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Decisione

52.2015.190

Progetto stradale - modifica di un impianto esistente e obbligo di risanamento

23 novembre 2016Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i quali esso è obbligatorio. La conformità del progetto con la legislazione

ambientale - ha soggiunto l'Esecutivo - era comunque stata ampiamente valutata

dai servizi cantonali. Quanto alla perdita dei posteggi espositivi, alla sistemazione

del piazzale antistante lo stabile di RI 1 e ai risarcimenti legati alla fase

di cantiere si trattava di questioni da valutare in sede espropriativa.

D. La risoluzione

del Consiglio di Stato è ora impugnata davanti al Tribunale cantonale

amministrativo da diversi ricorrenti.

a. RI 1 chiede

l'annullamento della decisione. Egli rimprovera al Governo di aver disatteso

l'obbligo di motivazione, non essendosi confrontato con tutte le contestazioni da

esso sollevate e che ripropone partitamente in questa sede. Il ricorrente sostiene

che il progetto in esame sia anche inopportuno, siccome non permette di

risolvere i problemi viari della tratta, causa disagi e inconvenienti ai

proprietari e alle attività toccate, fronte a un importante investimento e a elevati

costi di espropriazione, che sono stati molto sottostimati in sede di

concessione del credito di realizzazione.

b. Anche i citati

conduttori insorgono davanti a questa Corte, chiedendo l'annullamento della

decisione del Governo. La RI 2 spiega di essere intenzionata ad aprire un

negozio di vendita al dettaglio nello stabile, di modo che i disagi derivanti

dal cantiere saranno anche diurni. Essa, così come RI 5 e la RI 4, censurano

poi l'interesse pubblico e la proporzionalità dell'intervento.

c. Diversi firmatari

dell'opposizione collettiva, ai quali si sono aggiunti la RI 17, la RI 26 e laRI

27, sempre rappresentati da RI 1, adiscono il Tribunale chiedendo

l'annullamento della risoluzione del Consiglio di Stato e sostenendo

l'inutilità del progetto.

E. Il comune di

Lavertezzo, rappresentato dal municipio, non ha preso posizione sull'esito dei

ricorsi, mentre il comune di Locarno, pure rappresentato dal proprio esecutivo,

ne postula la reiezione. Il Consiglio di Stato, per il quale agisce la Sezione

amministrativa immobiliare del Dipartimento del territorio, chiede la revoca

dell'effetto sospensivo dei gravami che, nella misura in cui sono ricevibili, domanda

siano respinti.

F. a. Alla

concessione dell'effetto sospensivo ai ricorsi si oppongono RI 1 e i

sottoscrittori dell'opposizione collettiva.

b. RI 1, in sede di

replica, produce una relazione tecnica allestita dallo Studio d'ingegneria __________,

incaricato dal ricorrente di analizzare la viabilità in corrispondenza del tratto

stradale in parola. Anche i firmatari dell'opposizione collettiva si

riferiscono a questa perizia. Secondo i ricorrenti questo documento confermerebbe

l'inutilità dell'intervento di allargamento della carreggiata e come esso non

permetta di fluidificare il traffico.

G. Con le dupliche al

ricorso di RI 1 sia la Sezione, sia il municipio di Locarno ribadiscono le

domande contenute nelle risposte, per motivi che saranno semmai ripresi in

seguito. La replica dell'opposizione collettiva non è stata oggetto di alcuna

ulteriore presa di posizione.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo così come la tempestività dei

ricorsi discendono dall'art. 25 della legge sulle strade del 23 marzo 1983,

versione modificata e riordinata in vigore

dal 1° gennaio 2007 (Lstr; RL 7.2.1.2).

La legittimazione degli insorgenti, già opponenti, è inoltre certa (art. 20

cpv. 1 e 2 Lstr). Essendo data per tutti gli altri firmatari del ricorso

collettivo, può restare qui indecisa la legittimazione attiva delle tre società

che non si sono opposte al progetto.

1.2. Il ricorso,

ricevibile in ordine, può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria,

in applicazione dell'art. 25 cpv. 1 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (legge sulla protezione

dell'ambiente; LPAmm; RL 3.3.1.1). In particolare non è necessario esperire un

sopralluogo, la situazione dei luoghi essendo perfettamente nota alla Corte per

conoscenza diretta. In ogni caso, essa è desumibile con chiarezza dagli

atti, che la documentano esaurientemente.

Considerandi

2.

2.1

Lo strumento per

pianificare e realizzare le strade cantonali è il progetto stradale (art. 10

cpv. 1 Lstr). Questa disposizione, nell'attuale versione, è il frutto di un'importante revisione della Lstr, adottata il 12 aprile 2006, in vigore dal 1° gennaio 2007, che ha modificato la

procedura di approvazione di questi impianti. Attraverso questa revisione è

difatti stata abbandonata la procedura di approvazione dei progetti in due fasi

(procedura completa di piano generale, seguita da una seconda procedura di

progetto definitivo), che è stata sostituita da quella del solo progetto stradale.

Questa soluzione, già scelta dalla Confederazione e da altri Cantoni, permette

non solo di guadagnare tempo, ma anche di eliminare tutte quelle incertezze che

sorgono in punto alla ripartizione dei contenuti tra le due fasi, soprattutto

quando dev'essere svolto l'esame di impatto ambientale (cfr. il relativo

messaggio 11 febbraio 2003, n. 5361,

pubbl. in: RVGC, anno parlamentare 2005-2006, vol. 8, pag. 4135 segg., pag.

4157.

seg.). La natura, ad un tempo

pianificatoria e d'autorizzazione a costruire, del progetto stradale elimina

inoltre ogni possibile discussione circa la conformità del progetto con la sua

base pianificatoria. La duplice indole di questo strumento lo situa,

gerarchicamente, al livello dei piani di utilizzazione cantonali (cfr. nello

stesso senso il recente rapporto n. 6309 R, del 1° marzo 2011, della

Commissione speciale per la pianificazione del territorio sul messaggio 9 dicembre

2009.

concernente il disegno di legge sullo sviluppo territoriale, pag. 12). Ciò

implica, per quanto concerne gli effetti, che le norme ed i piani regolatori

comunali in contrasto con il progetto stradale decadono con l'entrata in vigore

di quest'ultimo (momento che, per questo strumento, coincide con la sua

crescita in giudicato) rispettivamente che i comuni sono tenuti ad uniformare

allo stesso i piani già in vigore (cfr. art. 24 cpv. 3, 51 cpv. 3 e 4 legge

cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del

territorio del 23 maggio 1990; LALPT; BU 1990, 365; in vigore sino al 31 dicembre 2011; dal 1° gennaio 2012, art.

18.

cpv. 3 e 49 cpv. 2 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011;

Lst; RL 7.1.1.1; STA 52.2012.57 del 26 giugno 2012 consid. 2.1, 52.2008.273 del

3.

febbraio 2009 consid. 4.2). Il progetto stradale deve indicare, tra l'altro, il tracciato della strada,

l'assetto, lo sviluppo planimetrico e altimetrico, le opere previste,

principali e accessorie, comprese quelle di protezione esterna, gli allacciamenti

delle infrastrutture e, se del caso, gli accessi ai fondi (art. 10 cpv. 2 lett.

a Lstr).

2.2

La citata revisione

della Lstr ha integrato nell'iter di approvazione del progetto stradale la fase

di pubblicazione degli atti, di notificazione delle pretese e di evasione delle

contestazioni prevista dalla legge d'espropriazione dell'8 marzo 1971 (Lespr;

RL 7.3.1.1). Per questo motivo il progetto stradale dev'essere accompagnato,

tra l'altro, da una relazione sull'opera, da un piano dal quale risultino la

situazione dei fondi toccati dall'espropriazione e l'eventuale rettifica dei confini,

da una tabella d'espropriazione nella quale siano indicati i singoli fondi

interessati e per ciascuno di essi i titolari dei diritti espropriati, la

natura di tali diritti, la qualità degli immobili e la superficie oggetto dell'espropriazione, le offerte d'indennità (art.

17.

cpv. 1 lett. a-d Lstr, corrispondenti all'art. 21 Lespr). Il progetto

è approvato dal Consiglio di Stato, al quale spetta anche la competenza di

evadere tutte le questioni preliminari proprie della procedura espropriativa,

come le opposizioni alla pubblica utilità e le domande di modifica dei piani

(art. 23 cpv. 1 Lstr), mentre al Tribunale d'espropriazione rimane unicamente

il compito di concedere all'occorrenza l'anticipata immissione in possesso dei

diritti espropriati e di svolgere la procedura di stima, stabilendo le indennità

espropriative sulla scorta delle pretese annunciate (art. 26 Lstr).

3.

Tra le numerose censure

sollevate dai vari ricorrenti conviene innanzitutto affrontare quelle di ordine

ambientale riferite alla questione di sapere se il progetto stradale contestato

soggiaccia o meno all'esame d'impatto sull'ambiente e se sia stato violato l'obbligo

di coordinamento in relazione al risanamento fonico. Una violazione di questi

obblighi comporterebbe infatti l'annullamento della decisione di approvazione,

senza possibilità per il Tribunale di porvi rimedio.

4.

Esame

d'impatto sull'ambiente

4.1

Secondo l'art. 10a

cpv. 1 della legge federale sulla protezione

dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RL 814.01) prima di prendere decisioni

in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione (recte:

modificazione, cfr. testo in lingua tedesca "Änderung" e in lingua

francese "modification", così come la terminologia utilizzata

nell'OEIA) d'impianti, l'autorità ne esamina il più presto possibile la

compatibilità con le esigenze ecologiche. Sottostanno all'esame dell'impatto sull'ambiente

(EIA), soggiunge la norma (cpv. 2), gli impianti che possono gravare

notevolmente sull'ambiente al punto da rendere presumibilmente necessaria

l'adozione di misure specifiche al progetto o all'ubicazione al fine di garantire l'osservanza delle prescrizioni sulla

protezione dell'ambiente. Il Consiglio

federale designa i tipi di impianto che sottostanno all'esame dell'impatto

sull'ambiente; può determinare valori soglia a partire dai quali si deve procedere

all'esame (cpv. 3). L'art. 10a LPAmb, entrato in vigore il 1° luglio

2007.

(RU 2007, 2701), riprende e precisa la regolamentazione dell'EIA sancita

dal previgente art. 9 vLPAmb, esimendo dall'EIA - in sostanza - gli interventi

che possono essere conformati alle esigenze della legislazione ambientale

mediante provvedimenti standard correnti fondati sulle norme tecniche applicabili;

l'obbligo di sottoporre il più presto possibile a un EIA gli impianti che

gravano notevolmente l'ambiente è rimasto immutato (su quest'ultimo aspetto,

cfr. STA 90.2010.331 dell'8 novembre 2011 consid. 3.1. con rinvii).

4.2

Dando seguito al mandato ricevuto, il Consiglio federale

ha adottato l'OEIA, il cui art. 1 stabilisce che sono sottoposti all'esame

dell'impatto sull'ambiente previsto dall'art. 10a LPAmb gli impianti che

figurano nel proprio allegato. La modificazione degli impianti esistenti è

sottoposta a EIA se concerne trasformazioni, ingrandimenti o cambiamenti

d'esercizio sostanziali (art. 2 cpv. 1 lett. a OEIA) e occorre decidere sulla

modificazione in una procedura che sarebbe decisiva per l'esame di un nuovo

impianto (lett. b; condizione cumulativa, quest'ultima, ritenuta contraria alla legge dalla dottrina, cfr. Alain Griffel/Heribert Rausch, Kommentar

zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband zur 2. Auflage, Zurigo/ Basilea/Ginevra 2011, n. 37 con rinvio alle precedenti

edizioni dell'opera). Secondo l'art. 3 OEIA, scopo dell'EIA è quello di accertare

se il progetto è conforme alle prescrizioni in materia di protezione

dell'ambiente; vi rientrano la LPAmb e le prescrizioni concernenti la

protezione della natura e del paesaggio, la protezione delle acque, la

salvaguardia delle foreste, la caccia, la pesca e l'ingegneria genetica (cpv.

1). Le conclusioni dell'esame, prosegue il medesimo disposto (cpv. 2),

costituiscono una base per la decisione d'autorizzazione, approvazione e

concessione nella procedura decisiva, nonché per ulteriori autorizzazioni in

materia di protezione dell'ambiente. Nel caso d'impianti

che non sottostanno all'obbligo dell'EIA sono applicate le prescrizioni in

materia di protezione dell'ambiente, senza che venga steso un rapporto ai sensi

dell'art. 7 (art. 4 OEIA). Per

l'art. 5 cpv. 1 OEIA, l'esame è condotto dall'autorità che, nel quadro della

procedura d'autorizzazione, approvazione o concessione, decide circa il

progetto (autorità decisionale). La procedura decisiva per l'esame è determinata nell'allegato. Se durante l'approvazione

a posteriori dei piani di dettaglio, eccezionalmente è presa una decisione

riguardo agli effetti considerevoli sull'ambiente di un impianto sottoposto

all'EIA, un esame verrà effettuato anche in questa fase (cpv. 2). Qualora non sia determinata

nell'allegato, la procedura decisiva è designata dal diritto cantonale. I cantoni

scelgono una procedura che permetta un esame tempestivo e circostanziato. Se

per determinati impianti i cantoni prevedono un piano particolareggiato che

permetta un esame circostanziato (piano regolatore di dettaglio), questa procedura

pianificatoria vale come procedura decisiva (cpv. 3).

4.3

4.3.1

Il progetto stradale in rassegna interessa un tratto della strada

cantonale P13 Lumino-Bellinzona-Ascona, che è l'asse di transito principale tra Trasadingen (Germania) e Brissago, classificato

come strada principale secondo l'art. 57 cpv. 2 della legge federale sulla

circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01; cfr. art. 3 e allegato

2.

lett. a, n. 13 ordinanza concernente le strade di grande transito del 18

dicembre 1991; RS 741.272). Come tale è riportata inoltre nella

cartografia del piano direttore cantonale (cfr. carta tematica mobilità). Questo tipo d'impianto figura al n. 11.3 dell'allegato

OEIA. Ne discende che la sua modificazione è sottoposta all'EIA se sono

adempiute le condizione di cui all'art. 2 OEIA. Si tratta, in particolare, di

verificare se essa sia o meno sostanziale nel senso inteso dal cpv. 1 lett. a

della norma.

4.3.2

Al quesito di

sapere se una modificazione debba essere ritenuta sostanziale non è possibile

dare una risposta generale e astratta; essa deve dunque essere valutata nel caso

concreto, tenendo presente lo scopo dell'EIA (Heribert

Rausch/Peter M. Keller in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, II ed., Zurigo/Ba-silea/ Ginevra 2004, n. 43

ad art. 9). In quest'ottica e in linea generale una modifica è considerata sostanziale

secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. a OEIA se è suscettibile di comportare un

notevole cambiamento delle ripercussioni ambientali riconducibili all'impianto,

condizione adempiuta quando la modifica conduce a un aumento consistente delle

ripercussioni ambientali già esistenti, all'insorgerne di nuove o in nuove

ubicazioni (DTF 133 II 181 consid. 6.2). Per le strade a grande traffico (SGT)

e le altre strade principali (SP) la dottrina ha inoltre sviluppato una serie

di criteri per valutare la natura delle modifiche apportate a questo tipo di

impianti. Sono indizi di una modifica sostanziale il rinnovo di nodi stradali

con aumento importante della capacità, nuovi ponti, interramento o spostamento

in galleria, allargamenti di tratte di più di 1000 m con l'aggiunta di una o

più corsie oppure spostamento di tratte di più 1000 m; non sono, invece,

modifiche sostanziali il rinnovo di nodi stradali senza aumento importante

delle capacità, costruzione o spostamento di tratte fino a 1000 m; costruzione

di strade pedonali, marciapiedi e piste ciclabili o la posa di arredi stradali

all'interno delle località (Peter M.

Keller, UVP-Pflicht bei Änderungen bestehender UVP-pflichtiger Anlagen, in:

Umwelt-Wissen 0737, Berna 2007, pag. 32). Ferme queste premesse, l'intervento

in esame non può essere considerato come una modifica sostanziale dell'impianto

esistente. Innanzitutto esso interessa un breve tratto stradale (meno di 500

m). Inoltre, l'allargamento della carreggiata e il leggero spostamento delle

corsie allo scopo di migliorare la ripartizione del traffico non permette di

ritenere che questa modifica circoscritta possa ingenerare un aumento delle

ripercussioni ambientali o di modificare in modo significativo la loro distribuzione.

La creazione della banda multifunzionale non permette inoltre di considerare

che la modalità di esercizio dell'opera - né, tantomeno, la sua capacità - venga

modificata. Le corsie di transito restano due, viene unicamente creata la

possibilità generalizzata di compiere una preselezione prima di accedere ai

fondi posti a lato della strada. Nemmeno l'innalzamento della carreggiata, che

in alcuni punti raggiunge un Δ di 60 cm, conduce a

concludere altrimenti. Alla luce delle caratteristiche morfologiche della

tratta e dei terreni circostanti, esso si configura come un semplice correttivo

di natura tecnica, a ben vedere assai circoscritto e dall'impatto

verosimilmente contenuto sotto il profilo delle immissioni. Esso si limita a

livellare la careggiata per collegarla in modo razionale al sottopassaggio

ferroviario di recente esecuzione, ciò che permette di ridurre il problema derivante

dalle inondazioni a carattere periodico. In definitiva, pretendere l'esecuzione

di un EIA per un intervento tutto sommato marginale sotto il profilo delle

ripercussioni ambientali è eccessivo. La censura deve dunque essere respinta.

5.

Risanamento fonico

Anche se la modifica

di un impianto esistente non sottostà all'obbligo di un

esame dell'impatto sull'ambiente, l'autorità deve comunque sempre verificare il

rispetto delle prescrizioni del diritto ambientale. In merito, è utile

rammentare che la LPAmb distingue tra impianti fissi esistenti, modificati e nuovi.

Determinante è la data di entrata in vigore, il 1° gennaio

1985, della legge (art. 47 ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986; OIF; RS

814.

).

5.1

L'art. 18 cpv. 1 LPAmb pone il principio secondo

il quale un impianto bisognoso di risanamento - ossia che non soddisfa le

prescrizioni della legge sulla protezione dell'ambiente o quelle, ecologiche, di altre leggi federali (art. 16 cpv. 1

LPAmb) - può essere trasformato o ampliato soltanto se viene contemporaneamente

risanato. Le modifiche di impianti secondo l'art. 18 LPAmb presuppongono di

regola un'autorizzazione edilizia secondo l'art. 22 cpv. 1 LPT; tuttavia, non ogni intervento che richiede il

permesso di costruzione conduce alla necessità di essere contemporaneamente

risanato (André Schrade/Heidi Wiestner, Kommentar zum

Umweltschutzgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/

Ginevra 2001, n. 15 ad. art 18). La nozione di

trasformazione secondo la LPT e quella dell'art. 18 LPAmb devono essere mantenute

distinte. Quest'ultimo disposto, infatti, si occupa unicamente delle modifiche

che sono rilevanti sotto il profilo della protezione dalle immissioni (ibidem).

Gli impianti che vengono modificati (sostanzialmente) devono di principio ottemperare

alle stesse esigenze di quelli nuovi (DTF 141 II 483 consid. 3.3).

5.2

Per quanto riguarda la limitazione delle emissioni

degli impianti fissi modificati, l'art. 8 OIF concretizza l'art. 18 LPAmb, distinguendo

tra modifiche sostanziali e modifiche non sostanziali.

5.2.1

Modifiche o ampliamenti non sostanziali non

comportano l'obbligo di risanamento delle parti d'impianto esistenti. L'art. 8

cpv. 1 OIF si limita a esigere che le emissioni foniche delle parti d'impianto

nuovo o modificate siano limitate nella misura maggiore possibile dal punto di

vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile da quello economico.

5.2.2

Se un impianto viene modificato sostanzialmente,

le emissioni foniche dell'intero impianto devono essere limitate almeno in modo

tale da non superare i valori limite d'immissione (art. 18 cpv. 2 OIF). Dunque,

a differenza degli impianti nuovi che devono rispettare i valori di

pianificazione (art. 25 cpv. 1 LPAmb), è sufficiente che gli impianti sostanzialmente

modificati rispettino i valori limite d'immissione; come per gli impianti

nuovi, se questi vengono superati devono però

essere ordinati dei provvedimenti d'isolamento acustico, i cui costi sono a

carico del titolare dell'impianto (art. 10 e 11 OIF). In fine, la modificazione dal punto di vista

costruttivo e/o funzionale di un impianto fisso esistente al punto di far

apparire insignificante quanto rimane dello stesso, dev'essere equiparata alla

costruzione di un impianto nuovo (DTF 116 Ib 435 consid. 5d/bb) e, pertanto,

devono essere ossequiati i valori di pianificazione (per tutto quanto precede,

cfr. DTF 141 II 483 consid. 3).

5.2.3

Per l'art. 8 cpv. 3 OIF, primo periodo, le

trasformazioni, gli ingrandimenti e i cambiamenti dell'esercizio causati dal

titolare dell'impianto sono considerati come modificazione sostanziale di un

impianto fisso se c'è da aspettarsi che l'impianto stesso o la maggiore

sollecitazione degli impianti per il traffico esistente provochi immissioni foniche percettibilmente più elevate. La ricostruzione dell'impianto - specifica la norma (secondo

periodo) - è sempre considerata una modificazione sostanziale. In una

recente decisione di principio, il Tribunale federale ha avuto modo di

precisare che la regolamentazione prevista dall'art. 8 cpv. 3 OIF non è

esaustiva (DTF 141 II 483 consid. 4). Secondo l'Alta corte per determinare se

una modificazione è sostanziale è necessario invece

procedere con una valutazione globale, che tenga conto della portata degli interventi

di costruzione e dei costi: più questi si avvicinano a quelli di una nuova edificazione,

più la modifica potrà essere considerata come sostanziale. Per quanto riguarda le

infrastrutture, devono infatti essere considerati gli interessi pubblici volti

alla sostenibilità finanziaria da parte della collettività degli alti costi di

risanamento (ridotti in caso di esecuzione contemporanea) e dell'operatività delle

infrastrutture (diminuzione della durata dei cantieri in caso di risanamento

simultaneo). Determinanti sono pure gli effetti del progetto sulla durata di

vita dell'impianto nel suo complesso: sarebbe contrario al mandato di

proteggere l'uomo da effetti nocivi e molesti previsto dall'art. 74 cpv. 1

della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

(Cost.; RS 101) se fosse possibile rinnovare completamente un impianto

prolungandone notevolmente la durata di vita, senza proteggere i vicini da

emissioni eccessive. Questo approccio di tipo globale si giustifica anche nel

caso in cui la modifica comporti nel contempo una riduzione delle emissioni

foniche dell'impianto, ossia se esso viene nel contempo "risanato". Questo

poiché spesso risulta impossibile distinguere gli interventi di (puro)

risanamento dagli altri previsti nel progetto e, pertanto, non è possibile

fondare la valutazione del carattere sostanziale della modifica sul raffronto

delle emissioni foniche.

5.3

In concreto, dagli atti non è possibile

comprendere se il tratto di strada in esame soddisfi le prescrizioni

ambientali, in particolare quelle relative alla protezione dall'inquinamento

fonico. Né il Consiglio di Stato nella

decisione impugnata si è chinato in modo compiuto su questo tema. Solo in sede

di risposta la Sezione si è limitata a spiegare che (pag. 19):

Quo ai rumori, si rileva

innanzitutto che la tratta stradale in questione sarà oggetto di risanamento

fonico nel periodo 2016-2018. Nel frattempo, siccome nel progetto sono previsti

rifacimenti o nuove esecuzioni del manto stradale, nel suo preavviso, la SPAAS

ha raccomandato la posa di un asfalto a bassa emissività acustica secondo l'attuale

stato delle conoscenze. La posa di questo tipo di asfalto rappresenta già un

efficace provvedimento alla fonte che permette di limitare le emissioni foniche.

Il citato preavviso

della Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), sulla cui base il

Governo ha approvato il progetto, non affronta però dal profilo materiale la questione

in relazione alla fase di esercizio dell'impianto, ma si limita ad alcune

espressioni teorico-generali, esaurendosi in un semplice collage

di considerazioni standard. Dalla risposta della Sezione emerge comunque

che la tratta sarà oggetto di "risanamento fonico", ciò che permette

di supporre che l'impianto sottostia a obbligo di risanamento. Sia come sia,

gli atti sono silenti in merito e, in sostanza, la questione viene rinviata a

una seconda fase, ciò che è inammissibile perché - come si vedrà nel seguito -

l'intervento previsto dev'essere qualificato come modifica sostanziale. Ne discende

che se l'impianto fosse effettivamente bisognoso di risanamento, questo

dovrebbe avvenire contemporaneamente agli interventi previsti.

5.4

Dagli atti emerge che il progetto in esame modifica

in modo sostanziale l'impianto esistente. È vero che probabilmente non vi è da aspettarsi che esso provochi delle immissioni

foniche percettibilmente più elevate; né - pur rasentandone gli estremi - si tratta di una ricostruzione (art. 8 cpv. 3 OIF).

Vi è inoltre da supporre che la posa

del nuovo asfalto possa ridurre le immissioni foniche. Tuttavia, alla luce

della giurisprudenza riportata in precedenza, occorre compiere una valutazione globale,

tenendo conto anche degli interventi costruttivi e dei costi previsti. Intanto,

come s'è visto, il semplice fatto che il

progetto possa nel contempo comportare una riduzione delle emissioni non

costituisce un motivo per sottrarlo all'obbligo di risanamento. Quanto agli

aspetti costruttivi, esso prevede il completo rifacimento della strada, che

viene inoltre ampliata e leggermente rialzata. Oggetto di intervento è

anche la sua sottostruttura; oltre alla posa di un bauletto tecnico a uso di

alcune aziende fornitrici di servizi (gas, telefono ecc.), è previsto il

rifacimento dell'impianto di evacuazione delle acque meteoritiche, con

interventi alle canalizzazioni e la posa di sistemi di trattamento delle acque.

Infine, verranno demoliti diversi manufatti (muri ecc.) insistenti sui terreni

oggetto di espropriazione, nonché vi sarà la loro ricostruzione; anche gli

accessi ai fondi che si affacciano sulla strada dovranno essere adattati. Interventi

destinati a prolungare di molto la durata di vita dell'impianto. Il tutto per

un costo che la relazione tecnica stima in 3.8 mio di franchi, ai quali devono

essere sommati i costi di espropriazione, stimati in ca. fr. 300'000. Se si

considera che si tratta di un segmento della lunghezza di 480 m, l'investimento

previsto è di ca. fr. 8'500 per metro di strada. Da notare che lo stesso

Consiglio di Stato nel messaggio 22 marzo 2011 (n. 6477) relativo allo

stanziamento del credito per la realizzazione dell'opera definisce l'intervento

come "sistemazione di fondo dell'asse stradale" ossia un "intervento

costruttivo importante" (pag. 4). Da ultimo, nell'economia dei mezzi

finanziari e della fruibilità della tratta, non dev'essere tralasciato il fatto

che se dovesse avverarsi la necessità di procedere con un risanamento, l'art.

17.

cpv. 4 lett. b fissa il termine per la sua realizzazione al 31 marzo 2018. Ciò

significherebbe verosimilmente un irrazionale susseguirsi di cantieri, che

invece andrebbero coordinati. Tanto più che il progetto stabilisce una durata

di nove mesi del cantiere già solo per gli interventi da esso contemplati. Un

tempo che non può essere considerato trascurabile, specie in relazione a

impianti cui fanno capo un elevato numero di utenti.

5.5

Stando così le cose è a ragione che RI 1 denuncia

una carenza degli atti sotto il profilo ambientale. Carenza che impedisce al

Tribunale di esaminare se il progetto rispetti le prescrizioni relative

all'inquinamento fonico e, in particolare, se vi è la necessità di eseguire

contemporaneamente un risanamento della tratta. Non spettando a questa Corte di

porre rimedio alle carenze istruttorie messe in essere dal Dipartimento del

territorio, prima, e dal Governo poi, i ricorsi devono essere accolti e gli

atti vanno retrocessi al Consiglio di Stato per nuova decisione, previo completamento

dell'istruttoria (art. 86 cpv. 2 LPAmm).

6.

La domanda

di revocare l'effetto sospensivo ai gravami è superata dalla presente decisione;

non è più necessario esprimersi in merito.

7.

Siccome la

decisione impugnata dev'essere annullata già per i motivi che si son visti, si

prescinde dall'esame delle ulteriori censure. In particolare, può restare

indecisa la questione di sapere se, alla luce delle scarne motivazioni

contenute nella decisione impugnata, il Consiglio di Stato abbia leso il

diritto di essere sentiti dei ricorrenti. Eventualità che, sia detto per

inciso, appare tutt'altro che remota alla luce del fatto che l'Esecutivo

cantonale ha in particolare omesso di esprimersi in merito alla necessità di

risanamento fonico della strada, benché questa questione fosse stata sollevata

nell'ambito dell'opposizione presentata da RI 1.

8.

Dato

l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; l'anticipo delle

spese processuali versato dagli insorgenti dev'essere loro restituito (art. 47

LPAmm). A RI 1, la cui impugnativa ha qui avuto successo, dev'essere

corrisposto un importo per ripetibili, a carico dello allo Stato, a cui dev'essere

ricondotto il progetto cassato (art. 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

I ricorsi sono

accolti.

§. Di conseguenza:

1.1

la decisione 4 marzo 2015 (n. 836)

del Consiglio di Stato è annullata;

1.2

gli

atti sono retrocessi al Consiglio di Stato perché, completata l'istruttoria in

merito agli aspetti fonici del progetto, emani una nuova decisione.

2.

Non si

preleva la tassa di giustizia. Ai ricorrenti dev'essere restituito l'importo di

fr. 1'500.- versato a titolo di anticipo delle spese di giustizia in relazione a ciascun ricorso (complessivamente, dunque, fr.

7'500.-). Inoltre, al ricorrente RI 1 lo Stato verserà fr. 2'500.- a

titolo di ripetibili di questa sede.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere