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Decisione

52.2014.390

Sanzione disciplinare

22 novembre 2016Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti denunciati dall'avv. __________. La precedente istanza è in sostanza

giunta alla conclusione che, rifiutandosi di restituire l'incarto della pratica

civile a __________ - per il tramite del suo nuovo patrocinatore e alla prima

richiesta - l'avv. RI 1 fosse incorso in una violazione delle regole professionali

di cui agli art. 12 lett. a LLCA e 19 cpv. 2 LAvv. La Commissione ha in

particolare negato che il ricorrente potesse trattenere l'incarto in ragione di

note scoperte. Considerata l'assenza di segni di autocritica e del "precedente"

(ammonimento) di cui si è detto poc'anzi, l'autorità di disciplina ha ritenuto

adeguata l'inflizione della multa citata.

E. Con

due separate impugnative (a) e (b), di tenore parzialmente identico, l'avv. RI

1 deduce ora le due predette decisioni dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento. Postula inoltre l'accertamento che la legge sull'avvocatura

è incostituzionale e che la Commissione viola e ha violato gli art. 6 n.

1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) e 5, 9 e 28 segg. della Costituzione

federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). In

via subordinata, chiede la pronuncia di un avvertimento.

a. Nel ricorso contro la decisione di ammonimento (n. 35), l'insorgente censura

preliminarmente l'irregolarità della Commissione, come pure la sua composizione.

In limine rimprovera inoltre alla precedente istanza di aver esperito un'istruttoria

menomando i suoi diritti di difesa.

Nel merito, il ricorrente nega di essere incorso in qualsiasi violazione delle

regole professionali, in particolare di aver leso il dovere di rendiconto: nel

caso specifico, argomenta, il rifiuto di dettagliare le proprie fatture sarebbe

in sostanza giustificato dal fatto che __________ era a conoscenza dell'ampiezza

del lavoro da lui svolto e del suo debito, ma avrebbe affermato di non voler

nulla pagare. Allegando la voluminosa documentazione concernente le pratiche

svolte (di natura penale, civile e fiscale), l'insorgente afferma inoltre il

buon fondamento delle sue parcelle. Si oppone infine alla misura inflitta,

rimproverando alla Commissione di aver pronunciato lo stesso giorno due

sanzioni distinte, anziché un'unica misura che inglobasse tutte le violazioni

deontologiche ascrittegli - che in ogni caso respinge.

b. Con l'impugnativa indirizzata contro la multa disciplinare di fr. 500.-

(decisione n. 47), l'insorgente ripropone in via preliminare le medesime

censure di natura formale sollevate con il parallelo ricorso.

Nel merito, contesta in particolare di aver leso l'obbligo di restituzione dell'incarto,

ritenuto che avrebbe sempre consegnato a __________ tutti i documenti, tramite

gli usuali fogli di trasmissione (FT). Non vi sarebbero atti particolari; tutti

i documenti del dossier sarebbero agli atti della Pretura. Nega di dover

rendere il medesimo incarto due volte. Da ultimo, contesta la multa inflitta,

siccome contraria al principio di proporzionalità; la Commissione, aggiunge,

non poteva aggravare la sanzione considerando il predetto ammonimento quale "precedente".

Al contrario, ribadisce l'insorgente, avrebbe dovuto pronunciare una sola

misura disciplinare.

F. a.

In sede di risposta la Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi

integralmente nei due provvedimenti impugnati.

b. Delle ulteriori osservazioni presentate dall'avv. RI 1 con le repliche si

dirà, per quanto occorre, in appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LAvv. Certa è la

legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato

dalle decisioni impugnate, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1).

I ricorsi, tempestivi (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono dunque ricevibili in ordine.

1.2. Avendo essenzialmente sullo sfondo il medesimo patrocinio, ma soprattutto

tenendo conto del fatto che in presenza di più violazioni delle regole professionali

si giustifica l'inflizione di un'unica sanzione (cfr. infra, consid. 6),

i ricorsi possono essere evasi congiuntamente, con un unico giudizio (cfr. art.

76 cpv. 1 LPAmm).

1.3. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

Il ricorrente solleva

preliminarmente una serie di questioni formali, in particolare l'irregolarità della

Commissione, che non garantirebbe i requisiti di indipendenza e imparzialità

prescritti dall'art. 6 n. 1 CEDU e sarebbe formata esclusivamente da membri di

una corporazione di diritto pubblico (Ordine degli avvocati del Canton Ticino)

di cui egli non fa parte. Ne censura inoltre la composizione concreta, non

preannunciata (ciò che gli avrebbe impedito di esercitare il suo diritto di

ricusa), lamentando segnatamente la partecipazione alla decisione dell'avv. __________

e dell'avv. __________.

2.1

La LLCA prevede che i Cantoni sono tenuti a istituire un'autorità di sorveglianza

(art. 14 LLCA), lasciando però loro la cura di disciplinarne la composizione, l'organizzazione

e la procedura (cfr. art. 34 cpv. 1 LLCA; cfr. Messaggio del 28 aprile 1999 concernente

la LLCA in: FF 1999 pag. 5024, ad n.

233.

; STF 2C_555/2014 del 9 gennaio 2015 consid. 3.3). In base alla legge cantonale (LAvv, entrata in vigore il 1° gennaio

2013), la Commissione di disciplina è l'autorità cantonale di sorveglianza ai

sensi dell'art. 14 LLCA, cui spetta il potere disciplinare sugli avvocati e sui

praticanti (art. 7 cpv. 1 e 2 LAvv). La Commissione non è un organo dell'Ordine

degli avvocati, ma un'autorità indipendente dallo stesso, i cui componenti (tre

membri e tre supplenti) sono designati dalla Commissione per l'avvocatura del

Tribunale d'appello, per un periodo di due anni, tra gli avvocati iscritti nel

registro cantonale (cfr. art. 7 cpv. 3 LAvv; Messaggio n. 6406 del 12 ottobre

2010.

sulla revisione totale della legge sull'avvocatura, pag. 5; cfr. invece

per il sistema in vigore fino al 31 dicembre 2012: art. 24 della previgente legge

sull'avvocatura del 16 settembre 2002, BU 2002, 365). Nella misura in cui

lamenta di essere stato giudicato da un organo che emana da un'organizzazione

professionale, la doglianza del ricorrente cade pertanto nel vuoto.

2.2

Contrariamente a quanto pretende l'insorgente, la Commissione non è inoltre un

tribunale che deve adempiere i requisiti d'indipendenza e imparzialità

ai sensi degli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 CEDU.

Tanto in base al diritto federale (art. 29a e 191b Cost., 86 cpv. 2 legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110 ), quanto all'art. 6

CEDU - laddove è applicabile poiché la misura disciplinare si configura come

una sanzione penale o civile (cfr. al riguardo: François Bohnet/Vincent

Martenet, Droit de la profession

d'avocat, Berna 2009, n. 2219 segg.) - basta infatti che le sue decisioni

possano essere impugnate dinnanzi a un tribunale superiore - qual è il

Tribunale cantonale amministrativo - che dispone di pieno potere cognitivo in

fatto e in diritto (cfr. art. 110 LTF, art. 69 LPAmm) e soddisfa i requisiti di

imparzialità e indipendenza di cui agli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 CEDU (cfr. Messaggio LLCA citato, pag. 5024, ad n. 233.3;

DTF 126 I 228 consid. 2 e 3; Bohnet/Martenet,

op. cit., n. 1966 segg.).

2.3

In quanto riconducibile a un'autorità amministrativa, le garanzie

procedurali che la Commissione è tenuta a soddisfare non discendono dagli art.

30.

Cost. e 6 CEDU, ma dall'art. 29 Cost. (cfr. DTF 126 I 228 consid. 2; STF

2C_931/2015 del 12 ottobre 2016 consid. 5.2 e rimandi; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2067 segg.). Ciò vale anche

per le garanzie d'indipendenza e imparzialità, laddove l'art. 29 cpv. 1 Cost. pone

in linea generale esigenze meno severe rispetto agli art. 30 Cost. e 6 CEDU

(cfr. DTF 140 I 326 consid. 5.2; 137 II 431 consid. 5.2; STF 2C_931/2015

citata, consid. 5.1 e 5.2). Tale norma permette in particolare di esigere la ricusa

dei membri di un'autorità amministrativa la cui situazione o il cui

comportamento è tale da far sorgere il dubbio sulla loro imparzialità (cfr. DTF

127.

I 196 consid. 2b; STF 2C_269/2015 del 1° dicembre 2015 consid. 3.1). In

questo senso, l'art. 50 LPAmm - applicabile anche alle procedure dinnanzi alla

Commissione (cfr. art. 30 LAvv) - stabilisce i casi in cui le persone a cui

spetti di prendere o di preparare una decisione devono ricusarsi (cfr. lett.

a-e). Sennonché, in concreto, le censure di ricusa formulate dal ricorrente all'indirizzo

della Commissione, segnatamente del suo presidente avv. __________ e del membro

avv. __________, devono essere respinte già solo perché sollevate tardivamente.

Contrariamente a quanto afferma, all’insorgente era o comunque doveva infatti

essere nota la composizione della Commissione, pubblicata sul Foglio ufficiale

(oltre che visibile sul sito del Cantone, cfr. www.ti.ch). Il ricorrente doveva

pertanto sapere che l'avv. __________ (cfr. peraltro anche gli scritti 28 marzo

e 16 aprile 2014), come pure l'avv. __________ (subentrato all'avv. __________

quale membro a far tempo dal __________, cfr. FU __________ del __________,

pag. __________) avrebbero con ogni probabilità preso parte alla decisione.

Anziché attendere i provvedimenti a lui sfavorevoli, conformemente all'art. 52

cpv. 1 LPAmm e al principio di buona fede (cfr. DTF 130 III 66 consid. 4.3),

egli avrebbe pertanto dovuto presentare immediatamente una domanda di ricusa.

Nella misura in cui non lo ha fatto, il diritto d'invocare la composizione

asseritamente irregolare della Commissione deve pertanto essere considerato

perento (cfr. DTF 132 II 485 consid. 4.3; cfr. anche STF 1C_404/2015 del 9

settembre 2015 consid. 2.2). D'altra parte, nella misura in cui si limita ad affermare

genericamente l'esistenza di procedure comuni, in cui l'avv. __________

rispettivamente l'avv. __________ interverrebbero come patrocinatori di

controparti (tutelando interessi contrapposti a quelli dei suoi

assistiti), il ricorrente non adduce, né

tanto meno dimostra concretamente, l'esistenza di motivi che potrebbero far

sorgere seriamente dei dubbi sulla loro imparzialità.

Le relative doglianze del ricorrente non possono pertanto essere accolte.

3.

Da

respingere è pure la censura con cui l'insorgente si duole di una violazione

del suo diritto di essere sentito, poiché la Commissione avrebbe raccolto delle

prove senza offrirgli la possibilità di prendere posizione. Dalle tavole

processuali non emerge in effetti che l'autorità di prime cure abbia esperito

particolari atti istruttori in relazione alle violazioni delle regole

deontologiche sanzionate, ma risulta che abbia reso le proprie decisioni sulla

base dei documenti agli atti, esibiti dal ricorrente rispettivamente dai denuncianti

(cfr. incarti n. 35 e 47).

Una simile lesione non è invero ravvisabile neppure nel fatto che la Commissione

- con riferimento al citato addebito (2) mosso da __________ relativo all'importo

cauzionale - abbia visionato gli atti penali

presso il Tribunale d'appello (cfr. decisione n. 35, pag. 5). Ancorché l'autorità

di prime cure avrebbe dovuto dargliene comunicazione, va invero rilevato che la

documentazione compulsata dalla precedente istanza rispettivamente lo stato di

cose da essa evocato (cfr. decisione n. 35, pag. 5) era perfettamente noto all'insorgente;

tant'è che emerge anche dai voluminosi faldoni che egli ha prodotto in questa

sede (cfr. in particolare plico "Atti n. 3 - dal 5.4.2012 al 1.5.2013",

decisione 13 dicembre 2012 della Corte dei reclami penali e scritti 26 e 28

marzo 2013 della procuratrice pubblica __________ all'avv. RI 1). In ogni caso,

quand'anche vi si volesse intravedere una violazione del diritto di essere

sentito, nelle circostanze concrete la stessa dovrebbe ritenersi priva d'oggetto,

atteso che il ricorrente è stato sollevato da qualsiasi addebito in merito ai

fatti inerenti la cauzione in questione (cfr. decisione n. 35, pag. 5 seg.) e

non ne ha subito pertanto alcun pregiudizio. Un rinvio all'istanza

precedente su questo punto costituirebbe pertanto una formalità priva di senso;

tanto più che l’insorgente ha potuto difendersi compiutamente dinnanzi a questa

Corte (cfr. al riguardo DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2;

133.

I 201 consid. 2.2 e rimandi).

4.

Violazione dell'obbligo di

rendiconto (decisione n. 35)

4.1

Secondo l'art. 12 lett. i LLCA, all'atto dell'accettazione del mandato l'avvocato

spiega al cliente i principi della fatturazione e lo informa inoltre

regolarmente, o su domanda, circa l'importo degli onorari dovuti. L'obbligo di

informare o di rendere conto al cliente sancito dall'art. 12 lett. i LLCA mira

a evitare controversie sull'importo degli onorari dovuti (cfr. Messaggio LLCA citato,

pag. 5024, ad n. 233.25). Secondo il Tribunale federale tale obbligo è

particolarmente importante anche in sede di fatturazione. Esso rappresenta il

corollario a livello disciplinare del dovere di rendiconto del mandante

prescritto dall'art. 400 cpv. 1 CO, che impone la presentazione del dettaglio

delle prestazioni e delle spese, senza il quale il cliente non sarebbe in grado

di verificare la fatturazione (cfr. STF 2A.18/2004 del 18 agosto 2004 in RtiD

I-2005 n. 59, consid. 7.2.2 e 7.2.3). Tale regola era del resto recepita sotto

il profilo deontologico in diversi Cantoni già prima dell'entrata in vigore

della LLCA ed è peraltro ripresa anche dall'art. 21 del codice svizzero di

deontologia della Federazione svizzera degli avvocati (CSD, che non ha valore

normativo, ma rimane pur sempre una fonte d'ispirazione per l'interpretazione

delle regole professionali, nella misura in cui riflette una concezione diffusa

a livello nazionale; cfr. DTF 130 II 270 consid. 3.1.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 296).

Per giurisprudenza e dottrina, l'avvocato che non presenta una fattura

dettagliata nonostante le ripetute richieste del cliente viola l'art. 12 lett.

i LLCA e può essere sanzionato disciplinarmente (cfr. STF 2A.18/2004 citata, consid.

7.2.3

e 7.2.4; Bohnet/Martenet, op.

cit., n. 1785). L'avvocato non deve invero presentare spontaneamente al cliente

una nota d'onorario che descriva nel dettaglio la propria attività e il tempo

che vi ha consacrato (cfr. Walter

Fellmann, in Fellmann/ Zindel

[curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo/Berna/Ginevra 2011, ad art. art.

12.

n. 172; Bohnet/Martenet, op.

cit, n. 1785 e 2836); deve però

farlo - il prima possibile e in modo adeguato - qualora il cliente ne faccia

esplicita richiesta (cfr. Fellmann,

op. cit., ad art. 12 n. 173; Bohnet/Martenet,

op. cit., n. 2836). In tal senso, anche l'art. 20 LAvv ricorda che l'avvocato -

che tiene le registrazioni per stabilire in ogni momento la distinta delle sue

prestazioni nonché degli impegni e dei crediti che ne derivano (cpv. 1) - a

richiesta, presenta in ogni momento al mandante la distinta delle spese, degli

incassi e degli onorari (cfr. cpv. 2).

4.2

Nel caso concreto, come rettamente evidenziato dalla precedente istanza,

il 5 settembre 2013 il ricorrente ha trasmesso a __________ quattro fatture per

le diverse pratiche da lui seguite. Le note d'onorario si limitano a una

sommaria descrizione della pratica trattata (pratica fiscale, pratica penale,

contenzioso con la moglie, contenzioso con l'arch. __________), espongono i

totali separati (+ IVA) per onorari e spese, le deduzioni (per acconti o

ripetibili ricevute) e i saldi. Non danno per contro alcuna indicazione sul

modo di calcolo degli onorari, né sulle singole prestazioni (colloqui,

telefonate, scritti, studio, ecc.), né sulle date e sul tempo impiegato per

ognuna di esse e neppure sulle spese in relazione con tali prestazioni

(postali, telefoniche, scritturazioni, fotocopie, ecc.). Dagli atti risulta

inoltre che il mandante ha richiesto a più riprese (con scritti 30 settembre,

28.

ottobre e 12 novembre 2013) all'avv. RI 1 l'invio di una fattura

dettagliata. L'insorgente non vi ha tuttavia dato seguito: il 7 novembre 2013

si è infatti limitato a spedire al mandante uno scritto in cui confermava di

avere emesso le quattro fatture, riepilogava gli acconti ricevuti e riassumeva

solo a grandi linee e sommariamente la sua attività nelle diverse pratiche.

Così facendo, come rettamente concluso dalla precedente istanza, è evidente che

il ricorrente è incorso in una violazione del dovere di rendiconto sancito dall'art.

12.

lett. i LLCA.

Non portano ad altra conclusione le generiche affermazioni dell’insorgente secondo

cui __________ sarebbe sempre stato a conoscenza del lavoro da lui svolto.

Tanto più che dalle prese di posizione del denunciante si evince semmai il

contrario. L'obbligo di rendiconto ai sensi dell'art. 12 lett. i LLCA mira del

resto proprio a evitare controversie sull'importo degli onorari dovuti: la

distinta dettagliata serve a far chiarezza sull'operato dell'avvocato,

permettendo al cliente di verificare gli importi esposti per gli onorari e le

spese (cfr. STF 2A.18/2004 citata, consid. 7.2.2). Chiarezza che peraltro il

ricorrente neppure in questa sede è riuscito a portare, limitandosi a

compiegare all'impugnativa i diversi faldoni relativi alle pratiche trattate,

senza particolari spiegazioni. Se questi voluminosi incarti possono a prima

vista avvalorare un impegno profuso dall'avvocato senz'altro non di poco conto,

di certo non possono però sostituire la distinta dettagliata che l'insorgente -

nonostante i diversi solleciti - si è rifiutato di esibire al cliente. Né

spetterebbe al Tribunale giustificare gli importi che l'avv. RI 1 ha addebitato

al proprio mandante. A maggior ragione che tra i diversi faldoni spuntano dei

dettagli interni relativi alle spese e agli onorari per le pratiche in questione,

che non sono di immediata comprensione e a prima vista non riflettono gli importi

fatturati. Sia come sia, non occorre comunque soffermarsi su tali atti, che

neppure il ricorrente menziona. Decisivo ai fini della violazione deontologica

dell'art. 12 lett. i LLCA è unicamente che l'avv. RI 1 - nonostante le diverse

richieste - non ha presentato al mandante un dettaglio valido (indicazione

sulle singole prestazioni, sulle date e sul tempo ad esse consacrato, sulle

spese, ecc.), unitamente ai giustificativi degli acconti, cosi come richiesto

dalla suesposta giurisprudenza. Neppure l'avv. RI 1 alla fin fine lo contesta.

5.

Violazione dell'obbligo di restituzione dell'incarto (decisione n. 47)

5.1

Giusta l'art. 12 lett. a LLCA, l'avvocato esercita la professione con cura

e diligenza. Secondo l'art. 400 cpv. 1 CO, l'avvocato deve restituire al

cliente tutto ciò che per qualsiasi titolo ha ricevuto in forza del mandato. L'obbligo

di restituzione concerne non solo quanto gli è stato trasmesso dal cliente, ma

anche ciò che ha acquisito da terzi (cfr. DTF 122 IV 322 consid. 3c; Bohnet/ Martenet, op. cit., n. 1222 e

2842; Fellmann, op. cit., ad art.

12.

n. 33). Per dottrina e giurisprudenza la pretesa, di natura principalmente

civile, rientra anche tra le regole professionali dell'avvocato, in quanto

emanazione del dovere di diligenza ai sensi dell'art. 12 lett. a LLCA (cfr. Fellmann, op. cit., ad art. 12 n. 33 con

rinvii; Bohnet/Martenet, op. cit.,

n. 1222 e 2842 e rimandi).

L'obbligo di restituzione si estende a tutti quei documenti riferiti alle

operazioni che possono interessare il mandante, come la corrispondenza, gli

atti giudiziari, i contratti, ecc., ad eccezione di documenti puramente

interni, quali note, studi preventivi, progetti e ogni altro materiale

scientifico raccolto dal mandatario in vista dell'esecuzione del mandato (cfr.

DTF 122 IV 322 consid. 3c; Fellmann, op. cit., ad

art. 12 n. 33; Bohnet/Martenet, op.

cit., n. 2845). L'obbligo di consegna degli atti

alla fine del mandato sussiste indipendentemente da una diversa regolamentazione

interna tra il cliente e l'avvocato: quest'ultimo non può pertanto rifiutare di

consegnare gli atti al nuovo patrocinatore con l'argomento che il cliente ne è

già stato documentato. Il nuovo avvocato non deve fare affidamento sul fatto che

lo stato di documentazione del cliente e quello del precedente patrocinatore

siano identici: il cliente potrebbe infatti aver consegnato al precedente mandante

dei documenti senza averne tenuto copia o aver ricevuto dall'avvocato degli

atti o delle copie degli stessi, senza (compiutamente) archiviarli (cfr. Fellmann, op. cit., ad art. 12 n. 35a;

decisione della Commissione di vigilanza sugli avvocati del Canton Basilea

Campagna del 26 giugno 2006, consid. 6). La restituzione degli atti deve

avvenire entro un termine ragionevole, laddove un termine di 10 giorni dovrebbe

di regola essere sufficiente (cfr. Fellmann,

op. cit., ad art. 12 n. 33). L'avvocato non può infine far dipendere la

restituzione degli atti dal pagamento di un onorario: egli non detiene infatti

alcun diritto di ritenzione sui documenti del cliente (DTF122 IV 322 consid.

3c; Fellmann, op. cit., ad art. 12

n. 34). Nello stesso senso anche l'art. 19 cpv. 2 LAvv ricorda che gli atti che

sono affidati all'avvocato sono restituiti all'avente diritto alla prima

richiesta, sia o meno coperto l'onorario. Spetta semmai all'avvocato fare una

copia di quegli atti che ritiene necessari, per tutelarsi da qualsiasi critica

inerente alla qualità di gestione del mandato e per dimostrare l'ampiezza del

suo operato, in caso di contestazione dell'onorario (cfr. Bohnet/ Martenet, op. cit., n. 2863; Michel Valticos, in Valticos/Reiser/ Chappuis

[curatori], Commentaire romand, Loi sur les avocats, Basilea 2009, ad art. 12

n. 31).

5.2

Nella fattispecie, dagli atti risulta che l'avv. RI 1 ha negato a due

riprese all'avv. __________ - subentratogli quale nuovo patrocinatore di __________

nella causa civile allora pendente dinnanzi alla Pretura di __________ (inc. __________)

- la consegna dell'incarto. Dapprima lamentandosi che il cliente non ha mai

pagato nulla e che il dossier mi serve per la causa giudiziaria contro __________

(cfr. scritto 21 marzo 2014) e, poi, aggiungendo di essere curioso di

conoscere la norma che obbligherebbe il mio segretariato a passare

giornate intere a fotocopiare gratuitamente un grossissimo incartamento in

favore di un cliente moroso (cfr. scritto 16 maggio 2014). In sede di

osservazioni alla Commissione, l'insorgente ha essenzialmente ribadito le predette

motivazioni, che la precedente istanza ha tuttavia disatteso, negando in

particolare che il ricorrente fosse abilitato a trattenere gli atti fino al

pagamento della sua nota d'onorario. Ne ha pertanto concluso che l’insorgente,

rifiutandosi di restituire il citato incarto all'avente diritto, per il tramite

del suo nuovo patrocinatore e alla prima richiesta, avesse violato la regola

deontologica in questione. La deduzione non presta il fianco a critiche.

Non disponendo di un diritto di ritenzione sugli atti del cliente, come

rettamente evidenziato dalla precedente istanza, l'avv. RI 1 non era anzitutto

legittimato a rifiutare la consegna dell'incarto per il solo fatto che __________

non aveva ancora saldato la sua parcella. Al contrario, spettava se del caso

proprio al ricorrente estrarre copia di quegli atti eventualmente necessari per

giustificare l'entità del suo lavoro ai fini dell'incasso della propria nota d'onorario.

Priva di rilievo è inoltre l'argomentazione - invero già avanzata dinnanzi alla

Commissione, ma nella parallela procedura disciplinare (cfr. osservazioni 2

aprile 2014, inc. n. 35) - secondo cui ha sempre ricevuto da me copia di

tutti i documenti (lo faccio con tutti i clienti tramite FT) e quindi ha in

mano tutti gli incartamenti. L'avvocato, come visto, è tenuto a dar

seguito alla richiesta di restituzione dell'intero incarto - ciò che in

concreto non è avvenuto - indipendentemente dal fatto che il cliente abbia già

ricevuto di volta in volta una copia degli atti (cfr. Fellmann, op. cit., ad art. 12 n. 35a; decisione della

Commissione di vigilanza sugli avvocati del Canton Basilea Campagna del 26

giugno 2006, consid. 6). Tanto più che, nelle circostanze concrete, dal

raffronto delle fotocopie dei fogli di trasmissione (doc. 1-31) con quelle

degli atti formanti l'incarto (doc. 1-38) che il ricorrente ha prodotto in questa

sede, non risulta neppure che egli abbia effettivamente consegnato di volta in

volta al mandante tutti gli atti ricevuti da terzi in forza del mandato (cfr.

ad es. corrispondenza con la Pretura di cui ai doc. 4, 5, 6, 13, 14, ecc. di

cui al plico doc. 1-38). Al contrario, dagli atti risulta che l'intero incarto

è stato reso al nuovo patrocinatore solo dopo che quest'ultimo ha adito il

giudice civile (cfr. scritti 23 ottobre e 21 novembre 2014 dell'avv. __________

e osservazioni 6 novembre 2014 dell'avv. RI 1 alla Pretura di __________).

In conclusione, non avendo consegnato al nuovo patrocinatore del suo cliente -

alla sua prima richiesta ed entro un termine ragionevole (10 giorni) - il

controverso incarto, l’insorgente è incorso in una violazione dell'obbligo di

restituzione che discende dall'art. 12 lett. a LLCA.

6.

Commisurazione della

sanzione

Ferme queste premesse, resta da verificare l'entità della sanzione da

infliggere al ricorrente.

6.1

In caso di violazione della LLCA, l’art. 17 cpv. 1 prevede

le misure disciplinari seguenti:

a. l'avvertimento;

b. l'ammonimento;

c. la multa fino a fr. 20'000.-;

d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;

e. il divieto definitivo di esercitare.

La multa può

essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il

divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).

La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento

nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale

multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione.

L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della

proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve

rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in

maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole

professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre

poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso

concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale

fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale

svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar

modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento tenuto

dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2015.68 del 4

dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/Martenet,

op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas

Poledna, in Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz,

Zurigo 2011, ad art. 17 n. 23 segg.).

6.2

In concreto, la Commissione, dopo aver aperto nei confronti del ricorrente

due procedure disciplinari, gli ha inflitto, contemporaneamente, due sanzioni:

un ammonimento per la violazione dell'obbligo di rendiconto (cfr. supra,

consid. 4) e una multa di fr. 500.- per la lesione del dovere di restituzione

dell'incarto (cfr. supra, consid. 5), di cui si è detto.

Considerato che secondo la dottrina il numero di infrazioni costituisce uno dei

criteri da prendere in considerazione nella commisurazione della sanzione (cfr.

Poledna, op. cit., ad art. 17 n.

27; Bohnet/Martenet, op. cit., n.

2183; Verein Zürcherischer Rechtsanwälte,

Handbuch über die Berufspflichten des Rechtsanwaltes im

Kanton Zürich, Zurigo 1988, pag. 33) e che - come recentemente ricordato dal Tribunale federale

(cfr. STF 2C_119/2016 del 26 settembre 2016 consid. 6.2) - la presa in

considerazione di più episodi relativi all'attività di un avvocato ai fini

della pronuncia di una misura disciplinare ai sensi dell'art. 17 LLCA trova

riscontro anche nella giurisprudenza (STF 2C_878/2011 del 28 febbraio 2012

consid. A-C e 7;2P.194/2004 del 23 marzo 2005 consid. 2-3) e si giustifica non

da ultimo con la necessità di pronunciare una sanzione rispettosa del principio

della proporzionalità (cfr. STF 2C_119/2016 citata, consid. 6.2 con rimandi a

STF 2C_878/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 7 e 2A.499/2006 dell'11 giugno

2007.

consid. 5.2; Poledna, op.

cit., ad art. 17 n. 23 segg.), vi è da ritenere che la Commissione, così come

censurato nell’impugnativa, avrebbe dovuto infliggere al ricorrente un'unica

sanzione, per i due addebiti ascrittigli.

6.3

Ferme queste premesse, va rilevato che nel caso concreto la natura delle

due violazioni commesse dall'avv. RI 1 e la loro gravità non sono propriamente

trascurabili. Senz'altro sostenibile appare in particolare la deduzione della

Commissione di considerare di media entità la violazione dell'obbligo di restituzione

dell'incarto (consid. 5). A maggior ragione se si considera che tale infrazione

è stata commessa in pendenza di una procedura contenziosa e che l'ex cliente ha

dovuto avviare una causa in Pretura per ottenere la consegna dell'incarto originale,

con conseguente dispendio di tempo e relativi costi (cfr. in tal senso decisione

della Commissione di disciplina, pubblicata nel Bollettino n. 51 aprile 2016,

laddove una simile violazione era stata considerata grave). Di minor importanza

appare per contro la violazione del dovere di rendiconto (consid. 4), che la

precedente istanza ha rettamente ritenuto di lieve entità.

Ciò detto, se non giova al ricorrente il fatto di essere incorso in più di un'infrazione

e che, nel corso della presente procedura, non abbia mostrato segni di autocritica

e di ravvedimento, depone per contro a suo favore sia il tempo trascorso (oltre

due anni e mezzo) dai fatti contestati, sia la circostanza che - contrariamente

a quanto concluso dalla precedente istanza - non abbia antecedenti (tra le violazioni

deontologiche di cui trattasi vi è concorso d'infrazione, non recidiva).

6.4

Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica pertanto di infliggere

all’insorgente, in luogo delle due sanzioni (ammonimento e multa) pronunciate

dalla Commissione, un'unica multa di fr. 200.- per le due violazioni ascrittegli.

La sanzione così commisurata, situata

al limite inferiore di quanto prescritto dalla norma, risulta adeguatamente

ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del

principio della proporzionalità. Essa tiene inoltre debitamente conto dell'incensuratezza

dell'insorgente e del periodo intercorso dai fatti e appare sufficiente a

richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.

Considerata l'importanza della violazione dell'obbligo di restituzione dell'incarto

nel caso specifico, non si può invece dar seguito alla domanda del ricorrente

di pronunciare solo un ammonimento; misura, questa, che di principio è peraltro

riservata alle sole violazioni deontologiche di lieve entità o comunque che non

raggiungono la soglia dei casi di media gravità (cfr. Poledna, op. cit., ad art. 17 n. 32).

7.

7.1. Stante tutto quanto

precede, i ricorsi devono essere parzialmente accolti. Le decisioni impugnate

(n. 35 e n. 47) sono annullate e riformate nel senso che al ricorrente è

inflitta un'unica multa di fr. 200.- per le infrazioni ascrittegli, così come

esposto al precedente considerando.

7.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm), ridotta per il

tempo trascorso dall'inoltro dell'impugnativa, è posta a carico dell’insorgente,

proporzionalmente al suo grado di soccombenza. Lo Stato ne va invece esente

(art. 47 cpv. 6 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

I ricorsi sono parzialmente

accolti.

§. Di conseguenza, le decisioni 18 settembre 2014 (n. 35 e n. 47)

della Commissione di disciplina degli avvocati sono annullate e riformate nel

senso che all'avv. RI 1 è inflitta un'unica multa di fr. 200.-.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente. All'insorgente deve

essere restituito l'importo di fr. 2'200.- versato in eccesso a titolo di

anticipo delle presunte spese processuali.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera