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Decisione

52.2014.282

Commesse pubbliche. Aggiudicazione ad altri

10 ottobre 2014Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i criteri previsti dall'art. 34 del regolamento di applicazione della legge

sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici

del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6) e le condizioni dei rispettivi

contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell'inoltro

dell'offerta. Sono ammesse al concorso - si legge alla pos. 223.100 delle disposizioni particolari CPN 102 - le ditte

che rispettano il contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera 2012-2015.

Il bando preannunciava i

seguenti criteri di aggiudicazione e fattori di ponderazione:

1.

economicità prezzo 60%

Considerandi

2.

ecologia 35%

3.

apprendisti 5%

specificando nel contempo che il

consorziamento era ammesso, ma non il subappalto.

Nel

bando era peraltro segnalato

chiaramente che contro lo stesso e i documenti di concorso era dato ricorso al

Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla data di intimazione

degli atti di appalto. Nessuno li ha tuttavia impugnati.

B. In tempo utile

sono pervenute al committente sette offerte, per importi compresi tra fr. 604'800

e fr. 1'296'000.-.

Preso atto delle valutazioni

esperite dai propri consulenti tecnici, il 28 luglio 2014 il CO 2 ha risolto di

escludere tre offerte e di deliberare la

commessa alla ditta CO 1 di Castione (in

seguito: CO 1), giunta prima in graduatoria con 600 punti.

C. a. Contro la predetta decisione di delibera

il RI 1 formato dalle ditte __________, __________, __________ e __________ è

insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga modificata

nel senso di escludere l'aggiudicataria e di attribuirgli direttamente la

commessa previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

In sostanza, il consorzio

ricorrente giunto secondo in classifica ha addotto che l'offerta vincente doveva

essere estromessa dalla gara siccome inoltrata da una ditta estranea al

commercio, l'estrazione e la fornitura di pietra naturale e che quindi subappalterebbe

a terzi, in modo inammissibile, parte della commessa. Anche il CO 4 doveva

essere d'altronde escluso, poiché alla sua offerta non erano allegate le copie

delle licenze di circolazione dei veicoli utilizzati per l'esecuzione della

commessa, richieste alla pos. 224.310 delle disposizioni particolari CPN 102; tale

vizio non era sanabile, come indicato chiaramente nel capitolato (pos. 252.120

CPN 102).

b.

La medesima risoluzione è stata impugnata anche dal terzo classificato, il CO 4

composto dalle società __________, __________

e __________, il quale - evocate le vicende occorse prima dell'apertura

del concorso a procedura libera - ha avversato l'aggiudicazione con motivazioni

essenzialmente identiche a quelle del RI 1, sottolineando tuttavia che la CO 1 comprerebbe

il granito da ditte che non rispettano tutti i requisiti esatti dall'art. 39 RLCPubb/

CIAP e che quindi non avrebbero potuto in ogni modo partecipare

alla competizione. Utilizzandole come fornitori la deliberataria eluderebbe le

disposizioni della LCPubb, violando nel contempo le norme federali vigenti in

materia di concorrenza sleale.

Quanto

all'offerta del RI 1, secondo il ricorrente essa doveva essere scartata vuoi perché affetta da correzioni, vuoi perché priva

di indicazioni circa la copertura RC, vuoi perché mancante di alcuni

"allegati dell'imprenditore" (certificato UEF concernente la __________,

attestazione di rispetto del CCL di

categoria da parte della ditta __________).

L'insorgente

ha pertanto invocato l'annullamento della delibera ed il rinvio degli atti al

committente affinché gli aggiudichi la commessa.

D. a. In sede di risposta la stazione

appaltante si è rimessa al giudizio del Tribunale, chiedendogli tuttavia, in

caso di annullamento della delibera, di aggiudicare direttamente la commessa in

modo che i lavori possano iniziare al più presto.

b. La CO 1 si è opposta invece

all'accoglimento di entrambe le impugnative, annotando che la fornitura gli è

stata assegnata nel pieno rispetto delle prescrizioni concorsuali. Le tesi

sollevate dai ricorrenti sarebbero quindi infondate, tanto più che la commessa verte

in pratica sulla vendita di materiale di scarto che non necessita di

particolari lavorazioni.

c. I ricorrenti si sono avversati

vicendevolmente, contestando in particolare i motivi di esclusione ravvisati

nella propria offerta dal consorzio antagonista.

d.

