52.2014.37
Ricongiungimento familiare
24 novembre 2014Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2014.37
Lugano
24 novembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo
Cassina, vicepresidente,
Flavia Verzasconi, Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 2 febbraio 2014 di
RI
1
patrocinato
da PA 1
contro
la
risoluzione 15 gennaio 2014 (n. 279) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 27 agosto 2013 del Dipartimento delle
istituzioni, Sezione della popolazione, in
materia di rifiuto di rilascio di un permesso di dimora a titolo di
ricongiungimento familiare in favore della moglie L__________ (1971) e dei
figli A__________ (__________97) e S__________ (__________.06) __________;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Il cittadino kosovaro RI 1
(1968) è giunto in Svizzera nel 1990 quale richiedente l'asilo. Nel giugno 1993,
egli è stato posto al beneficio di un permesso di dimora annuale giusta l'art. 13 lett. f dell'allora ordinanza che
limita l'effettivo degli stranieri del 6 ottobre 1986 (vOLS) per i
cosiddetti "casi personali particolarmente rigorosi o per motivi di
politica generale", in quanto padre di
un cittadino italiano nato nel 1991 titolare di un'autorizzazione di domicilio.
Il 24 marzo 2004 il ricorrente ha ottenuto un permesso di domicilio, con
prossimo termine di controllo fissato per il 23 marzo 2015.
b. Il 14 agosto 1996, RI 1
si è sposato nel proprio Paese d'origine con la connazionale L__________
(1971), con la quale ha poi avuto i figli A__________ (__________97) e S__________
(__________.06).
Con decisione 12 settembre
2008, confermata dal Consiglio di Stato con giudizio 8 aprile 2009, l'allora Sezione dei permessi e dell'immigrazione (ora: della popolazione) del Dipartimento
delle istituzioni ha respinto la domanda presentata da L__________ e da A__________ e S__________ volta ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per poter
ricongiungersi con il marito, rispettivamente
padre, in Svizzera, sostanzialmente poiché vi era il rischio concreto che con l'arrivo
degli interessati nel nostro Paese, la famiglia __________ sarebbe caduta a
carico dell'assistenza pubblica.
B. a.
Con domanda 14 maggio 2013, L__________ e i figli hanno chiesto nuovamente alla
Sezione della popolazione, tramite l'Ambasciata di Svizzera a Pristina,
il rilascio di un permesso di dimora per poter vivere presso RI 1. Alla richiesta
è stato allegato in particolare uno scritto di quest'ultimo, con cui afferma di
disporre di mezzi finanziari sufficienti per poter mantenere la famiglia.
b. Il 27 agosto 2013, l'autorità dipartimentale ha respinto la domanda, rilevando come il ricongiungimento
fosse tardivo e non vi fossero interessi
familiari preponderanti, dopo una separazione di 17 anni, tali da modificare le
loro relazioni come erano state vissute fino a quel momento, potendo gli
interessati continuare a risiedere in
Patria. La decisione è stata resa sulla base degli art. 3, 43, 47, 96 della legge
federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), 6 cpv. 2 e 73 dell'ordinanza sull'ammissione il soggiorno e l'attività lucrativa del 24
ottobre 2007 (OASA; RS
142.201), nonché 8 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101).
C. Con giudizio 15 gennaio 2014, il
Consiglio di Stato ha confermato la predetta risoluzione dipartimentale,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
In sostanza, l'Esecutivo
cantonale ha tutelato il diniego del ricongiungimento sulla scorta dei motivi
addotti dalla Sezione della popolazione.
D. Contro la predetta pronunzia
governativa, il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un
permesso di soggiorno in favore di L__________
e di A__________ e S__________.
In sostanza, egli afferma che le sue condizioni economiche
sono radicalmente migliorate rispetto alla prima richiesta di ricongiungimento
familiare, in quanto dispone ora dei mezzi finanziari necessari per poter
mantenere moglie e figli in Svizzera, ponendo inoltre in evidenza di avere un
impiego stabile e di essersi sempre comportato bene durante il suo soggiorno
nel nostro Paese.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato,
senza formulare particolari osservazioni al riguardo.
Considerato, in
diritto
1. La competenza di questo Tribunale
è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla legislazione
federale in materia di persone straniere
dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo
giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative
del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966; 181) e presentato da una persona
senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in
ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 LPamm). Non è infatti necessario procedere all'audizione di testi e al
richiamo di diversa documentazione, poiché tali mezzi di prova - offerti
peraltro solo genericamente - non sono suscettibili di apportare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi
fattuali determinanti per il giudizio che è chiamato a rendere.
2. 2.1. Giusta l'art. 43 cpv. 1 LStr il
coniuge straniero e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di
uno straniero titolare del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla
proroga del permesso di dimora se coabitano con loro.
Secondo l'art. 47 LStr, il
diritto al ricongiungimento familiare
dev'essere fatto valere entro cinque
anni; per i figli con più di 12 anni il
termine si riduce a 12 mesi (cpv. 1). Questa scadenza quinquennale vale pure
per il coniuge straniero (da ultima: STF 2C_828/2014 del 2 ottobre 2014, consid. 2.2.1; vedi anche STF
2C_669/2013 del 6 agosto 2013, consid. 2.2.1). Scopo della norma è quello di favorire
un'integrazione, per quanto possibile, rapida
in Svizzera (cfr. Istruzioni nel settore degli stranieri edite dall'Ufficio federale della migrazione, n. 6.1.3
nella versione del 25.10.13, stato al 04.07.14). Questi termini, soggiunge il
cpv. 3 lett. b della medesima norma, scattano con il rilascio del permesso di
dimora o di domicilio oppure con l'insorgere del legame. L'art. 126 cpv. 3 LStr
precisa che quanto sancito dall'art. 47 cpv. 1 decorre dall'entrata in
vigore, il 1° gennaio 2008, della legge sugli stranieri, purché l'entrata in
Svizzera sia avvenuta, rispettivamente, il legame familiare insorto prima di
tale data.
Trascorso questo termine, lo straniero può
invocare l'art. 47 cpv. 4 LStr, che disciplina
il ricongiungimento
familiare differito, sempre che possano essere fatti valere gravi motivi familiari.
Secondo l'art. 75 OASA, sussistono gravi motivi familiari se il benessere del figlio può essere assicurato unicamente
dal ricongiungimento in Svizzera. Nell'interesse di una buona integrazione,
occorre comunque applicare l'art. 47 cpv. 4 LStr con un certo
riserbo (STF 2C_ 555/2012 del 19 novembre
2012, consid. 2.3).
In concreto, essendo
titolare di un permesso di domicilio, RI 1 può prevalersi in linea di principio del diritto conferitogli dall'art.
43 LStr. Sennonché, essendo stata
depositata il 14 maggio 2013,
quindi dopo il termine quinquennale scaduto il 31 dicembre 2012,
la domanda in rassegna è
tardiva, sia riguardo alla moglie del ricorrente che nei confronti dei suoi figli
(vedi art. 47 cpv. 1 e 126 cpv. 3 LStr). Ne discende che soltanto gravi motivi familiari, giusta i combinati art. 47 cpv. 4 LStr e
75 OASA, possono essere invocati nella presente
fattispecie per ottenere tutt'al più il ricongiungimento
familiare differito.
2.2. L'art. 8 CEDU garantisce, analogamente a quanto dispone
l'art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), il rispetto della vita privata e familiare (DTF
130 II 281 consid. 3.1.; 126 II 377 consid. 7). Lo straniero può, a seconda
delle circostanze, prevalersi dell'art. 8 CEDU per opporsi all'eventuale
separazione della famiglia ed ottenere oppure conservare un permesso di dimora.
Affinché tale norma sia applicabile, occorre che tra lo straniero che domanda
un permesso di dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto
di risiedere in Svizzera (cittadino svizzero
o straniero titolare di un permesso di domicilio oppure di dimora, in
quest'ultimo caso soltanto se ha la certezza di vedersi rinnovato il permesso
di soggiorno, DTF 111 Ib 163 consid. 1a)
esista una relazione stretta, intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 127
Considerandi
II 60 consid. 1d/aa; 122 II 1 consid. 1e, 289 consid. 1c).
Come detto, RI 1 è titolare
di un permesso di domicilio. Per quanto riguarda i suoi figli, essi non
hanno ancora raggiunto il 18esimo anno di età. In siffatte circostanze, il
ricorrente può dunque richiamarsi all'art. 8
CEDU, a condizione però che egli dimostri che il loro legame -
unitamente a quello con la moglie - sia intatto, stretto ed effettivamente
vissuto.
Ora, a prescindere dall'intensità
di tale relazione, giova comunque ricordare che dall'art. 8 CEDU non può
essere dedotto un diritto incondizionato all'ottenimento di un permesso di
soggiorno né di scegliere il luogo apparentemente più adeguato per la vita famigliare
(DTF 139 I 37 consid. 3.5.1, 126 II 335 consid. 3a). Un'ingerenza nell'esercizio
di tale diritto, soggiunge il n. 2 della medesima norma convenzionale, è
infatti ammissibile se è prevista dalla legge e se costituisce una misura che,
in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine
pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la
protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle
libertà altrui.
Sapere se il permesso richiesto vada concesso, è una questione
di merito.
3.
3.1.
Come accennato in narrativa, RI 1 ha lasciato il suo Paese d'origine nel 1990,
quando è giunto in Svizzera richiedendo l'asilo. Nel giugno 1993, egli ha
ottenuto un permesso di dimora annuale.
Il 14 agosto 1996 l'insorgente si è unito in matrimonio in Kosovo
con la connazionale L__________ (1971), con
la quale ha poi avuto i figli A__________ e S__________. Il 24 marzo
2004, RI 1 ha ottenuto un permesso di domicilio. Nonostante che a partire da
quel momento, in base all'art. 8 CEDU, avesse potuto pretendere
di essere subito raggiunto in Svizzera dai suoi famigliari, il ricorrente ha
aspettato fino al 9 maggio 2008, prima di presentare una prima richiesta di ricongiungimento. Domanda,
questa, respinta dalle autorità in quanto vi era il rischio concreto che con l'arrivo
degli interessati nel nostro Paese, la famiglia __________ cadesse a carico
dell'assistenza pubblica.
3.2
L'insorgente non mette in discussione i motivi per cui è
stato negato in precedenza il
ricongiungimento. Nella sua nuova richiesta presentata il 14 maggio 2013, egli afferma
che con la sua attività di autista presso la __________ presso cui è
occupato dal 1° settembre 2007, dispone finalmente dei mezzi finanziari sufficienti
per poter mantenere la famiglia.
Ora a prescindere dal fatto che, come ha anche rilevato il Consiglio di Stato, con uno stipendio base attuale
di fr. 4'975.– lordi mensili rispetto a quello di fr. 4'560.– al momento della
precedente domanda del 9 maggio 2008 - la situazione finanziaria di RI 1
non è radicalmente mutata (vedi conteggi di stipendio da aprile a giugno 2013,
rispettivamente, da aprile a giugno 2008), l'asserito miglioramento della sua
situazione economica non può in ogni caso essere ancora considerato quale grave motivo famigliare, tale
da imporre la riunione con i suoi famigliari in Svizzera. Un diritto al ricongiungimento differito è infatti ammesso
quando sono fatti valere gravi motivi familiari, ossia quando vi è un cambiamento
importante delle circostanze, segnatamente di ordine familiare, come ad
esempio in caso di mutamento nelle
possibilità di presa a carico educativa e di assistenza all'estero (STF 2C_815/2011 del 18 gennaio 2012, consid.
6.
). Del resto, L__________ ed i figli A__________ e S__________ non hanno mai vissuto insieme al marito, rispettivamente,
padre il quale è in Svizzera sin dal 1990. Quest'ultimo non ha nemmeno documentato
di avere mantenuto durante tutto questo tempo stretti legami, anche economici,
con loro. Tanto più che durante i loro 16 anni di separazione volontaria, sua
moglie - come pure i suoi due figli - non gli hanno mai reso visita in Svizzera,
nemmeno nell'ambito della normativa in materia di turisti.
Bisogna anche considerare che i famigliari dell'insorgente -
con A__________ che ha già terminato le scuole dell'obbligo - hanno sempre
vissuto in Kosovo e non hanno alcuna familiarità con il nostro Paese, le sue lingue ed il suo sistema scolastico professionale. Giungendo ora in Svizzera per soggiornarvi stabilmente,
verrebbero dunque sradicati dal
contesto sociale e culturale in cui sono cresciuti.
Si può pertanto ritenere che un trasferimento definitivo in Svizzera li
metterebbe a confronto con difficoltà d'integrazione (STF 2C_828/2014 del 2
ottobre 2014, consid. 2.2.3).
Pur comprensibile, la motivazione addotta dal ricorrente per giustificare il ricongiungimento familiare dopo
tutti questi anni non può tuttavia risultare preminente rispetto all'interesse
pubblico a praticare una politica restrittiva in materia di soggiorno degli
stranieri. Va infine osservato che nulla impedisce
a RI 1 di continuare a mantenere le
relazioni con sua moglie e i suoi figli come le ha sempre intrattenute
finora, in particolare mediante corrispondenza epistolare, contatti telefonici
o nell'ambito di visite reciproche.
4.
Si deve pertanto concludere che i
presupposti per autorizzare il ricongiungimento famigliare non sono adempiuti
nella presente fattispecie. Rifiutando di rilasciare un permesso di dimora a moglie L__________ nonché ad A__________ e S__________,
le autorità inferiori non hanno pertanto disatteso alcuna normativa internazionale
e federale, né violato il principio della proporzionalità.
5.
In esito alle considerazioni che
precedono il ricorso dev'essere respinto.
La tassa di giudizio è posta a carico
del ricorrente in quanto parte soccombente, conformemente all'art. 28 LPamm.
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Spese e tassa di giustizia per
complessivi fr. 1'000.–, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
3.
Contro la presente decisione è
dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il segretario