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Decisione

52.2014.348

Lincenza edilizia per l'edificazione di una casa unifamiliare

30 maggio 2018Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i resistenti, non intravedendone gli estremi, hanno chiesto al Tribunale di

emanare la decisione.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la

legittimazione attiva della ricorrente rimasta, unica proprietaria del fondo

confinante (part. __________, PPP __________ e __________) e opponente,

personalmente e direttamente toccata dal giudizio impugnato di cui è

destinataria (art. 65 cpv. 1 legge di procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 3.3.1.1; art. 21 cpv. 2 LE). L'impugnativa, tempestiva (art. 68

cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, integrati dalle risultanze del sopralluogo di cui si è detto in

narrativa (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

Distanza

autorimessa

2.1

Secondo l'art. 7 cpv. 1 NAPR, ove non sia regolamentata dalle linee d'edificazione

definite nei piani di PR, la distanza minima delle costruzioni verso strade,

percorsi e spazi pubblici è di:

-

4.

m dalle strade principali o di raccolta (ciglio esterno compreso il

marciapiede) e dalle piazze;

-

3.

m dalle strade di servizio;

-

2.

m dai percorsi pedonali.

A tale norma ineriscono le finalità generalmente attribuite alle distanze dalle

strade, in particolare quelle volte a tutelare la sicurezza della circolazione e assicurare la possibilità di attuare future

correzioni stradali, se non anche a conferire un aspetto decoroso e ordinato

all'ambiente circostante (cfr. al riguardo: cfr. RtiD II-2009 n. 21 consid.

3.1

; RDAT II-2003 n. 21 consid. 5.3; STA 90.2006.26 del 24 settembre

2007.

consid. 6.2.1; 52.1996.177 del 24 settembre 1996 consid. 2.1; Adelio Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo

1996, ad art. 25 LE, n. 1029).

L'art. 7 cpv.1 NAPR si applica alle "costruzioni accessorie" (cfr.

art. 7 cpv. 3 NAPR), ma non alle "costruzioni interrate" per cui fa

stato l'art. 7 cpv. 4 NAPR, giusta il quale il municipio stabilisce caso per

caso le distanze per costruzioni che non sporgono dal terreno in funzione di

esigenze tecniche d'urbanizzazione, ritenuto quale termine di riferimento una distanza

minima di:

-

4.

m dalle strade principali e di raccolta;

-

1.50

m dalle strade di servizio.

2.2

L'art. 37 cpv. 5 NAPR

dispone dal canto suo che la distanza delle autorimesse dalle strade

(sul fronte dell'entrata) deve essere di

almeno 5 m. La stessa deve essere di almeno 4 m se la strada è a debole

traffico. Se l'autorimessa è dotata di un dispositivo automatico d'apertura

telecomandabile a distanza e se l'accessibilità è esente da intralcio o

pericolo per gli altri utenti, la distanza può essere ridotta fino a 2 m.

Per posteggi aperti ma coperti,

soggiunge la norma, detta distanza deve essere di 4 m su strade a forte

traffico. Per contro essa può essere ridotta fino a 2 m su strade a debole

traffico e dove l'accessibilità è esente da intralcio o pericolo per gli

altri utenti.

La suddetta disposizione, concernente i "posteggi" (cfr. titolo a

margine) e inserita fra le disposizioni riguardanti il piano del traffico,

disciplina per quanto qui interessa le distanze delle autorimesse e dei

posteggi (aperti ma coperti) in considerazione del loro accesso e in funzione

della sicurezza e della fluidità della circolazione stradale. Da questo profilo

la norma è tutto sommato analoga a quelle riscontrabili in altri ordinamenti

(cfr. ad es. STA 52.2008.411 del 3 aprile 2009 consid. 2). Di principio essa

impone di collocare l'accesso dell'autorimessa

(fronte d'entrata) ad una distanza minima di 5 m dalla strada rispettivamente

di 4 m per posteggi (aperti ma coperti), in modo da assicurare che le

manovre dei veicoli in entrata o in uscita non ostacolino la circolazione. Restano

riservati i casi in cui l'elettrificazione della chiusura, lo scarso volume di

traffico sulla strada rispettivamente l'accessibilità esente da intralcio o

pericolo ne permettano una riduzione fino a 2 m.

L'art. 37 cpv. 5 NAPR non configura una lex specialis rispetto all'art.

7.

cpv. 1 NAPR, ma una prescrizione diversa che questo genere di costruzioni deve

rispettare in aggiunta alle distanze per le costruzioni dalle strade (consid.

2.

