52.2015.197
Permesso di dimora
17 giugno 2016Italiano27 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2015.197
Lugano
17 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Marco Lucchini
vicecancelliere:
Thierry
Romanzini
statuendo
sul ricorso 23 aprile 2015 di
RI
1
rappr.
dal RA 1
contro
la
risoluzione 4 marzo 2015 (n. 867) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 2 luglio 2014 con la quale il Dipartimento delle
istituzioni, Sezione della popolazione, le ha negato il rinnovo del permesso
di dimora;
ritenuto, in
fatto
A. Il 31 dicembre 2007 la cittadina
kosovara RI 1 (1965) si è sposata nel proprio Paese di origine con il
connazionale B__________ (1954), a quel tempo titolare di un permesso di dimora
in Svizzera.
Dopo essere entrata illegalmente
nel gennaio del 2009 sul territorio elvetico, e per questo motivo condannata
sul piano penale il 27 maggio 2009 (DA __________), il 24 luglio 2009 l'interessata
è stata autorizzata a ricongiungersi con il marito in Ticino, il quale aveva
ottenuto un'autorizzazione di domicilio il 13 ottobre 2008, venendo così posta
al beneficio di un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato,
l'ultima volta fino al 23 luglio 2013.
B. a. Il 17 giugno 2013, il Pretore di
__________ ha autorizzato i coniugi __________ a vivere separati a decorrere dal
14 marzo precedente.
Interrogata dalla Polizia cantonale il 30 agosto 2013 in merito
alla sua situazione coniugale, RI 1 ha dichiarato in particolare che dal suo
arrivo in Svizzera era stata vittima di comportamenti violenti da parte di suo
marito (sberle, calci, minacce) e che per questo motivo il 24 marzo 2013, dopo
essere rientrata dal Kosovo dove si era recata durante una decina di giorni, si
era trasferita a vivere presso __________, dato che il consorte le aveva
imposto di non più rientrare sul nostro territorio. Ha soggiunto di voler
chiedere il divorzio.
A sua volta interrogato, __________ ha confermato di vivere separato
dalla moglie dal 24 marzo 2013 e di voler divorziare dalla stessa, negando tuttavia
di averla maltrattata.
Invitata il 9 dicembre 2013 dalla Sezione della popolazione
del Dipartimento delle istituzioni a documentare le proprie asserzioni, RI 1 ha
prodotto la decisione pretorile 17 giugno 2013 testé menzionata e lo scritto allestito
il 30 dicembre 2013 da un'operatrice di __________ relativo alle asserite violenze
subìte. Ha inoltre trasmesso il decreto 6 maggio 2013 (NLP __________) del
Procuratore pubblico di non procedere penalmente contro suo marito in merito
alle accuse di lesioni semplici, vie di fatto e minaccia, come pure un
contratto di lavoro come badante sottoscritto il 24 marzo 2014.
b. Preso atto di tali risultanze,
il 28 aprile 2014 la Sezione della popolazione ha comunicato a RI 1 di voler rivalutare la continuazione del suo soggiorno
nel nostro Paese e, dopo averle dato la possibilità di esprimersi in
merito, il 2 luglio 2014 ha deciso di non rinnovarle il permesso di dimora. L'autorità
dipartimentale ha rilevato che l'interessata aveva ottenuto un'autorizzazione
di soggiorno a seguito del matrimonio per vivere la propria vita familiare nel
nostro Paese e che tale scopo era venuto a mancare in seguito alla cessazione della
vita in comune con il marito. Le ha quindi fissato un termine fino al 30
settembre successivo per lasciare il territorio
svizzero. Il provvedimento è stato reso sulla base degli art. 3, 43, 50
cpv. 1 lett. a, 64, 64d e 96 della legge federale sugli stranieri del 16
dicembre 2005 (LStr; RS 142.20).
C. Con giudizio 4 marzo 2015, il
Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo
l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
In sostanza, l'Esecutivo
cantonale ha ribadito i motivi addotti dal Dipartimento, rilevando inoltre che
l'interessata non si era integrata con successo nel nostro Paese ed escludendo
che la medesima fosse stata oggetto di violenza coniugale durante il matrimonio.
Ha quindi considerato il provvedimento impugnato legittimo e conforme al
principio della proporzionalità.
D. Contro la predetta pronunzia
governativa, la soccombente si aggrava ora dinnanzi
al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando
il rinnovo del permesso di dimora.
La ricorrente afferma che a partire dalla separazione del marito
le sue competenze linguistiche sono migliorate e che attualmente lavora, di
modo che dev'essere considerata come ben integrata nel nostro tessuto economico
e sociale. Sostiene inoltre di essere stata vittima di violenza durante il
matrimonio, come attesta la dichiarazione dell'operatore sociale del comune di __________,
il quale l'ha indirizzata a __________ proprio per tale motivo, come confermano
le responsabili di tale struttura. In ogni caso ritiene che il provvedimento
impugnato sia lesivo del principio della proporzionalità, in quanto non tiene
conto che in Patria non ha più parenti e sarà esposta alle minacce dei famigliari
del consorte.
E. All'accoglimento dell'impugnativa
si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare
particolari osservazioni al riguardo.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito
della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione
alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame
in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata
a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine. Esso può
inoltre essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. Giusta l'art. 33 LStr, il permesso
di dimora viene rilasciato per soggiorni della durata di oltre un anno (cpv. 1)
e per un determinato scopo di soggiorno, ritenuto che può essere vincolato ad ulteriori
condizioni (cpv. 2). Tale autorizzazione è di durata limitata e può essere
prorogata se non vi sono motivi di revoca secondo l'art. 62 LStr (cpv. 3).
L'art. 43 cpv. 1 LStr dispone che i coniugi stranieri e i
figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare
del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con lui. Giusta
l'art. 62 lett. d LStr, l'autorità
competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, se lo straniero disattende una delle condizioni legate
alla decisione.
L'art. 49 LStr prevede che l'esigenza della coabitazione secondo
l'articolo 43 LStr non è applicabile se
possono essere invocati motivi gravi che giustificano il mantenimento di residenze
separate e se la comunità familiare continua a sussistere.
3. 3.1.
Come accennato in narrativa, il 24 luglio 2009 la ricorrente è stata autorizzata a ricongiungersi in Svizzera con
il marito B__________, titolare di un'autorizzazione di domicilio. Per questo
motivo, essa è stata posta al beneficio di un permesso di dimora annuale, in
seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 23 luglio 2013. Sennonché, entrambi i coniugi __________ hanno
dichiarato di avere cessato la comunione domestica dal marzo 2013 e di non
voler più riprendere la vita in comune, tanto da avere già affermato di voler
divorziare. In siffatte circostanze, non si può pertanto ritenere che la loro
relazione sentimentale esista ancora e sia effettivamente vissuta. Ne discende che l'insorgente non
può prevalersi di un diritto al rinnovo del permesso di dimora sulla base dell'art.
43 LStr.
3.2. Ritenuto inoltre che
non vi è più vita coniugale tra di loro, nemmeno gli art. 49 LStr e 76
OASA, che permettono il mantenimento di residenze separate per motivi gravi, potrebbe
entrare in linea di conto. Secondo costante giurisprudenza, tali disposizioni sono
volte a disciplinare delle situazioni eccezionali. Non hanno quale scopo di permettere ai coniugi di vivere in Svizzera
separati durante un lungo periodo. Esigono infatti che la comunione famigliare
venga mantenuta, ciò che non è evidentemente il caso nella presente fattispecie
(STF 2C_1188/2012 del 17 aprile 2013, consid. 3.1.). Del resto, nemmeno la
ricorrente lo pretende.
4. A questo punto, occorre esaminare
se l'interessata possa ottenere il rinnovo del permesso di dimora sulla base
dell'art. 50 LStr.
Dopo lo scioglimento del
matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge al rilascio o
alla proroga del permesso di dimora in virtù dell'art. 43 LStr sussiste infatti
se l'unione coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta con
successo (art. 50 cpv. 1 lett. a LStr) oppure se gravi motivi personali rendono
necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera (art. 50 cpv. 1 lett. b
LStr). Per la durata dell'unione coniugale è determinante
unicamente la sua sussistenza in Svizzera fino allo scioglimento della comunità
familiare, che coincide di regola con quello della comunità domestica (DTF 136
II 113 consid. 3.2.; STF 2C_635/2009 del 26 marzo 2010 consid. 5.2.). Sussistono invece gravi motivi personali,
segnatamente se il coniuge è stato
vittima di violenza durante il matrimonio e il suo reinserimento sociale
nel paese d'origine risulta fortemente compromesso (art. 50 cpv. 2 LStr).
5. 5.1. In assenza di elementi che ne
dimostrino il contrario, bisogna ritenere che i coniugi __________ hanno regolarmente
vissuto in comunione domestica durante almeno tre anni, e meglio a partire dal
24 luglio 2009 al 14 marzo 2013, quando il Pretore di __________ li ha
autorizzati a vivere separati.
Resta dunque da appurare
se l'insorgente si sia integrata con successo nel nostro Paese. Condizione,
questa, che dev'essere cumulativamente adempiuta per poter disporre,
sulla base dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr, di un diritto al rinnovo del permesso
di soggiorno.
5.2. L'art. 4 cpv. 2 LStr dispone che l'integrazione è volta
a garantire agli stranieri che risiedono legalmente e a lungo termine in
Svizzera la possibilità di partecipare alla vita economica, sociale e culturale
della società. Giusta l'art. 77 cpv. 4 OASA, l'integrazione è avvenuta con
successo, segnatamente se lo straniero rispetta i principi dello
Stato di diritto e i valori della Costituzione federale (a) e manifesta la volontà di partecipare alla vita economica
e di imparare la lingua nazionale parlata nel luogo di residenza (b). Secondo
l'art. 4 dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri del 24 ottobre
2007 (OIntS; RS 142.205), gli stranieri dimostrano il proprio contributo all'integrazione rispettando i principi dello Stato di diritto e i valori della
Costituzione federale (a), apprendendo la lingua
nazionale parlata nel luogo di residenza
(b), confrontandosi con le condizioni di vita in Svizzera (c) e manifestando la
volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione (d).
Il Tribunale federale ha già
avuto modo di considerare che l'avverbio "segnatamente" di cui
all'art. 77 cpv. 4 OASA - enunciato pure agli art. 4 OIntS nella sua versione
in lingua francese, nonché 50 cpv. 1 lett. a LStr e 62 OASA - dimostra il
carattere non esaustivo dei criteri di "integrazione riuscita"
enumerati e che tale nozione dev'essere esaminata sulla base di un apprezzamento
globale delle circostanze (STF 2C_839/2010 del 25 febbraio 2011, consid.
7.1.2). L'alta Corte federale ha inoltre sancito che in presenza di uno
straniero che dispone di un impiego stabile, non
ha violato l'ordine pubblico, padroneggia la lingua parlata del luogo di
residenza e non ha mai fatto capo all'aiuto sociale, occorrono validi motivi
per ritenere che non esistono le condizioni per una "integrazione riuscita"
(STF 2C_983/2011 del 13 giugno 2012 consid. 3.2,2C_427/2011 del 26 ottobre
2011 consid. 5.3 riferita all'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr,2C_546/2010 del 30
novembre 2010 consid. 5.2.3; Andreas
Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in Peter Uebersax e altri [curatori], Ausländerrecht, 2. ed. 2009,
§8 n. 8.53; Peter Uebersax, Der
Begriff der Integration im Schweizerischen Migrationsrecht - eine
Annäherung, Asyl 4/06 pag. 3 segg.).
In concreto, occorre
innanzitutto rilevare la mancata integrazione professionale dell'insorgente quando
faceva comunione domestica con il marito. Certo, avendo sposato un cittadino
titolare di un permesso di domicilio e disponendo per questo motivo di un
diritto a soggiornare sul nostro territorio, essa non era obbligata a lavorare.
