Lexipedia

Decisione

52.2014.381

Revoca della licenza di condurre per 6 mesi (copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti;infrazione medio grave).Diritto di essere sentito.Duplice competenza in materia contravvenzionale e a

27 febbraio 2015Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è nato il 3 febbraio

1990 ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nel febbraio del

2008.

Fumista di professione, negli anni scorsi è stato oggetto dei seguenti provvedimenti

amministrativi:

25 maggio 2012 revoca di 3 mesi a seguito di un grave eccesso di

velocità (giunta a scadenza il 19 gennaio 2013);

28 settembre 2012 ammonimento a seguito di

un'infrazione lieve (circolazione in stato di ebrietà non qualificata).

B. a. L'8 maggio 2013, verso le

ore 22.30, RI 1 ha circolato in territorio di __________ alla guida della

vettura __________ targata __________ con quattro copertoni privi di

sufficienti rilievi antiscivolanti.

Interrogato dalla polizia il 27 maggio seguente, l'interessato - dopo essere

stato reso edotto sul fatto che l'auto in questione al momento del controllo

della pattuglia aveva il cofano motore ancora caldo ed i quattro pneumatici

completamente lisci, perciò non conformi per circolare - ha affermato che a

quanto so erano lisci ma ancora entro i limiti di legge. Confrontato

con le fotografie degli pneumatici, il conducente si è così espresso: "Confermo

che si tratta dell'auto da me guidata e prendo atto dello stato dei pneumatici

firmando gli allegati".

b. A seguito di questi accadimenti, il 30 agosto 2013 la Sezione della circolazione ha proposto che RI 1 venisse condannato al pagamento di una multa

di fr. 700.-.

La sanzione penale è regolarmente cresciuta in giudicato in assenza di impugnazione.

c. Avviata una procedura amministrativa e raccolte le sue osservazioni, il 19

maggio 2014 la stessa autorità gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a

motore per la durata di sei mesi (dal 1° novembre 2014 al 30 aprile 2015),

autorizzando comunque in tale periodo la guida di veicoli delle categorie

speciali G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16b

cpv. 1 lett. a e 16b cpv. 2 lett. b della legge federale sulla

circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1

dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS

741.51).

C. Con giudizio 17 settembre

2014 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo

l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

Ricordato che l'autorità amministrativa è di principio vincolata

all'accertamento dei fatti compiuto in sede penale, il Governo ha ritenuto di

non potersi scostare dai contenuti della risoluzione di multa emanata nei

confronti dell'insorgente. Da cui l'assodata sussistenza di un'infrazione medio

grave ai sensi dell'art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr, che la Sezione della circolazione ha rettamente sanzionato con una revoca della patente di sei mesi

a dipendenza del breve lasso di tempo trascorso

dalla scadenza della precedente misura di revoca, della sua reputazione

quale conducente di veicoli a motore e della mancanza di una necessità professionale

di condurre.

D. Contro il predetto giudicato

governativo il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, postulandone l'annullamento. In via subordinata ha chiesto il

rinvio degli atti al Consiglio di Stato

affinché accerti la fattispecie in modo completo.

Il ricorrente ha criticato anzitutto il Governo per non essersi sufficientemente

confrontato con gli argomenti ricorsuali, violando così il proprio diritto di

essere sentito. Nel merito, ha riproposto sostanzialmente le tesi sollevate

davanti all'istanza inferiore, contestando nuovamente che i copertoni del

veicolo __________ fossero sprovvisti dei sufficienti rilievi antiscivolanti.

Dopo aver citato alcune sentenze del Tribunale federale, RI 1 ha ritenuto che

l'autorità di ricorso di prime cure avrebbe dovuto apprezzare i fatti

liberamente (in particolare stabilendo l'esatto profilo di ciascun pneumatico)

e non poteva essere condizionata dal giudizio penale, fondato su un

accertamento sommario e comunque contestato della fattispecie. L'insorgente ha

annotato in seguito di aver pagato la multa irrogatagli dalla Sezione della circolazione

- sanzione che riteneva peraltro essere di tipo amministrativo - per motivi di

mera opportunità economica. A mente di RI 1, date le circostanze concrete, non

vi sarebbe stata una qualsivoglia messa in pericolo della sicurezza stradale che permetta di configurare quanto successo alla

stregua di un'infrazione medio grave. Il ricorrente ha sottolineato

infine la sua necessità professionale di poter disporre della licenza di

condurre, il suo lavoro dipendendo molto dalla capacità di spostarsi autonomamente.

E. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi

nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione

alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico

pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).

La legittimazione attiva del ricorrente,

destinatario del provvedimento impugnato, è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1).

Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può

essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad

accertamenti istruttori (art.

25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

Il ricorrente si duole di una violazione del suo diritto di essere

sentito, ravvisata nel fatto che il

Consiglio di Stato ha reso una decisione carente nella motivazione, non

essendosi sufficientemente confrontato con gli argomenti esposti nell'impugnativa.

In particolare, non avrebbe affrontato il cuore della vicenda, se non del tutto

marginalmente, segnatamente il fatto che il ricorrente avesse contestato sin da

subito che le coperture fossero lisce, rispettivamente che non avessero più il

profilo minimo legale.

Questa censura va esaminata preliminarmente, poiché se dovesse risultare fondata

la decisione impugnata andrebbe annullata già solo per la disattenzione della

menzionata garanzia di natura formale, indipendentemente dalle possibilità di

successo del ricorso nel merito (DTF 120 Ib 379 consid. 3b). O piuttosto, come

sentenziato di recente dal Tribunale federale, andrebbe confermata dando semplicemente

atto al ricorrente dell'avvenuta violazione del diritto invocato (STF

2C_880/2011 del 29 maggio 2012).

2.1

La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati

innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta

insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 della

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;

RS 101). La giurisprudenza ha evinto da quest'ultimo disposto - e in precedenza

dall'art. 4 vCost. - il diritto dell'interessato ad esprimersi prima che una decisione

sia presa a suo sfavore, di fornire prove sui fatti suscettibili di influenzare

la decisione, di poter consultare gli atti di causa, di partecipare

all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di pronunciarsi in

merito, come pure di addurre i propri argomenti (DTF 126 I 7 consid. 2b, 15

consid. 2a/aa, con rinvii; RDAT II-2003 n. 53 consid. 5.2, I-2000 n. 42 consid.

2b, pure con rinvii). Il diritto di essere sentito, come detto, è di natura formale;

la sua violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa

dall'autorità, indipendentemente dalla prova di un interesse da parte del

ricorrente o dalle probabilità di esito favorevole nel merito del gravame. La

giurisprudenza ammette tuttavia la possibilità, per l'autorità di ricorso, di

sanare il vizio, permettendo al ricorrente di esercitare le facoltà sgorganti

dal diritto di essere sentito di cui era stato privato dall'istanza inferiore.

Questo è possibile tuttavia solo se l'autorità di ricorso dispone dello stesso

potere cognitivo di quella inferiore; la giurisprudenza più recente sottolinea

inoltre che la sanatoria deve rimanere l'eccezione e che non può essere ammessa

nel caso di violazione particolarmente grave del diritto di essere sentito (DTF

126.

I 68 consid. 2 con rinvii; inoltre Ulrich

Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a edizione,

Zurigo 2006, n. 1709-1711).

2.2

Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per

iscritto. L'obbligo di motivazione è volto ad assicurare la trasparenza

dell'attività dell'amministrazione, a favorire la comprensione del

provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del loro

diritto di difesa ed a permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi sulla

legittimità dell'atto impugnato (DTF 123 I 31 consid. 2c; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 26). La citata

disposizione legale si limita a stabilire il principio della motivazione

scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione.

Valgono quindi le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 Cost., che non

pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione. Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, il diritto ad una motivazione sufficiente non impone di

esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure formulati; è

infatti sufficiente che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i

motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento (DTF 134 I 83 consid. 4.1,

129.

I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 124 II 146 consid. 2a, 123 I 31

consid. 2c; RDAT 1988 n. 45). Dal punto di vista formale, il diritto ad una

motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta da

diversi considerandi componenti la decisione,

oppure da rinvii ad altri atti. Anche in questo caso, occorre però che

ciò non ostacoli oltremodo la comprensione o addirittura la precluda (cfr. STF

2C_880/2011 del 29 maggio 2012 consid. 4.2).

Per contro, commette un diniego formale di giustizia ai sensi dell'art. 29 cpv.

2.

Cost. l'autorità che omette di pronunciarsi su censure di una certa

pertinenza o di prendere in considerazione allegazioni e argomenti importanti

per la decisione da prendere (STF 8C_770/2009 del 25 maggio 2010 consid. 5.3; DTF 133 III 235 consid. 5.2, 126 I 97 consid.

2b, 125 III 440 consid. 2a).

2.3

Nel caso concreto, va disattesa l'obiezione - invero molto generica -

formulata da RI 1 con riferimento all'assenza di una motivazione adeguata nella

decisione prolata dal Consiglio di Stato, il quale non si sarebbe

sufficientemente confrontato con gli argomenti ricorsuali. Anche se non ha

affrontato tutte le critiche addotte dall'insorgente, l'istanza inferiore ha

comunque toccato ogni aspetto fattuale e giuridico oggettivamente influente per

l'esito della controversia, tenendo in debita considerazione gli argomenti

significativi contenuti negli allegati di causa. Le motivazioni esposte sono

senz'altro sufficienti per comprendere le ragioni che il 17 settembre 2014

hanno indotto il Consiglio di Stato a tutelare il provvedimento disposto dalla

Sezione della circolazione. Le spiegazioni con le quali il Governo ha disatteso

il gravame del 18 giugno 2014 non integrano affatto gli estremi di un diniego

di giustizia censurabile con successo davanti

a questo Tribunale. Tanto più che il soccombente ha impugnato la sentenza in

modo congruo e completo davanti ad un'autorità superiore di ricorso

dotata di pieno potere d'esame, dimostrando di averne perfettamente compreso le

ragioni e di non aver subito alcuna offesa ai propri diritti di difesa.

3.

3.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale

federale, l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della

licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti

in una decisione penale cresciuta in giudicato, segnatamente laddove

quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 129 II

312.

consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa, 123 II 97 consid. 3c/aa; STF 1C_295/2014

del 23 giugno 2014 consid. 2.1,1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.1,

1C_354/2009 dell'8 settembre 2009 consid. 2.3). L'autorità amministrativa può

scostarsi dalla decisione penale solo se può fondare la sua decisione su

accertamenti di fatto sconosciuti al giudice penale o che non sono stati presi

in considerazione da quest'ultimo, se assume nuove prove il cui apprezzamento

conduce ad un risultato diverso con i fatti accertati o infine se il giudice

penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che

riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 129 II 312 consid.

2.

; STF 1C_366/2011 del 20 luglio 2012 consid. 2.1). Tale autorità deve

attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui

quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente

ove la decisione penale si basi essenzialmente su un rapporto di polizia. Ciò è

il caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione

rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo

anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha

omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale diritti garantiti alla

difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo non può più attendere

il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova o

argomenti difensivi, dato che era tenuto, secondo il principio della buona

fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi

di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 124 II

103.

consid. 1c/aa; 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; STF

1C_295/2014 del 23 giugno 2014 consid. 2.1,1C_13/2014 del 21 gennaio 2014

consid. 2.1,1C_67/2010 del 5 ottobre 2010).

3.2

In concreto, a seguito degli eventi occorsi l'8 maggio 2013, la Sezione della circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 700.- per aver

circolato con il veicolo __________ targato __________ avente 4 copertoni

privi di sufficienti rilievi antiscivolanti. La multa è stata irrogata dopo

aver concesso al conducente la possibilità di esprimersi in merito. Tuttavia,

si legge nel giudizio penale, nei termini assegnati non sono state

presentate osservazioni.

Alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, e a dispetto

di quella citata da RI 1, in questa sede il ricorrente non può più contestare i

fatti così come stabiliti dalle autorità penali, le quali hanno ormai statuito

sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni

d'unità di giudizio, questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative

inferiori - è infatti vincolato alla chiara quanto inequivocabile descrizione

degli avvenimenti che hanno portato alla condanna pronunciata il 30 agosto

2013.

Se l'insorgente riteneva che la sanzione penale fosse stata inflitta

sulla base di un presupposto fattuale inesatto, avrebbe dovuto far capo ai

rimedi di diritto indicati in calce al decreto di accusa e contestare

l'infrazione che gli veniva addebitata agendo in via d'opposizione.

Tanto più che, messo di fronte al fatto che il veicolo guidato la sera dell'8

maggio 2013 aveva […] i quattro pneumatici completamente lisci, perciò non

conformi per circolare (vedi interrogatorio di polizia), egli si era

giustificato affermando di sapere che i copertoni erano lisci, ma di ritenere

che fossero ancora entro i limiti di legge. La sua linea difensiva

avrebbe perciò dovuto coerentemente indurlo ad insistere per chiarire tale

circostanza onde tutelarsi al meglio. Nulla di tutto ciò. Ha addirittura omesso

di presentare delle osservazioni nonostante gliene fosse stata data la

possibilità (vedi risoluzione di multa), cosicché è sicuramente malvenuto a

lamentarsi del fatto che la procedura penale era decisamente di carattere

sommario e sottratto a qualsiasi più elementare diritto di essere sentito:

la buona fede processuale gli avrebbe infatti imposto di richiedere la

misurazione dell'esatto profilo di ciascun pneumatico nel termine assegnatogli

dalla Sezione della circolazione per presentare osservazioni scritte prima

dell'emanazione della decisione finale.

RI 1, nonostante la gravità del reato imputatogli

e l'evidente importanza della sanzione irrogatagli, è invece rimasto

passivo. Per ragioni sue di cui non può che rammaricarsi, ha preferito accettare la multa per aver circolato con

un veicolo avente tutte e quattro le gomme usurate, pur sapendo o

dovendo presumere - viste le esperienze passate - che la condanna per aver

infranto importanti norme della circolazione avrebbe comportato inevitabilmente

anche l'adozione di provvedimenti amministrativi. A quest'ultimo riguardo, il

ricorrente non poteva ragionevolmente supporre che la multa irrogatagli dalla

Sezione della circolazione fosse una sanzione di carattere amministrativo,

adducendo l'irriconoscibilità del carattere penale insito nella stessa ed il

fatto che l'autorità cantonale, perlomeno nella percezione comune, svolge

attività di carattere amministrativo e non invece penale. La duplice

competenza in materia contravvenzionale e amministrativa che l'ordinamento

legale ticinese conferisce all'Ufficio giuridico della Sezione della

circolazione (vedi art. 4 regolamento della legge cantonale di applicazione

alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 2 marzo 1999;

RLALCStr; RL 7.4.2.1.1) è ormai fatto notorio. Inutile quindi che il ricorrente

revochi in dubbio le prerogative decisionali nel settore contravvenzionale ed

il carattere penale della risoluzione di multa a motivo dell'evidente

carenza di elementi sufficienti, precisi e compiuti, che contraddistinguono la

decisione penale. Basta leggerla attentamente per rendersi conto

dell'incoerenza delle censure sollevate al riguardo dall'insorgente. La gravità

dell'infrazione commessa e l'ammontare ragguardevole della sanzione penale applicata

dall'Ufficio giuridico della circolazione dovevano indurlo a pensare che

sarebbe stato perseguito anche in sede amministrativa in prospettiva di una

revoca della licenza di condurre.

In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica gli impedisce di

rimettere in discussione gli estremi dell'infrazione o la sussistenza del reato

al fine di eludere la misura di revoca che occorre applicargli (RtiD I-2011 n.

41).

3.3

Vincolato dall'accertamento dei fatti operato in sede penale sulla scorta

del solo rapporto di polizia, questo Tribunale può nondimeno procedere ad una

valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C_87/2009 dell'11 agosto 2009

consid. 2.2; STA 52.2011.202 del 1° luglio 2011, consid 2.3). Senza alcun giovamento

per il ricorrente, poiché gli eventi descritti nella risoluzione di multa emanata

il 30 agosto 2013 adempiono certamente tutti gli elementi costitutivi, soggettivi

ed oggettivi, del reato di infrazione alle norme della circolazione di cui

all'art. 90 cifra 1 LCStr (Yvan

Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation

routière, Berne 2007, pag. 38 segg.). Di riflesso, come si

avrà modo di meglio spiegare in appresso, a RI 1 è imputabile il compimento di

un'infrazione medio grave ai sensi dell'art.

16b cpv. 1

lett. b LCStr (Cédric Mizel, Les

nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in: RDAF

2004.

pag. 361 segg.).

4.

Le infrazioni delle

prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la

procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970

(LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure

l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata

della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso,

segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione

dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità

professionale a fare uso del veicolo.

La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16

cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza

dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b;

grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare,

commette un'infrazione medio grave colui che violando le norme della

circolazione cagiona un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di

detto pericolo (art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se la

licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o medio grave negli

ultimi due anni, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno quattro

mesi (art. 16b cpv. 2 lett. b LCStr).

4.1

Nel caso concreto, il ricorrente è stato sanzionato con una multa di fr.

700.

- per aver circolato con gli pneumatici lisci (art. 29 e 93 cpv. 2 lett. a

LCStr, 58 cpv. 4 seconda frase Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i

veicoli stradali del 19 giugno 1995; OETV, RS 741.41). Disposizioni che in

sostanza impongono al conducente di verificare costantemente lo stato del

veicolo e di metterlo in circolazione solo se in perfetto stato di sicurezza e

conforme alle prescrizioni.

4.1.1

Dal profilo oggettivo, circolare con un veicolo sprovvisto dell'equipaggiamento

adatto comporta un pericolo rilevante per gli altri utenti della strada. È

privo di importanza il fatto che le condizioni meteorologiche fossero

favorevoli, che le strade percorse fossero comunque a circolazione moderata e

che il conducente non sia incorso in un incidente. Decisivo ai fini di una revoca basata sull'art. 16b LCStr è infatti

il pericolo astratto creato alla sicurezza altrui e non i pregiudizi effettivamente

cagionati. In altri termini, è sufficiente che il veicolo non presenti tutte le

caratteristiche richieste dalle prescrizioni tecniche in materia (Jeanneret, op.

cit., pag. 227; André Bussy/Baptiste

Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. ed., Lausanne 1996,

n. 1.2 ad art. 29 LCR e n. 2.1 ad art. 93 LCR). In simili

contingenze, è già escluso che ci si possa trovare in presenza di una infrazione

lieve giusta l'art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr, caratterizzata da un

pericolo minimo per la sicurezza del traffico.

4.1.2

Dal profilo soggettivo, non v'è dubbio alcuno che per l'accaduto al

ricorrente sia imputabile una colpa medio grave (a quest'ultimo proposito, cfr.

Mizel, op. cit., pag. 377). Anche

volendo benevolmente attribuirgli una colpa solo leggera, nulla muterebbe dal

profilo della gravità complessiva dell'infrazione commessa, che con ogni

certezza integra gli estremi del caso medio grave previsto all'art. 16b

LCStr.

4.2

Poste queste premesse, resta da esaminare se la revoca è

stata quantificata esattamente sulla scorta dei criteri sanciti dall'art. 16

cpv. 3 LCStr, in particolare delle circostanze del caso, della colpa e dei precedenti

dell'interessato.

Quanto alla colpa, quella di RI 1 non può di certo essere

qualificata come insignificante, dato che ha omesso di verificare il corretto

equipaggiamento del veicolo che conduceva. Il fatto che l'autovettura non fosse

di sua proprietà, bensì della società riconducibile al padre, non ne diminuisce

la colpa. Quale conducente del mezzo era infatti tenuto a controllarne comunque

le condizioni.

Per quanto attiene alla reputazione del ricorrente quale conducente,

è necessario rilevare che essa è evidentemente compromessa dalla revoca di tre

mesi inflittagli nel 2012 e giunta a scadenza il 19 gennaio 2013.

In tema di necessità professionale di condurre, occorre

rilevare che nemmeno davanti a questo Tribunale il ricorrente ha sufficientemente

comprovato un'esigenza di questo genere. Il fatto di non potersi spostare autonomamente

fa parte degli inconvenienti, a volte gravi, che suole comportare la revoca

della licenza di condurre e che fanno parte della funzione anche afflittiva di

questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori

infrazioni alle norme della circolazione stradale.

Ne segue che tenuto conto dell'infrazione medio grave commessa,

della colpa che gli è imputabile per l'accaduto, della sua reputazione quale

conducente, del brevissimo lasso di tempo trascorso dalla scadenza della precedente

misura di revoca (neppure 4 mesi) e del fatto che non può invocare con successo

una necessità professionale di guidare veicoli a motore, la revoca di sei mesi

tutelata dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermata da

questo Tribunale. Un provvedimento di tale ampiezza, per quanto severo possa

apparire agli occhi dell'insorgente, risulta in ogni modo conforme al diritto

in vigore e rispettoso del principio della proporzionalità. La controversa misura

va dunque confermata appieno, fermo restando che essa potrà essere ridotta a

quattro mesi qualora l'insorgente dovesse frequentare un corso di aggiornamento

riconosciuto dall'autorità ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LCStr.

5.

Stante quanto

precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

La tassa di giustizia e

le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia di

fr. 1'200.-, già anticipata dal ricorrente, rimane integralmente a suo carico.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La segretaria