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Decisione

52.2014.42

Commesse pubbliche.Bando di concorso. Referenze quale criterio di aggiudicazione. Ponderazione dei criteri di aggiudicazione

24 giugno 2014Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I sei compiti per i quali vengono richieste delle referenze (fino ad un massimo

di tre per ognuna) si rifanno ampiamente all'oggetto caratterizzante la

commessa. Non v'è dubbio quindi che i lavori da presentare quale referenza

possono essere considerati analoghi, se non addirittura

identici, e come tali suscettibili di attestare la capacità del concorrente di

realizzare la struttura messa a concorso, rispettivamente di fornire la

prestazione oggetto della commessa. D'altra parte, le regole della gara vanno

impostate in funzione del servizio che occorre fornire secondo le oggettive esigenze

del committente, non secondo le rivendicazioni di potenziali concorrenti volte

a favorire sé stessi tramite prescrizioni che permettano loro di conseguire il miglior punteggio possibile a

dipendenza - nel caso specifico delle referenze - delle proprie

esperienze lavorative. Medesimo ragionamento va fatto per le contestazioni

mosse dalla ricorrente avverso il criterio organizzazione delle offerte.

Infatti, sapere se occorrono consulenti con certificazione "città dell'energia"

o "regione dell'energia" per svolgere i servizi a concorso risulta irrilevante

nella fattispecie, posto che, in casu, tale requisito non costituisce un

criterio di idoneità bensì di aggiudicazione. In altre parole esso si appalesa

come un titolo preferenziale, peraltro, come suesposto, ampiamente giustificato

dall'oggetto della commessa.

Dato che per finire risultano sorrette da ragioni del tutto plausibili e non

pregiudicano né la libertà economica della ricorrente, né il principio di una

concorrenza efficace perseguito dall'ordinamento sulle commesse pubbliche (art.

1 lett. b LCPubb), le controverse prescrizioni concorsuali - sicuramente

congrue contrariamente a quanto eccepito dall'insorgente - vanno senz'altro confermate.

4.Occorre ancora

chinarsi sulla questione della ponderazione dei vari criteri di aggiudicazione.

In particolare è necessario stabilire se il peso di questi ultimi sia stato

ripartito in maniera sostenibile e se il criterio dell'economicità dell'offerta

non sia sovrastato in modo abusivo dagli altri criteri di aggiudicazione della

commessa.

4.1. Giusta l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, il committente

aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla

scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità,

i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione,

l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico. I criteri di aggiudicazione,

soggiunge l'articolo (cpv. 2), devono essere indicati nei documenti del bando,

in ordine di importanza. L'esigenza

di fissare preventivamente i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza

discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di

aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb). I criteri di aggiudicazione,

scelti in funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono

essere indicati già in sede di pubblicazione del bando, allo scopo di

predeterminare, secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il

committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della

delibera. Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero

limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte

pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di

giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 86 consid. 7c pag. 100 segg.).

Sempre nel quadro della preventiva definizione dei criteri di aggiudicazione,

il committente deve di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo

che intende applicare per valutare concretamente le offerte. Diversamente, lasciando

al committente la più ampia libertà di scegliere il metodo di valutazione dei

singoli criteri di aggiudicazione soltanto dopo l'apertura delle offerte, può

essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo di predeterminare

questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende invece salvaguardare

(STA 52.2008.152 dell'11 luglio 2008 consid. 2.1). Il committente non deve

tuttavia necessariamente prestabilire complesse griglie di valutazione. Esso

può anche limitarsi a definire preventivamente soltanto una scala delle note,

congruente per tutti i criteri d'aggiudicazione, che indichi sommariamente,

anche mediante semplici predicati, come intende valutare le offerte sulla base

delle informazioni concretamente richieste dal bando e fornitegli dai

concorrenti. Dovrà poi, nella motivazione del provvedimento di delibera,

fornire una giustificazione adeguata e sostenibile della nota che ha attribuito

ai singoli concorrenti per ogni criterio d'aggiudicazione,

dopo averne comparato in modo rispettoso della parità di trattamento gli

aspetti, che secondo il bando si è impegnato a valutare (STA 52.2010.14 del 18

marzo 2010 consid. 3.1).