D'altra parte, però, come ha indicato il Consiglio di Stato, bisogna tenere
conto che il marito dell'interessata, dopo essere già stato senza lavoro nel
2009, è nuovamente rimasto senza impiego dall'inizio del 2012 ad almeno inizio
2013, percependo delle indennità di disoccupazione pari a circa fr. 2'000.– il
mese, di modo che le entrate della famiglia risultavano insufficienti a coprire
il loro fabbisogno mensile che si aggirava ad almeno fr. 3'270.– netti. Lo
conferma il fatto che da febbraio a novembre 2010, e poi ancora da marzo ad
agosto 2012, i coniugi __________ hanno dovuto far capo all'aiuto sociale,
tanto da accumulare un debito nei confronti dello Stato di oltre fr. 24'000.–. Per
uscire dall'indigenza, occorreva pertanto che anche RI 1 si procacciasse un
impiego. Ora, dall'inserto di causa risulta che è soltanto a partire dal 24
maggio 2012 che essa ha trovato lavoro quale "badante su chiamata"
per una connazionale. Lavoro, questo, che ha dovuto cessare già nel mese di
luglio 2012 a seguito del decesso dell'anziana signora che curava. Per quanto
riguarda invece l'affermazione secondo cui era stata assunta come badante già
dal 2010, tale circostanza non è stata notificata all'autorità competente e non
è nemmeno stata comprovata con elementi oggettivi (art. 90 LStr), di modo che
resta del puro parlato. Non permette di sovvertire quanto precede il fatto che
dal 1° gennaio 2014, ovvero nelle more della procedura di rinnovo del suo
permesso di dimora scaduto dal 23 luglio 2013 e dopo oltre 9 mesi dalla separazione,
la ricorrente abbia reperito un lavoro, sempre come badante, con un salario
netto mensile di fr. 2'100.– (vedi contratto di lavoro 24.03.14): determinante
ai fini dell'integrazione è infatti il periodo fino allo scioglimento della
comunità famigliare.
Bisogna anche tenere conto dei problemi di integrazione dell'insorgente
dal profilo linguistico riscontrati durante la vita in comune con il marito. In
effetti, benché vivesse nel nostro territorio da ormai circa 4 anni, sia in
sede civile (verbale d'udienza pretorile 17.06.13; istanza di misure a
protezione dell'unione coniugale 24.05.13, pto. 4) che in occasione del suo interrogatorio
di polizia del 30 agosto 2013, essa ha necessitato di un interprete, avendo
espressamente indicato di avere delle difficoltà nel parlare la lingua italiana
(vedi suo scritto 04.05.14). Del resto, neppure in questa sede essa ne nega l'evidenza
(ricorso ad 4).
Da non dimenticare infine che, nonostante vi fosse una decisione
dipartimentale cresciuta in giudicato di diniego dell'autorizzazione d'entrata
emanata il 17 giugno 2008, il 5 gennaio 2009 la ricorrente è comunque giunta
sul nostro territorio priva del necessario visto, soggiornandovi illegalmente sino
al 15 gennaio 2009. A seguito di tale agire, con decreto 27 maggio 2009 (DA __________)
il Procuratore pubblico l'ha quindi riconosciuta colpevole di infrazione alla
LStr e l'ha condannata a una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr.
30.– cadauna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e una
multa di fr. 100.–.
5.3. Ritenuto che al momento dello scioglimento dell'unione coniugale
l'integrazione della ricorrente nel nostro Paese non era ancora compiuta, essa non
può prevalersi pertanto dell'art. 50 cpv. 1 litt. a LStr per ottenere il
rinnovo del proprio permesso di dimora annuale.
5.4. Ai fini del presente giudizio, bisogna comunque tenere
in considerazione di eventuali motivi che abbiano impedito all'interessata di apprendere
la lingua italiana oppure ostacolato la sua integrazione dal profilo economico
(Istruzioni Segreteria di Stato della migrazione SEM, n. 6.15.2. pag. 269,
nella sua versione al 25.10.13, stato al 06.01.16), che l'insorgente riconduce
nell'atteggiamento violento e aggressivo di suo marito.
Da questo profilo, occorre quindi verificare se vi siano gravi motivi personali, che renderebbero necessario il prosieguo del suo
soggiorno nel nostro Paese sulla base della lett. b della medesima
norma.
6. 6.1. Può segnatamente costituire
un grave motivo personale ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr il fatto
che il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio e la reintegrazione
sociale nel Paese d'origine risulta fortemente compromessa (cpv. 2).
Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che l'art.
50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStr è rivolto ai casi che non rientrano sotto il
cpv. 1 lett. a della medesima disposizione, sia perché l'unione coniugale è
durata meno di tre anni, sia perché l'integrazione nel Paese non si è ancora
compiuta, sia perché entrambe le ipotesi si verificano, ma - alla luce
dell'insieme delle circostanze - lo scioglimento del vincolo coniugale porrebbe
il cittadino straniero in una situazione di rigore personale (DTF 137 II 345,
consid. 3.2.1 pag. 348; 137 II 1 consid. 4.1,
pag. 7). Nella verifica di tali circostanze, è decisiva la situazione personale
dell'interessato e non l'interesse pubblico a una politica migratoria
restrittiva (STF 2C_1111/2013 del 12 maggio 2014 consid. 3;2C_1213/2013 del 6
gennaio 2014 consid. 4.2). In effetti, l'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr accorda un
vero e proprio diritto sia al rilascio di un permesso, rispettivamente al
mantenimento di un permesso rilasciato in precedenza, che alla sua successiva
proroga, quindi alla continuazione del soggiorno in Svizzera (DTF 137 II 345 consid.
3.2.1 pag. 348; 137 II 1 consid. 4.1,
pag. 7).
L'ammissione di un caso di rigore personale dopo lo scioglimento
dell'unione coniugale presuppone che le conseguenze per la vita privata e
familiare dello straniero legate alle sue condizioni di vita, dopo la perdita
del diritto di soggiorno derivante dall'unione coniugale, siano di un'intensità considerevole. Decisiva, come detto,
è la situazione personale dell'interessato. L'alta Corte federale ha messo in evidenza
alcune situazioni (non esaustive) tali da
imporre il prosieguo del soggiorno in Svizzera, segnatamente in caso di violenza coniugale o di reintegrazione
fortemente compromessa nel Paese d'origine (DTF 137 II 345 consid. 3,
136 II 1 consid. 5.3).
L'esistenza di una situazione che conferisce un diritto alla
continuazione del soggiorno non priva comunque le autorità di polizia degli
stranieri di mettere in evidenza altre circostanze (in particolare condanne
penali, ricorso all'aiuto sociale) che, sulla base di un apprezzamento globale
ai sensi dell'art. 96 LStr, potrebbero comportarne il diniego (DTF 138 II 393
consid. 3).
6.2. In concreto la ricorrente, la quale invoca il suo
disagio famigliare da quando è giunta in Svizzera sino al momento della separazione
avvenuta nel marzo 2013, sostiene di essere stata
vittima di violenza durante il matrimonio.
Premesso che ogni tipo di violenza coniugale deve essere preso
sul serio e condannato con fermezza (DTF 138 II 229 consid.
3.2.1 pag. 232 seg. con ulteriori rinvii) occorre ricordare che, per prassi
constante del Tribunale federale, la violenza coniugale - fisica o psichica (STF
2C_783/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 3.2 e rinvii) - deve assumere una certa
intensità. Inoltre, i maltrattamenti devono di principio avere un carattere
sistematico, dato che hanno per obiettivo di esercitare potere e controllo
sulla vittima (DTF 138 II 229 consid.
3.2.1 pag. 233; 136 II 1 consid. 5.3
pag. 4). In tale ambito incombe allo straniero un esteso dovere di collaborazione
per quanto concerne l'accertamento dei fatti, segnatamente della violenza
coniugale e della sua intensità. Questi deve fornire degli indizi, quali dei
certificati medici, delle perizie psichiatriche, dei rapporti di polizia e
delle denunce con le corrispondenti condanne penali (cfr. art. 77 cpv. 5 e 6
OASA), dei rapporti e delle valutazioni di organizzazioni specializzate o
ancora delle testimonianze credibili. Non può accontentarsi di semplici
allegazioni o limitarsi a riferire di puntuali tensioni nella coppia. In
particolare, quando si tratta di violenza psichica, lo straniero deve
dimostrare il carattere sistematico dei soprusi e la loro durata, che
caratterizzano in maniera obiettiva la pressione psicologica esercitata e la
sua intensità (DTF 138 II 229 consid.
3.2.3 pag. 235; STF 2C_784/2013 dell'11 febbraio 2014 consid. 4.1 e rinvii).
6.3. Di recente, per poter interpretare la nozione di intensità
della violenza coniugale, il Tribunale federale ha fatto riferimento (STF
2C_649/2015 del 1° aprile 2016, consid. 4.2) a un rapporto del giugno 2012, allestito
su mandato dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) e intitolato
"Evaluation du degré de gravité de la violence domestique - Rapport de
base du point de vue des sciences sociales", il quale tende a definire le
forme di violenza e la maniera per stabilirne gli effetti e le ricadute sulla
vittima e sui suoi figli.
Da tale rapporto (pag. 24) risulta che le forme di violenza e
di controllo subìte dalla vittima nel quadro delle sue relazioni intime non sono
semplici da classificare in categorie ben determinate, ragione per la quale occorre
prendere in conto gli atti e l'esperienza di violenza vissute, la pericolosità e
le ripercussioni sulla sua personalità (salute, limitazioni nella propria vita
quotidiana). È proprio in questo senso, dunque, che occorre interpretare la
nozione di violenza coniugale di una certa intensità ("effetti e ricadute")
ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStr.
A questo riguardo, la giurisprudenza federale ha precisato
che non è sufficiente la semplice presa di contatto con delle istituzioni specializzate,
se non riporta il contenuto e le conclusioni dell'incontro con i professionisti
del settore (STF 2C_1125/2015 del 18 gennaio 2016 consid. 4).
6.4. Tornando al caso in esame, dopo avere preso atto che al
momento della richiesta di rinnovo del permesso di dimora e di modifica di
indirizzo RI 1 aveva indicato di essersi separata e di essere ospitata da __________
(vedi notifiche 01.07.13 e 23.10.13; dichiarazione 29.06.13 __________), e che
nell'ambito del suo interrogatorio di polizia aveva dichiarato di essere stata soggetta
a maltrattamenti da parte del coniuge, il 9 dicembre 2013 l'autorità
dipartimentale le ha chiesto di documentare le sue affermazioni tramite
certificati medici, rapporti di polizia, denunce penali interventi del giudice
civile o eventuali condanne subìte dal marito. RI 1 ha quindi prodotto la decisione con cui il 6 maggio 2013 (NLP
1418/13) il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere
penalmente contro B__________, l'autorizzazione del Pretore __________ che ha
sospeso la loro comunione domestica a partire dal 14 marzo 2013, e uno scritto
dell'operatrice __________ con cui conferma il 30 dicembre 2013 che
l'interessata era stata ospitata da __________ per gravi motivi di violenza
domestica.
Preso atto di tali risultanze, il 28 aprile 2014 la Sezione della popolazione ha negato il rinnovo del permesso di dimora a RI 1 per avere cessato
la comunione domestica con il marito.
Il Consiglio di Stato, confermando la decisione dipartimentale,
ha considerato che la ricorrente non era stata vittima di violenza durante il
matrimonio, in quanto l'interessata era stata indirizzata verso __________
dagli impiegati del comune di __________ unicamente perché non sapeva dove andare
e l'operatrice di tale struttura aveva soltanto riportato quanto riferitole
dalla stessa ricorrente in merito ai maltrattamenti subìti. Il Governo ha
quindi ritenuto di non dover approfondire la questione di sapere se vi fossero
effettivamente stati alcuni atti di violenza coniugale che non avevano potuto
essere documentati dalle particolari circostanze, poiché RI 1 non aveva mai
reso verosimile, con elementi oggettivi e neutri, che tali eventuali episodi
fossero di un'intensità ed una sistematicità tali da imporre necessariamente il
prosieguo del suo soggiorno in Svizzera.
6.5. Dalla documentazione versata agli atti risulta innanzitutto
che il 6 maggio 2013 (NLP 1418/13), il Ministero pubblico ha decretato il non
luogo a procedere penalmente contro B__________ per le accuse di lesioni
semplici, vie di fatto e minaccia nei confronti della moglie __________, la
quale aveva sostenuto di essere ripetutamente picchiata dal marito anche per
futili motivi. Il Procuratore pubblico aveva rilevato che l'inchiesta non aveva
consentito (consid. 7)
"di rinvenire e
assumere prove suscettibili di rendere più attendibile la versione dei fatti
resa dalla vittima rispetto a quella insanabilmente divergente addotta
dall'imputato, che ha contestato ogni sua responsabilità. (...) In mancanza di
prove sufficienti quo all'esistenza dei reati in oggetto, segnatamente di
testimoni con percezione diretta dei su descritti episodi e di documentazione medica
atta a certificare l'esistenza e l'entità delle asserite conseguenze fisiche
subite, occorre decretare il non luogo a procedere a beneficio di __________,
in quanto non risultano adempiuti a suo carico gli elementi costitutivi dei
reati in ipotesi".
È però incontestato che dopo essersi separata dal marito, RI
1 è rimasta durante quasi sette mesi (dal 26 marzo al 18 ottobre 2013) presso __________,
gestita dall'omonima associazione, che ha quale obiettivo di offrire ascolto,
informazione e accoglienza in un ambiente protetto alle donne che vivono
situazioni di grave disagio sociale e psicologico (http://www.associazione-armonia.ch).
Ora, la situazione vissuta dalla ricorrente è stata ben descritta dinnanzi al
Tribunale da __________ e __________, rispettivamente presidente
dell'associazione e coordinatrice della struttura. Esse hanno segnatamente
indicato (doc. 5: scritto 31.03.15):
"Lavoriamo da molti
anni sul territorio e, grazie alla nostra esperienza e alle conoscenze nell'ambito
della violenza domestica, possiamo affermare con certezza che la situazione vissuta
dalla signora RI 1 era di estrema violenza fisica, psicologica ed economica.
Una situazione particolarmente facile da valutare in quanto, come abbiamo già
affermato nel rapporto scritto del 30 dicembre 2013 indirizzato all'Ufficio
della migrazione di Bellinzona, ogni comportamento della signora era dettato da
meccanismi che si riscontrano tipicamente in seguito a molti anni di reclusione
e di violenza subìte. È stato un lavoro lungo e complesso, quello intrapreso
dalla signora RI 1; ed è stato un lavoro lungo e complesso, quello svolto dalle
operatrici di __________. Possiamo parlare di un delicato processo di
autonomizzazione e di ricostruzione emotiva. Lavorando da molti anni
nell'ambito della violenza domestica sappiamo che la vittima spesso è nell'impossibilità
di chiedere aiuto al momento opportuno. Quest'impossibilità non mette in
discussione la violenza subìta, evidenzia piuttosto alcune dinamiche complesse
provenienti dalla situazione di violenza stessa. Se la donna è migrante, a
questi meccanismi si aggiungono altri ostacoli dovuti alla sua situazione di
estrema vulnerabilità. Sappiamo che la paura delle conseguenze che il fatto di
uscire dal silenzio comporta, visto le minacce di morte espresse dal coniuge,
mettono la vittima in una situazione di terrore. Sappiamo inoltre che l'essere
analfabeta nella nostra società comporta non solo l'impossibilità di muoversi
sul territorio, ma anche una profonda ferita nell'autostima. Tutti questi
elementi portano la vittima ad integrare l'idea di non essere all'altezza di
far valere i propri diritti, di non avere diritto a chiedere aiuto e protezione
e, a poco a poco, ad interiorizzare un sentimento di vergogna e d'inferiorità
che impediscono qualsiasi azione. La profonda solitudine e l'impossibilità
fisica di uscire di casa hanno causato la mancanza di prove certificate da un
medico delle violenze subite dalla signora RI 1, anche se lei aveva documentato
Fatti
i segni dei pestaggi subiti sul suo corpo tramite cellulare, mostrandoli nel
corso della denuncia in polizia. Le maggior parte delle vittime di violenza domestica
sono perplesse sull'eventualità di sporgere denuncia. La signora RI 1,
nonostante le difficoltà linguistiche, le minacce subite e la solitudine vissuta,
in data 5.04.2013 ha comunque deciso di procedere con una denuncia nei
confronti del marito, purtroppo sfociata in un non luogo a procedere.
Per quanto concerne la
conoscenza della nostra lingua, in effetti al momento dell'arrivo presso la
nostra struttura la signora denotava competenze molto scarse. Tuttavia le sue
difficoltà non rappresentavano un indizio di scarsa volontà d'integrazione,
quanto piuttosto un'evidente prova della violenza psicologica vissuta dalla
donna, la quale, come abbiamo a varie riprese sottolineato, è stata
praticamente segregata in casa dal consorte, che non le permetteva di uscire
sola neppure per fare la spesa. Una volta giunta da noi, ha sempre dimostrato
grande interesse per l'apprendimento dell'italiano e per ogni attività con la
quale potesse rendersi utile. Predisposizioni che l'hanno in breve tempo
portata ad essere in grado di esprimersi e relazionarsi in modo indipendente, e
che hanno rappresentato una costante nel suo percorso di vita dopo la
separazione dal marito. Riteniamo inoltre che il suo rigore morale, l'altruismo
e la sua semplicità sono pregi che fanno di lei una persona sensibile e
assolutamente valida per il lavoro socialmente utile che sta svolgendo. Se la
signora RI 1 è riuscita ad affrontare tutta una serie di ostacoli per poter
arrivare ad essere accolta in una Casa protetta come la nostra, è anche grazie
al Servizio sociale del Comune di __________, il cui assistente sociale signor __________,
che ci ha segnalato il caso, è un ulteriore testimone della situazione di
violenza reale subita dalla signora RI 1".
A ciò si deve anche tenere conto che l'operatore sociale di __________
ha affermato di avere indirizzato l'insorgente presso __________ al fine di
proteggerla dalle violenze del marito (scritto via email 13.04.15 di __________
al rappresentante della ricorrente).
6.6. Alla luce di quanto precede, si deve considerare che
sussistono indizi che l'insorgente sia stata vittima di violenze durante il
matrimonio.
Certo, RI 1 non è stata in grado di produrre un certificato
medico che attesti le violenze effettivamente subìte e non risultano condanne
penali a carico di suo marito. D'altra parte, però, il Governo non poteva
limitarsi a considerare che nello scritto 30 dicembre 2013, agli atti, l'operatrice
di __________ aveva semplicemente riportato quanto riferitole dalla stessa
ricorrente in merito ai maltrattamenti subìti. Tenuto infatti conto della
prassi giurisprudenziale in materia, l'Esecutivo cantonale non poteva ancora concludere
che non risultava necessario approfondire la questione di sapere se vi erano
effettivamente stati alcuni atti di violenza coniugale che non avevano potuto
essere documentati dalle particolari circostanze, adducendo che l'interessata
non aveva mai reso verosimile con elementi oggettivi e neutri che tali eventuali
episodi fossero di un'intensità ed una sistematicità tali da imporre
necessariamente il prosieguo del suo soggiorno in Svizzera.
In sostanza, la situazione personale dell'insorgente necessitava
di essere approfondita.
7. Stante quanto precede, si
giustifica annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all'Esecutivo
cantonale affinché si pronunci nuovamente sulla presente vertenza, dopo avere
istruito la causa, accertando se l'insorgente sia stata effettivamente vittima
di violenza coniugale di un'intensità tale da imporre
il prosieguo del suo soggiorno in Svizzera. In tal senso, il Governo dovrà richiedere
un approfondito rapporto da parte delle responsabili di __________ sulla
ricorrente e raccogliere le testimonianze dell'operatore sociale di __________ che
aveva indirizzato l'interessata presso la struttura di accoglienza come pure di
eventuali persone che erano a conoscenza della situazione personale dei coniugi
__________.
In caso affermativo, il Consiglio di Stato verificherà, da
una parte, se la ricorrente padroneggi attualmente la lingua italiana e disponga
di un lavoro stabile che le permetta di mantenersi autonomamente senza far capo
all'aiuto sociale, e, dall'altra, se non vi siano altri motivi che si oppongano
alla continuazione del suo soggiorno in Svizzera.
8. Tenuto
conto delle considerazioni che precedono il ricorso va accolto senza
ulteriore disamina, con il conseguente annullamento della risoluzione
governativa impugnata. Gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché
esamini nuovamente la causa come indicato nel precedente considerando.
9. Dato l'esito, si prescinde dal
prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino deve però versare alla ricorrente, in quanto
assistita da un consulente giuridico, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art.
49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la
risoluzione 4 marzo 2015 (n. 867) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti
sono retrocessi all'Esecutivo cantonale per nuova decisione, così come indicato
ai considerandi.
Considerandi
2.
Non si prelevano né tasse né spese
di giustizia.
3.
Lo Stato del Cantone Ticino
rifonderà all'insorgente fr. 800.– a titolo di ripetibili.
4.
Contro la presente decisione è
dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
5.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il vicecancelliere