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Decisione

52.2014.406

Ricorso contro prescrizioni locali concernenti il traffico - domanda di modifica del progetto stradale comunale

22 aprile 2015Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Con

risoluzione 21 maggio 2013 il municipio di RA 1 ha approvato il "progetto

di sistemazione della piazza" in località chiesa della frazione di AC

1. Questo progetto s'inseriva nell'ambito della moderazione del traffico nel comprensorio

del comune e considerava anche l'esigenza di porre a norma l'area posteggi dinanzi

alla casa comunale.

b. Il 27 maggio 2013, il municipio di RA 1 ha inoltrato all'Ufficio della

segnaletica stradale e degli impianti pubblicitari (nel seguito: l'Ufficio) un'istanza

a ottenere l'approvazione del progetto.

c. Il 25 giugno 2013 l'Ufficio e l'Area del supporto e del coordinamento (ASCo)

hanno preavvisato favorevolmente il progetto, formulando alcune osservazioni.

Hanno quindi indicato al municipio la necessità di attivare la procedura di

progetto stradale comunale. Gli interventi avrebbero potuto essere messi in

atto dopo la crescita in giudicato della decisione di approvazione.

d. Aggiornati gli atti tenendo conto delle indicazioni dell'ASCo, il municipio

ha deciso di pubblicare dal __________ al __________ il progetto stradale

comunale concernente la sistemazione della citata piazza; la pubblicazione comprendeva

anche il piano della segnaletica verticale __________.

Esso ha tuttavia omesso di trasmettere gli atti al Dipartimento.

e. Entro il termine di pubblicazione è giunta unicamente la presa di posizione __________ settembre 2013 di CO 1

che, pur rinunciando a opporsi al progetto, ha proposto alcune modifiche.

B. Visto che la

pubblicazione non aveva suscitato opposizioni, in occasione della seduta 16 settembre 2013 il municipio ha approvato il

progetto stradale. Cresciuta in giudicato tale decisione, esso ha dato

avvio alla fase esecutiva.

C. a. In seguito, è

emerso che la pubblicazione della segnaletica verticale spettava in realtà

all'autorità cantonale. Pertanto, con decisione 18 marzo 2014, l'ASCo, dando

seguito all'istanza 27 maggio 2013 del municipio, preso atto della sistemazione

della piazza e alla luce degli esiti di un sopralluogo, ha approvato la

collocazione della segnaletica, sulla base della planimetria del progetto

stradale approvato dal municipio, ordinandone la pubblicazione sul Foglio

ufficiale.

b. Il __________ l'Ufficio ha così pubblicato le seguenti prescrizioni locali

concernenti il traffico:

Piazza Chiesa, sull'area di parcheggio antistante

alla casa comunale

(15 stalli)

segn. 4.18 «Parcheggio con disco»

Piazza Chiesa, sull'area di parcheggio antistante

alla casa comunale

(1 stallo per invalidi)

segn. 4.17 «Parcheggio» con

tavola complementare 5.14 «invalidi»

Piazza Chiesa, sull'area di parcheggio antistante

alla casa comunale

(4 stalli)

segn. 4.17 «Parcheggio» con

tavole complementari 5.29 «Motoveicoli», 5.30 «Ciclomotore», 5.31

«Velocipede»

Piazza Chiesa, sull'area di parcheggio antistante al

mapp. 79

(2 stalli longitudinali)

segn. 4.18 «Parcheggio con disco»

Piazza Chiesa, all'intersezione antistante alla

chiesa

in provenienza dal cimitero

segn. 3.02 «Dare precedenza»

in provenienza dalla strada cantonale

soppressione segn. 3.01 «Stop»

Piazza Chiesa, sulla strada comunale, all'altezza

del mapp. n. 72

*segn. 4.11 «Ubicazione di un passaggio

pedonale»

D. Con ricorso 4

aprile 2014 CO 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato. Benché formalmente

rivolta contro le prescrizioni pubblicate il 21 marzo 2014, l'impugnativa

domandava l'annullamento del progetto stradale pubblicato il 9 agosto 2013,

oltre all'interruzione dei lavori sulla piazza e l'allestimento di un nuovo

progetto che mettesse in sicurezza tutti i suoi utenti. Il ricorrente ha innanzitutto criticato l'agire del

municipio, ritenuto contrario alla volontà popolare e alla suddivisione dei

compiti prevista dalla legislazione sugli enti locali. Ha poi contestato

nel dettaglio il progetto di sistemazione della piazza.

E. Il 1° ottobre

2014 il Governo ha accolto il ricorso. Invocata la necessità di coordinare le

decisioni, il Consiglio di Stato ha annullato le prescrizioni locali impugnate,

poiché ha ritenuto che la procedura che aveva condotto alla loro pubblicazione

fosse viziata. Difatti, il municipio aveva licenziato il progetto di

segnaletica da trasmettere all'ASCo per approvazione e pubblicazione con la risoluzione

21 maggio 2013, dunque prima della pubblicazione del progetto stradale nel

quale s'inseriva, avvenuta unicamente sul Foglio ufficiale 9 agosto 2013.

L'Esecutivo cantonale ha quindi rinviato gli atti al municipio perché, una

volta formalmente approvato il progetto stradale per la sistemazione della

piazza e cresciuta in giudicato la relativa decisione, sollecitasse nuovamente

l'ASCo ai fini di procedere a una nuova pubblicazione della segnaletica.

F. Con impugnativa 5 novembre 2014,

il comune di RI 1 insorge davanti al

Tribunale cantonale amministrativo contro la decisione appena descritta,

domandando in via principale che sia annullata. In via subordinata, propone la

retrocessione degli atti al Consiglio di Stato. Esso contesta innanzitutto

l'applicabilità della legge sul coordinamento

delle procedure del 10 ottobre 2005 (Lcoord; RL 7.1.2.3). Ritiene poi che

il ricorso di CO 1 andava dichiarato irricevibile, siccome tardivo, poiché

rivolto contro il progetto stradale e non avverso la segnaletica. Sottolineando la validità del progetto, sostiene

che semmai lo stesso andrebbe esaminato nel merito, ritenuto come questo

sia già stato approvato.

G. Il Consiglio di

Stato chiede che il ricorso sia respinto, senza formulare osservazioni. Anche CO

1 chiede la reiezione dell'impugnativa,

mentre l'ASCo ne propugna l'accoglimento. I loro argomenti verranno

discussi, ove necessario, in diritto.

H. Il comune

ha rinunciato a presentare un allegato di replica.

Considerato, in

diritto

1.1.1. Ai fini del

presente giudizio, deve innanzitutto essere contestualizzato il quadro

procedurale nel quale si colloca la vertenza.

1.1.1. Giusta l'art. 3 cpv. 2 primo

periodo della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958

(LCStr; RS 741.01) i cantoni possono vietare, limitare o disciplinare la

circolazione su determinate strade; i capoversi 3 e 4 dell'art. 3 LCStr stabiliscono

entro quali limiti. Le prescrizioni locali concernenti il traffico, ovvero la

collocazione o l'eliminazione di segnali di prescrizione o di precedenza o

altri segnali con carattere di prescrizioni, devono essere decise e pubblicate

secondo la procedura esatta dall'art. 107 dell'ordinanza sulla segnaletica stradale del

5 settembre 1979 (OSStr; RS 741.01), nella versione in vigore dal 15 marzo 1992

(RU 1992 514). Nel Cantone Ticino il compito di pubblicare le prescrizioni

locali sul Foglio ufficiale è affidato all'ASCo, salvo sia stato delegato dal

Dipartimento del territorio (art. 1

cpv. 2 regolamento della legge

cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione

stradale del 2 marzo 1999; RLACS; RL 7.4.2.1.1)

al

singolo municipio in virtù dell'art. 5 cpv. 4 della legge di applicazione alla legislazione federale

sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre

1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1.).

1.1.2. Le demarcazioni, invece, non necessitano di decisione e

pubblicazione, essendo sufficiente che ne venga ordinata l'apposizione,

rispettivamente la cancellazione, da parte dell'autorità (cfr. GAAC 1990 n. 9

pag. 44; André Bussy/Baptiste Rusconi, Code

suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 1.3 ad art. 107 OSR).

1.1.3. Misure costruttive, quali la posa di elementi fissi o mobili sulle

strade, devono invece seguire la procedura prevista dalla legge sulle strade

del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 7.2.1.2), atteso che nel campo di applicazione di

questa legge non ricade solo il permesso per la costruzione delle strade vere e

proprie, ma anche la realizzazione di tutte le strutture che insistono sul campo

stradale e interferiscono con la circolazione dei veicoli e dei pedoni (art. 3

Lstr; RDAT I-2003 n. 42 consid. 2, II-1993 n. 39). Si tratta dunque della procedura

di progetto stradale, che può riguardare strade cantonali (la cui approvazione

spetta al Consiglio di Stato, art. 23 cpv. 1 Lstr) o comunali (in questo caso l'incombenza

è del municipio, art. 34 Lstr).

1.2. Poste queste premesse, ritenuto che l'impugnativa di prima istanza era

formalmente rivolta contro la pubblicazione delle prescrizioni locali

concernenti il traffico a cura dell'ASCo, annullate dalla decisione impugnata,

la competenza del Tribunale cantonale

amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. La legittimazione attiva

del comune ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; RL 3.3.1.1; LPAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1

LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta

degli atti prodotti dalle parti, di quelli richiamati dal Consiglio di Stato,

rispettivamente oggetto di pubblicazione, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1

LPAmm).

Considerandi

2.

Come visto in narrativa,

il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di CO 1 e di conseguenza ha

annullato le prescrizioni locali concernenti il traffico. A torto, tuttavia.

2.1

Il ricorso di prima istanza era formalmente diretto contro la

pubblicazione delle prescrizioni del traffico a cura dell'ASCo. Tuttavia - e

questo è, come si vedrà, determinante - il ricorrente ha chiesto (1) l'interruzione dei lavori sulla

piazza, (2) l'annullamento del progetto per la sistemazione della piazza

pubblicato sul Foglio ufficiale del __________ 2013 e (3) l'allestimento di un

nuovo progetto. Richieste confermate in sede di replica. Ora, stanti i

quesiti posti a giudizio non si può in alcun

modo ritenere che egli abbia postulato d'invalidare le prescrizioni stradali oggetto

della decisione impugnata. Egli ha invece esplicitamente chiesto l'annullamento

del progetto stradale pubblicato tra il __________ e il __________. Poiché le

domande poste dall'insorgente determinano l'oggetto della lite (Frank Seethaler/ Fabia

Bochsler in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar

zum VwVG, Zurigo/Basilea/ Ginevra, n. 40

ad art. 52), il Governo avrebbe dovuto chinarsi sull'ammissibilità di queste

domande, concludendo per l'irricevibilità del ricorso. Per i seguenti motivi.

2.2

Intanto, il Consiglio di Stato ha frettolosamente ammesso la

legittimazione attiva di CO 1, il quale aveva semplicemente indicato di agire

"in qualità di cittadino di RA 1, frazione di AC 1". Ora,

tuttavia, contro la decisione di approvazione del progetto stradale (ma anche

di pubblicazione delle prescrizioni locali concernenti il traffico) non è data

l'actio popularis. La legittimazione attiva viene, infatti, fatta dipendere

dai requisiti di cui all'art. 65 cpv. 1 LPAmm (applicabile combinando gli art.

31.

cpv. 1 e 25 Lstr). Condizioni il cui adempimento avrebbe dovuto essere provato

dal ricorrente, in virtù dell'obbligo di collaborazione che gli incombeva secondo

la giurisprudenza, principio del resto oggi codificato all'art. 26 cpv. 1 LPAmm

(già in vigore al momento dell'invio dell'impugnativa). È dunque assai

verosimile che il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile già

solo per questo motivo. La questione non merita approfondimento, poiché a

medesima conclusione si deve giungere, questa volta con certezza, per le

ragioni qui appresso.

2.3

In quanto rivolto contro il progetto stradale pubblicato dal 12 agosto al

10.

settembre 2013, il ricorso inoltrato unicamente il 4 aprile 2014 si rivelava

infatti manifestamente tardivo. A ciò si aggiunga che, con raccomandata a mano

del 10 settembre 2013, CO 1 ha sottoposto al municipio una serie di possibili

cambiamenti che avrebbero, a suo modo di vedere, permesso di migliorare il

progetto. In tale contesto, egli ha tuttavia esplicitamente rinunciato a

opporvisi. Il cittadino si era dunque irrimediabilmente

precluso la possibilità di partecipare al seguito della procedura (art.

31.

cpv. 1 Lstr combinato con l'art. 20 cpv. 2 Lstr). Con queste premesse, il

ricorso andava dichiarato irricevibile ed è a torto che il Governo l'ha

esaminato nel merito.

3.

Ne discende che

il ricorso del comune deve essere accolto e la decisione impugnata riformata

nel senso che il ricorso 4 aprile 2014 di CO 1 è irricevibile.

4.

La tassa di

giustizia, per entrambe le sedi, viene posta a carico di CO 1 che ha resistito

a torto al ricorso davanti al Tribunale e che è all'origine della procedura davanti

al Governo (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili, in quanto non

vi sono parti vittoriose patrocinate (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza, il dispositivo della decisione 1° ottobre 2014

(n. 4433) del Consiglio di Stato è riformato come segue:

1.

Il ricorso è irricevibile.

2.

, 3., 4. (stralciati)

5.

e 6. (invariati).

2.

La tassa di giustizia, di fr. 1'000.-,

è posta a carico di CO 1. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il segretario