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Decisione

52.2014.43

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 maggio 2014Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi e la portata della decisione che ha impugnato. Contrariamente a quanto

sostiene l'insorgente, la committenza non era affatto tenuta ad indicare a chi

sarebbe stata aggiudicata la fornitura dei medicamenti fuori lista in caso di

sorpasso dell'importo prestabilito. Non solo perché una simile eventualità - al

pari della quantità dei farmaci elencati nel modulo 1 che verranno

effettivamente forniti, il fabbisogno mensile indicato dalla committenza (confezioni)

essendo solamente una stima - al momento non è per nulla certa, ma anche perché,

limitando l'eventuale fornitura di ogni

altro prodotto della lista delle specialità sino a concorrenza dell'importo

(annuo) di fr. 31'000.-, la stazione appaltante ha semplicemente esercitato il

diritto di effettuare una scelta parziale, che si era riservato con la

cifra 13 del bando di concorso. Sia come sia, semmai l'importo indicato dalla

deliberataria dovesse essere raggiunto, nulla vieta al committente di

acquistare prodotti fuori lista dove più gli aggrada procedendo con un incarico

diretto qualora il costo rimanesse nel valore soglia fissato dall'art. 13 cpv.

1 lett. a LCPubb. In simili evenienze la ricorrente non può dolersi con successo

di una violazione del diritto di essere sentita o di altre disattenzioni che

consentano di accogliere la prima censura sollevata nel suo gravame.

3. 3.1. L'insorgente

rimprovera al CO 1 di voler mischiare le varie offerte onde rifornirsi dove

meglio crede ed ottimizzare così i propri acquisti, a dispetto della

trasparenza, della libera concorrenza e della parità di trattamento. Limitando

la fornitura dei medicamenti fuori lista all'importo indicato dalla RI 1 (fr.

31'000.-), l'ente banditore avrebbe pure disatteso il rischio imprenditoriale

preso in considerazione nel calcolo dell'offerta. Gli addebiti sono privi di

ogni buon fondamento.

3.2. Intanto occorre precisare che la limitazione censurata non costituisce un

annullamento parziale del concorso ai sensi dell'art. 34 LCPubb. Benché fosse

nelle sue facoltà, la delegazione consortile del CO 1 non ha scorporato dall'aggiudicazione

la fornitura di ogni altro prodotto della lista delle specialità per

assegnarla ad un altro concorrente più conveniente (quali avrebbero potuto

essere le altre due farmacie, con una percentuale di maggiorazione del prezzo

ex-factory del 4.77%, rispettivamente del 20%). Al contrario. Ha aggiudicato

l'intera commessa alla RI 1, limitando tuttavia la fornitura dei medicamenti non

figuranti nell'elenco prezzi lista medicamenti allegato all'offerta all'importo

annuo (tetto massimo) che lui stesso aveva stimato (fr. 20'000.-; cfr. capitolato

di appalto e modulo di offerta, pag. 9), aumentato in base alla percentuale (55%)

esposta dalla ricorrente. Così facendo, la committenza ha semplicemente

esercitato il diritto di effettuare una scelta parziale, che si era riservato negli

atti di gara (cifra 13 del bando). Prive di fondamento sono le censure sollevate

dall'insorgente con riferimento a tale possibilità. Contrariamente a quanto

assume la ricorrente, la facoltà di operare scelte parziali non viola né il

principio di trasparenza, né quello della libera concorrenza, né la parità di

trattamento. Si tratta di una riserva del tutto usuale nell'ambito

dell'aggiudicazione di commesse pubbliche (STA 52.2007.191 del 23 luglio 2007

consid. 2.4.5). D'altra parte, la RI 1 ha partecipato al concorso senza

sollevare obiezioni o riserve al riguardo e quindi non può più metterne in discussione

le prescrizioni, divenute ormai vincolanti (art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP). Lo

esige il principio della buona fede, il quale esclude la possibilità di

contestare l'esito di una gara scaturito dall'applicazione di regole accettate

senza riserve (RDAT I-2002 n. 24). Le argomentazioni sviluppate dalla deliberataria

intorno ai concetti di margine e di rincaro ed i calcoli esposti nell'allegato

di replica si avverano assolutamente irrilevanti. Per i farmaci fuori lista, decisiva

ai fini del giudizio sull'aspetto economico dell'offerta (criterio di aggiudicazione

1) era

unicamente la percentuale di maggiorazione del prezzo di fabbrica chiesta ai

singoli concorrenti ed applicata all'importo di fr. 20'000.- fissato dalla

committenza. Di fronte a quella esposta dall'insorgente (55%) per rapporto a

quella indicata dagli altri concorrenti (4.77% e 20%), la scelta dell'ente banditore

di limitare a fr. 31'000.- l'importo da destinare all'acquisto dei medicamenti

fuori lista, non solo è perfettamente conforme alle prescrizioni di gara

(corrisponde all'importo preventivato ed indicato nel modulo di offerta) e lecita

alla luce della clausola 13 del bando di concorso che gliene conferiva la

facoltà, ma anche del tutto condivisibile per rapporto al principio generale che impone ai committenti di impiegare

con parsimonia le risorse finanziarie pubbliche (art. 1 lett. d LCPubb).

4. Sulla scorta delle considerazioni

che precedono, nella misura in cui è ricevibile il ricorso va dunque respinto.

5. La tassa di giustizia (art. 28

LPamm) e le ripetibili (art. 31 LPamm) sono poste a carico della ricorrente

secondo soccombenza.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile,

il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr.

1'000.- è posta a carico della ricorrente, con l'ulteriore obbligo di rifondere

al committente identico importo a titolo di ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle

condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La segretaria