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Decisione

52.2015.174

Ordine di cessare ogni attività fiduciaria nel settore immobiliare - assenza di un fiduciario autorizzato

7 luglio 2015Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i requisiti previsti dall'art. 6 LFid per operare nel settore fiduciario

immobiliare, non essendo stato assunto alcun sostituto in quel ruolo.

B. Il 12 febbraio 2014 l'autorità

di vigilanza ha quindi fissato alla RI 1 un termine fino al 7 marzo 2014 per

nominare quale suo responsabile un nuovo fiduciario immobiliare autorizzato.

Per tale ruolo la società ha proposto l'avv. __________,

con studio legale e notarile a __________, al quale però l'autorità di

vigilanza ha negato il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della

professione di fiduciario immobiliare, fatto questo che ha determinato l'inoltro

di un ricorso da parte del diretto interessato al Tribunale cantonale

amministrativo.

Dopo avere constatato che la RI 1 non aveva ancora provveduto a sostituire A__________

con un fiduciario autorizzato, il 30 marzo 2015 l'autorità di prime cure ha

dunque ordinato a questa società di cessare immediatamente ogni attività in ambito

fiduciario, avvertendola dell'avvio nei suoi confronti di un procedimento

contravvenzionale giusta l'art. 23 LFid. L'ordine

è stato pronunciato con la comminatoria delle sanzioni di cui all'art. 292 del

codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0).

C. Contro quest'ultima decisione

la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Sostiene di avere rispettato il termine che le era stato impartito per sostituire il partente A__________,

proponendo quale responsabile della società l'avv. __________. Sebbene l'autorità

di vigilanza non avesse rilasciato a quest'ultimo l'autorizzazione ad

esercitare la professione di fiduciario, essa non poteva pronunciare il

querelato ordine nei confronti della società sintanto che il contenzioso nato

da quel diniego non sarebbe stato risolto. Rimprovera all'autorità di prime

cure di avere violato il suo diritto di essere sentita per non averla

interpellata prima di adottare il provvedimento litigioso. Infine contesta che quest'ultimo

sia stato assortito della comminatoria delle

sanzioni penali di cui all'art. 292 CP.

D. All'accoglimento del gravame si è opposta l'autorità

di sorveglianza, per i motivi di cui si dirà, per quanto necessario, in

seguito.

E. In sede di replica la RI

1 ha affermato di avere concluso un accordo di collaborazione con R__________,

fiduciario immobiliare autorizzato.

Nella sua duplica l'autorità di prime cure ha rilevato che essendo R__________

già responsabile di un'altra società immobiliare egli non può di principio

occuparsi anche della RI 1, salvo concessione di una deroga che però non è stata

ancora richiesta.

F. Con decisione

del 12 maggio 2015 il giudice delegato alla causa ha respinto la domanda di

conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, formulata dalla RI 1.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LFid. La legittimazione della ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Ne discende

pertanto che il ricorso,

tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso

nel merito, sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non è infatti necessario richiamare l'intero incarto relativo alla domanda di autorizzazione

dell'avv. __________, in quanto tale mezzo di prova non sarebbe comunque atto

ad apportare a questo Tribunale ulteriori elementi determinanti per il giudizio

che è chiamato a rendere. In ogni caso, con la sua risposta al gravame, l'autorità

di vigilanza ha prodotto gran parte della documentazione relativa a quel procedimento.

In questa sede è sufficiente rilevare che mediante sentenza n. 52.2014.341 del

28 aprile 2015, questa Corte ha respinto il ricorso a suo tempo presentato dall'avv.

__________ contro la decisione 22 agosto

2014 con cui l'autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di

fiduciario gli aveva negato

il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di fiduciario immobiliare.

Considerandi

2.

2.1. La ricorrente si duole

della violazione del suo diritto di essere sentita, per il fatto che l'autorità

di vigilanza non l'avrebbe avvertita della sua intenzione di ordinarle la

cessazione di ogni attività nel settore fiduciario immobiliare.

Tale rimprovero va

esaminato preliminarmente, poiché quanto da essa invocato

costituisce una garanzia di natura formale, la cui disattenzione comporta di

principio l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle

possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 124 V 123 consid. 4

a, 122 I 464 consid. 4a, 120 Ib 379 consid. 3b).

2.2

La natura ed i limiti del diritto di

essere sentito sono determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale

cantonale. Se tuttavia questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime

dedotte dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione svizzera

del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Tale norma assicura all'interessato il

diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che

sia emanata una decisione e gli garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione

delle prove, di conoscere i risultati delle stesse e di determinarsi al riguardo (DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270

consid. 3.1, 120 Ib 379, 118 Ia 17).

2.3

Nel caso di specie la censura sollevata dalla ricorrente appare

completamente destituita di fondamento e pertanto deve essere respinta. Dall'esame

delle tavole processuali risulta che già nel suo scritto del 12 febbraio 2014,

l'autorità di vigilanza, oltre a fissare alla

RI 1 un termine sino al 7 marzo successivo per dotarsi di un fiduciario

autorizzato in sostituzione di quello da poco licenziato, aveva esplicitamente

avvertito la società delle conseguenze legate al mancato rispetto di questa

scadenza, e segnatamente dell'apertura di un procedimento contravvenzionale,

nonché dell'adozione nei suoi confronti dei provvedimenti interdittivi di cui

all'art. 25 LFid, i quali, stante il chiaro testo di questa norma, includono

anche la cessazione dell'attività fiduciaria. L'insorgente non può dunque sostenere

in questa sede di non essere stata preventivamente resa attenta di quanto poi

disposto dall'autorità di prime cure attraverso la decisione qui impugnata. Ne

consegue dunque che nel caso di specie non sono assolutamente ravvisabili gli

estremi per ammettere una disattenzione dei suoi diritti di parte.

3.

Nel Cantone Ticino, le

attività di tipo fiduciario, svolte per conto di terzi e a titolo

professionale, sono soggette ad autorizzazione (art. 1 cpv. 1 LFid). Quest'ultima

può essere rilasciata dall'autorità di vigilanza solo a persone fisiche ed ha

carattere personale (art. 1 cpv. 2 LFid). Per il suo ottenimento è necessario

soddisfare i requisiti posti dall'art. 8 LFid.

Giusta l'art. 4 LFid, è considerato fiduciario immobiliare chi svolge un'attività in una o più tra le seguenti attività:

mediazione nella compravendita e

permuta di fondi giusta l'art. 655 cpv. 2 del Codice civile svizzero dell'11

dicembre 1907 (CC; RS 210) (lett. a), intermediazione nei negozi

giuridici aventi per oggetto diritti immobiliari e diritti concernenti società

immobiliari (lett. b), locazione di stabili e appartamenti (lett. c),

amministrazione di immobili e di società immobiliari (lett. d), la consulenza e

conduzione di promozioni immobiliari (lett. e).

L'art. 6 cpv. 1 LFid stabilisce che le persone giuridiche,

le società di persone e le ditte individuali possono esercitare le attività disciplinate

dalla LFid, tra cui anche quelle nel settore immobiliare, se al loro interno

opera almeno un fiduciario autorizzato. Egli, soggiunge il cpv. 2 di detta

norma, deve svolgere l'attività professionale nell'azienda ed avere diritto di

firma iscritto nel Registro di commercio. Devono essere ricoperti da un

fiduciario i seguenti ruoli:

a) ditta individuale: il titolare;

b) società in nome collettivo: tutti i soci;

c) società in accomandita: i soci illimitatamente responsabili;

d) società anonima: almeno un membro del Consiglio di ammi-

nistrazione che abbia responsabilità di gestione o un membro

della direzione;

e) società a garanzia limitata: almeno un gerente;

f) succursale, agenzia, rappresentanza o simile: il direttore ri-

spettivamente il gerente o il rappresentante.

Il titolare di un'autorizzazione può essere responsabile di una sola persona

giuridica, società di persone o ditta individuale attiva nel campo fiduciario

salvo eccezioni pronunciate dall'autorità di vigilanza (art. 6 cpv. 3 LFid). In

caso di diritto di firma collettiva a due, almeno uno dei firmatari deve essere

titolare dell'autorizzazione (art. 6 cpv. 4 LFid).

In caso di esercizio della professione senza autorizzazione, l'autorità

di vigilanza ordina tutte le misure atte ad evitare abusi e segnatamente la

cessazione dell'attività fiduciaria (art. 25 cpv. 1 LFid).

4.

In concreto emerge dagli

atti che la ricorrente è una società anonima che opera nel settore fiduciario

immobiliare e, come tale, deve avere almeno un membro del suo consiglio

di amministrazione con responsabilità di gestione o un membro della direzione,

che disponga della relativa autorizzazione cantonale, secondo quanto disposto dall'art.

6.

cpv. 2 lett. d LFid. Ora, la RI 1 adempiva tale condizione sino al 23

dicembre 2013, data in cui il fiduciario autorizzato A__________, che rivestiva

al suo interno funzione di membro del consiglio di amministrazione, ha cessato

la propria attività per la medesima o, nella più favorevole delle ipotesi, sino al 27 gennaio 2014, data in cui è stata

stralciata dal registro di commercio la firma collettiva a due di quest'ultimo

collaboratore. Sebbene a più riprese sollecitata dall'autorità di vigilanza -

la prima volta già con scritto del 14 gennaio 2014 - a voler procedere alla

sostituzione di A__________, il 30 aprile 2015, data in cui l'autorità

di prime cure ha pronunciato il provvedimento qui contestato, la ricorrente non

disponeva ancora nel proprio organico di un fiduciario autorizzato in grado di

permetterle di operare nei settori contemplati dall'art. 4 LFid. Alla luce

della prolungata situazione di illegalità nella quale l'insorgente si era

venuta a trovare, è dunque a giusta ragione che l'autorità di vigilanza le ha

ordinato, in applicazione dell'art. 25 cpv. 1 LFid, di cessare qualsiasi

attività in campo fiduciario. Anche su questo punto il gravame risulta dunque

infondato, non prestando la decisione impugnata il fianco a critiche.

Nulla muta a questo proposito che il 7 marzo 2014 la ricorrente avesse indicato,

quale sostituto di A__________, l'avv. __________. Si deve infatti considerare

che la persona proposta non disponeva - e non dispone tutt'ora - dell'autorizzazione

cantonale quale fiduciario immobiliare, dal momento che una sua richiesta in

tal senso era stata respinta dall'autorità di vigilanza con decisione 22

agosto 2014. Il fatto poi che l'avv. __________ avesse inoltrato contro quest'ultima

pronuncia un ricorso, peraltro respinto dal Tribunale cantonale amministrativo con

sentenza del 28 aprile 2015, non permetteva ancora alla ricorrente di attendere

l'esito di questa vertenza prima di mettersi di nuovo in regola, né impediva all'autorità

di prime cure di adottare nei confronti di questa società le misure interdittive

ora contestate. D'altronde, malgrado quanto

indicato in sede di replica, l'insorgente non sembra ancora oggi essere

riuscita a conformarsi alle condizioni stabilite dall'art. 6 cpv. 1 e 2

lett. d LFid per poter riprendere ad operare in campo fiduciario, visto che

anche la nuova persona chiamata ad entrare nella società, pur disponendo di una

valida autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario

immobiliare, è già responsabile di una altra ditta attiva in questo settore,

per cui per poter dirigere anche la RI 1 dovrebbe chiedere ed ottenere una

deroga a quanto sancito dall'art. 6 cpv. 3 LFid, norma giusta la quale il

titolare di un'autorizzazione può di principio essere responsabile di una sola

persona giuridica, società di persone o ditta individuale attiva nel campo

fiduciario.

5.

L'insorgente critica il

fatto che il contestato ordine sia stato pronunciato con la comminatoria delle sanzioni penali di cui all'art. 292 CP.

La censura è priva di qualsiasi pregio. La facoltà per l'autorità amministrativa

di assortire i propri ordini con la suddetta comminatoria non è legato all'adempimento

di particolari requisiti. In particolare non

è necessaria un'autorizzazione in tal senso nella legge posta alla base dell'ordine.

Di principio pertanto qualsiasi decisione amministrativa può essere pronunciata

sotto minaccia di pena in caso di suo mancato ottemperamento, fermo restando il

rispetto del principio della proporzionalità (cfr. Christof Riedo/

Barbara Boner in: Niggli/Wieprächtiger, Basler Kommentar

Straf-recht II, 3a ed., Basilea 2013, n. 86 e 87 ad art. 292). Nel caso di

specie, quest'ultimo fattore non appare affatto disatteso. Come sopra rilevato,

la ricorrente opera abusivamente in ambito fiduciario immobiliare dal mese di

gennaio del 2014, se non addirittura dal 23

dicembre 2013. Si tratta a non averne dubbi di una situazione grave, che addirittura

imponeva all'autorità di vigilanza di richiamarsi all'art. 292 CP per meglio

garantirsi il rispetto dell'ordine di cessazione dell'attività impartito.

6.

6.1. Stante tutto quanto

precede, il ricorso, infondato, deve essere respinto con conseguente conferma

della decisione impugnata.

6.2

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza della ricorrente (art.

47.

LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le

spese di fr. 1'500.-, già anticipate dalla ricorrente nella misura di fr. 1'200.-,

sono poste a carico di quest'ultima.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110)..

4.

Intimazione a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il

segretario