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Decisione

52.2015.158

Ammissione alla scuola elementare - concordato HarmoS

16 luglio 2015Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i diversi gradi della scuola dipende, in ogni singolo caso, dallo sviluppo

individuale dell'allieva o dell'allievo.

Giusta l'art. 12 Harmos, i

cantoni s'impegnano a stabilire le caratteristiche strutturali della scuola

obbligatoria come definite al capitolo III, di cui gli art. 5 e 6 fanno parte,

al più tardi entro sei anni dall'entrata in vigore dell'accordo.

2.3. Il diritto

intercantonale prevale su quello cantonale soltanto nella misura in cui le

disposizioni intercantonali in questione sono sufficientemente precise (self-executing)

per essere applicate direttamente. Quando invece gli accordi tra cantoni non

sono self-executing, il diritto cantonale resta applicabile anche se contrario

alle norme concordatarie (STF 2C_66/2011 del 1° settembre 2011, consid. 2.1.4; Peter Hänni,

Verträge zwischen den Kantonen und zwischen dem Bund und den Kantonen, in: Daniel

Thürer, Jean-François Aubert, Jörg Paul Müller [editori], Verfassungsrecht der

Schweiz, Zurigo 2001, n. 11 e 37; Ulrich Häfelin

/ Walter Haller / Helen Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8a ed., Zurigo 2012, n. 1302). Il Tribunale

federale ha già avuto modo di precisare che HarmoS non fonda diritti e

obblighi di diretta applicazione all'indirizzo di cittadini e autorità. Esso

non ha carattere self-executing, bensì necessita dell'adozione di regole

di diritto cantonale. Ciò comporta per i cantoni concordatari l'obbligo di

legiferare nell'ambito previsto dalla convenzione, mantenendo un certo potere di

apprezzamento (STF 1C_392/2009 del 1° dicembre 2009 consid. 3.2; Häfelin / Haller / Keller, op. cit., n.

1285 e seg.). Si deve quindi concludere che i ricorrenti non possono invocare a

vantaggio di RI 3 gli art. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 5 HarmoS, che non sono

sufficientemente precisi per essere direttamente applicabili, per dedurne il

diritto, a mente loro garantito da tali disposizioni, di accedere o di accertare

la sua idoneità ad accedere alla prima elementare.

3.3.1. Secondo

l’art. 4 cpv. 2 LSc, in vigore sino al 30 giugno 2015, la scuola elementare e

la scuola media erano definite scuole obbligatorie. Assieme, le due scuole

formavano un unico sistema di scolarizzazione obbligatoria, al quale erano

assoggettate tutte le persone residenti nel Cantone, dai sei ai quindici anni

(art. 6 cpv. 1 LSc).

All’obbligo di frequentare la scuola elementare soggiacevano

tutti i bambini che all’inizio dell’anno scolastico avevano compiuto sei anni o

li avrebbero compiuti entro il 31 dicembre (art. 6 cpv. 2 LSc). Per la scuola

media la legge non poneva alcuna età minima, poiché questa componente del

sistema di scolarizzazione obbligatoria costituiva il prolungamento normale del

percorso di formazione, al quale gli allievi pervenivano dopo aver frequentato

per almeno cinque anni la scuola elementare.

3.2. L’età di sei anni, a partire dalla quale la legge faceva

decorrere l’obbligo di scolarizzazione, costituiva allo stesso tempo il limite

implicito del diritto di accedere alla scuola elementare. Solo i bambini che

avevano compiuto i sei anni entro il 31 dicembre potevano far valere il diritto

di essere ammessi alla scuola elementare. Nessuna disposizione di legge

prevedeva eccezioni a favore dei bambini nati dopo il 31 dicembre. I bambini

nati dopo questa data dovevano frequentare l’anno scolastico che sarebbe

iniziato nel mese di settembre successivo.

3.3. La scuola dell’infanzia, che accoglieva i bambini dai 3

ai 6 anni di età, era invece facoltativa (art. 14 legge sulla scuola

dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996; LSISE; RL 5.1.5.1).

Pur essendo disciplinata assieme alla scuola elementare, la scuola

dell’infanzia non faceva parte del sistema di scolarizzazione obbligatoria. A

questa scuola, in origine, erano ammessi i bambini che avevano compiuto il

terzo anno di età o l’avrebbero compiuto entro il 31 dicembre (art. 18 cpv. 1

LSISE, cfr. BU 1996, 127). In previsione degli adeguamenti indotti da HarmoS,

con emendamento del 7 novembre 2011, entrato in vigore il 1° luglio 2012,

l’art. 18 cpv. 1 LSISE è stato modificato, subordinando l’ammissione alla

scuola dell’infanzia al compimento del terzo anno di età entro il 31 luglio (BU

2011, 653), fatta salva la possibilità di ammettere, in via di deroga e su

richiesta motivata dell’autorità parentale, i bambini che compiono i tre anni

entro il 30 settembre. Data limite, che a titolo transitorio è stata fissata al

30 novembre per l’anno scolastico 2012/2013, rispettivamente al 31 ottobre per

l’anno scolastico 2013/2014.

4. 4.1. Il 1° luglio 2015 sono

entrate in vigore le modifiche di legge adottate nel 2011 per adeguare

l’ordinamento scolastico del Canton Ticino alle esigenze di Harmos, che ha

esteso da nove a undici anni l’obbligo scolastico, aggiungendo al sistema previgente

gli ultimi due anni della scuola dell’infanzia.

L’art. 6 LSc ha in particolare anticipato l’inizio

dell’obbligo scolastico dai sei ai quattro anni di età (cpv. 1), imponendo

l’iscrizione alla scuola dell’infanzia a tutti i bambini che all’inizio

dell’anno scolastico (settembre) hanno compiuto i quattro anni entro il 31

luglio precedente (cpv. 2), riservato il diritto, sancito dall’art. 18 cpv. 1

LSISE di iscriverli già a partire dal terzo anno a titolo facoltativo. Con

l’integrazione degli ultimi due anni di scuola dell’infanzia, il sistema

scolastico obbligatorio del Canton Ticino è ora formato da tre componenti della

durata di due, cinque, rispettivamente quattro anni.

4.2. Mentre l’ordinamento in vigore sino al 30 giugno 2015 assoggettava

all’obbligo di scolarizzazione tutti i bambini che all’inizio dell’anno

scolastico avevano compiuto il sesto anno di età o lo avrebbero compiuto entro

il 31 dicembre, le nuove disposizioni hanno fissato la data limite al 31

luglio, già prescritta dall’art. 18 cpv. 1 LSISE, entrato in vigore il 1°

luglio 2012 in vista degli adeguamenti che si sarebbero resi necessari in

seguito all’adesione del Cantone ad HarmoS. L’obbligo di scolarizzazione non è

più fissato in relazione alla scuola elementare e ad un’età minima di sei anni,

ma è ora stabilito in funzione di un’età minima di quattro anni e degli ultimi

due anni della scuola dell’infanzia, dichiarati obbligatori dall’art. 4 cpv. 2

LSc.

Come già era il caso della scuola media nel precedente

sistema, la legge non fissa alcuna età minima per l’accesso alla scuola

elementare, poiché questa componente del sistema di scolarizzazione

obbligatoria costituisce il prolungamento normale del percorso di formazione,

al quale gli allievi pervengono dopo aver frequentato per almeno due anni la

scuola dell’infanzia.

4.3. Anche il nuovo ordinamento regola soltanto l’obbligo di

scolarizzazione. Nella misura in cui sussiste l’obbligo, il diritto di frequentare

la scuola è evidentemente dato per scontato.

Al di là dell’obbligo, il diritto del bambino di anticipare

la scolarizzazione non è a priori escluso, ma è ammesso soltanto nei limiti

ristretti stabiliti dagli art. 6 cpv. 3 LSc e 18 cpv. 1 della LSISE. L’art. 6

cpv. 3 LSc permette di iscrivere alla scuola dell’infanzia anche i bambini che

compiono i quattro anni entro il 30 settembre, ossia i bambini nati nei mesi di

agosto e settembre di quattro anni prima. L’art. 18 cpv. 1 LSISE ammette invece

alla scuola dell’infanzia i bambini che hanno compiuto soltanto tre anni per

assolvere un primo anno, di carattere facoltativo, prima degli ultimi due anni,

che l’art. 4 cpv. 2 LSc dichiara obbligatori.

All’infuori di queste due ipotesi, nessun diritto di

anticipare la scolarizzazione può essere dedotto dalla legge a favore dei

bambini non ancora soggetti all’obbligo di frequentazione.

5. 5.1. RI 3, nato il 18

dicembre 2009, ha iniziato a frequentare la scuola dell’infanzia a partire

dall’anno scolastico 2013/2014, quando aveva compiuto tre anni, ma non ancora

quattro. Quest’anno ha concluso il secondo anno di frequentazione facoltativa.

Il 7 ottobre 2014, i suoi genitori hanno chiesto la sua

ammissione alla scuola elementare a partire dall’anno scolastico 2015/2016.

Con la decisione 7 novembre 2014, qui in esame, il DECS ha respinto

la domanda in applicazione delle norme di legge adottate già nel 2011, ma che

sarebbero entrate in vigore soltanto il 1° luglio seguente. Il Consiglio di

Stato ha confermato il provvedimento. Dopo aver ritenuto che il nuovo diritto

fosse già applicabile alle richieste inerenti l’anno scolastico 2015/2016, il

Governo ha in sostanza affermato che RI 3 sarebbe tenuto ad assolvere tre anni

di scuola dell’infanzia, poiché secondo l’art. 6 del concordato Harmos la durata

del primo grado di scolarizzazione è di otto anni, dei quali cinque di scuola

elementare.

5.2. Per principio, le leggi diventano applicabili soltanto

dopo la loro entrata in vigore. L’effetto anticipato positivo non è ammesso.

Non può dunque essere avallata la tesi del Consiglio di Stato secondo cui il

nuovo diritto, non ancora entrato in vigore, poteva essere applicato in quanto

volto a regolare l’obbligo di frequenza a partire dall’anno scolastico

2015/2016, con il quale RI 3 chiedeva di essere ammesso in prima elementare. In

mancanza di una norma che ne permetta l’applicazione anticipata, l’autorità

scolastica e quella di ricorso avrebbero dovuto sospendere le proprie decisioni

fintanto che le modifiche di legge non fossero entrate in vigore. Considerato

tuttavia che nel frattempo il nuovo diritto è diventato applicabile, si può

prescindere da un loro annullamento per questo motivo.

5.3. Secondo i ricorrenti, il rifiuto di ammettere RI 3 alla

scuola elementare sarebbe contrario al diritto cantonale, che non porrebbe

alcun limite temporale rispetto al passaggio dalla scuola dell'infanzia alla

scuola elementare. Inoltre, la frequentazione della scuola dell'infanzia

diventerà obbligatoria soltanto il 1° luglio 2015 con la modifica della LSc.

L'aver frequentato gli ultimi due anni di scuola dell'infanzia non dovrebbe

pertanto essere un criterio determinante per fissare l'età di accesso alla

scuola elementare per l'anno scolastico a venire. In ogni caso, RI 3 avrebbe

già frequentato due anni di scuola dell'infanzia e dovrebbe essere ammesso in

prima elementare, in quanto sufficientemente maturo, sveglio, motivato e

ricettivo. La mancata ammissione alla scuola elementare sarebbe pregiudizievole

per il bambino. Nel contesto locale, la data di riferimento al 31 dicembre sarebbe

stata considerata per generazioni l'età idonea per il passaggio tra scuola

d'infanzia e scuola elementare. Tale termine dovrebbe pertanto essere mantenuto

come riferimento anche nell'ambito dell'interpretazione della nuova normativa.

Chiedendo al DECS di essere ammesso in prima elementare a

partire dall’anno scolastico 2015/2016, RI 3 ha in sostanza sollecitato

l’autorità a dispensarlo dall’applicazione del nuovo diritto, che sarebbe entrato

in vigore il 1° luglio 2015, in modo da poter beneficiare ulteriormente

dell’ordinamento scolastico previgente.

5.4. A prescindere dalla sua prematurità, il provvedimento

dipartimentale censurato non viola il diritto. Nessuna disposizione del nuovo

diritto permette invero di concedere una deroga ai bambini nati nel mese di

dicembre del 2009 per accedere alla scuola elementare. Soltanto i bambini nati

nei mesi di agosto e settembre del 2009 possono esservi ammessi su richiesta

dell’autorità parentale. Né il nuovo diritto contempla norme volte a prorogare

l’applicazione del vecchio diritto a titolo transitorio a favore dei bambini

che al momento della sua entrata in vigore avevano frequentato per due anni la

scuola dell’infanzia a titolo facoltativo.

Nella misura in cui aveva per oggetto l’obbligo scolastico,

la modifica del precedente ordinamento, indotta dall’adesione del Canton Ticino

ad HarmoS, era destinata soltanto ad anticipare di due anni l’inizio

dell’obbligo scolastico, riducendo nel contempo di cinque mesi (dal 31 dicembre

al 31 luglio) la data di nascita fissata quale limite dell’inizio dell’obbligo.

Gli ulteriori aspetti dell’obbligo sono rimasti immutati. In quest’ottica, il

nuovo ordinamento si è limitato a rendere obbligatori gli ultimi due anni di

scuola dell’infanzia, imponendone la frequentazione ai bambini che compiono i

quattro anni entro il 31 luglio. Non ha modificato né la durata della scuola

elementare (5 anni), né quella della scuola media (4 anni), né la fine

dell’obbligo (15 anni). Aspetti, questi, che permettono di ritenere invariata

anche l’età di 6 anni implicitamente considerata determinante per iniziare la

scuola elementare, come già nel vecchio ordinamento era considerata tale quella

di 11 anni implicitamente prevista per iniziare la scuola media. L’intento del

legislatore cantonale sotteso agli emendamenti adottati per adeguare il sistema

scolastico ad HarmoS non era certamente quello di concedere la possibilità di

anticipare l’inizio della scuola elementare ai bambini che avessero assolto due

anni di scuola dell’infanzia, perché avevano iniziato a frequentarla prima di

compiere quattro anni. Il fatto di aver frequentato la scuola dell’infanzia per

due anni (2013/2014; 2014/2015), pur non essendovi obbligato dal vecchio ordinamento,

non conferisce a RI 3 il diritto di accedere alla scuola elementare prima di

aver raggiunto l’età minima di 6 anni compiuti entro il 31 luglio,

implicitamente considerata determinante dalla legge. Né tale diritto può

essergli riconosciuto a dipendenza del fatto che il secondo dei due anni di scuola

dell’infanzia sarebbe stato considerato obbligatorio secondo il nuovo

ordinamento.

5.5. Parimenti non può essere accreditata la tesi dei

ricorrenti di far dipendere il diritto di accedere alla scuola elementare dal

grado di maturità intellettuale raggiunto dal loro bambino. Il grado di

maturità intellettuale del singolo bambino è un fattore che permette di

posticipare, ma non di anticipare l’obbligo scolastico (art. 6 cpv. 4 LSc). I

ricorrenti non fanno d’altronde valere che RI 3 sia talmente precoce dal

profilo intellettuale da poter saltare una classe in applicazione delle

direttive ottobre 2010 del DECS (cfr. http://www4.ti.ch/decs/ds/cerdd/scuoladecs/sspsm/documentazione/documenti-psicopedagogici) emanate a favore degli allievi ad alto

potenziale cognitivo.

5.6. Il diritto ad anticipare di un anno

l'entrata alla prima elementare non può nemmeno essere dedotto dall'art. 58

cpv. 1 LSc, che conferisce agli allievi il diritto di ricevere un

insegnamento conforme alle finalità della scuola e alle loro caratteristiche

individuali nel rispetto della loro personalità e della loro libertà di coscienza

e di credenza. Come emerge dai materiali legislativi (cfr. rapporto di

maggioranza 17 ottobre 1989 della Commissione speciale scolastica sul messaggio

30 giugno 1987 sulla legge della scuola, ad art. 58), tale norma, di carattere

generale, non è atta a fondare il diritto di ottenere l'ammissione ad una classe

superiore in difetto dei requisiti minimi di età fissati dalla legge.

5.7. La decisione impugnata non viola nemmeno il principio di

uguaglianza. Tale principio, ancorato

nell'art. 8 della costituzione federale della Confederazione svizzera del 18

aprile 1999 (Cost., RS 101), risulta violato se una norma, per fattispecie

analoghe, opera distinzioni giuridiche non dettate da ragioni serie e oggettive,

oppure se sottopone ad un regime identico

situazioni che non presentano tra di loro differenze importanti e di natura

tale da rendere necessario un trattamento diverso. Il principio invocato

impone unicamente che fattispecie giuridicamente uguali siano trattate in modo

uguale e fattispecie diverse in modo diverso. Esso non vieta invece che, sul

piano legislativo, vengano effettuate delle distinzioni, ma richiede che le

stesse siano giustificate da motivi seri e obiettivi (STA 52.2009.490 del 29

agosto 2013, consid. 3.1; DTF 138 I 225

consid. 3.6.1, 137 V 121 consid. 5.3, 334 consid. 6.2.1 pag. 348, STF

2C_491/2012 del 26 luglio 2012, consid. 5.1).

A torto sostengono i ricorrenti che il figlio sarebbe

trattato, senza valida ragione, in maniera diversa dai bambini nati pochi

giorni prima, ma di maturità comparabile. La regola istituita a livello

cantonale, discendente da HarmoS, fissa un'età precisa (4 anni) per l'inizio

dell'obbligo scolastico. Siccome l'anno scolastico inizia durante il corso di

quello civile, si impone di determinare una data di riferimento a partire dalla

quale i bambini nati durante l'anno civile non possono più essere ammessi per

l'anno scolastico considerato. La data del 31 luglio (derogabile fino al 30 settembre)

precede di circa un mese quella dell'inizio dell'anno scolastico, soggetta a

piccole variazioni a seconda del calendario. La fissazione di criteri precisi

per stabilire l’obbligo e - di riflesso - il diritto di accedere alla scuola

dell'obbligo deriva da un'esigenza organizzativa e risulta pertinente per rapporto

alla data di inizio delle scuole. Ogni bambino nato prima della data di riferimento

ha il diritto e l'obbligo di essere scolarizzato, al contrario di quelli nati posteriormente.

Per le due categorie di bambini si giustifica pertanto un trattamento diverso,

essendo essi nati in periodi diversi (cfr. STF 2C_491/2012 del 26 luglio 2012,

consid. 5.2). La regolamentazione non lede in alcun modo il principio

dell'uguaglianza. Fissando in modo preciso la data di nascita determinante

per l’inizio dell'obbligo ed esigendo il rispetto rigoroso di tali

condizioni, la legge risponde ad imprescindibili necessità organizzative, che

portano inevitabilmente a inserire in classi diverse bambini nati a pochi

giorni di distanza gli uni dagli altri. Il diverso trattamento riservato dalla

legge ai bambini nati prima o dopo il 31 luglio, nella sostanza, è identico a

quello che il precedente ordinamento riservava ai bambini nati prima o dopo il

31 dicembre.

5.8. Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, la decisione del DECS di non ammettere il loro figlio in prima

elementare e quella del Consiglio di Stato che la tutela non disattendono affatto

il principio di proporzionalità, per il fatto che gli farebbe perdere un anno

di scuola per pochi giorni di differenza di età. Lo schematismo della legge non

viola il principio di proporzionalità, poiché risulta dettato da

imprescindibili esigenze di organizzazione e di funzionalità del sistema

scolastico. Escludendo a priori qualsiasi margine di apprezzamento

dell’autorità decidente, tale principio non può nemmeno essere violato in sede

di applicazione concreta della legge.

Non si può d’altro canto ignorare che RI 3

compie gli anni il 18 dicembre, quindi quasi 5 mesi oltre il termine del 31

luglio che gli permetterebbe di accedere alla scuola elementare, nonché quasi 3

mesi dopo la data di riferimento che permetterebbe di ottenere una deroga (30

settembre). La sua situazione si avvicina pertanto molto di più a quella dei

bambini che essendo nati dopo il 1° gennaio non sarebbero stati ammessi alla

scuola elementare nemmeno seguendo le regole in vigore fino al 30 giugno 2015.

Regole, che, secondo i ricorrenti, dovrebbero essere mantenute come

riferimento anche nell'ambito dell'interpretazione della nuova normativa.

6. Visto quanto precede, il

ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia (art. 47 LPAmm) segue la

soccombenza. L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda

di misure provvisionali formulata dai ricorrenti.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di

fr. 1'500.-, già anticipata, è posta a carico dei ricorrenti in solido.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge

sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

1.

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, 6500

Bellinzona,

2.

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, 6500

Bellinzona,

1,

2.

rappr. da: Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, 6500

Bellinzona,

3.

Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

segretaria