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Decisione

52.2015.18

Tassa di giustizia e ripetibili

29 aprile 2015Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

52.2015.18

Lugano

29 aprile 2015

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Raffaello

Balerna, presidente

assistito

dal

segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo

sul ricorso 14 gennaio 2015 di

RI

1

contro

la

decisione 26 novembre 2014 (n. 5434) del Consiglio di Stato che respinge il ricorso dell'insorgente avverso la

licenza edilizia 12 maggio 2014 rilasciata dal municipio di CO 2 CO 1

per la formazione di un piazzale per lo stazionamento di uno stand di mungitura

al mapp. 600 della sezione di __________;

ritenuto, in

fatto

che il 12 maggio 2014

il municipio di CO 2 ha rilasciato alla CO 1

la licenza edilizia per la formazione di una piazza per lo stazionamento

di uno stand di mungitura al mapp. 600 della sezione di __________;

che RI 1 ha impugnato il permesso edilizio davanti al Consiglio di Stato che,

con decisione 12 giugno 2014, qui impugnata, ha respinto il ricorso;

che il 14 gennaio 2015 RI 1 è insorta

davanti a questo Tribunale domandano l'annullamento della decisione appena

descritta; non occorre qui riassumerne i motivi;

che, con le rispettive risposte, il

Consiglio di Stato, la CO 1 e il comune di CO 2 postulano la reiezione del gravame;

che il 18 marzo 2015 la ricorrente ha presentato una replica con la quale ha dichiarato

di ritirare il ricorso; essa ha domandato tuttavia

che non le siano accollate le spese e le ripetibili di prima istanza,

protestando quelle di questa sede;

che essa sostiene di aver dato avvio alla

procedura di ricorso poiché indotta in errore dalla pubblicazione della

domanda di costruzione sul Foglio ufficiale, dal quale non era possibile desumere

con chiarezza che lo stand per mungitura non era oggetto della domanda;

che, inoltre il municipio e la CO 1 avrebbero

lasciato continuare la procedura sino a questa sede, senza apportare alcuna

precisazione;

che con le dupliche tanto il municipio quanto la CO 1 avversano questa tesi, domandando

che le tasse e spese per le due istanze siano accollate alla ricorrente;

considerato, in

diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1 della legge

edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1);

che, non ponendo questioni di principio, né essendo di rilevante importanza, la

causa può essere decisa da un giudice

unico, in applicazione dell'art. 49 cpv. 2

della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL

3.1.1.1);

che la legittimazione attiva di RI 1, già

vicina opponente, è certa (art. 21 cpv. 2 LE e art. 65 cpv. 1 legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1); il

ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può

essere evaso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso, domandando tuttavia che

le spese e le ripetibili per la prima e seconda istanza non le siano

addebitate; esse andrebbero invece caricate al comune e alla CO 1;

che entro questi limiti il ricorso ha mantenuto tanto l'oggetto quanto

l'interesse e dev'essere pertanto esaminato nel merito; per il resto esso può

essere stralciato dai ruoli;

che a tenore dell'art. 47 cpv. 1 LPAmm, l'autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di

giustizia, che viene stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà

della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria

delle parti;

che l'importo di questa tassa oscilla tra fr. 100.- e fr. 5'000.- (procedimenti

di carattere non pecuniario) o fr. 30'000.- (procedimenti a carattere

pecuniario);

che la tassa di giustizia va posta di regola

a carico della parte soc­combente e deve

rispettare i principi di copertura dei costi e di equivalenza (Messaggio concernente la revisione totale della legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, n. 6645, in: RVGC

anno parlamentare 2013/2014 pag. 1947 segg., pag 1971; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 28);

che, per l'art. 49 cpv. 1 LPAmm, le autorità di ricorso condannano la parte soccombente

al pagamento di un'indennità alla controparte per le spese necessarie causate

dalla controversia (ripetibili);

che soccombente, ai sensi delle citate

disposizioni, è la parte che propone un ricorso infondato o che resiste

senza successo a un ricorso fondato (RDAT 1986 n. 23; Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 31); ininfluente al

riguardo è che i motivi alla base della decisione siano di natura formale o

materiale (cfr. Marcel Maillard

in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar VwVG,

Zurigo/ Basilea/Ginevra 2009, n. 14 ad

art. 63);

che per quanto riguarda la tassa di giustizia, la norma - potestativa - lascia all'autorità di ricorso un

margine di manovra, censurabile

davanti al Tribunale unicamente se integra gli estremi dell'eccesso o

dell'abuso del potere di apprezzamento (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm);

che l'assegnazione delle ripetibili, invece,

non costituisce una semplice facoltà dell'autorità giudicante, ma un preciso

obbligo, desumibile dal testo dell'art.

49 cpv. 1 LPAmm; tale principio riprende quello già sancito dall'art. 31 della

previgente legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966

(LPamm; BU 1966, 181; cfr. Relazione della Commissione speciale per la riforma

nel settore della giurisdizione e della procedura amministrativa, in: RVGC, Sessione ordinaria primaverile 1966, pag.

188 segg., in particolare pag. 247 lett. c);

che, per quanto concerne l'importo, invece, l'autorità gode di un certo potere

di apprezzamento, censurabile davanti al Tribunale nei limiti descritti

poc'anzi;

che, in concreto, con la decisione impugnata il Consiglio di Stato ha respinto

- tra gli altri - il ricorso di RI 1, ponendole in capo fr. 250.- a titolo di

quota parte della tassa di giustizia complessiva di fr. 600.- e fr. 200.- quale

partecipazione alle ripetibili dovute alla CO 1, stabilite complessivamente in

fr. 500.-;

che RI 1, ritirando il ricorso interposto contro questa decisione davanti al Tribunale, ha implicitamente ammesso di essere soccombente

nella procedura davanti al Governo; quest'aspetto deve dunque essere

dato per acquisito;

che i motivi per i quali essa chiede la riforma del giudizio di prima istanza

nel senso di accollare spese e ripetibili alle (contro)parti

appaiono pretestuosi, l'oggetto della lite risultando in modo chiaro sia dalla

pubblicazione incriminata, sia dagli allegati di causa;

che, infondata, la censura deve essere respinta e il ricorso, nella misura in

cui non stralciato dai ruoli, respinto;

che RI 1 non contesta, invece, gli importi stabiliti dal Governo; in ogni caso

essi appaiono adeguati;

che, per gli stessi motivi, l'insorgente è

tenuta a sopportare anche le spese della sede d'appello, che consistono in una

tassa di giustizia e nelle ripetibili in favore della CO 1, patrocinata, che ha

resistito con successo al ricorso (art. 47 cpv. 1 e 49 cpv. 1 LPAmm);

che nello stabilire gli importi questo giudice considera che la procedura non ha comportato particolari oneri alle

parti, i cui argomenti erano già noti davanti al Consiglio di Stato;

che, inoltre, la tassa di giustizia può essere adeguatamente ridotta, in

considerazione del ritiro parziale del ricorso.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso, nella misura in

cui non è stralciato dai ruoli, è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di

fr. 500.- è posta a carico di RI 1. Alla stessa va restituita la somma di fr.

1'300.- versata a titolo di anticipo delle presunte spese processuali. La ricorrente

rifonderà alla CO 1 fr. 400.- per ripetibili.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17

giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Il

giudice delegato

del

Tribunale cantonale amministrativo

Il segretario