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Decisione

52.2015.17

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 maggio 2017Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

risoluzione governativa del 23 dicembre 2014 l'Esecutivo cantonale ha sostanzialmente

ribadito quanto già statuito con la precedente determinazione del 1° ottobre

2014. Il Consiglio di Stato - ricordato che il sussidio cantonale per

l'edilizia scolastica andava richiesto entro il 31 dicembre 2013 con una

procedura separata all'istanza competente (DECS) e tenuto conto che il comune

avrebbe potuto inoltrarla dopo la decisione del 5 luglio 2013 del consiglio comunale

di concedere il credito per la costruzione di due nuove sezioni dell'infanzia,

anche se la risoluzione era oggetto di ricorso - ha respinto la domanda di

aiuto statale ex art. 43 LSIE, ritenendo come la stessa non fosse stata

presentata entro il termine deciso dal Gran Consiglio.

J. Contro

tale decisione il comune di RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, postulandone l'annullamento e chiedendo che sia accolta la sua

domanda volta all’ottenimento di un sussidio cantonale per l'edilizia scolastica

ex art. 43 LSIE.

Il ricorrente sostiene, anzitutto, che, non riconoscendo l'applicabilità

dell'art. 43 LSIE per effetto della norma transitoria, il Consiglio di Stato ha

disatteso il principio della buona fede. Il municipio afferma di essersi

affidato alle indicazioni scritte ricevute dalla Sezione della logistica,

secondo cui la richiesta formale di sussidiamento avrebbe dovuto essere

subordinata alla definitiva crescita in giudicato della decisione di approvazione

del credito di costruzione. La scelta "esplicitamente concordata con la

Sezione della logistica" di attendere l'esito della procedura

ricorsuale, per finire conclusasi dopo il 31 dicembre 2013, è stata presa in perfetta

buona fede e nella consapevolezza che anche il DECS, con il quale la Sezione

della logistica non poteva non essere in contatto, fosse perfettamente a

conoscenza del progetto.

Il municipio di RI 1 critica poi gli effetti che l'applicazione della

norma transitoria approvata in concomitanza con l'abrogazione dell'art. 43 LSIE

ha avuto nel caso di specie, invocando un eccesso di formalismo. Il ricorrente obietta

infine che il Regolamento concernente il sussidiamento dell'edilizia scolastica

dei comuni e dei Consorzi del 9 giugno 1972 (Regolamento 1972, RL 5.1.5.5) -

atto normativo desueto e riferito agli art. 62 e 63 della legge sulla scuola

del 29 maggio 1958 che nel frattempo è stata abrogata - possa rappresentare una

valida base legale per imporre delle procedure che dal canto suo la norma

transitoria, limitandosi ad esigere l'inoltro di un progetto al DECS entro il

31 dicembre 2013, invece non prevedeva.

K. All'accoglimento

del gravame si oppone il Consiglio di Stato. Dopo avere ricordato che l'art. 43

LSIE è stato abrogato dal Gran Consiglio il 29 gennaio 2014 e che la norma

transitoria adottata in quella circostanza ha mantenuto in vigore l'articolo

solo per le istanze già accolte e per i progetti già inoltrati al Dipartimento

prima del 31 dicembre 2013, il Governo ha esposto nel dettaglio le ragioni che

l'hanno indotto a respingere la richiesta dell'insorgente. Contesta innanzitutto

che il comune ricorrente abbia formulato una domanda di sussidio inerente all'ampliamento

della scuola dell'infanzia entro il 31 dicembre 2013, prima di tale data il

DECS non essendo mai stato coinvolto in calcoli o preavvisi di sorta. Il

Consiglio di Stato rileva poi come da parte del Cantone non siano mai state

create false aspettative. Né da parte dell'Esecutivo

cantonale, né tantomeno da parte del DECS, i quali non hanno mai promesso o

assicurato alcunché al comune di RI 1, né hanno mai assunto atteggiamenti

ingannevoli tali da far nascere precise aspettative riguardo alla concessione dell'auspicato

aiuto statale. Il fatto poi che il sussidio in discussione sia stato menzionato

e pure quantificato nella risoluzione del Dipartimento delle istituzioni del 10

agosto 2012 non equivale a una promessa, né al riconoscimento dell'aiuto in

questione. La decisione di attendere la crescita in giudicato della risoluzione

del consiglio comunale di approvazione del credito di costruzione, annota il

Consiglio di Stato, è stata presa in piena autonomia dal municipio. Nulla gli

impediva infatti di inoltrare una domanda di sussidio all'autorità competente nonostante

il contenzioso in atto. Il Consiglio di Stato sottolinea inoltre che il

ricorrente non può dedurre alcunché neppure dal fatto che la pubblicazione

della domanda di costruzione fosse avvenuta prima del 31 dicembre 2013 e che

quindi i Servizi cantonali, compreso il DECS, fossero a conoscenza del

progetto, poiché una simile circostanza non può evidentemente supplire alla mancanza

di una richiesta scritta di sussidio. Destituite di qualsiasi fondamento

sono pure le censure invocate dall'insorgente con riferimento ad un eccesso di

formalismo così come le critiche relative all'applicabilità del Regolamento

1972, tuttora in vigore. Delle altre argomentazioni si dirà, ove occorresse, in

appresso.

L. Con la

replica e la duplica le parti si riconfermano nelle rispettive tesi e domande

di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 23a della legge sui

sussidi cantonali del 22 giugno 1994 (Lsuss; RL 10.2.7.1). La legittimazione

attiva del comune di RI 1 è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm, RL 3.3.1.1) e il ricorso è

tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm).

Preliminarmente ci si potrebbe chiedere se il presente gravame non sia da

dichiarare inammissibile poiché l'atto dedotto in giudizio riveste il carattere

di semplice decisione confermativa della precedente comunicazione 1° ottobre

2014 del Consiglio di Stato, rimasta inimpugnata. In quanto tale esso

sfuggirebbe ad un esame da parte dell'autorità di ricorso (RDAT I-1998 n. 40).

Il quesito non merita tuttavia approfondimento, ritenuto che quand’anche fosse

ricevibile il gravame - che può essere evaso sulla scorta delle tavole

processuali, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm), non apparendo le prove

chieste dal ricorrente (richiamo documenti dall'Ufficio delle scuole comunali,

dalla Sezione della logistica e dal DECS) idonee a portare a questo Tribunale

ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio - andrebbe comunque

respinto per i motivi che seguono.

Considerandi

2.

2.1. Il 29

gennaio 2014 il Gran Consiglio, in occasione dell'accettazione delle modifiche

legislative contenute nel messaggio n. 6830 del 15 ottobre 2013 del Consiglio

di Stato concernente il Preventivo 2014, ha abrogato l'art. 43 LSIE. La

modifica di legge, decorsi i termini per l'esercizio di referendum (scadenza

del termine di referendum: 17 marzo 2014; cfr. FU 9/2014 pag. 872-873), è

entrata in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2014 (cfr. BU 16/2014

pag. 159-160). L'abrogazione di tale norma - che costituiva la base legale per

l'ottenimento del sussidio cantonale a favore dell'edilizia scolastica comunale

- è stata voluta quale misura, assieme ad altre, di contenimento delle spese

del Cantone (cfr. messaggio citato, pag. 9 e seg.). Per attenuare le

conseguenze dell'interruzione dell'erogazione dei sussidi di cui all'art. 43

LSIE a decorrere dal 1° gennaio 2014, con la modifica di legge, il Legislativo

cantonale ha introdotto in questa legge una norma transitoria, giusta la quale

"I disposti dell'art. 43 restano in vigore per le istanze già accolte e

per i progetti inoltrati al Dipartimento entro il 31 dicembre 2013".

Così facendo, il Gran Consiglio ha inteso riconoscere l'aiuto statale a tutti

quegli enti locali che avevano provveduto ad inoltrare un progetto di edilizia

scolastica entro il 31 dicembre 2013, termine ultimo per la validità della

presentazione delle richieste di sussidio (cfr. rapporto di maggioranza 14

gennaio 2014 della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 15

ottobre 2013 concernente il Preventivo 2014, pag. 13 e seg.). A questo

proposito occorre precisare che l'art. 43 LSIE, nella sua versione in vigore

sino al 31 dicembre 2013, prescriveva l'obbligatorietà del sussidio circoscrivendone

il campo d'applicazione a determinate tipologie di lavori ("Il Cantone

sussidia obbligatoriamente la costruzione, la riattazione e l'ampliamento degli

edifici scolastici e delle relative infrastrutture […]"; art. 43 cpv.

1.

LSIE prima frase), ne stabiliva i criteri di calcolo (art. 43 cpv. 1 lett.

a-c LSIE), prevedeva la necessità d'approvazione preliminare dei progetti da

parte del Dipartimento (art. 43 cpv. 2 LSIE), attribuiva la competenza decisionale

al Consiglio di Stato ("I sussidi sono decisi dal Consiglio di Stato

per importi fino al limite consentito dalla Costituzione"; art. 43

cpv. 3 LSIE) e rinviava per tutto il resto alle disposizioni della Lsuss. La domanda

di sussidio doveva quindi essere presentata per iscritto (vedi art. 8 cpv. 1

Lsuss: "Il sussidio viene concesso a domanda scritta"). Essa

doveva inoltre soddisfare i requisiti stabiliti dal Regolamento 1972, atto

normativo che nonostante la sua abrogazione (avvenuta l'11 marzo 2015) è stato

ritenuto ancora valido "per le istanze già accolte e per i progetti

inoltrati al Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport entro il

31.

dicembre 2013" (cfr. BU 11/2015 pag. 83). Poco importa che la norma

transitoria adottata dal Gran Consiglio in concomitanza con l'abrogazione

dell'art. 43 LSIE non vi faccia un esplicito rinvio. Il Regolamento 1972 - nonostante

il richiamo agli art. 62 e 63 della Legge della scuola del 29 maggio 1958, nel

frattempo abrogata - è come detto restato infatti in vigore per le istanze già

accolte e per i progetti inoltrati al DECS entro il 31 dicembre 2013, con la logica

conseguenza che le domande di sussidio presentate entro tale data avrebbero

dovuto rispondere alle esigenze dello stesso. Palesemente a torto il ricorrente

afferma dunque che la norma transitoria si limiti a porre quale unica esigenza

il fatto che i progetti siano "inoltrati" al Dipartimento prima del

31.

dicembre 2013. L'art. 16 cpv. 1 del Regolamento 1972, nella sua versione in

vigore fino all'11 marzo 2015, disponeva, in particolare, che "prima

della presentazione del progetto definitivo con la richiesta di sussidio i

Comuni o consorzi devono sottoporre all'Ufficio delle scuole comunali una domanda

di massima preliminare". Il Comuni o i Consorzi che intendono

ottenere i sussidi dello Stato per l'edilizia scolastica, soggiungeva il cpv.

2, "devono presentare preventivamente al Dipartimento dell'educazione,

della cultura e dello sport una domanda in duplice copia". La

presentazione del progetto definitivo (cfr. il già citato art. 16 cpv. 1

Regolamento 1972) non poteva che presupporre l'approvazione del credito di

costruzione da parte del legislativo comunale (cfr. art. 13 cpv. 1 lett. g in

relazione con l'art. 42 cpv. 2 legge organica comunale del 10 marzo 1987; LOC,

RL 2.1.1.2).

2.2

Riassumendo, per godere degli aiuti cantonali giusta l'or abrogato art. 43

LSIE e 16 del relativo regolamento, occorreva pertanto inoltrare al DECS, entro

il 31 dicembre 2013, una richiesta scritta di sussidiamento con annesso il

progetto definitivo di edilizia scolastica, previa approvazione del credito di

costruzione da parte del legislativo comunale e previo esame preliminare della

domanda da parte dell’Ufficio delle scuole comunali.

3.

In via

preliminare, mette conto di evidenziare che il comune ricorrente non pretende

di aver formulato valida e tempestiva domanda di sussidio prima del 31 dicembre

2013.

Anzi. È lo stesso comune di RI 1 ad ammettere senza troppi giri di parole

che "prima del 31 dicembre 2013 nessuna istanza è stata presentata"

(cfr. ricorso ad 9, pag. 8). Agli atti non vi è traccia di eventuali

domande formulate per iscritto in modo incompleto o indirizzate ad un'autorità

incompetente. Le uniche vere e proprie istanze di sussidiamento pervenute formalmente,

tuttavia al Consiglio di Stato (anziché al DECS), sono quelle presentate il 27

marzo 2014, il 25 agosto 2014 ed il 27 ottobre 2014, alle quali non era

peraltro stato allegato alcun progetto definitivo concernente l'intervento di ampliamento.

A quel momento, stante l'avvenuta abrogazione dell'art. 43 LSIE, l'Esecutivo

cantonale non poteva però far altro che respingere le medesime poiché

manifestamente tardive.

4.

4.1. Come

esposto in narrativa, l'insorgente sostiene che nel corso dei contatti avuti

con le autorità cantonali, queste ultime avrebbero assunto un atteggiamento

ingannevole. Infatti, esse avrebbero dato formali indicazioni scritte (in

particolar modo sulla tempistica di presentazione della domanda finale di

sussidio) e rassicurazioni a proposito del sussidio stesso, presentando pure una

stima del suo ammontare. Il municipio di RI 1 si appella, pertanto, ad una

violazione del principio della buona fede.

4.2

L'art. 9 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18

aprile 1999 (Cost.; RS 101) sancisce che ognuno ha diritto di essere trattato

secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.

L'autorità che fa promesse o raccomandazioni, dà informazioni o assicurazioni o

assume un atteggiamento tale da far nascere precise aspettative è pertanto, in

principio, tenuta a rispettare le aspettative così suscitate, quand'anche

fossero contrarie alla legge (illegali), se sono cumulativamente adempiute le seguenti

condizioni: l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti

di una determinata persona, la stessa ha agito o reputato di aver agito nei

limiti della sua competenza, il privato non ha immediatamente potuto rendersi

conto dell'inesattezza delle informazioni ricevute e, fondandosi sulle stesse,

ha preso disposizioni che non potrebbe modificare senza subire pregiudizio. Inoltre

la legge non deve essere cambiata tra il momento della decisione e quello in

cui la buona fede viene invocata (cfr. DTF 131 II 627 consid. 6.1 con rinvii;

STA 52.2013.277 del 6 novembre 2013 consid. 4.2, STA 90.2006.12 del 17 gennaio

2008.

consid. 5.3; Adelio Scolari,

Diritto amministrativo, Parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 616 seg.,

639.

con rinvii).

4.3

Nel caso in esame, i suddetti requisiti non sono soddisfatti. Nei loro rapporti

con i rappresentanti comunali, i funzionari del Cantone si sono infatti

limitati a fornire delle informazioni di carattere generale e preliminare

riguardo alla possibilità di ottenere dei sussidi per l'edilizia scolastica. Intanto,

nella comunicazione e-mail del 2 luglio 2013 (doc. G), l'arch. __________ aveva

semplicemente confermato che il progetto rispettava le normative relative

all'edilizia scolastica e che pertanto avrebbe potuto venire preavvisato

favorevolmente per la concessione del sussidio statale. In un successivo

scambio di corrispondenza con la segretaria comunale, l'arch. __________ aveva

giudicato corretta la (sintesi della) prassi per l'ottenimento dei sussidi

relativi all'edilizia scolastica ai sensi dell'art. 43 LSIE che questa gli aveva

esposto il 15 ottobre 2014, mentre Mirko Guzzi si era limitato ad invocare il

relativo Regolamento 1972 (doc. H). Nell'emanare la decisione di concessione

dell'aiuto agli investimenti giusta l'art. 14 LPI, il Dipartimento delle

istituzioni aveva dal canto suo menzionato e stimato l'ammontare del sussidio

cantonale in fr. 240'000.- (doc. N).

L'insorgente afferma invece di essersi affidato alle precise indicazioni fornitegli

dall'arch. __________ (secondo il quale la domanda formale di sussidio avrebbe

dovuto essere subordinata alla definitiva crescita in giudicato della decisione

di approvazione del credito di costruzione) e di aver perciò voluto attendere

l'esito della procedura ricorsuale in atto (invero conclusasi solo nell'ottobre

2014), oltretutto, nella consapevolezza che il DECS, per il tramite della

Sezione della logistica, fosse perfettamente a conoscenza del progetto.

