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Decisione

52.2015.117

Delibera opere da falegname. Apprendisti: rettifica della nota assegnata alla ricorrente in prima battuta. Le altre contestazioni, prive di motivazione, si avverano inammissibili. Ricorso respinto

21 aprile 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova richiesti. Nel suo gravame l'insorgente non spende una parola per

motivare le contestazioni addotte avverso l'offerta dell'aggiudicataria. Così

come formulate, le censure si avverano pertanto inammissibili. Lo sono a

maggior ragione nella misura in cui senza alcun riscontro oggettivo mirano

semplicemente ad ottenere una sorta di "fishing expedition" da

parte del Tribunale, attribuendogli incombenze indagatorie che esulano manifestamente

dalla sua attività giurisdizionale e dai limiti del principio inquisitorio che

governa la procedura amministrativa.

4. Sulla base di quanto precede il

ricorso deve essere respinto siccome infondato.

5. La tassa di giustizia, commisurata

al lavoro occasionato dall'impugnativa ed ai valori in discussione, è posta a

carico dell'insor-gente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr. 3'000.-,

già anticipata dalla ricorrente, rimane interamente a suo carico.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed

alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La segretaria