4.2. In concreto, l'ente appaltante ha indicato quattro criteri di

aggiudicazione corredati dalla rispettiva percentuale di ponderazione (economicità

30%, referenze 30%, struttura di progetto 35%, apprendisti 5%). Come esposto in

precedenza, gli elementi formanti i criteri referenze e struttura di progetto sono

idonei e giustificati, in quanto perfettamente inerenti all'oggetto del concorso.

Detto ciò, non si può non rilevare come entrambi si riferiscano alla qualità

che i concorrenti possono vantare nell'esecuzione del servizio richiesto.

Sommando la percentuale di ponderazione di detti criteri si ottiene un valore

complessivo del 65% riferito, dunque, al solo potenziale qualitativo dei

concorrenti in gara. In questo modo, l'importanza del criterio relativo al

prezzo - la cui ponderazione si attesta al 30% - risulta in una certa misura alleggerita.

Tuttavia, la percentuale di ponderazione affidata al criterio di economicità

rientra ampiamente nel tasso minimo ammissibile fissato dal Tribunale federale

(20%, cfr. DTF 129 I 313 consid. 9.2). A ciò aggiungasi che dalle proiezioni

elaborate dalle parti (in particolare dal confronto tra l'ipotesi n. 2 e l'ipotesi

n. 4, vedi doc. 3) emerge che a parità di requisiti, sebbene manchino un

consulente accreditato "città dell'energia" e un consulente accreditato

"Regione dell'energia" rispettivamente il percorso di certificazione

dell'energia, è l'offerta con il prezzo più basso a spuntarla. È pur vero che

nelle simulazioni prese in considerazione la differenza di prezzo è marcata

(fr. 118'713.80 contro fr. 163'231.20) e dunque il prezzo più vantaggioso

risulta determinante soltanto fino ad un certo punto. Ciò non può in ogni caso

essere ritenuto lesivo di qualsivoglia diritto della ricorrente e, più in

generale, dei partecipanti al concorso. Infatti, la stazione appaltante è

assolutamente libera di privilegiare in maggior misura la qualità dell'offerta

rispetto alla sua economicità. Ciò non comporta di per sé un abuso del potere

di apprezzamento da parte di quest'ultima, a patto che la ponderazione prevista

non sia - come non lo è nel caso concreto - manifestamente insostenibile o lesiva

della parità di trattamento tra i vari concorrenti. Nel caso di specie, il peso

dato alla qualità dell'offerta, oltre a non apparire, per quanto suesposto, manifestamente

insostenibile per rapporto al criterio di economicità, si giustifica già solo

per il fatto che oggetto della commessa sono dei servizi. Se per delle commesse

edili o di fornitura la qualità valutabile con referenze di lavori analoghi può

avere un'importanza più contenuta, non è improprio ritenere che questo criterio

possa giocare un ruolo maggiormente incisivo nel contesto dell'assegnazione di

una commessa di servizio. In particolare, in ambito di consulenza, una

formazione specifica certificata e l'esperienza maturata nel medesimo campo

costituiscono una risorsa oggettivamente importante.

Neppure la censura di doppia computazione della attestazione "città

dell'energia" trova miglior sorte. Il percorso di certificazione città

dell'energia figurante tra i lavori analoghi del criterio referenze

corrisponde, appunto, ad un compito determinato svolto dal concorrente negli

ultimi cinque anni e ne mette in evidenza l'esperienza in tale ambito. La

presenza di un consulente accreditato città dell'energia nell'organico del

concorrente dimostra una competenza acquisita tramite un percorso formativo.

Essendo i due requisiti in parola ben distinti fra loro, non si realizza, nella

concreta occorrenza, una computazione errata o in qualche modo sproporzionata

degli stessi.

Infine, è da respingere l'accusa secondo cui la gara

è stata costruita in modo da assicurare l'aggiudicazione ad un concorrente in

particolare. Il fatto che la ricorrente non ha consulenti accreditati non

significa che altri non ne possano avere, rispettivamente - come dimostrato

dalle simulazioni testé citate - che tali requisiti siano imprescindibili per l'ottenimento

della commessa.

5.Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso

deve essere respinto.

La tassa di giustizia, commisurata al dispendio lavorativo occasionato

dall'evasione del gravame, è posta a carico della ricorrente secondo

soccombenza (art. 28 LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr.

1'500.- è posta a carico della ricorrente.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il segretario