Dal canto suo, l'ULSA ha spiegato nel dettaglio quanto avvenuto prima

dell'instaurazione della procedura libera sfociata nell'odierno

contenzioso, rilevando che pur trattandosi di opere sussidiate non è stato coinvolto

nella procedura come impone l'art. 60 RLCPubb/CIAP e che si riserva quindi di

adottare provvedimenti in base all'art. 45a LCPubb.

E. Con

la replica e la duplica il CO 4, rispettivamente la CO 1, si sono riconfermati

nelle loro rispettive posizioni, ribadendo i propri antitetici punti di vista con argomentazioni di cui si dirà - per

quanto necessario - nei considerandi seguenti.

Considerato, in

diritto

1.

La commessa pubblica oggetto del

contendere concerne apparentemente una fornitura di valore superiore ai

600'000.- fr. assegnata da un comune. Il concorso sembrerebbe dunque rientrare

per statuto della stazione appaltante, nonché natura e soprattutto valore della

commessa tra quelli assoggettati al concordato intercantonale sugli appalti pubblici

del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3) e non, come ritenuto dal

committente, alla LCPubb.

Stante quanto precede, la competenza del Tribunale cantonale

amministrativo risulta dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto

legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato

intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004

(DLACIAP; RL 7.1.4.1.4).

In quanto partecipanti al concorso, sia il RI 1 che il CO 4 sono

senz'altro legittimati a contestare la decisione del committente di affidare la

commessa ad un altro concorrente (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL

3.3.1

; art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP). Quale società semplice il consorzio

non ha capacità di parte (DTF 100 Ia 394; RDAT I-1991 n. 19), ma nel solco

della giurisprudenza federale (RDAT II-2002 n. 47) questo Tribunale ammette per

prassi che comparenti siano i suoi membri (STA 52.2003.129 del 20 luglio 2003 e

rinvii).

Entrambi i ricorsi,

tempestivi (art. 15 cpv. 2 CIAP), sono pertanto ricevibili in ordine e possono essere

evasi con un unico giudizio (art. 76 cpv. 1 LPAmm) sulla scorta delle tavole processuali,

senza procedere ad atti istruttori (art. 25

cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo

concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore

documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire

sulle impugnative con cognizione di causa.

A scanso di equivoci mette conto

di rilevare che dal profilo dei predetti presupposti processuali i gravami risulterebbero

ricevibili anche nel caso in cui,

contrariamente alle apparenze, il concorso fosse retto dalla LCPubb. In tale

evenienza, la competenza del Tribunale, la legittimazione attiva dei ricorrenti

e la tempestività delle impugnative sarebbero infatti date dagli art. 36 cpv. 1

LCPubb e 65 cpv. 1 LPAmm.

2.

2.1. Notoriamente, soltanto le

offerte conformi alle prescrizioni di gara entrano in considerazione per

l'aggiudicazione. Le prescrizioni di gara costituiscono in effetti la legge

stessa del concorso e vincolano tanto i concorrenti quanto il committente, che

deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il

profilo della parità di trattamento e del principio della trasparenza (art. 1

cpv. 3 lett. b e c CIAP).

Al momento della loro apertura le

offerte devono quindi risultare complete,

corrette, nonché compilate nel rispetto delle condizioni stabilite dal bando di

concorso e della relativa documentazione di gara (art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP).

Questo, in particolare, per permettere al committente di effettivamente

raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e di scegliere quella

oggettivamente più vantaggiosa. Offerte difformi vanno per principio escluse

dalla gara; la difformità può consistere sia nella disattenzione di esigenze imposte

dalla legge o dalle regole del concorso, sia nella mancata compilazione di

posizioni del capitolato d'appalto, sia nell'offerta

di prestazioni che non rispondono alle prescrizioni fissate dagli atti di gara.

Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare

nell'ottica del divieto di un formalismo eccessivo; difformità irrilevanti

vanno tollerate (STA 52.2009.284 del 16 settembre 2009).

Questi principi valgono tanto nei concorsi retti dal

CIAP, quanto in quelli fondati sulla LCPubb.

2.2

Secondo l'art. 4 RLCPubb/CIAP, si definisce commessa edile un contratto a titolo

oneroso tra committente e offerente in merito all'esecuzione di opere di

edilizia o genio civile (cpv. 1). La

commessa di fornitura è invece descritta come un contratto a titolo oneroso tra

committente e offerente in merito all'acquisto di beni mobili, segnatamente

mediante compravendita, leasing, locazione, affitto o nolo-vendita (cpv. 2).

Sono infine considerate commesse di servizio i contratti onerosi tra committente

e offerente riguardanti la fornitura di una prestazione che non può essere

annoverata tra le commesse edili o le forniture (cpv. 3).

Il RLCPubb/CIAP si

applica a tutte le commesse pubbliche, siano esse edili, di fornitura o di

servizio e laddove si avvale del termine “appalto”, utilizzato soprattutto

negli accordi internazionali in vigore (Accordo GATT/OMC sugli appalti pubblici

del 15 aprile 1994; AAP; RS 0.632.231.422) e nella pregressa legge cantonale del

12.

settembre 1978, non si riferisce con ogni evidenza al contratto di diritto

privato regolato agli art. 363-379 del codice

delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220), ma all'insieme dei contratti

conclusi da un ente pubblico con dei concorrenti

privati per l'acquisto di forniture, servizi e costruzioni (DTF 125 I

209.

consid. 6b). Di riflesso, nella misura in cui è consentito dalla

committenza, il subappalto (inteso come mero incarico a terzi di eseguire una

parte della commessa) e le norme che lo disciplinano (art. 36 RLCPubb/CIAP)

sono applicabili a tutti gli “appalti”, compresi quelli di fornitura (STA

52.2010.255

del 13 settembre 2010, nota alle parti) e di servizio.

2.3

Il divieto di subappalto, sancito dall'art. 24 LCPubb,

ma non dal CIAP, è essenzialmente volto ad impedire che l'aggiudicatario, che

viene valutato quantomeno dal profilo della sua idoneità generale a partecipare

alla gara, deleghi in tutto o in parte l'esecuzione effettiva della commessa a

terzi, da lui scelti in modo autonomo, indipendentemente dal committente. Il divieto

di subappalto si giustifica specialmente nell'ambito delle commesse edili e per

prestazioni di servizio, nelle quali l'idoneità tecnica, le capacità e le

attitudini dell'aggiudicatario assumono particolare rilevanza (STA 52.2008.76

del 12 marzo 2008). Il divieto non è tuttavia assoluto. L'art. 36 RLCPubb/CIAP

stabilisce infatti che gli atti di gara possono prevedere la possibilità di

subappalto. In tale evenienza valgono le condizioni elencate partitamente alle

cifre a - d dell'art. 36 cpv. 1 RLCPubb/CIAP.

Dal canto suo, in passato questo Tribunale ha già avuto modo

di stabilire che se gli atti di gara ammettono il subappalto, gli offerenti

possono affidare a terzi solo lavori speciali, d'importanza secondaria, mentre

la prestazione principale e caratteristica della commessa deve di principio

essere eseguita in proprio dall'offerente (STA 52.2010.133 del 24 giugno 2010,

52.2006.86

del 13 aprile 2006).

2.4

Gli

atti concorsuali prevedevano diversi criteri di idoneità, tra cui uno riferito

alla necessità di soddisfare le condizioni dei rispettivi contratti collettivi

di lavoro, rispettivamente del contratto nazionale mantello per l'edilizia

principale. Alla gara potevano quindi partecipare imprese di ogni genere, purché

rispettose del CCL di categoria o del CNM.

La commessa messa a

concorso consiste nella fornitura franco cantiere di ca. 40'000 t di blocchi da

cava per scogliere necessari nell'ambito dell'esecuzione delle nuove arginature

del fiume Ticino nel comune di __________. A norma di capitolato (vedi pos.

R519.100-111), i blocchi devono essere non arrotondati, a spigoli vivi, di

materiale gneissico granitico sano e resistente al gelo, con minimo due

superfici parallele, un volume minimo di 1, massimo

2.

m3 e un rapporto dimensioni (larghezza-lunghezza-profon-dità) di 0.8-1.0-1.5. La commessa in esame presenta connotazioni

ambivalenti. Nella misura in cui comporta l'estrazione e la lavorazione, ancorché

sommaria, di blocchi di granito aventi determinate caratteristiche è

riconducibile ad una commessa edile (art. 4 cpv. 1 RLCPubb/CIAP). Nella misura

in cui implica il trasporto di questo materiale dalle cave al cantiere è invece

assimilabile ad una commessa di fornitura (art. 4 cpv. 2 RLCPubb/CIAP).

Non potendo essere esclusivamente annoverata né fra le commesse edili, né fra

le commesse di fornitura, la commessa va dunque considerata una commessa di

servizio (art. 4 cpv. 3 RLCPubb/CIAP) soggetta

per esplicita volontà del committente al divieto di subappalto.

La CO 1, deliberataria della commessa, è una ditta specializzata

nella produzione e vendita di ghiaia e sabbia, nonché di qualsiasi altro

materiale di riempimento, l'esecuzione di scavi e trasporti di ogni genere, la

costruzione di strade sia in cemento armato, sia in asfalti, nonché in genere

tutti i lavori del genio civile, in particolare quelli attinenti all'impresa

generale di costruzione (vedi scopo sociale iscritto a RC). Essa non si occupa

tuttavia di estrazione e lavorazione di pietre naturali. Nella misura in cui -

per sua stessa ammissione - prevede di

subappaltare a terzi questa parte della commessa di natura edilizia, la sua

offerta disattende con ogni evidenza il divieto chiaramente sancito negli

atti di gara.

I ricorsi - nella misura in cui

mirano all'annullamento della delibera municipale - vanno accolti già per

questo motivo, senza che occorra accertare se effettivamente la CO 1 si rifornirebbe

presso ditte che non rispettano i requisiti esatti dall'art. 39 RLCPubb/

CIAP, violando di

riflesso il vigente ordinamento sulle commesse pubbliche e le norme legali volte a prevenire la concorrenza sleale.

3.

Entrambi i ricorrenti mirano ad

ottenere inoltre l'esclusione del consorzio avversario onde accaparrarsi la

commessa, vuoi direttamente, vuoi mediante rinvio degli atti al committente.

3.1

Secondo il RI 1, il rivale CO

4.

doveva essere estromesso poiché alla sua offerta non erano allegate le copie

delle licenze di circolazione dei veicoli utilizzati per l'esecuzione della commessa,

richieste alla pos. 224.310 delle disposizioni particolari CPN 102.

3.1.1

Notoriamente, soltanto

offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire l'aggiudicazione.

Una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre che al principio di legalità,

anche ai principi della parità di trattamento e di trasparenza, che governano l'intero

ordinamento delle commesse pubbliche. La conformità deve essere data sia per

quanto riguarda il concorrente, che deve

adempiere i criteri d'idoneità, sia per quanto concerne l'offerta

stessa, che deve soddisfare le prescrizioni di gara.

3.1.2

Giusta

l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, l'offerta,

allestita in forma chiara ed univoca, deve essere compilata dal concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi

unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di ogni altra indicazione

complementare richiesta. Se richiesti, gli

allegati devono pervenire alla committenza contemporaneamente all'offerta (art.

40.

cpv. 3 RLCPubb/

CIAP).

Offerte

incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio

essere escluse (STA 52.2010.133 del 24 giugno 2010 consid. 3.1). Un

altro esito, che permettesse di aggiudicare

la commessa ad offerte non conformi alle prescrizioni di gara o che permettesse

ai concorrenti di modificare o completare

le offerte dopo la loro apertura, sarebbe contrario al principio della parità di trattamento tra

concorrenti, sancito dall'art. 1 cpv. 1 lett. b CIAP, rispettivamente dall'art.

1.

lett. c LCPubb. Le offerte devono in altri termini essere formulate in modo

tale da permettere al committente di procedere direttamente all'aggiudicazione,

senza dover sollecitare il singolo concorrente a fornire completazioni,

chiarimenti o precisazioni in merito all'offerta inoltrata (Jean-Baptiste Zufferey/Corinne

Maillard/Nicolas Michel, Droit

des marchés publics, Friborgo 2002, pag. 108-109). Al

momento della loro apertura devono pertanto risultare complete, corrette,

nonché compilate in modo fedefacente, nel rispetto delle condizioni stabilite

dal bando di concorso e della relativa documentazione di gara. Questo, in

particolare, per permettere al committente di effettivamente

raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e di scegliere quella

oggettivamente più vantaggiosa. La conformità dell'offerta per rapporto alle condizioni di gara costituisce

dunque un presupposto dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica.

3.1.3

Per la valutazione del criterio di aggiudicazione ecologia

i concorrenti erano tenuti a compilare uno specchietto predisposto a pag.16

del capitolato, allegando all'offerta una copia del libretto (rectius: della

licenza) di circolazione di ogni veicolo indicato in tale tabella. Alla pos.

252.120

CPN 102 era chiaramente ribadito che i concorrenti avrebbero dovuto tra

l'altro produrre una relazione tecnica con le informazioni necessarie alla

valutazione dei criteri di aggiudicazione, pena l'estromissione dalla procedura

dell'offerta incompleta.

Per ragioni di cui non può che rammaricarsi il CO 4 ha omesso

di annettere alla propria offerta le licenze di circolazione dei veicoli

previsti per l'esecuzione della commessa. Tali documenti, ancorché attestanti circostanze

già esistenti al momento della scadenza del concorso, non rientravano nel

novero di quelli che al pari di quelli previsti dall'art. 39 RLCPubb/CIAP potevano

essere inoltrati posteriormente a richiesta del committente (cfr. pos. 252.110

CPN 102). Non essendo stata compilata nel rispetto delle condizioni di gara

(pos. 224.310 CPN 102) l'offerta doveva essere scartata e non poteva neppure

figurare in graduatoria. Questa conclusione

non configura un eccesso di formalismo, poiché la sanzione

dell'esclusione in caso di consegna di un'offerta priva dei documenti richiesti

alla pos. 252.120 CPN 102 era chiaramente prevista dalle prescrizioni di gara, ovvero

dalla lex specialis del concorso che nessun

concorrente ha impugnato rendendola

vincolante tanto per i partecipanti alla procedura (vedi pure art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP) quanto per l'ente

banditore, il quale

- come già detto - doveva rispettarla per non incorrere in una violazione del diritto sotto il profilo della

parità di trattamento e del principio

della trasparenza (art. 1 cpv. 3 lett. b e c CIAP).

3.2

Il CO 4 ritiene dal canto

suo che l'offerta del RI 1 doveva essere

scartata sia perché affetta da correzioni, sia perché priva di indicazioni

circa la copertura RC e mancante di alcuni "allegati

dell'imprenditore" (certificato UEF concernente la Giannini Graniti SA,

attestazione di rispetto del CCL di categoria da parte della ditta Tartini).

3.2.1

La prima censura si avvera chiaramente infondata, dato che l'offerta del RI 1

non presenta oggettivamente alcuna correzione o raschiamento suscettibili di

giustificarne l'esclusione.

3.2.2

Quanto alla polizza RC, a pag. 9 del modulo d'offerta il consorzio capeggiato dalla

__________ si è limitato ad iscrivere che "in caso di delibera sarà

stipulata un'assicurazione RC di 5 mio a nome del consorzio". Per quanto

incompleta per rapporto alle domande poste dal committente, siffatta indicazione

non giustifica l'estromissione dell'offerente, poiché le prescrizioni

concorsuali non solo non comminavano una simile sanzione in caso di risposta

lacunosa ai quesiti posti a pag. 9 del capitolato, ma addirittura permettevano

la stipula e l'esibizione della polizza RC con relativo giustificativo

dell'avvenuto pagamento del premio posteriormente all'aggiudicazione (vedi pos.

252.220

CPN 102).

3.2.3

All'offerta del RI 1 era annesso un certificato di solvibilità (estratto UEF) rilasciato il 10 aprile 2014 a beneficio della Giannini Graniti SA. Tale documento adempie senz'altro i requisiti esatti

dalla legge (art. 38 cpv. 2 RLCPubb/CIAP) e dalle prescrizioni concorsuali

(pos. 252.110 lett. a CPN 102). Invano il CO 4 ne denuncia la mancanza.

3.2.4

Il 26 giugno 2014 i consulenti del committente hanno chiesto al RI 1 di versare

alcuni documenti mancanti, tra cui una dichiarazione attestante il rispetto

delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti

collettivi da parte della ditta Tartini Severino di Iragna.

Quest'ultima non ha dato seguito alla sollecitazione, adducendo

che da anni sta lottando per poter aderire al contratto collettivo di lavoro

degli autotrasportatori senza tuttavia riuscirvi per l'opposizione della

commissione paritetica cantonale dell'edilizia, secondo la quale la ditta

dovrebbe sottoscrivere il contratto vigente in quest'ultimo ramo lavorativo. Il

27.

giugno 2014 la ditta Tartini ha nondimeno inviato alla competente

commissione paritetica una domanda di adesione al CCL degli autotrasportatori, versando

agli atti una copia di siffatta istanza. Sta di fatto che neppure posteriormente

all'inoltro dell'offerta e dietro esplicita ingiunzione il

RI 1 è stato in grado di produrre una dichiarazione comprovante il rispetto del

CCL di categoria o del CNM da parte del proprio membro Tartini. Posto che le

autocertificazioni non erano ammesse, questa ditta non ha quindi adempiuto lo

specifico criterio di idoneità fissato dal committente alla pos. 223.100 delle disposizioni

particolari CPN 102 integrate nel capitolato e applicabile a tutti i componenti

di un gruppo partecipante alla gara nella forma della società semplice.

L'offerta del RI 1 andava

pertanto esclusa in applicazione degli art. 13 lett. d CIAP e 38 cpv. 1

lett. e RLCPubb/

CIAP, atteso che l'estromissione di un concorrente per inidoneità

non è rimessa alla libera discrezione della stazione appaltante, ma è sancita

dalla legge, segnatamente dalle norme sopracitate.

4.

Sulla scorta di

quanto precede i ricorsi vanno parzialmente accolti, annullando

l'aggiudicazione avversata.

5.

L'emanazione del

presente giudizio rende superflua l'evasione delle istanze volte a concedere

effetto sospensivo ad entrambe le impugnative.

6.

La tassa di

giustizia, commisurata al lavoro occasionato dai gravami ed ai valori in

discussione, è posta a carico dei consorzi ricorrenti, della resistente CO 1 e

del committente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Quest'ultimo non

può essere mandato esente da qualsiasi aggravio pur essendosi rimesso al

giudizio del Tribunale, poiché con la sua decisione ha provocato il contenzioso

in cui è intervenuto a tutela di interessi economici propri (DTF 128 II 90 consid.

2b).

Non si assegnano

ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. I ricorsi sono parzialmente

accolti.

§. Di

conseguenza la decisione 28 luglio 2014 con la quale il CO 2 ha aggiudicato

alla ditta CO 1 di __________ la fornitura franco cantiere dei blocchi da cava

per scogliere necessari nell'ambito dell'esecuzione delle nuove arginature del

fiume Ticino è annullata.

2. La tassa di giustizia di complessivi

fr. 5'000.- è suddivisa come segue:

- fr. 1'000.- a carico del RI 1;

- fr. 1'000.- a carico del CO 4;

- fr. 1'500.- a carico della

deliberataria CO 1;

- fr. 1'500.- a carico del

committente.

Al

RI 1 e al CO 4 va restituita la somma di fr. 500.- da ognuno versata in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.

Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle

condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4. Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il segretario