Lexipedia

Decisione

52.2015.197

Permesso di dimora

17 giugno 2016Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i segni dei pestaggi subiti sul suo corpo tramite cellulare, mostrandoli nel

corso della denuncia in polizia. Le maggior parte delle vittime di violenza domestica

sono perplesse sull'eventualità di sporgere denuncia. La signora RI 1,

nonostante le difficoltà linguistiche, le minacce subite e la solitudine vissuta,

in data 5.04.2013 ha comunque deciso di procedere con una denuncia nei

confronti del marito, purtroppo sfociata in un non luogo a procedere.

Per quanto concerne la

conoscenza della nostra lingua, in effetti al momento dell'arrivo presso la

nostra struttura la signora denotava competenze molto scarse. Tuttavia le sue

difficoltà non rappresentavano un indizio di scarsa volontà d'integrazione,

quanto piuttosto un'evidente prova della violenza psicologica vissuta dalla

donna, la quale, come abbiamo a varie riprese sottolineato, è stata

praticamente segregata in casa dal consorte, che non le permetteva di uscire

sola neppure per fare la spesa. Una volta giunta da noi, ha sempre dimostrato

grande interesse per l'apprendimento dell'italiano e per ogni attività con la

quale potesse rendersi utile. Predisposizioni che l'hanno in breve tempo

portata ad essere in grado di esprimersi e relazionarsi in modo indipendente, e

che hanno rappresentato una costante nel suo percorso di vita dopo la

separazione dal marito. Riteniamo inoltre che il suo rigore morale, l'altruismo

e la sua semplicità sono pregi che fanno di lei una persona sensibile e

assolutamente valida per il lavoro socialmente utile che sta svolgendo. Se la

signora RI 1 è riuscita ad affrontare tutta una serie di ostacoli per poter

arrivare ad essere accolta in una Casa protetta come la nostra, è anche grazie

al Servizio sociale del Comune di __________, il cui assistente sociale signor __________,

che ci ha segnalato il caso, è un ulteriore testimone della situazione di

violenza reale subita dalla signora RI 1".

A ciò si deve anche tenere conto che l'operatore sociale di __________

ha affermato di avere indirizzato l'insorgente presso __________ al fine di

proteggerla dalle violenze del marito (scritto via email 13.04.15 di __________

al rappresentante della ricorrente).

6.6. Alla luce di quanto precede, si deve considerare che

sussistono indizi che l'insorgente sia stata vittima di violenze durante il

matrimonio.

Certo, RI 1 non è stata in grado di produrre un certificato

medico che attesti le violenze effettivamente subìte e non risultano condanne

penali a carico di suo marito. D'altra parte, però, il Governo non poteva

limitarsi a considerare che nello scritto 30 dicembre 2013, agli atti, l'operatrice

di __________ aveva semplicemente riportato quanto riferitole dalla stessa

ricorrente in merito ai maltrattamenti subìti. Tenuto infatti conto della

prassi giurisprudenziale in materia, l'Esecutivo cantonale non poteva ancora concludere

che non risultava necessario approfondire la questione di sapere se vi erano

effettivamente stati alcuni atti di violenza coniugale che non avevano potuto

essere documentati dalle particolari circostanze, adducendo che l'interessata

non aveva mai reso verosimile con elementi oggettivi e neutri che tali eventuali

episodi fossero di un'intensità ed una sistematicità tali da imporre

necessariamente il prosieguo del suo soggiorno in Svizzera.

In sostanza, la situazione personale dell'insorgente necessitava

di essere approfondita.

7. Stante quanto precede, si

giustifica annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all'Esecutivo

cantonale affinché si pronunci nuovamente sulla presente vertenza, dopo avere

istruito la causa, accertando se l'insorgente sia stata effettivamente vittima

di violenza coniugale di un'intensità tale da imporre

il prosieguo del suo soggiorno in Svizzera. In tal senso, il Governo dovrà richiedere

un approfondito rapporto da parte delle responsabili di __________ sulla

ricorrente e raccogliere le testimonianze dell'operatore sociale di __________ che

aveva indirizzato l'interessata presso la struttura di accoglienza come pure di

eventuali persone che erano a conoscenza della situazione personale dei coniugi

__________.

In caso affermativo, il Consiglio di Stato verificherà, da

una parte, se la ricorrente padroneggi attualmente la lingua italiana e disponga

di un lavoro stabile che le permetta di mantenersi autonomamente senza far capo

all'aiuto sociale, e, dall'altra, se non vi siano altri motivi che si oppongano

alla continuazione del suo soggiorno in Svizzera.

8. Tenuto

conto delle considerazioni che precedono il ricorso va accolto senza

ulteriore disamina, con il conseguente annullamento della risoluzione

governativa impugnata. Gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché

esamini nuovamente la causa come indicato nel precedente considerando.

9. Dato l'esito, si prescinde dal

prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino deve però versare alla ricorrente, in quanto

assistita da un consulente giuridico, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art.

49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la

risoluzione 4 marzo 2015 (n. 867) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. gli atti

sono retrocessi all'Esecutivo cantonale per nuova decisione, così come indicato

ai considerandi.

Considerandi

2.

Non si prelevano né tasse né spese

di giustizia.

3.

Lo Stato del Cantone Ticino

rifonderà all'insorgente fr. 800.– a titolo di ripetibili.

4.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere