa, richieste alla pos. 224.310 delle disposizioni particolari CPN 102; tale
vizio non era sanabile, come indicato chiaramente nel capitolato (pos. 252.120
CPN 102).
b.
La medesima risoluzione è stata impugnata anche dal terzo classificato, il CO 4
composto dalle società __________, __________
e __________, il quale - evocate le vicende occorse prima dell'apertura
del concorso a procedura libera - ha avversato l'aggiudicazione con motivazioni
essenzialmente identiche a quelle del RI 1, sottolineando tuttavia che la CO 1 comprerebbe
il granito da ditte che non rispettano tutti i requisiti esatti dall'art. 39 RLCPubb/
CIAP e che quindi non avrebbero potuto in ogni modo partecipare
alla competizione. Utilizzandole come fornitori la deliberataria eluderebbe le
disposizioni della LCPubb, violando nel contempo le norme federali vigenti in
materia di concorrenza sleale.
Quanto
all'offerta del RI 1, secondo il ricorrente essa doveva essere scartata vuoi perché affetta da correzioni, vuoi perché priva
di indicazioni circa la copertura RC, vuoi perché mancante di alcuni
"allegati dell'imprenditore" (certificato UEF concernente la __________,
attestazione di rispetto del CCL di
categoria da parte della ditta __________).
L'insorgente
ha pertanto invocato l'annullamento della delibera ed il rinvio degli atti al
committente affinché gli aggiudichi la commessa.
D. a. In sede di risposta la stazione
appaltante si è rimessa al giudizio del Tribunale, chiedendogli tuttavia, in
caso di annullamento della delibera, di aggiudicare direttamente la commessa in
modo che i lavori possano iniziare al più presto.
b. La CO 1 si è opposta invece
all'accoglimento di entrambe le impugnative, annotando che la fornitura gli è
stata assegnata nel pieno rispetto delle prescrizioni concorsuali. Le tesi
sollevate dai ricorrenti sarebbero quindi infondate, tanto più che la commessa verte
in pratica sulla vendita di materiale di scarto che non necessita di
particolari lavorazioni.
c. I ricorrenti si sono avversati
vicendevolmente, contestando in particolare i motivi di esclusione ravvisati
nella propria offerta dal consorzio antagonista.
d.
Dal canto suo, l'ULSA ha spiegato nel dettaglio quanto avvenuto prima
dell'instaurazione della procedura libera sfociata nell'odierno
contenzioso, rilevando che pur trattandosi di opere sussidiate non è stato coinvolto
nella procedura come impone l'art. 60 RLCPubb/CIAP e che si riserva quindi di
adottare provvedimenti in base all'art. 45a LCPubb.
E. Con
la replica e la duplica il CO 4, rispettivamente la CO 1, si sono riconfermati
nelle loro rispettive posizioni, ribadendo i propri antitetici punti di vista con argomentazioni di cui si dirà - per
quanto necessario - nei considerandi seguenti.
Considerato, in
diritto
1.
La commessa pubblica oggetto del
contendere concerne apparentemente una fornitura di valore superiore ai
600'000.- fr. assegnata da un comune. Il concorso sembrerebbe dunque rientrare
per statuto della stazione appaltante, nonché natura e soprattutto valore della
commessa tra quelli assoggettati al concordato intercantonale sugli appalti pubblici
del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3) e non, come ritenuto dal
committente, alla LCPubb.
Stante quanto precede, la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo risulta dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto
legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato
intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004
(DLACIAP; RL 7.1.4.1.4).
In quanto partecipanti al concorso, sia il RI 1 che il CO 4 sono
senz'altro legittimati a contestare la decisione del committente di affidare la
commessa ad un altro concorrente (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL
3.3.1
; art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP). Quale società semplice il consorzio
non ha capacità di parte (DTF 100 Ia 394; RDAT I-1991 n. 19), ma nel solco
della giurisprudenza federale (RDAT II-2002 n. 47) questo Tribunale ammette per
prassi che comparenti siano i suoi membri (STA 52.2003.129 del 20 luglio 2003 e
rinvii).
Entrambi i ricorsi,
tempestivi (art. 15 cpv. 2 CIAP), sono pertanto ricevibili in ordine e possono essere
evasi con un unico giudizio (art. 76 cpv. 1 LPAmm) sulla scorta delle tavole processuali,
senza procedere ad atti istruttori (art. 25
cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo
concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore
documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire
sulle impugnative con cognizione di causa.
A scanso di equivoci mette conto
di rilevare che dal profilo dei predetti presupposti processuali i gravami risulterebbero
ricevibili anche nel caso in cui,
contrariamente alle apparenze, il concorso fosse retto dalla LCPubb. In tale
evenienza, la competenza del Tribunale, la legittimazione attiva dei ricorrenti
e la tempestività delle impugnative sarebbero infatti date dagli art. 36 cpv. 1
LCPubb e 65 cpv. 1 LPAmm.
2.
2.1. Notoriamente, soltanto le
offerte conformi alle prescrizioni di gara entrano in considerazione per
l'aggiudicazione. Le prescrizioni di gara costituiscono in effetti la legge
stessa del concorso e vincolano tanto i concorrenti quanto il committente, che
deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il
profilo della parità di trattamento e del principio della trasparenza (art. 1
cpv. 3 lett. b e c CIAP).
Al momento della loro apertura le
offerte devono quindi risultare complete,
corrette, nonché compilate nel rispetto delle condizioni stabilite dal bando di
concorso e della relativa documentazione di gara (art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP).
Questo, in particolare, per permettere al committente di effettivamente
raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e di scegliere quella
oggettivamente più vantaggiosa. Offerte difformi vanno per principio escluse
dalla gara; la difformità può consistere sia nella disattenzione di esigenze imposte
dalla legge o dalle regole del concorso, sia nella mancata compilazione di
posizioni del capitolato d'appalto, sia nell'offerta
di prestazioni che non rispondono alle prescrizioni fissate dagli atti di gara.
Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare
nell'ottica del divieto di un formalismo eccessivo; difformità irrilevanti
vanno tollerate (STA 52.2009.284 del 16 settembre 2009).
Questi principi valgono tanto nei concorsi retti dal
CIAP, quanto in quelli fondati sulla LCPubb.
2.2
Secondo l'art. 4 RLCPubb/CIAP, si definisce commessa edile un contratto a titolo
oneroso tra committente e offerente in merito all'esecuzione di opere di
edilizia o genio civile (cpv. 1). La
commessa di fornitura è invece descritta come un contratto a titolo oneroso tra
committente e offerente in merito all'acquisto di beni mobili, segnatamente
mediante compravendita, leasing, locazione, affitto o nolo-vendita (cpv. 2).
Sono infine considerate commesse di servizio i contratti onerosi tra committente
e offerente riguardanti la fornitura di una prestazione che non può essere
annoverata tra le commesse edili o le forniture (cpv. 3).
Il RLCPubb/CIAP si
applica a tutte le commesse pubbliche, siano esse edili, di fornitura o di
servizio e laddove si avvale del termine “appalto”, utilizzato soprattutto
negli accordi internazionali in vigore (Accordo GATT/OMC sugli appalti pubblici
del 15 aprile 1994; AAP; RS 0.632.231.422) e nella pregressa legge cantonale del
12.
settembre 1978, non si riferisce con ogni evidenza al contratto di diritto
privato regolato agli art. 363-379 del codice
delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220), ma all'insieme dei contratti
conclusi da un ente pubblico con dei concorrenti
privati per l'acquisto di forniture, servizi e costruzioni (DTF 125 I
209.
consid. 6b). Di riflesso, nella misura in cui è consentito dalla
committenza, il subappalto (inteso come mero incarico a terzi di eseguire una
parte della commessa) e le norme che lo disciplinano (art. 36 RLCPubb/CIAP)
sono applicabili a tutti gli “appalti”, compresi quelli di fornitura (STA
52.2010.255
del 13 settembre 2010, nota alle parti) e di servizio.
2.3
Il divieto di subappalto, sancito dall'art. 24 LCPubb,
ma non dal CIAP, è essenzialmente volto ad impedire che l'aggiudicatario, che
viene valutato quantomeno dal profilo della sua idoneità generale a partecipare
alla gara, deleghi in tutto o in parte l'esecuzione effettiva della commessa a
terzi, da lui scelti in modo autonomo, indipendentemente dal committente. Il divieto
di subappalto si giustifica specialmente nell'ambito delle commesse edili e per
prestazioni di servizio, nelle quali l'idoneità tecnica, le capacità e le
attitudini dell'aggiudicatario assumono particolare rilevanza (STA 52.2008.76
del 12 marzo 2008). Il divieto non è tuttavia assoluto. L'art. 36 RLCPubb/CIAP
stabilisce infatti che gli atti di gara possono prevedere la possibilità di
subappalto. In tale evenienza valgono le condizioni elencate partitamente alle
cifre a - d dell'art. 36 cpv. 1 RLCPubb/CIAP.
Dal canto suo, in passato questo Tribunale ha già avuto modo
di stabilire che se gli atti di gara ammettono il subappalto, gli offerenti
possono affidare a terzi solo lavori speciali, d'importanza secondaria, mentre
la prestazione principale e caratteristica della commessa deve di principio
essere eseguita in proprio dall'offerente (STA 52.2010.133 del 24 giugno 2010,
52.2006.86
del 13 aprile 2006).
2.4
Gli
atti concorsuali prevedevano diversi criteri di idoneità, tra cui uno riferito
alla necessità di soddisfare le condizioni dei rispettivi contratti collettivi
di lavoro, rispettivamente del contratto nazionale mantello per l'edilizia
principale. Alla gara potevano quindi partecipare imprese di ogni genere, purché
rispettose del CCL di categoria o del CNM.
La commessa messa a
concorso consiste nella fornitura franco cantiere di ca. 40'000 t di blocchi da
cava per scogliere necessari nell'ambito dell'esecuzione delle nuove arginature
del fiume Ticino nel comune di __________. A norma di capitolato (vedi pos.
R519.100-111), i blocchi devono essere non arrotondati, a spigoli vivi, di
materiale gneissico granitico sano e resistente al gelo, con minimo due
superfici parallele, un volume minimo di 1, massimo
2.
m3 e un rapporto dimensioni (larghezza-lunghezza-profon-dità) di 0.8-1.0-1.5. La commessa in esame presenta connotazioni
ambivalenti. Nella misura in cui comporta l'estrazione e la lavorazione, ancorché
sommaria, di blocchi di granito aventi determinate caratteristiche è
riconducibile ad una commessa edile (art. 4 cpv. 1 RLCPubb/CIAP). Nella misura
in cui implica il trasporto di questo materiale dalle cave al cantiere è invece
assimilabile ad una commessa di fornitura (art. 4 cpv. 2 RLCPubb/CIAP).
Non potendo essere esclusivamente annoverata né fra le commesse edili, né fra
le commesse di fornitura, la commessa va dunque considerata una commessa di
servizio (art. 4 cpv. 3 RLCPubb/CIAP) soggetta
per esplicita volontà del committente al divieto di subappalto.
La CO 1, deliberataria della commessa, è una ditta specializzata
nella produzione e vendita di ghiaia e sabbia, nonché di qualsiasi altro
materiale di riempimento, l'esecuzione di scavi e trasporti di ogni genere, la
costruzione di strade sia in cemento armato, sia in asfalti, nonché in genere
tutti i lavori del genio civile, in particolare quelli attinenti all'impresa
generale di costruzione (vedi scopo sociale iscritto a RC). Essa non si occupa
tuttavia di estrazione e lavorazione di pietre naturali. Nella misura in cui -
per sua stessa ammissione - prevede di
subappaltare a terzi questa parte della commessa di natura edilizia, la sua
offerta disattende con ogni evidenza il divieto chiaramente sancito negli
atti di gara.
I ricorsi - nella misura in cui
mirano all'annullamento della delibera municipale - vanno accolti già per
questo motivo, senza che occorra accertare se effettivamente la CO 1 si rifornirebbe
presso ditte che non rispettano i requisiti esatti dall'art. 39 RLCPubb/
CIAP, violando di
riflesso il vigente ordinamento sulle commesse pubbliche e le norme legali volte a prevenire la concorrenza sleale.
3.
Entrambi i ricorrenti mirano ad
ottenere inoltre l'esclusione del consorzio avversario onde accaparrarsi la
commessa, vuoi direttamente, vuoi mediante rinvio degli atti al committente.
3.1
Secondo il RI 1, il rivale CO
4.
doveva essere estromesso poiché alla sua offerta non erano allegate le copie
delle licenze di circolazione dei veicoli utilizzati per l'esecuzione della commessa,
richieste alla pos. 224.310 delle disposizioni particolari CPN 102.
3.1.1
Notoriamente, soltanto
offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire l'aggiudicazione.
Una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre che al principio di legalità,
anche ai principi della parità di trattamento e di trasparenza, che governano l'intero
ordinamento delle commesse pubbliche. La conformità deve essere data sia per
quanto riguarda il concorrente, che deve
adempiere i criteri d'idoneità, sia per quanto concerne l'offerta
stessa, che deve soddisfare le prescrizioni di gara.
3.1.2
Giusta
l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, l'offerta,
allestita in forma chiara ed univoca, deve essere compilata dal concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi
unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di ogni altra indicazione
complementare richiesta. Se richiesti, gli
allegati devono pervenire alla committenza contemporaneamente all'offerta (art.
40.
cpv. 3 RLCPubb/
CIAP).
Offerte
incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio
essere escluse (STA 52.2010.133 del 24 giugno 2010 consid. 3.1). Un
altro esito, che permettesse di aggiudicare
la commessa ad offerte non conformi alle prescrizioni di gara o che permettesse
ai concorrenti di modificare o completare
le offerte dopo la loro apertura, sarebbe contrario al principio della parità di trattamento tra
concorrenti, sancito dall'art. 1 cpv. 1 lett. b CIAP, rispettivamente dall'art.
1.
lett. c LCPubb. Le offerte devono in altri termini essere formulate in modo
tale da permettere al committente di procedere direttamente all'aggiudicazione,
senza dover sollecitare il singolo concorrente a fornire completazioni,
chiarimenti o precisazioni in merito all'offerta inoltrata (Jean-Baptiste Zufferey/Corinne
Maillard/Nicolas Michel, Droit
des marchés publics, Friborgo 2002, pag. 108-109). Al
momento della loro apertura devono pertanto risultare complete, corrette,
nonché compilate in modo fedefacente, nel rispetto delle condizioni stabilite
dal bando di concorso e della relativa documentazione di gara. Questo, in
particolare, per permettere al committente di effettivamente
raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e di scegliere quella
oggettivamente più vantaggiosa. La conformità dell'offerta per rapporto alle condizioni di gara costituisce
dunque un presupposto dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica.
3.1.3
Per la valutazione del criterio di aggiudicazione ecologia
i concorrenti erano tenuti a compilare uno specchietto predisposto a pag.16
del capitolato, allegando all'offerta una copia del libretto (rectius: della
licenza) di circolazione di ogni veicolo indicato in tale tabella. Alla pos.
252.120
CPN 102 era chiaramente ribadito che i concorrenti avrebbero dovuto tra
l'altro produrre una relazione tecnica con le informazioni necessarie alla
valutazione dei criteri di aggiudicazione, pena l'estromissione dalla procedura
dell'offerta incompleta.
Per ragioni di cui non può che rammaricarsi il CO 4 ha omesso
di annettere alla propria offerta le licenze di circolazione dei veicoli
previsti per l'esecuzione della commessa. Tali documenti, ancorché attestanti circostanze
già esistenti al momento della scadenza del concorso, non rientravano nel
novero di quelli che al pari di quelli previsti dall'art. 39 RLCPubb/CIAP potevano
essere inoltrati posteriormente a richiesta del committente (cfr. pos. 252.110
CPN 102). Non essendo stata compilata nel rispetto delle condizioni di gara
(pos. 224.310 CPN 102) l'offerta doveva essere scartata e non poteva neppure
figurare in graduatoria. Questa conclusione
non configura un eccesso di formalismo, poiché la sanzione
dell'esclusione in caso di consegna di un'offerta priva dei documenti richiesti
alla pos. 252.120 CPN 102 era chiaramente prevista dalle prescrizioni di gara, ovvero
dalla lex specialis del concorso che nessun
concorrente ha impugnato rendendola
vincolante tanto per i partecipanti alla procedura (vedi pure art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP) quanto per l'ente
banditore, il quale
- come già detto - doveva rispettarla per non incorrere in una violazione del diritto sotto il profilo della
parità di trattamento e del principio
della trasparenza (art. 1 cpv. 3 lett. b e c CIAP).
3.2
Il CO 4 ritiene dal canto
suo che l'offerta del RI 1 doveva essere
scartata sia perché affetta da correzioni, sia perché priva di indicazioni
circa la copertura RC e mancante di alcuni "allegati
dell'imprenditore" (certificato UEF concernente la Giannini Graniti SA,
attestazione di rispetto del CCL di categoria da parte della ditta Tartini).
3.2.1
La prima censura si avvera chiaramente infondata, dato che l'offerta del RI 1
non presenta oggettivamente alcuna correzione o raschiamento suscettibili di
giustificarne l'esclusione.
3.2.2
Quanto alla polizza RC, a pag. 9 del modulo d'offerta il consorzio capeggiato dalla
__________ si è limitato ad iscrivere che "in caso di delibera sarà
stipulata un'assicurazione RC di 5 mio a nome del consorzio". Per quanto
incompleta per rapporto alle domande poste dal committente, siffatta indicazione
non giustifica l'estromissione dell'offerente, poiché le prescrizioni
concorsuali non solo non comminavano una simile sanzione in caso di risposta
lacunosa ai quesiti posti a pag. 9 del capitolato, ma addirittura permettevano
la stipula e l'esibizione della polizza RC con relativo giustificativo
dell'avvenuto pagamento del premio posteriormente all'aggiudicazione (vedi pos.
252.220
CPN 102).
3.2.3
All'offerta del RI 1 era annesso un certificato di solvibilità (estratto UEF) rilasciato il 10 aprile 2014 a beneficio della Giannini Graniti SA. Tale documento adempie senz'altro i requisiti esatti
dalla legge (art. 38 cpv. 2 RLCPubb/CIAP) e dalle prescrizioni concorsuali
(pos. 252.110 lett. a CPN 102). Invano il CO 4 ne denuncia la mancanza.
3.2.4
Il 26 giugno 2014 i consulenti del committente hanno chiesto al RI 1 di versare
alcuni documenti mancanti, tra cui una dichiarazione attestante il rispetto
delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti
collettivi da parte della ditta Tartini Severino di Iragna.
Quest'ultima non ha dato seguito alla sollecitazione, adducendo
che da anni sta lottando per poter aderire al contratto collettivo di lavoro
degli autotrasportatori senza tuttavia riuscirvi per l'opposizione della
commissione paritetica cantonale dell'edilizia, secondo la quale la ditta
dovrebbe sottoscrivere il contratto vigente in quest'ultimo ramo lavorativo. Il
27.
giugno 2014 la ditta Tartini ha nondimeno inviato alla competente
commissione paritetica una domanda di adesione al CCL degli autotrasportatori, versando
agli atti una copia di siffatta istanza. Sta di fatto che neppure posteriormente
all'inoltro dell'offerta e dietro esplicita ingiunzione il
RI 1 è stato in grado di produrre una dichiarazione comprovante il rispetto del
CCL di categoria o del CNM da parte del proprio membro Tartini. Posto che le
autocertificazioni non erano ammesse, questa ditta non ha quindi adempiuto lo
specifico criterio di idoneità fissato dal committente alla pos. 223.100 delle disposizioni
particolari CPN 102 integrate nel capitolato e applicabile a tutti i componenti
di un gruppo partecipante alla gara nella forma della società semplice.
L'offerta del RI 1 andava
pertanto esclusa in applicazione degli art. 13 lett. d CIAP e 38 cpv. 1
lett. e RLCPubb/
CIAP, atteso che l'estromissione di un concorrente per inidoneità
non è rimessa alla libera discrezione della stazione appaltante, ma è sancita
dalla legge, segnatamente dalle norme sopracitate.
4.
Sulla scorta di
quanto precede i ricorsi vanno parzialmente accolti, annullando
l'aggiudicazione avversata.
5.
L'emanazione del
presente giudizio rende superflua l'evasione delle istanze volte a concedere
effetto sospensivo ad entrambe le impugnative.
6.
La tassa di
giustizia, commisurata al lavoro occasionato dai gravami ed ai valori in
discussione, è posta a carico dei consorzi ricorrenti, della resistente CO 1 e
del committente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Quest'ultimo non
può essere mandato esente da qualsiasi aggravio pur essendosi rimesso al
giudizio del Tribunale, poiché con la sua decisione ha provocato il contenzioso
in cui è intervenuto a tutela di interessi economici propri (DTF 128 II 90 consid.
2b).
Non si assegnano
ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi sono parzialmente
accolti.
§. Di
conseguenza la decisione 28 luglio 2014 con la quale il CO 2 ha aggiudicato
alla ditta CO 1 di __________ la fornitura franco cantiere dei blocchi da cava
per scogliere necessari nell'ambito dell'esecuzione delle nuove arginature del
fiume Ticino è annullata.
2. La tassa di giustizia di complessivi
fr. 5'000.- è suddivisa come segue:
- fr. 1'000.- a carico del RI 1;
- fr. 1'000.- a carico del CO 4;
- fr. 1'500.- a carico della
deliberataria CO 1;
- fr. 1'500.- a carico del
committente.
Al
RI 1 e al CO 4 va restituita la somma di fr. 500.- da ognuno versata in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.
Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è
dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle
condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
4. Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il segretario