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Decisione

52.2015.26

Decisione confermativa. Riesame

20 settembre 2016Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

374 consid. 1.2.2.1 con rinvii; 134 I 199 consid. 1.3.1; STF 1C_248/2015 del 2

luglio 2015 consid. 2.3; cfr. pure Borghi/Corti,

op. cit., ad art. 26 LPamm n. 5a);

che in concreto, il patrocinatore dell'insorgente, ricevuta la risoluzione 24

giugno 2014, ha subito notato che essa era sprovvista dell'indicazione delle

vie legali; non condividendone il contenuto, avrebbe pertanto dovuto impugnarla

direttamente, senza limitarsi a richiedere ripetutamente al municipio l'emanazione

di una formale decisione munita dell'indicazione mancante, procrastinando inutilmente

l'inoltro del gravame;

che la semplice

consultazione dei testi di legge avrebbe permesso al legale di rendersi conto

che la risoluzione andava impugnata davanti al Governo (art. 21 cpv. 1 LE),

entro 30 giorni (art. 68 cpv. 1 LPAmm);

che ad identica conclusione sarebbe peraltro pervenuto consultando la legge organica

comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2), impropriamente evocata dal

municipio (con il provvedimento successivo), che dichiara impugnabili dinnanzi

al Consiglio di Stato tutte le risoluzioni rese dagli organi comunali (cfr.

art. 208 cpv. 1 LOC), nel termine di 30 giorni (cfr. art. 213 cpv. 2 LOC);

che da ciò discende che il

gravame interposto dinanzi al Consiglio di Stato soltanto il 3 ottobre 2014 -

anche se fosse stato indirizzato contro la decisione 24 giugno 2016 - sarebbe

stato irrimediabilmente tardivo, e pertanto irricevibile, così come essenzialmente

concluso dalla precedente istanza;

che, a titolo del tutto abbondanziale, va ricordato che contro un provvedimento

del municipio che si rifiuta di dar seguito ad un'istanza di riesame di una sua

precedente decisione, cresciuta in giudicato, il richiedente non dispone di

nuove facoltà di ricorso nel merito, ma può semplicemente far valere che la

sussistenza dei requisiti del riesame è stata a torto negata (cfr. DTF 113 Ia

146 consid. 3c; 109 Ib 246 consid. 4a; cfr. anche STA 52.2010.91 del 13 agosto

2010 consid. 2.3; 52.2007.138 del 4 agosto 2011 consid. 5.1);

che un riesame sulla base dell'art. 29 Cost può infatti essere preteso

unicamente se le circostanze di fatto o di diritto si sono modificate in modo

importante dopo la prima decisione o se l'interessato invoca fatti o mezzi di

prova rilevanti che non conosceva o dei quali non poteva o non aveva ragioni di

prevalersi a quel momento (cfr. DTF 138 I 61 consid. 4.3; 136 II 177 consid.

2.1; René Wiederkehr/Paul Richli,

Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Band I, Berna 2012, n. 2649 e

rimandi); requisiti, questi, la cui esistenza non può tuttavia essere ammessa

con troppa facilità, ritenuto che tale istituto non può servire a rimettere in

discussione a piacimento decisioni già cresciute in giudicato (cfr. DTF 136 II

177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b);

che al di là del fatto che, nel caso concreto, l'insorgente ha impugnato solo

la decisione del 10 settembre 2014 - e non, come detto, quella del 24 giugno

2014 con cui il municipio si era rifiutato in primis di procedere ad un

riesame - dinnanzi al Governo il ricorrente non si è minimamente confrontato

con gli aspetti appena evocati; non ha spiegato per quale motivo l'esecutivo comunale

avrebbe a torto negato la sussistenza dei requisiti per procedere ad un riesame

della risoluzione 28 dicembre 2012, cresciuta in giudicato, circoscrivendo la

sua impugnativa a considerazioni di merito, come tali inammissibili;

che, peraltro, nella misura in cui dagli atti non risulta essere intervenuto

alcun notevole mutamento delle circostanze dall'emanazione di quest'ultima

decisione - in particolare delle disposizioni

di diritto comunale (art. 46 NAPR) su cui si è fondata - non è dato di vedere

perché il municipio avrebbe dovuto riconsiderarla;

che la disciplina federale sulle residenze secondarie richiamata dal ricorrente

non ha in effetti paralizzato le limitazioni d'uso previste dal diritto

cantonale o comunale - tuttora applicabili (cfr. art. 11 cpv. 1 legge federale

sulle abitazioni secondarie del 20 marzo 2015; LASec; RS 702; cfr. anche art. 3

cpv. 1 della previgente ordinanza sulle abitazioni secondarie del 22 agosto

2012, RU 2012 4583, abrogata dal 1° gennaio 2016); limitazioni alle quali non è

dato di vedere come il ricorrente - che ha trasformato il suo appartamento in

abitazione primaria da oltre 10 anni, eleggendovi il proprio domicilio - possa

sfuggire: per principio, non è infatti possibile invocare la tutela delle

situazioni acquisite per un uso (residenza secondaria) da tempo cessato (cfr. Konrad Willi, Die Besitzstandsgarantie

für vorschriftswidrige Bauten und Anlagen innerhalb der Bauzonen, Zurigo 2003,

pag. 21);

che ad ogni modo, per i motivi di cui si è già detto sopra, immune da

violazioni di diritto è la decisione dell'Esecutivo cantonale che ha dichiarato

irricevibile l'impugnativa interposta dal ricorrente avverso la risoluzione 10

settembre 2014;

che, di conseguenza, l'impugnativa

presentata a questa Corte deve essere respinta;

che la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza

(art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente, al quale va restituito

l'importo di fr. 300.- versato in eccesso a titolo di anticipo delle presunte

spese processuali.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera