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Decisione

52.2015.258

Revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato a carico di un conducente anziano che non si è presentato ad una corsa di controllo. Interpretazione dell'art. 29 cpv. 4 OAC

8 settembre 2015Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, qui ricorrente,

è nato il 10 giugno 1944 ed è titolare di una licenza di condurre del gruppo

III. Come tutti i conducenti di veicoli a motore che hanno compiuto i 70 anni

soggiace all'obbligo di farsi visitare ogni due anni da un medico di fiducia

che ne attesti l'idoneità alla guida conformemente agli art. 15d cpv. 2

della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr;

RS 741.01; ) e 27 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza sull'ammissione alla

circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

B. Il 2 luglio 2014 RI 1

è stato visitato dal dr. med. __________, il quale non si è pronunciato sull'idoneità

a condurre del paziente ma ha invitato l'autorità cantonale ad assoggettarlo ad

un esame pratico di guida al fine di verificare le sue attuali attitudini al volante.

Alla luce di questa presa di posizione, l'11 luglio 2014 la Sezione della

circolazione ha informato RI 1 della necessità di sottoporsi ad un esame di

controllo e con missiva separata gli ha comunicato che la prova avrebbe dovuto

essere effettuata a Noranco alle ore 11.00 del 21 agosto 2014 (cfr. convocazione

31 luglio 2014 della Sezione della circolazione). Mediante certificato 18

agosto 2014, il dr. med. __________ ha fatto sapere all'autorità cantonale che causa

malattia il signor RI 1 non è al momento in grado di sottoporsi all'esame da

voi richiesto per il 21 agosto 2014 alle ore 11.00 e chiesto che la corsa

di controllo venisse rinviata ad altra data.

Il 15 ottobre 2014 la Sezione della circolazione l'ha dunque riconvocato per

l'11 novembre 2014 alle ore 10.00, segnalandogli, fra le altre cose, che la

richiesta di annullamento o rinvio dell'esame avrebbe dovuto essere inoltrata

almeno tre giorni lavorativi prima dell'appuntamento e che in caso di mancata

presentazione alla corsa di controllo essa sarebbe stata da considerare come

non riuscita.

RI 1 non si è presentato all'esame.

C. Preso atto dell'assenza

ingiustificata alla corsa di controllo, il 16 dicembre 2014 la Sezione della

circolazione ha revocato la licenza di condurre di RI 1 a tempo indeterminato.

La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 14 cpv. 1 e 3, 16 cpv. 1 e 16d

cpv. 1 lett. a LCStr, nonché 33 cpv. 1 OAC.

D. Il 23 dicembre 2014 il dr.

med. __________ ha scritto alla Sezione della circolazione che come già

comunicatovi in data 11.11.2014 via fax, il paziente a margine non si è potuto

nuovamente presentare, per motivi medici, al "corso di controllo"

previsto qualche settimana.

E. Mediante ricorso 2 febbraio

2015 RI 1 ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la risoluzione 16 dicembre

2014 della Sezione della circolazione, chiedendone l'annullamento e postulando

di essere nuovamente convocato per l'esperimento dell'esame volto a dimostrare

la sua idoneità a condurre.

F. Con giudizio 15 aprile 2015

il Consiglio di Stato ha respinto il gravame.

Narrati i fatti ed evocate le norme che disciplinano il controllo dei

conducenti di cui è messa in dubbio la capacità di guidare, l'autorità di

ricorso di prime cure ha ritenuto che il ricorrente non aveva comprovato

l'invio del fax volto a giustificare la sua assenza alla corsa di controllo

prevista l'11 novembre 2014 e che in ogni caso la domanda di rinvio non era

stata presentata nei termini indicati (almeno tre giorni prima). Donde la

legittimità della querelata decisione adottata dalla Sezione della

circolazione, giustificata peraltro anche dal chiaro disposto di cui all'art.

29 cpv. 4 OAC.

G. Contro la predetta decisione

governativa il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, postulandone l'annullamento.

Il ricorrente ha sottolineato che la mancata comparizione alla corsa di controllo

era giustificata da motivi medici, ben noti alla Sezione della circolazione e

che non pregiudicavano né pregiudicano tuttora la sua idoneità alla guida. Ha

poi puntualizzato che l'impossibilità di presenziare all'esame era stata

comunque notificata alla Sezione della circolazione dal dr. med. __________,

dapprima l'11 novembre 2014 via fax ed in seguito ancora il 23 dicembre

seguente. A mente dell'insorgente, l'art. 29 cpv. 4 OAC citato dal Consiglio di

Stato a conforto della propria decisione va interpretato nel senso che la corsa

di controllo è considerata non superata solo se l'interessato non è in grado di

giustificare una sua mancata presentazione all'esame. Il termine di preavviso

di tre giorni imposto dall'autorità cantonale per chiedere un rinvio dell'appuntamento,

rispettivamente per motivare un'eventuale assenza, si avvera del tutto

arbitrario ed illecito.

H. All'accoglimento del gravame

si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella propria decisione e

nelle motivazioni ivi contenute.

La Sezione della circolazione non ha presentato osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di

applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa

sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).

La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedi-mento

impugnato, è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm, RL 3.3.1.1).

Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e art. 68 cpv.

1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli

atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

Oggetto del ricorso è una

revoca della licenza di condurre adottata a scopo di sicurezza. In un simile

contesto, il potere cognitivo del Tribunale si limita alla verifica di

un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento

erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere, nonché alla verifica se

l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e

completo (art. 69 LPAmm).

3.

3.1. Secondo l'art. 16d

cpv. 1 lett. a LCStr, la licenza per allievo conducente o la licenza di

condurre è revocata a una persona per tempo indeterminato se le sue attitudini

fisiche e psichiche non consentono più di guidare con sicurezza un veicolo a

motore.

A norma degli art. 15d

cpv. 5 LCStr e 29 cpv. 1 OAC, se esistono dubbi sull'idoneità alla guida o

sulla capacità di condurre di un conducente, può essere ordinata una corsa di

controllo per determinare i provvedimenti necessari. Tale misura consente all'autorità

competente di accertare in maniera efficace, tramite l'intervento di esperti,

l'idoneità pratica alla guida di determinati conducenti, segnatamente di quelli

in età avanzata (STF 1C_422/

2007.

del 9 gennaio 2008

consid. 3.1; René Schaffauser, Grundriss

des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Berna 1995, vol. III, n. 2664). Se

la persona interessata non si presenta, senza giustificarsi, alla corsa di

controllo, questa è considerata non superata; l'autorità, quando ordina la

corsa di controllo, deve informare sulle conseguenze dell'omessa partecipazione

(art. 29 cpv. 4 OAC).

3.2

La materia

dell'odierno contendere ruota essenzialmente attorno all'interpretazione di quest'ultimo

disposto, che obbliga l'autorità a ritenere bocciato l'esame se l'astretto non

si presenta senza giustificarsi e, di riflesso, a revocargli la licenza di

condurre (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a OAC, che impone la revoca della patente

in caso di mancato superamento della corsa di controllo). Più particolarmente,

occorre accertare in che termini di tempo il conducente che diserta l'esame per

validi motivi deve giustificare la sua assenza onde evitare che l'esame stesso

venga considerato come non superato, con tutte le conseguenze derivanti da tale

presunzione.

Dottrina e giurisprudenza

sono silenti sull'argomento, che non è trattato nemmeno nelle istruzioni,

direttive o circolari dell'Ufficio federale delle strade.

Nelle informazioni esposte

in calce alla convocazione all'esame, la Sezione della circolazione indica che

richieste di annullamento o rinvio dell'esame devono essere presentate almeno

tre giorni lavorativi prima dell'appuntamento e, come prescrive l'art. 29 cpv.

4.

OAC, avvisa gli interessati che in caso di mancata presentazione alla corsa

di controllo essa è considerata come non riuscita. Il preavviso di tre giorni

non trova riscontro in alcuna norma di legge e, contrariamente a quanto addotto

dal Consiglio di Stato, è quindi escluso che in funzione di una disposizione di

mero carattere organizzativo come quella in discussione si possa considerare bocciata

la persona che omette di giustificare la propria assenza all'esame nelle 72 ore

precedenti l'appuntamento. Un conducente può avere un serio contrattempo poco

prima dell'esame e non essere neppure in grado di darne subito comunicazione ai

competenti servizi della Sezione della circolazione; in simili evenienze sarebbe

del tutto irragionevole rinfacciargli immediatamente il mancato superamento

della prova e revocargli la licenza di condurre, provvedimento grave, che

comporta una tangibile limitazione della personalità del conducente colpito.

Dal tenore del testo

francese dell'art. 29 cpv. 4 OAC si desume che la mancata presentazione di puntuali

giustificazioni deve assumere le connotazioni di una negligenza, ovvero di

un'imprevidenza colpevole, per produrre gli effetti nefasti evocati dalla norma

(Si la personne concernée ne se présente pas à la course de contrôle et ne

produit pas d'excuse, ladite course est réputée comme non réussie. Lorsqu'elle

ordonne la course de contrôle, l'autorité doit informer la personne concernée

des conséquences d'une telle négligence). Se ne deve concludere che la

tempestività con cui va giustifica l'assenza ad un esame di controllo dipende dalla

circostanze concrete del singolo caso, fermo restando che spetta alla persona

astretta all'esame provare di aver agito con la dovuta diligenza.

3.3

Nell'evenienza

concreta, RI 1 è stato assoggettato ad una corsa di controllo a seguito di una

richiesta in tal senso formulata del dr. __________, il quale - dopo aver

sottoposto l'interessato alla visita ciclica obbligatoria esatta dalla legge -

ha in pratica subordinato la sua idoneità a condurre all'esperimento di una

prova attitudinale di guida. Segno evidente che il paziente, visitato il 2

luglio 2014, ha dato modo al medico delegato di dubitare della sua attuale

abilità di condurre con sicurezza veicoli a motore.

L'11 luglio 2014 la

Sezione della circolazione ha informato RI 1 della necessità di sottoporsi ad

un esame di controllo e con missiva separata gli ha comunicato che la prova

avrebbe dovuto essere effettuata a Noranco alle ore 11.00 del 21 agosto 2014.

Mediante certificato 18 agosto 2014, il dr. med. __________ ha fatto sapere

all'autorità cantonale che il ricorrente non era in grado di affrontare l'esame

causa malattia, chiedendo un rinvio della prova. Il 15 ottobre 2014 la Sezione

della circolazione l'ha dunque riconvocato per l'11 novembre 2014, alle ore

10.00

RI 1 non si è presentato all'esame e dall'incarto completo prodotto

dalla suddetta autorità non risulta che abbia inoltrato delle giustificazioni.

Solo a seguito della revoca della licenza di condurre intervenuta il 16

dicembre 2014 uno dei medici dell'insorgente (il dr. __________, specialista

FMH in angiologia) ha fatto sapere alla Sezione della circolazione che il suo

paziente non aveva svolto l'esame per non meglio specificati motivi medici, accennando

al fatto che una comunicazione pressoché identica era stata inviata via fax

l'11 novembre 2014. Come già detto, del fax asseritamente inviato il giorno

dell'esame non v'è traccia negli atti della Sezione della circolazione e il

ricorrente non ha apportato alcuna prova atta a dimostrare che lo scritto (prodotto

davanti al Consiglio di Stato sub doc. D) sia stato effettivamente spedito al

destinatario e che quest'ultimo lo abbia ricevuto (lo scontrino di spedizione

con “OK” che tutti questi apparecchi rilasciano dopo un invio fa presumere il

buon esito della notifica telematica).

Quanto al certificato 23 dicembre 2014 del dr. __________,

non v'è chi non veda che tale documento, inoltrato ad oltre un mese dal giorno

dell'appuntamento per la corsa di controllo e a decisione di revoca addirittura

già notificata, non possa in alcun modo adempiere il requisito di una

giustificazione apportata diligentemente in tempi ragionevoli esatto dall'art.

29.

cpv. 4 OAC. A giusto titolo quindi la Sezione della circolazione ha

considerato la corsa di controllo non superata e revocato la patente del ricorrente

in applicazione dell'art. 29 cpv. 2 lett. a OAC.

4.

Stante quanto precede il

ricorso deve essere respinto, confermando la risoluzione di revoca ed il

giudizio governativo che la tutela siccome immuni da violazioni del diritto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art.

47.

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia di

fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane interamente a suo carico.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il

segretario