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Decisione

52.2014.98

Realizzazione di un punto di raccolta di rifiuti solidi urbani in zona residenziale

9 novembre 2015Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i controversi contenitori non sul sedime stradale ma sul mapp. __________, è

dunque a ragione che il municipio lo ha approvato in base alla LE anziché alla

legislazione sulle strade.

3.2.

3.2.1. La licenza edilizia

dev'essere concessa se i progetti presentati sono conformi alle disposizioni

legali in materia di polizia delle costruzioni, di pianificazione del

territorio nonché alle altre norme di diritto pubblico applicabili alla domanda

presentata (art. 2 cpv. 1 LE). In particolare, giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a della

legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS

700), l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata, di principio,

soltanto se l'intervento edilizio è conforme alla funzione prevista dal piano

regolatore per la zona d'utilizzazione, ovvero soltanto per insediamenti la cui

destinazione s'integra convenientemente nelle finalità della zona in cui sorgono

(principio della conformità di zona). Eccezioni a questo principio all'interno

delle zone edificabili sono disciplinate dal diritto cantonale (art. 23 LPT).

Fuori di queste zone fa invece stato l'ordinamento retto dagli art. 24-24d

e 37a LPT. Resta riservato l'obbligo di pianificare, sancito dall'art. 2

LPT, se si tratta di opere che per natura, dimensioni o effetti sul territorio

e sull'ambiente, risultano talmente incisive da rendere necessario l'allestimento

o la modifica di un piano di utilizzazione, com'è il caso della realizzazione

di cave di ghiaia (DTF 123 II 88; DTF 119 Ib 174, 115 Ib 302), di impianti per

il ricupero dei rifiuti (DTF 124 II 252; DTF 117 Ia 352), di discariche

regionali (DTF 116 Ib 50), ma anche di grandi posteggi (DTF 115 Ib 508), di

grandi centri sportivi (DTF 114 Ib 180), di campi da golf (DTF 114 Ib 312) e di

porti (DTF 113 Ib 371).

3.2.2. La vigente pianificazione

attribuisce il mapp. __________ alla zona

residenziale R3, disciplinata dall'art. 47 delle norme di attuazione del piano

regolatore (NAPR). All'interno di tale zona è ammessa la costruzione di edifici destinati all'abitazione e ad attività

commerciali e amministrative non moleste (cpv. 1). Ora, benché la norma menzioni unicamente la costruzione di

edifici destinati all'abitazione e allo svolgimento di attività commerciali e

amministrative non moleste, è evidente che conformi

alla funzione dell'utilizzazione sono pure impianti accessori o opere infrastrutturali

che sono funzionalmente connessi con la destinazione prescritta (cfr. DTF 133

Considerandi

II 353 consid. 4.3.2). Contrariamente a quanto sostenuto dalle insorgenti, la

prevista posa di contenitori interrati per RSU rientra senz'altro tra questo

genere di opere. Del resto, nella misura in cui sono destinati a sostituire i

cassonetti esterni, che giustamente le ricorrenti non pretendono essere

incompatibili con la funzione di zona, non si vede perché lo sarebbero i contenitori

interrati, che rispetto ai primi presentano peraltro parecchi vantaggi, segnatamente

dal profilo del decoro e del contenimento degli eventuali odori. Non porta ad

altra conclusione il fatto che il progetto preveda al mapp. __________ l'interra-mento

di 4 contenitori, destinati a servire circa 370 abitanti. Si tratta in effetti

di un numero tutto sommato contenuto e proporzionato al comparto (zona 7) che l'impianto,

tenuto conto della volontà di razionalizzare la raccolta dei RSU raggruppando i

siti di raccolta, è chiamato a servire. Non è comunque assimilabile ad un

centro di raccolta differenziata destinato per sua natura a richiamare regolarmente

utenti anche da zone più distanti, la cui realizzazione esigerebbe, prima dell'eventuale

rilascio della licenza edilizia, un consolidamento attraverso una procedura

pianificatoria (cfr. STA 52.2010.263 del 7 dicembre 2010 consid. 2). Ininfluente

è quindi, da questo profilo, la circostanza che i controversi contenitori

potrebbero essere utilizzati anche da persone provenienti da altre zone residenziali.

A prescindere dal fatto che ciò non sarebbe escluso neppure qualora venissero

mantenuti i cassonetti esterni, come del resto danno atto le ricorrenti, spetta

al municipio prevedere, conformemente al progetto di massima prodotto (cfr.

doc. 1 annesso alla risposta 16 aprile 2014), un sufficiente numero di punti di

raccolta al fine di coprire l'intero territorio comunale ed adottare, se del

caso, le necessarie prescrizioni di esercizio/utilizzo.

4.

4.1. Giusta l'art. 16 cpv. 1 NAPR,

una costruzione è considerata sotterranea quando essa non sporge oltre 1.20 m dal

filo del terreno sistemato, rispettivamente dal filo del terreno confinante.

Verso l'area pubblica (strade, piazze e sentieri), il cpv. 2 sancisce che,

salvo casi eccezionali in cui il municipio ha facoltà di concedere un'eventuale

deroga, devono essere rispettate le distanze minime valide per gli edifici

principali. Fanno dunque stato le distanze prescritte dall'art. 14 lett. c NAPR:

- strade principali: m 4.00 dal

ciglio stradale

- strade di collegamento SC e di

raccolta SR: m 4.00 dal ciglio

stradale

- strade di servizio SS: m 3.00

dal ciglio stradale

- piazze: m 4.00 dal ciglio

- sentieri: m 1.50 dal ciglio.

4.2

In concreto, le colonnine

munite di bocche ribaltabili che sovrastano i contenitori interrati sporgono

circa un metro dal terreno sistemato. L'impianto, collocato nei pressi

dell'incrocio tra via __________ e via __________, configura dunque una costruzione

sotterranea. Ferma questa premessa, occorre rilevare ch'esso non rispetta la

distanza dalle strade a ridosso delle quali verrebbe a trovarsi,

indipendentemente dal fatto che si applichi la distanza minima di 3.00 m o di

4.00

m. Da questo profilo, la licenza edilizia 14 novembre 2013 ed il giudizio

governativo che la conferma non possono quindi essere tutelati.

4.3

Per il principio di proporzionalità non si

giustifica d'annullare una licenza edilizia difforme quando il difetto può

essere facilmente emendato subordinandola a determinate condizioni. Nel caso

concreto, non è tuttavia possibile emendare il difetto rilevato, perché, pur non

essendo escluso che l'impianto possa essere realizzato altrove sul medesimo

fondo, l'identificazione di una nuova ubicazione rispettosa del diritto esige

una riprogettazione, oltre che l'accordo dei proprietari o, in difetto, l'avvio

di una procedura espropriativa. Ne consegue che la licenza edilizia 14 novembre

2013.

va annullata. Per motivi di economia processuale, si giustifica nondimeno

di esaminare anche le restanti censure sollevate.

5.

I ricorrenti ritengono che il

progettato intervento sia suscettibile di pregiudicare la sicurezza del

traffico, in quanto il parcheggio esistente sul mapp. __________ sarebbe spesso

occupato a causa degli eventi che si tengono presso il Centro __________ e gli

utenti automobilisti per scaricare i rifiuti si vedrebbero quindi costretti a

fermarsi sul ciglio della strada.

La preoccupazione espressa dalle

insorgenti appare eccessiva. Anzitutto, non si può ammettere che il posteggio

esistente versi regolarmente nelle condizioni che emergono dalle fotografie da

loro prodotte (cfr. doc. L), di cui nulla è dato a sapere (orario e giorno

dello scatto, eventi in corso, ecc.). Le fotografie presentate dal comune

resistente, scattate in giorni ed orari diversi forniscono un quadro ben

differente, che appare invero più vicino alla situazione quotidiana riscontrabile

in loco (cfr. doc. 2a-2f annessi alla risposta 16 aprile 2014). Si può dunque

ritenere che la presenza di una ventina di stalli permetta di norma agli utenti

che intendono servirsi della struttura di posteggiare regolarmente, senza quindi

violare l'art. 37 della legge federale sulla circolazione stradale del 19

dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), rispettivamente gli art. 18 cpv. 3 e 19 cpv.

2.

dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 (ONC;

RS 741.11). Anche perché, ragionevolmente, si può escludere che i potenziali

utenti si presentino in numero massiccio nello stesso momento a scaricare i

loro sacchi. In secondo luogo, la presenza di diversi punti di raccolta sul

territorio favorisce sia la ripartizione degli utenti tra i vari impianti, sia il

raggiungimento di questi ultimi a piedi, per cui non sarà indispensabile

utilizzare l'automobile, né posteggiare. Da considerare è pure il fatto che la

postazione contestata dalle ricorrenti è limitata a 4 contenitori per soli rifiuti

solidi urbani, mentre altrove si raccolgono pure vetro e carta, di modo che non

necessariamente risulterà attrattiva per gli utenti che non risiedono nella

zona 7 al cui servizio è per principio posta. In conclusione, visto quanto

precede, è da escludere che l'intervento criticato possa intralciare la circolazione

così da renderlo incompatibile con la sicurezza stradale.

Contrariamente a quanto preteso, la posa dei contestati

contenitori all'interno del sedime privato non comporta d'altronde la restrizione

del calibro stradale.

In definitiva, il contestato intervento appare da

questi punti di vista rispettoso della legalità. Le censure ricorsuali vanno dunque disattese.

6.

Le ricorrenti hanno contestato il

progetto anche dal profilo delle immissioni foniche e di quelle atmosferiche.

Il Consiglio di Stato ha respinto tali censure, facendo riferimento alle valutazioni

positive dei competenti servizi dipartimentali. A ragione.

6.1

Per quanto concerne le immissioni foniche, dai

calcoli prudenziali - tenuto cioè conto del maggior numero di deponie possibili

per ciascun contenitore - effettuati dall'Ufficio per la prevenzione dei rumori

(UPR) emerge infatti che i livelli di rumore raggiungono 36.8 dB(A) di giorno e

30.8

dB(A) di notte e rispettano quindi abbondantemente i valori di

pianificazione (VP) validi per le zone residenziale ove - come in concreto - è

applicabile il grado di sensibilità (GdS) II, pari a 55 dB(A) per il giorno e a

45.

dB(A) per la notte. Limiti, questi, che sono ossequiati anche considerando

la vuotatura settimanale, operazione che, peraltro, dura notoriamente soltanto

qualche minuto per contenitore. In applicazione del principio di prevenzione, l'UPR

ha inoltre imposto delle condizioni d'esercizio, che il municipio dovrà far

rispettare, suscettibili di limitare gli eventuali disagi derivanti dall'utilizzo

dell'impianto e dall'operazione di vuotatura. A torto, le ricorrenti sostengono

dunque che l'impianto non sarebbe compatibile con la zona residenziale e

dovrebbe trovare posto in quella industriale. Per i motivi esposti al consid. 5

non vi è d'altronde motivo di attendersi un rilevante aumento del traffico. Considerato

altresì che il calcolo dell'UPR tiene conto del maggior numero possibile di

deponie per settimana, non è quindi dato di vedere perché i dati utilizzati

dall'autorità dipartimentale dovrebbero (e potrebbero) essere aumentati del

50%. Neppure le ricorrenti lo spiegano. Pure incomprensibile è come queste

ultime siano giunte a stabilire un livello di valutazione del rumore di almeno

81.15

dB(A) di giorno e di 46.2 dB(A) di notte, ossia superiore di circa 44

dB(A), rispettivamente di 15 dB(A), rispetto ai valori determinati dall'UPR, ritenuto

che, essendo la

misura in dB una misura in scala logaritmica, tali incrementi corrispondono ad un

aumento del rumore di 25'000 volte, rispettivamente di 30 volte.

6.2

Per quanto attiene alle

immissioni atmosferiche derivanti dagli eventuali odori e dal traffico indotto

dal nuovo impianto, la SPAAS ha escluso la sussistenza di molestie suscettibili

di ostare al progetto. In merito agli odori, evidenziato che non sussistono

valori limite da rispettare, ha ritenuto che in concreto non si potesse parlare

di immissioni eccessive, non potendosi affermare che il benessere fisico di una

parte importante della popolazione verrà pregiudicato del nuovo sito di

raccolta (cfr. art. 2 cpv. 5 lett. b ordinanza contro l'inquinamento

atmosferico del 16 dicembre 1985; OIAt; RS 814.318.142.1). In merito al traffico

indotto, che ha comunque reputato limitato, ha invece ritenuto che le emissioni

di ossidi di azoto (NOx) non comporteranno un incremento percettibile delle

immissioni, né un cambiamento dello stato dell'aria. Con il ricorso, le

ricorrenti non si confrontano con queste considerazioni, avallate dal Governo,

limitandosi ad affermare genericamente che la salubrità dell'aria verrà compromessa

in modo intollerabile. Da questo profilo, non mette dunque conto di

approfondire l'argomento.

7.

Le ricorrenti censurano infine la violazione

della parità di trattamento per il fatto che il municipio, a seguito di un'opposizione,

avrebbe rinunciato alla realizzazione di un punto di raccolta in via __________,

per il quale il comune aveva precedentemente ottenuto la licenza edilizia (cfr.

doc. M annesso al ricorso: risoluzione n. 502), e che non avrebbe preso in

considerazione dei siti alternativi. A torto.

Oggetto di ricorso in questa sede

è la licenza edilizia concessa per l'interramento di 4 contenitori per RSU al

mapp. __________, non la decisione di rinunciare alla realizzazione di un analogo

punto di raccolta in via __________, né il concetto generale sulla cui base il

municipio, coadiuvato dall'ufficio tecnico comunale, ha identificato i luoghi

sul territorio dove dislocare i nuovi contenitori interrati. A prescindere dai

motivi, la pretesa rinuncia al citato punto di raccolta (zona 4) non consente,

di per sé, di ravvisare una disparità di trattamento nella decisione di mantenere

quello previsto nella zona 7. Da qui l'irrilevanza di acquisire l'incarto concernente

la risoluzione municipale n. 578, a prescindere dal fatto che quest'ultima parrebbe

riferirsi alla soppressione di cassonetti esterni esistenti e semmai soltanto

indirettamente alla rinuncia di realizzare quelli interrati autorizzati con risoluzione

n. 502.

In quest'ambito va peraltro ricordato che all'autorità comunale viene

riconosciuto un ampio margine di apprezzamento nella scelta di dove ubicare i

punti di raccolta, trattandosi di questioni con forte valenza tecnica o con

connotazioni locali, dove le conoscenze degli specialisti, rispettivamente

delle autorità locali costituiscono spesso un insostituibile elemento per la

presa di decisione. La scelta di queste ultime è dunque sindacabile dall'autorità

di ricorso soltanto con riserbo. Per annullarla, non basta che esistano altre

soluzioni altrettanto valide e finanche migliori, che in concreto le insorgenti

non indicano peraltro minimamente. D'altro canto, nulla impedisce all'autorità

comunale di ritornare sulle sue decisioni, se del caso anche per tenere conto

di eventuali resistenze nella popolazione (cfr. doc. E annesso al ricorso, pag.

2).

8.

8.1. Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, annullando la

licenza edilizia 14 novembre 2013 ed il dispositivo n. 1.2 del giudizio governativo

che la conferma. Di conseguenza, va annullato anche il dispositivo n. 2 relativo

a tassa di giustizia e ripetibili.

8.2

Dato l'esito, si prescinde

dal prelevare una tassa di giustizia, essendone il comune esentato (art. 28

LPamm). Quest'ultimo rifonderà alle ricorrenti, assistite da un patrocinatore, un'equa

indennità per ripetibili di entrambe le istanze (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza, sono annullati:

1.1. i

dispositivi n. 1.2 e n. 2 della decisione 26 febbraio 2014 (n. 1113) del

Consiglio di Stato;

1.2. la

decisione 14 novembre 2013 con cui il municipio di CO 1 ha rilasciato al comune

la licenza edilizia per la realizzazione di un nuovo punto di raccolta di

rifiuti solidi urbani al mapp. __________.

2. Non si preleva alcuna tassa di

giustizia. Il comune di CO 1 verserà alle ricorrenti fr. 1'600.- per ripetibili

di entrambe le istanze.

3. Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il segretario