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Decisione

52.2014.47

Sanzione pecuniaria nell'ambito della legge federale sui lavoratori distaccati

4 luglio 2014Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i fr. 5'000.– e se la determinazione delle persone punibili secondo l'art. 6 DPA

esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, si può

prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare

al pagamento della multa la persona giuridica, la società in nome collettivo o

in accomandita o la ditta individuale (cpv. 1). Il capoverso 1 si applica per

analogia alle comunità di persone senza personalità giuridica (cpv. 2).

5.2. In concreto, l'UIL ha inflitto alla SA, e per essa al

suo amministratore unico __________, una multa di fr. 5'000.–.

Va innanzitutto rilevato che la sanzione corrisponde al massimo

previsto dalla legge per questo genere di infrazioni che non hanno ancora una

rilevanza penale (art. 9 cpv. 2 lett. c in rapporto con l'art. 12

cpv. 1 lett. d LDist). Ora, tale importo è stato determinato dall'UIL applicando

una formula elaborata dalla stessa autorità di prime cure e ratificata dalla

Sezione delle finanze e dell'economia con risoluzione 7 giugno 2013 agli atti, la

quale prende in considerazione diversi parametri (vedi n. 9 del modello),

quali, segnatamente, il salario lordo orario di riferimento dovuto (a) e quello

effettivamente versato (b), per poi calcolare lo scarto medio percentuale

[(a-b)/a] x 100 (c), e giungere infine all'importo della sanzione tramite la

formula c x 5'000 x fattore

NL (corrispondente al numero di lavoratori occupati) x fattore

T (numero di mesi in infrazione rilevati nel periodo controllato).

Pur essendo comprensibile che, come ha spiegato in sede di

duplica l'UIL, il tariffario in parola sia stato concepito al fine di evitare

le disparità di trattamento tra le aziende con un numero importante di

dipendenti e quelle di piccole dimensioni, lo stesso costituisce

comunque soltanto una sorta di direttiva interna volta ad assicurare

un'interpretazione ed un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da

parte dell'apparato amministrativo (Adelio

Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002,

n. 129 con numerosi riferimenti) e non è in alcun modo vincolante per gli amministrati

o per i tribunali (DTF 128 I 167 consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2b). Giova

infatti ricordare che dal profilo strettamente giuridico la commisurazione dell'entità

della sanzione dipende dal caso specifico, e deve debitamente tenere conto

della gravità oggettiva e soggettiva dei fatti rimproverati, sopprimendo l'indebito

vantaggio conseguito. L'attuazione di questi principi impone un'attenta presa

in considerazione di tutte le circostanze del caso, e non può essere ridotta ad

un semplice calcolo matematico. Ma anche laddove, come nella presente

fattispecie, l'autorità dovesse far capo a dei criteri schematici predefiniti, ciò

non la esime dal verificare se il risultato così ottenuto sia rispettoso dei

disposti che governano questo specifico ambito del diritto.

Ferme queste premesse di ordine generale, nel caso di specie

la multa massima di fr. 5'000.– inflitta alla ricorrente appare eccessiva se

rapportata alle circostanze che caratterizzano il caso di specie.

Dal profilo oggettivo bisogna innanzitutto considerare che con una differenza

dello 0,74% rispetto al salario minimo previsto dal CNLCC, la violazione della

legge riferita alle cinque collaboratrici attive presso la sede centrale di M__________

(__________) è stata alquanto contenuta, come peraltro ammesso anche dall'UIL.

Ben più grave risulta per contro quella concernente le quattro

operatrici impiegate a partire dal loro domicilio, ritenuto che - come detto dinnanzi

- le stesse non sono state pagate a dipendenza del tempo di lavoro impiegato ma

esclusivamente sulla base delle vendite effettuate (__________: fr. 802.35; __________:

fr. 370.75; __________: fr. 5'041.–; e __________: fr. 3'631.75, vedi conteggi

di stipendio lordo marzo 2013, agli atti). Benché la violazione formale della

legge per queste collaboratrici risulti indubbiamente data, bisogna tenere

conto che le medesime sono state comunque remunerate, e che per quanto riguarda

__________ e __________ le provvigioni da esse percepite superano in ogni caso

il salario medio orario minimo fissato dal CNLCC corrispondente a fr. 3'380.–

lordi mensili, anche se non è dato di sapere il tempo di lavoro che hanno

dovuto impiegare per conseguire tali somme. Tutto questo non basta certo a

ridimensionare la gravità dell'infrazione e l'entità della colpa imputabile all'insorgente,

ma non permette nemmeno di ritenere, come ha fatto l'autorità di prime cure, che

tali dipendenti non siano nemmeno state remunerate. Oltre a ciò, va pure tenuto

conto che l'infrazione, così come accertata dall'autorità di prime cure, è stata

commessa sull'arco di un solo mese e che la RI 1 SA risulta incensurata.

Per tutti questi motivi, si giustifica dunque di ridurre la multa

inflitta alla ricorrente e fissarla a fr. 3'000.–. Oltre che a essere contenuta

nei limiti concessi dalla legge, la misura così ridotta risulta rispettosa del

principio della proporzionalità e tiene debitamente conto della gravità

oggettiva dell'infrazione rimproverata all'insorgente. Un

semplice ammonimento come richiesto dalla ricorrente non può quindi trovare spazio

nella presente fattispecie. Tanto più che la legge non lo prevede.

6. Stante quanto precede, il ricorso dev'essere pertanto parzialmente accolto e la decisione dell'UIL così come quella del Consiglio di Stato che

la tutela riformate, nel senso che all'insorgente è inflitta una multa di fr. 3'000.–.

7. La tassa di giudizio (art. 28

LPamm), è posta a carico della ricorrente proporzionalmente al suo grado di soccombenza.

Lo Stato del Cantone Ticino verserà all'insorgente, assistita

da un avvocato iscritto nell'apposito registro, un importo ridotto a titolo di

ripetibili per entrambe le sedi (art. 31 LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza, la risoluzione 22 gennaio 2014 (n. 398) del

Consiglio di Stato è riformata come segue:

1. Il ricorso è

parzialmente accolto e la decisione 30 settembre 2013 (MDL-2013.001) dell'Ufficio

dell'ispettorato del lavoro riformata, nel senso che:

"1.

Alla RI 1 SA e per essa al signor __________, via __________

__________

(sede amministrativa) è inflitta una multa

di fr.

3'000.–.

Considerandi

2.

E'

prelevata una tassa di giustizia di fr. 150.–".

2.

Non si

percepiscono né tasse né spese".

2.

La tassa di giudizio è a carico

della ricorrente, nella misura di fr. 800.–.

3.

Lo Stato del Cantone Ticino

rifonderà alla ricorrente fr. 800.– a titolo di ripetibili ridotte per entrambe

le sedi.

4.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il segretario