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Decisione

52.2014.377

Sanzione pecuniaria nell'ambito della LDist (mancato rispetto delle condizioni salariali)

2 marzo 2016Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i fr. 5'000.– e se la determinazione delle persone punibili secondo l'art. 6 DPA

esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, si può

prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare

al pagamento della multa la persona giuridica, la società in nome collettivo o

in accomandita o la ditta individuale (cpv. 1). Il capoverso 1 si applica per

analogia alle comunità di persone senza personalità giuridica (cpv. 2).

5.2. In concreto, l'UIL ha inflitto alla RI 1, e per essa

alla sua responsabile __________, una multa di fr. 5'000.–.

Va innanzitutto rilevato che la sanzione corrisponde al

massimo previsto dalla legge per questo genere di infrazioni che non hanno

ancora una rilevanza penale (art. 9 cpv. 2 lett. c in rapporto

con l'art. 12 cpv. 1 lett. d LDist). Tale importo è stato determinato dall'UIL

applicando una formula da essa sviluppata e ratificata dalla Sezione delle

finanze e dell'economia con risoluzione 30 aprile 2014, agli atti, prendendo in

considerazione diversi parametri, quali il salario lordo orario di riferimento

dovuto e quello effettivamente versato, per poi calcolare il relativo scarto

medio percentuale (27.77%) e giungere infine all'importo della sanzione nel

seguente modo: fr. 5'000.– (valore massimo della multa) x 27.77% x 10 (fattore T:

numero di mesi in infrazione rilevati nel periodo controllato) x 1 (fattore NL:

numero di lavoratori occupati con salario inferiore al CNL) = fr. 13'885.–.

Sennonché la formula elaborata dalla stessa autorità di prime

cure è già stata ripetutamente criticata da questo Tribunale, in quanto lesiva

dei principi fondamentali del diritto vigenti in questo ambito (da ultima: vedi

STA 52.2014.171 del 3 febbraio 2015, consid.

4.2 con riferimenti). La stessa costituisce d'altra parte soltanto

una sorta di direttiva interna elaborata dall'autorità di prime cure per

cercare di avere un metro uniforme nella commisurazione delle sanzioni

amministrative previste dalla LDist (Adelio

Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002,

n. 129 con numerosi riferimenti) e, come tale, non sarebbe in alcun modo

vincolante per gli amministrati o per i tribunali (DTF 128 I 167 consid. 4.3;

121 II 473 consid. 2b), nem-meno qualora risultasse conforme all'ordinamento

giuridico. Giova in effetti

ricordare per l'ennesima volta all'UIL e al Consiglio di Stato (i quali

incomprensibilmente perseverano nell'ignorare le indicazioni giurisprudenziali

fornite da questa Corte) che dal profilo strettamente giuridico, la

commisurazione dell'entità della sanzione dipende dal caso specifico e deve

debitamente tenere conto della gravità oggettiva e soggettiva dei fatti rimproverati,

sopprimendo l'eventuale indebito vantaggio conseguito (cfr. STF 2C_59/2013 dell'11 agosto 2014, consid. 5.11,

concernente proprio un caso ticinese in ambito LDist). L'attuazione

di questi principi impone quindi un'attenta presa in considerazione di

tutte le circostanze del caso. Ma anche laddove, come nella presente

fattispecie, l'autorità fa capo a dei criteri schematici predefiniti, ciò non

la esime dal verificare se il risultato così ottenuto sia rispettoso dei

disposti che governano questo specifico ambito del diritto.

Ferme queste premesse, la violazione della legge da parte

dell'insorgente nel caso concreto non va certo sottovalutata, dal momento che

riguarda ben due dipendenti, le quali in totale sono state remunerate nel

periodo preso in considerazione con una retribuzione di fr. 59'583.33 (A__________:

fr. 31'200.–; F__________: fr. 28'383.33), ovvero del 27.77% inferiore rispetto

al salario minimo di fr. 82'489.53 (fr. 41'244.77 ciascuna) sancito dal CNLE. D'altro

canto, bisogna comunque considerare che la ricorrente risulta - quanto meno

dagli atti - incensurata.

Per tutti questi motivi, si giustifica di

infliggere all'insorgente una multa di fr. 3'500.–. Oltre che a essere

contenuta nei limiti concessi dalla legge, la

sanzione risulta rispettosa del principio della proporzionalità e tiene

debitamente conto della gravità oggettiva dell'infrazione rimproveratale,

nonché del grado di colpa ad essa ascrivibile.

6. Stante quanto precede, il ricorso dev'essere pertanto parzialmente accolto e la decisione dell'UIL così come quella del Consiglio di Stato che

la tutela riformate, nel senso che all'insorgente è inflitta una sanzione

pecuniaria di fr. 3'500.–.

7. La tassa di giudizio è

posta a carico della ricorrente proporzionalmente al suo grado di soccombenza

(art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Lo Stato del Cantone Ticino verserà all'insorgente, assistita

da un avvocato iscritto nell'apposito registro, un importo ridotto a titolo di

ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza, la risoluzione 9 settembre 2014 (n. 4134) del

Consiglio di Stato è riformata come segue:

1.

Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione 23 maggio 2014 (MDL-2014.__________) dell'Ufficio

dell'ispettorato del lavoro riformata, nel senso che:

"1. Alla RI 1, e per essa alla signora ____________________

è inflitta una multa di fr. 3'500.–.

Considerandi

2.

E'

prelevata una tassa di giustizia di fr. 150.–".

2.

La tassa di giudizio di fr.

350.

- è posta a carico della società ricorrente".

2.

Spese e tassa di giustizia, per complessivi fr.

800.

–, sono poste a carico della parte ricorrente e vanno dedotte dall'importo di fr. 1'200.– già versato a titolo di anticipo. All'insorgente va quindi restituita la

somma di fr. 400.–.

3.

Lo Stato del Cantone Ticino

rifonderà alla ricorrente fr. 800.– a titolo di ripetibili ridotte per entrambe

le sedi.

4.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

segretario