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Decisione

52.2015.239

Esclusione di un concorrente che inoltra via e-mail un'offerta in formato pdf ed espone un prezzo superiore al tetto massimo fissato dalle precrizioni di gara. Il principio dell'affidamento non consen

4 agosto 2015Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i profili delle persone che lavoreranno al progetto con quelli previsti nella

tabella KBOB cantonale (in allegato), che si riferisce essenzialmente a figure

tecnico-ingegneristiche. In pratica non è per noi semplicissimo

stabilire a quale categoria di qualificazione (A, B, C…) corrispondono i membri

del nostro team di lavoro. Avreste qualche indicazione generale su come

procedere (ad esempio A = persone con responsabilità strategiche nel progetto,

B =…)?

Nel contesto di una risposta

inviata per posta elettronica il giorno seguente, a mo' d'aiuto l'ing. __________

ha illustrato al richiedente la struttura della __________ AG e la categoria

(A, B, C, ecc.) attribuibile ai quadri e ai collaboratori del proprio studio d'ingegneria

secondo il ruolo assunto e l'attività da loro svolta.

d. Il 6 marzo 2015, data di scadenza della gara, il consorzio RI 1 ha

inoltrato un messaggio all'indirizzo di posta elettronica "dt-asco",

allegandovi le componenti della propria offerta in formato pdf. Sollecitato

dall'ASCo a presentare l'offerta in formato cartaceo debitamente compilata e

firmata, il consorzio ha dato seguito alla richiesta l'11 marzo 2015, spedendo

al richiedente una raccomandata contenente i

documenti necessari, compreso il doc. D (modulo d'offerta economica)

sottoscritto dai membri del consorzio il 9 marzo 2015.

e. Riunitasi in seduta

plenaria il 17 marzo 2015, la giuria ha dapprima assistito alla presentazione

orale dell'offerta del consorzio RI 1 e poi l'ha valutata da un profilo

strettamente tecnico ritenendola consona agli scopi prefissati ed economicamente

adeguata. Si è quindi dichiarata favorevole all'affidamento del mandato al

consorzio offerente.

C. Facendo propria la proposta

della Divisione delle costruzioni, competente per l'esame formale dell'offerta,

il 29 aprile 2015 il Consiglio di Stato ha tuttavia risolto di escludere il

consorzio dalla procedura di aggiudicazione, rilevando che le tariffe orarie

medie superano per tutti gli aspetti determinanti (A), (B), (C) di cui al punto

1 C3: offerta economica del Documento D modulo d'offerta, la tariffa media

massima consentita senza riserve di CHF/h 128.- (KBOB - 20%). Nel contempo,

il committente ha deciso di annullare il concorso.

D. Contro la predetta

risoluzione il consorzio escluso è insorto davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, domandandone l'annullamento e sollecitando l'aggiudicazione

della commessa, previa adozione di una misura cautelare volta ad impedire l'instaurazione

di un nuovo concorso.

Il ricorrente ha addotto in sostanza di aver calcolato le

tariffe orarie medie esposte nel modulo di

offerta (fr. 170.-, rispettivamente fr. 150.-) in base alle indicazioni ricevute

dall'ing. __________, che gli hanno permesso di ripartire correttamente

il proprio organico nelle categorie di qualificazione A-G esposte nel documento

"Contratti con architetti e ingegneri - Raccomandazioni concernenti l'onorario

- tariffe per le aggiudicazioni mediante trattativa privata" edito dalla

KBOB, ovvero dalla conferenza di coordinamento degli organi della costruzione

degli immobili dei committenti pubblici.

La tariffa media massima consentita presa in considerazione

dalla stazione appaltante (fr. 161.- dedotto il 20% = fr. 128.-) si riferisce

ai gruppi di progettazione e non torna applicabile alla fattispecie, retta invece dal sistema remunerativo secondo le categorie

di qualificazione applicato dal consorzio, che ha presentato un'offerta del

tutto corretta insuscettibile di essere scartata.

E. a. In sede di risposta il

committente si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa, annotando

innanzitutto che secondo le regole di gara le richieste di informazioni

concernenti il concorso dovevano essere sottoposte esclusivamente alla

Divisione delle costruzioni, Area del supporto e del coordinamento. Se il ricorrente

si fosse rivolto all'ASCo rispettando le prescrizioni concorsuali avrebbe ottenuto

risposte scritte, chiare ed impugnabili.

Il doc. A descrizione della procedura e delle prestazioni - ha

soggiunto la stazione appaltante - indicava chiaramente che la remunerazione

per il mandato a concorso doveva essere calcolata sulla scorta di una tariffa

oraria media (cifra 5.3), tenendo conto dei tetti massimi KBOB validi per i

progettisti (cifra 5.7). Trattandosi di una prestazione di gruppo, il solo

prezzo di riferimento applicabile era quello di fr. 161.- esposto per l'appunto

nella guida KBOB, sub valore medio per ora di lavoro per gruppi di progettazione.

Dedotto il 20%, si perviene alla tariffa oraria media di fr. 128.- presa in

considerazione dalla committenza per escludere dalla procedura il ricorrente,

la cui offerta economica supera in tutti gli aspetti determinanti tale cifra.

Dopo aver esposto nel dettaglio le ragioni che l'hanno indotta ad

applicare a questo particolare concorso le tariffe praticate nel campo

dell'ingegneria e dell'architettura, il committente ha sottolineato come l'insorgente

- partecipando alla gara senza riserve - abbia accettato senza remore tutte le

sue regole, che a questo stadio della procedura non possono più essere contestate

o rimesse in discussione.

b. L'ULSA si è affidato

alle allegazioni della Divisione delle costruzioni, evidenziando di essere

estraneo alla procedura.

F. In replica il ricorrente ha

contestato le motivazioni addotte dalla stazione appaltante, rilevando in

primis che le regole sulla determinazione dell'onorario non erano per nulla

chiare e che ragionevolmente la tariffa oraria da esporre in offerta poteva benissimo

essere calcolata secondo le categorie di qualificazione, come avviene anche nel

settore dei consulenti della comunicazione dal quale provengono tutti i membri

del consorzio RI 1.

D'altra parte, l'insorgente ha agito sulla scorta delle

informazioni ricevute dall'ing__________ per cui va protetto nell'affidamento

che ha riposto in quelle delucidazioni

fornitegli dalla persona di riferimento competente, come tale indicata dalla

giuria in occasione dell'incontro avvenuto il 30 gennaio 2015.

G. Con la duplica il committente

si è riconfermato nella sua posizione puntualizzandola con argomentazioni che

saranno riprese - per quanto necessario - nei considerandi seguenti.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.

In

quanto partecipante alla gara d'appalto, il ricorrente è senz'altro

legittimato a contestare la sua estromissione dalla procedura (art. 37 lett. b

LCPubb e 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). La potestà ricorsuale per

impugnare l'annullamento del concorso (art. 37 lett. d LCPubb) potrà essergli

invece riconosciuta solo in caso di accoglimento del ricorso rivolto contro la

decisione di esclusione e conseguente

riammissione in gara (STA 52.2007.229-230 del 30 luglio 2007).

Con questa precisazione il

gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1

LCPubb), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole

processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore

documentazione esibita dall'insorgente

con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa.

Considerandi

2.

In

materia di commesse pubbliche il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo

è proponibile contro la violazione del diritto. Costituisce in particolare

violazione del diritto l'errata o la mancata applicazione di una norma

stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'eccesso o l'abuso

del potere di apprezzamento, l'accertamento errato o incompleto di fatti

giuridicamente rilevanti (art. 38 cpv. 1 LCPubb).

Il controllo dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è quindi

illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia

travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia

esercitato in spregio dei principi generali

del diritto. L'autorità di ricorso deve in particolare evitare di sostituire

il proprio apprezzamento a quello della precedente istanza, limitandosi a

censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del

diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima,

che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile,

siccome priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee

o altrimenti lesiva dei principi

fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di

trattamento o all'adeguatezza (cfr. Marco Bor-ghi/Guido Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad

art. 61; Adelio Scolari, Diritto

amministrativo, parte generale, 2. ed., Cadenazzo 2002, n. 407 seg.; DTF 104 Ia

206; RDAT I-1994 n. 34).

3.

3.1. Secondo l'art. 26 cpv.

1.

LCPubb gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo

completo e tempestivo. Così come formulata, la norma esclude che i concorrenti

possano depositare offerte in formato digitale per mezzo della posta elettronica

(vedi Martin Beyeler, Der

Geltungsanspruch des Vergaberechts, Zurigo-Basilea-Ginevra 2012, n. 1803,

riferita in parte anche alla legge ticinese). Offerte trasmesse facendo capo a

simili strumenti vanno scartate, sempre che le regole della gara non prevedano

diversamente (Beyeler, op. cit, n.

1810).

3.2

Giusta l'art. 26 cpv. 2 LCPubb, il committente esclude

dalla procedura le offerte che presentano lacune formali rilevanti. Sono considerate tali quelle indicate all'art. 42

cpv. 1 del regolamento di

applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato

intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL

7.1.4.1

), norma che elenca, seppur in modo non esaustivo, i motivi d'esclusione

direttamente derivanti dall'offerta. Tra questi, le offerte giunte dopo il

termine di scadenza della gara (lett. a) o mancanti delle firme richieste

(lett. e).

3.3

Nel caso di specie, il concorso scadeva il 6 marzo 2015.

Quel giorno il ricorrente ha inoltrato un messaggio all'indirizzo di posta

elettronica "dt-asco"__________allegandovi le componenti della

propria offerta nel formato digitale pdf. Solo l'11 marzo 2015 il consorzio ha

spedito al committente una raccomandata contenente i documenti cartacei

necessari, compreso il doc. D (modulo d'offerta economica) con le firme

autografe dei membri del consorzio.

Posto che le prescrizioni concorsuali non consentivano l'inoltro

delle offerte su supporti e/o con mezzi elettronici, quella del consorzio RI 1 inviata

il 6 marzo 2015 andava scartata immediatamente, vuoi perché non presentata

"per iscritto", vuoi perché mancante delle firme manoscritte

originali richieste. Lo stesso dicasi dell'offerta cartacea mandata per

raccomandata l'11 marzo 2015, siccome giunta nelle dovute forme ma dopo il

termine di scadenza della gara.

Il ricorso andrebbe pertanto respinto già solo per questi

motivi.

4.

4.1. Notoriamente, soltanto

offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire l'aggiudicazione.

Una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre che al principio di legalità,

anche ai principi della parità di trattamento e di trasparenza, che governano l'intero

ordinamento delle commesse pubbliche. La conformità deve essere data sia per

quanto riguarda il concorrente, che deve adempiere

i criteri d'idoneità, sia per quanto concerne l'offerta stessa, che deve

soddisfare le prescrizioni di gara.

4.2

Gli art. 26 cpv. 1 LCPubb e 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP (il primo già citato in

precedenza) prevedono che l'offerta, allestita in forma chiara ed univoca, deve

essere compilata dal concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi

unitari, dei totali, delle eventuali analisi ed ogni altra indicazione

complementare richiesta. Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze

del capitolato devono di principio essere escluse (pro multis, cfr. STA

52.2011.4

del 25 gennaio 2011). Una diversa conclusione, che permettesse di

aggiudicare la commessa ad offerte non conformi alle prescrizioni di gara o che

permettesse ai concorrenti di modificare o completare le offerte dopo la loro

apertura, sarebbe contraria al principio della parità di trattamento tra

concorrenti, sancito dall'art. 1 lett. c LCPubb (vedi pure art. 5 lett. a

LCPubb). Le offerte devono in altri termini essere formulate in modo tale da permettere al committente di procedere

direttamente all'aggiudicazione, senza dover sollecitare il singolo concorrente

a fornire completazioni, chiarimenti o precisazioni in merito all'offerta inoltrata

(Jean-Baptiste Zufferey/Corinne Maillard/Nicolas Mi-chel,

Droit des marchés publics, Friborgo 2002, pag. 108-109). Al momento

della loro apertura devono pertanto risultare complete, corrette, nonché compilate

nel rispetto delle condizioni stabilite dal bando di concorso e della relativa

documentazione di gara. Questo, in particolare, per permettere al committente

di effettivamente raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e di

scegliere quella oggettivamente più vantaggiosa. La conformità dell'offerta per

rapporto alle condizioni di gara costituisce dunque un presupposto dell'aggiudicazione

di qualsiasi commessa pubblica (RDAT II-2002 n. 47). Resta in ogni caso

riservato il principio della proporzionalità, in particolare nell'ottica del

divieto di un formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (STF

2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1;2P.339/2001 del 12 aprile 2002

consid. 5 c/cc = RDAT II-2002 n. 47 pag. 158 segg.; STA 52.2009.128 del 20

luglio 2009 consid. 6; Matteo Cassina,

Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino,

vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34).

4.3

In casu, il doc. A descrizione della procedura e delle

prestazioni - rimasto incontestato e quindi

vincolante sia per il committente che per i concorrenti (cfr. art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP)

- imponeva ai concorrenti di indicare nel

modulo di offerta costituito dal doc. D l'onorario richiesto per quattro

differenti prestazioni: l'analisi della

situazione, il piano di informazione e promozione del progetto, la strategia

di coinvolgimento attivo dei portatori d'interesse e le prestazioni supplementari

(queste due ultime con un impegno lavorativo prestabilito dall'ente banditore

in 2000 ore). Per ognuna di esse, i concorrenti dovevano esporre la tariffa oraria

media. Questa tariffa andava commisurata tenendo presente che il committente si

era riservato di non prendere in considerazione le offerte superiori al tetto

massimo cantonale applicato ai progettisti (KBOB - 20%). Cosa fosse il KBOB era

stato spiegato al consorzio in occasione della sessione informativa del 30 gennaio 2015 (Tariffe KBOB: si tratta

degli importi orari di onorario definiti per le prestazioni

ingegneristiche e, rispetto a cui, il Cantone applica un ribasso del 20%).

Ora, tenuto conto del fatto che il consorzio costituisce indubbiamente un

gruppo di lavoro e che la tariffa da indicare era quella oraria media del

gruppo stesso, non v'è dubbio che il valore

base da ritenere ai fini dell'allestimento dell'offerta fosse quello

contemplato nella seconda riga della tabella inserita a pagina 6 del documento

"Contratti con architetti e ingegneri - Raccomandazioni concernenti l'onorario

- tariffe per le aggiudicazioni mediante trattativa privata" edito dalla

KBOB, ovvero la cifra di fr. 161.- figurante a lato della locuzione valore

medio per ora di lavoro per gruppi di progettazione. Cifra dalla quale occorreva

oltretutto dedurre il 20% (- fr. 32.20 = fr. 128.80) onde evitare di sforare il

tetto massimo di delibera fissato dal committente alla cifra 5.7 del doc. A.

Sotto questo aspetto, le prescrizioni di gara non si

prestavano ad interpretazione alcuna. Se aveva dei dubbi o degli interrogativi

il consorzio concorrente avrebbe dovuto chiedere le delucidazioni necessarie alla

stazione appaltante (art. 12 RLCPubb/CIAP), indirizzandosi alla Divisione delle

costruzioni come indicato chiaramente nelle disposizioni concorsuali (cifra 2.4

doc. A).

Ne segue che a giusto

titolo il Consiglio di Stato, avvalendosi della riserva esplicitata alla

cifra 5.7 della "descrizione della procedura delle prestazioni", ha

escluso dall'aggiudicazione il ricorrente per aver esposto in offerta una

tariffa oraria media eccedente il tetto massimo cantonale di fr. 128.- ammesso

per i gruppi di progettazione. Siffatta determinazione del committente appare

del tutto sostenibile e di certo non viola il diritto.

5.

Il ricorrente ritiene

nondimeno che il provvedimento impugnato debba essere annullato per ragioni

dedotte dal principio dell'affidamento, atteso che dalle informazioni raccolte

presso il segretario di progetto ing. __________ - designato dalla giuria quale

persona di riferimento per l'ottenimento di

ragguagli in occasione della se-duta informativa del 30 gennaio 2015 -

era senz'altro possibile desumere che la tariffa andava calcolata applicando il

sistema remunerativo secondo le categorie di qualificazione.

5.1

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, il principio della buona fede, dedotto direttamente dall'art.

9.

della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

(Cost.; RS 101) conferisce a ogni individuo la facoltà di esigere che l'autorità

statale si conformi alle sue promesse o ai suoi comportamenti, evitando di

contraddirsi o di deludere la fiducia da essa ragionevolmente suscitata (DTF

131.

II 627 consid. 6.1., 125 I 209 consid.

2c, 122 II 113 consid. 3b/cc, 121 I 181 consid. 2a). Non ogni violazione di tale principio comporta il diritto

di pretendere che l'autorità modifichi la sua decisione o ne prenda un'altra.

Piuttosto, questo diritto esiste soltanto a determinate e precise, oltre che

cumulative, condizioni: l'autorità deve anzitutto essere intervenuta in una circostanza concreta nei

confronti di una persona determinata; essa deve avere, o essere reputata avere,

agito nel rispetto dei limiti della sua competenza; l'invalidità o l'errore

dell'atto sul quale l'amministrato ha improntato il suo comportamento non doveva essere immediatamente

riconoscibile; l'amministrato stesso deve essersi fondato su queste assicurazioni

o su tale comportamento per prendere disposizioni che non può modificare

senza subire un pregiudizio; infine, e in ogni caso, la situazione giuridica

non deve essersi modificata tra il momento in cui l'autorità si è pronunciata e

quello in cui l'amministrato ha preso le sue disposizioni (cfr. a questo

proposito DTF 131 loc. cit., 129 II 361 consid. 7.1).

5.2

Nell'evenienza concreta, il ricorrente non può

appellarsi con successo al principio dell'affidamento, discendente da quello della buona fede. Non v'è chi non veda infatti che

l'ing. __________ non aveva assolutamente alcuna competenza per

rispondere a domande concernenti il concorso. Egli poteva tutt'al più dare

evasione a quesiti concernenti il progetto di cui curava il segretariato, non a

problematiche connesse con la procedura concorsuale, per le quali occorreva rivolgersi

invece alla Divisione delle costruzioni (vedi cifra 2.4 del doc. A). A prescindere

dal fatto che l'indicazione di contattare il segretariato di progetto per ottenere

eventuali complementi d'informazione sul progetto stesso era integrata in un

semplice verbale di riunione e non in una lex specialis vincolante come le

prescrizioni di gara cresciute in giudicato, l'insorgente non poteva seriamente

credere che a dispetto delle chiare indicazioni contenute alla cifra 2.4 del

doc. A l'ing. __________ avesse l'autorità per evadere domande riferite al

concorso e concernenti addirittura l'elaborazione dell'onorario da esporre in

offerta. A ben guardare, l'insorgente non solo si è rivolto alla persona sbagliata,

ma le ha pure sottoposto un quesito formulato in maniera inappropriata,

partendo dall'idea già errata di suo che l'onorario andasse stabilito in base

al sistema remunerativo secondo le categorie di qualificazione. Con premesse

simili il consorzio RI 1 non poteva che ottenere una risposta inadeguata, che purtuttavia

non ha influito sulla sua pregressa determinazione di calcolare la tariffa

oraria media con un metodo erroneo, tale da condurlo all'esclusione. In simili

evenienze non v'è spazio alcuno per rimediare all'accaduto invocando il principio

dell'affidamento.

6.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va respinto nella misura in cui avversa la decisione di

esclusione. Risulta per contro irricevibile laddove impugna l'annullamento del

concorso e sollecita addirittura l'aggiudicazione della commessa.

7.

L'emanazione del presente

giudizio rende superflua l'evasione dell'istanza volta ad ottenere l'adozione

di misure cautelari.

8.

La tassa di giustizia,

commisurata al lavoro occasionato dal gravame ed ai valori in discussione, è

posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Nella misura in

cui è ricevibile il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia di

fr. 3'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei

limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

segretaria