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Decisione

52.2014.31

Ricorso contro un progetto stradale cantonale

29 aprile 2014Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con risoluzione 1° settembre 2010 (n. 4324) il Consiglio di Stato ha approvato il progetto stradale cantonale

concernente la formazione di una fermata per il bus, dotata di una

pensilina, in via al Ticino a Giubiasco, in

corrispondenza del mapp. __________ di RI 1. Esso era una variante

riduttiva - imposta dal Governo con risoluzione 9 luglio 2008 (n. 3697) - di

quello presentato in un primo tempo nell'ambito della costruzione del nuovo ponte

sul fiume Ticino, che collega Sementina con Giubiasco. Questa variante, confermata

in sede giudiziaria dal Tribunale cantonale amministrativo (STA 52.2010.383 del

10 novembre 2011) e dall'Alta corte federale (STF 1C_569/2011 del 23 febbraio

2012), comporta l'esproprio di ca. 70 mq del mapp. __________.

B. a. Il 26 marzo 2012 la Sezione

amministrativa immobiliare del Dipartimento del territorio

ha trasmesso gli atti del procedimento al Tribunale di espropriazione, domandando

l'anticipata immissione in possesso delle superfici interessate per il 21 maggio

2012. È quindi emerso che l'area colpita misurava in realtà 74 mq e che il picchettamento

eseguito in sede di approvazione del progetto e quello posato ai fini dell'espropriazione

divergevano tra loro, nel senso che quest'ultimo prevedeva un limite più

avanzato dell'opera pubblica nel fondo privato. L'espropriando si è opposto alla

domanda.

b. Con decisione 21 agosto 2012 il Tribunale di espropriazione ha accordato

allo Stato l'anticipata immissione in possesso.

c. Adito dal proprietario, il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la decisione testé menzionata (STA

50.2012.2 del 2 novembre 2012). Ai fini del presente giudizio è qui sufficiente

rammentare che la Corte ha ritenuto che, per poter acquisire l'intera

superficie di terreno così come picchettata nella procedura di espropriazione, requisito imprescindibile ai

fini di realizzare un'opera conforme

ai progetti presentati, lo Stato avrebbe dovuto preliminarmente

promuovere una variante di approvazione dei piani. Questa, che poteva avvenire

con procedura semplificata ai sensi

dell'art. 24 cpv. 1 lett. c della legge sulle strade del 23 marzo 1983,

modificata e riordinata il 12 aprile 2006 (Lstr; RL 7.2.1.2), avrebbe

permesso al proprietario da un lato di contestare il maggior aggravio fisico

del suo fondo, dall'altro di aggiornare le pretese d'indennità.

C. a. Effettuati il picchettamento e la

modinatura, l'8 aprile 2013 il Dipartimento ha pubblicato sul Foglio ufficiale

a all'albo comunale l'avviso concernente la nuova procedura di approvazione del

progetto stradale nella forma semplificata. Esso ripropone quello approvato dal

Consiglio di Stato il 1° settembre 2010, per il quale viene tuttavia aggiornato il dato relativo

alla superficie da espropriare, a 74 mq (in luogo dei 70 mq erroneamente indicati in precedenza). Esso

prevede dunque la formazione di uno slargo di 2.50 m x 15 m ca. per la sosta dei bus, di un marciapiede largo 1.50 m e la posa, decentrata verso il fiume, di una pensilina vetrata di fattura semplice e dimensioni

contenute (3.40 m x 1.60 m).

b. Con risoluzione 1° settembre 2010 (n.

4324), il Consiglio di Stato ha approvato la variante di progetto

stradale e ha respinto l'opposizione che RI 1 aveva inoltrato.

D. Contro questa decisione, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e che l'incarto sia retrocesso al Governo, perché si pronunci

nuovamente. Il ricorrente, il quale denuncia una carente motivazione del provvedimento impugnato, ritiene infatti

possibile ridurre la profondità della nicchia d'attesa per portarla nei

limiti del picchettamento precedente, eliminando la pensilina (il cui pubblico interesse contesta) o riducendone l'ingombro, in

modo da contenere nel minimo necessario le ripercussioni del progetto sulla sua

proprietà.

E.

La Sezione

amministrativa immobiliare, agente per il Consiglio di Stato, chiede che il ricorso sia respinto. Pur

sostenendo il progetto, il

municipio di Giubiasco si rimette al giudizio del Tribunale.

Considerato, in

diritto

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art. 25 Lstr). La

legittimazione attiva dell'insorgente, già opponente davanti al Consiglio di

Stato, discende dagli art. 20 cpv. 2 e Lstr e 43 della legge di procedura per

le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181), applicabile

grazie al rinvio di cui all'art. 25 Lstr.

1.2. La decisione può essere resa in base agli atti prodotti dalle parti, senza

istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). In particolare, non è necessaria una visita

dei luoghi della contestazione, noti al Tribunale dalla vertenza relativa

all'approvazione del progetto precedente. Il picchettamento e la modinatura (nuovi)

sono agevolmente desumibili dalla

documentazione fotografica contenuta nell'incarto trasmesso dalla

Sezione amministrativa immobiliare.

2.2.1.

2.1.1. Lo strumento per pianificare e realizzare le strade cantonali è il

progetto stradale (art. 10 cpv. 1 Lstr). Questa disposizione, nell'attuale

versione, è il frutto di un'importante revisione della Lstr, adottata il 12

aprile 2006, in vigore dal 1° gennaio 2007, che ha modificato la procedura di

approvazione di questi impianti. Attraverso questa revisione è difatti stata

abbandonata la procedura di approvazione dei progetti in due fasi (procedura completa di piano generale, seguita da una seconda

procedura di progetto definitivo), che è stata sostituita da quella del

solo progetto stradale. Questa soluzione, già scelta dalla Confederazione e da

altri Cantoni, permette non solo di guadagnare tempo, ma anche di eliminare

tutte quelle incertezze che sorgono in punto alla ripartizione dei contenuti

tra le due fasi, soprattutto quando dev'essere svolto l'esame di impatto

ambientale (cfr. il relativo messaggio 11 febbraio

2003, n. 5361, pubbl. in: RVGC, anno parlamentare 2005-2006, vol. 8, pag. 4135

segg., pag. 4157 seg.). La natura, a un tempo pianificatoria e

d'autorizzazione a costruire, del progetto stradale elimina inoltre ogni

possibile discussione circa la conformità del progetto con la sua base pianificatoria.

La duplice indole di questo strumento lo situa, gerarchicamente, al livello dei piani di utilizzazione cantonali (cfr.

nello stesso senso il recente rapporto n. 6309 R, del 1° marzo 2011, della Commissione speciale per la pianificazione

Considerandi

del territorio sul messaggio 9 dicembre 2009 concernente il disegno di legge

sullo sviluppo territoriale, pag. 12). Ciò implica, per quanto concerne gli

effetti, che le norme e i piani regolatori comunali in contrasto con il

progetto stradale decadono con l'entrata in vigore di quest'ultimo (momento

che, per questo strumento, coincide con la sua crescita in giudicato)

rispettivamente che i comuni sono tenuti ad uniformare allo stesso i piani già

in vigore (cfr. art. 24 cpv. 3, 51 cpv. 3 e 4 legge cantonale di applicazione

della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990;

LALPT; BU 1990, 365; in vigore sino al 31 dicembre 2011; dal 1° gennaio 2012,

art. 18 cpv. 3 e 49 cpv. 2 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno

2011; Lst; RL 7.1.1.1; STA 52.2008.273 del 3 febbraio 2009 consid. 4.2).

2.1.2

Il progetto stradale deve indicare, tra l'altro, il tracciato della

strada, l'assetto, lo sviluppo planimetrico e altimetrico, le opere previste, principali e accessorie, comprese quelle

di protezione esterna, gli allacciamenti delle infrastrutture e, se del caso,

gli accessi ai fondi (art. 10 cpv. 2 lett. a Lstr).

2.2

La revisione della Lstr, in vigore dal 1° gennaio 2007, ha integrato nell'iter di approvazione del progetto stradale la fase di pubblicazione degli

atti, di notificazione delle pretese e di evasione delle contestazioni prevista

dalla legge d'espropriazione dell'8 marzo 1971 (Lespr; RL 7.3.1.1). Per questo

motivo il progetto stradale dev'essere accompagnato, tra l'altro, da una relazione

sull'opera, da un piano dal quale risultino la situazione dei fondi toccati

dall'espropriazione e l'eventuale rettifica dei confini, da una tabella d'espropriazione

nella quale siano indicati i singoli fondi interessati e per ciascuno di essi i

titolari dei diritti espropriati, la natura di tali diritti, la qualità degli

immobili e la superficie oggetto dell'espropriazione, le offerte d'indennità (art.

17.

cpv. 1 lett. a-d Lstr, corrispondenti all'art. 21 Lespr). Il progetto è approvato

dal Consiglio di Stato, al quale spetta anche la competenza a evadere tutte le

questioni preliminari proprie della procedura espropriativa, come le

opposizioni alla pubblica utilità e le domande di modifica dei piani (art. 23

cpv. 1 Lstr), mentre al Tribunale d'espropriazione rimane unicamente il compito

di concedere all'occorrenza l'anticipata immissione in possesso dei diritti

espropriati e di svolgere la procedura di stima, stabilendo le indennità

espropriative sulla scorta delle pretese annunciate (art. 26 Lstr).

2.3

Davanti al Tribunale cantonale amministrativo, contro

la decisione di approvazione del progetto stradale, sono proponibili sia

censure riguardanti l'atto pianificatorio in quanto tale, in particolare la

conformità delle opere per rapporto alla pianificazione direttrice sovrastante,

sia censure riferite alle prescrizioni del diritto edilizio o ambientale

concretamente applicabili. Censure sulle quali questo Tribunale statuisce con

pieno potere di cognizione (art. 25 Lstr; cfr. STA 52.2009.468-469

del 1° aprile 2010 consid. 2). In

quest'ambito il potere d'esame del Tribunale è, quindi, completo e contempla

anche il sindacato di opportunità. Questo pieno potere di cognizione, che

esorbita dal campo solitamente riservato all'azione giudiziaria, va tuttavia

esercitato con il dovuto riserbo e senso della misura, specie allorquando si

tratta di dirimere questioni con forte valenza tecnica, dove le conoscenze degli

specialisti costituiscono spesso un insostituibile elemento per la presa di

decisione. Il Tribunale cantonale amministrativo dovrà pertanto esaminare con attento spirito critico gli aspetti

controversi della decisione impugnata, ma è solo se vi scoprirà vizi di una

certa rilevanza, inconciliabili col precetto dell'adeguatezza, che l'annullerà

e lo rinvierà all'autorità di adozione o che procederà

a una sua modificazione. Non basta dunque che risulti possibile una

soluzione migliore, magari solo sotto certi aspetti, di quella contestata, per

sostituirla a quest'ultima; la soluzione alternativa deve manifestare dei pregi

realmente superiori, nel suo complesso, da

convincere il Tribunale a preferirla a quella approvata dall'autorità

amministrativa (STA 52.2008.422/427 del 31 maggio 2010 consid. 5).

3.

I fini dell'evasione dell'impugnativa, occorre premettere che nell'ambito

delle precedenti decisioni la questione delle modalità di esecuzione dell'opera

è già stata risolta in maniera definitiva. Questa

Corte ha infatti avuto modo di stabilire esplicitamente che gli elementi

che la compongono non possono essere ulteriormente ridotti, senza

comprometterne la funzionalità. A ragione il Governo ha dunque ritenuto che

questi non potessero più essere contestati. Nella misura in cui l'insorgente

tenta di rimetterli in discussione, il ricorso, dev'essere respinto.

4.

Il ricorrente lamenta una carente motivazione della decisione impugnata,

che si limiterebbe a riprendere stralci delle precedenti decisioni giudiziarie.

4.1

Dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 della

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;

RS 101), la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato

di ottenere una decisione motivata. Questa norma non pone esigenze troppo

severe all'obbligo di motivazione: l'autorità giudicante è tenuta a esprimersi

unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera

sul giudizio di merito, e non su ogni asserzione delle parti. La garanzia ha

essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, agli interessati di

afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di impugnarla con

cognizione di causa e, dall'altro, all'autorità

di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I

232.

consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa i.f.).

4.2

Innanzitutto, alla luce di quanto spiegato in precedenza (supra, 3)

la critica cade nel vuoto, almeno nella misura in cui è riferita ad aspetti che

non potevano più essere messi in discussione. Per il resto, dalla decisione

impugnata è possibile cogliere i motivi che

hanno spinto il Consiglio di Stato a respingere l'opposizione. In ogni caso, la

giurisprudenza ammette la possibilità di sanare il vizio nell'ambito di

una procedura d'impugnazione, qualora l'autorità di ricorso disponga - com'è

nel caso concreto (supra, 2.3.) - dello stesso potere di esame di quella

decidente (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3 con rinvii). Pertanto, se mai lesione

v'è stata, essa può ritenersi sanata in questa sede.

5.

Fermo quanto già premesso (supra, 3), in questa sede resta ancora

da esaminare la questione di sapere se, alla luce dei (nuovi) picchettamenti e

modinatura, il progetto resiste ancora all'esame del Tribunale. Data la natura

delle censure sollevate dal ricorrente, si tratta essenzialmente di verificare

se l'impatto dell'intervento sulla sua proprietà risulta ancora sopportabile,

in altre parole se è conciliabile con il principio della proporzionalità.

5.1

In merito, rispetto a quella precedente, la posa dei picchetti (corretta)

fa stato di un contenuto avanzamento dell'opera pubblica sul mapp. __________,

sino a lambire il primo filare del vigneto che vi insiste, ciò che comporta

l'eliminazione di alcuni ceppi di vite. Tuttavia,

in base ai nuovi riferimenti, è possibile affermare con certezza che l'impatto

sul fondo non diverge in modo apprezzabile da quello del precedente

picchettamento, né in relazione alla superficie espropriata, né al

posizionamento della pensilina.

5.2

Facendo uso del pieno potere cognitivo di cui gode nel caso concreto, il Tribunale non intravvede pertanto

motivi per modificare il suo giudizio, già espresso nella precedente

decisione, che deve dunque senz'altro essere confermato anche alla luce del

nuovo picchettamento.

6.

Per i motivi

che precedono, il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 LPamm). Non si

assegnano ripetibili (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia, di fr. 800.-, è posta a carico del ricorrente. Non si assegnano

ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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