). Lo confermano anzitutto le diverse finalità perseguite dalle due norme;

lo si deduce poi anche dall'art. 7 cpv. 3 NAPR, che dichiara espressamente

applicabili le distanze dell'area pubblica (art. 7 cpv. 1 NAPR) alle

costruzioni accessorie, precisando che per posteggi coperti mediante

strutture leggere (tettoie o pergole) aperte sui lati possono semmai essere concesse eccezioni, a titolo

precario (cfr. art. 7 cpv. 3 NAPR, ultimo periodo). Fosse applicabile solo l'art.

37.

cpv. 5 NAPR, non si vedrebbe la necessità di prevedere deroghe a

quest'ultima norma. Insostenibile è pertanto l'opposta conclusione del municipio (cfr. peraltro anche STA

52.2012.111

del 13 giugno 2013 consid. 4, ove è stato applicato l'art. 7

cpv.1 NAPR per una nuova autorimessa lungo via __________).

2.3

In concreto, il progetto prevede di inserire parzialmente nel pendio un'autorimessa

per tre posti auto (senza portone di chiusura), che disterà fino a 2 m da via __________

(classificata quale strada di servizio dal piano del traffico).

Contrariamente a quanto assunto dalle precedenti istanze, il manufatto non può

essere assimilato a una costruzione sotterranea

ai sensi dell'art. 5 cpv. 7 NAPR (secondo cui sono tali le opere che non

sporgono su tre lati più di 50 cm dal terreno sistemato rispettivamente

di m 1.50 per pendenze del terreno oltre il 20%). Non perché vi sia, come

afferma la ricorrente, una distinzione tra le costruzioni "sotterranee"

di questa norma e quelle "interrate" ai sensi dell'art. 7 cpv. 4 NAPR

(nulla permette infatti di intravedere una differenza tra i due termini,

generalmente utilizzati come sinonimi, cfr. nello stesso senso: STA

52.2013

/256/257 del 26 agosto 2014 consid. 5.4). Ma perché, come ben si può

dedurre dai piani, questo manufatto - nella parte più avanzata - non è affatto

interrato ma sporgente su tre lati più di m 1.50. Non solo a valle (ove il

fronte di 9 m s'innalzerà fino a m 3.30 [quota 359.02 m/slm], cfr. facciata

sud-ovest), ma anche sui fianchi. Ancorché il progetto non contenga le relative

sezioni, dal raffronto delle piante (PC e PT) con il profilo 3 del geometra

(che taglia il terreno in corrispondenza dell'autorimessa, cfr. pianta 1:500) e

il prospetto sud-ovest si può agevolmente evincere che i muri perimetrali

laterali sporgeranno dal terreno sistemato per più di m 1.50 sia verso ovest

(per un tratto lungo almeno ca. m 0.80), sia verso est (per ca. m 0.30). Parti

strutturali dell'opera, queste, che per quanto contenute possano apparire,

impediscono di ritenere il manufatto sotterraneo. Ne discende che l'opera - da

assimilare a costruzione principale - distando solo 2 m da via __________, non

rispetta la linea di arretramento (prevista dal piano del traffico ad una

distanza di 3 m dal ciglio di questa strada).

Contrariamente a quanto ritenuto dal Governo, la minor distanza (m 1.50)

indicata dall'art. 7 cpv. 4 NAPR non è applicabile perché l'opera non è

interrata. Tanto meno, come assunto dal municipio, basta che ossequi la

distanza (m 2) di cui all'art. 37 cpv. 5 NAPR: norma che, come detto, non configura

una lex specialis rispetto all'art. 7 cpv. 1 NAPR - in concreto

disattesa.

Al difetto non può infine essere posto rimedio mediante il semplice richiamo

alla facoltà di deroga concessa dall'art. 7 cpv. 1.1 NAPR, come sembra

affermare genericamente il municipio (cfr. duplica). Al contrario va ricordato

che una deroga deve sempre fondarsi su una motivazione esauriente riferita alla

situazione concreta, tenendo segnatamente conto delle finalità perseguite dalla

norma e soppesando i diversi interessi in gioco (cfr. anche art. 43 NAPR; RtiD

II-2011 n. 13 consid. 4.3).

Ne discende che, già per questo motivo, il giudizio impugnato non può pertanto

essere confermato.

3.

Altezza

3.1

Nella zona residenziale estensiva (RE) l'altezza massima degli edifici non può superare m 7.50 (cfr. art. 33

NAPR).

L'altezza di un edificio, giusta l'art. 40 cpv. 1 LE, è misurata dal

terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda

o del parapetto. Per principio, l'altezza si misura dunque sulla verticale delle facciate, a partire dal terreno

sistemato sino al punto superiore determinante; il punto inferiore di

misurazione è dato dal livello del terreno sistemato perpendicolarmente

sottostante (cfr. RDAT II-1996 n. 35 consid. 4.1).

Il terreno naturale può essere sistemato mediante la formazione di terrapieni

(piani o inclinati), la cui altezza va aggiunta a quella dell'edificio

sovrastante soltanto nella misura in cui supera il limite di 1.50 m ad una

distanza di 3.00 m dal filo della facciata (cfr. art. 41 LE; RtiD II-2006 n. 18

consid. 3).

3.2

In concreto, il progetto prevede di erigere il nuovo edificio sul terreno terrazzato esistente, sistemandolo a valle

(sud) con un terrapieno inclinato. In particolare, stando ai piani (cfr.

sezioni e facciate) - che riproducono il livello rilevato dal geometra al

profilo 3 (TN Pr. 3) - il terreno ai piedi della facciata sud verrà

innalzato con un terrapieno (scarpata) di 45°, largo ca. m 2.50 e alto altrettanto,

sorretto da un muro alto m 2.40 (di cui si dirà ancora più avanti,

consid. 4).

SEZIONE AA (schema)

368.73

2P

7.50

1P

TN

Pr. 3

PT

361.23

358.83

PC 2.40 m

via __________

La giurisprudenza ha già avuto modo di considerare che se un edificio insiste sul terreno naturale, un

terrapieno realizzato più a valle non

va di per sé cumulato sull'altezza dell'edificio in base all'art. 41 LE (cfr.

STA 52.2015.562 del 21 aprile 2017 consid. 3.4.3; 52.2012.353 del 27 dicembre

2012.

consid. 3.2), né peraltro conteggiato in virtù dell'art. 40 cpv. 2 LE, non

applicabile a questo genere di opere (cfr. RDAT II-1996 n. 35 consid.

4.

). In simili casi, lo sviluppo dello stabile non trae invero un particolare

vantaggio dalla sistemazione più a valle, che non gli permette di raggiungere

una maggior quota. Tale regola può suscitare stupore in un caso come quello di

specie, ove lo stabile - stando ai piani di progetto - risulta miratamente

posto sul ciglio più esterno di un terrazzamento esistente (cfr. sezione AA),

mentre il ripido terrapieno a valle (45°) - che lambisce esattamente il piede

della facciata - va a coprire quasi un piano dell'edificio. Tale quesito non va

comunque ulteriormente approfondito: anche potendo riconoscere al terrazzamento

rilevato sul profilo 3 (361.23 m/slm) la qualifica di terreno naturale (cfr. RDAT I-1996 n. 38 consid. 3.2; STA

52.2016.409

dell'8 agosto 2017 consid. 3.3 e rimandi; 52.2003.26 del 7 luglio

2003.

consid. 2) - ciò che non è stato oggetto di particolare discussione - è

evidente che l'edificio non interesserà questa parte del terreno (TN Pr. 3):

il profilo 3, collocato nella parte centrale, non taglia all'evidenza in alcun

punto il nuovo edificio (ma solo l'autorimessa,

cfr. supra consid. 2). Basta una semplice sovrapposizione della pianta

del geometra con quella di situazione generale (scala 1:500) per

rendersene conto. Prendendo invece quale riferimento il profilo più a est (4),

che interseca l'angolo sud-est dello stabile, si può agevolmente dedurre che il

terrazzamento su cui insisterà l'edificio, perlomeno su questo lato, è più

basso (361.06 m/slm) e arretrato (ca. 6 m dal confine con via __________, cfr.

punto N su pianta e profilo 4 del geometra), per modo che il piede della

facciata sud (distante 5 m dalla strada) non poggerà sul suo ciglio ma sul nuovo

terrapieno, a dispetto di quanto riportato sui piani (cfr. sezioni e facciate).

Ne discende che sull'altezza dell'edificio, comunque superiore a m 7.50 (m

7.

), deve pure essere conteggiato l'intero sviluppo verticale del terrapieno

inclinato (> 2 m), largo meno di 3 m (cfr. al riguardo: RtiD II-2006 n. 18

consid. 3). Lo stesso non rispetta di conseguenza l'altezza massima prescritta

(m 7.50) dal PR. La censura, ancorché per motivi in parte differenti, è dunque

fondata e anche per questo motivo la licenza edilizia non poteva essere

rilasciata siccome contraria al diritto.

4.

Muro di

contenimento

4.1

Giusta l'art. 12 cpv. 4 NAPR i muri di

contenimento (di sostegno o di controriva) vanno eseguiti in pietra naturale (murata

a facciavista o a rasa pietra). Per terreni con una pendenza fino al 50%,

soggiunge la norma, l'altezza media (sulla loro estensione totale) dei muri non

può superare 1.50 m misurati dal livello del terreno naturale. Per pendenze superiori

è concesso un aumento delle altezze pari a

0.30

m ogni 10%, fino al raggiungimento dell'altezza massima di 3 m,

secondo la seguente tabella indicativa:

Pendenza media del terreno /

altezza dei muri

0.

– 50 % / 1.50 m

50.

– 60 % / 1.80 m

60.

– 70 % / 2.10 m

70.

– 80 % / 2.40 m

80.

– 90 % / 2.70 m

90.

– 100 % / 3.00 m

Suddetti muri, prosegue l'art. 12 cpv. 4 NAPR, possono sorgere a

confine fino ad un'altezza massima di m 2.50; oltre questo livello devono

rispettare le distanze da confine similmente agli edifici. Opere di recinzione e di protezione dalle cadute eseguite

in materiale leggero (ringhiere o barriere), esclusi i parapetti, d'altezza

massima di m 1.00 possono essere posate sui muri di contenimento. Oltre questa

altezza vanno computate nelle altezze massime di suddetti muri. La

sopraelevazione di muri esistenti può essere autorizzata entro i limiti sopra esposti e medesima modalità di misura. Eventuali deroghe

alle altezze possono essere concesse unicamente nella misura indispensabile all'adeguamento

di altimetrie rispetto ai fondi contigui.

4.2

La predetta norma si riallaccia alle categorie di muri (di sostegno e di

controriva) che gli ordinamenti edilizi sono soliti distinguere, ma

integrandoli in un'unica disciplina: quella dei "muri di contenimento".

Da questo profilo, l'art. 12 cpv. 4 NAPR si scosta dal trattamento loro

riservato in assenza di particolari disposizioni (cfr. STA 52.2008.34 del 2

febbraio 2010 consid. 4). In particolare, la disposizione tratta in modo

indifferenziato, a prescindere dalla loro funzione, i muri che sorreggono

terrapieni artificiali e quelli di sostegno di escavazioni di terreni in pendio

(muri di sostegno o di controriva), fissando un limite massimo al loro

sviluppo verticale, in funzione della pendenza del terreno naturale. La norma,

avente una chiara finalità paesaggistica, disciplina indirettamente anche l'eventuale

sovrapposizione dei due tipi di muro, ritenuto che il muro di contenimento,

nel suo sviluppo verticale, non può superare il tetto massimo fissato dall'art.

12.

cpv. 4 NAPR (Hmax: m 3.00 su fondi inclinati a 45°). Nessuno afferma

il contrario. Resta riservata la facoltà,

concessa dalla stessa norma, di collocare sulla sommità del muro un'opera di

recinzione e di protezione da cadute alta 1 m.

La pendenza media del terreno ex art. 12 cpv. 4 NAPR non si riferisce a tutta

la superficie del fondo, ma evidentemente solo alla fascia situata a monte del

muro. È del resto ragionevole ritenere che solo la particolare situazione

altimetrica del terreno naturale concretamente interessato da una sistemazione

(ripiena o escavazione) possa giustificare la maggior altezza media del muro di

contenimento (considerato nella sua estensione totale). Non è invece

dato di vedere perché fondi con superfici particolarmente ripide, dovrebbero

permettere l'erezione di muri, magari anche alti fino a 3 m, laddove lo stesso

fondo è invece maggiormente pianeggiante. Insostenibile, siccome sprovvista di

valide ragioni oggettive, è l'opposta conclusione del municipio, che lamenta

generici problemi di calcolo invero difficili da seguire.

4.3

In concreto, il terreno esistente, in

corrispondenza dello slargo lungo via __________,

è attualmente contenuto da un muro in sasso lungo una ventina di metri e

avente un'altezza variabile tra 1-2 m (cfr.

citati profili 3 e 4). Il manufatto, sinuoso (soprattutto nella parte più a

est), è arretrato da 2 a più di 3 m dalla strada (cfr. citata pianta

geometra). Dai piani di progetto - ancorché non indichino alcuna demolizione -

si può agevolmente dedurre che il predetto

muro verrà pressoché integralmente eliminato per costruire la nuova

autorimessa (cfr. supra consid. 2) e, più a est, un nuovo muro lineare,

lungo ca. 9 m e alto fino a m 2.40 (cfr. piante PC e PT). Tale muro,

assimilabile a un muro di contenimento (che

sostiene in parte il terreno sbancato a monte e in parte quello sistemato

mediante terrapieno artificiale, cfr. sezioni e prospetti) riprenderà

solo in minima parte il muro di contenimento in sasso esistente. La

circostanza, a ragione evidenziata nell'impugnativa, emerge da un banale

raffronto delle piante di progetto, dalla planimetria di situazione generale e

dalle citate tavole del geometra (cfr. inoltre foto e piani a pag. 7 del

ricorso).

Ferma questa premessa, contrariamente a quanto concluso dalle precedenti

istanze, è certo che il nuovo muro alto m 2.40 disattende l'art. 12 cpv. 4

NAPR. Nella fascia situata a monte del muro, la pendenza media del terreno

naturale è per lo più pari a 58.65% (2/3) e a 63.18% per la parte restante (ca.

1/3): nella migliore delle ipotesi, può consentire uno sviluppo di m 2.10

(media proporzionale tra le superfici di influenza dei profili 3 [63.18%] e 4

[58.65%], cfr. il relativo allegato di progetto) - non di m 2.40 (cfr. art. 12

cpv. 4 NAPR).

Insostenibile è invece il calcolo della pendenza media (72%) riferito all'intero

fondo, avallato dalle precedenti istanze. Come visto poc'anzi, determinante ai

fini del supplemento d'altezza concesso dall'art. 12 cpv. 4 NAPR è solo l'inclinazione

media del terreno naturale, nella fascia a monte del muro. Non quella risultante

da porzioni del fondo prive di qualsiasi incidenza (cfr. del resto anche gli

schemi e calcoli di progetto, che identificano le "superfici d'influenza"

dei diversi profili). Da ciò discende che, anche su questo punto, il ricorso si

rivela fondato.

Contrariamente a quanto pretende la ricorrente, il muro in questione non

disattende invece anche la linea di arretramento dalla strada. L'art. 12 cpv. 4

NAPR permette in effetti ai muri di sorgere "a confine" fino all'altezza

massima di m 2.50; in assenza di una precisa limitazione, non appare insostenibile

ritenere che per "confine" vada inteso non solo quello della

proprietà privata, ma anche dell'area

pubblica, come essenzialmente concluso dal municipio. Conferma tale

interpretazione l'art. 12 cpv. 6 NAPR, che disciplina la conformazione di muri

di contenimento e di cinta in prossimità degli accessi veicolari verso la

strada, partendo all'evidenza dall'assunto

che essi possano sorgere a confine con la strada (cfr. schizzo a margine

della norma).

5.

Stante tutto quanto

precede, considerato che il controverso permesso non risulta conforme al

diritto per i diversi difetti del progetto sin qui illustrati, il giudizio

impugnato deve essere senz'altro annullato. Può invece rimanere aperta la questione

a sapere se il progetto disattenda anche l'indice di occupazione massimo (30%),

ritenuto peraltro che i piani non permettono sempre di comprendere compiutamente

l'entità delle sporgenze censurate dai ricorrenti (scale e passaggio pedonale a

monte), rispetto al terreno naturale e/o

sistemato (cfr. facciata sud-est). Nella misura in cui si tratta di opere

riconducibili a costruzioni sotterranee (art. 5 cpv. 7 NAPR) o a mere sistemazioni

del terreno, le stesse non dovrebbero comunque essere conteggiate (cfr. STA

52.2005.312

del 19 ottobre 2005, consid. 2).

6.6.1

Sulla base

delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando la

contestata licenza e la decisione governativa che la conferma, siccome lesive

del diritto.

6.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a

carico dei resistenti, secondo soccombenza. Il comune ne va esente essendo

comparso in lite per esigenze di funzione e non per tutelare suoi interessi

particolari.

I resistenti sono inoltre tenuti a rifondere alla ricorrente, assistita da un

legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm),

per entrambe le istanze.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è

accolto.

§. Di conseguenza, sono annullate:

1.1

la decisione 27 agosto 2014 (n.

3927) del Consiglio di Stato;

1.2

la licenza edilizia 17 dicembre

2013.

rilasciata dal municipio di Ronco sopra Ascona per la costruzione di una

casa unifamiliare (part. __________).

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico di CO 2 e CO 3 e CO 4, in solido, i

quali sono inoltre tenuti a rifondere alla ricorrente la somma di fr. 2'000.- a

titolo di ripetibili per entrambe le istanze.

All'insorgente va restituito l'importo di fr. 1'500.- versato a titolo di

anticipo delle presunte spese processuali.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera