Lexipedia

Decisione

52.2015.22

Revoca della licenza di condurre per 12 mesi (+36 km/h in autostrata, art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr). Diritto di essere sentito. Dovere di collaborazione del conducente - obbligo di richiedere la moti

27 maggio 2015Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è nato il 22 luglio

1963 ed ha conseguito la licenza di condurre nel novembre del 1981.

Avvocato di professione, negli anni scorsi è stato oggetto dei seguenti provvedimenti

iscritti nel registro automatizzato delle misure amministrative (ADMAS):

9 novembre 2006 revoca di 3 mesi e 15 giorni a

seguito di un'infrazione grave (circolazione in stato di ebrietà qualificata); la

misura è giunta a scadenza il 1° gennaio 2007;

6 maggio 2010 revoca

di 1 mese a seguito di un eccesso di velocità medio-grave;

3 dicembre 2010 ammonimento a

seguito di un'infrazione lieve.

B. a. Il 25

agosto 2011, alle ore 11.26, RI 1 ha circolato alla guida del veicolo targato __________

in territorio di __________ (autostrada A1) ad una velocità punibile di 96 km/h - accertata tramite regolare procedimento di misurazione - laddove vigeva un limite di 60 km/h.

b. Venutane a conoscenza, il 27 ottobre 2011 la Sezione della circolazione del

Canton Ticino ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo,

invitandolo a determinarsi in relazione ad una probabile revoca della licenza

di condurre. Raccolte le sue osservazioni, l'autorità cantonale ha comunicato a

RI 1 che dal profilo amministrativo il suo caso sarebbe stato esaminato al

termine dell'inchiesta penale in corso, in modo da poter stabilire esattamente

sue eventuali responsabilità.

c. A seguito di questa infrazione, mediante Strafbefehl 12 novembre 2012

il competente Procuratore pubblico del Canton __________ ha ritenuto RI 1 colpevole

di grave infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cifra 2

della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr;

RS 741.01), proponendo che venisse condannato alla pena pecuniaria di fr.

2'400.-, corrispondente a 12 aliquote giornaliere da fr. 200.- cadauna. Statuendo

su opposizione in relazione ai medesimi fatti, il 19 luglio 2013 il Gerichtspräsident

__________ ha confermato il capo d'imputazione contenuto nel decreto di accusa,

riducendo tuttavia (e sospendendola condizionalmente per un periodo di prova di

3 anni) la pena pecuniaria a fr. 2'000.- (pari a 10 aliquote giornaliere di fr.

200.- cadauna). La sentenza, priva di motivazione, non è stata ulteriormente contestata

ed è quindi cresciuta in giudicato.

C. Preso atto delle menzionate

conclusioni penali, la Sezione della circolazione ha riattivato il procedimento

sospeso il 16 novembre 2011, dando modo all'interessato di esprimersi in

merito. In seguito, il 23 ottobre 2014 gli ha revocato la licenza di condurre

veicoli a motore per la durata di 15 mesi (dal 29 dicembre 2014 al 28 marzo

2016), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie

G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1

lett. a e 16c cpv. 2 lett. c LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza

sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

D. Con giudizio 17 dicembre

2014 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo

l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

Ricordato di essere vincolata per giurisprudenza federale ai contenuti del giudizio

di condanna penale emanato il 19 luglio 2013 dal Regionalgericht __________,

regolarmente cresciuto in giudicato, l'autorità di ricorso di prime cure ha

constatato la sussistenza di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c

LCStr. Donde l'inevitabile applicazione di una revoca della licenza di condurre

di 15 mesi, adeguata alle circostanze e ossequiosa del principio della

proporzionalità.

E. Contro la predetta decisione

governativa il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo di ridurre a tre mesi il periodo di revoca stabilito

dalla Sezione della circolazione.

L'insorgente eccepisce per cominciare che la decisione impugnata non è sufficientemente

motivata. Nel merito, ripropone essenzialmente le argomentazioni invano

sottoposte all'autorità di ricorso di prime cure, ribadendo che nessuna circostanza

eccezionale permetteva di supporre l'esistenza di una limitazione a 60km/h in

autostrada e che il fatto di non aver scorto il cartello di riduzione della

velocità costituisce una negligenza leggera. Annota in seguito che il Gerichtspräsident

di __________, proprio in virtù del fatto che non vi era alcun cantiere nella

direzione di marcia percorsa dall'insorgente e che su 1040 veicoli controllati 171

hanno violato il limite di velocità in questione, ha sì confermato l'infrazione

alla LCStr, ma ha ridotto la pena a 10 aliquote giornaliere e, soprattutto,

sospeso l'esecuzione della stessa per un periodo di 3 anni. In simili

circostanze, l'autorità amministrativa - mancando una concreta messa in

pericolo della sicurezza del traffico e considerato quindi il caso come di

minore gravità - doveva scostarsi non solo dai contenuti del giudizio penale,

ma anche dalla durata minima legale della revoca applicabile alla fattispecie.

F. All'accoglimento del ricorso

si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute

nel giudizio impugnato.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione

alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico

pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).

La legittimazione attiva del ricorrente,

destinatario del provvedimento impugnato, è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1).

Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3

LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può

essere evaso sulla base degli atti, senza che occorra procedere all'assunzione

delle prove notificate dall'insorgente,

in particolare al richiamo dal Gerichtspräsident di __________

delle note del dispositivo orale della sentenza 19 luglio 2013 (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Come si avrà modo di

spiegare in appresso, il ricorrente avrebbe dovuto infatti pretendere una

motivazione scritta della stessa (vedi consid. 3.2).

2. 2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere

sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale.

Se questa risulta insufficiente, valgono le

garanzie minime dedotte dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione

Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), che non pone esigenze troppo

severe all'obbligo di motivazione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,

è sufficiente che la motivazione si esprima sulle circostanze

significative, atte ad influire in un modo o

nell'altro sul giudizio di merito, così da permettere all'interessato di

afferrare le ragioni della decisione e di impugnarla in piena coscienza

di causa (DTF 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 124 II 146 consid.

2a, 123 I 31 consid. 2c; RDAT 1988 n. 45).

Altrimenti detto, l’autorità non è tenuta a prendere posizione su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per il

verdetto (STA 52.2012.146 del 4

giugno 2012 consid. 2.1; DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I

97 consid. 2b, 124 II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c; RDAT 1988 n. 45; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2a ad art. 26).

2.2. Nell'evenienza concreta, anche se non ha affrontato tutte le censure sollevate

dall'insorgente, la querelata decisione ha comunque toccato ogni aspetto

fattuale e giuridico oggettivamente influente per l'esito della controversia,

tenendo in debita considerazione gli argomenti significativi esposti nel

gravame. La motivazione esposta è inoltre sufficiente per comprendere le

ragioni della reiezione dell'impugnativa e soprattutto del mancato esame di

talune critiche addotte dall'insorgente, dovuto al fatto che in presenza di

conclusioni penali vincolanti l'autorità amministrativa deve semplicemente

prenderne atto e non è tenuta ad approfondire tematiche insuscettibili di

influire sul provvedimento che è chiamata ad adottare (vedi consid. 3 che

segue).

La motivazione succinta con la quale il

Consiglio di Stato ha respinto il gravame sottopostogli non integra affatto gli

estremi di un diniego di giustizia censurabile con successo davanti a questo

Tribunale. Tanto più che il soccombente ha impugnato la sentenza in modo

congruo e completo con il ricorso all'esame, dimostrando di averne

perfettamente compreso i motivi e di non aver subito alcuna menomazione dei

suoi diritti di difesa.

3. 3.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale

federale, l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca

della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti

contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato, segnatamente laddove

quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 129 II

312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa, 123 II 97 consid. 3c/aa; STF

1C_295/2014 del 23 giugno 2014 consid. 2.1,1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid.

2.1,1C_354/2009 dell'8 settembre 2009 consid. 2.3). L'autorità amministrativa

può scostarsi dalla decisione penale solo se può fondare la sua decisione su

accertamenti di fatto sconosciuti al giudice penale o che non sono stati presi

in considerazione da quest'ultimo, se assume

nuove prove il cui apprezzamento conduce ad un risultato diverso con i

fatti accertati o infine se il giudice

penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che

riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 129 II 312

consid. 2.4; STF 1C_366/2011 del 20 luglio 2012 consid. 2.1). In particolare,

tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso

in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi

essenzialmente su un rapporto di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se

l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione

rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo

anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha

omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale diritti garantiti alla

difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze,

quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di

prova o argomenti difensivi, dato che era tenuto, secondo il principio

della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del

caso, i rimedi di diritto disponibili contro

il giudizio emanato in tale procedura (DTF 124 II 103 consid. 1c/aa; 123

Considerandi

II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_295/2014 del 23 giugno 2014

consid. 2.1,1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.1,1C_67/2010 del 5

ottobre 2010 consid. 3.1).

3.2

Nel caso di specie, presa visione del rapporto di polizia stilato a

constatazione dei fatti occorsi il 25 agosto 2011, la Sezione della

circolazione ha comunicato a RI 1 che il caso

sarebbe stato esaminato, dal profilo amministrativo, al termine del procedimento

penale pendente, in modo da poter esattamente stabilire sue eventuali

responsabilità.

Il 18 giugno 2012 il competente

Procuratore pubblico ha emanato un decreto di accusa che RI 1 ha impugnato

tramite opposizione. Il Gerichtspräsident di __________, indetto un

dibattimento, ha deciso per finire di infliggere all'accusato una pena pecuniaria

di 10 aliquote giornaliere di fr. 200.- cadauna, per un totale di fr. 2'000.-,

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni e una multa aggiuntiva

di fr. 400.-, riconoscendolo colpevole del

reato di grave infrazione alle norme della circolazione previsto

all'art. 90 cifra 2 LCStr.

Alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa

sede il ricorrente non può più contestare tali fatti, né l'apprezzamento degli

stessi da parte delle autorità penali, che hanno ormai statuito sulla

fattispecie con decisione passata in giudicato. A nulla giova asserire che il

giudice penale avrebbe ritenuto la prognosi favorevole e, di conseguenza, sia

oggettivamente che soggettivamente ridimensionato la gravità (della violazione

alla LCStr, ndr), tanto da decretarne appunto la riduzione e la sospensione

sulla scorta degli accertamenti nel frattempo esperiti (assenza di una

Baustelle nella direzione di marcia percorsa dal ricorrente, violazione del

limite di velocità da parte di 171 veicoli sui 1040 controllati), dato che RI 1

è stato (comunque) condannato in relazione ad un reato consumato che dal

profilo soggettivo ed oggettivo non è stato considerato una semplice

contravvenzione alla LCStr giusta l'art. 90 cifra 1, né (tanto meno) abbastanza

lieve da condurre ad un'esenzione da qualsiasi pena giusta l'art. 100 cifra 1

cpv. 2 LCStr. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale - al

pari delle istanze amministrative inferiori - è pertanto vincolato alla

condanna pronunciata il 19 luglio 2013. Se l'insorgente riteneva che la decisione

fosse stata presa sulla scorta di presupposti fattuali inesatti o che il

giudice penale avesse errato nell'addebitargli una colpa talmente seria da

giustificare l'adozione della pena pecuniaria e della multa, avrebbe dovuto

insistere nel far valere le proprie ragioni e pretendere una sentenza motivata

contro la quale aggravarsi innanzi alle istanze superiori, onde ottenere un'assoluzione

totale da far poi valere in sede amministrativa. In particolare, l'assenza di

un cantiere nella tratta da lui percorsa quel giorno (cfr. comunicazione USTRA/PP

del 20 marzo 2013), avrebbe dovuto coerentemente indurlo a perseverare per

ottenere il riconoscimento della irregolarità della segnaletica esposta e, di

conseguenza, l'impunità negatagli dalla prima istanza di giudizio. RI 1,

nonostante la natura e l'ampiezza della sanzione irrogatagli per l'eccesso di

velocità commesso, è invece rimasto passivo. Per ragioni sue di cui non può che

rammaricarsi non ha ulteriormente ricorso, ma ha supinamente accettato la

condanna per aver circolato a velocità parecchio eccessiva, violazione che notoriamente

comporta anche l'adozione di pesanti provvedimenti amministrativi. Così stando

le cose, la tesi dell'infondatezza e/o dell'errata collocazione della

segnaletica risulta ininfluente, tanto più che per dottrina e costante

giurisprudenza, i segnali e le demarcazioni, quand'anche non siano collocati in

modo regolare, devono in ogni modo essere osservati - salvo casi manifestamente

eccezionali che in concreto non ricorrono - nella misura in cui creano per gli

altri utenti della strada un'apparenza giuridica che merita di essere protetta

(cfr. DTF 128 IV 184 consid. 4, 113 IV 123 consid. 2b; STF 6P.24/2005 del 10

novembre 2005, consid. 5.3; Thierry

Tanquerel, Manuel de droit administratif, Zurigo 2011, n. 813). In

simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica impedisce all'insorgente

di rimettere in discussione gli estremi oggettivi dell'infrazione o la gravità

della colpa ravvisata a suo carico nell'intento di eludere la misura

amministrativa che si impone. Di sicuro RI 1 non può pretendere che l'autorità

amministrativa legga come fa comodo a lui una sentenza di condanna definitiva

priva di motivazione (RtiD I-2011 n. 41), tanto più che la Sezione della circolazione gli aveva chiaramente preannunciato di tenere in sospeso la

propria decisione in attesa di un giudizio penale risolutivo ai fini dell'accertamento

delle sue responsabilità (vedi lettera 16 novembre 2011 UGC/RI 1). Responsabilità,

giova ribadirlo, che proprio in funzione della pena pecuniaria (ancorché ridotta

e sospesa condizionalmente) e della multa aggiuntiva impostagli (ed alla quale

non era stato condannato in prima istanza) non sono di poco conto come insiste

ad affermare nel gravame, segnatamente facendo riferimento alla prognosi favorevole

ritenuta dal giudice penale nei considerandi orali della sentenza. A nulla

giova pertanto richiamare, anche in questa sede, le note del dispositivo

orale della sentenza 19.7.2013. Per le ragioni suesposte, il ricorrente

avrebbe dovuto pretendere una motivazione scritta della stessa.

4.

4.1. Le infrazioni delle

prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la

procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970

(LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento

del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca

devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il

pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in

quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare

uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta

(vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza

dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave,

art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In

particolare, commette un'infrazione grave colui che violando gravemente le

norme della circolazione cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o

assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal

caso, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno dodici mesi se nei

cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per una infrazione

grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi (art. 16c cpv. 2

lett. c LCStr).

4.2

Secondo la giurisprudenza resa dal Tribunale federale sulla scorta del vecchio

diritto, un eccesso di velocità in autostrada di 30-34 km/h in condizioni favorevoli era considerato di media gravità e provocava una revoca della

licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr. Indipendentemente dalle

circostanze concrete, un superamento del limite di 35 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della

patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a (cfr. DTF 124 II 259 consid. 2b/bb,

124.

II 475 consid. 2a e rinvii).

Il nuovo diritto ha introdotto un sistema a

cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche

soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie

di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli

eccessi di velocità di ampiezza superiore ai 30 km/h stabiliti dal Tribunale federale (vedi DTF 132 II 234 consid. 3). Oggi come allora, il

superamento del limite di velocità di 31-34 km/h in autostrada è nella migliore delle ipotesi un'infrazione di media gravità, che con il nuovo

diritto deve essere necessariamente sanzionata con una revoca della patente di

almeno 1 mese (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). A partire da un eccesso

di + 35 km/h oltre il limite, l'inosservanza assurge per contro a reato grave

da punire con una revoca di almeno 3 mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a

LCStr) anche se viene commesso in circostanze favorevoli (STA 52.2012.358 del

26.

ottobre 2012 consid. 3.2; DTF 132 II 234 consid. 2).

4.3

Dagli atti risulta

che in passato RI 1 è stato già oggetto di due revoche, in particolare nel

2006, allorquando è stato privato della patente per 3 mesi e 15 giorni a

seguito di un'infrazione grave giusta l'art. 16c LCStr. La misura è

stata scontata dal 17 settembre 2006 al 1° gennaio 2007. Il 25 agosto 2011 il

ricorrente ha superato di ben 36 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) la

velocità massima di 60 km/h consentita sulla A1 in territorio di __________.

Egli ha dunque gravemente compromesso la sicurezza della circolazione ai sensi

della giurisprudenza vigente in materia (DTF 132 II 234 consid. 3, 124 II 259

consid. 2b/bb, 124 II 475 consid. 2a e rinvii) e degli art. 16c cpv. 1

lett. a e 90 cifra 2 LCStr. Le circostanze eccezionali (assenza di un cantiere)

e favorevoli (condizioni stradali e meteorologiche buone, scarso traffico) in

cui sarebbe stata realizzata l'infrazione non hanno alcuna rilevanza, data

l'entità dell'eccesso compiuto. Il fatto di essere incorso in un'infrazione

grave a distanza di meno di cinque anni dalla scadenza di una pregressa misura

amministrativa inflittagli per un reato di pari importanza fa sì che gli

debbano essere applicate le norme relative alla durata minima della revoca in

caso di reiterazione (sistema a cascata) introdotte nella LCStr a contare dal

1° gennaio 2005. Giusta l'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr, il provvedimento

di ammonimento dovrà essere in ogni modo di almeno 12 mesi.

Nella quantificazione puntuale della sanzione amministrativa

che va irrogata all'insorgente, occorre tuttavia tener presente la serietà

della trasgressione di cui si è reso protagonista. L'infrazione è stata inoltre

commessa a distanza di meno di 5 anni dall'esecuzione della precedente sanzione

impostagli in forza dell'art. 16c LCStr. Se ne deve concludere che

tenuto conto della grave infrazione commessa da RI 1, del consistente grado di

colpa che gli è imputabile, della sua reputazione quale conducente macchiata da

tre iscrizioni nell'ADMAS, segnatamente della recidiva in cui è incorso giusta

l'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr, e del fatto che pur invocandola non ha

comprovato né reso verosimile una necessità professionale di guidare veicoli a

motore (su questo specifico tema cfr. DTF 123 II 572 consid. 2c), la revoca

della licenza di condurre di quindici mesi disposta dalla Sezione della

circolazione e tutelata dal Consiglio di Stato risulta senz'altro giustificata

siccome conforme al diritto, rispettosa del principio della proporzionalità e

aderente alla prassi invalsa nel nostro Paese. La controversa misura va dunque

confermata appieno, fermo restando che essa potrà essere ridotta a dodici mesi

qualora l'insorgente dovesse frequentare un corso di aggiornamento riconosciuto

dall'autorità ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LCStr. Minimo, sia detto per

completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure al cospetto di circostanze

particolari (necessità di condurre, lungo tempo trascorso, condizioni stradali

e meteorologiche favorevoli, scarso traffico al momento dell'infrazione), tale

essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal legislatore federale (vedi

art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 132 II 234 consid. 2.3). Contrariamente alla

vecchia pratica del Tribunale federale, introdotta con la DTF 120 Ib 504 di cui si è prevalso a torto l'insorgente, attualmente la durata minima deve infatti

sempre essere rispettata (cfr. messaggio 31 marzo 1999 concernente la modifica

della legge federale sulla circolazione stradale, FF 1999 pag. 3861).

5.

Sulla scorta di quanto

precede il ricorso deve essere respinto. La

tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente (art. 47 cpv.

1.

LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane interamente a

suo carico.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La segretaria