52.2014.377
Sanzione pecuniaria nell'ambito della LDist (mancato rispetto delle condizioni salariali)
2 marzo 2016Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2014.377
Lugano
2 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Matteo
Cassina, Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 20 ottobre 2014 della
RI
1
patrocinata
da PA 1
contro
la
risoluzione 9 settembre 2014 (n. 4134) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 23 maggio 2014
dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e
dell'economia in materia di sanzione pecuniaria nell'ambito della LDist
(mancato rispetto delle condizioni salariali);
ritenuto, in
fatto
A. La RI 1, con sede a L__________,
è una ditta che si occupa della conduzione e della gestione di uno studio per
la cura del corpo, in particolare la fotodepilazione.
Nell'ambito di un controllo volto ad accertare le condizioni
lavorative e salariali nel settore degli istituti di bellezza, il 12 febbraio
2014 l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e
dell'economia (UIL) ha richiesto alla RI 1 la distinta delle dipendenti per
l'attività monitorata, la loro qualifica e i relativi contratti di lavoro, come
pure il loro orario settimanale e la busta paga per il periodo gennaio
2013-gennaio 2014.
B. Dopo avere riscontrato che
la retribuzione minima non era stata rispettata, il 1° aprile 2014 l'UIL ha intimato
alla RI 1 un rapporto, prospettandole l'adozione di una sanzione amministrativa
giusta l'art. 9 della legge federale concernente le misure
collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi
previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999 (legge sui
lavoratori distaccati; LDist; RS 823.20) per inosservanza del salario minimo
prescritto dal Contratto normale di lavoro per i saloni di bellezza (CNLE),
entrato in vigore il 1° aprile 2010 ed aggiornato il 30 gennaio 2013, in
relazione a due dipendenti (A__________ e F__________).
Dopo avere raccolto le osservazioni dell'interessata, il 23
maggio successivo l'autorità cantonale ha inflitto a __________, responsabile
della società, una multa di fr. 5'000.–. La decisione è stata resa sulla base
degli art. 1 cpv. 2, 9 cpv. 2 lett. c LDist, nonché 3 lett. d del regolamento
della legge d'applicazione della LDist e della legge federale contro
il lavoro nero LLN, del 24 settembre 2008 (RL 10.1.1.5.1).
C. Con giudizio 9 settembre
2014, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dalla RI 1.
In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che vi fossero gli
estremi per infliggerle una sanzione pecuniaria in virtù dei motivi addotti dall'UIL, considerando la decisione
impugnata conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la predetta pronunzia
governativa, la ditta soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
In ordine, lamenta la carenza di motivazione della decisione
impugnata, dolendosi in sostanza della violazione del suo diritto di essere
sentita. Nel merito, contesta di avere violato la LDist, poiché l'attività di
fotodepilazione con luce pulsata non rientrerebbe in quelle elencate all'art. 1
CNLE e le sue due collaboratrici, disponendo di un diploma italiano, non
possono essere qualificate quali estetiste ai sensi del regolamento cantonale.
E. All'accoglimento del gravame
si oppongono sia il Consiglio di Stato che il Dipartimento, senza formulare
particolari osservazioni al riguardo.
F. In sede di replica,
l'insorgente riconferma i propri argomenti ricorsuali. Nella duplica,
l'autorità dipartimentale ribadisce le proprie posizioni, mentre il Governo non
formula osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. La competenza di questo
Tribunale a statuire su un ricorso contro una decisione governativa in materia
di sanzioni amministrative adottate in base all'art. 9 LDist è data dall'art. 9
cpv. 1 della legge di applicazione della LDist e della LLN, dell'11 marzo 2008
(LLDist-LLN; RL 10.1.1.5).
Il gravame in oggetto,
tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona (giuridica) senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è
pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. La ricorrente si duole
innanzitutto della violazione del suo diritto
di essere sentita in quanto il Governo, senza motivazione, ha ritenuto che
la ditta soggiacesse al CNLE, allorquando l'autorità dipartimentale non ha considerato
tale aspetto per fondare il provvedimento querelato, il quale è stato adottato
unicamente sulla base dell'attività svolta da alcune dipendenti.
Tale rimprovero va
esaminato preliminarmente, poiché quanto da essa invocato costituisce
una garanzia di natura formale, la cui disattenzione comporta di principio l'annullamento
della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del
ricorso nel merito (DTF 124 V 123 consid. 4 a, 122 I 464 consid. 4a, 120 Ib 379 consid. 3b).
2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono
determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale. Se tuttavia
questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29
della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999
(Cost.; RS 101). Tale norma assicura all'interessato il diritto di esprimersi
su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione
e gli garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di
conoscere i risultati delle stesse e di determinarsi al riguardo (DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1,
120 Ib 379, 118 Ia 17; Ulrich
Häfelin/Georg Müller, Grundriss des
Allgemeinen Verwaltungsrechts, 6a ed., Zurigo 2010, pag. 374 n. 1615, pag. 384 n. 1672 segg., segnatamente
n. 1680).
Il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 Cost. comprende
anche il dovere per le autorità amministrative e giudiziarie di motivare le proprie decisioni (art. 46 cpv. 1 LPAmm;
DTF 117 Ib 64 consid. 4). Per prassi, una motivazione può essere
ritenuta sufficiente quando l'autorità
menziona brevemente le ragioni che l'hanno spinta a decidere in un senso
piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo le parti nella
situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali
possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 129 I 232
consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; 121 I 54 consid. 2c; 117 Ib 64 consid. 4),
oppure quando risulta implicitamente dai diversi considerandi componenti la decisione
(STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) o da rinvii ad altri atti (cfr.
STF 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2 e 1P.708/1999 del 2 febbraio
2000 consid. 2).
2.2. Nella fattispecie in esame, il Consiglio di Stato ha
considerato quanto segue:
"Nel caso concreto la
prima questione da porsi è quella sapere se il CNLE è applicabile alle dipendenti
sopra indicate della ditta ricorrente.
Ora alla luce del tenore
dell'art. 1 del CNLE appare come il contratto applicabile agli istituti di bellezza,
le cui attività di estetista comprendono i massaggi del viso, i servizi di
manicure e pedicure, le cure estetiche, ecc., ad esclusione delle attività di
podologhi (cfr. 93.02B NOGA 2002) e a tutte le estetiste qualsiasi sia la
struttura o l'azienda dove sono impiegate. In quest'ottica questo Consiglio
reputa innanzitutto come l'attività svolta dalla società ricorrente
(fotodepilazione a luce pulsata) rientri nel quadro di quelle previste
dall'art. 1 CNLE anche se non è esplicitamente citata. In questo senso appare
chiaro che la depilazione (con addotti effetti di lunga durata) deve essere considerata
una cura estetica paragonabile a quelle indicate espressamente nelle norma in
questione.
In seguito è doveroso
sottolineare che alla luce della documentazione agli atti emerge che il CNLE è
applicabile nei confronti delle dipendenti __________ A. e __________ F. Esse
dispongono di un diploma professionale di estetista ottenuto in Italia e
svolgono regolarmente un'attività che rientra nel campo d'applicazione del CNLE".
2.3. Tenuto conto di quanto precede, si può senz'altro
ritenere che i requisiti minimi di motivazione previsti dalla giurisprudenza
testé menzionata sono stati tutto sommato ossequiati dal Consiglio di Stato.
In effetti, l'Esecutivo cantonale ha ben spiegato che per determinare
l'applicabilità del CNLE nei confronti delle dipendenti della ricorrente,
occorreva esaminare preliminarmente il ramo di attività della società.
Ora, le precisazioni fornite nel giudizio governativo hanno
consentito alla RI 1 di rendersi ulteriormente conto dell'effettiva portata del
provvedimento pronunciato nei suoi confronti e delle ragioni poste a fondamento
dell'avversata pronuncia. Prova ne è che l'insorgente è stata in grado di
impugnare il contenuto della medesima con la dovuta cognizione di causa davanti
a questo Tribunale, dove ha pure presentato un allegato di replica.
Ne discende che la censura di violazione del diritto di
essere sentito risulta infondata e va di conseguenza respinta.
3. 3.1. Al fine di combattere
il pericolo di un'eventuale pressione sociale che potrebbe causare la comparsa
sul mercato del lavoro svizzero di manodopera a buon mercato proveniente dai Paesi
dell'UE, il Dipartimento federale dell'economia (DFE) ha elaborato delle misure
di accompagnamento per l'introduzione dell'Accordo tra la Confederazione
Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla libera
circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), volte a
istituire una base giuridica al fine di evitare un dumping sociale e salariale
a scapito dei lavoratori in Svizzera.
In questo senso, l'8 ottobre 1999 è stata tra l'altro
adottata la già citata legge federale concernente le condizioni lavorative e
salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali,
entrata in vigore il 1° luglio 2004. La LDist obbliga i datori di lavoro esteri che distaccano lavoratori in Svizzera
nell'ambito di una prestazione di servizi transfrontaliera a rispettare le condizioni
lavorative e salariali minime prescritte nelle leggi federali, nei contratti collettivi
di lavoro di obbligatorietà generale e nei contratti normali di lavoro ai sensi
dell'articolo 360a
del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911
(CO; RS 220). Quest'ultima disposizione precisa infatti che qualora in un ramo vengano ripetutamente e abusivamente offerti salari
inferiori a quelli usuali e non esista un contratto collettivo di lavoro,
possono essere stabiliti contratti normali di lavoro che prevedano salari
minimi vincolanti. Questa misura vale per tutte le aziende del ramo interessato.
3.2. La LDist è stata modificata il 15 giugno 2012 (vedi n. I
2 legge federale sull'adeguamento delle misure collaterali
alla libera circolazione delle persone del 15 giugno 2012; RU 2012 6703). Nella
sua nuova versione, essa è stata denominata "legge federale concernente le misure collaterali per i
lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti
normali di lavoro".
L'art. 1 cpv. 2 prima frase LDist disciplina ora il controllo
dei datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera e le sanzioni
applicabili a tali datori di lavoro, qualora questi violino le disposizioni sui
salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi
dell'articolo 360a CO. Tale disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2013,
si è resa necessaria in quanto le autorità cantonali non erano in
grado di sanzionare i datori di lavoro che infrangono le disposizioni sui
salari minimi prescritte nei contratti normali di lavoro quando impiegano
lavoratori in Svizzera. La modifica legislativa consente ora di garantire la parità
di trattamento tra i datori di lavoro svizzeri ed esteri. In precedenza, infatti,
soltanto i datori di lavoro esteri potevano essere sanzionati in base alla
LDist (vedi Messaggio concernente la legge federale sull'adeguamento delle
misure collaterali alla libera circolazione delle persone del 2 marzo 2012, FF
2012 3017, n. 1.2.2).
3.3. Allo scopo di disciplinare il settore degli istituti di
bellezza, il Cantone Ticino ha adottato un contratto normale di lavoro (CNLE),
entrato in vigore il 1° aprile 2010 (FU 24/2010).
L'art. 1 CNLE sancisce che il contratto è applicabile agli
istituti di bellezza, le cui attività di estetista comprendono i massaggi del
viso, i servizi di manicure e pedicure, le cure estetiche, ecc., escluse le
attività di podologhi.
Ritenuto però che i controlli effettuati dall'UIL durante la
validità del contratto hanno rilevato il perdurare della situazione di dumping
salariale constatata all'origine e che alcune estetiste sfuggono all'applicazione
del CNLE in quanto impiegate in strutture o aziende la cui attività
preponderante non è quella di estetista, nel gennaio 2013 il Consiglio di Stato
ne ha esteso il campo di applicazione a tutte le estetiste, qualsiasi sia la
struttura o l'azienda dove sono impiegate. Versione, questa, valida fino al 31
dicembre 2014 e pertanto applicabile alla presente fattispecie (BU 5/2013).
L'art. 2 CNLE dispone che i salari minimi obbligatori per le
lavoratrici e i lavoratori dei saloni di bellezza sono di fr. 3'210.– al mese
per un orario settimanale di 43 ore (a) e di fr. 17.23 all'ora per un impiego a
ore (b). A questi importi orari vanno aggiunte le indennità per le vacanze
(8.33% per 4 settimane e 10.65% per 5 settimane) e per i giorni festivi (3.6%
per 9 giorni).
