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Decisione

52.2015.182

Licenza edilizia per la costruzione di un impianto fotovoltaico sul tetto di un immobile

19 giugno 2017Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. CO 1, qui

resistente, è proprietaria di un edificio (part. _______ RFP) situato a Castel

San Pietro, nel nucleo di Monte, dichiarato villaggio d'importanza nazionale

dall'Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS)

(perimetro edificato con obiettivo di salvaguardia A), incluso nel comprensorio

del "Monte Generoso", censito quale oggetto n. 1803 nell'inventario

federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP;

cfr. la relativa ordinanza federale del 10 agosto 1977, OIFP; RS 451.11).

B. a. Il 21 maggio

2014 CO 1 ha presentato al municipio di Castel San Pietro una domanda di

costruzione per posare sul tetto del suo stabile un impianto solare, formato da

27 pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, suddivisi tra

le due falde. In particolare il progetto prevede di disporre su ogni spiovente,

mediante una apposita sottostruttura, due file (parzialmente sfalsate) di

pannelli complanari, sporgenti ortogonalmente 0.15 m, con un basso grado di riflessione

(cfr. anche infra, schema al consid. 4.3).

b. Nel termine di

pubblicazione, alla domanda si è opposto RI 1, qui ricorrente, proprietario

dello stabile confinante (part. _______ RFP), ritenendo il progetto in

contrasto con le finalità del piano regolatore di Castel San Pietro, sezione di

Monte. In particolare, ha eccepito che la posa di pannelli solari snaturerebbe

l'edificio e innalzerebbe il tetto in maniera tale da ridurre la visuale per le

proprietà confinanti.

c. Con osservazioni 24 giugno 2014, l'istante CO 1 ha ribadito come la

struttura del tetto non subirebbe modifiche e si è richiamata alla politica

energetica della Confederazione.

d. Preso atto dell'avviso favorevole (n. 89091) dei Servizi generali del

Dipartimento del territorio, l'11 agosto 2014 il municipio di Castel San Pietro

ha rilasciato la licenza edilizia. In particolare, l'esecutivo comunale ha

richiamato il preavviso dell'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP), che ha

preavvisato favorevolmente la posa dei pannelli solari, a condizione che fossero

collocati complanari alla falda del tetto e raggruppati in posizione centrale,

con una forma regolare e unitaria.

C. Con giudizio 24

febbraio 2015, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata da RI

1 contro la predetta licenza, che ha confermato.

Illustrato il quadro normativo applicabile, il Governo ha anzitutto riscontrato

come il progetto fosse stato correttamente sottoposto alla procedura di

rilascio del permesso ai sensi dell'art. 18a cpv. 3 prima frase della

legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS

700): lo stabile sul quale è prevista la posa dei pannelli solari, ha argomentato,

andrebbe infatti considerato monumento culturale d'importanza federale -

poiché situato all'interno di un villaggio d'importanza nazionale

secondo l'ISOS - come pure monumento naturale d'importanza federale giusta

tale norma (in quanto compreso in un'area censita dall'IFP).

Dopo aver ricordato gli art. 94 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale

del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1; ora: 104 cpv. 2 LST) e 34 delle norme di

attuazione del piano regolatore di Monte (NAPR) ed aver richiamato il secondo

periodo dell'art. 18a cpv. 3 LPT - che ha assimilato a una clausola

estetica negativa, preminente rispetto al diritto cantonale contrario -, l'Esecutivo

cantonale ha poi affermato che non sarebbe determinante sapere se l'impianto

in questione rispetti le norme di estetica imposte dal diritto comunale e cantonale

ma, al contrario, unico punto che l'UNP doveva vagliare era (..) se l'impianto

avrebbe compromesso l'immagine paesaggistica e naturalistica del nucleo di

Monte ai sensi dell'art. 18a cpv. 3 LPT. Ciò detto, ha poi essenzialmente concluso

che non vi fossero motivi per scostarsi dalla valutazione estetica positiva del

suddetto Ufficio, unitamente alle condizioni di licenza da esso dettate.

Condizioni, ha aggiunto, che non modificando in modo sostanziale il progetto,

non richiederebbero la ripetizione della procedura di rilascio del permesso.

D. Contro il

predetto giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato, insieme alla licenza edilizia.

Il ricorrente lamenta in sostanza che l'impianto - viste la posizione dell'edificio

e le dimensioni dei pannelli solari - pregiudicherebbe l'importante valore

rappresentato dal nucleo di Monte, sal-

vaguardato pure a

livello federale. Le modifiche sostanziali imposte dall'UNP imporrebbero

inoltre una nuova pubblicazione della domanda.

E. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

L'Ufficio delle domande di costruzione, pur riconoscendo l'importanza del

contesto edificato in cui andrebbe a inserirsi il controverso impianto, riconferma

il contenuto del preavviso dell'UNP.

Dal canto suo, il municipio postula il rigetto del ricorso, chiedendo la

conferma della decisione governativa impugnata. A identica conclusione perviene

CO 1, che ribadisce la corretta integrazione dell'impianto nel paesaggio, la

sua conformità con la politica energetica federale e l'assenza di pregiudizio

per la vista panoramica che si gode dalla proprietà del ricorrente.

F. In sede di

replica e duplica, le parti si riconfermano nelle proprie conclusioni e domande

di giudizio, ribadendo e sviluppando ulteriormente le rispettive tesi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia

cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione attiva del

ricorrente, vicino opponente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio

impugnato, di cui è destinatario (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1).

Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi

e dell'oggetto della contestazione emerge in modo sufficientemente chiaro dai

piani e dalle fotografie agli atti. Il sopralluogo postulato dall'insorgente

non appare idoneo a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente

giudizio.

Considerandi

2.

Dal 1° gennaio 2008, la LPT dedica

una disposizione specifica agli impianti solari. Questa norma (art. 18a LPT)

- nella sua versione rivista, entrata in vigore il 1° maggio 2014 - prevede che

nelle zone edificabili e nelle zone agricole gli impianti solari sufficientemente

adattati ai tetti non necessitano dell'autorizzazione di cui all'articolo 22

cpv. 1 LPT. Simili progetti devono essere unicamente annunciati all'autorità

competente (cpv. 1). Il diritto cantonale, soggiunge il disposto (cpv.

2), può:

a. designare

determinati tipi di zone edificabili dove l'aspetto estetico è meno importante,

nelle quali anche altri impianti solari possono essere esentati dall'autorizzazione;

b. prevedere

l'obbligo della autorizzazione in tipi chiaramente definiti di zone protette.

Gli impianti solari nell'ambito

di monumenti culturali o naturali d'importanza cantonale o nazionale,

prosegue il cpv. 3 dell'art. 18a LPT, sottostanno sempre all'obbligo

dell'autorizzazione. Detti impianti non devono pregiudicare in modo sostanziale

tali monumenti. Per il rimanente, conclude la norma (cpv. 4), l'interesse

a utilizzare l'energia solare negli edifici esistenti o nuovi prevale in linea

di principio sugli aspetti estetici.

3.

3.1. Al fine di

agevolare l'installazione degli impianti solari, l'art. 18a LPT prevede

una facilitazione di natura formale, ma a determinate condizioni: nelle zone

edificabili e nelle zone agricole, essa dispensa dall'obbligo di conseguire l'autorizzazione

a costruire (art. 22 cpv. 1 LPT) gli impianti che (1) sono montati sopra o all'interno

di un tetto, (2) sono sufficientemente adattati allo stesso e (3) non

interessano un monumento culturale o naturale d'importanza cantonale o

nazionale (cfr. Christoph Jäger,

Solaranlagen, Eine Einordnung des neuen

Artikels 18a RPG, Raum & Umwelt 6/2014, pag. 8 segg.). Le installazioni

solari che adempiono, cumulativamente, queste condizioni - fatte salve

eventuali restrizioni (o agevolazioni) di diritto cantonale (cfr. art. 18a

cpv. 2 LPT) - sono soggette unicamente ad annuncio.

In base all'art. 32a cpv.

1.

dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT;

RS 700.1), un impianto solare è sufficientemente adattato a un tetto ai

sensi dell'art. 18a cpv. 1 LPT, se (a) sporge ortogonalmente di al

massimo 20 cm dalla superficie del tetto; (b) visto frontalmente e dall'alto,

non sporge oltre la superficie del tetto; (c) in base allo stato della tecnica,

presenta un basso grado di riflessione e (d) si presenta come superficie

compatta. Restano riservate, entro certi limiti, concrete prescrizioni edilizie

alternative fondate sul diritto cantonale, volte a precisare questa nozione

(cfr. art. 32a cpv. 2 OPT; cfr. ARE, Rapporto esplicativo concernente la

revisione parziale del 26 marzo 2014 dell'ordinanza sulla pianificazione del

territorio, pag. 16; Chistophe

Piguet/Alexandre Dyens, Analyse critique de l'art. 18a LAT révisé:

genèse, conditions d'application et portée, RDAF 2014 I, pag. 512 segg.; Jäger, op. cit., pag. 11).

