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Decisione

52.2015.128

Il rapporto di impiego del personale ausiliario dello Stato è retto dal diritto privato - legittimità dell'assunzione - pretese salariali

5 ottobre 2015Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i doveri di servizio, la LORD. Il salario per questa categoria di impiegati

statali è fissato dalla Divisione delle risorse del Dipartimento delle finanze

e dell'economia (art. 2a cpv. 1 RPAus) e non sottostà alle norme applicabili

per gli altri dipendenti (nominati o incaricati) dell'amministrazione. Ciò

comporta l'esclusione di principio degli ausiliari dalla carriera salariale

giusta quanto prescritto dalla LORD e dalla LStip. Accertato dunque che la ricorrente

è stata legittimamente assunta, dal 23 febbraio 2009 al 31 dicembre 2012, quale

ausiliaria per far fronte ad accumuli di lavoro che non poteva essere eseguito

da altri dipendenti, le sue rivendicazioni salariali non possono che essere

integralmente respinte, sia per quanto riguarda la riduzione del 3% dello stipendio

sia per quanto riguarda la pretesa penalizzazione nell'avanzamento nella

carriera salariale. Le decisioni di questo Tribunale citate nel gravame a

sostegno delle proprie domande ricorsuali non le vengono in soccorso, dal

momento che quelle sentenze riguardavano manifestamente dei dipendenti al

beneficio di una nomina o di un incarico, evenienza che, come si è visto, non

ricorre però nel presente caso. La fissazione di uno stipendio iniziale

inferiore rientra nel potere di contrattazione riservato esplicitamente dal

RPAus alla Divisione delle risorse e non è, da questo punto di vista, sindacabile

da parte del Tribunale. Per gli stessi motivi indicati poc'anzi, nemmeno le

richieste di poter beneficiare degli scatti di anzianità possono trovare

accoglimento, vista la differente natura del

rapporto di lavoro instauratosi inizialmente tra le parti. La ricorrente poteva

beneficiare degli avanzamenti previsti per la funzione svolta solo a partire dal

momento in cui essa è entrata nell'organico dei dipendenti nominati o incaricati,

ossia al momento in cui essa è stata nominata il 1° gennaio 2013. Giustamente

dunque l'autorità di nomina non ha computato per il passaggio nelle classi alternative

e per gli aumenti il periodo iniziale durante il quale l'insorgente ha prestato

la sua attività quale ausiliaria. Ad onor di completezza, si osserva ad ogni

buon conto che alla ricorrente è comunque stato riconosciuto un aumento di

stipendio dopo il primo anno di attività, nel 2010, di fr. 800.- mensili, mentre

nel 2011 le è stato concesso un ulteriore aumento di fr. 526.15 mensili. Questi

generosi aumenti sono addirittura superiori

rispetto al beneficio per anzianità di cui avrebbe goduto se fosse stata da

subito inserita nella classe 24 dell'organico dei dipendenti.

5. Visto quanto precede, il ricorso

deve quindi essere respinto. La tassa di giustizia, già anticipata dall'insorgente,

rimane a suo carico, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr.

1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La segretaria