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Decisione

52.2015.251

Commessa pubblica. Esclusione ingiustificata dell'offerta. La modalità con cui l'offerente ha compilato l'elenco prezzi, manifestando la volontà di fornire prestazioni gratuite, è conforme alle prescr

21 luglio 2015Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori alla CO 1 di __________ , giunta prima in graduatoria con 87.85 punti;

che la RI 1 ha impugnato la predetta risoluzione dinnanzi al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento previa concessione

dell'effetto sospensivo al gravame; in via principale, ha postulato

l'aggiudicazione della commessa in suo favore; in via subordinata ha

sollecitato invece il rinvio degli atti al municipio per nuova decisione;

che l'insorgente ha contestato l'esclusione, negando di aver tralasciato di

compilare le posizioni in discussione; mediante l'inserimento dei segni

"-.-", ha precisato la RI 1, è

stato semplicemente esposto un prezzo (unitario e complessivo) pari a zero, ciò

che la legge non vieta;

che la ricorrente ha precisato che l'esposizione di un prezzo pari a zero è

riconducibile al fatto che le posizioni incriminate avevano carattere chiaramente accessorio; non necessitando di alcun

impianto di cantiere particolare per l'esecuzione del lavoro offerto (pos. R

191.001), rispettivamente, il costo delle prestazioni di cui alle pos. 733.101,

762.801, 763.211, 941.111, 941.211 e 945.211 essendo gi compreso in

altre posizioni, a misura, la RI 1 non ha ritenuto di dover calcolare alcun supplemento;

che a mente dell'insorgente, l'estromissione decisa dalla

committenza, eccessivamente formale ed arbitraria, va quindi annullata;

che il municipio di CO 2 si è riconfermato nella sua risoluzione, senza

formulare particolari osservazioni;

che la CO 1 ha sollecitato il rigetto dell'impugnativa, rilevando che

l'affermazione secondo cui il simbolo "-.-" equivarrebbe

all'indicazione di un prezzo pari a zero costituisce in pratica una

ricostruzione a posteriori del prezzo mancante e che se la RI 1 avesse

effettivamente voluto offrire gratuitamente le prestazioni per le quali ha

indicato "-.-", avrebbe scritto "0.-", e non l'elemento incriminato,

che a non aver dubbi significa che la prestazione non viene fornita;

che contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, almeno due delle sette posizioni

del capitolato (pos. 941.111 e 941.211) riguardano prestazioni supplementari

per le quali il committente ha chiesto un'offerta; le pos. 733.101 e 945.211 costituiscono

in-

vece delle varianti all'esecuzione di base che l'ente banditore si è riservato

di scegliere o meno;

che omettendo di inserire i prezzi (unitari e totali) laddove richiesto, la RI

1 non solo non ha compilato correttamente il modulo d'offerta, ma ha pure

precluso la scelta del municipio su più varianti, impedendo un paragone della

sua offerta (senza varianti) con quella degli altri concorrenti, che a

differenza sua hanno rettamente compilato il modulo d'offerta;

che dal canto suo, l'ULSA si è rimesso alle allegazioni della committenza, evidenziando

di non esser stato coinvolto nella procedura concorsuale;

che con la replica e le dupliche le parti si sono riconfermate nelle rispettive

posizioni, puntualizzandole con argomentazioni di cui si dirà - per quanto

necessario - nei considerandi seguenti;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

che in quanto partecipante al concorso, la ricorrente è senz'altro legittimata

a contestare la sua estromissione dalla procedura (art. 37 lett. b LCPubb e 65

cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL

3.3.1.1); la potestà ricorsuale per impugnare l'aggiudicazione della commessa alla

CO 1 (art. 37 lett. d LCPubb) potrà esserle invece riconosciuta solo in caso di

accoglimento del ricorso rivolto contro la decisione di esclusione (STA

52.2010.11 del 15 marzo 2010);

che con questa precisazione il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque

ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali,

senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm); il carteggio completo concernente il

concorso prodotto dal committente basta per statuire sull'impugnativa con sufficiente

cognizione di causa;

che notoriamente soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire

l'aggiudicazione; una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre che al

principio di legalità, anche ai principi della parità di trattamento e di

trasparenza, che governano l'intero ordinamento delle commesse pubbliche;

che la conformità deve essere data sia per quanto riguarda il concorrente, che

deve adempiere i criteri d'idoneità, sia per quanto concerne l'offerta stessa,

che deve soddisfare ogni disposizione concorsuale;

che giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro

offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo; il capitolato d'offerta,

sottolinea l'art. 40 RLCPubb/CIAP, deve essere compilato dal concorrente in

ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali

analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta;

che le offerte mancanti di prezzi unitari o

di prezzi a corpo devono essere escluse dall'aggiudicazione (art. 42 cpv. 1

lett. d RLCPubb/CIAP); solo gli errori di calcolo possono essere rettificati

(cfr. art. 42 cpv. 2 RLCPubb/CIAP);

che nel caso in esame, il capitolato d'appalto e modulo d'offerta stabiliva

chiaramente che l'omessa indicazione dei prezzi unitari avrebbe comportato

l'esclusione dell'offerta dalla gara;

che la RI 1 ha compilato le pos. R 191.001, 733.101, 762.801, 763.211, 941.111,

941.211 e 945.211 dell'elenco prezzi immettendo "-.-" nelle colonne

riservate all'esposizione dei prezzi (unitario e totale);

che come statuito da questo Tribunale in una recente sentenza (STA 52.2013.203

del 9 giugno 2013), se il concorrente intende fornire prestazioni gratuite deve

manifestare tale volontà in modo inequivocabile, ad esempio scrivendo

"nessuna" nell'apposito spazio lasciato libero nella descrizione della

posizione (se esistente) e inserendo "0.-" o "-" nelle

colonne riservate all'esposizione dei prezzi (unitario e totale);

che contrariamente a quanto ritiene la CO 1, nel modo di operare della ricorrente

non è ravvisabile alcuna violazione del diritto suscettibile di essere

censurata da parte del Tribunale (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb); la sua

offerta è completa e conforme alle prescrizioni di gara;

che diverso sarebbe stato invece il caso se

l'insorgente avesse omesso di iscrivere alcunché;

che a torto il municipio di CO 2 ha quindi

scartato l'offerta in esame;

che dagli atti emerge che il 27 maggio 2015 l'ente banditore ha fatto stilare dal proprio consulente un nuovo rapporto di valutazione ("Aggiornamento"),

nel quale è stata presa in considerazione anche l'offerta della RI 1, come se

la stessa non fosse stata esclusa;

che, rivalutate le offerte in gara, la __________ ha allestito la seguente

classifica:

1° RI

1 90.09 punti

2° CO 1 79.10 punti

3° __________ 69.49 punti

4° __________ 49.97 punti

5° __________ 40.93 punti

che, stando così le cose, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento

del provvedimento che esclude la ricorrente

dalla procedura e, di conseguenza, della decisione di aggiudicazione; disponendo

questo Tribunale degli elementi necessari, la commessa è assegnata direttamente

all'insorgente come postulato in via principale nel gravame (art. 41 cpv. 1

LCPubb);

che l'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda

volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa;

che la tassa di giustizia è posta a carico del committente e della ditta

resistente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 6 maggio 2015 del municipio di CO 2 è annullata;

1.2. la fornitura e posa di finestre in PVC - alluminio occorrenti all'ala

vecchia dell'Istituto scolastico comunale è aggiudicata alla RI 1.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico del committente e della CO 1 nella

misura di ½ ciascuno. Alla RI 1 va restituita la somma di fr. 2'000.- versata a

titolo di anticipo delle presunte spese processuali.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

segretaria