L'art. 32b OPT definisce invece il concetto di monumento culturale

(bien culturel, Kulturdenkmal) d'importanza cantonale o nazionale di

cui all'art. 18a cpv. 3 LPT. Sono, tra gli altri, considerati tali i

perimetri edificati, gruppi edilizi ed elementi eminenti annoverati nell'ISOS,

appartenenti alla categoria di rilievo A (cfr. art. 32b lett. b OPT). In

base a tale norma, per escludere un progetto dal privilegio procedurale di cui

all'art. 18a cpv. 1 LPT, basta che l'edificio interessato sia incluso in

un simile perimetro; non occorre invece che lo stabile stesso sia

specificatamente protetto (cfr. STF 1C_179/2015 dell'11 maggio 2016, consid.

3.

).

La nozione di monumento naturale (site naturel, Naturdenkmal) ex

art. 18a cpv. 3 LPT non è invece ulteriormente definita dall'OPT (cfr. ARE,

Rapporto citato, pag. 17). Di principio, possono nondimeno essere considerati

tali gli oggetti censiti nell'IFP (cfr. Piguet/Dyens,

op. cit., pag. 525).

A livello cantonale, l'art. 4 lett. h del regolamento di applicazione della

legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1) ricorda parzialmente i

suddetti principi, restringendo ulteriormente la libertà di edificare senza

autorizzazione: in particolare, esso assoggetta a licenza di costruzione gli

impianti solari nei nuclei, nelle zone di protezione del paesaggio (95 segg.

LST), nel Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici ed impianti

protetti (PUC-PEIP), negli insediamenti elencati nell'ISOS, come pure nei

perimetri di rispetto dei beni culturali (art. 22 legge sulla protezione dei

beni culturali del 13 maggio 1997; RS 9.3.2.1).

3.2

Nel caso concreto, l'edificio sul quale è prevista la posa del controverso

impianto solare è situato nel nucleo di Monte - villaggio d'importanza

nazionale secondo l'ISOS (cfr. appendice dell'ordinanza riguardante l'ISOS del

9.

settembre 1981; OISOS; RS 451.12) -, all'interno del perimetro edificato P1

con categoria di rilievo AB e obiettivo di salvaguardia A (cfr. scheda dell'Inventario

di Monte sub https://data.geo.admin.ch/ch.bak.bundes-

inventar-schuetzenswerte-ortsbilder/PDF/ISOS_4012.pdf, legenda del piano di

rilevo, pag. 5). L'impianto interessa dunque un monumento culturale d'importanza

nazionale ai sensi dell'art. 18a cpv. 3 LPT: già per questo motivo, è soggetto

ad autorizzazione a costruire, così come rettamente concluso dal Governo.

Conclusione, questa, alla quale si perviene anche applicando l'art. 4 lett. h

RLE. L'assoggettamento a licenza edilizia è peraltro anche dato dal fatto che

il villaggio di Monte è incluso nel comprensorio del "Monte Generoso",

censito quale oggetto n. 1803 nell'IFP, che costituisce un monumento

naturale d'importanza nazionale ai sensi della normativa federale.

Ciò detto, resta da verificare se il progetto possa essere autorizzato.

4.

4.1. Come si evince dal testo di

legge, l'art. 18a cpv. 4 LPT prevede un privilegio di natura materiale a

favore dell'interesse all'uso dell'energia solare, che prevale in linea di

principio sugli aspetti estetici. Tale priorità si applica di principio a

tutti gli impianti solari (cfr. Piguet/Dyens,

op. cit., pag. 531); ne fanno eccezione quelli che interessano un monumento

culturale o naturale d'importanza cantonale o nazionale. Per questi ultimi

vale la regola sancita dall'art. 18a cpv. 3 LPT, secondo cui gli impianti

solari non devono pregiudicare in modo sostanziale tali monumenti (cfr. infra

consid. 4.2). Lo si deduce chiaramente dal cpv. 4, laddove indica che la

prevalenza dell'interesse all'utilizzo dell'energia solare su aspetti di natura

estetica vale "per il rimanente", ovvero quando non è in

discussione un impianto solare che interessa un simile monumento (cfr. STF

1C_26/2016 del 16

novembre 2016, consid. 4.6; Peter

Hettich/Gian Luca Peng, Erleichterte Bewilligung von Solaranlagen in der

Rechtspraxis: gut gemeint, wenig effektiv und verfassungsrechtlich fragwürdig,

AJP 2015, pag. 1432; Irene Widmer,

Melde- und Baubewilligungspflicht von Solaranlagen, PBG 2016/4, pag. 23).

4.2

Secondo il Tribunale federale, per valutare l'esistenza di un pregiudizio

sostanziale ai sensi dell'art. 18a cpv. 3 LPT occorre

riferirsi alla prassi relativa alla conservazione intatta di un oggetto

protetto ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 della legge federale sulla protezione

della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) (cfr. STF 1C_26/2016 citata, consid.

3.

;1C_179/2015 dell'11 maggio 2016, consid. 6.4 e rimandi; Jäger, op. cit., pag. 17). L'esistenza

di un pregiudizio va dunque valutato nel singolo caso, alla luce delle

differenti finalità di protezione desumibili dalla descrizione di dettaglio

dell'oggetto inventariato. Sussiste un pregiudizio sostanziale quando un impianto

solare danneggia in modo rilevante l'oggetto nei suoi aspetti singolari o

caratteristici, che gli conferiscono dignità di protezione. Al riguardo occorre

prestare particolare attenzione alle parti specialmente vulnerabili o

sensibili. Al contrario, non si verifica un pregiudizio sostanziale quando la lesione

della qualità e degli effetti del bene protetto è trascurabile (cfr. STF

1C_26/2016 citata, consid. 3.3;1C_179/2015 citata, consid. 6.4; DTF 127 II 273

consid. 4c). Interventi che da soli determinano un lieve svantaggio non devono

inoltre creare un pregiudizio nell'ottica di uno sviluppo successivo (Folgeentwicklung)

che, nel complesso, potrebbe ledere in modo importante gli obiettivi della

tutela della natura e del paesaggio (cfr. STF 1C_26/2016 citata, consid. 3.3 e

rimandi; DTF 127 II 273 consid. 4c).

Il concetto di pregiudizio sostanziale di un monumento culturale o

naturale è indeterminato e, in quanto tale, conferisce all'autorità

decidente una certa latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del suo

contenuto. Chiamato a statuire sull'applicazione di tale nozione, il Tribunale

cantonale amministrativo giudica di per sé con pieno potere cognitivo, che

esercita tuttavia con riserbo, limitandosi a verificare che l'istanza inferiore

non abbia abusato della latitudine di giudizio conferitale dalla norma (cfr.

STF 1C_26/2016 citata, consid. 3.3;1C_179/2015 citata, consid. 6.3).

4.3

In concreto, il progetto prevede di installare su ogni falda del tetto 12

rispettivamente 15 pannelli solari (modello SOL XP 60/156 I+35 -

Polycrystalline 260 Watt), a forma rettangolare (ca. 1 x 1.65 m), di colore bluastro,

con basso grado di riflessione. I moduli, sporgenti 15 cm dalla copertura del

tetto, sono disposti in due file sovrapposte, parzialmente non allineate e

interrotte da corpi tecnici e/o lucernari.

SCHEMA

EST

OVEST

In sede di avviso cantonale, dopo

aver ricordato che l'intervento interessa un paesaggio di notevole importanza -

censito dagli inventari di cui si è detto -, l'UNP ha rilevato che l'edificio

sul quale è previsto l'intervento risulta posto al centro dell'edificato del

nucleo e marca in modo importante il paesaggio in quanto svetta oltre agli

altri edifici; il tetto risulta pertanto decisamente visibile. Il

villaggio, ha aggiunto, è nel suo complesso peraltro caratterizzato da

un'edificazione allungata con edifici disposti lungo le curve di livello e i

cui tetti risultano nel complesso visibili, anche a partire dal versante

opposto. Dopo aver rilevato come l'intervento all'esame sia da calibrare

con particolare attenzione in modo da non compromettere il valore paesaggistico

dell'insieme, nel merito ha osservato che i criteri di posa emanati

dalla Confederazione per i pannelli solari in insediamenti di particolare

pregio sarebbero parzialmente rispettati, in particolare per quanto

riguarda sporgenza, orientamento complanare alla falda della posa

e basso grado di riflessione, ma non per l'insieme dei moduli che

non si presenta come una superficie compatta. L'UNP ha di conseguenza

espresso il proprio preavviso favorevole, a condizione che i pannelli solari

siano posati complanari alla falda con la stessa inclinazione e senza strutture

di sostegno o raccordi a vista e che siano raggruppati in posizione centrale in

una forma regolare e unitaria. Nel dettaglio, ha indicato di riorganizzare

la posa dei pannelli sulla falda est, in modo che gli stessi vadano a

formare un rettangolo senza angoli a scalare. Per far questo, ha

precisato, non è necessario rinunciare a dei pannelli, è sufficiente posarli

diversamente, nello specifico: 8 pannelli possono essere posati in verticale,

verso la gronda e gli altri 4 in orizzontale, sotto il colmo, lasciando più

agio attorno alla finestra esistente, in modo che si ottenga una superficie

regolare e rettangolare, come quella prevista sulla falda ovest (...).

Ad analoga conclusione è approdato il Governo: in particolare, dopo aver

premesso che unico punto che l'UNP doveva vagliare era la questione a sapere

se l'impianto avrebbe compromesso l'immagine paesaggistica e naturalistica del

nucleo ai sensi dell'art. 18a cpv. 3 LPT, la precedente istanza si è

in sostanza limitata a concludere che non vi erano motivi per scostarsi dalle

valutazione dell'autorità dipartimentale. Tale giudizio - che neppure si

confronta con le caratteristiche che rendono pregevoli il nucleo di Monte - non

può essere condiviso.

4.4

Secondo l'ISOS, l'insediamento di Monte costituisce un eccezionale

esempio di villaggio rurale con quartieri utilitari e con una spazialità

caratterizzata da importanti percorsi gradinati (cfr. citata scheda, pag.

1). La sua edificazione - leggibile come un unico nucleo che l'inventario

identifica con il perimetro edificato P1 - occupa infatti diversi livelli

altimetrici di uno sperone occidentale della valle, tra Casima e Campora, con

la chiesa situata unitamente alla canonica sulla terrazza più bassa (che si

pone come elemento di forte richiamo dal versante opposto e da valle). Di

questo nucleo - censito con categoria di rilievo AB (con qualità spaziali e

significato ottimi e buone qualità storiche architettoniche, cfr. citata

scheda, pag. 5 ) e obiettivo di salvaguardia

A - l'ISOS evidenzia tra l'altro il pregevole paesaggio di piccoli volumi

utilitari tradizionali che si alternano a edifici abitativi lungo la strada

principale, i percorsi trasversali gradinati, gli edifici religiosi, ecc. L'inventario

sottolinea inoltre a più riprese l'importanza della vista da distanza, dal

versante opposto della valle (da sud-est), che permette di apprezzare il

nucleo edilizio compatto, inserito in un pendio pressoché libero da

edificazioni recenti e, pertanto, conservante le antiche relazioni con il

paesaggio circostante (cfr. scheda citata, pag. 7). Aspetto, questo, che

determina l'eccellente qualificazione del villaggio per valore della situazione

(cfr. citata scheda, pag. 8: ottime qualità situazionali per la sua esposizione

a sud est con ampia visibilità dal lato opposto della valle, con la sua

edificazione compatta, a gradini, contro un pendio di sfondo e un primo piano

imponenti circoscritti da corsi d'acqua). Proprio per questa ragione, l'inventario

raccomanda pertanto di prestare la massima cura al paesaggio dei tetti, decisivo

per l'immagine del villaggio dal versante opposto (cfr. pag. 8).

L'importanza di quest'ultimo aspetto emerge anche dal piano regolatore, che si

prefigge di mantenere l'impianto urbanistico originario e salvaguardare le

caratteristiche tipologiche degli edifici (art. 34.2 NAPR), fissando precise

regole d'intervento (cfr. art. 34.5 NAPR). In particolare, per i tetti fissa delle

prescrizioni di natura conservativa, che vietano in linea di principio ogni

modifica della loro configurazione (pendenze, orientamento, quote), e precipue

indicazioni per i materiali di copertura (in caso di rifacimenti parziali o

completamenti, con tegole di cotto e tipo uguale a quello del fabbricato

esistente o altrimenti - al pari di quanto vale per tutto il comprensorio

comunale - con materiali [tegole, coppi] di colore rosso, o semmai con piode di

scisto calcareo [eseguiti secondo le tecniche tradizionali della Valle di

Muggio], cfr. art. 34.5 e 16 NAPR). Sui tetti non è inoltre possibile realizzare

squarci, lucernari, finestre tipo velux o simili, ma solo piccoli

abbaini necessari per accedere al tetto ai fini della sua manutenzione (cfr.

art. 34 cpv. 5 NAPR).

4.5

Ora, alla luce di queste circostanze e tenuto conto delle finalità di

protezione desumibili dalle descrizioni dell'ISOS - tutelate anche dal PR -,

non è dato di vedere come si possa affermare che il progetto qui controverso

non pregiudichi in modo sostanziale il nucleo di villaggio di Monte, così come

eccepisce il ricorrente. Al di là del rispetto di alcuni criteri di posa

stabiliti dall'art. 32a OPT (quali l'orientamento complanare e l'assenza

di sporgenze), è infatti evidente che l'impianto solare in questione - formato

da 27 pannelli solari di color bluastro, posati su un'estesa superficie (dal 60

al 70% delle due falde) della copertura di un edificio che svetta nel cuore del

villaggio (nelle immediate vicinanze della chiesa parrocchiale) - rappresenta

un elemento estraneo, che altererà in modo importante il pregevole panorama dei

tetti del nucleo, contraddistinto da coperture uniformi, con materiali

rosso-bruni (cfr. viste aeree annesse al progetto e fotomontaggio; cfr. anche,

sul rispetto delle proporzioni e del colore, Linee guida cantonali, Interventi

nei nuclei storici, febbraio 2016, pag. 31 segg.). Problematica risulta in

particolare la massiccia presenza dei moduli sulla falda est, che interferirà

in special modo sulla significativa vista dal lato opposto della valle.

Paesaggio, al quale l'ISOS raccomanda invece di prestare la massima cura

(cfr. anche, sull'importanza del paesaggio dei tetti, pregnante per l'aspetto

di un insediamento: STF 1C_26/2016 citata, consid. 4.5 e rimandi). Senza dimenticare

che l'eventuale rilascio di un permesso per un tale intervento avrebbe un

sicuro effetto pregiudizievole, poiché potrebbe aprire la via alla collocazione

di altri impianti simili nel nucleo, determinando per finire una drastica

alterazione della pregiata immagine di questo villaggio.

Invano la resistente si appella all'obiettivo di incentivare l'uso dell'energia

solare perseguito dall'art. 18a LPT. Questo fine è infatti limitato dal

cpv. 3 di questa norma, che stabilisce chiaramente come gli impianti solari non

debbano pregiudicare in modo sostanziale i monumenti culturali e naturali d'importanza

cantonale o nazionale. In questo senso, irrilevante è il privilegio materiale

di cui al cpv. 4 che - come detto - non si applica allorquando è in discussione

un impianto solare su un simile monumento (cfr. STF 1C_26/2016 citata, consid.

4.

; cfr. supra, consid. 4.1).

A fronte di tutto ciò, pur tenendo conto del riserbo di cui deve dar prova

questo Tribunale, la valutazione dell'UNP, come pure quella del Governo che l'ha

tutelata - sorvolando su tutti gli aspetti di cui si è detto -, non può

pertanto essere tutelata, poiché lesiva del diritto.

5.

5.1. Sulla base delle considerazioni

che precedono, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del

giudizio governativo e della licenza edilizia rilasciata dal municipio.

5.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a

carico della resistente CO 1, secondo soccombenza. Quest'ultima rifonderà

inoltre all'insorgente, assistito da un avvocato, un'adeguata indennità a

titolo di ripetibili a valere per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza,

la decisione 24 febbraio 2015 (n. 703) del Consiglio di Stato e la risoluzione

11.

agosto 2014 con cui il municipio di Castel San Pietro ha rilasciato a CO 1

la licenza edilizia per la posa di un impianto solare (part. __________,

sezione di Monte) sono annullate.

2.

La tassa

di giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico di CO 1. Al ricorrente va

restituito l'importo di fr. 1'800.- versato a titolo di anticipo delle presunte

spese processuali.

CO 1 rifonderà inoltre all'insorgente un identico importo

(fr. 1'800.-) a titolo di ripetibili, a valere per entrambe le istanze.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La vicecancelliera