52.2014.47
Sanzione pecuniaria nell'ambito della legge federale sui lavoratori distaccati
4 luglio 2014Italiano24 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2014.47
Lugano
4 luglio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo
Cassina, vicepresidente,
Flavia Verzasconi, Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 11 febbraio 2014 di
RI
1
patrocinata
da: PA 1
contro
la
risoluzione 22 gennaio 2014 (n. 398) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 30 settembre
2013 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze
e dell'economia in materia di sanzione pecuniaria nell'ambito della LDist (mancato
rispetto delle condizioni salariali);
ritenuto, in
fatto
A. La RI 1 SA, con sede a M__________,
è una ditta che si occupa della compravendita di merce e di articoli di consumo
di ogni genere, di immobili nonché della partecipazione ad altre società.
Nell'ambito di un controllo volto ad accertare le condizioni
lavorative e salariali nel settore dei call center, l'8 aprile 2013 l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia (UIL) ha
richiesto all'interessata la distinta dei dipendenti per l'attività monitorata,
nonché la loro busta paga per il periodo 1° marzo - 31 marzo 2013 e i contratti
di lavoro degli operatori assunti a partire dal 1° gennaio 2013.
B. Dopo avere riscontrato che la
retribuzione minima non era stata rispettata, l'11 settembre 2013 l'UIL ha quindi intimato alla RI 1 un rapporto, prospettandole l'adozione di una sanzione amministrativa
giusta l'art. 9 della legge federale concernente le misure
collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi
previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999 (legge sui
lavoratori distaccati; LDist; RS 823.20), per inosservanza del salario minimo
prescritto dal Contratto normale di lavoro per gli operatori di call center
(CNLCC), entrato in vigore il 1° agosto 2007 ed aggiornato l'ultima volta il 21
settembre 2012, in relazione a diverse dipendenti (__________).
Dopo avere raccolto le osservazioni dell'interessata, il 30
settembre successivo l'autorità cantonale ha inflitto a __________,
responsabile della società, una multa di fr. 5'000.–. La decisione è stata resa
sulla base degli art. 1 cpv. 2, 9 cpv. 2 lett. c LDist, nonché 3 lett. d del
regolamento della legge d'applicazione della LDist e della legge federale contro il lavoro nero LLN, del 24 settembre 2008 (RL 10.1.1.5.1).
C. Con giudizio 22 gennaio 2014, il Consiglio
di Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata dalla RI 1 SA contro la predetta risoluzione
dipartimentale.
L'Esecutivo cantonale ha rilevato che la ricorrente non aveva
rispettato il CNLCC riguardo a cinque impiegate attive presso il centro di M__________
(__________) per averle remunerate con un salario di fr. 19.36 all'ora anziché
di 19.50, mentre non lo aveva applicato per le quattro dipendenti residenti nel
nostro Cantone che lavoravano a domicilio (__________), in quanto erano pagate
soltanto a provvigione.
D. Contro la predetta pronunzia
governativa, la ditta soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando di essere tutt'al più
ammonita.
In ordine lamenta la carenza di motivazione della decisione dipartimentale
impugnata, dolendosi in sostanza della violazione del suo diritto di essere
sentita. Nel merito, sostiene che il provvedimento inflittole è privo di base
legale, in quanto il CNLCC non si applicherebbe alle quattro collaboratrici che
lavorano a domicilio. Per quanto riguarda le cinque dipendenti attive presso la
sede centrale, sottolinea che la differenza tra il salario minimo legale e
quello effettivamente versato si limita a qualche franco e di avere comunque adeguato
immediatamente lo stipendio dopo l'accertamento. In ogni caso, considera l'entità
della sanzione amministrativa eccessivamente severa.
E. All'accoglimento del gravame si
oppongono sia il Consiglio di Stato che il Dipartimento, quest'ultimo con
argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
F. In sede di replica, l'insorgente
riconferma i propri argomenti ricorsuali. Nella duplica, l'autorità
dipartimentale ribadisce le proprie posizioni, mentre il Governo non formula
osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. La competenza di questo Tribunale
a statuire su un ricorso contro una decisione governativa in materia di
sanzioni amministrative adottate in base all'art. 9 LDist è data dall'art. 9
cpv. 1 della legge di applicazione della LDist e della LLN, dell'11 marzo 2008
(LLDist-LLN; RL 10.1.1.5). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46
della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm;
RL 3.3.1.1), e presentato da una persona (giuridica) senz'altro legittimata a
ricorrere in quanto lesa direttamente nei propri legittimi interessi dalla
decisione qui impugnata (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere
deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Non è
infatti necessario procedere all'audizione di __________ e __________, dipendenti
della società che la ricorrente chiede di sentire per illustrare la natura del
loro rapporto d'impiego, in quanto come si vedrà in appresso tale mezzo di
prova non è suscettibile di apportare a questo Tribunale ulteriori elementi
fattuali per il giudizio che è chiamato a rendere.
2. La ricorrente si duole
innanzitutto della violazione del suo diritto
di essere sentita. Lamenta il fatto che l'autorità di prime cure avrebbe
omesso di motivare sufficientemente la
decisione con cui le ha inflitto la sanzione amministrativa.
Tale rimprovero va
esaminato preliminarmente, poiché quanto da essa invocato costituisce
una garanzia di natura formale, la cui disattenzione comporta di principio l'annullamento
della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del
ricorso nel merito (DTF 124 V 123 consid. 4 a, 122 I 464 consid. 4a, 120 Ib 379 consid. 3b).
2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono
determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale. Se tuttavia
questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29
della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999
(Cost.; RS 101). Tale norma assicura all'interessato il diritto di esprimersi
su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione
e gli garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di
conoscere i risultati delle stesse e di determinarsi al riguardo (DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1, 120 Ib 379,
118 Ia 17; Ulrich Häfelin/Georg Müller,
Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts,
6a ed., Zurigo 2010, pag. 374 n.
1615, pag. 384 n. 1672 segg., segnatamente n. 1680).
Il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 Cost. comprende
anche il dovere per le autorità amministrative e giudiziarie di motivare le proprie decisioni (art. 26 cpv. 1
LPamm; DTF 117 Ib 64 consid. 4). Per prassi, una motivazione può essere
ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona
brevemente le ragioni che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che
in un altro, ponendo in questo modo le parti nella situazione di
rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione
dello stesso (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid.
2b; 121 I 54 consid. 2c; 117 Ib 64 consid. 4), oppure quando risulta
implicitamente dai diversi considerandi componenti la decisione (STF
2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) o da rinvii ad altri atti (cfr. STF
2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2 e 1P.708/1999 del 2 febbraio 2000
consid. 2).
2.2. Nella fattispecie in esame, l'11 settembre 2013 l'UIL ha intimato alla RI 1 SA un rapporto indicando di avere rilevato, nell'ambito della
verifica effettuata l'8 aprile 2013, che la società non aveva rispettato i
salari minimi prescritti dal CNLCC riguardo a 12 dipendenti del suo call center,
elencandone i nominativi.
Invitata a prendere posizione in merito a tale accertamento,
il 16 settembre successivo la ricorrente ha affermato di avere comunque adeguato
immediatamente i salari versati alle dipendenti attive presso il centro di M__________.
Ha inoltre esposto le difficoltà ad applicare la tariffa oraria alle collaboratrici
che lavorano a domicilio ed elencato i nominativi delle tre residenti in Italia.
Raccolte queste osservazioni, il 20 settembre 2013 l'UIL ha quindi adottato il provvedimento querelato, che ha intimato al direttore della RI 1 SA,
indicando segnatamente quanto segue:
"Richiamata la nostra
intimazione di procedura di contravvenzione dell'11 settembre 2013 per violazione
alle disposizioni della Legge federale concernente le misure collaterali per i
lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti
normali di lavoro (Legge sui lavoratori distaccati, LDist), in particolare per
quanto riguarda la retribuzione minima (art. 1 cpv. 2 della LDist) regolata nel
contratto normale di lavoro (CNL) nel settore dei Call Centers;
considerato che il datore di
lavoro deve garantire ai lavoratori almeno le condizioni lavorative e salariali
prescritte nelle leggi federali, nelle ordinanze del Consiglio federale e nei
contratti normali di lavoro ai sensi dell'art. 360a CO;
tenuto conto che il 7
gennaio 2013 vi abbiamo informati sulla sanzionabilità del mancato rispetto del
CNL;
preso atto della
documentazione pervenuta in data 22 aprile 2013;
ritenuto che le motivazioni
addotte nelle osservazioni pervenute in data 19 settembre 2013, non sono tali
da giustificare il completo abbandono della procedura di contravvenzione;
richiamati gli articoli (...);
decide:
1. allaRI 1 SA, att. Signor __________,
via ai Ciòss, 6593 Cadenazzo
(sede amministrativa)
è inflitta una multa di CHF
5'000.00
è prelevata una tassa di
giustizia di CHF 150.00
Totale CHF
5'150.00
(...)".
Dopodiché, su richiesta della ricorrente, il 7 ottobre 2013 l'UIL le ha trasmesso la tabella con i dati raccolti, indicando i casi per i quali era stata
riscontrata l'infrazione. L'autorità ha precisato di avere tenuto conto delle
osservazioni al rapporto di contravvenzione e di avere escluso le due dipendenti
in prova e le tre che lavorano a domicilio in Italia.
Sulla base di questi dati, la RI 1 SA ha poi inoltrato
ricorso al Consiglio di Stato.
2.3. Ora, tenuto conto di quanto precede, si può senz'altro
ritenere che i requisiti minimi di motivazione previsti dalla giurisprudenza
testé menzionata sono stati tutto sommato ossequiati dall'autorità dipartimentale.
L'argomentazione addotta ha infatti consentito alla RI 1 SA di rendersi conto
sia dell'effettiva portata del provvedimento pronunciato nei suoi confronti,
sia delle ragioni poste a fondamento dell'avversata pronuncia, integrata dalle
precisazioni fornite il 7 ottobre 2013 dall'UIL. Prova ne è che l'insorgente è
stata in grado di impugnare la medesima con la dovuta cognizione di causa
davanti al Consiglio di Stato, che l'ha confermata dopo un ulteriore scambio di
allegati.
Ne discende che la censura di violazione del diritto di
essere sentito risulta infondata e va di conseguenza respinta.
3. 3.1. Al fine di combattere il
pericolo di un'eventuale pressione sociale che potrebbe causare la comparsa sul
mercato del lavoro svizzero di manodopera a buon mercato proveniente dai Paesi
dell'UE, il Dipartimento federale dell'economia (DFE) ha elaborato delle misure
di accompagnamento per l'introduzione dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera
e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla libera circolazione
delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), volte a istituire una
base giuridica al fine di evitare un dumping sociale e salariale a scapito dei
lavoratori in Svizzera.
In questo senso, l'8 ottobre 1999 è stata tra l'altro adottata
la già citata legge federale concernente le condizioni lavorative e salariali
minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali, entrata in
vigore il 1° luglio 2004. La LDist obbliga i datori di lavoro
esteri che distaccano lavoratori in Svizzera nell'ambito di una prestazione di
servizi transfrontaliera a rispettare le condizioni lavorative e salariali
minime prescritte nelle leggi federali, nei contratti collettivi di lavoro di
obbligatorietà generale e nei contratti normali di lavoro ai sensi dell'articolo
360a
del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911
(CO; RS 220). Quest'ultima disposizione precisa infatti che qualora in un ramo vengano ripetutamente e abusivamente offerti salari
inferiori a quelli usuali e non esista un contratto collettivo di lavoro,
possono essere stabiliti contratti normali di lavoro che prevedano salari
minimi vincolanti. Questa misura vale per tutte le aziende del ramo interessato.
3.2. La LDist è stata modificata il 15 giugno 2012 (vedi n. I
2 legge federale sull'adeguamento delle misure collaterali
alla libera circolazione delle persone del 15 giugno 2012; RU 2012 6703). Nella
sua nuova versione, essa è stata denominata "legge federale concernente le misure collaterali per i
lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti
normali di lavoro".
L'art. 1 cpv. 2 prima frase LDist disciplina ora il controllo
dei datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera e le sanzioni
applicabili a tali datori di lavoro, qualora questi violino le disposizioni sui
salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi
dell'articolo 360a CO. Tale disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2013,
si è resa necessaria in quanto le autorità cantonali non erano in
grado di sanzionare i datori di lavoro che infrangono le disposizioni sui
salari minimi prescritte nei contratti normali di lavoro quando impiegano
lavoratori in Svizzera. La modifica legislativa consente ora di garantire la
parità di trattamento tra i datori di lavoro svizzeri ed esteri. In precedenza,
infatti, soltanto i datori di lavoro esteri potevano essere sanzionati in base
alla LDist (vedi Messaggio concernente la legge federale sull'adeguamento delle
misure collaterali alla libera circolazione delle persone del 2 marzo 2012, FF
2012 3017, n. 1.2.2).
3.3. Per call center, ossia centro chiamate, s'intende l'insieme
dei dispositivi, dei sistemi informatici e delle risorse umane atti a gestire,
in modo ottimizzato, le chiamate telefoniche da e verso un'azienda. Essi si
suddividono in due categorie: "outsourcing", quando il lavoro di
assistenza viene svolto all'esterno dell'azienda, e "inhouse", quando
il centro si trova all'interno della medesima
(http://www.studenti.it/lavoro/orientamento/callcenter1.php). I servizi forniti
possono a loro volta essere suddivisi in "inbound", cioè erogati al
momento del ricevimento delle chiamate (rientrano in questa categoria i servizi
di customer care e di help desk tecnico) e "outbound", ovvero forniti
attraverso l'effettuazione di chiamate dai call center verso l'esterno (tra
questi sono compresi il telemarketing e la promozione).
Per poter disciplinare il settore degli operatori dei call
center, il Cantone Ticino ha adottato un contratto normale di lavoro (CNLCC), entrato
in vigore il 1° agosto 2007 (FU 56/2007) e in seguito più volte aggiornato. Inizialmente,
il CNL è stato adottato per gli operatori di call center "outbound".
Nel 2009, dato l'andamento preoccupante del settore in ambito salariale, è
stato esteso ai call center "inbound". Visto però il perdurare della
situazione di dumping salariale, con decreto 17 ottobre 2012 (FU 48/2012) il
Consiglio di Stato ne ha esteso il campo di applicazione a tutti i call center,
includendo quindi anche quelli "inhouse". Versione, questa, valida
fino al 31 dicembre 2013 e pertanto applicabile alla presente fattispecie.
Ora, l'art. 1 CNLCC sancisce che esso è applicabile a tutti i
call center (compresi i call center «inhouse»), ossia a ogni struttura
organizzata con risorse umane specializzate e risorse tecnologiche integrate,
che gestisce in modo efficace ed efficiente volumi elevati di contatti
multimediali inbound (in entrata) e outbound (in uscita) tra un'azienda o un
ente e i suoi clienti o utenti e a tutti gli operatori per la comunicazione con
la clientela qualsiasi sia la struttura o l'azienda dove sono impiegati.
La durata settimanale del lavoro, precisa l'art. 2 cpv. 1 CNLCC,
è di 40 ore ripartite su 5 giorni (2080 ore annue; 173.3 al mese). Il
lavoratore, oltre alle usuali pause previste come tempo di riposo di cui all'art.
15 cpv. 1 della legge federale su lavoro del 13 marzo 1964 (LL; RS 822.11), ha
diritto a una compensazione in tempo di riposo pagato equivalente all'8.33%
della durata del lavoro da lui svolto (es: 60' pagati di cui 55' lavorati). Il
tempo di riposo compensativo deve essere accordato e ripartito nel corso della
giornata in proporzione alle ore lavorate (cpv. 2). Il tempo di presenza sul
posto di lavoro decorre dal momento in cui il lavoratore è a disposizione del
datore di lavoro all'interno dell'azienda (dall'entrata) e non dal momento in
cui il lavoratore avvia il PC secondo la procedura di log-in (cpv. 3).
Giusta l'art. 4 CNLCC, i salari orari minimi di base in CHF
per operatore «outbound» e «inbound» sono di fr. 16.95 durante il periodo di
prova (3 mesi) e di fr. 19.50 dopo il periodo di prova.
Gli art. 1 e 4 CNLCC hanno carattere obbligatorio.
3.4. L'art. 3 lett. d RLLDist precisa che l'UIL è competente
per i controlli che la legislazione federale attribuisce alla Commissione
tripartita per quanto riguarda le disposizioni di un contratto normale di
lavoro sui salari minimi ai sensi dell'art. 360a CO.
4. 4.1. Come accennato in narrativa,
nell'ambito di un controllo volto ad accertare le condizioni lavorative e
salariali nel settore dei call center, l'8 aprile 2013 l'UIL ha richiesto alla RI 1 SA la distinta dei dipendenti per l'attività monitorata, la loro
busta paga per il periodo 1° marzo - 31 marzo 2013 e i contratti degli
operatori assunti a partire dal 1° gennaio 2013. Acquisiti tali dati,
l'autorità cantonale ha riscontrato che la società non aveva rispettato il salario
minimo prescritto dal CNLCC nei riguardi di dodici sue impiegate.
Va comunque preso atto che nell'ambito della multa inflitta
alla ricorrente, l'autorità dipartimentale ha successivamente escluso le tre
collaboratrici che lavorano dall'estero, di modo che la sanzione pecuniaria va
circoscritta alle altre nove dipendenti.
4.2. Ora, per quanto riguarda la situazione delle cinque collaboratrici
attive presso la sede centrale di M__________ (__________impiegate al 70%, __________
all'87.5%), dagli atti risulta che nel periodo determinante sono state remunerate
con un salario di fr. 19.36 all'ora anziché di 19.50 (oltre alle indennità per
vacanza e giorni festivi), con una differenza quindi dello 0,74% rispetto a quanto
sancito dal CNLCC. Rapportato a un impiego al 100%, esso corrisponderebbe a uno
stipendio mensile di fr. 3'344.–, inferiore quindi a quello previsto dal CNLCC
di fr. 3'380.–.
Ne discende che per queste dipendenti la ricorrente non ha rispettato
il salario minimo legale. Del resto, nemmeno l'insorgente lo contesta. Il fatto
che dopo l'accertamento la società abbia immediatamente adeguato le loro buste
paga con effetto retroattivo al 1° gennaio 2013, non permette certo di ritenere
che l'infrazione non sia stata commessa. Determinante era infatti
la situazione al momento del controllo effettuato dall'autorità competente.
4.3. Resta quindi da verificare la situazione delle quattro dipendenti
residenti nel nostro Cantone (__________), le quali svolgono il loro lavoro per
la ricorrente a domicilio.
Visto che le stesse sono remunerate esclusivamente a provvigione
e non in base al tempo di lavoro, il Dipartimento ha ritenuto completamente
disattese le garanzie sul salario minimo previste dal CNLCC.
La ricorrente sostiene per contro che quest'ultimo contratto
non sarebbe nemmeno applicabile alle dipendenti che lavorano a domicilio.
Ritiene pertanto che la multa inflitta sia priva di base legale. Secondo
l'insorgente, il domicilio privato delle lavoratrici da cui attivano la
promozione di vendita telefonica non può essere considerato per sua natura un
call center, non trattandosi di una struttura organizzata dell'azienda, tenuto
pure conto dell'impossibilità per il datore di lavoro di effettuare un
controllo sulla durata dell'attività di chi opera da casa. La tesi non può
essere condivisa.
L'art. 1 CNLCC - che come detto dianzi si fonda sull'art. 1
cpv. 2 LDist ed è quindi fondato su una valida base legale - sancisce che il
contratto è applicabile a tutti i call center (compresi quelli "inhouse"),
qualsiasi sia la struttura o l'azienda dove sono impiegati. Esso va
quindi esteso anche alle collaboratrici che, sulla base del contratto stipulato,
svolgono l'attività a domicilio per conto del proprio datore di lavoro. Non è
atto a sovvertire quanto precede il fatto che esse non siano impiegate presso
la sede centrale, ritenuto che questa è una circostanza puramente legata
all'organizzazione interna della società.
Non permette di giungere a conclusioni più favorevoli all'insorgente
l'argomento secondo cui queste lavoratrici siano comunque state pagate tramite il
versamento di provvigioni. Tale genere di remunerazione, che non dipende dal
tempo di lavoro impiegato bensì esclusivamente dalle vendite effettuate, non è
più ammesso da quando nel contratto normale sono stati inclusi pure i call
center "inhouse", dopo che i controlli effettuati dall'UIL avevano
evidenziato una situazione di dumping salariale anche nelle strutture o aziende,
la cui attività preponderante non è quella di call center (cfr. il CNLCC nella
sua versione del 28 agosto 2009, in FU 68/2009; vedi anche i vari rapporti
pubblicati sul sito http://www4.ti.ch/dfe/de/usml/commissione-tripartita/rapporti-dattivita/).
Per questo motivo, con decreto 21 settembre 2012 il Consiglio di Stato ha esteso
il contratto normale di lavoro in parola anche a queste strutture "inhouse"
e al personale da esse impiegato, escludendo nel contempo il sistema delle
provvigioni dal calcolo del salario minimo previsto per tutti gli operatori impiegati
per la comunicazione con la clientela.
Di conseguenza, visto che nel caso concreto le quattro dipendenti
residenti nel nostro Cantone che lavorano per la ricorrente a partire dal loro
domicilio (__________) non hanno una parte fissa di salario minimo garantito
contrattualmente, a giusta ragione l'autorità di prime cure ha considerato che quest'ultima
ha violato la legge anche per quanto riguarda queste impiegate.
4.4. Ne discende che, per quanto riguarda la materialità
dell'infrazione, la decisione impugnata non presta il fianco ad alcuna critica.
5. Bisogna ora verificare l'entità
della sanzione pecuniaria, tenendo conto degli elementi oggettivi e soggettivi
dell'infrazione commessa.
5.1. Giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. c LDist,
l'autorità cantonale competente può, per infrazioni alle
disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai
sensi dell'articolo 360a CO commesse da datori di lavoro che impiegano
lavoratori in Svizzera, pronunciare una sanzione amministrativa che preveda il
pagamento di un importo sino a 5'000 franchi; è applicabile l'articolo 7 della
legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo del 22 marzo
1974 (DPA; RS 313.0).
Secondo l'art. 9 cpv. 3 LDist, l'autorità
che pronuncia una sanzione notifica una copia della sua decisione alla Segreteria
di Stato dell'economia e all'organo di controllo competente ai sensi dell'art.
7 cpv. 1 lett. a. La Segreteria di Stato dell'economia tiene un elenco delle
imprese e delle persone che sono state oggetto di una sanzione passata in
giudicato. L'elenco è pubblico.
L'art. 7 DPA sancisce che se la multa applicabile non supera
Fatti
i fr. 5'000.– e se la determinazione delle persone punibili secondo l'art. 6 DPA
esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, si può
prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare
al pagamento della multa la persona giuridica, la società in nome collettivo o
in accomandita o la ditta individuale (cpv. 1). Il capoverso 1 si applica per
analogia alle comunità di persone senza personalità giuridica (cpv. 2).
5.2. In concreto, l'UIL ha inflitto alla SA, e per essa al
suo amministratore unico __________, una multa di fr. 5'000.–.
Va innanzitutto rilevato che la sanzione corrisponde al massimo
previsto dalla legge per questo genere di infrazioni che non hanno ancora una
rilevanza penale (art. 9 cpv. 2 lett. c in rapporto con l'art. 12
cpv. 1 lett. d LDist). Ora, tale importo è stato determinato dall'UIL applicando
una formula elaborata dalla stessa autorità di prime cure e ratificata dalla
Sezione delle finanze e dell'economia con risoluzione 7 giugno 2013 agli atti, la
quale prende in considerazione diversi parametri (vedi n. 9 del modello),
quali, segnatamente, il salario lordo orario di riferimento dovuto (a) e quello
effettivamente versato (b), per poi calcolare lo scarto medio percentuale
[(a-b)/a] x 100 (c), e giungere infine all'importo della sanzione tramite la
formula c x 5'000 x fattore
NL (corrispondente al numero di lavoratori occupati) x fattore
T (numero di mesi in infrazione rilevati nel periodo controllato).
Pur essendo comprensibile che, come ha spiegato in sede di
duplica l'UIL, il tariffario in parola sia stato concepito al fine di evitare
le disparità di trattamento tra le aziende con un numero importante di
dipendenti e quelle di piccole dimensioni, lo stesso costituisce
comunque soltanto una sorta di direttiva interna volta ad assicurare
un'interpretazione ed un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da
parte dell'apparato amministrativo (Adelio
Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002,
n. 129 con numerosi riferimenti) e non è in alcun modo vincolante per gli amministrati
o per i tribunali (DTF 128 I 167 consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2b). Giova
infatti ricordare che dal profilo strettamente giuridico la commisurazione dell'entità
della sanzione dipende dal caso specifico, e deve debitamente tenere conto
della gravità oggettiva e soggettiva dei fatti rimproverati, sopprimendo l'indebito
vantaggio conseguito. L'attuazione di questi principi impone un'attenta presa
in considerazione di tutte le circostanze del caso, e non può essere ridotta ad
un semplice calcolo matematico. Ma anche laddove, come nella presente
fattispecie, l'autorità dovesse far capo a dei criteri schematici predefiniti, ciò
non la esime dal verificare se il risultato così ottenuto sia rispettoso dei
disposti che governano questo specifico ambito del diritto.
Ferme queste premesse di ordine generale, nel caso di specie
la multa massima di fr. 5'000.– inflitta alla ricorrente appare eccessiva se
rapportata alle circostanze che caratterizzano il caso di specie.
Dal profilo oggettivo bisogna innanzitutto considerare che con una differenza
dello 0,74% rispetto al salario minimo previsto dal CNLCC, la violazione della
legge riferita alle cinque collaboratrici attive presso la sede centrale di M__________
(__________) è stata alquanto contenuta, come peraltro ammesso anche dall'UIL.
Ben più grave risulta per contro quella concernente le quattro
operatrici impiegate a partire dal loro domicilio, ritenuto che - come detto dinnanzi
- le stesse non sono state pagate a dipendenza del tempo di lavoro impiegato ma
esclusivamente sulla base delle vendite effettuate (__________: fr. 802.35; __________:
fr. 370.75; __________: fr. 5'041.–; e __________: fr. 3'631.75, vedi conteggi
di stipendio lordo marzo 2013, agli atti). Benché la violazione formale della
legge per queste collaboratrici risulti indubbiamente data, bisogna tenere
conto che le medesime sono state comunque remunerate, e che per quanto riguarda
__________ e __________ le provvigioni da esse percepite superano in ogni caso
il salario medio orario minimo fissato dal CNLCC corrispondente a fr. 3'380.–
lordi mensili, anche se non è dato di sapere il tempo di lavoro che hanno
dovuto impiegare per conseguire tali somme. Tutto questo non basta certo a
ridimensionare la gravità dell'infrazione e l'entità della colpa imputabile all'insorgente,
ma non permette nemmeno di ritenere, come ha fatto l'autorità di prime cure, che
tali dipendenti non siano nemmeno state remunerate. Oltre a ciò, va pure tenuto
conto che l'infrazione, così come accertata dall'autorità di prime cure, è stata
commessa sull'arco di un solo mese e che la RI 1 SA risulta incensurata.
Per tutti questi motivi, si giustifica dunque di ridurre la multa
inflitta alla ricorrente e fissarla a fr. 3'000.–. Oltre che a essere contenuta
nei limiti concessi dalla legge, la misura così ridotta risulta rispettosa del
principio della proporzionalità e tiene debitamente conto della gravità
oggettiva dell'infrazione rimproverata all'insorgente. Un
semplice ammonimento come richiesto dalla ricorrente non può quindi trovare spazio
nella presente fattispecie. Tanto più che la legge non lo prevede.
6. Stante quanto precede, il ricorso dev'essere pertanto parzialmente accolto e la decisione dell'UIL così come quella del Consiglio di Stato che
la tutela riformate, nel senso che all'insorgente è inflitta una multa di fr. 3'000.–.
7. La tassa di giudizio (art. 28
LPamm), è posta a carico della ricorrente proporzionalmente al suo grado di soccombenza.
Lo Stato del Cantone Ticino verserà all'insorgente, assistita
da un avvocato iscritto nell'apposito registro, un importo ridotto a titolo di
ripetibili per entrambe le sedi (art. 31 LPamm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, la risoluzione 22 gennaio 2014 (n. 398) del
Consiglio di Stato è riformata come segue:
1. Il ricorso è
parzialmente accolto e la decisione 30 settembre 2013 (MDL-2013.001) dell'Ufficio
dell'ispettorato del lavoro riformata, nel senso che:
"1.
Alla RI 1 SA e per essa al signor __________, via __________
__________
(sede amministrativa) è inflitta una multa
di fr.
3'000.–.
Considerandi
2.
E'
prelevata una tassa di giustizia di fr. 150.–".
2.
Non si
percepiscono né tasse né spese".
2.
La tassa di giudizio è a carico
della ricorrente, nella misura di fr. 800.–.
3.
Lo Stato del Cantone Ticino
rifonderà alla ricorrente fr. 800.– a titolo di ripetibili ridotte per entrambe
le sedi.
4.
Contro la presente decisione è
dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
5.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il segretario