Ora, va rilevato che i funzionari cantonali delegati agli incontri ed ai contatti

con i rappresentanti del comune non costituiscono, com'è ovvio, il Consiglio di

Stato e l'opinione dei primi (cfr. in particolare lo scambio di corrispondenza avuto

con l'arch. __________ e __________; doc. G e H) non vincolerebbe, comunque

sia, quest'autorità, che è la sola competente a pronunciarsi in merito allo

stanziamento degli auspicati aiuti statali (cfr. l'or abrogato art. 43 cpv. 3

LSIE e l'art. 23 cpv. 1 Lsuss). Inutile, quindi, che il ricorrente insista

nell'affermare che è sulla base delle indicazioni ricevute dall'arch. __________

che ha, di proposito, ritenuto di non anticipare i tempi inoltrando la domanda

di sussidio. Questa tesi appare ancor più inverosimile ove solo si consideri

che le informazioni in discussione, come detto comunque non vincolanti, sono

peraltro state fornite solo il 15 ottobre 2014, ad emissione della decisione

del Tribunale federale inerente all'approvazione del credito di costruzione già

avvenuta. In queste condizioni, risulta assai poco credibile che il municipio

si sia fondato sulle stesse, per prendere "disposizioni che non potrebbe

modificare senza subire pregiudizio".

Lo stesso ragionamento vale per quanto concerne il Dipartimento delle

istituzioni, il quale - nell'ambito del calcolo dell'aiuto agli investimenti ai

sensi dell'art. 14 LPI - si era limitato a stimare in fr. 240'000.- l'ammontare

del sussidio cantonale per l'ampliamento della scuola dell'infanzia di __________.

Già per questo motivo si deve dunque escludere che il ricorrente sia stato leso

nelle sue garanzie costituzionali. Dagli atti non risulta che l'autorità

competente in materia di concessione di sussidi per l'edilizia scolastica, vale

a dire il Consiglio di Stato, si sia mai sbilanciata sulla questione, dando per

certa la concessione o il pagamento degli aiuti finanziari in questione al

comune ricorrente o garantendogli un qualsivoglia diritto acquisito in tal senso.

La quantificazione del sussidio cantonale LPI operata dal Dipartimento delle

istituzioni nell'ambito della risoluzione del 10 agosto 2012 (doc. doc. N), il

fatto che il progetto sia materialmente stato consegnato e discusso con la

Sezione della logistica, così come la conoscenza dello stesso da parte delle

autorità cantonali (compreso il DECS), non possono evidentemente supplire alla

carenza di una chiara istanza scritta di sussidio ex art. 43 LSIE e del

relativo progetto definitivo annesso. A quest'ultimo proposito giova infatti

ricordare che il sussidio non è concesso quando la domanda non risponde alle

esigenze della legge (cfr. art. 8 Lsuss) o del Regolamento 1972 (cfr. in

particolare l'art. 16 e l'art. 21). Destituita di fondamento e di riscontri

oggettivi agli atti è pure l'affermazione secondo cui la scelta di attendere la

crescita in giudicato della risoluzione del consiglio comunale di approvazione

del credito di costruzione per inoltrare formale istanza di sussidio sarebbe figlia

di una strategia "esplicitamente concordata con la Sezione della

logistica". A parte il fatto che, per i motivi di cui si è appena

detto, le opinioni espresse al riguardo dall'arch. __________ non vincolano il

Consiglio di Stato, nulla impediva al qui ricorrente di inoltrare comunque una

domanda di sussidio all'autorità competente segnalando il contenzioso aperto. Il

municipio ha, di sua sponte, voluto attendere l'esito del ricorso inoltrato da __________,

assumendo su di sé i rischi delle conseguenze delle (pur sempre) possibili

modifiche legislative. Malvenuto è dunque il ricorrente a dedurre, da tutto

ciò, che le autorità avrebbero assunto atteggiamenti ambigui o finanche ingannevoli.

A queste ultime non può essere rimproverato di aver dato per certa la

concessione o il pagamento degli aiuti ex art. 43 LSIE.

Le censure sollevate al riguardo cadono pertanto tutte nel vuoto.

5.

5.1. Il comune

di RI 1 ritiene che il Consiglio di Stato, negandogli la concessione del

sussidio cantonale per il solo fatto di non aver inoltrato un'istanza scritta,

sarebbe incorso in una lesione del divieto di formalismo eccessivo. A torto,

tuttavia.

5.2

Vi è formalismo eccessivo, contrario all'art. 29 cpv. 1 Cost., qualora la

stretta applicazione delle norme di procedura non è giustificata da nessun

interesse degno di protezione, è fine a sé stessa e complica in maniera

insostenibile la realizzazione del diritto materiale o l'accesso ai tribunali.

L'eccesso di formalismo può risiedere sia nella regola di comportamento imposta

dal diritto cantonale, sia nella sanzione che una violazione di tale regola

implica (cfr. DTF 134 II 244 consid.

2.4

, 132 I 249 consid. 5).

5.3

Il ricorrente sostiene che il progetto inerente all'ampliamento della

scuola dell'infanzia rispondeva a tutti i criteri volti all'ottenimento del

sussidio in parola e che "l'unica ragione per la quale lo stesso non è

ritenuto sussidiabile da parte del DECS è unicamente da ricondurre al mancato

inoltro di un'istanza ai sensi di un Regolamento che si basa su articoli di una

Legge ormai non più in vigore". Contrariamente a quanto sostiene

l'insorgente, il Consiglio di Stato non è incorso in un eccesso di formalismo applicando

la norma transitoria adottata dal Gran Consiglio in concomitanza con l'abrogazione

dell'art. 43 LSIE. La scelta effettuata dal Legislatore risponde a criteri di

severità e di rigore, ma non per questo risulta priva di senso o di scopo. Come

esposto in narrativa, l'abrogazione dell'art. 43 LSIE è stata voluta quale misura

(assieme ad altre) di contenimento delle spese del Cantone (cfr. messaggio

citato, pag. 9 e seg.). La norma transitoria è stata dal canto suo introdotta

per attenuare le conseguenze derivanti dalla decisione del Gran Consiglio di

sopprimere questo genere di sussidi a decorrere dal 1° gennaio 2014,

garantendone comunque l'erogazione nei casi in cui le relative istanze erano

già state accolte ed i progetti definitivi già inoltrati al DECS entro il 31

dicembre 2013. Ora, la censura di eccesso di formalismo è da respingere già

solo perché l'applicazione del controverso disposto è giustificata da interessi

pubblici preponderanti (contribuire al risanamento delle finanze cantonali). Ad

ogni buon conto, la norma transitoria non fa che esplicitare un'ovvietà, vale a

dire che l'art. 43 LSIE è rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2013, con la logica

conseguenza che eventuali domande di sussidio, per essere evase positivamente,

avrebbero dovuto essere formulate per iscritto entro tale data e corredate

dalla necessaria documentazione. Il rispetto di tale scadenza, prevista dalla

legge, è senz'altro giustificato dall'interesse dello Stato di esaminare solo i

progetti definitivi e già inoltrati al DECS entro il 31 dicembre 2013, ad

esclusione di tutti gli altri, in un'ottica di possibilità di risparmio

effettivo a decorrere dall'entrata in vigore dell'abrogazione dell'art. 43

LSIE. Se ad esempio la norma transitoria avesse previsto di mantenere in vigore

l'art. 43 LSIE anche per tutti i progetti in corso, la modifica legislativa non

avrebbe potuto esplicare effetti concreti ancora per un lungo periodo,

implicando, di fatto, il riconoscimento di un aiuto statale per numerosi casi

aperti ed andando così a vanificare lo scopo per il quale essa è stata introdotta.

Nel caso in esame, il ricorrente non ha presentato una domanda formale di

sussidio prima del 31 dicembre 2013, né in forma preliminare, né in forma

definitiva. Dagli atti non risulta neppure che il municipio abbia inoltrato al

DECS, entro tale termine, il progetto definitivo relativo all'intervento di

ampliamento in discussione. Certo è che l'insorgente non può seriamente avvalersi

del fatto di averglielo di fatto inoltrato, per il tramite della Sezione

della logistica, atteso che, come detto, (anche) la semplice conoscenza da

parte del DECS del progetto di edilizia scolastica non può evidentemente supplire

alla mancanza di una richiesta scritta di sussidio e del relativo progetto

definitivo annesso.

6.

In esito alle

considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del comune ricorrente avendo

esso agito per tutelare i suoi interessi pecuniari (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Nella misura

in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.

La tassa di

giustizia e le spese di fr. 1'500.- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera