52.2015.217
Permesso di dimora UE/AELS - denegata giustizia
22 dicembre 2015Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2015.217
Lugano
22 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi,
presidente,
Matteo
Cassina, Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 5 maggio 2015 di
RI
1
patrocinato
da PA 1
contro
la
risoluzione 18 marzo 2015 (n. 1135) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa per denegata giustizia inoltrata dall'insorgente avverso
l'operato del Dipartimento delle
istituzioni, Sezione della popolazione, che non ha ancora evaso la sua
domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno temporaneo L UE/AELS successivamente
di rilascio di un permesso di dimora B UE/AELS;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il
3 settembre 2012 il cittadino italiano RI 1 (1981) - già al beneficio di un permesso per confinanti G UE/AELS
dal 22 maggio 2007 al 30 aprile 2008 e di un permesso di dimora UE/AELS per motivi di studio da fine settembre
2011 al 15 giugno 2012 - ha ottenuto
un permesso di dimora temporaneo L UE/AELS valido fino al 31 agosto 2013
per svolgere l'attività di docente di geografia presso la scuola media di __________
(incarico limitato a 10 ore la settimana).
B. a. Il 3 settembre 2013, RI 1 ha richiesto
il rinnovo del suo permesso per la ricerca di un impiego; il 10 gennaio 2014,
per l'esercizio di un'attività lucrativa a tempo determinato.
b. Essendo venuta a conoscenza dell'esistenza di un procedimento
penale aperto nei confronti di RI 1, il 3 ottobre 2013 la Sezione della
popolazione del Dipartimento delle
istituzioni ha chiesto delle delucidazioni al Ministero pubblico. Richiesta, questa, ribadita il 1° aprile, nonché il
14 e 19 agosto 2014, dopo che il 4 dicembre 2013, 28 marzo e 14 luglio 2014
l'interessato aveva sollecitato l'evasione della sua domanda.
C. a.
Ritenuto che l'autorità dipartimentale non aveva ancora deciso la sua istanza,
il 27 agosto 2014 RI 1 ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato
lamentando un diniego di giustizia. Ha chiesto inoltre di fissare un termine di
15 giorni alla Sezione della popolazione, affinché si pronunciasse sulla
domanda di rinnovo del suo permesso
di soggiorno temporaneo L UE/AELS.
b. Con sentenza 23 dicembre 2014, la Corte delle assise correzionali
di Lugano ha condannato RI 1 alla pena pecuniaria
di 10 aliquote giornaliere da fr. 100.– cadauna, sospesa condizionalmente
con un periodo di prova di 2 anni, nonché alla multa di fr. 200.– e al
versamento di fr. 1.– all'accusatore privato a titolo di indennità per torto
morale, siccome riconosciuto colpevole di diffamazione (il 19.01.13). Egli è
stato invece prosciolto dalle imputazioni di sommossa, violenza o minaccia
contro le autorità e i funzionari, ingiuria e calunnia.
La sentenza non è cresciuta in giudicato, le parti avendo annunciato
appello.
c. Il 29 gennaio 2015, RI 1 ha chiesto il rilascio di un permesso
di dimora B UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa dipendente al 40% come
responsabile di progetto, dopo avere sottoscritto un contratto di lavoro a
tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2015.
d. Con giudizio 18 marzo 2015, il Consiglio di Stato ha respinto
il gravame per denegata giustizia. Ha ritenuto che l'esito del procedimento
penale pendente nei confronti del ricorrente avesse un'influenza determinante sulla
decisione concernente la sua autorizzazione di soggiorno e che l'attesa del
relativo giudizio non fosse tale da ostacolare il suo diritto a godere della
libera circolazione della persone, beneficiando egli di una dichiarazione della
Sezione della popolazione che lo autorizza a risiedere e a lavorare nel nostro
Paese. Ha quindi considerato il modo di procedere dell'autorità dipartimentale
conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro
la predetta pronunzia governativa, il soccombente si aggrava ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo chiedendogli di annullarla, di
accertare che non vi sono motivi di ordine pubblico tali da ostacolare il
rilascio di un permesso di dimora UE/AELS in suo favore, e di fare ordine alla
Sezione della popolazione di rilasciargli entro 15 giorni il permesso
richiesto.
Il ricorrente ritiene che un ritardo di quasi 2 anni per l'evasione
della sua richiesta non si giustifichi in alcun modo, visto pure che gode della presunzione d'innocenza. Asserisce
inoltre che la mancanza della carta soggiorno gli comporta parecchi
inconvenienti pratici come il fatto di non poter legittimarsi dinnanzi alle
autorità, assumere un impiego, sottoscrivere un contratto di locazione o
acquistare un immobile.
E. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppongono sia il
Dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni
al riguardo.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito
della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione
alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame
in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata
a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere
deciso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1
LPAmm).
Considerandi
2.
Innanzitutto occorre rammentare
che oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se il Consiglio di
Stato abbia a ragione o a torto respinto il ricorso per denegata giustizia
presentato il 27 agosto 2014 da RI 1.
Di conseguenza le altre
richieste formulate nell'impugnativa (accertare che non vi sono motivi di
ordine pubblico tali da ostacolare la concessione di un permesso di dimora
UE/AELS in suo favore; fare ordine alla Sezione della popolazione di
rilasciargli entro 15 giorni l'autorizzazione di soggiorno richiesta) risultano inammissibili in quanto esulano dal tema
del contendere.
3.
L'art. 67 LPAmm dispone che può
essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda indebitamente l'emanazione
di una decisione impugnabile.
Il diritto di ognuno ad
essere giudicato entro un termine ragionevole in procedimenti dinnanzi ad
autorità giudiziarie o amministrative discende dall'art. 29 cpv. 1 della
Costituzione federale della Confederazione
svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101).
L'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole
impone all'autorità competente di statuire entro un limite che risulti giustificato
dalla natura e dall'insieme delle circostanze del caso. In particolare, il
termine entro il quale l'autorità è tenuta a decidere può dipendere dalla
natura, dalla complessità delle questioni di fatto
e di diritto sollevate, oltre che dal numero delle pratiche pendenti (DTF 130 I
312.
consid. 5.2 con rinvii, 124 I 139 consid. 2c, 117 Ia 193 consid. 1c, 107 Ib
160.
consid. 3b e c; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte
generale, 2 ed., Cadenazzo 2002, n. 464).
4.
4.1. L'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera
circolazione delle persone del 21 giugno 1999
(ALC; RS 0.142.112.681), direttamente
applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici nonché a quelli degli Stati
facenti parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il loro
diritto di entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti
(art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle
disposizioni di diritto interno.
In concreto, è incontestato che RI 1, essendo cittadino italiano
e titolare di un documento di
legittimazione valido, può prevalersi del menzionato accordo bilaterale per svolgere l'attività lucrativa che intende esercitare nel nostro Paese (cfr. art.
2.
paragrafo 1 e 2 Allegato I ALC; 2 cpv. 2 LStr; vedi anche STF 131 II 339, consid.
2).
4.2
Bisogna
comunque tenere conto che l'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC prevede, quale regola generale, che i diritti conferiti dalle
disposizioni dell'Accordo in parola possono essere limitati - tra l'altro - da motivi di ordine pubblico nell'ambito
e secondo le modalità definite in particolare dalla Direttiva 64/221/CEE del 25
febbraio 1964 [GU 1964, n. 56, pag. 850] e dalla prassi della Corte di giustizia
delle Comunità Europee (ora: Corte di Giustizia dell'Unione europea; CGUE) ad essa relativa, emanata prima della
firma dell'ALC in relazione con l'art. 16 cpv. 2 ALC. Secondo la giurisprudenza
della CGUE, le deroghe alla libera circolazione garantita dall'ALC vanno
interpretate in modo restrittivo. Il ricorso di un'autorità nazionale alla
nozione di ordine pubblico presuppone infatti il sussistere di una minaccia
attuale, effettiva e sufficientemente grave di un interesse fondamentale per la
società (DTF 130 II 176 consid.
3.4.1
pag. 183; sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee del 26
febbraio 1975, causa 67-74 Bonsignore, Racc. 1975 pag. 297 punti 6 e 7).
5.
5.1. Come accennato in narrativa,
il 3 settembre 2013 RI 1 ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno temporaneo
L UE/AELS per la ricerca di un impiego; il 10 gennaio 2014, per l'esercizio di
un'attività lucrativa a tempo determinato. Il 29 gennaio 2015, ha poi domandato
un permesso di dimora B UE/AELS.
Ritenuto che nei confronti
dell'interessato era stato aperto un procedimento penale per sommossa,
violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari nonché per ingiuria, la
Sezione della popolazione ha deciso di attenderne l'esito prima di decidere in
merito alla sua autorizzazione di soggiorno. Questo anche dopo che il 23
dicembre 2014 la Corte delle assise correzionali di Lugano ha prosciolto
l'interessato da tali imputazioni, poiché la sentenza non è cresciuta in giudicato,
le parti avendo annunciato appello.
Ora, un simile modo di agire, tutelato in sede di Consiglio
di Stato, non può essere condiviso.
5.2
Va da sé che occorre essere in presenza di una condanna
penale cresciuta in giudicato per poter decidere se negare o revocare ad un
cittadino comunitario un permesso di soggiorno per motivi di ordine pubblico, ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC. Se però nell'ambito
di una procedura di rilascio o di rinnovo di un permesso di soggiorno
UE/AELS l'autorità dipartimentale viene a conoscenza dell'esistenza di un
procedimento penale pendente nei confronti della persona richiedente, essa può
in linea di principio sospendere l'evasione della domanda, un eventuale giudizio di condanna potendo rivelarsi
determinante per la concessione o meno dell'autorizzazione in questione. Questo,
però, soltanto per un periodo di tempo limitato. Una prolungata inattività
dell'autorità lederebbe infatti il diritto di
ognuno ad essere giudicato entro un termine ragionevole, garantito dall'art.
29.
cpv. 1 Cost. Determinante a questo proposito risulta pertanto la gravità
delle imputazioni a carico dell'interessato, ritenuto comunque che anche davanti a delle ipotesi di reato di una certa rilevanza
sul piano penale non è possibile procrastinare sine die l'evasione di
una domanda di rilascio del permesso. Bisogna infatti considerare che la
presunzione d'innocenza, garantita dall'art. 32 cpv. 1 Cost., vieta in
ogni caso di privare una persona dell'autorizzazione di soggiorno a cui avrebbe
diritto, se non in presenza di fondati motivi di ordine pubblico accertati in
via definitiva dall'autorità giudiziaria.
In concreto, le accuse che sono state rivolte al ricorrente
dal Procuratore pubblico non sono banali, dal momento che riguardano, da un
lato, la violenza o la minaccia contro autorità e funzionari e, dall'altro, si riferiscono a reati che toccano beni giuridici
importanti come la tranquillità pubblica e l'onore delle persone. Sennonché, per
quanto si può desumere dagli atti di causa, allo stato attuale delle cose è
alquanto inverosimile che dette imputazioni, se confermate in sede processuale,
permetterebbero di qualificare l'insorgente come una minaccia attuale,
effettiva e sufficientemente grave per l'ordine pubblico ai sensi dell'art. 5
Allegato I ALC, tale per cui potrebbe trovare spazio l'adozione nei suoi confronti
di un provvedimento limitativo fondato su quest'ultima disposizione. Oltretutto
si deve considerare che il ricorrente risulta incensurato.
In ogni caso, a prescindere da questo aspetto, non vi sono sufficienti motivi
atti a giustificare un'attesa così lunga.
Nemmeno il fatto che, pur non disponendo
attualmente di una carta di soggiorno (art. 6 Allegato I ALC), egli possa
comunque svolgere un'attività lucrativa (art. 6 cpv. 7 Allegato I ALC; vedi anche Istruzioni OLCP della Segreteria
di Stato della migrazione SEM, n. 4.2.1, stato all'ottobre 2015) - essendo la
stessa di mera natura dichiarativa (DTF 136 II 329, consid.
2, cui si rinvia per brevità; STF 2C_1008/2011 del 17 marzo 2012,
consid. 4) -, giustifica l'inattività dell'autorità per un lasso di
tempo così prolungato come nel caso in rassegna.
5.3
Bisogna pertanto ritenere che non avendo ancora evaso la
richiesta del ricorrente a distanza di ormai oltre 2 anni dal suo inoltro, l'Ufficio
della migrazione è incorso in un diniego di giustizia, lesivo delle garanzie procedurali
sancite dall'art. 29 cpv. 1 Cost.
In simili circostanze, si giustifica pertanto rinviare gli
atti direttamente all'autorità di prime cure, affinché si pronunci senza indugio
sulla domanda con cui RI 1 ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno
temporaneo L UE/AELS e, successivamente, il
rilascio di un permesso di dimora B UE/AELS. In caso di rilascio dell'autorizzazione
richiesta, nulla impedirà
comunque all'autorità dipartimentale di eventualmente revocargli la medesima, qualora dall'esito del procedimento
penale in corso dovessero emergere fatti di rilevanza penale di una gravità
tale da giustificare l'adozione nei suoi confronti di misure fondate sull'art.
5.
Allegato I ALC.
6.
Stante quanto precede, il ricorso va accolto con il conseguente
annullamento della risoluzione governativa impugnata.
Visto l'esito del gravame,
si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del
Cantone Ticino rifonderà all'insorgente, assistito da un avvocato,
un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 cpv.
1.
LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
In quanto ricevibile, il ricorso è
accolto.
§ Di conseguenza:
1.1
la risoluzione 18 marzo 2015 (n.
1135) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2
gli atti sono trasmessi all'Ufficio
della migrazione della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni,
affinché decida la domanda con la quale RI 1 (1981) ha chiesto il rinnovo del permesso
di soggiorno temporaneo L UE/AELS, successivamente, il rilascio di un permesso
di dimora B UE/AELS.
2.
Non si prelevano né tasse né spese
di giustizia. La somma di fr. 1'200.– versata dal ricorrente a titolo di
anticipo gli viene restituita.
3.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà
all'insorgente fr. 1'500.– a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.
4.
Contro la presente decisione è
dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
5.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il segretario