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Decisione

52.2015.30

Ricorso prematuro contro una variante di piano regolatore

21 luglio 2015Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi che precedono, la decisione impugnata dev'essere annullata e gli atti

retrocessi al Consiglio di Stato, il quale dovrà sospendere la procedura di evasione

del gravame in attesa che il municipio proceda alla pubblicazione come previsto

dall'art. 34 cpv. 2 LALPT; in seguito essa dovrà essere riattivata d'ufficio e

il ricorso dovrà essere evaso tramite la risoluzione di approvazione delle

varianti di piano regolatore.

5.Seppure per

motivi differenti da quelli sostenuti dall'insorgente, il ricorso dev'essere

accolto. Non si preleva la tassa di giustizia (art. 47 LPAmm). Non essendovi

parti patrocinate vincitrici, nem­meno si pone il quesito delle ripetibili

(art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la risoluzione governativa 18

novembre 2014 (n. 5312) è annullata;

1.2. gli atti sono retrocessi al Consiglio

di Stato, perché proceda come indicato nel considerando 4.

Considerandi

2.

Non si preleva una tassa di

giustizia. A RI 1 dev'essere restituito l'importo di fr. 2'000.- versato a

titolo di anticipo delle presunte spese processuali.

3.

Contro la presente

decisione è dato in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Il

giudice delegato Il segretario

del

Tribunale cantonale amministrativo