52.2015.209
Lavoratori distaccati - sanzione per mancato rispetto delle condizioni salariali
7 marzo 2016Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2015.209
Lugano
7 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Matteo
Cassina, Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 30 aprile 2015 di
RI
1
patrocinato
da PA 1
contro
la
risoluzione 11 marzo 2015 (n. 1007) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 29 luglio 2014
dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e
dell'economia in materia di lavoratori
distaccati (mancato rispetto delle condizioni salariali);
ritenuto, in
fatto
A. Il 20 febbraio 2014 l'Associazione
interprofessionale di controllo (AIC) ha effettuato delle verifiche in merito
alle condizioni lavorative e salariali di __________, dipendente della ditta
individuale RI 1 di __________ (Italia, prov. di __________) e distaccato
presso un cantiere alla foce del fiume __________ a __________, il quale stava posando
delle doghe in legno nell'ambito della realizzazione di una passerella per la
committente __________.
L'AIC ha in seguito segnalato all'Ufficio dell'ispettorato
del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia (UIL) che la remunerazione
oraria lorda corrisposta al lavoratore (fr. 18.71) era inferiore a quella del
settore professionale in questione (fr. 30.87).
B. Ritenuto che la retribuzione
minima non era stata rispettata, l'11 giugno 2014 l'UIL ha intimato alla ditta RI
1 un rapporto, prospettandole l'adozione di una sanzione amministrativa giusta
l'art. 9 della legge federale concernente le misure collaterali
per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti
normali di lavoro dell'8 ottobre 1999 (legge sui lavoratori distaccati; LDist;
RS 823.20) per inosservanza del salario minimo prescritto dal contratto collettivo
di lavoro del settore. Dopo averle dato la possibilità di esprimersi, il 29
luglio successivo le ha fatto divieto di prestare servizi in Svizzera per la
durata di 1 anno a decorrere dalla crescita in giudicato della decisione. Il
provvedimento è stato reso sulla base degli art. 2 cpv. 1 lett. a e 9 cpv. 2
lett. a LDist, nonché 8 della legge d'applicazione della LDist e della legge
federale contro il lavoro nero LLN del 24 settembre 2008 (RL
10.1.1.5) e 3 lett. b del relativo regolamento (RL
10.1.1.5.1).
C. Con giudizio 11 marzo 2015,
il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dalla ditta RI 1.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli
estremi per vietarle di prestare servizi in Svizzera per la durata di 1
anno in virtù dei motivi addotti
dall'UIL, considerando la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la predetta pronunzia
governativa, la soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio degli atti
all'autorità inferiore per nuova decisione. Ritiene che il provvedimento impugnato
sia carente dal profilo degli accertamenti, in quanto non indica quali fossero
le qualifiche professionali del suo dipendente, se egli potesse essere
considerato quale lavoratore distaccato, e quale fosse il contratto collettivo
di lavoro di riferimento per poter determinare la sua retribuzione minima.
In via del tutto subordinata, sostiene che l'infrazione è
stata di lieve entità, di modo che dovrebbe esserle inflitta unicamente una sanzione
pecuniaria di fr. 1'611.72, corrispondente alla differenza tra quanto dovuto ed
effettivamente versato.
In ogni caso considera il provvedimento lesivo del principio
di proporzionalità, poiché non tiene conto che ha agito in buona fede, sottoponendo
alla competente autorità il relativo contratto di lavoro con le relative
condizioni salariali prima dell'ottenimento del permesso di lavoro, e che nel
frattempo ha versato la retribuzione mancante.
E. All'accoglimento del gravame
si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni al riguardo. Dal canto suo, il Dipartimento riconosce che
l'infrazione commessa è di lieve entità e che pertanto il provvedimento
impugnato va annullato e sostituito con una sanzione pecuniaria.
F. In sede di replica l'insorgente
ribadisce e sviluppa i propri argomenti, nella
duplica il Dipartimento si riconferma nelle proprie posizioni, mentre il
Governo non prende posizione.
Considerato, in
diritto
1. La competenza di questo
Tribunale a statuire su un ricorso contro una decisione governativa in materia
di sanzioni amministrative adottate in base all'art. 9 LDist è data dall'art. 9
cpv. 1 della legge di applicazione della LDist e della LLN.
Il gravame in oggetto,
tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è
pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. L'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla libera circolazione
delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681) si rivolge ai
cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea
e disciplina il loro diritto di entrare, di soggiornare, di accedere a delle
attività economiche e di offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme
che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.
Nei settori per i quali non sono stati conclusi
speciali accordi sulla prestazione di servizi, l'art. 5 n. 1 ALC prevede un
diritto alla prestazione di servizi transfrontalieri in un altro Stato contraente
per una durata di 90 giorni lavorativi al massimo per anno civile.
Beneficiano di tale diritto i cittadini CE (ora:
UE)/AELS che effettuano una prestazione di servizi in uno Stato
contraente in qualità di lavoratori indipendenti come pure i lavoratori
dipendenti di qualsiasi cittadinanza, distaccati in Svizzera per fornire una prestazione
di servizi (cfr. art.
14 cpv. 1 ordinanza sull'introduzione
della libera circolazione delle persone del
22 maggio 2002; OLCP; RS 142.203; v. anche n. 6.3.1 "Istruzioni
concernenti l'OLCP", Istruzioni SEM, emanate dalla Segreteria di Stato
della migrazione, stato al dicembre
2015).
2.2. Al fine di combattere il pericolo di un'eventuale
pressione sociale che potrebbe causare la comparsa sul mercato del lavoro svizzero di manodopera a buon mercato
proveniente dai Paesi dell'UE, il
Dipartimento federale dell'economia (DFE) ha elaborato delle misure di
accompagnamento per l'introduzione dell'ALC, volte a istituire una base
giuridica al fine di evitare un dumping sociale e salariale a scapito dei
lavoratori in Svizzera.
In questo senso, l'8 ottobre 1999 è stata tra l'altro
adottata la già citata legge federale concernente le condizioni lavorative e
salariali minime per i lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali,
entrata in vigore il 1° luglio 2004. La LDist è stata modificata il 15 giugno
2012 (vedi n. I 2 legge federale sull'adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone del 15
giugno 2012; RU 2012 6703). Nella sua nuova versione, essa è ora denominata "legge federale concernente le misure collaterali per
Fatti
i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti
normali di lavoro".
2.3. L'art. 2 cpv. 1 lett. a LDist sancisce che il datore di
lavoro deve garantire ai lavoratori distaccati almeno le condizioni lavorative
e salariali prescritte nelle leggi federali, nelle ordinanze del Consiglio
federale, in contratti collettivi di obbligatorietà generale e in contratti
normali di lavoro ai sensi dell'articolo 360a del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220) nell'ambito
della retribuzione minima, inclusi i supplementi.
L'art. 7 cpv. 1 lett. a
LDist dispone che il rispetto dei requisiti è controllato,
per quanto riguarda le disposizioni di un contratto collettivo di
obbligatorietà generale, dagli organi paritetici incaricati dell'esecuzione del
contratto collettivo di lavoro.
Gli organi di controllo notificano ogni infrazione alla
presente legge alla competente autorità cantonale (art. 9 cpv. 1
LDist).
3. 3.1. Come accennato in
narrativa, a seguito di un controllo delle condizioni
lavorative e salariali effettuato il 20 febbraio 2014 presso un cantiere alla
foce del __________ a __________, dove la ditta italiana RI 1 aveva distaccato
il proprio dipendente __________ (__________1992), il quale stava posando delle
doghe in legno nell'ambito della realizzazione di una passerella su incarico
della committente __________, l'AIC ha riscontrato che la retribuzione minima non era stata rispettata (doc. 1: rapporto
di ispezione AIC 22 aprile 2014; doc. 4: calcolo AIC 2 maggio 2014). La sua
remunerazione oraria lorda di fr. 18.71 era infatti inferiore a quella corrispondente
al settore professionale in questione, di fr. 30.87, che soggiace al contratto
collettivo di lavoro nel ramo della posa di pavimenti, di obbligatorietà
generale per il Cantone Ticino, con un ammanco complessivo di fr. 1'611.72.
Tale infrazione è quindi stata posta a fondamento della
decisione con la quale l'UIL ha fatto divieto all'insorgente di prestare
servizi in Svizzera per la durata di 1 anno.
3.2. Il ricorrente sostiene che il provvedimento adottato dall'autorità
dipartimentale sarebbe carente dal profilo degli accertamenti, segnatamente
perché l'UIL non avrebbe indicato se il suo dipendente potesse essere considerato
quale lavoratore distaccato, quale fosse l'eventuale contratto collettivo di
lavoro di riferimento e quale dovesse essere la sua retribuzione minima, visto
pure che egli era ancora in formazione al momento del controllo.
Innanzitutto, giova ricordare che i lavoratori
dipendenti sono considerati distaccati e soggiacciono quindi alla LDist quando
il prestatore di servizi (ditta con sede in
uno Stato contraente), come nella presente fattispecie, li invia in un altro
Stato contraente in vista di una prestazione di servizi (mandato o
contratto d'appalto) - nel contesto di un rapporto di subordinazione - da effettuare
a favore di uno o più destinatari,
indipendentemente che siano una persona fisica o giuridica (vedi le precitate Istruzioni SEM, n. 6.3.1).
Inoltre, l'autorità dipartimentale ha indicato sin
dall'inizio della procedura che il CCL di riferimento per il settore di
attività della ditta è quello della posa di pavimenti (doc. 1: rapporto di
ispezione 20.02.2014). Contratto, questo, di obbligatorietà generale (Decreto
del Consiglio di Stato del 12 giugno 2013 che proroga, rispettivamente rimette
in vigore fino al 30 giugno 2015 la validità del Decreto del Consiglio di Stato
del 2 maggio 2012 che conferisce l'obbligatorietà generale al CCL nel ramo
della posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche, parchetto e pavimenti
tecnici rialzati valevole per il Cantone Ticino, comprese le modifiche della
Convenzione salariale valida dal 1° gennaio 2013, rispettivamente della
Convenzione salariale valida dal 1° settembre 2013, in: BU 42/2013 del 5 luglio
2013 e 23/2014 del 25 aprile 2014). Ora, il salario dovuto con riferimento al
CLL in parola è stato determinato sulla base della tabella di calcolo dei
salari per il confronto internazionale, adottata dalla SECO e reperibile
sull'apposito sito (www.distacco.admin.ch), agli atti (tabella 02.05.2014). La
retribuzione è stata calcolata tenuto conto della durata dell'impiego (dall'11
al 28.02.2014) e del fatto che, essendo in formazione e quindi non ancora qualificato,
il dipendente (21 anni al momento dei lavori) doveva essere considerato quale
ausiliario (fascia di età 20-50 anni). Conteggio, questo, che va senz'altro
condiviso.
Il fatto che dopo il provvedimento impugnato la società abbia
versato la differenza di salario dovuta al proprio dipendente, non permette
certo di ritenere che l'infrazione non sia stata commessa né di sanarla. Determinante è infatti la situazione al momento del controllo
effettuato dall'autorità competente.
3.3. Ne discende che dal profilo della materialità
dell'infrazione, la decisione impugnata non presta il fianco ad alcuna critica.
4. Per quanto riguarda
l'entità della sanzione, va rilevato quanto segue.
4.1. Giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. a LDist
l'autorità cantonale competente può, per infrazioni di
lieve entità previste all'articolo 2 della medesima
legge, pronunciare una sanzione amministrativa che preveda il pagamento di un
importo sino a 5'000.– franchi; è applicabile l'art. 7 della legge federale sul
diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974 (DPA; RS 313.0).
L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDist dispone
che la medesima autorità può, per infrazioni
all'art. 2 LDist che non sono di lieve entità, vietare alle imprese o alle
persone interessate di offrire i loro servizi in Svizzera per un periodo da uno
a cinque anni.
Secondo l'art. 9
cpv. 3 LDist, l'autorità che
pronuncia una sanzione notifica una copia della sua decisione alla Segreteria
di Stato dell'economia (SECO) e all'organo di controllo competente ai sensi dell'art.
7 cpv. 1 lett. a. La SECO tiene un elenco
delle imprese e delle persone che sono state oggetto di una sanzione
passata in giudicato. L'elenco è pubblico.
L'art. 7 DPA sancisce che
se la multa applicabile non supera i fr. 5'000.– e se la determinazione delle
persone punibili secondo l'art. 6 DPA esige provvedimenti d'inchiesta
sproporzionati all'entità della pena,
si può prescindere da un procedimento
contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa la
persona giuridica, la società in nome collettivo o in accomandita o la ditta
individuale (cpv. 1). Il capoverso 1 si applica per analogia alle
comunità di persone senza personalità giuridica (cpv. 2).
4.2. Nel caso di specie le
manchevolezze rimproverate alla ricorrente sono di lieve entità e, come tali, integrano
gli estremi della fattispecie
contemplata dall'art. 9 cpv. 2
lett. a LDist. Come giustamente riconosciuto anche dall'UIL, in simili circostanze non vi è dunque spazio
per vietare alla ditta RI 1 di prestare
i propri servizi in Svizzera, potendo essere pronunciata nei suoi confronti unicamente una sanzione pecuniaria
sino ad un massimo di fr. 5'000.-. Il querelato divieto era stato d'altra parte
stabilito in esito all'applicazione di una formula elaborata dalla stessa autorità di prime cure e già più volte
criticata da questo Tribunale in quanto lesiva dei principi fondamentali
del diritto, vigenti in questo ambito (da ultima: vedi STA 52.2014.171 del 3
febbraio 2015, consid. 4.2 con riferimenti). Giova
in effetti ricordare per l'ennesima volta all'UIL e al
Consiglio di Stato (i quali incomprensibilmente perseverano nell'ignorare le
indicazioni giurisprudenziali fornite da questa Corte) che dal profilo
strettamente giuridico, la commisurazione dell'entità della sanzione dipende
dal caso specifico e deve debitamente tenere conto della gravità oggettiva e soggettiva dei fatti rimproverati, sopprimendo
l'eventuale indebito vantaggio conseguito (cfr. STF 2C_59/2013 dell'11 agosto
2014, consid. 5.11, concernente proprio un caso ticinese in ambito
LDist). L'attuazione di
questi principi impone quindi un'attenta presa in considerazione di
tutte le circostanze del caso. Ne consegue che, contrariamente a quanto assume
l'autorità dipartimentale in sede di risposta, l'entità della sanzione pecuniaria da essa proposta non deve corrispondere
necessariamente alla differenza tra il salario orario lordo percepito
inizialmente dal lavoratore e quello minimo previsto dal relativo contratto
collettivo di lavoro del settore, che l'UIL ha determinato nella presente fattispecie
in fr. 1'612.–.
Ferme queste premesse, la violazione della legge da parte dell'insorgente
nel caso concreto non va certo sottovalutata, dal momento che il suo dipendente,
distaccato durante 14 giorni in Svizzera, è stato remunerato con una
retribuzione oraria lorda complessiva pari a fr. 18.71, ossia del 39,39%
inferiore rispetto al salario minimo di fr. 30.87 previsto dal contratto
collettivo di lavoro del settore (doc. 8). D'altro
canto, bisogna comunque considerare che la ditta RI 1, la quale aveva
notificato tempestivamente all'autorità competente l'invio del lavoratore in
Svizzera, risulta - quanto
meno dagli atti - incensurata ed ha proceduto
nel frattempo all'adeguamento
salariale del proprio dipendente.
Per tutti questi motivi, si giustifica di
infliggere alla ricorrente una
multa di fr. 2'000.–. Oltre che a essere contenuta nei limiti concessi dalla legge, la sanzione risulta
rispettosa del principio della proporzionalità e tiene debitamente conto
della gravità oggettiva dell'infrazione rimproverata all'insorgente, nonché del
grado di colpa ad essa ascrivibile.
5. Stante quanto precede, il
ricorso dev'essere pertanto parzialmente accolto e la
decisione dell'UIL così come quella
del Consiglio di Stato che la tutela riformate, nel senso che all'insorgente
è inflitta una sanzione pecuniaria di fr. 2'000.–.
6. La tassa di giudizio (art.
47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico della ricorrente proporzionalmente al suo
grado di soccombenza. Lo Stato del Cantone Ticino verserà all'insorgente,
assistita da un avvocato iscritto nell'apposito registro, un importo ridotto a
titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, la risoluzione 11 marzo 2015 (n. 1007) del
Consiglio di Stato è riformata come segue:
1. "Il
ricorso è parzialmente accolto e la decisione 29 luglio 2014
(BIL-2014.__________)
dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro riformata,
nel senso
che:
"1.
Alla ditta RI 1 è in-
flitta
una multa di fr. 2'000.–.
Considerandi
2.
E'
prelevata una tassa di giustizia di fr. 150.–".
2.
La tassa di giudizio di fr. 250.- è posta
a carico della società ricorrente".
2.
Spese e tassa di giustizia, per complessivi fr. 600.-, sono poste a
carico della parte ricorrente e vanno dedotte
dall'importo di fr. 1'000.- già versato a titolo di anticipo.
All'insorgente va quindi restituita la somma di fr. 400.-.
3.
Lo Stato del Cantone Ticino
rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.– a titolo di ripetibili ridotte per
entrambe le sedi.
4.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
5.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario