52.2014.441
Giostra per cavalli in zona agricola
17 febbraio 2016Italiano24 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2014.441
Lugano
17 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Giovan
Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente
segretario:
Mariano
Morgani, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 9 dicembre 2014 di
RI
1
patrocinato
da:PA 1
contro
la
decisione 5 novembre 2014 (n. 5005) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 8 ottobre 2013
con cui il municipio di Sementina gli ha negato il rilascio della licenza
edilizia per la posa a secco di elementi prefabbricati per la realizzazione
di un impianto per la conduzione di cavalli al mapp. 500 di quel comune;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. RI 1 è
proprietario del mapp. 500 di Giubiasco, situato in zona agricola/SAC. Il
terreno confina verso ovest con le part. 473 e 930, pure di sua proprietà, e
verso est/sud-est con il mapp. 677, di cui sono proprietari i figli __________ e
__________ e sul quale trovano posto gli edifici della __________.
b. Dopo vicissitudini che non
occorre evocare, l'11 giugno 2008 il municipio di Sementina ha negato ad RI 1
la licenza edilizia in sanatoria per la costruzione con elementi prefabbricati di
una giostra coperta per cavalli sul mapp. 500.
La decisione è stata confermata
dapprima dal Consiglio di Stato (cfr. ris. gov. n. 5409 del 21 ottobre 2008) e
poi dal Tribunale cantonale amministrativo (cfr. STA 52.2008.414 del 15 gennaio
2009). In sostanza, questa Corte ha reputato che l'opera non potesse
beneficiare di un permesso ordinario ai sensi dell'art. 22 della legge federale
sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), non essendo
conforme alla funzione agricola della zona di situazione, né di un'autorizzazione
eccezionale giusta l'art. 24 LPT, non soddisfacendo il requisito dell'ubicazione
vincolata.
c. Il 7 luglio 2010, la Sezione
dell'agricoltura ha riconosciuto l'attività svolta presso la suddetta scuderia,
consistente nella tenuta e nell'allevamento di cavalli svizzeri mezzo sangue,
quale azienda ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza sulla terminologia e sul riconoscimento
delle forme di azienda del 7 dicembre 1998 (OTerm; RS 910.91).
d. Il 17/18 ottobre 2011, RI 1 ha
chiesto al municipio il permesso in sanatoria per la posa a secco di
elementi prefabbricati per la realizzazione di un impianto di conduzione per
cavalli sul mapp. 500. La relazione tecnica precisa che scopo della struttura
in questione, del diametro esterno di circa 15.00 m ed alta circa 4.00 m, è
quello di far muovere i cavalli senza destinare delle grandi superficie
erbose (…) che verrebbero periodicamente rovinate dal calpestio degli zoccoli.
L'impianto sarebbe inoltre indispensabile in quanto, essendo l'azienda gestita
a livello familiare, permetterebbe di non dover ricorrere a del personale
aggiuntivo.
e. Alla domanda, pubblicata dal 24 ottobre al 7 novembre 2011, si sono opposti CO
1, CO 2 e CO 3, rappresentati dal padre CO 4, proprietari di fondi vicini, i
quali hanno contestato l'intervento dal profilo della conformità di zona, esprimendo
altresì stupore per il fatto che, malgrado il precedente diniego del permesso,
il municipio non ne avesse ancora ordinata la demolizione.
Mediante avviso cantonale 7 dicembre 2012 (n. 77459), i
Servizi generali del Dipartimento del territorio si sono a loro volta opposti
al rilascio del permesso per la controversa opera, sia perché ingiustificata
dal profilo agricolo, vista l'inesistenza di un'azienda agricola ai sensi degli
art. 16a LPT e 34 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28
giugno 2000 (OPT; RS 700.1), sia perché non rispondente al requisito
dell'ubicazione vincolata. Preso atto del vincolante avviso negativo cantonale,
in data 8 ottobre 2013 il municipio ha pertanto negato la licenza richiesta.
B. Con giudizio 5
novembre 2014, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da RI 1
avverso il provvedimento municipale, confermandolo.