Gli art. 1 e 2 CNLE hanno carattere obbligatorio.
3.4. L'art. 3 lett. d RLLDist precisa che l'UIL è competente
per i controlli che la legislazione federale attribuisce alla Commissione
tripartita per quanto riguarda le disposizioni di un contratto normale di
lavoro sui salari minimi ai sensi dell'art. 360a CO.
4. 4.1. Come accennato in
narrativa, nell'ambito di un controllo volto ad accertare le condizioni
lavorative e salariali nel settore degli istituti di bellezza, il 12 febbraio
2014 l'UIL ha richiesto alla RI 1 la distinta dei dipendenti per l'attività
monitorata impiegate presso il centro __________, la loro qualifica e i
relativi contratti di lavoro, come pure il loro orario settimanale e la busta
paga per il periodo gennaio 2013-gennaio 2014. Acquisiti tali dati, l'autorità
cantonale ha riscontrato che la società non aveva rispettato il salario minimo
prescritto dal CNLE nei riguardi di due collaboratrici. In effetti, la
remunerazione lorda per il periodo gennaio 2013-gennaio 2014 di A__________ (fr.
31'200.–) e F__________ (fr. 28'383.33), impiegate a tempo pieno nella misura
di 42 ore e mezzo settimanali, era inferiore a quella del settore professionale
in questione retto dal CNLE (fr. 41'244.77), con un ammanco complessivo di fr.
22'906.20 (A__________: fr. 10'044.77; F__________: fr. 12'861.43).
Sulla base di tali
riscontri, l'UIL ha quindi inflitto alla RI 1 una multa di fr. 5'000.–.
4.2. La ricorrente non contesta il calcolo effettuato
dall'autorità di prime cure. Sostiene però che la fotodepilazione con luce pulsata,
esercitata nel proprio salone di bellezza, non rientra in quelle elencate
all'art. 1 CNLE. La tesi non può essere condivisa.
Come già dianzi indicato, l'art. 1 CNLE - che si fonda
sull'art. 1 cpv. 2 LDist ed è quindi corredato di una valida base legale - dispone
che il contratto è applicabile agli istituti di bellezza, le cui attività di
estetista comprendono i massaggi del viso, i servizi di manicure e pedicure, le
cure estetiche, ecc., ad esclusione delle attività di podologhi. Nel gennaio
2013, il campo di applicazione del CNLE è stato esteso a tutte le estetiste,
qualsiasi sia la struttura o l'azienda dove esse sono impiegate.
Secondo la classificazione delle imprese NOGA (Nomenclatura
generale delle attività economiche) allestita dall'Ufficio federale di statistica,
la ditta ricorrente è un istituto di bellezza catalogato con il codice 960202
(doc. B prodotto dall'UIL). Dall'estratto del registro di commercio risulta che
la società ha quale scopo la conduzione e la gestione di uno studio per la cura
del corpo e in particolare la foto depilazione, la quale è esercitata attualmente
da due dipendenti con diploma di estetista.
Ora, il fatto che l'art. 1 CNLE non indichi esplicitamente la
fotodepilazione con luce pulsata, ovvero l'esposizione ad impulsi
di luce molto intensa che può portare ad una riduzione permanente dei peli, non
significa che il contratto normale in parola non sia applicabile anche a tale
genere di trattamento, il quale rientra senza dubbio nell'ambito delle cure di natura prettamente estetica. Del resto, la norma in
parola esclude esplicitamente soltanto le attività che attengono al campo della
podologia.
