52.2015.117
Delibera opere da falegname. Apprendisti: rettifica della nota assegnata alla ricorrente in prima battuta. Le altre contestazioni, prive di motivazione, si avverano inammissibili. Ricorso respinto
21 aprile 2015Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2015.117
Lugano
21 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello
Balerna, presidente,
Matteo Cassina, Stefano Bernasconi
segretaria:
Paola
Passucci, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 10 marzo 2015 della
RI
1
contro
la
decisione 2/5 marzo 2015 del municipio di CO 2, che in esito al concorso
concernente le opere da falegname - porte speciali tagliafuoco occorrenti
nell'ambito del risanamento delle scuole elementari comunali ha deliberato la commessa alla ditta CO 1 di __________;
ritenuto, in
fatto
A. Il 16 dicembre 2014 il municipio di
CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse
pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL
7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le
opere da falegname - porte speciali tagliafuoco occorrenti nell'ambito del
risanamento delle scuole elementari comunali (FU
n. 101/2014 pag. 10715-17).
Il bando di concorso
stabiliva che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente, tenendo conto dei seguenti criteri elencati
in ordine di priorità:
A. prezzo 50%
B. organizzazione della ditta 30%
C. attendibilità del prezzo 15%
D. apprendisti
5%
Il capitolato d'appalto precisava tutti i parametri che sarebbero
stati utilizzati per la valutazione di ogni singolo criterio di aggiudicazione.
In particolare, avvertiva che l'organizzazione della ditta sarebbe stata
apprezzata sulla scorta di due sottocriteri (B1 referenze lavori
analoghi e B2 prontezza di intervento) di peso identico (50%). In
tema di referenze i concorrenti dovevano indicare lavori eseguiti negli ultimi
10 anni nell'ambito dell'edilizia tecnica per edifici residenziali e amministrativi,
commerciali con un importo d'opera (cifra di liquidazione IVA compresa)
maggiore o uguale a fr. 100'000.-. A dipendenza del numero di referenze valide
presentate si sarebbero ottenute le seguenti note (cfr. pos. 224.300 CPN 102):
almeno 3 referenze: 6
2 referenze: 5
1 referenza: 4
0 referenze: 2
La formazione
apprendisti sarebbe stata invece valutata sulla scorta di una tabella
mutuata dalla nota scheda informativa n. 060305 edita dal Centro cantonale di
consulenza LCPubb (vedi pos. 224.500 disposizioni particolari CPN 102). Lo
stesso documento (pag. 6) chiedeva ai concorrenti di fornire informazioni circa
la loro organizzazione aziendale (personale amministrativo, tecnico, maestranze
e apprendisti) e le maestranze relative all'appalto, senza tuttavia specificare
esattamente a cosa sarebbero serviti questi dati.
Nel bando (cifra 12) era peraltro segnalato chiaramente che
contro il medesimo e la documentazione di gara era dato ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla pubblicazione degli atti.
Nessuno li ha tuttavia impugnati.
B. Nel termine stabilito sono
pervenute al committente sette offerte, per importi compresi tra fr. 261'819.-
e fr. 316'742.40.
Esperite le necessarie valutazioni, il 2 marzo 2015 il municipio
di CO 2 ha risolto di scartare un'offerta e di assegnare la commessa alla ditta
CO 1 di __________ (in seguito: CO 1), giunta prima in graduatoria con 5.7856
punti. Gli interessati sono stati informati di queste determinazioni con
lettera del 5 marzo seguente.
C. Contro la predetta decisione la RI
1 di __________ (in seguito: RI 1), seconda classificata con 5.5389 punti, è insorta davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
La ricorrente ha contestato in
sostanza la nota assegnatale nel criterio apprendisti, frutto di un
calcolo errato siccome non impostato sulla base del numero di giovani impiegati
negli ultimi cinque anni. Senza addurre particolari motivazioni la RI 1 ha inoltre
chiesto al Tribunale di verificare tutti i dati forniti dalla deliberataria, in
particolare quelli necessari per la valutazione dei criteri di aggiudicazione
B1 e D.
D. a. In sede di risposta la stazione
appaltante si è opposta all'accoglimento dell'impugnativa, annotando di aver
effettivamente calcolato in maniera erronea la nota attribuita alla RI 1 in materia
di apprendisti. Corretta la svista, l'incremento di punteggio che ne
deriva (+ 0.1125 punti) non è tuttavia suscettibile di mutare la graduatoria e
di consentire alla ricorrente di ottenere la commessa.
Per il resto, il committente ha
confermato la bontà delle sue valutazioni sia in materia di apprendisti che
in tema di referenze. La CO 1 ha confermato l'esattezza del numero di dipendenti
indicati nell'offerta e le sue referenze sono state minuziosamente controllate dalla
comunità di lavoro che ha progettato il risanamento della scuola.
b. La deliberataria è rimasta
silente.
c. L'ULSA si è rimesso invece
alle allegazioni del municipio, evidenziando di non esser stato coinvolto nella
procedura concorsuale.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.
In quanto partecipante alla gara d'appalto, la ricorrente è senz'al-tro legittimata
a contestare l'aggiudicazione della commessa ad un altro concorrente (art. 37
lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il
fatto che come constatato in sede giudiziale (vedi STA 52.2014.439 del 5 marzo
2015) la RI 1 non sia abilitata a concorrere per inadempimento dei requisiti
esatti dall'art. 34 cpv. 1 lett. c del regolamento di applicazione della legge
sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici
del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6) non tange il suo diritto di
impugnare la delibera, atteso che il committente - per ragioni che non occorre
approfondire - ha omesso di escluderla dalla procedura.
Il
gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine e
può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad
accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Il carteggio completo concernente il
concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle
parti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con sufficiente
cognizione di causa.
2. 2.1. Nell'ambito
dell'aggiudicazione di commesse pubbliche, i criteri d'aggiudicazione fissati
dal bando di concorso riservano spesso al committente un margine discrezionale
relativamente ampio ai fini della valutazione delle offerte. In questi casi, il
Tribunale cantonale amministrativo deve limitarsi a verificare che
l'apprezzamento sia contenuto nei termini prestabiliti e si fondi su
considerazioni serie e pertinenti. Particolare riserbo s'impone anche perché la
valutazione presuppone sovente delle conoscenze tecniche, si fonda sulla comparazione
tra le varie offerte inoltrate e comporta pure, inevitabilmente, una componente
soggettiva da parte del committente (cfr. STF 2P.285/1998 del 23 dicembre 1998,
consid. 4b; STA 52.2004.221 del 16 luglio 2004; RDAT I-2002 n. 24, consid.
4.1). D'altra parte, valutazioni di singoli criteri di aggiudicazione che
risultano lesive del diritto non traggono necessariamente seco l'annullamento
della decisione impugnata. L'annullamento si impone soltanto se la correzione
da apportare sovverte la graduatoria allestita dal committente (STA 52.2014.272
del 3 novembre 2014 e rinvii).
2.2. La ricorrente non mette in
discussione la definizione ed il metodo di valutazione dei criteri di
aggiudicazione. A giusto titolo, poiché la partecipazione alla gara con
l'inoltro dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni contenute
negli atti di gara (art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP). La RI 1 ritiene tuttavia scorretta
la nota 3.75 (= 0.1875 punti) conferitale nel criterio D facente capo alla
formazione degli apprendisti. Negli allegati di causa il municipio ha ammesso
che la doglianza dell'insorgente è fondata ed ha quindi proceduto a rettificare
la nota assegnatale in prima battuta, portandola da 3.75 a 6 (= 0.3000 punti in luogo di 0.1875). Il punteggio complessivo conseguito dall'offerta della RI
1 passa quindi da 5.5389 a 5.6514, risultato che non le permette di scavalcare
in graduatoria la CO 1, la quale mantiene la prima posizione con un totale di 5.7856
punti. La delibera operata dal municipio di CO 2 va pertanto confermata.
3. Senza alcuna motivazione la RI 1
contesta le note assegnate all'aggiudicataria e pretende che il Tribunale abbia
a verificare tutti i dati forniti dalla CO 1, in particolare quelli necessari
per la valutazione dei criteri di aggiudicazione B1 e D.
Giusta
l'art. 70 cpv. 1 LPAmm il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni,
Fatti
i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova richiesti. Nel suo gravame l'insorgente non spende una parola per
motivare le contestazioni addotte avverso l'offerta dell'aggiudicataria. Così
come formulate, le censure si avverano pertanto inammissibili. Lo sono a
maggior ragione nella misura in cui senza alcun riscontro oggettivo mirano
semplicemente ad ottenere una sorta di "fishing expedition" da
parte del Tribunale, attribuendogli incombenze indagatorie che esulano manifestamente
dalla sua attività giurisdizionale e dai limiti del principio inquisitorio che
governa la procedura amministrativa.
4. Sulla base di quanto precede il
ricorso deve essere respinto siccome infondato.
5. La tassa di giustizia, commisurata
al lavoro occasionato dall'impugnativa ed ai valori in discussione, è posta a
carico dell'insor-gente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-,
già anticipata dalla ricorrente, rimane interamente a suo carico.
3.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed
alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La segretaria