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Decisione

52.2015.241

Licenza edilizia per la posa di un impianto solare sul tetto piano di uno stabile abitativo

19 giugno 2017Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i corpi tecnici e le installazioni ad essi assimilabili presuppongono ad ogni

buon conto l'esistenza di un ingombro effettivamente apprezzabile, che

giustifichi una limitazione del loro sviluppo verticale ed orizzontale. Sporgenze

irrilevanti dal profilo delle particolari finalità perseguite da tali norme, in

particolare degli ingombri, sfuggono ai limiti d'altezza prescritti per i corpi

tecnici, così come pali della luce ed antenne a sé stanti non soggiacciono ai

limiti d'altezza fissati per gli edifici (cfr. al riguardo: STA 52.2008.144 del

7 gennaio 2009, consid. 2.2 con rinvii; 52.2003.182 del 29 settembre 2003, consid.2;

Scolari, op. cit., n. 1243). Nella

valutazione della rilevanza degli ingombri va riconosciuta all'autorità

decidente la facoltà di applicare un metro di giudizio improntato ad una sensibilità

adeguatamente rapportata a questo genere di manufatti; metro di giudizio che le

istanze di ricorso, trattandosi di norme del diritto autonomo comunale, sono

tenute a rispettare, limitandosi ad intervenire soltanto nei casi in cui la

decisione appare oggettivamente insostenibile (STA 52.2006.74 citata, consid.

2.1 con rinvii).

6.3. Nella zona residenziale pedemontana, qui in discussione, l'altezza delle costruzioni

è limitata a m 8.50 (art. 16 NAPR SE 2-3). L'art. 11 cpv. 3 NAPR SE 2-3

stabilisce inoltre che per i corpi tecnici (scale, lift, impianti di

ventilazione e climatizzazione ecc.) è concessa un'altezza in deroga di 3.0 m

per una superficie al massimo del 40% della superficie della copertura. Per

esplicita disposizione di legge, i corpi tecnici sono dunque assoggettati a

particolari limiti d'altezza (m 3.00) e di sviluppo orizzontale (40% della

superficie della copertura; cfr. STA 52.2006.74 citata, consid. 3.1). Fintanto

che sono contenuti entro questi limiti, la loro altezza non è dunque computata

su quella dell'edificio sottostante ma è da ritenere indipendente dallo stesso.

Di principio, infatti, nella misura in cui la norma indica che l'altezza è

concessa "in deroga", ciò sta a significare che - se compresa in

questi termini - la stessa prescinde da quella massima fissata per gli edifici.

Interpretazione, questa, alla quale è in sostanza pervenuto anche il municipio

(cfr. sua risposta 26 settembre 2014 al Governo, pag. 3) e che, alla luce delle

finalità e del senso comunemente attribuito a queste norme, si rivela senz'altro

sostenibile. Al contrario, un altro risultato, che accomunasse l'ingombro

derivante da questi corpi a quello degli edifici, non appare sostenibile, ove

solo si consideri che avrebbe tra l'altro la conseguenza di limitare o

addirittura precludere a stabili esistenti - al beneficio della tutela delle

situazioni acquisite - che oltrepassano l'altezza massima di zona di realizzare

qualsiasi corpo tecnico ad essi funzionalmente connesso, ancorché di dimensioni

trascurabili dal profilo delle finalità perseguite dalle norme sull'altezza

degli edifici.

Tale interpretazione risulta a maggior ragione corretta quando il corpo tecnico

è un impianto solare: avuto riguardo alla finalità più che altro di natura

paesaggistica dell'art. 11 cpv. 3 NAPR SE 2-3, essa tiene adeguatamente conto

della priorità dell'interesse all'uso dell'energia solare sancita dall'art. 18a

cpv. 4 LPT (cfr. supra, consid. 5).

6.4. In concreto, il progetto prevede di installare sul tetto piano dello

stabile (__________) in questione, un impianto solare composto da una duplice

fila di sei collettori solari (modello __________) che serviranno per la

produzione dell'acqua calda (riscaldamento centrale e piscina comune; cfr.

relazione tecnica). L'impianto - non diversamente da un impianto di

ventilazione o climatizzazione funzionalmente connesso all'edificio che lo sorregge

- è senz'altro da considerare un corpo tecnico ai sensi dell'art. 11 cpv. 3

NAPR SE 2-3 (come si deduce dalla locuzione "ecc.", la

norma contiene solo un elenco esemplificativo). Cade dunque nel vuoto la

censura della ricorrente, che si richiama a torto alla disciplina dei pannelli

solari del PR di Minusio - qui evidentemente non applicabile.

6.5. Ora, secondo il progetto, i collettori solari in questione - inclinati

(ca. 30°) su uno zoccolo in beton, in posizione arretrata rispetto al filo

delle facciate - sono alti fino a m 0.70 dal piano di copertura (cfr. variante,

sezione trasversale 15 maggio 2015). Rispettano dunque abbondantemente il

limite d'altezza (m 3.00) prescritto dall'art. 11 cpv. 3 NAPR SE 2-3, così come

concluso dal municipio (cfr. citata risposta al Governo, pag. 3). Il contrasto

con l'art. 16 cpv. 2 NAPR SE 2-3 in cui versa lo stabile esistente, alto m 14,

non impedisce di ritenere ossequiato tale parametro (cfr. anche, infra consid.

7); fintanto che è contenuta nel limite di m 3, l'altezza di questi corpi

tecnici è infatti indipendente da quella dell'edificio sottostante (supra,

consid. 6.3).

Rispettata è pure l'altra condizione posta dall'art. 11 cpv. 3 NAPR SE 2-3: tenuto

conto dell'area del tetto (ca. 690 mq), la superficie dell'impianto (ca. 33 mq,

incluso lo zoccolo, 2 x 13.80 m x 1.20 m), sommata alla superficie occupata dai

torrini degli ascensori e dagli impianti di ventilazione esistenti (ca. 60 mq,

cfr. calcolo annesso alla domanda di costruzione), è ampiamente al di sotto del

limite massimo (276 mq) risultante dalla norma (40% di 690 mq).

Da questo profilo, il progetto non presta pertanto il fianco a critiche.

Ancorché discutibile, poco conta invece che il Governo non si sia

sufficientemente soffermato su questo aspetto.

7. 7.1. Le possibilità

d'intervento su costruzioni esistenti in contrasto con il nuovo diritto sono

disciplinate esaustivamente dagli art. 66 LST e 86 RLst, che per principio non

lasciano spazio a norme di piano regolatore più favorevoli (cfr. al riguardo:

STA 52.2013.370 del 19 gennaio 2015 in RtiD II-2015, n. 11).

Secondo l'art. 66 cpv. 1 LST - riconducibile alla garanzia costituzionale della

proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite - è permessa la

conservazione e la manutenzione di costruzioni esistenti in contrasto col nuovo

diritto. Queste costruzioni possono inoltre essere trasformate (cd. Erweiterungsgarantie)

a condizione che il contrasto col nuovo diritto non pregiudichi in modo

apprezzabile l'interesse pubblico e quello dei vicini (cfr. art. 66 cpv. 2

lett. a LST). Secondo l'art. 86 cpv. 3 RLst, nel caso di costruzioni non

conformi ad altre norme edilizie (ovvero per le quali il contrasto con il nuovo

diritto non è da ricondurre alla conformità di zona, cfr. art. 66 cpv. 2 lett.

b LST e art. 86 cpv. 2 RLst), il municipio può autorizzare la trasformazione

se: (a) non incide sull'aspetto esterno o sui contenuti della costruzione, alterandone

l'identità in misura significativa o comunque tale da consolidare i momenti di

contrasto con il nuovo diritto; (b) il contrasto con il nuovo diritto non

pregiudica sensibilmente la funzionalità della zona e l'interesse dei vicini.

Queste norme hanno ripreso la disciplina e i principi sviluppati in base

all'art. 39 RLE, abrogato a far tempo dal 2 aprile 2013 (BU 2013, 145; cfr.

anche il messaggio sul disegno di legge sullo sviluppo territoriale del 9

dicembre 2009 [n. 6309], ad art. 65), che permetteva non solo di mantenere le

opere edilizie legittimamente realizzate, venute a trovarsi in contrasto con il

diritto entrato in vigore in epoca successiva, ma anche di autorizzare trasformazioni

di una certa importanza - purché non sostanziali - se il contrasto con il nuovo

diritto non pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei

vicini (cfr. RtiD II-2011, n. 16, consid. 3.2 con rinvii; RDAT II-1994, n. 46,

consid. 3.2). Per giurisprudenza costante, la trasformazione è infatti

considerata sostanziale quando modifica l'identità della costruzione preesistente

dal profilo delle volumetrie, dell'aspetto e della destinazione, ingenerando

nuove ripercussioni sull'ordinamento delle utilizzazioni o quando aggrava i

momenti di contrasto con il nuovo diritto o ne introduce di nuovi. I limiti

delle trasformazioni ammissibili vanno stabiliti caso per caso, tenendo conto

delle finalità delle norme applicabili, della natura del contrasto esistente,

dell'entità dell'intervento e delle conseguenze che ne derivano, soppesando

attentamente gli interessi pubblici e privati contrapposti alla luce del principio

di proporzionalità (cfr. RtiD II-2011 n. 16 consid. 3.2 con rinvii; RDAT I-1999

n. 28 consid. 2.1; II-1994 n. 46; Scolari,

op. cit., ad art. 70 LALPT, n.515 seg.).

In questo ordine di idee va letto anche l'art. 37 NAPR SE 2-3, che prevede che le

costruzioni esistenti in contrasto con le disposizioni di zona possono essere

mantenute e riparate senza ampliamenti sostanziali di volume.

7.2. In concreto, lo stabile sul quale è previsto di posare l'impianto solare,

essendo alto m 14, supera come detto l'altezza massima (m 8.50) fissata dalle

norme di zona (art. 16 cpv. 2 NAPR SE 2-3). Si è dunque in presenza di un

edificio esistente in contrasto con il diritto entrato successivamente in vigore,

così come afferma l'insorgente. In sede di rilascio del permesso, il municipio

ha ritenuto che l'impianto non disattendesse l'art. 37 NAPR SE 2-3, non

comportando un ampliamento sostanziale dell'edificio esistente. La valutazione,

ancorché passata sotto silenzio dal Governo, non presta il fianco a critiche,

né dal profilo di questa norma, né degli art. 66 LST e 86 RLst.

Il progetto non altera in effetti l'identità dello stabile, né dal profilo

qualitativo, né quantitativo. I collettori solari, raggruppati al centro del

tetto in due file lunghe m 13.80, sono alti solo poco più di mezzo metro (m

0.70) e occupano un'esigua superficie del tetto (ca. 4%). La loro estensione è

contenuta anche se rapportata alla lunghezza complessiva dello stabile (ca. m 54).

I collettori non alterano dunque gli ingombri esistenti in misura degna di rilievo.

L'impianto solare non aggrava il contrasto con il diritto vigente, poiché la

sua altezza, come detto, non va aggiunta a quella dell'edificio sottostante

(cfr. supra, consid. 6.3 e 6.5). Le ripercussioni che ne deriveranno ai

fondi circostanti, incluso il fondo della ricorrente - situato 25-30 m più a

monte -, sono tutto sommato insignificanti, sia dal profilo dell'areazione e

dell'insolazione naturali, ma anche del quadro del paesaggio indirettamente tutelato

dalle limitazioni dell'altezza degli edifici (cfr. anche foto annessa all'opposizione

9 aprile 2014). Tanto più che l'intervento, come si vedrà qui di seguito, non

presta il fianco a critiche neppure dal profilo dell'inserimento estetico.

Nulla può invece dedurre l'insorgente dalla precedente decisione 20 febbraio

2014, con cui il municipio aveva negato il permesso per un progetto ben

diverso, che riguardava tre file di collettori più alti (m 1.05), con una

pendenza superiore (100% = 45°) e una disposizione sul tetto trasversale, in

contrasto con le linee architettoniche; già in quell'occasione, l'autorità

comunale aveva peraltro indicato che, se il progetto fosse stato rivisto e

corretto in punto agli aspetti che lo rendono maggiormente invasivo (in

particolare l'inclinazione dei pannelli), sarebbe stato suscettibile (..)

di essere approvato.

8. 8.1. La LST prevede

all'art. 104 cpv. 2 (= art. 94 cpv. 2, fino al 9 febbraio 2015; BU 2015, 40)

una clausola estetica positiva (principio operativo) applicabile a tutto

il territorio cantonale. Tale norma non si limita a vietare una deturpazione

del paesaggio o anche solo un'alterazione apprezzabile dei valori paesaggistici

(come invece prevedevano il previgente decreto legislativo sulla protezione

delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 [DLBN; BU 1940, 82]

ed il relativo regolamento d'applicazione), ma esige che gli interventi si

inseriscano nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa. L'art. 100 RLst precisa

che ciò si verifica quando un progetto si integra nello spazio circostante,

ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche

dei luoghi.

Fatti salvi i casi - qui non dati - di cui all'art. 109 cpv. 1 LST, all'interno

della zona fabbricabile tale principio è applicato dai comuni (cfr. art. 109

cpv. 2 LST).

Secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, nell'interpretazione del

concetto d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio l'autorità non deve

affidarsi alla sua sensibilità soggettiva, ma deve fondarsi su criteri

oggettivi, dimostrando che la loro applicazione ad una determinata fattispecie

deve condurre al divieto o alla limitazione del diritto di costruire (cfr. DTF 114 la 343 consid. 4b; STA 52.2014.63

del 23 febbraio 2015, consid. 3.3 confermata da STF 1C_195/2015 dell'11 maggio

2015; 52.2013.35 citata, consid. 5 e rimandi;

Lorenzo Anastasi/Davide Socchi, La

protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento all'inventario

ISOS, in RtiD I-2013, pag. 367 seg.).

8.2. Il concetto di inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio configura una nozione

giuridica di natura indeterminata (unbestimmter

Gesetzesbegriff; cfr. Adelio Scolari, Diritto amministrativo, II ed., Cadenazzo 2002,

n. 396 seg.), che come tale conferisce

all'autorità decidente una certa latitudine di giudizio ai fini

dell'individuazione del suo contenuto normativo. Latitudine che - nella misura

in cui è in discussione un impianto solare - è limitata dall'art. 18a

cpv. 4 LPT, che impone all'autorità di attribuire all'interesse all'utilizzo

dell'energia solare una prevalenza rispetto agli aspetti di natura estetica

(cfr. supra, consid. 5).

8.3. Chiamato a statuire sull'interpretazione data dalle istanze inferiori, il Tribunale giudica di per sé con

pieno potere di cognizione, che esercita tuttavia con riserbo. Ove la

valutazione estetica appaia plausibile e tenga debitamente conto dell'art. 18a

cpv. 4 LPT, l'autorità di ricorso non può censurarla sostituendo il suo

apprezzamento a quello dell'istanza decidente (cfr. DTF 100 la 82 consid. 4a;

96 I 369 consid. 4; cfr. STA 52.2015.67 del

22 dicembre 2016, consid. 6.3; 52.2013.35 del 3 novembre 2014, consid.

5.3 e rimandi).

8.4. In concreto, il municipio ha ritenuto che l'impatto del progetto, rivisto

rispetto al precedente che aveva negato, fosse contenuto e adeguatamente

inserito nell'ambiente circostante (cfr. anche citata risposta al Consiglio di

Stato, pag. 3). Tale valutazione, tutelata alla fin fine anche dal Governo

(ancorché richiamando inopinatamente l'art. 18a vLPT), regge alle

critiche della ricorrente.

I collettori sono in effetti collocati sul tetto in modo attento alla sua

foggia e alle sue proporzioni. Di forma rettangolare, i pannelli sono vicini

tra di loro e allineati sull'asse longitudinale dell'edificio (orientamento

perpendicolare all'azimut 146°); la superficie coperta sarà assai limitata

(per rapporto all'estensione del tetto) e il loro ingombro verticale, dato

essenzialmente dalla loro inclinazione (angolo di 30°), resterà contenuto (cfr.

anche supra, consid. 7.2). Contrariamente a quanto pretende l'insorgente,

i collettori non devono anche rispettare la condizione di cui all'art. 32a

lett. a OPT e sporgere ortogonalmente di al massimo 20 cm dalla superficie del

tetto. E questo già perché tale norma, come detto, non si applica agli impianti

disposti sui tetti piani (cfr. supra, consid. 4.1 e rimandi).

Ciò detto, non vi è motivo di ritenere che i collettori solari non si

integreranno sufficientemente nell'edificio e nel comparto residenziale di

situazione, contraddistinto per lo più da stabili

sviluppati su più livelli, di fogge, coperture e orientamenti diversi (cfr.

anche le viste su www.maps.google.ch,

cfr. al riguardo STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016, consid. 6.5 e rinvii), in

cui la configurazione degli edifici non è in generale soggetta a particolari

prescrizioni (aspetto dei tetti, delle facciate, ecc.). Non è dunque seriamente

dato di vedere come l'impianto in parola possa essere suscettibile di snaturare

l'edificio su cui insiste o incidere negativamente sull'ambiente circostante,

come lamenta l'insorgente. Il palazzo in questione risulta peraltro privo di

raffinatezze architettoniche tali da renderlo particolarmente pregevole (cfr.

foto agli atti). Tanto più vale questa conclusione se si considera che, di

regola, nella valutazione estetica degli impianti solari non va applicato un

metro di giudizio troppo severo: occorre in effetti tener conto della

prevalenza all'utilizzo dell'energia solare sancito dall'art. 18a cpv. 4

LPT, senza peraltro dimenticare che l'ubicazione e l'aspetto di questi impianti

- ancorché in costante miglioramento - sono alla fin fine spesso anche dettati

da esigenze tecniche (cfr. per analogia, la giurisprudenza delle antenne di

telefonia mobile: STF 1C.98/2011 del 22 settembre 2011, consid. 6.1; Christoph Fritzsche/

Peter Bösch/Thomas Wipf, Zürcher Planungs- und Baurecht, Zurigo 2011,

pag. 674).

A fronte di tutto ciò, la valutazione

estetica del municipio, per quanto opinabile possa apparire, è dunque senz'altro

plausibile. Non procede da un esercizio scorretto, segnatamente abusivo, della

latitudine di giudizio e del margine d'apprezzamento conferitogli dall'art. 104

cpv. 2 LST. Non vi è dunque ragione di imporre alla resistente la posa di un

impianto diverso, come quello suggerito dalla ricorrente (cfr. ricorso, pag.

10).

In conclusione, anche su questo punto la decisione impugnata, immune da violazioni

di diritto (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm), deve pertanto essere confermata.

8.5. Per gli stessi motivi - a maggior ragione - l'impianto non disattende

neppure la clausola estetica negativa richiamata dal ricorrente di cui all'art.

31 del regolamento edilizio del comune di Locarno del 21 giugno 1982, secondo

cui l'inserimento delle costruzioni, non deve costituire fonti di disturbo e

di deturpamento per l'ambiente e il decoro circostante.

9. 9.1.

Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, seppur per motivi diversi

da quelli addotti dal Governo, il giudizio impugnato deve pertanto essere confermato.

Il ricorso è di conseguenza respinto.

9.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) e le ripetibili

(art. 49 cpv. 1 LPAmm) sono poste a carico della ricorrente, secondo soccombenza.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a

suo carico.

L'insorgente rifonderà alla CO 2 fr. 1'500.- a titolo di ripetibili per questa

sede.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera