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Decisione

52.2014.441

Giostra per cavalli in zona agricola

17 febbraio 2016Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. RI 1 è

proprietario del mapp. 500 di Giubiasco, situato in zona agricola/SAC. Il

terreno confina verso ovest con le part. 473 e 930, pure di sua proprietà, e

verso est/sud-est con il mapp. 677, di cui sono proprietari i figli __________ e

__________ e sul quale trovano posto gli edifici della __________.

b. Dopo vicissitudini che non

occorre evocare, l'11 giugno 2008 il municipio di Sementina ha negato ad RI 1

la licenza edilizia in sanatoria per la costruzione con elementi prefabbricati di

una giostra coperta per cavalli sul mapp. 500.

La decisione è stata confermata

dapprima dal Consiglio di Stato (cfr. ris. gov. n. 5409 del 21 ottobre 2008) e

poi dal Tribunale cantonale amministrativo (cfr. STA 52.2008.414 del 15 gennaio

2009). In sostanza, questa Corte ha reputato che l'opera non potesse

beneficiare di un permesso ordinario ai sensi dell'art. 22 della legge federale

sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), non essendo

conforme alla funzione agricola della zona di situazione, né di un'autorizzazione

eccezionale giusta l'art. 24 LPT, non soddisfacendo il requisito dell'ubicazione

vincolata.

c. Il 7 luglio 2010, la Sezione

dell'agricoltura ha riconosciuto l'attività svolta presso la suddetta scuderia,

consistente nella tenuta e nell'allevamento di cavalli svizzeri mezzo sangue,

quale azienda ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza sulla terminologia e sul riconoscimento

delle forme di azienda del 7 dicembre 1998 (OTerm; RS 910.91).

d. Il 17/18 ottobre 2011, RI 1 ha

chiesto al municipio il permesso in sanatoria per la posa a secco di

elementi prefabbricati per la realizzazione di un impianto di conduzione per

cavalli sul mapp. 500. La relazione tecnica precisa che scopo della struttura

in questione, del diametro esterno di circa 15.00 m ed alta circa 4.00 m, è

quello di far muovere i cavalli senza destinare delle grandi superficie

erbose (…) che verrebbero periodicamente rovinate dal calpestio degli zoccoli.

L'impianto sarebbe inoltre indispensabile in quanto, essendo l'azienda gestita

a livello familiare, permetterebbe di non dover ricorrere a del personale

aggiuntivo.

e. Alla domanda, pubblicata dal 24 ottobre al 7 novembre 2011, si sono opposti CO

1, CO 2 e CO 3, rappresentati dal padre CO 4, proprietari di fondi vicini, i

quali hanno contestato l'intervento dal profilo della conformità di zona, esprimendo

altresì stupore per il fatto che, malgrado il precedente diniego del permesso,

il municipio non ne avesse ancora ordinata la demolizione.

Mediante avviso cantonale 7 dicembre 2012 (n. 77459), i

Servizi generali del Dipartimento del territorio si sono a loro volta opposti

al rilascio del permesso per la controversa opera, sia perché ingiustificata

dal profilo agricolo, vista l'inesistenza di un'azienda agricola ai sensi degli

art. 16a LPT e 34 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28

giugno 2000 (OPT; RS 700.1), sia perché non rispondente al requisito

dell'ubicazione vincolata. Preso atto del vincolante avviso negativo cantonale,

in data 8 ottobre 2013 il municipio ha pertanto negato la licenza richiesta.

B. Con giudizio 5

novembre 2014, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da RI 1

avverso il provvedimento municipale, confermandolo.

Disattese le richieste

di esperire ad un sopralluogo, rispettivamente di far luogo ad un esperimento

di conciliazione, il Governo ha ritenuto che nel caso concreto i cavalli non

costituiscono un fattore di produzione agricola e non contribuiscono altrimenti

alla redditività dell'azienda. L'attività, consistente nel ricovero e nella

cura di cavalli in pensione, sarebbe svolta per passione/svago, senza

conseguire un concreto guadagno. L'impianto in discussione non sarebbe quindi

conforme alla destinazione agricola del fondo su cui sorge e non potrebbe dunque

essere approvato giusta l'art. 22 LPT. Non essendo adempiuto il requisito dell'ubicazione

vincolata, il controverso manufatto non potrebbe nemmeno beneficiare di un'autorizzazione

eccezionale in base all'art. 24 LPT. Non porterebbe ad altro risultato, ha

concluso l'Esecutivo cantonale, la generica affermazione circa l'esistenza di impianti

analoghi sul Piano di Magadino, ritenuto che non sarebbe suffragata da alcuna

prova e che il ricorrente non potrebbe comunque appellarsi con successo a situazioni

forse illegali o giustificate da motivi oggettivi.

C. Contro il

predetto giudizio governativo, RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo il suo annullamento ed il rilascio della licenza

edilizia.

Censurato il mancato

esperimento di un sopralluogo, il ricorrente contesta che nel suo caso si possa

parlare di un'attività/azienda a titolo ricreativo. La __________ sarebbe

invece a tutti gli effetti un'azienda agricola ai sensi della legge federale

sul diritto fondiario del 4 ottobre 1991 (LDFR; RS 211.412.11), che dispone inoltre

di una base foraggera prevalentemente propria. La decisione 7 luglio 2010 della

Sezione dell'agricoltura lo comproverebbe. Rimetterla in discussione

costituirebbe un abuso. Alla fattispecie tornerebbe quindi applicabile l'art.

34b OPT, che autorizza espressamente la costruzione di giostre. Anche se

la tenuta di cavalli avvenisse per passatempo, prosegue l'insorgente, l'impianto

sarebbe comunque autorizzabile giusta l'art. 24e LPT. Se del caso, pure

le condizioni dell'art. 24 LPT sarebbero realizzate, poiché non avrebbe senso

imporre l'ubicazione della giostra nella zona edificabile, che, a prescindere

dai costi connessi, dista alcuni chilometri dalla scuderia. Da ultimo, con

riferimento al preteso proliferare di impianti analoghi e persino di maneggi

con annessi ristoranti e parcheggi sul Piano di Magadino, che sarebbe

indicativo di una prassi di legalità, il ricorrente invoca l'uguaglianza

nella legalità.

D. All'accoglimento

del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica

conclusione pervengono CO 1, CO 2 e CO 3, già opponenti, con argomenti

dettagliati che verranno ripresi, in quanto necessario, nel prosieguo, e l'Ufficio

delle domande di costruzione (UDC), allegando la presa di posizione 20 gennaio

2015 della Sezione dell'agricoltura, che ribadisce e precisa il suo parere negativo.

Il municipio si

rimette al giudizio del Tribunale, esigendo tuttavia che l'Ufficio delle

domande di costruzione (UDC) sia invitato ad intervenire e a ripristinare la

situazione legale presso le infrastrutture presenti sul Piano di Magadino risultanti

dal rapporto "verifica scuderie" commissionato dall'esecutivo

comunale nel 2006.

E. In replica,

oltre a riconfermarsi nelle proprie conclusioni e domande di giudizio, il

ricorrente contesta la legittimazione attiva dei ricorrenti, sia perché

avrebbero rinunciato al loro ruolo di controparti davanti al Consiglio di

Stato, sia perché la giostra in esame non procurerebbe loro alcun nocumento.

Nel merito, rilevato che il piano di utilizzazione cantonale del Parco del

Piano di Magadino (NAPUC PPdM) ha escluso il mapp. 500 dalle superfici per l'avvicendamento

colturale (SAC), richiama l'art. 26 delle relative norme di attuazione (NAPUC

PPdM), che consentirebbe di detenere cavalli persino a scopo ricreativo e

sportivo.

In duplica, il

municipio, l'UDC e gli opponenti si confermano nelle rispettive posizioni.

F. Con i successivi

allegati le parti ribadiscono le loro tesi.

Considerato, in

diritto

1.1.1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge

edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la

legittimazione attiva del ricorrente, già istante in licenza e direttamente

toccato dal giudizio impugnato che conferma il diniego della licenza (art. 21

cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è

dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può

essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

La situazione dei luoghi e l'oggetto della contestazione emergono con

sufficiente chiarezza dalle carte processuali. Le questioni che si pongono sono

essenzialmente di natura giuridica. Il sopralluogo sollecitato dall'insorgente non

appare dunque idoneo ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti

rilevanti per il giudizio. Per le stesse ragioni va respinta anche la richiesta

di far luogo ad un esperimento di conciliazione.

1.3. La domanda di

estromettere gli allegati (risposta, duplica) degli opponenti, qui resistenti, va

anch'essa disattesa.

Contrariamente quanto

pretende l'insorgente, ai resistenti non poteva/può anzitutto essere

disconosciuto un interesse legittimo ad opporsi all'intervento, se non altro

sotto il profilo delle immissioni che il controverso impianto è suscettibile di

ingenerare sul vicinato direttamente ed indirettamente, favorendo il consolidamento

dell'attività esercitata sul mapp. 677. In quanto proprietari di fondi vicini

(mapp. 475 e 476), essi sono in effetti toccati in misura maggior rispetto alla

collettività. Da qui il diritto di prendere parte al procedimento.

Quanto alla

circostanza che i resistenti, davanti alla precedente istanza, si sono rimessi

al giudizio del Governo, è irrilevante, alla stessa stregua che se fossero

rimasti silenti. Non sussiste infatti alcun obbligo di presentare una risposta.

La rinuncia a prendere posizione sul ricorso 23 ottobre 2013, rispettivamente a

formulare specifiche domande di giudizio, non significa dunque ch'essi abbiano rinunciato

(per sempre) ad opporsi, né che abbiano voluto ritirare la loro opposizione. Tutt'al

più, essi hanno rinunciato ad esercitare i loro diritti di parte davanti alla

prima istanza (cfr. STF 1C_442/2007 del 21 aprile 2008 consid. 2.4.1 e 2.4.3,

pubblicata in ZBl 111/2010 pag. 339 segg.). La loro qualità di parte (cfr. art.

3 cpv. 1 LPAmm) non è dunque venuta meno in quanto tale. Tantomeno la facoltà

di esprimersi sul ricorso in questa sede.

Infine, non giustifica

altra conclusione l'assenza di una procura a favore di CO 4, rilevata dal

ricorrente soltanto in sede di osservazioni alla duplica, non essendovi fondato

motivo di dubitare del suo potere di rappresentare i figli nella vertenza.

2. 2.1. Per prassi costante, il

Tribunale cantonale amministrativo applica il diritto vigente al momento della

decisione del Governo (RDAT I-1991 pag. 44 seg.). In deroga a tale prassi, le

domande di costruzione inoltrate in sanatoria sono invece decise in base al

diritto vigente al momento in cui l'opera edilizia è stata concretamente

realizzata (cfr. DTF 123 II 248 consid. 3a/bb; STF 1A.301/2000 del 28 maggio

2001 consid. 4a; STA 52.2002.214 del 7 febbraio 2006 consid. 2). In entrambi i

casi, resta riservata l'applicazione del diritto entrato successivamente in

vigore, qualora quest'ultimo sia più favorevole all'istante in licenza

(principio della lex mitior) oppure sussistano motivi particolari,

segnatamente di ordine pubblico, che ne impongono l'immediata applicazione

(cfr. DTF 135 II 384 consid. 2.3).

2.2. Durante la procedura

ricorsuale davanti al Governo, con effetto al 1° maggio 2014, sono entrati in

vigore gli art. 16a bis LPT e 34b OPT, nonché l'art. 24e

LPT, tramite i quali il legislatore ha in sostanza voluto agevolare la tenuta

di cavalli per lo sport ed il tempo libero nella zona agricola, ammettendola in

misura più estesa rispetto a quanto sinora consentito dall'art. 16a LPT (cfr.

STF 1C_144/2013 del 29 settembre 2014 consid. 3.1, pubblicata in ZBl 116/2015

pag. 210 segg.). In virtù del principio della lex mitior si giustifica

dunque di esaminare la fattispecie alla luce di queste nuove normative, come ha

peraltro fatto l'Esecutivo cantonale. Neppure il ricorrente pretende del resto

il contrario.

3. 3.1. Secondo l'art. 16a bis

LPT, gli edifici e impianti necessari alla tenuta di cavalli sono autorizzati

in quanto conformi alla zona di destinazione in un'azienda agricola esistente

ai sensi della LDFR, se quest'ultima dispone di una base foraggera prevalentemente

propria e di pascoli per la tenuta dei cavalli (cpv. 1). Per l'utilizzazione

dei cavalli tenuti nell'azienda possono essere ammessi spiazzi con suolo

compatto (cpv. 2). Anche le installazioni direttamente connesse con l'utilizzazione

dei cavalli, come sellerie o spogliatoi, sono autorizzate (cpv. 3).

La nuova norma, che

termina indicando che il Consiglio federale disciplina i particolari (cpv. 4), si

riallaccia all'ordinamento di base di cui all'art. 16a cpv. 1 LPT,

giusta il quale sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti necessari

ad una forma di produzione che, da un lato, sia dipendente dal suolo e, dall'altro,

sia di natura agricola o imputabile al giardinaggio produttivo.

3.1.1. Dipendenti

dal suolo sono ritenute le forme di coltivazione o allevamento in

cui il suolo costituisce un fattore di produzione indispensabile. Per quanto

concerne la tenuta di animali, essa è considerata dipendente dal suolo solo quando

il foraggio necessario al loro nutrimento deriva in modo preponderante dalla produzione

propria (STF 1C_144/2013 citata consid. 3.3; DTF 133 II 370

consid. 4.2; cfr. pure Alexander Ruch,

in: Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung, Zurigo 2009, ad art. 16a

n. 12; Bernhard Waldmann/Peter Hänni,

Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 16a n. 16). In sintonia

con questo principio, anche l'art. 16a bis cpv. 1 LPT prescrive che per

la tenuta di cavalli l'azienda deve disporre di una base foraggera prevalentemente

propria e di pascoli sufficienti.

Per base foraggera

prevalentemente propria s'intende che il foraggio grezzo di produzione dell'azienda,

nel quale va incluso il mangime a disposizione nei pascoli, deve coprire almeno

il 70% del fabbisogno di foraggio. Nel caso di cavalli, concretamente ciò

significa che l'azienda deve disporre, per ogni animale adulto, di almeno 0.245

ha di superficie propria per foraggio grezzo (cfr. Direttiva dell'UFST "Cavallo

e pianificazione del territorio", versione aggiornata luglio 2015, pag. 7

n. 1.2.1 lett. b, con rinvio per analogia all'art. 36 cpv. 1 lett. b OPT; di

seguito: Direttiva cavallo e pianificazione 2015). Cosa si debba intendere per pascoli

sufficienti non è disciplinato nella LPT, né nell'OPT. Occorre dunque fare

riferimento, per analogia, a quanto previsto dall'Allegato 6 n. 7.4 dell'ordinanza

concernente i pagamenti diretti all'agricoltura del 23 ottobre 2013 (OPD; RS

910.13), secondo cui ogni cavallo deve avere a disposizione una superficie di 8

are (= 800 mq), ritenuto che, se sulla medesima superficie sono presenti contemporaneamente

cinque o più animali, la superficie per animale può essere ridotta al massimo

del 20% (cfr. Direttiva cavallo e pianificazione 2015, pag. 7 n. 1.2.1 lett.

c).

3.1.2. Circa il

(secondo) requisito - e cioè, in particolare, la sussistenza di una produzione

di tipo agricolo - il nuovo disposto ha ampliato l'ordinamento di base.

Secondo quest'ultimo

(cfr. art. 16a LPT in combinazione con art. 34 cpv. 1 OPT) è considerata

agricola la produzione di derrate che si prestano alla consumazione (diretta) o

alla trasformazione derivanti dalla coltivazione vegetale, dalla tenuta di

animali da reddito o dalla coltivazione (cura) di superfici vicine allo stato naturale.

Nella tenuta di animali da reddito rientra anche la tenuta di cavalli a scopo

di riproduzione/allevamento e di (utilizzo per il) lavoro. Secondo la giurisprudenza,

vi rientrava inoltre la tenuta di alcuni cavalli a titolo ricreativo (hobby)

per conto dello stesso agricoltore (cfr. STF 1A.90/1993 del 28 marzo 1994 consid.

3c, pubblicata in ZBl 96/1995 pag. 178) oppure in pensione (cioè per conto di

terzi, dietro compenso), in quest'ultimo caso purché il foraggio prodotto nell'azienda

fosse sufficiente (cfr. DTF 122 II 160 consid. 3c). Per contro, con l'eccezione

di quanto previsto all'art. 24d cpv. 1bis LPT, in vigore dal 1°

settembre 2007 e nel frattempo abrogato e sostituito dall'art. 24e LPT, non

era/è reputata avere carattere agricolo la tenuta di cavalli in zona agricola,

ma al di fuori di un'attività agricola vera e propria, per semplice passione/svago

(hobby; cfr. art. 34 cpv. 5 OPT) o a scopi commerciali (aziende ippiche quali

centri equestri, maneggi, scuole di equitazione, commercio di cavalli come

attività principale; cfr. Direttiva cavallo e pianificazione 2015, pag. 15 seg.,

B e D).

Giusta il nuovo art.

16a bis LPT, la tenuta di cavalli da parte di agricoltori è ora parificata

alla produzione agricola, a prescindere dallo scopo e dalla proprietà degli

animali. Fondamentalmente, all'interno di un'azienda agricola la distinzione

tra cavalli propri e di terzi (in pensione) non ha dunque più alcuna importanza

(cfr. Rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del

territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 24 aprile 2012, FF 2012

pag. 5875 segg., n. 3.1). Presupposto della conformità di zona è unicamente la

presenza di un'azienda agricola esistente ai sensi della LDFR, di una base

foraggera prevalentemente propria e di pascoli sufficienti per la tenuta dei

cavalli (STF 1C_144/2013 citata consid. 3.4; Direttiva cavallo e pianificazione

2015, pag. 6 seg. n. 1.2.1).

3.2. Fondandosi sull'art.

16a bis cpv. 4 LPT, il Consiglio federale ha disciplinato i particolari,

adottando il nuovo art. 34b OPT.

Secondo il cpv. 1 del

disposto, per aziende agricole s'intendono le aziende ai sensi degli art. 5 e 7

LDFR. L'art. 7 cpv. 1 LDFR sancisce a sua volta che le aziende agricole sono un

insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione

agricola e la cui gestione necessita di almeno un'unità standard di manodopera

(USM). Conformemente all'art. 5 lett. a LDFR, i cantoni possono tuttavia

sottoporre alle disposizioni sulle aziende agricole quelle aziende che non

adempiono le condizioni fissate dall'art. 7 in merito alle USM; in tal caso, la

loro dimensione minima non può essere inferiore a 0.6 USM.

Giusta l'art. 34b cpv. 2

OPT, nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni poste

dagli art. 5 e 7 LDFR in merito alle USM, possono nondimeno essere autorizzati

provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti

nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali,

sempreché siano presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda

e pascoli per la tenuta di cavalli. La norma estende la conformità di zona della

tenuta di cavalli a quelle piccole aziende che non raggiungono la soglia minima

di USM per essere considerate un'azienda agricola ai sensi degli art. 5 e 7

LDFR. A differenza che presso queste ultime, non è tuttavia possibile costruire

nuovi edifici ed impianti per la tenuta o l'utilizzazione di cavalli, ma vanno

sfruttati quelli esistenti. Fanno eccezione gli impianti esterni necessari a un'adeguata

tenuta degli animali. Comune ai cpv. 1 (in combinazione con l'art. 16a

bis cpv. 1 LPT) e 2 dell'art. 34b OPT è invece che l'azienda agricola

deve già esistere e che devono essere presenti una base foraggera prevalentemente

propria, ossia proveniente principalmente dall'azienda, e pascoli sufficienti

per la tenuta dei cavalli. In tutti i casi, inoltre, non è ammesso costruire

nuovi edifici abitativi (cpv. 5) e devono essere adempiute le condizioni (generali)

di cui all'art. 34 OPT (cpv. 6), tra cui, in particolare, va ricordata la

necessità che l'esistenza dell'azienda sia prevedibile a lungo termine (art. 34

cpv. 4 lett. c OPT).

Gli art. 16a bis

LPT e 34b OPT distinguono tra tenuta ed utilizzazione dei cavalli. La tenuta

include il loro alloggio, foraggiamento, le uscite e la loro cura. Impianti necessari

a questo scopo sono ad esempio le stalle, le aree di uscita con ogni tempo (parco,

corte), i depositi di foraggio, di strame e di letame, i locali per la cura,

gli impianti di foraggiamento esterno (rastrelliere), le pensiline all'interno

dei pascoli ed i recinti (cfr. Direttiva cavallo e pianificazione 2015, pag. 8

n. 1.2.2 lett. a, pag. 13 n. 2.2.2.). L'art. 34b cpv. 3 OPT disciplina i

requisiti che devono soddisfare le aree di uscita con ogni tempo. Per utilizzazione

s'intende invece il lavoro da sellato, la conduzione a mano o per la cavezza nonché

il movimento mediante la giostra meccanica [cfr. art. 2 cpv. 3 lett. o n. 1

ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn; RS 455.1)].

Quali impianti destinati a questo scopo entrano in considerazione gli spiazzi

con suolo compattato, le sellerie e gli spogliatoi. L'art. 34b cpv. 4

OPT menziona inoltre i maneggi (scoperti), i tondini e le giostre,

disciplinandone le condizioni di autorizzazione.

3.3. Anche secondo il

nuovo diritto non sono considerati conformi alla zona agricola gli edifici e

gli impianti per l'agricoltura esercitata a titolo ricreativo (art. 34b

cpv. 6 in combinazione con art. 34 cpv. 5 LPT). L'art. 24e LPT, che

sostanzialmente corrisponde all'abrogato art. 24d cpv. 1bis LPT, contempla

tuttavia un'eccezione per la tenuta di animali per hobby fuori delle zone

edificabili. La norma prevede infatti che negli edifici (agricoli) non abitati

o nelle parti non abitate di tali edifici, conservati nella loro sostanza, sono

autorizzati provvedimenti edilizi se servono per la tenuta di animali a scopo

di hobby agli abitanti di un edificio situato nelle vicinanze e garantiscono

una tenuta rispettosa degli animali (cfr. STF 1C_144/2013 citata consid. 3.5).

4. 4.1. Nel 2008-2009 la giostra in

discussione ha già fatto oggetto di una procedura di rilascio del permesso

edilizio, sfociata nel diniego della licenza. Diniego che è stato confermato,

in ultima battuta, da questo Tribunale. In quell'occasione, rilevato come la

tenuta di cavalli presso la __________ (mapp. 677) non potesse essere

considerata di natura prettamente agricola, avvenendo per scopi sostanzialmente

commerciali e di svago, questa Corte ha ritenuto che il controverso manufatto, realizzato

per le necessità della citata scuderia, non fosse conforme alla zona agricola e

che, come tale, non potesse quindi conseguire un permesso ordinario ai sensi

dell'art. 22 LPT.

4.2. Il 17/18 ottobre

2011 l'insorgente ha presentato una nuova domanda. Con il giudizio impugnato il

Governo ha nuovamente confermato il diniego del permesso pronunciato dal

municipio. Secondo il Governo, i cavalli non costituiscono un fattore di produzione

agricola e non contribuiscono altrimenti alla redditività dell'azienda. L'attività,

consistente nel ricovero e nella cura di cavalli in pensione, sarebbe dunque svolta

per passione/svago, senza conseguire un concreto guadagno. L'impianto in questione

non sarebbe quindi conforme alla zona agricola.

Il ricorrente contesta

di gestire un'attività/azienda a titolo ricreativo. La __________ sarebbe

invece a tutti gli effetti un'azienda agricola ai sensi della LDFR, che dispone

di una base foraggera prevalentemente propria. Ciò sarebbe comprovato dalla decisione

7 luglio 2010 della Sezione dell'agricoltura, che non potrebbe essere rimessa in

discussione nell'ambito della procedura edilizia in esame senza incorrere in un

abuso.

4.3. La controversa

giostra è un'installazione nuova che serve all'utilizzazione dei cavalli (cfr.

art. 34b cpv. 4 OPT). Può dunque essere autorizzata siccome conforme

alla zona agricola soltanto se è posta al servizio di un'azienda agricola esistente

ai sensi degli art. 5 e 7 LDFR, che dispone di una base foraggera prevalentemente

propria e di pascoli sufficienti per la tenuta dei cavalli (art. 16a bis

cpv. 1 LPT in combinazione con art. 34b cpv. 1 OPT). Nelle aziende agricole

che non raggiungono la soglia minima di USM per essere considerate un'azienda

agricola ai sensi degli art. 5 e 7 LDFR, non possono infatti essere autorizzati

nuovi edifici o impianti per la tenuta o l'utilizzazione di cavalli, con la

sola eccezione di impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali

(art. 34b cpv. 2 OPT; cfr. pure Direttiva cavallo e pianificazione 2015,

pag. 13 n. 2.2.2).

Come illustrato, è data

un'azienda agricola ai sensi dell'art. 7 LDFR se la sua gestione necessita di

almeno una USM. In conformità all'art. 5 lett. a LDFR, i cantoni possono

ridurre fino a 0.6 USM la soglia minima necessaria per costituire un'azienda

agricola. La soglia relativa alle USM deve essere rispettata sia prima che dopo

la realizzazione del progetto. Per calcolare le USM vengono computati tutti i

cavalli tenuti nell'azienda, indipendentemente dal fatto che appartengano all'azienda

o a terzi (cfr. Direttiva cavallo e pianificazione 2015, pag. 7 n. 1.2.1 lett.

a).

In concreto, nel

ricorso il ricorrente dichiara di essere proprietario di 4 cavalli (due

fattrici e due stalloni), di tenere in pensione ulteriori 9 cavalli e di

disporre, quale base foraggera, di una superficie agricola utile (SAU) di

50'000 mq. In base a queste indicazioni, che si discostano parzialmente dai

dati posti a fondamento della decisione 7 luglio 2010 con cui la Sezione dell'agricoltura

ha riconosciuto l'attività svolta presso la __________ quale azienda agricola

ai sensi dell'art. 6 OTerm, l'autorità dipartimentale ha ricalcolato in 0.43

USM l'unità standard di manodopera inerente la struttura dell'insorgente.

Risultato, questo, da cui non v'è motivo di discostarsi, posto che lo stesso

ricorrente si limita a contestarlo in modo del tutto generico (cfr. replica 4

marzo 2015, pag. 2 ad 1./2.). Contrariamente a quanto preteso, nella fattispecie

non si è dunque in presenza di un'azienda agricola ai sensi della LDFR, ma tutt'al

più di un'azienda agricola che non adempie le condizioni di cui alla LDFR (cfr.

Direttiva cavallo e pianificazione 2015, pag. 12 seg. e 19). Ciò che esclude,

come visto sopra, la possibilità di rilasciare la licenza edilizia in sanatoria

richiesta. Nella misura in cui il giudizio impugnato ha negato il permesso,

esso merita quindi di essere confermato.

4.4. Secondo il

ricorrente, anche se la tenuta di cavalli avvenisse per passatempo, la giostra sarebbe

comunque autorizzabile giusta l'art. 24e LPT. A torto.

La norma invocata non

si attaglia affatto alla fattispecie in discussione. Si riferisce ad un'altra

situazione. Disciplina infatti il caso della tenuta di animali a scopo di hobby

in zona agricola da parte di abitanti della vicina zona edificabile.

Posto che l'art. 24e

LPT corrisponde sostanzialmente all'abroga-to art. 24d cpv. 1bis LPT,

non porta ad altra conclusione neppure il richiamo dell'art. 26 NAPUC PPdM

(cfr. replica 4 marzo 2015, pag. 5), il cui cpv. 1 prevede che la tenuta di

cavalli a scopo ricreativo e sportivo è ammessa giusta l'art. 24d cpv. 1bis

LPT e nella misura in cui essa è compatibile con gli obiettivi del Parco del

Piano di Magadino.

5. Nel caso di specie non entra in considerazione

nemmeno un'autorizzazione eccezionale fondata sulla norma generale dell'art. 24

LPT, che può essere rilasciata se, cumulativamente, la destinazione di un

edificio o di un impianto non conforme alla funzione prevista per la zona di

utilizzazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e

all'intervento non si oppongono interessi preponderanti (lett. b). In ambito

agricolo, in effetti, il requisito dell'ubicazione vincolata coincide

sostanzialmente con quello della conformità di zona (cfr. DTF 125 II 278

consid. 3a; 123 II 499 consid. 3b/cc; STF 1A.226/2003 del 27 maggio 2004

consid. 3.1). Dal momento che il controverso impianto non può essere approvato,

siccome conforme alla zona agricola, in base alle norme specificatamente

introdotte al fine di agevolare la tenuta di cavalli per lo sport ed il tempo

libero all'interno della zona agricola (cfr. consid. 4.3. e 4.4.), lo stesso non

soddisfa neppure il requisito dell'ubicazione vincolata.

6. Invano il ricorrente si richiama infine,

con riferimento al preteso proliferare di impianti analoghi e persino di

maneggi con annessi ristoranti e parcheggi sul Piano di Magadino, al principio

della parità di trattamento.

Anche se i municipi avessero effettivamente

autorizzato in passato, con l'avallo dell'autorità cantonale, talune strutture,

ciò che non è affatto dimostrato, in concreto non sarebbero comunque dati i

presupposti per invocare la parità di trattamento nell'illegalità, perché non

sono ravvisabili gli estremi di una prassi lesiva del diritto che permetta di

privilegiare il principio della parità di trattamento rispetto a quello della legalità.

In effetti, la circostanza che la legge non sia stata eventualmente applicata o

non lo sia stata correttamente in uno o più casi non conferisce di massima

all'interessato che si trova nella medesima situazione un diritto di essere anch'egli

trattato diversamente da quanto prevede il diritto (cfr. al riguardo: DTF 139

Considerandi

II 49 consid. 7.1; 136 I 65 consid. 5.6; 134 V 34 consid. 9). Dal profilo della

parità di trattamento nell'illegalità, l'interesse pubblico all'applicazione

del diritto oggettivo prevale di norma su quello privato del ricorrente. A maggior

ragione laddove si tratta di interventi fuori della zona edificabile, ove occorre attribuire un peso accresciuto al principio della legalità (cfr. DTF 116 Ib 228

consid. 4; STF 1C.89/2009 dell'11 giugno 2009 in RtiD II-2009 n. 39 consid. 4.2). Ferme queste premesse, va disattesa siccome ininfluente

la richiesta di esperire un sopralluogo presso impianti analoghi nei comuni di

Sementina, Giubiasco e S. Antonino.

7.

7.1. Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.

7.2

La tassa di giustizia è

posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non

si assegnano ripetibili al comune, in quanto non patrocinato (art. 49 cpv. 1 LPAmm),

né ai vicini resistenti, tutti rappresentati da RA 1, che pure agisce in causa

propria (cfr. STA 52.2012.406 del 2 gennaio 2013; Hansjörg Seiler, in: Hansjörg Seiler/ Nicolas von Werdt/ Andreas

Güngerich, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, n. 16 ad art. 68

e giurisprudenza ivi citata).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia di fr.

1'800.-, di cui fr. 1'500.- già anticipati dal ricorrente, è posta a suo carico.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il segretario