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Decisione

52.2015.254

Progetto stradale - nuova viabilità (modifica della suddivisione delle carreggiate e nuova segnaletica)

22 giugno 2016Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i criteri economici imposti dall'art. 6 cpv. 1 Lstr. Come già visto in

narrativa, la variante prescelta è quella che a breve termine permette di

considerare al meglio sia gli interessi di tutti gli utenti della strada, sia

quelli dei costi legati all'intervento. Costituisce un compromesso senz'altro

sostenibile anche per i membri delle associazioni ricorrenti.

Contestazioni

puntuali

7.Le ricorrenti

contestano poi alcuni aspetti puntuali del progetto. Anche queste domande

devono essere respinte, per i seguenti motivi.

7.1. Per quanto riguarda la cosiddetta "curva degli ufficiali", il

progetto pubblicato prevedeva l'inizio della corsia per il sorpasso in

direzione di Cadenazzo già all'altezza dello svincolo per accedere alla caserma.

In sede di approvazione, il Consiglio di Stato ha riportato l'inizio della

corsia di sorpasso più in avanti, grosso modo all'altezza dello slargo dopo la

curva. La Sezione spiega che il tracciato in quel punto presenta diversi raggi

di curvatura, tali da determinare una tendenza centrifuga più accentuata del

normale, data anche dalla velocità di percorrenza. Il tracciamento di due sole

corsie (una per direzione) permette dunque di avere una carreggiata più larga,

ciò che consente eventuali correzioni di traiettoria e di evitare l'affiancamento

di due veicoli nella medesima direzione. I ricorrenti vorrebbero, invece, il

mantenimento della situazione attuale. A torto. Intanto, per i motivi che già

si son visti, non può essere mantenuta la linea tratteggiata in corrispondenza

della corsia ciclabile. Condivisibili sono pure le considerazioni alla base

della riduzione a una corsia per senso di marcia. Il (minimo) sacrificio

richiesto a chi intendesse sorpassare - ossia di attendere qualche centinaia di

metri - a tutto vantaggio della sicurezza appare giustificato e proporzionato.

7.2.

7.2.1. Il progetto in esame prevede la modifica della segnaletica dell'ultimo

tratto (n. 9), attraverso il prolungamento della corsia ciclabile in direzione

di Rivera in corrispondenza dell'ingresso alla rampa dello svincolo

autostradale. Gli autoveicoli sono convogliati su di un'unica corsia, mentre la

pista ciclabile prosegue lungo l'incrocio. L'accesso all'autostrada è così possibile

unicamente tramite una preselezione, attraversando la corsia ciclabile e

perdendo pertanto il diritto di precedenza in favore dei ciclisti. In sede di

approvazione, è stato disposta la demarcazione di una

striscia in corrispondenza del sedime della corsia ciclabile.

7.2.2. Secondo le

ricorrenti tale soluzione sarebbe estremamente pericolosa, sia per l'obbligo di

incernierare il traffico, sia per l'obbligo di attraversare la pista ciclabile

senza precedenza (art. 40 cpv. 4 ONCR) per immettersi sull'autostrada. Si

tratterebbe di una soluzione innaturale che obbliga gli automobilisti a

ingiustificate manovre supplementari. Inoltre, il percorso nazionale n. 3

abbandonerebbe la strada cantonale già all'altezza del Centro cantonale di

protezione civile, imboccando il sottopassaggio. Nemmeno sarebbero rispettate le

raccomandazioni elaborate nel 2012 dalla Conferenza Bici Svizzera

(raccomandazioni CBS), associazione che riunisce gli enti pubblici attivi

nell'ambito della mobilità ciclabile, poiché la lunghezza massima prevista per

la pista ciclabile tra due corsie di 30 m sarebbe di molto superata.

7.2.3. Il tratto n. 9

riguarda il segmento che dal passo conduce allo svincolo autostradale di

Rivera. Si tratta di un tracciato in pendenza suddiviso su quattro corsie, due

per direzione, che il progetto prevede di mantenere. Scendendo, la corsia di destra

funge oggi da preselezione per chi intende immettersi sull'autostrada in

direzione sud (cfr. segnaletica verticale esistente). Su questo tratto la

velocità ammessa è di 80 km/h. Attualmente, i ciclisti che intendono proseguire

sulla cantonale sono costretti a spostarsi sulla corsia di sinistra a metà

discesa, pena il rischio di trovarsi loro malgrado incanalati su quella che

porta all'autostrada. Si tratta di una situazione di assoluto pericolo, al

quale il progetto pone rimedio, se non in modo ottimale (come potrebbe esserlo

tramite interventi edilizi, che però dipendono dalla scelta che verrà compiuta

a lungo termine), comunque in maniera soddisfacente. Il tracciato del percorso

nazionale n. 3, che si discosta per guadagnare il sottopassaggio all'altezza

del centro della Protezione civile e proseguire quindi per strade secondarie, non

costituisce una valida alternativa. Esso, infatti, risulta piuttosto destinato

al ciclista escursionista che alla mobilità lenta in senso lato. A questa deve

dunque essere data la possibilità di percorrere la via più breve e diretta, onde

mantenerne l'attrattiva. Il citato sottopassaggio, dunque, non è destinato, né

permette di superare l'incrocio in modo razionale per chi intende proseguire

poi sulla strada cantonale. Data la necessità di trovare una soluzione alternativa

alla situazione esistente, insoddisfacente, quella individuata dal progetto

contestato appare sostenibile. Essa permette al ciclista di proseguire lungo

una corsia a lui dedicata, sulla quale gode di precedenza rispetto ai veicoli

che intendono guadagnare l'autostrada, evitando il pericoloso attraversamento

delle corsie. Nemmeno l'inserimento a cerniera desta riserve, giacché la

visuale in loco è buona e lo spazio di rientro sufficiente; inoltre è prevista

la posa di segnaletica verticale. Quanto alle raccomandazioni CBS, precisato

che esse non sono vincolanti per il Tribunale, essendo state elaborate da

specialisti sono in ogni caso una valida base per la valutazione del progetto

in esame. Ora, quest'ultimo risulta rispettoso di quanto propongono queste

raccomandazioni (cfr. pag. 25, variante A), con la sola differenza che i

ciclisti sono condotti tra due corsie per un tratto di ca. 115 m, ciò che

supera la lunghezza massima suggerita di 30 m. In sede di risposta, la Sezione

spiega che (pag. 13):

"Ciononostante, ritenuto che non vi sono a questo

proposito indicazioni relative alla pendenza della strada, è del tutto

sostenibile ritenere che nel caso concreto ci si trova in una discesa in cui i

ciclisti viaggiano a 50 km/h (13.89 m/s). A questa velocità il ciclista

percorre quindi 100 m in 7.2 s, che corrisponde al tempo che egli impiegherebbe

per attraversare una corsia di 30 m in piano a una velocità presumibile di 15

km/h. Ciò giustifica pertanto la maggiore lunghetta della corsia all'altezza

dell'incrocio".

Il Tribunale considera

che tale argomentazione può essere condivisa. In effetti, stante la pendenza

del tragitto, i ciclisti percorreranno il tratto incriminato in un tempo

ridotto, comparabile a quanto suggerito dalle raccomandazioni per i tratti in

pianura. Da ultimo, appare pretestuosa la critica circa la colorazione del fondo

stradale che, a detta delle ricorrenti, lo renderebbe estremamente

sdrucciolevole e dunque pericoloso. È sufficiente, infatti, che venga

utilizzato materiale idoneo. Del resto, la possibilità di demarcare in colore

rosso le corsie ciclabili su strade principali nelle zone di preselezione ove

sussiste il rischio che nell'attraversare la corsia ciclabile il traffico

motorizzato non rispetti il diritto di precedenza dei ciclisti è previsto dalle

istruzioni concernenti speciali demarcazioni sulla carreggiate emanate dal

DATEC il 10 dicembre 2013 in forza dell'art. 72 cpv. 5 OSStr.

7.3. I ricorrenti criticano la soppressione della possibilità di invertire il

senso di marcia in corrispondenza delle attività ex "Tacchi a spillo"

e ex "Osteria Ronco". Ciò sarebbe discriminatorio per i residenti e

priverebbe gli utenti della strada della possibilità di invertire il senso di

marcia in punti di ottima visibilità, costringendoli a inutili lunghi tragitti.

Anche questa censura non merita accoglimento. In questi tratti vige un limite

di velocità di 80 km/h e in base al progetto vi troveranno posto due delle

corsie di sorpasso, proprio sul lato delle attività citate. Né è dato di vedere

in cosa consisterebbe la disparità di trattamento: le ricorrenti non lo

spiegano di modo che la censura è finanche irricevibile. Significativo è

d'altra parte il fatto che proprio i diretti interessati non abbiano impugnato

il progetto stradale. In ogni caso, esso merita di essere confermato anche su

questo punto.

7.4. Secondo le ricorrenti le isole spartitraffico posizionate sulla sommità

del passo sarebbero pregiudizievoli per la sicurezza stradale, perché

ostruirebbero completamente la visuale dei veicoli in svolta, costringendo i

conducenti a invadere la corsia di contromano per poterli vedere tempestivamente.

Si tratterebbe poi di una misura non più giustificata, dato che oggi sono presenti

due stazioni di servizio, una per ciascun lato. La decisione impugnata ha

ritenuto tale contestazione irricevibile, poiché in realtà rivolta contro un

progetto stradale cresciuto in giudicato e che quello in esame non

modificherebbe. A torto, tuttavia. La relazione tecnica indica, in effetti,

quale limite d'opera l'intera tratta, inclusa quella della vetta del Monte

Ceneri (n. 8), che conferma senza riserva. Il Consiglio di Stato non poteva

dunque esimersi dall'affrontare anche tale censura. Su questo punto, il ricorso

risulta dunque fondato. Tale aspetto appare comunque marginale e non giustifica

certo l'annullamento dell'intera decisione impugnata. Essa non necessita nemmeno

di essere riformata, poiché il Governo non ha dichiarato irricevibile l'opposizione

su questo punto, limitandosi a evaderla ai sensi dei considerandi e a parzialmente

accoglierla. Visto che per il tratto in parola, comunque, non è previsto alcun

intervento, basta, retrocedere gli atti alla autorità di prima istanza, perché

si esprima anche su questa domanda.

8.Stando così le

cose, il ricorso è parzialmente accolto e gli atti sono retrocessi al Consiglio

di Stato perché decida in merito alla domanda rimasta inevasa, così come

indicato al precedente considerando. Le ricorrenti risultano comunque pressoché

integralmente soccombenti, di modo che si giustifica caricar loro la tassa di

giustizia (art. 47 LPAmm). A esse dev'essere riconosciuto un importo per le

ripetibili di questa sede, in proporzione al grado di successo (art. 49 cpv. 1

LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la

decisione impugnata è confermata in relazione alle tratte 1-7 e 9;

1.2. gli

atti sono retrocessi al Consiglio di Stato perché si esprima sulla richiesta di

modifica della tratta n. 8.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr. 2'000.-,

dalla quale va dedotto l'importo di fr. 1'500.- già versato a titolo di

anticipo delle spese, è posta a carico delle ricorrenti, le quali devono dunque

versare il saldo di. fr. 500.-, con vincolo di solidarietà. Lo Stato rifonderà

alle insorgenti fr. 500.- a titolo di ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere