52.2015.158
Ammissione alla scuola elementare - concordato HarmoS
16 luglio 2015Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2015.158
Lugano
16 luglio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo
Cassina, vicepresidente,
Flavia
Verzasconi, Lorenzo Anastasi,
supplente
segretaria:
Giorgia
Ponti, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 25 marzo 2015 di
patrocinati
da: PA 1
contro
la
decisione 11 marzo 2015 (n. 1014) del Consiglio di Stato che ha respinto il
gravame interposto avverso la decisione 7 novembre 2014 con cui il
Dipartimento dell'educazione della cultura e dello sport (DECS), Ufficio
delle scuole comunali, si è rifiutato di ammettere il figlio RI 3 alla scuola
elementare a partire dall'anno scolastico 2015/2016;
ritenuto, in
fatto
A. a. RI 3, nato il 18 dicembre
2009, ha appena concluso il secondo anno di scuola dell’infanzia, che ha
iniziato a frequentare a partire dall’anno scolastico 2013/2014.
b. Il 7 ottobre 2014, i
genitori di RI 3, RI 1 e RI 2, hanno chiesto al DECS di autorizzare il figlio a
frequentare la scuola elementare già a partire dall'anno scolastico 2015/2016,
in deroga alle modifiche apportate alla legislazione scolastica a seguito
dell’adesione del Canton Ticino all’accordo intercantonale sull'armonizzazione
della scuola obbligatoria del 14 giugno 2007 (HarmoS; RL 5.1.8.2) che, a loro avviso,
gli avrebbero consentito l'accesso alla prima elementare soltanto a partire
dall'anno scolastico 2016/2017.
B. Con decisione 7 novembre 2014, l'Ufficio delle scuole comunali del DECS ha respinto la richiesta, ritenendo che le nuove normative,
discendenti dall'adesione del Cantone Ticino a Harmos, non contemplerebbero alcuna
possibilità di deroga per permettere di anticipare la scolarizzazione di RI 3
all'anno scolastico seguente.
C. Contro la predetta
decisione, RI 3, rappresentato dai genitori, ha interposto ricorso al Consiglio
di Stato. Il Governo ha respinto l'impugnativa, rilevando l'assenza di una base
legale per concedere una deroga per l'inizio della scuola elementare.
D. RI 1 e RI 2, in
rappresentanza del figlio RI 3, impugnano la risoluzione governativa dinanzi al
Tribunale cantonale amministrativo. A mente loro, HarmoS definirebbe unicamente
l'età in cui il bambino deve essere scolarizzato e non il momento preciso del
passaggio tra scuola d'infanzia e scuola elementare, che dovrebbe invece
dipendere in maniera decisiva dallo sviluppo dell'allievo. L'obbligatorietà
della frequentazione di due anni di scuola dell'infanzia, entrata in vigore
soltanto il 1° luglio 2015 con la modifica della legge della scuola del 1° febbraio
1990 (LSc; RL 5.1.1.1) non costituirebbe un criterio determinante per fissare
l'età di accesso alla scuola elementare. RI 3, allegano, sarebbe
sufficientemente maturo per iniziare la prima elementare a partire dall'anno
scolastico 2015/2016. Gli insorgenti chiedono quindi l'ammissione in via
provvisionale di RI 3 in prima elementare e la retrocessione dell'incarto
all'Ufficio delle scuole comunali affinché accerti l'idoneità del bambino a frequentare
la scuola. Nel merito, chiedono invece, in via principale, di annullare le
decisioni delle istanze inferiori e di accertare la possibilità, per il
bambino, di frequentare la prima elementare nell'anno scolastico 2015/2016. In
via subordinata, postulano l'annullamento della decisione impugnata e di quella
dell'Ufficio delle scuole comunali, con conseguente rinvio degli atti al
predetto Ufficio affinché accerti l'idoneità di RI 3 a frequentare la scuola
elementare il prossimo anno scolastico.
E. Al ricorso si oppone il Consiglio
di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il DECS, Sezione amministrativa
e Ufficio delle scuole comunali, secondo cui, a partire dall'anno scolastico
2012/2013, la data di nascita limite per l'inizio della scolarizzazione non è
più il 31 dicembre, bensì il 31 luglio. RI 3, nato soltanto a dicembre, non
potrebbe pertanto essere iscritto in pima elementare. Inoltre, non adempirebbe
alla condizione posta con la modifica della LSc, in vigore dal 1° luglio 2015,
di aver frequentato gli ultimi due anni di scuola dell'infanzia e non potrebbe
dunque essere ammesso alla scuola elementare, non essendo prevista dalla legge
alcuna possibilità di deroga.
F. Delle argomentazioni
proposte con le successive comparse scritte si dirà, qualora necessario, nei
seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 95 cpv. 1 LSc. I ricorrenti
agiscono in rappresentanza del figlio minorenne, direttamente e personalmente
interessato dalla risoluzione avversata, ma la cui capacità di discernimento
non può essere presunta data la sua giovane età. La legittimazione attiva dei
ricorrenti è quindi data (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 97 cpv.
1 LSc) è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può
essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
La fattispecie emerge in modo sufficientemente chiaro dalle comparse scritte e
dai documenti prodotti dalle parti.
2. 2.1. I ricorrenti
sostengono che HarmoS definirebbe unicamente l'età in cui il bambino debba
essere scolarizzato e non il momento preciso del passaggio tra scuola
d'infanzia e scuola elementare, che dovrebbe invece dipendere in maniera
decisiva dallo sviluppo del bambino. Conformemente ai principi di flessibilità
e individualizzazione sanciti da HarmoS ed ancorati in particolare negli art. 5
cpv. 2 e 6 cpv. 5, il percorso di ogni allievo dovrebbe essere adattato
individualmente a seconda del suo sviluppo. A mente loro, la decisione
impugnata violerebbe HarmoS e andrebbe constatata l'idoneità del figlio ad
accedere alla scuola elementare.
2.2. Harmos ha lo scopo di
armonizzare la scuola dell'obbligo nei cantoni che vi hanno aderito, accordando
gli obiettivi dell'insegnamento e le strutture scolastiche e sviluppando e
garantendo la qualità e la permeabilità del sistema scolastico mediante strumenti
comuni di pilotaggio (art. 1 HarmoS). L'art. 5 cpv. 1 HarmoS prescrive che le
allieve e gli allievi iniziano la scuola con il compimento dei 4 anni, ponendo
quale giorno di riferimento il 31 luglio. Nel corso dei primi anni di scuola
(insegnamento prescolastico ed elementare), soggiunge il cpv. 2, il bambino
impara gradualmente le premesse per la socializzazione e si familiarizza con il
lavoro scolastico, completando e consolidando in particolare le basi linguistiche
fondamentali; il tempo necessario al bambino per superare questi primi anni di
scuola dipende dal suo sviluppo intellettuale e dalla sua maturità affettiva,
se necessario lo si sostiene con delle misure specifiche. L'art. 6 HarmoS prevede
che il grado elementare, scuola dell’infanzia compresa, dura otto anni (cpv.
1). Il grado secondario I, soggiunge il cpv. 2, segue il grado elementare e
dura, di regola, tre anni. Il cpv. 3 della norma prevede che nel Cantone Ticino
la distribuzione degli anni di scuola tra il grado elementare e il grado
secondario I può variare di un anno rispetto a quanto previsto dai capoversi 1
e 2. L'art. 6 cpv. 5 HarmoS prescrive inoltre che il tempo necessario per frequentare
Fatti
i diversi gradi della scuola dipende, in ogni singolo caso, dallo sviluppo
individuale dell'allieva o dell'allievo.
Giusta l'art. 12 Harmos, i
cantoni s'impegnano a stabilire le caratteristiche strutturali della scuola
obbligatoria come definite al capitolo III, di cui gli art. 5 e 6 fanno parte,
al più tardi entro sei anni dall'entrata in vigore dell'accordo.
2.3. Il diritto
intercantonale prevale su quello cantonale soltanto nella misura in cui le
disposizioni intercantonali in questione sono sufficientemente precise (self-executing)
per essere applicate direttamente. Quando invece gli accordi tra cantoni non
sono self-executing, il diritto cantonale resta applicabile anche se contrario
alle norme concordatarie (STF 2C_66/2011 del 1° settembre 2011, consid. 2.1.4; Peter Hänni,
Verträge zwischen den Kantonen und zwischen dem Bund und den Kantonen, in: Daniel
Thürer, Jean-François Aubert, Jörg Paul Müller [editori], Verfassungsrecht der
Schweiz, Zurigo 2001, n. 11 e 37; Ulrich Häfelin
/ Walter Haller / Helen Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8a ed., Zurigo 2012, n. 1302). Il Tribunale
federale ha già avuto modo di precisare che HarmoS non fonda diritti e
obblighi di diretta applicazione all'indirizzo di cittadini e autorità. Esso
non ha carattere self-executing, bensì necessita dell'adozione di regole
di diritto cantonale. Ciò comporta per i cantoni concordatari l'obbligo di
legiferare nell'ambito previsto dalla convenzione, mantenendo un certo potere di
apprezzamento (STF 1C_392/2009 del 1° dicembre 2009 consid. 3.2; Häfelin / Haller / Keller, op. cit., n.
1285 e seg.). Si deve quindi concludere che i ricorrenti non possono invocare a
vantaggio di RI 3 gli art. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 5 HarmoS, che non sono
sufficientemente precisi per essere direttamente applicabili, per dedurne il
diritto, a mente loro garantito da tali disposizioni, di accedere o di accertare
la sua idoneità ad accedere alla prima elementare.
3.3.1. Secondo
l’art. 4 cpv. 2 LSc, in vigore sino al 30 giugno 2015, la scuola elementare e
la scuola media erano definite scuole obbligatorie. Assieme, le due scuole
formavano un unico sistema di scolarizzazione obbligatoria, al quale erano
assoggettate tutte le persone residenti nel Cantone, dai sei ai quindici anni
(art. 6 cpv. 1 LSc).
All’obbligo di frequentare la scuola elementare soggiacevano
tutti i bambini che all’inizio dell’anno scolastico avevano compiuto sei anni o
li avrebbero compiuti entro il 31 dicembre (art. 6 cpv. 2 LSc). Per la scuola
media la legge non poneva alcuna età minima, poiché questa componente del
sistema di scolarizzazione obbligatoria costituiva il prolungamento normale del
percorso di formazione, al quale gli allievi pervenivano dopo aver frequentato
per almeno cinque anni la scuola elementare.
3.2. L’età di sei anni, a partire dalla quale la legge faceva
decorrere l’obbligo di scolarizzazione, costituiva allo stesso tempo il limite
implicito del diritto di accedere alla scuola elementare. Solo i bambini che
avevano compiuto i sei anni entro il 31 dicembre potevano far valere il diritto
di essere ammessi alla scuola elementare. Nessuna disposizione di legge
prevedeva eccezioni a favore dei bambini nati dopo il 31 dicembre. I bambini
nati dopo questa data dovevano frequentare l’anno scolastico che sarebbe
iniziato nel mese di settembre successivo.
3.3. La scuola dell’infanzia, che accoglieva i bambini dai 3
ai 6 anni di età, era invece facoltativa (art. 14 legge sulla scuola
dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996; LSISE; RL 5.1.5.1).
Pur essendo disciplinata assieme alla scuola elementare, la scuola
dell’infanzia non faceva parte del sistema di scolarizzazione obbligatoria. A
questa scuola, in origine, erano ammessi i bambini che avevano compiuto il
terzo anno di età o l’avrebbero compiuto entro il 31 dicembre (art. 18 cpv. 1
LSISE, cfr. BU 1996, 127). In previsione degli adeguamenti indotti da HarmoS,
con emendamento del 7 novembre 2011, entrato in vigore il 1° luglio 2012,
l’art. 18 cpv. 1 LSISE è stato modificato, subordinando l’ammissione alla
scuola dell’infanzia al compimento del terzo anno di età entro il 31 luglio (BU
2011, 653), fatta salva la possibilità di ammettere, in via di deroga e su
richiesta motivata dell’autorità parentale, i bambini che compiono i tre anni
entro il 30 settembre. Data limite, che a titolo transitorio è stata fissata al
30 novembre per l’anno scolastico 2012/2013, rispettivamente al 31 ottobre per
l’anno scolastico 2013/2014.
4. 4.1. Il 1° luglio 2015 sono
entrate in vigore le modifiche di legge adottate nel 2011 per adeguare
l’ordinamento scolastico del Canton Ticino alle esigenze di Harmos, che ha
esteso da nove a undici anni l’obbligo scolastico, aggiungendo al sistema previgente
gli ultimi due anni della scuola dell’infanzia.
L’art. 6 LSc ha in particolare anticipato l’inizio
dell’obbligo scolastico dai sei ai quattro anni di età (cpv. 1), imponendo
l’iscrizione alla scuola dell’infanzia a tutti i bambini che all’inizio
dell’anno scolastico (settembre) hanno compiuto i quattro anni entro il 31
luglio precedente (cpv. 2), riservato il diritto, sancito dall’art. 18 cpv. 1
LSISE di iscriverli già a partire dal terzo anno a titolo facoltativo. Con
l’integrazione degli ultimi due anni di scuola dell’infanzia, il sistema
scolastico obbligatorio del Canton Ticino è ora formato da tre componenti della
durata di due, cinque, rispettivamente quattro anni.
4.2. Mentre l’ordinamento in vigore sino al 30 giugno 2015 assoggettava
all’obbligo di scolarizzazione tutti i bambini che all’inizio dell’anno
scolastico avevano compiuto il sesto anno di età o lo avrebbero compiuto entro
il 31 dicembre, le nuove disposizioni hanno fissato la data limite al 31
luglio, già prescritta dall’art. 18 cpv. 1 LSISE, entrato in vigore il 1°
luglio 2012 in vista degli adeguamenti che si sarebbero resi necessari in
seguito all’adesione del Cantone ad HarmoS. L’obbligo di scolarizzazione non è
più fissato in relazione alla scuola elementare e ad un’età minima di sei anni,
ma è ora stabilito in funzione di un’età minima di quattro anni e degli ultimi
due anni della scuola dell’infanzia, dichiarati obbligatori dall’art. 4 cpv. 2
LSc.
Come già era il caso della scuola media nel precedente
sistema, la legge non fissa alcuna età minima per l’accesso alla scuola
elementare, poiché questa componente del sistema di scolarizzazione
obbligatoria costituisce il prolungamento normale del percorso di formazione,
al quale gli allievi pervengono dopo aver frequentato per almeno due anni la
scuola dell’infanzia.
4.3. Anche il nuovo ordinamento regola soltanto l’obbligo di
scolarizzazione. Nella misura in cui sussiste l’obbligo, il diritto di frequentare
la scuola è evidentemente dato per scontato.
Al di là dell’obbligo, il diritto del bambino di anticipare
la scolarizzazione non è a priori escluso, ma è ammesso soltanto nei limiti
ristretti stabiliti dagli art. 6 cpv. 3 LSc e 18 cpv. 1 della LSISE. L’art. 6
cpv. 3 LSc permette di iscrivere alla scuola dell’infanzia anche i bambini che
compiono i quattro anni entro il 30 settembre, ossia i bambini nati nei mesi di
agosto e settembre di quattro anni prima. L’art. 18 cpv. 1 LSISE ammette invece
alla scuola dell’infanzia i bambini che hanno compiuto soltanto tre anni per
assolvere un primo anno, di carattere facoltativo, prima degli ultimi due anni,
che l’art. 4 cpv. 2 LSc dichiara obbligatori.
All’infuori di queste due ipotesi, nessun diritto di
anticipare la scolarizzazione può essere dedotto dalla legge a favore dei
bambini non ancora soggetti all’obbligo di frequentazione.
5. 5.1. RI 3, nato il 18
dicembre 2009, ha iniziato a frequentare la scuola dell’infanzia a partire
dall’anno scolastico 2013/2014, quando aveva compiuto tre anni, ma non ancora
quattro. Quest’anno ha concluso il secondo anno di frequentazione facoltativa.
Il 7 ottobre 2014, i suoi genitori hanno chiesto la sua
ammissione alla scuola elementare a partire dall’anno scolastico 2015/2016.
Con la decisione 7 novembre 2014, qui in esame, il DECS ha respinto
la domanda in applicazione delle norme di legge adottate già nel 2011, ma che
sarebbero entrate in vigore soltanto il 1° luglio seguente. Il Consiglio di
Stato ha confermato il provvedimento. Dopo aver ritenuto che il nuovo diritto
fosse già applicabile alle richieste inerenti l’anno scolastico 2015/2016, il
Governo ha in sostanza affermato che RI 3 sarebbe tenuto ad assolvere tre anni
di scuola dell’infanzia, poiché secondo l’art. 6 del concordato Harmos la durata
del primo grado di scolarizzazione è di otto anni, dei quali cinque di scuola
elementare.
5.2. Per principio, le leggi diventano applicabili soltanto
dopo la loro entrata in vigore. L’effetto anticipato positivo non è ammesso.
Non può dunque essere avallata la tesi del Consiglio di Stato secondo cui il
nuovo diritto, non ancora entrato in vigore, poteva essere applicato in quanto
volto a regolare l’obbligo di frequenza a partire dall’anno scolastico
2015/2016, con il quale RI 3 chiedeva di essere ammesso in prima elementare. In
mancanza di una norma che ne permetta l’applicazione anticipata, l’autorità
scolastica e quella di ricorso avrebbero dovuto sospendere le proprie decisioni
fintanto che le modifiche di legge non fossero entrate in vigore. Considerato
tuttavia che nel frattempo il nuovo diritto è diventato applicabile, si può
prescindere da un loro annullamento per questo motivo.
5.3. Secondo i ricorrenti, il rifiuto di ammettere RI 3 alla
scuola elementare sarebbe contrario al diritto cantonale, che non porrebbe
alcun limite temporale rispetto al passaggio dalla scuola dell'infanzia alla
scuola elementare. Inoltre, la frequentazione della scuola dell'infanzia
diventerà obbligatoria soltanto il 1° luglio 2015 con la modifica della LSc.
L'aver frequentato gli ultimi due anni di scuola dell'infanzia non dovrebbe
pertanto essere un criterio determinante per fissare l'età di accesso alla
scuola elementare per l'anno scolastico a venire. In ogni caso, RI 3 avrebbe
già frequentato due anni di scuola dell'infanzia e dovrebbe essere ammesso in
prima elementare, in quanto sufficientemente maturo, sveglio, motivato e
ricettivo. La mancata ammissione alla scuola elementare sarebbe pregiudizievole
per il bambino. Nel contesto locale, la data di riferimento al 31 dicembre sarebbe
stata considerata per generazioni l'età idonea per il passaggio tra scuola
d'infanzia e scuola elementare. Tale termine dovrebbe pertanto essere mantenuto
come riferimento anche nell'ambito dell'interpretazione della nuova normativa.
Chiedendo al DECS di essere ammesso in prima elementare a
partire dall’anno scolastico 2015/2016, RI 3 ha in sostanza sollecitato
l’autorità a dispensarlo dall’applicazione del nuovo diritto, che sarebbe entrato
in vigore il 1° luglio 2015, in modo da poter beneficiare ulteriormente
dell’ordinamento scolastico previgente.
5.4. A prescindere dalla sua prematurità, il provvedimento
dipartimentale censurato non viola il diritto. Nessuna disposizione del nuovo
diritto permette invero di concedere una deroga ai bambini nati nel mese di
dicembre del 2009 per accedere alla scuola elementare. Soltanto i bambini nati
nei mesi di agosto e settembre del 2009 possono esservi ammessi su richiesta
dell’autorità parentale. Né il nuovo diritto contempla norme volte a prorogare
l’applicazione del vecchio diritto a titolo transitorio a favore dei bambini
che al momento della sua entrata in vigore avevano frequentato per due anni la
scuola dell’infanzia a titolo facoltativo.
Nella misura in cui aveva per oggetto l’obbligo scolastico,
la modifica del precedente ordinamento, indotta dall’adesione del Canton Ticino
ad HarmoS, era destinata soltanto ad anticipare di due anni l’inizio
dell’obbligo scolastico, riducendo nel contempo di cinque mesi (dal 31 dicembre
al 31 luglio) la data di nascita fissata quale limite dell’inizio dell’obbligo.
Gli ulteriori aspetti dell’obbligo sono rimasti immutati. In quest’ottica, il
nuovo ordinamento si è limitato a rendere obbligatori gli ultimi due anni di
scuola dell’infanzia, imponendone la frequentazione ai bambini che compiono i
quattro anni entro il 31 luglio. Non ha modificato né la durata della scuola
elementare (5 anni), né quella della scuola media (4 anni), né la fine
dell’obbligo (15 anni). Aspetti, questi, che permettono di ritenere invariata
anche l’età di 6 anni implicitamente considerata determinante per iniziare la
scuola elementare, come già nel vecchio ordinamento era considerata tale quella
di 11 anni implicitamente prevista per iniziare la scuola media. L’intento del
legislatore cantonale sotteso agli emendamenti adottati per adeguare il sistema
scolastico ad HarmoS non era certamente quello di concedere la possibilità di
anticipare l’inizio della scuola elementare ai bambini che avessero assolto due
anni di scuola dell’infanzia, perché avevano iniziato a frequentarla prima di
compiere quattro anni. Il fatto di aver frequentato la scuola dell’infanzia per
due anni (2013/2014; 2014/2015), pur non essendovi obbligato dal vecchio ordinamento,
non conferisce a RI 3 il diritto di accedere alla scuola elementare prima di
aver raggiunto l’età minima di 6 anni compiuti entro il 31 luglio,
implicitamente considerata determinante dalla legge. Né tale diritto può
essergli riconosciuto a dipendenza del fatto che il secondo dei due anni di scuola
dell’infanzia sarebbe stato considerato obbligatorio secondo il nuovo
ordinamento.
5.5. Parimenti non può essere accreditata la tesi dei
ricorrenti di far dipendere il diritto di accedere alla scuola elementare dal
grado di maturità intellettuale raggiunto dal loro bambino. Il grado di
maturità intellettuale del singolo bambino è un fattore che permette di
posticipare, ma non di anticipare l’obbligo scolastico (art. 6 cpv. 4 LSc). I
ricorrenti non fanno d’altronde valere che RI 3 sia talmente precoce dal
profilo intellettuale da poter saltare una classe in applicazione delle
direttive ottobre 2010 del DECS (cfr. http://www4.ti.ch/decs/ds/cerdd/scuoladecs/sspsm/documentazione/documenti-psicopedagogici) emanate a favore degli allievi ad alto
potenziale cognitivo.
5.6. Il diritto ad anticipare di un anno
l'entrata alla prima elementare non può nemmeno essere dedotto dall'art. 58
cpv. 1 LSc, che conferisce agli allievi il diritto di ricevere un
insegnamento conforme alle finalità della scuola e alle loro caratteristiche
individuali nel rispetto della loro personalità e della loro libertà di coscienza
e di credenza. Come emerge dai materiali legislativi (cfr. rapporto di
maggioranza 17 ottobre 1989 della Commissione speciale scolastica sul messaggio
30 giugno 1987 sulla legge della scuola, ad art. 58), tale norma, di carattere
generale, non è atta a fondare il diritto di ottenere l'ammissione ad una classe
superiore in difetto dei requisiti minimi di età fissati dalla legge.
5.7. La decisione impugnata non viola nemmeno il principio di
uguaglianza. Tale principio, ancorato
nell'art. 8 della costituzione federale della Confederazione svizzera del 18
aprile 1999 (Cost., RS 101), risulta violato se una norma, per fattispecie
analoghe, opera distinzioni giuridiche non dettate da ragioni serie e oggettive,
oppure se sottopone ad un regime identico
situazioni che non presentano tra di loro differenze importanti e di natura
tale da rendere necessario un trattamento diverso. Il principio invocato
impone unicamente che fattispecie giuridicamente uguali siano trattate in modo
uguale e fattispecie diverse in modo diverso. Esso non vieta invece che, sul
piano legislativo, vengano effettuate delle distinzioni, ma richiede che le
stesse siano giustificate da motivi seri e obiettivi (STA 52.2009.490 del 29
agosto 2013, consid. 3.1; DTF 138 I 225
consid. 3.6.1, 137 V 121 consid. 5.3, 334 consid. 6.2.1 pag. 348, STF
2C_491/2012 del 26 luglio 2012, consid. 5.1).
A torto sostengono i ricorrenti che il figlio sarebbe
trattato, senza valida ragione, in maniera diversa dai bambini nati pochi
giorni prima, ma di maturità comparabile. La regola istituita a livello
cantonale, discendente da HarmoS, fissa un'età precisa (4 anni) per l'inizio
dell'obbligo scolastico. Siccome l'anno scolastico inizia durante il corso di
quello civile, si impone di determinare una data di riferimento a partire dalla
quale i bambini nati durante l'anno civile non possono più essere ammessi per
l'anno scolastico considerato. La data del 31 luglio (derogabile fino al 30 settembre)
precede di circa un mese quella dell'inizio dell'anno scolastico, soggetta a
piccole variazioni a seconda del calendario. La fissazione di criteri precisi
per stabilire l’obbligo e - di riflesso - il diritto di accedere alla scuola
dell'obbligo deriva da un'esigenza organizzativa e risulta pertinente per rapporto
alla data di inizio delle scuole. Ogni bambino nato prima della data di riferimento
ha il diritto e l'obbligo di essere scolarizzato, al contrario di quelli nati posteriormente.
Per le due categorie di bambini si giustifica pertanto un trattamento diverso,
essendo essi nati in periodi diversi (cfr. STF 2C_491/2012 del 26 luglio 2012,
consid. 5.2). La regolamentazione non lede in alcun modo il principio
dell'uguaglianza. Fissando in modo preciso la data di nascita determinante
per l’inizio dell'obbligo ed esigendo il rispetto rigoroso di tali
condizioni, la legge risponde ad imprescindibili necessità organizzative, che
portano inevitabilmente a inserire in classi diverse bambini nati a pochi
giorni di distanza gli uni dagli altri. Il diverso trattamento riservato dalla
legge ai bambini nati prima o dopo il 31 luglio, nella sostanza, è identico a
quello che il precedente ordinamento riservava ai bambini nati prima o dopo il
31 dicembre.
5.8. Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, la decisione del DECS di non ammettere il loro figlio in prima
elementare e quella del Consiglio di Stato che la tutela non disattendono affatto
il principio di proporzionalità, per il fatto che gli farebbe perdere un anno
di scuola per pochi giorni di differenza di età. Lo schematismo della legge non
viola il principio di proporzionalità, poiché risulta dettato da
imprescindibili esigenze di organizzazione e di funzionalità del sistema
scolastico. Escludendo a priori qualsiasi margine di apprezzamento
dell’autorità decidente, tale principio non può nemmeno essere violato in sede
di applicazione concreta della legge.
Non si può d’altro canto ignorare che RI 3
compie gli anni il 18 dicembre, quindi quasi 5 mesi oltre il termine del 31
luglio che gli permetterebbe di accedere alla scuola elementare, nonché quasi 3
mesi dopo la data di riferimento che permetterebbe di ottenere una deroga (30
settembre). La sua situazione si avvicina pertanto molto di più a quella dei
bambini che essendo nati dopo il 1° gennaio non sarebbero stati ammessi alla
scuola elementare nemmeno seguendo le regole in vigore fino al 30 giugno 2015.
Regole, che, secondo i ricorrenti, dovrebbero essere mantenute come
riferimento anche nell'ambito dell'interpretazione della nuova normativa.
6. Visto quanto precede, il
ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia (art. 47 LPAmm) segue la
soccombenza. L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda
di misure provvisionali formulata dai ricorrenti.
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia di
fr. 1'500.-, già anticipata, è posta a carico dei ricorrenti in solido.
3.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
1.
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, 6500
Bellinzona,
2.
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, 6500
Bellinzona,
1,
2.
rappr. da: Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, 6500
Bellinzona,
3.
Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La
segretaria