Disattese le richieste
di esperire ad un sopralluogo, rispettivamente di far luogo ad un esperimento
di conciliazione, il Governo ha ritenuto che nel caso concreto i cavalli non
costituiscono un fattore di produzione agricola e non contribuiscono altrimenti
alla redditività dell'azienda. L'attività, consistente nel ricovero e nella
cura di cavalli in pensione, sarebbe svolta per passione/svago, senza
conseguire un concreto guadagno. L'impianto in discussione non sarebbe quindi
conforme alla destinazione agricola del fondo su cui sorge e non potrebbe dunque
essere approvato giusta l'art. 22 LPT. Non essendo adempiuto il requisito dell'ubicazione
vincolata, il controverso manufatto non potrebbe nemmeno beneficiare di un'autorizzazione
eccezionale in base all'art. 24 LPT. Non porterebbe ad altro risultato, ha
concluso l'Esecutivo cantonale, la generica affermazione circa l'esistenza di impianti
analoghi sul Piano di Magadino, ritenuto che non sarebbe suffragata da alcuna
prova e che il ricorrente non potrebbe comunque appellarsi con successo a situazioni
forse illegali o giustificate da motivi oggettivi.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo il suo annullamento ed il rilascio della licenza
edilizia.
Censurato il mancato
esperimento di un sopralluogo, il ricorrente contesta che nel suo caso si possa
parlare di un'attività/azienda a titolo ricreativo. La __________ sarebbe
invece a tutti gli effetti un'azienda agricola ai sensi della legge federale
sul diritto fondiario del 4 ottobre 1991 (LDFR; RS 211.412.11), che dispone inoltre
di una base foraggera prevalentemente propria. La decisione 7 luglio 2010 della
Sezione dell'agricoltura lo comproverebbe. Rimetterla in discussione
costituirebbe un abuso. Alla fattispecie tornerebbe quindi applicabile l'art.
34b OPT, che autorizza espressamente la costruzione di giostre. Anche se
la tenuta di cavalli avvenisse per passatempo, prosegue l'insorgente, l'impianto
sarebbe comunque autorizzabile giusta l'art. 24e LPT. Se del caso, pure
le condizioni dell'art. 24 LPT sarebbero realizzate, poiché non avrebbe senso
imporre l'ubicazione della giostra nella zona edificabile, che, a prescindere
dai costi connessi, dista alcuni chilometri dalla scuderia. Da ultimo, con
riferimento al preteso proliferare di impianti analoghi e persino di maneggi
con annessi ristoranti e parcheggi sul Piano di Magadino, che sarebbe
indicativo di una prassi di legalità, il ricorrente invoca l'uguaglianza
nella legalità.
D. All'accoglimento
del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica
conclusione pervengono CO 1, CO 2 e CO 3, già opponenti, con argomenti
dettagliati che verranno ripresi, in quanto necessario, nel prosieguo, e l'Ufficio
delle domande di costruzione (UDC), allegando la presa di posizione 20 gennaio
2015 della Sezione dell'agricoltura, che ribadisce e precisa il suo parere negativo.
Il municipio si
rimette al giudizio del Tribunale, esigendo tuttavia che l'Ufficio delle
domande di costruzione (UDC) sia invitato ad intervenire e a ripristinare la
situazione legale presso le infrastrutture presenti sul Piano di Magadino risultanti
dal rapporto "verifica scuderie" commissionato dall'esecutivo
comunale nel 2006.
E. In replica,
oltre a riconfermarsi nelle proprie conclusioni e domande di giudizio, il
ricorrente contesta la legittimazione attiva dei ricorrenti, sia perché
avrebbero rinunciato al loro ruolo di controparti davanti al Consiglio di
Stato, sia perché la giostra in esame non procurerebbe loro alcun nocumento.
Nel merito, rilevato che il piano di utilizzazione cantonale del Parco del
Piano di Magadino (NAPUC PPdM) ha escluso il mapp. 500 dalle superfici per l'avvicendamento
colturale (SAC), richiama l'art. 26 delle relative norme di attuazione (NAPUC
PPdM), che consentirebbe di detenere cavalli persino a scopo ricreativo e
sportivo.
In duplica, il
municipio, l'UDC e gli opponenti si confermano nelle rispettive posizioni.
F. Con i successivi
allegati le parti ribadiscono le loro tesi.
Considerato, in
diritto
1.1.1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge
edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la
legittimazione attiva del ricorrente, già istante in licenza e direttamente
toccato dal giudizio impugnato che conferma il diniego della licenza (art. 21
cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è
dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può
essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
La situazione dei luoghi e l'oggetto della contestazione emergono con
sufficiente chiarezza dalle carte processuali. Le questioni che si pongono sono
essenzialmente di natura giuridica. Il sopralluogo sollecitato dall'insorgente non
appare dunque idoneo ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti
rilevanti per il giudizio. Per le stesse ragioni va respinta anche la richiesta
di far luogo ad un esperimento di conciliazione.
1.3. La domanda di
estromettere gli allegati (risposta, duplica) degli opponenti, qui resistenti, va
anch'essa disattesa.
Contrariamente quanto
pretende l'insorgente, ai resistenti non poteva/può anzitutto essere
disconosciuto un interesse legittimo ad opporsi all'intervento, se non altro
sotto il profilo delle immissioni che il controverso impianto è suscettibile di
ingenerare sul vicinato direttamente ed indirettamente, favorendo il consolidamento
dell'attività esercitata sul mapp. 677. In quanto proprietari di fondi vicini
(mapp. 475 e 476), essi sono in effetti toccati in misura maggior rispetto alla
collettività. Da qui il diritto di prendere parte al procedimento.
Quanto alla
circostanza che i resistenti, davanti alla precedente istanza, si sono rimessi
al giudizio del Governo, è irrilevante, alla stessa stregua che se fossero
rimasti silenti. Non sussiste infatti alcun obbligo di presentare una risposta.
La rinuncia a prendere posizione sul ricorso 23 ottobre 2013, rispettivamente a
formulare specifiche domande di giudizio, non significa dunque ch'essi abbiano rinunciato
(per sempre) ad opporsi, né che abbiano voluto ritirare la loro opposizione. Tutt'al
più, essi hanno rinunciato ad esercitare i loro diritti di parte davanti alla
prima istanza (cfr. STF 1C_442/2007 del 21 aprile 2008 consid. 2.4.1 e 2.4.3,
pubblicata in ZBl 111/2010 pag. 339 segg.). La loro qualità di parte (cfr. art.
3 cpv. 1 LPAmm) non è dunque venuta meno in quanto tale. Tantomeno la facoltà
di esprimersi sul ricorso in questa sede.
Infine, non giustifica
altra conclusione l'assenza di una procura a favore di CO 4, rilevata dal
ricorrente soltanto in sede di osservazioni alla duplica, non essendovi fondato
motivo di dubitare del suo potere di rappresentare i figli nella vertenza.
2. 2.1. Per prassi costante, il
Tribunale cantonale amministrativo applica il diritto vigente al momento della
decisione del Governo (RDAT I-1991 pag. 44 seg.). In deroga a tale prassi, le
domande di costruzione inoltrate in sanatoria sono invece decise in base al
diritto vigente al momento in cui l'opera edilizia è stata concretamente
realizzata (cfr. DTF 123 II 248 consid. 3a/bb; STF 1A.301/2000 del 28 maggio
2001 consid. 4a; STA 52.2002.214 del 7 febbraio 2006 consid. 2). In entrambi i
casi, resta riservata l'applicazione del diritto entrato successivamente in
vigore, qualora quest'ultimo sia più favorevole all'istante in licenza
(principio della lex mitior) oppure sussistano motivi particolari,
segnatamente di ordine pubblico, che ne impongono l'immediata applicazione
(cfr. DTF 135 II 384 consid. 2.3).
2.2. Durante la procedura
ricorsuale davanti al Governo, con effetto al 1° maggio 2014, sono entrati in
vigore gli art. 16a bis LPT e 34b OPT, nonché l'art. 24e
LPT, tramite i quali il legislatore ha in sostanza voluto agevolare la tenuta
di cavalli per lo sport ed il tempo libero nella zona agricola, ammettendola in
misura più estesa rispetto a quanto sinora consentito dall'art. 16a LPT (cfr.
STF 1C_144/2013 del 29 settembre 2014 consid. 3.1, pubblicata in ZBl 116/2015
pag. 210 segg.). In virtù del principio della lex mitior si giustifica
dunque di esaminare la fattispecie alla luce di queste nuove normative, come ha
peraltro fatto l'Esecutivo cantonale. Neppure il ricorrente pretende del resto
il contrario.
3. 3.1. Secondo l'art. 16a bis
LPT, gli edifici e impianti necessari alla tenuta di cavalli sono autorizzati
in quanto conformi alla zona di destinazione in un'azienda agricola esistente
ai sensi della LDFR, se quest'ultima dispone di una base foraggera prevalentemente
propria e di pascoli per la tenuta dei cavalli (cpv. 1). Per l'utilizzazione
dei cavalli tenuti nell'azienda possono essere ammessi spiazzi con suolo
compatto (cpv. 2). Anche le installazioni direttamente connesse con l'utilizzazione
dei cavalli, come sellerie o spogliatoi, sono autorizzate (cpv. 3).
La nuova norma, che
termina indicando che il Consiglio federale disciplina i particolari (cpv. 4), si
riallaccia all'ordinamento di base di cui all'art. 16a cpv. 1 LPT,
giusta il quale sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti necessari
ad una forma di produzione che, da un lato, sia dipendente dal suolo e, dall'altro,
sia di natura agricola o imputabile al giardinaggio produttivo.
3.1.1. Dipendenti
dal suolo sono ritenute le forme di coltivazione o allevamento in
cui il suolo costituisce un fattore di produzione indispensabile. Per quanto
concerne la tenuta di animali, essa è considerata dipendente dal suolo solo quando
il foraggio necessario al loro nutrimento deriva in modo preponderante dalla produzione
propria (STF 1C_144/2013 citata consid. 3.3; DTF 133 II 370
consid. 4.2; cfr. pure Alexander Ruch,
in: Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung, Zurigo 2009, ad art. 16a
n. 12; Bernhard Waldmann/Peter Hänni,
Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 16a n. 16). In sintonia
con questo principio, anche l'art. 16a bis cpv. 1 LPT prescrive che per
la tenuta di cavalli l'azienda deve disporre di una base foraggera prevalentemente
propria e di pascoli sufficienti.
Per base foraggera
prevalentemente propria s'intende che il foraggio grezzo di produzione dell'azienda,
nel quale va incluso il mangime a disposizione nei pascoli, deve coprire almeno
il 70% del fabbisogno di foraggio. Nel caso di cavalli, concretamente ciò
significa che l'azienda deve disporre, per ogni animale adulto, di almeno 0.245
ha di superficie propria per foraggio grezzo (cfr. Direttiva dell'UFST "Cavallo
e pianificazione del territorio", versione aggiornata luglio 2015, pag. 7
n. 1.2.1 lett. b, con rinvio per analogia all'art. 36 cpv. 1 lett. b OPT; di
seguito: Direttiva cavallo e pianificazione 2015). Cosa si debba intendere per pascoli
sufficienti non è disciplinato nella LPT, né nell'OPT. Occorre dunque fare
riferimento, per analogia, a quanto previsto dall'Allegato 6 n. 7.4 dell'ordinanza
concernente i pagamenti diretti all'agricoltura del 23 ottobre 2013 (OPD; RS
910.13), secondo cui ogni cavallo deve avere a disposizione una superficie di 8
are (= 800 mq), ritenuto che, se sulla medesima superficie sono presenti contemporaneamente
cinque o più animali, la superficie per animale può essere ridotta al massimo
del 20% (cfr. Direttiva cavallo e pianificazione 2015, pag. 7 n. 1.2.1 lett.
c).
3.1.2. Circa il
(secondo) requisito - e cioè, in particolare, la sussistenza di una produzione
di tipo agricolo - il nuovo disposto ha ampliato l'ordinamento di base.
Secondo quest'ultimo
(cfr. art. 16a LPT in combinazione con art. 34 cpv. 1 OPT) è considerata
agricola la produzione di derrate che si prestano alla consumazione (diretta) o
alla trasformazione derivanti dalla coltivazione vegetale, dalla tenuta di
animali da reddito o dalla coltivazione (cura) di superfici vicine allo stato naturale.
Nella tenuta di animali da reddito rientra anche la tenuta di cavalli a scopo
di riproduzione/allevamento e di (utilizzo per il) lavoro. Secondo la giurisprudenza,
vi rientrava inoltre la tenuta di alcuni cavalli a titolo ricreativo (hobby)
per conto dello stesso agricoltore (cfr. STF 1A.90/1993 del 28 marzo 1994 consid.
3c, pubblicata in ZBl 96/1995 pag. 178) oppure in pensione (cioè per conto di
terzi, dietro compenso), in quest'ultimo caso purché il foraggio prodotto nell'azienda
fosse sufficiente (cfr. DTF 122 II 160 consid. 3c). Per contro, con l'eccezione
di quanto previsto all'art. 24d cpv. 1bis LPT, in vigore dal 1°
settembre 2007 e nel frattempo abrogato e sostituito dall'art. 24e LPT, non
era/è reputata avere carattere agricolo la tenuta di cavalli in zona agricola,
ma al di fuori di un'attività agricola vera e propria, per semplice passione/svago
(hobby; cfr. art. 34 cpv. 5 OPT) o a scopi commerciali (aziende ippiche quali
centri equestri, maneggi, scuole di equitazione, commercio di cavalli come
attività principale; cfr. Direttiva cavallo e pianificazione 2015, pag. 15 seg.,
B e D).
Giusta il nuovo art.
16a bis LPT, la tenuta di cavalli da parte di agricoltori è ora parificata
alla produzione agricola, a prescindere dallo scopo e dalla proprietà degli
animali. Fondamentalmente, all'interno di un'azienda agricola la distinzione
tra cavalli propri e di terzi (in pensione) non ha dunque più alcuna importanza
(cfr. Rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del
territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 24 aprile 2012, FF 2012
pag. 5875 segg., n. 3.1). Presupposto della conformità di zona è unicamente la
presenza di un'azienda agricola esistente ai sensi della LDFR, di una base
foraggera prevalentemente propria e di pascoli sufficienti per la tenuta dei
cavalli (STF 1C_144/2013 citata consid. 3.4; Direttiva cavallo e pianificazione
2015, pag. 6 seg. n. 1.2.1).
3.2. Fondandosi sull'art.
16a bis cpv. 4 LPT, il Consiglio federale ha disciplinato i particolari,
adottando il nuovo art. 34b OPT.
Secondo il cpv. 1 del
disposto, per aziende agricole s'intendono le aziende ai sensi degli art. 5 e 7
LDFR. L'art. 7 cpv. 1 LDFR sancisce a sua volta che le aziende agricole sono un
insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione
agricola e la cui gestione necessita di almeno un'unità standard di manodopera
(USM). Conformemente all'art. 5 lett. a LDFR, i cantoni possono tuttavia
sottoporre alle disposizioni sulle aziende agricole quelle aziende che non
adempiono le condizioni fissate dall'art. 7 in merito alle USM; in tal caso, la
loro dimensione minima non può essere inferiore a 0.6 USM.
Giusta l'art. 34b cpv. 2
OPT, nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni poste
dagli art. 5 e 7 LDFR in merito alle USM, possono nondimeno essere autorizzati
provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti
nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali,
sempreché siano presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda
e pascoli per la tenuta di cavalli. La norma estende la conformità di zona della
tenuta di cavalli a quelle piccole aziende che non raggiungono la soglia minima
di USM per essere considerate un'azienda agricola ai sensi degli art. 5 e 7
LDFR. A differenza che presso queste ultime, non è tuttavia possibile costruire
nuovi edifici ed impianti per la tenuta o l'utilizzazione di cavalli, ma vanno
sfruttati quelli esistenti. Fanno eccezione gli impianti esterni necessari a un'adeguata
tenuta degli animali. Comune ai cpv. 1 (in combinazione con l'art. 16a
bis cpv. 1 LPT) e 2 dell'art. 34b OPT è invece che l'azienda agricola
deve già esistere e che devono essere presenti una base foraggera prevalentemente
propria, ossia proveniente principalmente dall'azienda, e pascoli sufficienti
per la tenuta dei cavalli. In tutti i casi, inoltre, non è ammesso costruire
nuovi edifici abitativi (cpv. 5) e devono essere adempiute le condizioni (generali)
di cui all'art. 34 OPT (cpv. 6), tra cui, in particolare, va ricordata la
necessità che l'esistenza dell'azienda sia prevedibile a lungo termine (art. 34
cpv. 4 lett. c OPT).
Gli art. 16a bis
LPT e 34b OPT distinguono tra tenuta ed utilizzazione dei cavalli. La tenuta
include il loro alloggio, foraggiamento, le uscite e la loro cura. Impianti necessari
a questo scopo sono ad esempio le stalle, le aree di uscita con ogni tempo (parco,
corte), i depositi di foraggio, di strame e di letame, i locali per la cura,
gli impianti di foraggiamento esterno (rastrelliere), le pensiline all'interno
dei pascoli ed i recinti (cfr. Direttiva cavallo e pianificazione 2015, pag. 8
n. 1.2.2 lett. a, pag. 13 n. 2.2.2.). L'art. 34b cpv. 3 OPT disciplina i
requisiti che devono soddisfare le aree di uscita con ogni tempo. Per utilizzazione
s'intende invece il lavoro da sellato, la conduzione a mano o per la cavezza nonché
il movimento mediante la giostra meccanica [cfr. art. 2 cpv. 3 lett. o n. 1
ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn; RS 455.1)].
Quali impianti destinati a questo scopo entrano in considerazione gli spiazzi
con suolo compattato, le sellerie e gli spogliatoi. L'art. 34b cpv. 4
OPT menziona inoltre i maneggi (scoperti), i tondini e le giostre,
disciplinandone le condizioni di autorizzazione.
3.3. Anche secondo il
nuovo diritto non sono considerati conformi alla zona agricola gli edifici e
gli impianti per l'agricoltura esercitata a titolo ricreativo (art. 34b
cpv. 6 in combinazione con art. 34 cpv. 5 LPT). L'art. 24e LPT, che
sostanzialmente corrisponde all'abrogato art. 24d cpv. 1bis LPT, contempla
tuttavia un'eccezione per la tenuta di animali per hobby fuori delle zone
edificabili. La norma prevede infatti che negli edifici (agricoli) non abitati
o nelle parti non abitate di tali edifici, conservati nella loro sostanza, sono
autorizzati provvedimenti edilizi se servono per la tenuta di animali a scopo
di hobby agli abitanti di un edificio situato nelle vicinanze e garantiscono
una tenuta rispettosa degli animali (cfr. STF 1C_144/2013 citata consid. 3.5).
4. 4.1. Nel 2008-2009 la giostra in
discussione ha già fatto oggetto di una procedura di rilascio del permesso
edilizio, sfociata nel diniego della licenza. Diniego che è stato confermato,
in ultima battuta, da questo Tribunale. In quell'occasione, rilevato come la
tenuta di cavalli presso la __________ (mapp. 677) non potesse essere
considerata di natura prettamente agricola, avvenendo per scopi sostanzialmente
commerciali e di svago, questa Corte ha ritenuto che il controverso manufatto, realizzato
per le necessità della citata scuderia, non fosse conforme alla zona agricola e
che, come tale, non potesse quindi conseguire un permesso ordinario ai sensi
dell'art. 22 LPT.
4.2. Il 17/18 ottobre
2011 l'insorgente ha presentato una nuova domanda. Con il giudizio impugnato il
Governo ha nuovamente confermato il diniego del permesso pronunciato dal
municipio. Secondo il Governo, i cavalli non costituiscono un fattore di produzione
agricola e non contribuiscono altrimenti alla redditività dell'azienda. L'attività,
consistente nel ricovero e nella cura di cavalli in pensione, sarebbe dunque svolta
per passione/svago, senza conseguire un concreto guadagno. L'impianto in questione
non sarebbe quindi conforme alla zona agricola.
Il ricorrente contesta
di gestire un'attività/azienda a titolo ricreativo. La __________ sarebbe
invece a tutti gli effetti un'azienda agricola ai sensi della LDFR, che dispone
di una base foraggera prevalentemente propria. Ciò sarebbe comprovato dalla decisione
7 luglio 2010 della Sezione dell'agricoltura, che non potrebbe essere rimessa in
discussione nell'ambito della procedura edilizia in esame senza incorrere in un
abuso.
4.3. La controversa
giostra è un'installazione nuova che serve all'utilizzazione dei cavalli (cfr.
art. 34b cpv. 4 OPT). Può dunque essere autorizzata siccome conforme
alla zona agricola soltanto se è posta al servizio di un'azienda agricola esistente
ai sensi degli art. 5 e 7 LDFR, che dispone di una base foraggera prevalentemente
propria e di pascoli sufficienti per la tenuta dei cavalli (art. 16a bis
cpv. 1 LPT in combinazione con art. 34b cpv. 1 OPT). Nelle aziende agricole
che non raggiungono la soglia minima di USM per essere considerate un'azienda
agricola ai sensi degli art. 5 e 7 LDFR, non possono infatti essere autorizzati
nuovi edifici o impianti per la tenuta o l'utilizzazione di cavalli, con la
sola eccezione di impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali
(art. 34b cpv. 2 OPT; cfr. pure Direttiva cavallo e pianificazione 2015,
pag. 13 n. 2.2.2).
Come illustrato, è data
un'azienda agricola ai sensi dell'art. 7 LDFR se la sua gestione necessita di
almeno una USM. In conformità all'art. 5 lett. a LDFR, i cantoni possono
ridurre fino a 0.6 USM la soglia minima necessaria per costituire un'azienda
agricola. La soglia relativa alle USM deve essere rispettata sia prima che dopo
la realizzazione del progetto. Per calcolare le USM vengono computati tutti i
cavalli tenuti nell'azienda, indipendentemente dal fatto che appartengano all'azienda
o a terzi (cfr. Direttiva cavallo e pianificazione 2015, pag. 7 n. 1.2.1 lett.
a).
In concreto, nel
ricorso il ricorrente dichiara di essere proprietario di 4 cavalli (due
fattrici e due stalloni), di tenere in pensione ulteriori 9 cavalli e di
disporre, quale base foraggera, di una superficie agricola utile (SAU) di
50'000 mq. In base a queste indicazioni, che si discostano parzialmente dai
dati posti a fondamento della decisione 7 luglio 2010 con cui la Sezione dell'agricoltura
ha riconosciuto l'attività svolta presso la __________ quale azienda agricola
ai sensi dell'art. 6 OTerm, l'autorità dipartimentale ha ricalcolato in 0.43
USM l'unità standard di manodopera inerente la struttura dell'insorgente.
Risultato, questo, da cui non v'è motivo di discostarsi, posto che lo stesso
ricorrente si limita a contestarlo in modo del tutto generico (cfr. replica 4
marzo 2015, pag. 2 ad 1./2.). Contrariamente a quanto preteso, nella fattispecie
non si è dunque in presenza di un'azienda agricola ai sensi della LDFR, ma tutt'al
più di un'azienda agricola che non adempie le condizioni di cui alla LDFR (cfr.
Direttiva cavallo e pianificazione 2015, pag. 12 seg. e 19). Ciò che esclude,
come visto sopra, la possibilità di rilasciare la licenza edilizia in sanatoria
richiesta. Nella misura in cui il giudizio impugnato ha negato il permesso,
esso merita quindi di essere confermato.
4.4. Secondo il
ricorrente, anche se la tenuta di cavalli avvenisse per passatempo, la giostra sarebbe
comunque autorizzabile giusta l'art. 24e LPT. A torto.
La norma invocata non
si attaglia affatto alla fattispecie in discussione. Si riferisce ad un'altra
situazione. Disciplina infatti il caso della tenuta di animali a scopo di hobby
in zona agricola da parte di abitanti della vicina zona edificabile.
Posto che l'art. 24e
LPT corrisponde sostanzialmente all'abroga-to art. 24d cpv. 1bis LPT,
non porta ad altra conclusione neppure il richiamo dell'art. 26 NAPUC PPdM
(cfr. replica 4 marzo 2015, pag. 5), il cui cpv. 1 prevede che la tenuta di
cavalli a scopo ricreativo e sportivo è ammessa giusta l'art. 24d cpv. 1bis
LPT e nella misura in cui essa è compatibile con gli obiettivi del Parco del
Piano di Magadino.
5. Nel caso di specie non entra in considerazione
nemmeno un'autorizzazione eccezionale fondata sulla norma generale dell'art. 24
LPT, che può essere rilasciata se, cumulativamente, la destinazione di un
edificio o di un impianto non conforme alla funzione prevista per la zona di
utilizzazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e
all'intervento non si oppongono interessi preponderanti (lett. b). In ambito
agricolo, in effetti, il requisito dell'ubicazione vincolata coincide
sostanzialmente con quello della conformità di zona (cfr. DTF 125 II 278
consid. 3a; 123 II 499 consid. 3b/cc; STF 1A.226/2003 del 27 maggio 2004
consid. 3.1). Dal momento che il controverso impianto non può essere approvato,
siccome conforme alla zona agricola, in base alle norme specificatamente
introdotte al fine di agevolare la tenuta di cavalli per lo sport ed il tempo
libero all'interno della zona agricola (cfr. consid. 4.3. e 4.4.), lo stesso non
soddisfa neppure il requisito dell'ubicazione vincolata.
6. Invano il ricorrente si richiama infine,
con riferimento al preteso proliferare di impianti analoghi e persino di
maneggi con annessi ristoranti e parcheggi sul Piano di Magadino, al principio
della parità di trattamento.
Anche se i municipi avessero effettivamente
autorizzato in passato, con l'avallo dell'autorità cantonale, talune strutture,
ciò che non è affatto dimostrato, in concreto non sarebbero comunque dati i
presupposti per invocare la parità di trattamento nell'illegalità, perché non
sono ravvisabili gli estremi di una prassi lesiva del diritto che permetta di
privilegiare il principio della parità di trattamento rispetto a quello della legalità.
In effetti, la circostanza che la legge non sia stata eventualmente applicata o
non lo sia stata correttamente in uno o più casi non conferisce di massima
all'interessato che si trova nella medesima situazione un diritto di essere anch'egli
trattato diversamente da quanto prevede il diritto (cfr. al riguardo: DTF 139
Considerandi
II 49 consid. 7.1; 136 I 65 consid. 5.6; 134 V 34 consid. 9). Dal profilo della
parità di trattamento nell'illegalità, l'interesse pubblico all'applicazione
del diritto oggettivo prevale di norma su quello privato del ricorrente. A maggior
ragione laddove si tratta di interventi fuori della zona edificabile, ove occorre attribuire un peso accresciuto al principio della legalità (cfr. DTF 116 Ib 228
consid. 4; STF 1C.89/2009 dell'11 giugno 2009 in RtiD II-2009 n. 39 consid. 4.2). Ferme queste premesse, va disattesa siccome ininfluente
la richiesta di esperire un sopralluogo presso impianti analoghi nei comuni di
Sementina, Giubiasco e S. Antonino.
7.
7.1. Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
7.2
La tassa di giustizia è
posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non
si assegnano ripetibili al comune, in quanto non patrocinato (art. 49 cpv. 1 LPAmm),
né ai vicini resistenti, tutti rappresentati da RA 1, che pure agisce in causa
propria (cfr. STA 52.2012.406 del 2 gennaio 2013; Hansjörg Seiler, in: Hansjörg Seiler/ Nicolas von Werdt/ Andreas
Güngerich, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, n. 16 ad art. 68
e giurisprudenza ivi citata).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr.
1'800.-, di cui fr. 1'500.- già anticipati dal ricorrente, è posta a suo carico.
Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la presente decisione è
dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il segretario