Secondo il Centro svizzero di servizio per la formazione e
l'orientamento professionale (CSFO), l'attività di estetista consiste infatti nel
mantenere e conservare la salute e la freschezza della pelle, nel ritardarne l'invecchiamento
assicurandone l'abbellimento e la correzione di eventuali difetti. L'estetista
ha a sua disposizione una vasta gamma di attrezzature: vapozono, apparecchi a
ultrasuoni, apparecchi per il trattamento meccanico del corpo,
elettrostimolatore, apparecchi a corrente galvanica, apparecchi ad alta
frequenza, apparecchi per l'epilazione definitiva (vedi
Invano la ricorrente sostiene inoltre che il CNLE sarebbe
inapplicabile nel caso concreto per il fatto che le sue due collaboratrici,
disponendo di un diploma italiano, non possono essere qualificate quali
estetiste in Ticino. L'art. 1 del regolamento cantonale concernente l'esercizio
della professione di estetista in Ticino, del 5 luglio 1995 (RL 6.1.4.9), il
quale prevede unicamente le prestazioni di drenaggio linfatico a fini estetici
(a), l'epilazione elettrica e/o elettrocoagulazione (b), l'estrazione dei grani
di miglio (c) e il trucco permanente (d), disciplina soltanto le attività del ramo
che necessitano di essere regolamentate per motivi di polizia sanitaria. Esso non
esclude quindi che altri trattamenti estetici, in quanto non soggetti ad
autorizzazione, possano essere proposti nei saloni di bellezza. Non bisogna inoltre
dimenticare che il CNLE è stato adottato proprio per combattere gli abusi riscontrati
nel settore degli istituti di bellezza, le cui attività comprendono anche i
trattamenti ("massaggi del viso, servizi di manicure e pedicure, cure estetiche,
ecc.") non previsti dal regolamento sull'esercizio della professione di
estetista.
Il fatto che le due dipendenti controllate a Locarno abbiano
ottenuto il diploma di estetista in Italia, non rende quindi inapplicabile il
CNLE nei confronti della ricorrente.
4.3. Ne discende che, per quanto riguarda la materialità
dell'infrazione, la decisione impugnata non presta il fianco ad alcuna critica.
5. Per quanto concerne
l'entità della sanzione, va rilevato invece quanto segue.
5.1. Giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. c LDist,
l'autorità cantonale competente può, per infrazioni alle
disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai
sensi dell'articolo 360a CO commesse da datori di lavoro che impiegano
lavoratori in Svizzera, pronunciare una sanzione amministrativa che preveda il
pagamento di un importo sino a 5'000 franchi; è applicabile l'articolo 7 della
legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974 (DPA; RS
313.0).
Secondo l'art. 9 cpv. 3 LDist, l'autorità
che pronuncia una sanzione notifica una copia della sua decisione alla
Segreteria di Stato dell'economia e all'organo di controllo competente ai sensi
dell'art. 7 cpv. 1 lett. a. La Segreteria di Stato dell'economia tiene un
elenco delle imprese e delle persone che sono state oggetto di una sanzione
passata in giudicato. L'elenco è pubblico.
L'art. 7 DPA sancisce che se la multa applicabile non supera
Fatti
i fr. 5'000.– e se la determinazione delle persone punibili secondo l'art. 6 DPA
esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, si può
prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare
al pagamento della multa la persona giuridica, la società in nome collettivo o
in accomandita o la ditta individuale (cpv. 1). Il capoverso 1 si applica per
analogia alle comunità di persone senza personalità giuridica (cpv. 2).
5.2. In concreto, l'UIL ha inflitto alla RI 1, e per essa
alla sua responsabile __________, una multa di fr. 5'000.–.
Va innanzitutto rilevato che la sanzione corrisponde al
massimo previsto dalla legge per questo genere di infrazioni che non hanno
ancora una rilevanza penale (art. 9 cpv. 2 lett. c in rapporto
con l'art. 12 cpv. 1 lett. d LDist). Tale importo è stato determinato dall'UIL
applicando una formula da essa sviluppata e ratificata dalla Sezione delle
finanze e dell'economia con risoluzione 30 aprile 2014, agli atti, prendendo in
considerazione diversi parametri, quali il salario lordo orario di riferimento
dovuto e quello effettivamente versato, per poi calcolare il relativo scarto
medio percentuale (27.77%) e giungere infine all'importo della sanzione nel
seguente modo: fr. 5'000.– (valore massimo della multa) x 27.77% x 10 (fattore T:
numero di mesi in infrazione rilevati nel periodo controllato) x 1 (fattore NL:
numero di lavoratori occupati con salario inferiore al CNL) = fr. 13'885.–.
Sennonché la formula elaborata dalla stessa autorità di prime
cure è già stata ripetutamente criticata da questo Tribunale, in quanto lesiva
dei principi fondamentali del diritto vigenti in questo ambito (da ultima: vedi
STA 52.2014.171 del 3 febbraio 2015, consid.
4.2 con riferimenti). La stessa costituisce d'altra parte soltanto
una sorta di direttiva interna elaborata dall'autorità di prime cure per
cercare di avere un metro uniforme nella commisurazione delle sanzioni
amministrative previste dalla LDist (Adelio
Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002,
n. 129 con numerosi riferimenti) e, come tale, non sarebbe in alcun modo
vincolante per gli amministrati o per i tribunali (DTF 128 I 167 consid. 4.3;
121 II 473 consid. 2b), nem-meno qualora risultasse conforme all'ordinamento
giuridico. Giova in effetti
ricordare per l'ennesima volta all'UIL e al Consiglio di Stato (i quali
incomprensibilmente perseverano nell'ignorare le indicazioni giurisprudenziali
fornite da questa Corte) che dal profilo strettamente giuridico, la
commisurazione dell'entità della sanzione dipende dal caso specifico e deve
debitamente tenere conto della gravità oggettiva e soggettiva dei fatti rimproverati,
sopprimendo l'eventuale indebito vantaggio conseguito (cfr. STF 2C_59/2013 dell'11 agosto 2014, consid. 5.11,
concernente proprio un caso ticinese in ambito LDist). L'attuazione
di questi principi impone quindi un'attenta presa in considerazione di
tutte le circostanze del caso. Ma anche laddove, come nella presente
fattispecie, l'autorità fa capo a dei criteri schematici predefiniti, ciò non
la esime dal verificare se il risultato così ottenuto sia rispettoso dei
disposti che governano questo specifico ambito del diritto.
Ferme queste premesse, la violazione della legge da parte
dell'insorgente nel caso concreto non va certo sottovalutata, dal momento che
riguarda ben due dipendenti, le quali in totale sono state remunerate nel
periodo preso in considerazione con una retribuzione di fr. 59'583.33 (A__________:
fr. 31'200.–; F__________: fr. 28'383.33), ovvero del 27.77% inferiore rispetto
al salario minimo di fr. 82'489.53 (fr. 41'244.77 ciascuna) sancito dal CNLE. D'altro
canto, bisogna comunque considerare che la ricorrente risulta - quanto meno
dagli atti - incensurata.
Per tutti questi motivi, si giustifica di
infliggere all'insorgente una multa di fr. 3'500.–. Oltre che a essere
contenuta nei limiti concessi dalla legge, la
sanzione risulta rispettosa del principio della proporzionalità e tiene
debitamente conto della gravità oggettiva dell'infrazione rimproveratale,
nonché del grado di colpa ad essa ascrivibile.
6. Stante quanto precede, il ricorso dev'essere pertanto parzialmente accolto e la decisione dell'UIL così come quella del Consiglio di Stato che
la tutela riformate, nel senso che all'insorgente è inflitta una sanzione
pecuniaria di fr. 3'500.–.
7. La tassa di giudizio è
posta a carico della ricorrente proporzionalmente al suo grado di soccombenza
(art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Lo Stato del Cantone Ticino verserà all'insorgente, assistita
da un avvocato iscritto nell'apposito registro, un importo ridotto a titolo di
ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, la risoluzione 9 settembre 2014 (n. 4134) del
Consiglio di Stato è riformata come segue:
1.
Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione 23 maggio 2014 (MDL-2014.__________) dell'Ufficio
dell'ispettorato del lavoro riformata, nel senso che:
"1. Alla RI 1, e per essa alla signora ____________________
è inflitta una multa di fr. 3'500.–.
Considerandi
2.
E'
prelevata una tassa di giustizia di fr. 150.–".
2.
La tassa di giudizio di fr.
350.
- è posta a carico della società ricorrente".
2.
Spese e tassa di giustizia, per complessivi fr.
800.
–, sono poste a carico della parte ricorrente e vanno dedotte dall'importo di fr. 1'200.– già versato a titolo di anticipo. All'insorgente va quindi restituita la
somma di fr. 400.–.
3.
Lo Stato del Cantone Ticino
rifonderà alla ricorrente fr. 800.– a titolo di ripetibili ridotte per entrambe
le sedi.
4.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
5.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario