52.2015.239
Esclusione di un concorrente che inoltra via e-mail un'offerta in formato pdf ed espone un prezzo superiore al tetto massimo fissato dalle precrizioni di gara. Il principio dell'affidamento non consen
4 agosto 2015Italiano22 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2015.239
Lugano
4 agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello
Balerna, presidente,
Matteo Cassina, Stefano Bernasconi
segretaria:
Paola
Passucci, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 12 maggio 2015 del consorzio formato dalle ditte
RI
1
RI
2
RI
3
patrocinate
da:PA 1
contro
la
decisione 29 aprile 2015 (n. 1686) del Consiglio di Stato, che in esito al
concorso per le prestazioni relative alla comunicazione durante le varie fasi
di realizzazione del progetto __________ ha risolto di escludere l'insorgente
dalla procedura e di annullare la gara;
ritenuto, in
fatto
A. Il 23 settembre 2014 la Divisione
delle costruzioni del Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico
concorso, retto
dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1)
ed impostato secondo la procedura selettiva, per aggiudicare le
prestazioni relative alla comunicazione durante le varie fasi di realizzazione
del __________
Il bando (cifra 4) indicava che potevano partecipare al
concorso unicamente società e professionisti aventi sede e domicilio fiscale in
Svizzera, alle condizioni esposte nel bando di concorso e preannunciava i
seguenti criteri di aggiudicazione (cifra 5):
1. Analisi del mandato e
metodologia 35%
2. Organizzazione del concorrente 30%
3. Offerta economica 30%
4. Formazione apprendisti 5%
specificando che ulteriori indicazioni tecniche o
amministrative possono essere richieste per iscritto alla Divisione delle costruzioni,
Area del supporto e del coordinamento, casella postale 2170, 6501 Bellinzona
fino a 15 giorni prima della scadenza del concorso (cifra 6).
L'avviso non prevedeva
nulla più oltre alle informazioni di rito concernenti l'inoltro delle candidature, mentre gli atti di gara messi a
disposizione degli interessati via internet a contare dal 24 settembre 2014
comprendevano due documenti (doc. A descrizione della procedura e delle
prestazioni; doc. B dichiarazioni dell'offerente). Dal primo era possibile desumere che ente banditore era il Dipartimento
del territorio del Canton Ticino, Divisione delle costruzioni,
rappresentato per tutta la durata della gara d'appalto dall'Ufficio delle
commesse pubbliche (Area del supporto e del coordinamento; ASCo). A pag. 5
(cifra 2.4), sub disposizioni generali, il doc. A regolamentava il rilascio
delle informazioni, ribadendo quanto già indicato
nel bando, ovvero che eventuali richieste erano da inoltrare alla Divisione
delle costruzioni, Area del supporto e del coordinamento, al più tardi
15 giorni prima dell'inoltro dell'offerta, in quanto le informazioni di
carattere tecnico o relative ai contenuti potranno essere date solo previa
consultazione con la giuria. La richiesta
da parte dell'offerente di eventuali informazioni dovrà essere fatta per
iscritto al recapito di cui sopra. Non verranno prese in considerazione
richieste di informazioni pervenute in altra forma o ad altri indirizzi. L'ente
banditore risponderà a tutti i concorrenti mediante circolare pubblicata sul
sito internet.
Evocata la composizione
della giuria e le sue mansioni (cifra 2.3), il doc. A spiegava nel
dettaglio l'andamento della procedura, caratterizzata
da una prima fase di selezione seguita dall'inoltro dell'offerta vera e
propria da parte dei concorrenti rimasti in gara. Rispetto al bando svelava
inoltre l'esistenza di alcuni sottocriteri di aggiudicazione così definiti:
C1 Analisi del mandato e
metodologia 35%
Documentazione
consegnata 20%
Presentazione
orale 15%
C2 Organizzazione del
concorrente 30%
C3 Offerta economica 30%
Prezzo 15%
Tariffa oraria media 15%
C4 Formazione apprendisti 5%
L'offerta avrebbe dovuto comprendere (doc. A cifra 5.4):
- una relazione di al massimo
10 pagine A4 descrivente:
·
analisi del mandato, evidenziando
gli aspetti ritenuti più importanti, identificando i punti forti e deboli del
progetto, nonché le opportunità e le minacce che lo potrebbero condizionare
(criterio C1)
·
l'approccio metodologico che l'offerente
intende adottare per affrontare il compito, gli strumenti da impiegare e le
risorse da mettere in campo. Questo sia per la prima fase di approvazione dei
piani e di ottenimento di crediti e concessione, che per la seconda fase di
esecuzione dell'opera (criterio C1)
·
l'organizzazione che l'offerente
intende adottare per sviluppare la sua attività (criterio C2)
- il documento C debitamente
compilato
- i curriculum vitae delle
persone chiave proposte, massimo 3 pagine A4 per ogni CV
- schede di presentazione delle referenze
personali esposte, massimo 2 pagine A4 per ogni referenza
- il documento D modulo d'offerta
debitamente compilato
Per la valutazione del
sottocriterio tariffa oraria media i concorrenti dovevano esporre nell'apposita
finca del documento D l'onorario richiesto, tenendo presente la riserva
esposta alla cifra 5.7 della "descrizione
della procedura e delle prestazioni", secondo cui valgono i tetti
massimi cantonali delle tariffe per i progettisti (KBOB - 20%).
Il committente si riserva di non prendere in considerazione per l'aggiudicazione
offerte che superano tali limiti.
Nessuna prescrizione di gara dava facoltà ai concorrenti di
inoltrare le loro offerte per via elettronica allegando documenti digitali.
Nel bando (cifra 12) e nel
doc. A descrizione della procedura e delle prestazioni (cifra 2.2) era segnalato chiaramente che contro gli
stessi era data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo
entro 10 giorni dalla data di intimazione degli atti di appalto. Nessuno li ha
tuttavia impugnati.
B. a. In esito alla procedura
di selezione, con risoluzione n. 5947 del 23 dicembre 2014 il Consiglio di
Stato ha scartato due candidati e ammesso alla fase d'offerta un solo concorrente,
il consorzio formato dalle ditte RI 1, RI 2 e RI 3 (in seguito: consorzio RI 1).
b. Come da programma,
quest'ultimo ha partecipato alla sessione informativa svoltasi il 30 gennaio
2015, nell'ambito della quale la giuria ed il committente hanno fornito
maggiori informazioni sul progetto e sulle prestazioni da offrire, nonché
indicazioni sul proseguimento del concorso. A questa riunione ha preso parte anche
il segretariato di progetto nella persona dell'ing. __________ della __________
AG, il quale ha stilato il verbale della seduta. In questo documento, sub
ulteriori richieste, si legge tra l'altro quanto segue:
Complementi
di informazione: le richieste devono avvenire per iscritto ed essere
indirizzate al Segretariato di progetto (Ing. __________), che smisterà le
stesse alla persona di riferimento a dipendenza del campo. Seguirà un contatto
bilaterale.
Il
termine per l'inoltro delle domande è, in ossequio a quanto previsto dal bando,
fissato per il venerdì 13 febbraio 2015.
Tariffe KBOB: si tratta degli importi orari di onorario definiti per le prestazioni
ingegneristiche e, rispetto a cui, il Cantone applica un ribasso del 20%.
Lo stesso documento
precisa peraltro in più punti (pag. 1, 3 e 5) che l'offerta avrebbe dovuto
essere presentata entro il 6 marzo 2015.
c. Il 12 febbraio 2015 __________,
direttore della ditta capofila del consorzio RI 1, ha scritto un'e-mail all'ing.
__________ segnalandogli di aver riscontrato qualche difficoltà a ricondurre
Fatti
i profili delle persone che lavoreranno al progetto con quelli previsti nella
tabella KBOB cantonale (in allegato), che si riferisce essenzialmente a figure
tecnico-ingegneristiche. In pratica non è per noi semplicissimo
stabilire a quale categoria di qualificazione (A, B, C…) corrispondono i membri
del nostro team di lavoro. Avreste qualche indicazione generale su come
procedere (ad esempio A = persone con responsabilità strategiche nel progetto,
B =…)?
Nel contesto di una risposta
inviata per posta elettronica il giorno seguente, a mo' d'aiuto l'ing. __________
ha illustrato al richiedente la struttura della __________ AG e la categoria
(A, B, C, ecc.) attribuibile ai quadri e ai collaboratori del proprio studio d'ingegneria
secondo il ruolo assunto e l'attività da loro svolta.
d. Il 6 marzo 2015, data di scadenza della gara, il consorzio RI 1 ha
inoltrato un messaggio all'indirizzo di posta elettronica "dt-asco",
allegandovi le componenti della propria offerta in formato pdf. Sollecitato
dall'ASCo a presentare l'offerta in formato cartaceo debitamente compilata e
firmata, il consorzio ha dato seguito alla richiesta l'11 marzo 2015, spedendo
al richiedente una raccomandata contenente i
documenti necessari, compreso il doc. D (modulo d'offerta economica)
sottoscritto dai membri del consorzio il 9 marzo 2015.
e. Riunitasi in seduta
plenaria il 17 marzo 2015, la giuria ha dapprima assistito alla presentazione
orale dell'offerta del consorzio RI 1 e poi l'ha valutata da un profilo
strettamente tecnico ritenendola consona agli scopi prefissati ed economicamente
adeguata. Si è quindi dichiarata favorevole all'affidamento del mandato al
consorzio offerente.
C. Facendo propria la proposta
della Divisione delle costruzioni, competente per l'esame formale dell'offerta,
il 29 aprile 2015 il Consiglio di Stato ha tuttavia risolto di escludere il
consorzio dalla procedura di aggiudicazione, rilevando che le tariffe orarie
medie superano per tutti gli aspetti determinanti (A), (B), (C) di cui al punto
1 C3: offerta economica del Documento D modulo d'offerta, la tariffa media
massima consentita senza riserve di CHF/h 128.- (KBOB - 20%). Nel contempo,
il committente ha deciso di annullare il concorso.
D. Contro la predetta
risoluzione il consorzio escluso è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, domandandone l'annullamento e sollecitando l'aggiudicazione
della commessa, previa adozione di una misura cautelare volta ad impedire l'instaurazione
di un nuovo concorso.
Il ricorrente ha addotto in sostanza di aver calcolato le
tariffe orarie medie esposte nel modulo di
offerta (fr. 170.-, rispettivamente fr. 150.-) in base alle indicazioni ricevute
dall'ing. __________, che gli hanno permesso di ripartire correttamente
il proprio organico nelle categorie di qualificazione A-G esposte nel documento
"Contratti con architetti e ingegneri - Raccomandazioni concernenti l'onorario
- tariffe per le aggiudicazioni mediante trattativa privata" edito dalla
KBOB, ovvero dalla conferenza di coordinamento degli organi della costruzione
degli immobili dei committenti pubblici.
La tariffa media massima consentita presa in considerazione
dalla stazione appaltante (fr. 161.- dedotto il 20% = fr. 128.-) si riferisce
ai gruppi di progettazione e non torna applicabile alla fattispecie, retta invece dal sistema remunerativo secondo le categorie
di qualificazione applicato dal consorzio, che ha presentato un'offerta del
tutto corretta insuscettibile di essere scartata.
E. a. In sede di risposta il
committente si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa, annotando
innanzitutto che secondo le regole di gara le richieste di informazioni
concernenti il concorso dovevano essere sottoposte esclusivamente alla
Divisione delle costruzioni, Area del supporto e del coordinamento. Se il ricorrente
si fosse rivolto all'ASCo rispettando le prescrizioni concorsuali avrebbe ottenuto
risposte scritte, chiare ed impugnabili.
Il doc. A descrizione della procedura e delle prestazioni - ha
soggiunto la stazione appaltante - indicava chiaramente che la remunerazione
per il mandato a concorso doveva essere calcolata sulla scorta di una tariffa
oraria media (cifra 5.3), tenendo conto dei tetti massimi KBOB validi per i
progettisti (cifra 5.7). Trattandosi di una prestazione di gruppo, il solo
prezzo di riferimento applicabile era quello di fr. 161.- esposto per l'appunto
nella guida KBOB, sub valore medio per ora di lavoro per gruppi di progettazione.
Dedotto il 20%, si perviene alla tariffa oraria media di fr. 128.- presa in
considerazione dalla committenza per escludere dalla procedura il ricorrente,
la cui offerta economica supera in tutti gli aspetti determinanti tale cifra.
Dopo aver esposto nel dettaglio le ragioni che l'hanno indotta ad
applicare a questo particolare concorso le tariffe praticate nel campo
dell'ingegneria e dell'architettura, il committente ha sottolineato come l'insorgente
- partecipando alla gara senza riserve - abbia accettato senza remore tutte le
sue regole, che a questo stadio della procedura non possono più essere contestate
o rimesse in discussione.
b. L'ULSA si è affidato
alle allegazioni della Divisione delle costruzioni, evidenziando di essere
estraneo alla procedura.
F. In replica il ricorrente ha
contestato le motivazioni addotte dalla stazione appaltante, rilevando in
primis che le regole sulla determinazione dell'onorario non erano per nulla
chiare e che ragionevolmente la tariffa oraria da esporre in offerta poteva benissimo
essere calcolata secondo le categorie di qualificazione, come avviene anche nel
settore dei consulenti della comunicazione dal quale provengono tutti i membri
del consorzio RI 1.
D'altra parte, l'insorgente ha agito sulla scorta delle
informazioni ricevute dall'ing__________ per cui va protetto nell'affidamento
che ha riposto in quelle delucidazioni
fornitegli dalla persona di riferimento competente, come tale indicata dalla
giuria in occasione dell'incontro avvenuto il 30 gennaio 2015.
G. Con la duplica il committente
si è riconfermato nella sua posizione puntualizzandola con argomentazioni che
saranno riprese - per quanto necessario - nei considerandi seguenti.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.
In
quanto partecipante alla gara d'appalto, il ricorrente è senz'altro
legittimato a contestare la sua estromissione dalla procedura (art. 37 lett. b
LCPubb e 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). La potestà ricorsuale per
impugnare l'annullamento del concorso (art. 37 lett. d LCPubb) potrà essergli
invece riconosciuta solo in caso di accoglimento del ricorso rivolto contro la
decisione di esclusione e conseguente
riammissione in gara (STA 52.2007.229-230 del 30 luglio 2007).
Con questa precisazione il
gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1
LCPubb), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole
processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore
documentazione esibita dall'insorgente
con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa.
Considerandi
2.
In
materia di commesse pubbliche il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo
è proponibile contro la violazione del diritto. Costituisce in particolare
violazione del diritto l'errata o la mancata applicazione di una norma
stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'eccesso o l'abuso
del potere di apprezzamento, l'accertamento errato o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 38 cpv. 1 LCPubb).
Il controllo dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è quindi
illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia
travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia
esercitato in spregio dei principi generali
del diritto. L'autorità di ricorso deve in particolare evitare di sostituire
il proprio apprezzamento a quello della precedente istanza, limitandosi a
censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del
diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima,
che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile,
siccome priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee
o altrimenti lesiva dei principi
fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di
trattamento o all'adeguatezza (cfr. Marco Bor-ghi/Guido Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad
art. 61; Adelio Scolari, Diritto
amministrativo, parte generale, 2. ed., Cadenazzo 2002, n. 407 seg.; DTF 104 Ia
206; RDAT I-1994 n. 34).
3.
3.1. Secondo l'art. 26 cpv.
1.
LCPubb gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo
completo e tempestivo. Così come formulata, la norma esclude che i concorrenti
possano depositare offerte in formato digitale per mezzo della posta elettronica
(vedi Martin Beyeler, Der
Geltungsanspruch des Vergaberechts, Zurigo-Basilea-Ginevra 2012, n. 1803,
riferita in parte anche alla legge ticinese). Offerte trasmesse facendo capo a
simili strumenti vanno scartate, sempre che le regole della gara non prevedano
diversamente (Beyeler, op. cit, n.
1810).
3.2
Giusta l'art. 26 cpv. 2 LCPubb, il committente esclude
dalla procedura le offerte che presentano lacune formali rilevanti. Sono considerate tali quelle indicate all'art. 42
cpv. 1 del regolamento di
applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato
intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL
7.1.4.1
), norma che elenca, seppur in modo non esaustivo, i motivi d'esclusione
direttamente derivanti dall'offerta. Tra questi, le offerte giunte dopo il
termine di scadenza della gara (lett. a) o mancanti delle firme richieste
(lett. e).
3.3
Nel caso di specie, il concorso scadeva il 6 marzo 2015.
Quel giorno il ricorrente ha inoltrato un messaggio all'indirizzo di posta
elettronica "dt-asco"__________allegandovi le componenti della
propria offerta nel formato digitale pdf. Solo l'11 marzo 2015 il consorzio ha
spedito al committente una raccomandata contenente i documenti cartacei
necessari, compreso il doc. D (modulo d'offerta economica) con le firme
autografe dei membri del consorzio.
Posto che le prescrizioni concorsuali non consentivano l'inoltro
delle offerte su supporti e/o con mezzi elettronici, quella del consorzio RI 1 inviata
il 6 marzo 2015 andava scartata immediatamente, vuoi perché non presentata
"per iscritto", vuoi perché mancante delle firme manoscritte
originali richieste. Lo stesso dicasi dell'offerta cartacea mandata per
raccomandata l'11 marzo 2015, siccome giunta nelle dovute forme ma dopo il
termine di scadenza della gara.
Il ricorso andrebbe pertanto respinto già solo per questi
motivi.
4.
4.1. Notoriamente, soltanto
offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire l'aggiudicazione.
Una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre che al principio di legalità,
anche ai principi della parità di trattamento e di trasparenza, che governano l'intero
ordinamento delle commesse pubbliche. La conformità deve essere data sia per
quanto riguarda il concorrente, che deve adempiere
i criteri d'idoneità, sia per quanto concerne l'offerta stessa, che deve
soddisfare le prescrizioni di gara.
4.2
Gli art. 26 cpv. 1 LCPubb e 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP (il primo già citato in
precedenza) prevedono che l'offerta, allestita in forma chiara ed univoca, deve
essere compilata dal concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi
unitari, dei totali, delle eventuali analisi ed ogni altra indicazione
complementare richiesta. Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze
del capitolato devono di principio essere escluse (pro multis, cfr. STA
52.2011.4
del 25 gennaio 2011). Una diversa conclusione, che permettesse di
aggiudicare la commessa ad offerte non conformi alle prescrizioni di gara o che
permettesse ai concorrenti di modificare o completare le offerte dopo la loro
apertura, sarebbe contraria al principio della parità di trattamento tra
concorrenti, sancito dall'art. 1 lett. c LCPubb (vedi pure art. 5 lett. a
LCPubb). Le offerte devono in altri termini essere formulate in modo tale da permettere al committente di procedere
direttamente all'aggiudicazione, senza dover sollecitare il singolo concorrente
a fornire completazioni, chiarimenti o precisazioni in merito all'offerta inoltrata
(Jean-Baptiste Zufferey/Corinne Maillard/Nicolas Mi-chel,
Droit des marchés publics, Friborgo 2002, pag. 108-109). Al momento
della loro apertura devono pertanto risultare complete, corrette, nonché compilate
nel rispetto delle condizioni stabilite dal bando di concorso e della relativa
documentazione di gara. Questo, in particolare, per permettere al committente
di effettivamente raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e di
scegliere quella oggettivamente più vantaggiosa. La conformità dell'offerta per
rapporto alle condizioni di gara costituisce dunque un presupposto dell'aggiudicazione
di qualsiasi commessa pubblica (RDAT II-2002 n. 47). Resta in ogni caso
riservato il principio della proporzionalità, in particolare nell'ottica del
divieto di un formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (STF
2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1;2P.339/2001 del 12 aprile 2002
consid. 5 c/cc = RDAT II-2002 n. 47 pag. 158 segg.; STA 52.2009.128 del 20
luglio 2009 consid. 6; Matteo Cassina,
Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino,
vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34).
4.3
In casu, il doc. A descrizione della procedura e delle
prestazioni - rimasto incontestato e quindi
vincolante sia per il committente che per i concorrenti (cfr. art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP)
- imponeva ai concorrenti di indicare nel
modulo di offerta costituito dal doc. D l'onorario richiesto per quattro
differenti prestazioni: l'analisi della
situazione, il piano di informazione e promozione del progetto, la strategia
di coinvolgimento attivo dei portatori d'interesse e le prestazioni supplementari
(queste due ultime con un impegno lavorativo prestabilito dall'ente banditore
in 2000 ore). Per ognuna di esse, i concorrenti dovevano esporre la tariffa oraria
media. Questa tariffa andava commisurata tenendo presente che il committente si
era riservato di non prendere in considerazione le offerte superiori al tetto
massimo cantonale applicato ai progettisti (KBOB - 20%). Cosa fosse il KBOB era
stato spiegato al consorzio in occasione della sessione informativa del 30 gennaio 2015 (Tariffe KBOB: si tratta
degli importi orari di onorario definiti per le prestazioni
ingegneristiche e, rispetto a cui, il Cantone applica un ribasso del 20%).
Ora, tenuto conto del fatto che il consorzio costituisce indubbiamente un
gruppo di lavoro e che la tariffa da indicare era quella oraria media del
gruppo stesso, non v'è dubbio che il valore
base da ritenere ai fini dell'allestimento dell'offerta fosse quello
contemplato nella seconda riga della tabella inserita a pagina 6 del documento
"Contratti con architetti e ingegneri - Raccomandazioni concernenti l'onorario
- tariffe per le aggiudicazioni mediante trattativa privata" edito dalla
KBOB, ovvero la cifra di fr. 161.- figurante a lato della locuzione valore
medio per ora di lavoro per gruppi di progettazione. Cifra dalla quale occorreva
oltretutto dedurre il 20% (- fr. 32.20 = fr. 128.80) onde evitare di sforare il
tetto massimo di delibera fissato dal committente alla cifra 5.7 del doc. A.
Sotto questo aspetto, le prescrizioni di gara non si
prestavano ad interpretazione alcuna. Se aveva dei dubbi o degli interrogativi
il consorzio concorrente avrebbe dovuto chiedere le delucidazioni necessarie alla
stazione appaltante (art. 12 RLCPubb/CIAP), indirizzandosi alla Divisione delle
costruzioni come indicato chiaramente nelle disposizioni concorsuali (cifra 2.4
doc. A).
Ne segue che a giusto
titolo il Consiglio di Stato, avvalendosi della riserva esplicitata alla
cifra 5.7 della "descrizione della procedura delle prestazioni", ha
escluso dall'aggiudicazione il ricorrente per aver esposto in offerta una
tariffa oraria media eccedente il tetto massimo cantonale di fr. 128.- ammesso
per i gruppi di progettazione. Siffatta determinazione del committente appare
del tutto sostenibile e di certo non viola il diritto.
5.
Il ricorrente ritiene
nondimeno che il provvedimento impugnato debba essere annullato per ragioni
dedotte dal principio dell'affidamento, atteso che dalle informazioni raccolte
presso il segretario di progetto ing. __________ - designato dalla giuria quale
persona di riferimento per l'ottenimento di
ragguagli in occasione della se-duta informativa del 30 gennaio 2015 -
era senz'altro possibile desumere che la tariffa andava calcolata applicando il
sistema remunerativo secondo le categorie di qualificazione.
5.1
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, il principio della buona fede, dedotto direttamente dall'art.
9.
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
(Cost.; RS 101) conferisce a ogni individuo la facoltà di esigere che l'autorità
statale si conformi alle sue promesse o ai suoi comportamenti, evitando di
contraddirsi o di deludere la fiducia da essa ragionevolmente suscitata (DTF
131.
II 627 consid. 6.1., 125 I 209 consid.
2c, 122 II 113 consid. 3b/cc, 121 I 181 consid. 2a). Non ogni violazione di tale principio comporta il diritto
di pretendere che l'autorità modifichi la sua decisione o ne prenda un'altra.
Piuttosto, questo diritto esiste soltanto a determinate e precise, oltre che
cumulative, condizioni: l'autorità deve anzitutto essere intervenuta in una circostanza concreta nei
confronti di una persona determinata; essa deve avere, o essere reputata avere,
agito nel rispetto dei limiti della sua competenza; l'invalidità o l'errore
dell'atto sul quale l'amministrato ha improntato il suo comportamento non doveva essere immediatamente
riconoscibile; l'amministrato stesso deve essersi fondato su queste assicurazioni
o su tale comportamento per prendere disposizioni che non può modificare
senza subire un pregiudizio; infine, e in ogni caso, la situazione giuridica
non deve essersi modificata tra il momento in cui l'autorità si è pronunciata e
quello in cui l'amministrato ha preso le sue disposizioni (cfr. a questo
proposito DTF 131 loc. cit., 129 II 361 consid. 7.1).
5.2
Nell'evenienza concreta, il ricorrente non può
appellarsi con successo al principio dell'affidamento, discendente da quello della buona fede. Non v'è chi non veda infatti che
l'ing. __________ non aveva assolutamente alcuna competenza per
rispondere a domande concernenti il concorso. Egli poteva tutt'al più dare
evasione a quesiti concernenti il progetto di cui curava il segretariato, non a
problematiche connesse con la procedura concorsuale, per le quali occorreva rivolgersi
invece alla Divisione delle costruzioni (vedi cifra 2.4 del doc. A). A prescindere
dal fatto che l'indicazione di contattare il segretariato di progetto per ottenere
eventuali complementi d'informazione sul progetto stesso era integrata in un
semplice verbale di riunione e non in una lex specialis vincolante come le
prescrizioni di gara cresciute in giudicato, l'insorgente non poteva seriamente
credere che a dispetto delle chiare indicazioni contenute alla cifra 2.4 del
doc. A l'ing. __________ avesse l'autorità per evadere domande riferite al
concorso e concernenti addirittura l'elaborazione dell'onorario da esporre in
offerta. A ben guardare, l'insorgente non solo si è rivolto alla persona sbagliata,
ma le ha pure sottoposto un quesito formulato in maniera inappropriata,
partendo dall'idea già errata di suo che l'onorario andasse stabilito in base
al sistema remunerativo secondo le categorie di qualificazione. Con premesse
simili il consorzio RI 1 non poteva che ottenere una risposta inadeguata, che purtuttavia
non ha influito sulla sua pregressa determinazione di calcolare la tariffa
oraria media con un metodo erroneo, tale da condurlo all'esclusione. In simili
evenienze non v'è spazio alcuno per rimediare all'accaduto invocando il principio
dell'affidamento.
6.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va respinto nella misura in cui avversa la decisione di
esclusione. Risulta per contro irricevibile laddove impugna l'annullamento del
concorso e sollecita addirittura l'aggiudicazione della commessa.
7.
L'emanazione del presente
giudizio rende superflua l'evasione dell'istanza volta ad ottenere l'adozione
di misure cautelari.
8.
La tassa di giustizia,
commisurata al lavoro occasionato dal gravame ed ai valori in discussione, è
posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Nella misura in
cui è ricevibile il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di
fr. 3'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei
limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria