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Decisione

52.2015.29

Durata della revoca della licenza di condurre svizzera a seguito di infrazione commessa all'estero. Precisazione di giurisprudenza sulla portata dell'art. 16c bis LCStr. Giudizio confermato dal TF (ST

27 maggio 2015Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 12 aprile 2006 RI 1, cittadino italiano

oggi settantaquatrenne domiciliato a __________ e titolare di una licenza di condurre

svizzera, ha circolato a velocità eccessiva in territorio di __________ (153 km/h su un limite di 90 km/h = + 63 km/h). In Italia è stato quindi sanzionato penalmente (multa

di 357.- € siccome pagata in misura ridotta ex art. 202 Codice della strada; C.d.S.) e amministrativamente (sospensione

della patente per 30 giorni decretata dal Prefetto della Provincia di __________),

mentre nel nostro Paese gli è stata inflitta una revoca della licenza di condurre

di 3 mesi in applicazione dell'art. 16c cpv. 2 lett. a della legge federale sulla circolazione

stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), norma riferita alle

infrazioni gravi. Tale provvedimento, tenuto conto del mese di sospensione pronunciato

dalla Prefettura di __________, è stato

scontato dal 12 febbraio al 10 aprile 2007.

Nel gennaio del 2014 il nominato

è stato ammonito formalmente dopo esser stato sorpreso dalla polizia a

viaggiare sull'A2 in territorio di __________ a 109 km/h, ove vigeva un limite di 80 km/h.

Entrambe le sanzioni adottate

dalle competenti autorità ticinesi e discendenti da infrazioni commesse

posteriormente al 1° gennaio 2005, data d'entrata in vigore delle nuove norme

della LCStr, risultano iscritte nel registro automatizzato delle misure

amministrative ADMAS.

B. a. Il 1° aprile 2011, alle ore 15.56,

il conducente del veicolo targato TI __________ ha circolato in territorio di __________

(autostrada A9) ad una velocità punibile di 121 km/h - rilevata tramite regolare procedimento di misurazione - nonostante il limite di 80 km/h ivi esposto. Dopo aver accertato che responsabile del reato era RI 1, il quale ha liberamente

compilato e sottoscritto un apposito "modulo di comunicazione dati del

conducente" predisposto dalla polizia stradale italiana, quest'ultima gli

ha irrogato una multa di 500.- €. Dal canto suo, il 2 aprile 2014 il Prefetto della Provincia di __________ - in

difetto di un ritiro materiale della patente - ha disposto a carico del

contravventore un'inibizione alla guida su territorio italiano per il periodo

di 30 giorni (art. 218 C.d.S.), informando dell'accaduto le autorità elvetiche.

b. Ricevuta tutta la documentazione afferente al caso, il 20

maggio 2014 la Sezione della circolazione del Canton Ticino ha notificato

all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo, invitandolo a

determinarsi in relazione ad una probabile revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue osservazioni, il 23 luglio 2014 la

competente autorità cantonale ha deciso di ritirargli la patente per la

durata di 12 mesi (dal 15 ottobre 2014 al 14 ottobre 2015), autorizzando

comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie G e M. La

risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c

cpv. 2 lett. c LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza

sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

C. Con

giudizio 3 dicembre 2014 il Consiglio di Stato ha confermato tale

provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

Ricordato di essere vincolata per giurisprudenza federale all'accertamento dei

fatti compiuto in sede penale, l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto

di non potersi scostare dalle risultanze

degli atti giunti dall'Italia. Ha quindi reputato che all'insorgente

fosse imputabile un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c LCStr, reato

che unito alla precedente revoca scaduta il 10 aprile 2007 impone ex lege (art. 16c cpv. 2 lett. c

LCStr) l'adozione di un provvedimento analogo della durata minima di 12

mesi.

D. Contro il

predetto giudizio governativo il soccombente è insorto davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento, rispettivamente la

riforma nel senso di ridurre sensibilmente la durata della revoca inflittagli.

Narrati partitamente i fatti ed evocato il contenuto dell'art. 16cbis

LCStr, il ricorrente ha riproposto in sostanza le argomentazioni invano sottoposte

all'esame del Consiglio di Stato. Ha ribadito

quindi che l'infrazione, di cui ammette il compimento, è avvenuta il 1° aprile

2011 e nulla poteva indurlo a pensare che sarebbe stato punito anche in

Svizzera, oltretutto in violazione del principio della celerità. D'altra parte,

le sanzioni irrogategli in

Italia sarebbero nulle siccome notificate tardivamente e nel suo caso

bisognerebbe comunque tener conto del fatto che non ha messo in pericolo la

sicurezza del traffico, che durante il periodo di sospensione della patente

decretato dal Prefetto non ha guidato, che l'odierna revoca giunge a distanza

di oltre 8 anni dall'ultima infrazione grave commessa il 12 aprile 2006 e che necessita

della patente per lo svolgimento del suo lavoro di consulente tecnico e

commerciale. Dato che l'art. 16cbis LCStr permette di ridurre

la durata minima della revoca in caso di infrazioni commesse all'estero, la

misura disposta dalla Sezione della circolazione va in ogni modo ridimensionata

se non addirittura annullata.

E. All'accoglimento

del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle tesi e conclusioni

contenute nel giudizio impugnato.

F. In replica il ricorrente ha mantenuto la

sua posizione senza formulare particolari osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione

alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico

pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).

La legittimazione attiva del ricorrente,

destinatario del provvedimento impugnato, è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1).

Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3

LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può

essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti

istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

Posto che RI 1 non contesta i

fatti e non ha nemmeno impugnato la sanzione penale inflittagli in Italia, con

la conseguenza che gli accertamenti operati all'estero vincolano l'autorità

amministrativa come se fossero stati svolti in Svizzera (DTF 123 II 97 consid.

3c/aa), ai fini del giudizio occorre soltanto chiedersi se la fattispecie è stata qualificata

in modo giuridicamente corretto e se in tal caso la durata della controversa

revoca è conforme ai principi fissati dal diritto elvetico, in particolare

dall'art. 16cbis LCStr.

Alla luce di talune

argomentazioni ricorsuali, occorre tuttavia precisare fin d'ora che la presunta

nullità della multa soluta in Italia avrebbe dovuto essere invocata

tempestivamente avversando l'ammenda davanti alle competenti autorità di quel

paese. La censura cade pertanto nel vuoto, anche perché il ricorrente ammette

pacificamente di aver commesso il grave eccesso di velocità alla base della

revoca oggetto dell'attuale contendere. Non potrebbe essere altrimenti, poiché

sul "modulo di comunicazione dati del conducente" che egli ha

compilato e firmato di proprio pugno figura chiaramente il sottoscritto RI 1

… , sotto la propria personale responsabilità, dichiara che nelle circostanze

di tempo e di luogo riportate nel verbale di contestazione si trovava alla guida

del veicolo con il quale è stata commessa la violazione contestata (ossia

il superamento di 41 km/h del limite di velocità di 80 km/h vigente sulla A9 in territorio di __________).

Quanto alla criticata

tempistica con la quale l'autorità svizzera ha avviato la procedura

amministrativa, l'insorgente omette di considerare che in realtà la Sezione

della circolazione ha agito rapidamente, inviandogli la diffida di revoca pochi

giorni dopo la ricezione del decreto 2 aprile 2014 con il quale il Prefetto di __________

gli ha inibito la guida sul territorio italiano per la durata di 30 giorni.

Nella fattispecie non è

nemmeno ravvisabile una violazione del principio della buona fede, atteso che

l'insorgente è incappato in una disavventura identica nel 2006-2007. Non può

quindi sostenere seriamente che ignorava del tutto la possibilità di subire una

revoca della patente in Svizzera a seguito del reato commesso e punito in Italia,

dato che all'epoca era incorso esattamente nella stessa situazione.

3.

3.1. Giusta gli art. 2 e 3 della

Convenzione europea sugli effetti internazionali

della decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore (RS 0.741.16),

sottoscritta sia dalla Svizzera che dall'Italia, lo Stato che ha pronunciato la

decadenza avvisa senza indugio la parte contraente che ha rilasciato la licenza

di condurre. Lo Stato avvertito del

provvedimento può, a sua volta, pronunciare, nel quadro della propria legislazione,

la decadenza della licenza, come se i

fatti e le circostanze motivanti l'intervento dell'altro Stato

contraente si fossero prodotti sul proprio territorio.

3.2

La sanzione amministrativa

inflitta al ricorrente in Svizzera si fonda essenzialmente sull'art. 16cbis

LCStr. Questa disposizione è stata introdotta nella legge il 1° settembre 2008, a seguito della nota sentenza con la quale il Tribunale

federale aveva stabilito che l'art. 34 OAC non costituiva base legale

sufficiente per una revoca d'ammonimento della licenza di condurre svizzera a seguito

di reati commessi all'estero (DTF 133 II 331). La nuova norma prevede che dopo un'infrazione

commessa all'estero, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre

è revocata se all'estero è stato pronunciato un divieto di condurre e l'infrazione

commessa è medio grave o grave secondo gli articoli 16b e 16c (cpv. 1). Per stabilire la durata della revoca

della licenza - soggiunge il cpv. 2 - devono essere adeguatamente considerate

le conseguenze, per la persona interessata, del divieto di condurre pronunciato

all'estero. La durata minima della revoca può essere ridotta. Per le persone

che non figurano nel registro delle misure amministrative (art. 104b),

la durata della revoca non può eccedere la durata del divieto di condurre pronunciato

all'estero nel luogo dell'infrazione.

Nel messaggio con il quale il Consiglio

federale ha sottoposto al Parlamento l'introduzione nella LCStr dell'attuale

art. 16cbis (FF 2007 pag. 6889 segg.) si

spiega che per poter revocare la licenza di condurre dopo un'infrazione

commessa all'estero occorre innanzi tutto che l'autorizzazione a condurre nello

Stato in cui è stata commessa l'infrazione deve essere stata revocata con decisione

passata in giudicato da un'autorità competente di questo Paese. In secondo

luogo, l'infrazione, se fosse stata commessa in Svizzera, deve essere medio

grave o grave secondo la nostra legge e implicare una revoca della patente.

Quanto alla commisurazione della misura, occorre tener conto delle conseguenze del divieto di condurre pronunciato all'estero.

Ovverossia - si legge nel messaggio - della durata per la quale il

divieto di condurre è stato disposto, se al

momento di pronunciare la misura in Svizzera quella ordinata all'estero

continua a produrre effetti e per quanto tempo, se l'esecuzione delle due misure

si sovrappone, oppure se per la persona interessata è di primaria importanza

poter condurre veicoli a motore all'estero (RtiD I-2012 n. 62).

Proprio per poter tener conto di eventuali

conseguenze del divieto di condurre pronunciato all'estero il legislatore ha

previsto la possibilità di ridurre la durata minima della revoca stabilita al

cpv. 2 degli art. 16b e 16c. Con ciò, contrariamente a quanto

sembra supporre l'insorgente, non si è voluto introdurre una facilitazione

incondizionata a favore dei conducenti che commettono reati all'estero. Nel

rispetto del principio della parità di trattamento, si è inteso semplicemente evitare

doppie punizioni, facendo scontare a chi incorre in infrazioni e sanzioni penalizzanti

in territorio straniero una revoca complessivamente uguale quanto a conseguenze

effettive a quella che gli sarebbe stata inflitta qualora la trasgressione fosse

accaduta in patria. Alla luce del contenuto del messaggio (cfr. pag. 6894), il

passaggio dell'art. 16cbis cpv. 2 LCStr

riferito alla possibilità di ridurre la durata minima della revoca non può

essere letto che in questo senso. Anche la dottrina

propende per siffatta interpretazione (Philippe

Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz,

Zurigo/S. Gallo 2015, pag. 201).

4.

In

concreto, non v'è dubbio che a seguito degli eventi occorsi il 1° aprile 2011

il ricorrente ha subito un divieto di condurre ad opera delle competenti

autorità italiane. In effetti, con decisione cresciuta in giudicato il Prefetto

della Provincia di __________ gli ha fatto divieto di circolare su suolo

italiano per la durata di 30 giorni, da tempo trascorsi. Non ha tuttavia decretato

la sospensione della patente come avviene solitamente, poiché in assenza di un

fermo immediato dopo la constatazione dell'eccesso di velocità il documento non

era stato sequestrato. In quel periodo RI 1 - rimasto sempre in possesso della

sua licenza di condurre svizzera - ha potuto quindi guidare in tutto il resto

del mondo.

Dagli

atti risulta che nel 2006 l'insorgente ha commesso un eccesso di

velocità grave (+ 63 km/h sul limite di 90 km/h) per il quale l'11 gennaio 2007 gli è stata revocata la licenza di condurre durante 3 mesi in forza dell'art. 16c

LCStr. Il provvedimento è stato scontato

dal 12 febbraio al 10 aprile 2007, tenuto conto del mese di sospensione della

patente di 30 giorni pronunciato dalla Prefettura di __________ che gli ha

impedito di guidare ovunque nel mese di agosto del 2006. Il 1° aprile 2011 il

ricorrente ha superato di 41 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) la

velocità massima di 80 km/h vigente

sull'autostrada A9 in territorio di __________. Checché ne dica l'interessato,

egli ha dunque gravemente compromesso la sicurezza della circolazione ai

sensi della giurisprudenza vigente in materia (DTF 132 II 234 consid. 3, 124 II

259.

consid. 2b/bb, 124 II 475 consid. 2a e rinvii) e degli art. 16c cpv.

1.

lett. a e 90 cifra 2 LCStr. In casu sono quindi dati i primi due presupposti di

perseguibilità amministrativa previsti dall'art. 16cbis cpv.

1.

LCStr, con l'appunto che il fatto di essere incorso in un'infrazione grave a

distanza di meno di cinque anni dalla scadenza di una pregressa misura amministrativa

inflittagli per un reato di pari importanza fa sì che di principio gli debba essere

applicata una revoca di almeno 12 mesi in forza dell'art. 16c cpv. 2

lett. c LCStr, norma che concretizza il sistema a cascata in caso di reiterazione

introdotto nella LCStr a contare dal 1° gennaio 2005.

In tutte le fasi del procedimento

amministrativo avviato in Svizzera RI 1 è stato assistito da un legale cognito

della materia. Sollecitato a fornire indicazioni utili ai fini di una benevola quantificazione della revoca che

occorreva infliggergli (vedi lettera 20 maggio 2014 indirizzatagli

dall'UGC), il ricorrente - nonostante la sottoscrizione del "modulo di comunicazione dati del

conducente" - si è limitato in un primo momento ad addurre argomenti

volti a negare la conoscenza precisa dell'accaduto e a sottolineare la sua ottima

reputazione quale conducente, oltre alla necessità professionale di condurre.

In seguito ha presentato ulteriori osservazioni, riprese nel ricorso presentato

al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo. Egli non ha

tuttavia mai puntualizzato se ed in che misura il divieto di guidare in Italia per

soli 30 giorni gli è stato di pregiudizio. Per quanto è dato di sapere, questo

provvedimento limitato al territorio italiano non ha provocato all'insorgente alcun disagio, tant'è che dalle tavole processuali

non emerge alcun solido elemento atto a comprovare il contrario. D'altra parte,

la sanzione svizzera non è stata ancora scontata grazie all'effetto

sospensivo esercitato dai ricorsi sin qui incoati e non va a sovrapporsi a

quella pregressa pronunciata dal Prefetto di __________.

Se ne deve concludere che tenuto conto della

grave infrazione commessa dal ricorrente secondo la legislazione svizzera, del

consistente grado di colpa che gli è imputabile, della sua cattiva reputazione

quale conducente (macchiata da due iscrizioni nell’ADMAS), delle ripercussioni insignificanti

che ha avuto sulla sua persona il divieto di guidare

in Italia sancito dalle competenti autorità di quel Paese, questo Tribunale, al

pari del Consiglio di Stato, ritiene di dover tutelare la

controversa misura adottata dalla Sezione della circolazione. Quand'anche si

volesse riconoscere all'insorgente una necessità professionale di

guidare veicoli a motore, la revoca di 12 mesi disposta nei suoi confronti resisterebbe

comunque alle critiche ricorsuali per le ragioni di fondo esposte al consid.

3.2

relativamente alle circoscritte condizioni poste dal legislatore per

derogare alla durata minima sancita dal cpv. 2 degli art. 16b e 16c

LCStr.

La querelata revoca, che

mantiene appieno il suo scopo preventivo-educativo (DTF 133 II 331

consid. 6.4.2, 127 II 300 consid. 3d, 121 II

22.

consid. 3a) a dispetto del tempo trascorso dal compimento

dell'infrazione, va dunque confermata.

5.

Stante quanto precede, il ricorso

deve essere respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art.

47.

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia di fr. 1'500.-,

già anticipata dal ricorrente, rimane interamente a suo carico.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La segretaria