52.2015.30
Ricorso prematuro contro una variante di piano regolatore
21 luglio 2015Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2015.30
Lugano
21 luglio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
Raffaello
Balerna, presidente
assistito
dal
segretario:
Fulvio
Campello, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 9 gennaio 2015 di
RI
1
contro
la
decisione 18 novembre 2014 (n. 5312) del Consiglio di Stato che respinge per
quanto ricevibile l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso le
risoluzioni __________ __________ 2014, con cui il consiglio comunale di CO 1
ha adottato le varianti di piano regolatore relative alla zona industriale
nord e sud, alla zona artigianale nord, alla zona AP-EP __________ (con una
porzione di zona Re) e alla zona artigianale alla __________;
ritenuto, in
fatto
A.
a. Il __________ __________
2014 il municipio del comune di CO 1 ha licenziato due messaggi, volti a modificare
il piano regolatore in diversi comparti.
b. Raccolti i rapporti
dalla commissione edilizia e opere pubbliche, favorevoli alle proposte, nella
seduta __________ __________ 2014 il consiglio comunale ha approvato le proposte.
c. Il presidente del legislativo di RI 1 ha disposto la pubblicazione delle
risoluzioni all'albo comunale dal __________ __________ al __________ __________
2014.
B. a. Il __________
agosto 2014 RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendogli di
giudicare:
1.
Il ricorso è accolto.
2. In via principale:
La decisione in merito al ricorso è sospesa.
Sancito il diritto all'esame degli atti costitutivi le
procedure contestate, i termini procedurali sono restituiti a decorrere dalla
data di allegazione, rispettivamente dalla consultazione della documentazione
completa degli atti (avviso pubblicato all'albo comunale riguardante
l'informazione alla popolazione; domande al Dipartimento; rapporti di
pianificazione del Dipartimento del territorio).
2.1 In
conseguenza è assegnato un congruo termine per presentare un me- moriale
conclusivo.
3. In
via subordinata:
7. MM
08/2014 (…)
8. MM09/2014 (…)
sono
annullate.
4.
(…).
Il
ricorrente ha innanzitutto eccepito la "mancata messa a disposizione
per consultazione nel periodo di pubblicazione, da parte del Municipio, della
documentazione riguardante l'avviso d'informazione alla popolazione, le
domande, rispettivamente i rapporti di pianificazione originali del
Dipartimento del territorio". Egli riteneva che l'annullamento delle
decisioni del consiglio comunale s'imponesse poiché il municipio aveva violato
il principio della partecipazione della popolazione in ambito pianificatorio.
b.
Con risoluzione 18 novembre 2014 (n. 5312) il Governo ha respinto, per quanto
ricevibile, il ricorso. Disattesa la richiesta di acquisire la documentazione e
di assegnare un termine per le conclusioni, l'Esecutivo cantonale ha dichiarato
irricevibili le censure attinenti alla procedura pianificatoria e respinto
quelle che ha considerato essere rivolte contro il processo decisionale comunale,
ritenendo che il legislativo avesse potuto deliberare con la necessaria
conoscenza di causa.
C. Con ricorso 9 gennaio
2015, assistito da una replica, RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo contro la decisione appena descritta, domandandone in via principale
l'annullamento con retrocessione degli atti al Governo perché si esprima
nuovamente, dopo istruttoria. In via subordinata, il ricorrente chiede che gli
sia conferita la facoltà di ritirare il ricorso, qualora dovesse essere
accertato che l'informazione e la partecipazione della popolazione siano effettivamente
avvenute in conformità con quanto previsto dall'art. 4 della legge federale
sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (legge sulla pianificazione
del territorio; LPT; RS 700). Egli ritiene che leso il suo diritto di essere
sentito, perché non gli sarebbero stati messi a disposizione i documenti
probanti l'avvenuta informazione e partecipazione della popolazione, ciò che ha
reso impossibile la formulazione di un ricorso con conoscenza di causa.
D. Chiamati a presentare
una risposta, il Consiglio di Stato resite al ricorso, senza formulare
osservazioni. A identica conclusione perviene il municipio di CO 1 con
argomenti che, ove necessario, verranno discussi in seguito. Il presidente del
consiglio comunale si limita a indicare che la seduta si è svolta in modo
regolare. Non sono state presentate dupliche.
Considerato, in
diritto
1. 1.1.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208
cpv. 1 della legge organica
comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2). La causa può essere decisa nella composizione di un giudice unico, essendo
adempiute le condizioni dell'art. 49
cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL
3.1.1.1). La legittimazione attiva
del ricorrente, cittadino del comune di CO 1 (art. 209 lett. a LOC), partecipante
al procedimento davanti al Consiglio di Stato e destinatario della decisione
impugnata, è data (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 213 cpv. 3 LOC e 68
cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere esaminato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
1.2. La procedura
relativa alla variante in questione è iniziata prima dell'entrata in vigore
della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1);
pertanto nella misura in cui occorre far riferimento alla legislazione
pianificatoria, fa stato la legge cantonale di applicazione della legge
federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU
1990, 365), come stabilito dall'art. 117 Lst.
2.2.1. Giusta
l'art. 74 cpv. 1 LOC, il presidente, entro cinque giorni, pubblica all'albo
comunale le risoluzioni del consiglio comunale con
l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, nonché dei termini per
l'esercizio del diritto di referendum. Per quanto concerne specificatamente il
piano regolatore, l'art. 34 cpv. 2 LALPT dispone inoltre che il municipio
procede sollecitamente alla sua pubblicazione presso la cancelleria comunale
per il periodo di trenta giorni, previo annuncio effettuato almeno dieci giorni
prima agli albi comunali, nel Foglio ufficiale e nei quotidiani del Cantone
(art. 34 cpv. 3 LALPT). La prima pubblicazione, effettuata immediatamente dopo
la deliberazione dal presidente del legislativo, è volta a permettere, nei
comuni ove è stato istituito il consiglio comunale, l'esercizio del diritto di
referendum e, in tutti i comuni, l'esercizio del diritto di ricorso al
Consiglio di Stato dapprima e al Tribunale amministrativo successivamente (art.
208 cpv. 1 LOC) per violazione della LOC, ma in particolare della procedura prescritta
da quest'ultima per addivenire alla deliberazione dell'organo legislativo. La
seconda pubblicazione, da eseguirsi in seguito da parte del municipio,
preferibilmente dopo la scadenza inutilizzata dei termini di ricorso e di
referendum stabiliti nella prima, è invece volta a permettere l'impugnazione,
innanzi al Consiglio di Stato dapprima e al Tribunale cantonale amministrativo
successivamente, del contenuto del piano regolatore (Raffaello Balerna, La protezione giuridica in materia di
piani regolatori, in: RtiD I-2015 pag. 203 segg., pag. 207 segg. con riferimenti).
2.2. Tale soluzione permette di evadere
celermente, prima dell'esame di merito del piano regolatore, le contestazioni
concernenti la procedura seguita a livello comunale per adottare questo strumento,
scongiurando il rischio di un annullamento dello stesso, a distanza di anni
dalla sua adozione e - talora - successivamente alla sua approvazione ed
entrata in vigore, per motivi puramente formali. Considerazioni, queste, che
inducono ad auspicare, de lege ferenda, che la procedura di ricorso a
seguito della prima pubblicazione del piano regolatore, ossia di quella
effettuata dal presidente del legislativo comunale immediatamente dopo la sua
adozione (art. 74 cpv. 1 LOC), venga estesa anche alla verifica di quei
principi formali della legislazione pianificatoria che incidono direttamente
sulla procedura di adozione del piano regolatore e la cui disattenzione condurrebbe
pertanto al menzionato, temuto risultato di annullamento del piano dopo anni
dalla sua accettazione a livello comunale. È il caso, in particolare, per le disposizioni
concernenti l'informazione e la partecipazione della popolazione (art. 4 cpv. 1
e 2 LPT; art. 32 seg. LALPT), il cui ossequio viene attualmente vagliato solo
al momento dei ricorsi presentati a seguito della seconda pubblicazione del
piano regolatore, eseguita dal municipio a norma dell'art. 34 cpv. 2 LALPT (Balerna, loc. cit., pure con
riferimenti).
3.Davanti al
Consiglio di Stato, contrariamente da quanto ritenuto nella decisione
impugnata, il ricorrente non ha sostenuto che il consiglio comunale abbia deliberato
senza aver avuto a disposizioni le informazioni necessarie. Una simile censura
non è nemmeno desumibile dagli allegati prodotti davanti al Tribunale. Il ricorrente
ha invece sostenuto che le decisioni impugnate andassero annullate, siccome
riteneva non fosse stata rispettata la procedura d'informazione e partecipazione
della popolazione. Tesi avanzata anche davanti a questo giudice. Ora, come
visto (supra, 2), una simile contestazione può (e deve) essere sollevata
unicamente in occasione della seconda pubblicazione, riferita alla LALPT. Pubblicazione
che a oggi non è ancora avvenuta. L'impugnativa, pertanto, è stata inoltrata
prima dell'inizio del termine ricorsuale. Ciò non arreca pregiudizio alcuno al
ricorrente, poiché la giurisprudenza stabilisce che la sanzione per il ricorso
insinuato prematuramente non è l'irricevibilità: esso rimane tuttavia sospeso
sino all'inizio del termine d'impugnazione (cfr. DTF 125 II 440 consid. 1b e
relativo rinvio alla DTF 110 Ia 7 consid. 1c; inoltre: DTF 124 I consid. 2d).
4.Per
Fatti
i motivi che precedono, la decisione impugnata dev'essere annullata e gli atti
retrocessi al Consiglio di Stato, il quale dovrà sospendere la procedura di evasione
del gravame in attesa che il municipio proceda alla pubblicazione come previsto
dall'art. 34 cpv. 2 LALPT; in seguito essa dovrà essere riattivata d'ufficio e
il ricorso dovrà essere evaso tramite la risoluzione di approvazione delle
varianti di piano regolatore.
5.Seppure per
motivi differenti da quelli sostenuti dall'insorgente, il ricorso dev'essere
accolto. Non si preleva la tassa di giustizia (art. 47 LPAmm). Non essendovi
parti patrocinate vincitrici, nemmeno si pone il quesito delle ripetibili
(art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la risoluzione governativa 18
novembre 2014 (n. 5312) è annullata;
1.2. gli atti sono retrocessi al Consiglio
di Stato, perché proceda come indicato nel considerando 4.
Considerandi
2.
Non si preleva una tassa di
giustizia. A RI 1 dev'essere restituito l'importo di fr. 2'000.- versato a
titolo di anticipo delle presunte spese processuali.
3.
Contro la presente
decisione è dato in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
Il
giudice delegato Il segretario
del
Tribunale cantonale amministrativo