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Decisione

52.2014.63

Licenza edilizia per la sopraelevazione di un edificio nel nucleo. Principio d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio

23 febbraio 2015Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i valori di pianificazione ed i valori limite d'immis-sione (VLI), a seconda

del tipo d'impianto ed in funzione del gra-do di sensibilità (GdS) assegnato

alle singole zone di utilizzazio-ne.

I limiti di esposizione al rumore dell'industria e delle arti e mestie-ri sono

fissati dall'allegato 6 all'OIF, che per le zone destinate all'abitazione,

nelle quali non sono previste aziende moleste fissa un valore di pianificazione

(Lr) di 55 dB(A) per il giorno, rispetti-vamente di 45 dB(A) per la notte.

4.2. Nel caso concreto il progetto prevede di installare una termopompa

aria-acqua, modello __________, che funzionerà sia di giorno sia di notte, in

un locale tecnico al pian terreno. L'aspirazione e l'espulsione dell'aria è

prevista attraverso due griglie, che danno sul cortile interno, su cui si

affacciano alcune abitazioni. Secondo il protocollo di calcolo del fornitore

prodotto dagli istanti in licenza nel marzo 2011, il livello di valutazione Lr

dell'impianto presso la finestra di un'abitazione (part. __________) ad una

distanza di m 8.00 è pari a 42.58 dB(A).

In sede di avviso cantonale, l'UPR ha ritenuto che l'impianto rispettasse i

valori di pianificazione per la zona di situazione [di notte: 45dB(A), di

giorno: 55 dB(A)] e fosse conforme all'OIF, subordinando il rilascio della

licenza alle condizioni - in sintesi - di rispettare i dati tecnici (potenza

sonora e tempi di funzionamento) nonché l'ubicazione dell'impianto previsti. Ad

opposta conclusione è pervenuta questa Corte, che ha sollevato dubbi in merito

al rispetto dei valori di pianificazione (vista la distanza inferiore di 5.00

dal ricettore più prossimo risultante dai documenti agli atti), censurando

inoltre la mancata presa in considerazione di eventuali provvedimenti per

ridurre le emissioni, in applicazione del principio di prevenzione. Il

Tribunale ha dunque chiesto al Governo di pronunciasi nuovamente su questo

punto, dopo aver assunto le informazioni necessarie (cfr. STA 52.2012.119

citata, consid. 4.2).

Dando seguito a questo giudizio, i resistenti hanno prodotto ulteriori documenti

e piani (email 19 giugno 2013 della __________ con allegati) che raffigurano la

collocazione della pompa di calore e i canali di aspirazione ed espulsione dell'aria,

unitamente alla posa di un silenziatore [- 10 dB(A)] volto ad attenuare ulteriormente

il rumore che - attraverso il canale di espulsione e il pozzo luce - convoglia

verso l'esterno.

Dal canto suo l'UPR ha riverificato il protocollo di calcolo, con una minor

distanza (- 3.00 m) dal ricettore più prossimo (finestra al __________),

rilevando che il livello di valutazione Lr [46.68 dB(A)] era superiore al

Considerandi

valore limite d'esposizione [(45 dB(A)]. Ha tuttavia annotato che il margine di

sicurezza [+ 3 dB(A)] assunto dal fornitore dell'impianto, permetteva di ridurre

di conseguenza il livello di valutazione [43.68 db(A)], che risulterebbe

pertanto inferiore ai limiti imposti dall'OIF. Per contenere le emissioni, ha tuttavia

chiesto che fossero posati dei canali silenziati [- 8/10 dB(A)]. Soluzione,

questa, che il Governo ha fatto propria - alla luce della citata documentazione

già prodotta dagli istanti in licenza - subordinando la licenza alla condizione

(aggiuntiva) di posare (..) un silenziatore nel canale di espulsione

della termopompa. Il giudizio, con la precisazione di cui si dirà in

appresso, resiste alle critiche dei ricorrenti.

Certo è anzitutto che dai piani agli atti - integrati dall'ulteriore sezione

prodotta in questa sede dai resistenti (doc. 1) - risulta con sufficiente chiarezza

l'ubicazione dei bocchettoni d'entrata e uscita della pompa di

calore. I canali di aspirazione ed espulsione dell'aria sboccheranno all'interno

di due pozzi luce (m 0.6 x 1.25), profondi circa un metro. Da qui, l'aspirazione

e l'espulsione dell'aria è prevista attraverso due griglie a pavimento, che

danno sul cortile interno: la prima, sarà collocata in prossimità della

fontanella (da rimuovere), la seconda al di sotto della scala esterna, ovvero aprendo

un varco nel muro che la sorregge (sottoscala; cfr. pianta e sezione di cui al citato

doc. 1; cfr. anche duplica dei resistenti, pag. 3). Aspetto, quest'ultimo, che

conferma ulteriormente l'ubicazione dei canali già prevista dal progetto (cfr.

incarto DT, piante doc. 13, 15 e 17 nonché piani allegati al citato email 19

giugno 2013 della __________). Dai menzionati piani emerge inoltre che non è

prevista alcuna “uscita” in facciata: l'altezza di 0.73 m dal pavimento si riferisce infatti a quella interna dei canali, non a quella esterna.

Ferme queste premesse, non vi è motivo per scostarsi dalle verifiche dell'UPR,

con le quali neppure i ricorrenti si confrontano. Da respingere sono invece i

generici timori di riverberi nel cortile. Ad ogni modo, in aggiunta a quanto

imposto dal Governo, in applicazione del principio di prevenzione, si

giustifica in concreto imporre anche il rivestimento del sottoscala e dei pozzi

luce con materiale fonoassorbente, ciò che con un dispendio senz'altro contenuto

permetterà di ridurre ulteriormente le emissioni [cfr. Cercle Bruit, Aiuto all'esecuzione

6.

: Valutazione acustica delle pompe di calore aria-acqua, maggio 2014,

allegato 2, sub sito: www.cerclebruit.ch).

5.

5.1. Sulla

base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere

parzialmente accolto. La decisione del Consiglio di Stato (dispositivo 1) è completata

nel senso che la licenza edilizia è subordinata all'ulteriore condizione di

rivestire con materiale fonoassorbente il sottoscala e i pozzi luce, conformemente

a quanto indicato al consid. 4.2.

5.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico dei

ricorrenti e dei resistenti, proporzionalmente al rispettivo grado di

soccombenza. Nella misura in cui non sono compensate, i ricorrenti rifonderanno

inoltre ai resistenti, assistiti da un legale, un adeguato importo a titolo di

ripetibili (art. 31 LPamm) per questa sede. In considerazione dell'entità della

soccombenza, non si giustifica di modificare il dispositivo su tassa di

giustizia e ripetibili della precedente istanza.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza, il dispositivo n. 1 della

decisione del Consiglio di Stato (n. 647) è completato nel senso che la licenza

edilizia 27 ottobre 2011 rilasciata dal municipio di Ascona a CO 1 e CO 2 per

sopraelevare l'edificio (part. __________) è subordinata all'ulteriore condizione

di rivestire con materiale fonoassorbente il sottoscala e i pozzi luce, conformemente

a quanto indicato al consid. 4.2.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico di RI 2, RI 3 e RI 1, in solido,

in ragione di fr. 1'600.- e di CO 1e CO 2, in solido, per la rimanenza (fr. 200.-).

I ricorrenti rifonderanno inoltre a questi ultimi fr. 1'400.- a titolo di

ripetibili di questa sede.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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