52.2015.305
Bando di concorso a procedura libera pubblicato solo all'albo comunale; annullamento di tutta la procedura per grave vizio non sanabile
14 ottobre 2015Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
52.2015.305
Lugano
14 ottobre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo
Cassina, vicepresidente,
Stefano Bernasconi, Aurelio Facchi, supplente
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 18 giugno 2015 della
RI
1
patrocinata
da: PA 1
contro
la decisione 8 giugno 2015 del CO 2, che in esito al
concorso concernente la manutenzione
delle scarpate delle strade comunali per il periodo 2015 - 2018 ha assegnato
il lotto 2 a CO 1
ritenuto, in
fatto
che il 29 aprile 2015 il CO 2 ha
indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20
febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, per
aggiudicare i lavori di manutenzione delle
scarpate stradali relativamente al periodo estate 2015 -autunno 2018;
che l'avviso di gara, esposto unicamente agli albi
comunali, segnalava che la commessa era suddivisa in due lotti, comprendenti i
seguenti comprensori:
- lotto 1 Sud: __________;
- lotto 2 Nord: __________;
che il capitolato di appalto e
modulo d'offerta preannunciava che le
offerte sarebbero state valutate in base a quattro criteri, segnatamente:
1. Prezzo
Valutazione: importo d'apertura del prezzo complessivo
offerto. Nota da 1 a 3 (min. 1 pto)
Formula di valutazione:
(prezzo più alto - prezzo offerto) x 3
(prezzo più alto - prezzo più basso)
50%
Considerandi
2.
Esperienza lavori analoghi
Valutazione: lavori analoghi realizzati negli ultimi
5.
anni (vedi punto 11 capitolato)
Nota 3: almeno 4 stagioni di lavoro
Nota 2: almeno 2 stagioni di lavoro
Nota 1: nessuna esperienza
20%
3.
Idoneità veicolo
Valutazione: tipo del veicolo e delle attrezzature a
disposizione (vedi punti 11 capitolato).
Idoneità valutata in base alle caratteristiche degli
attrezzi ed alla protezione ambientale
Nota 3: veicolo idoneo
Nota 2: veicolo parzialmente idoneo
Nota 1: veicolo poco idoneo
20%
4.
Personale conducente
Valutazione: il numero di conducenti disponibili ed
in grado di eseguire il servizio (vedi pto 12 capitolato).
Nota 3: almeno 1 autista di riserva
Nota 1: nessun autista di riserva
10%
con l'appunto che in caso di parità di punteggio
l'aggiudicazione sarebbe avvenuta ad esclusivo giudizio del municipio;
che ai punti 2 (descrizione dell'appalto) e 7
(caratteristiche tecniche dei veicoli) lo stesso documento indicava chiaramente
che i lavori messi a concorso dovevano essere eseguiti con un veicolo idoneo,
dotato di ben precise caratteristiche:
"2. Descrizione dell'appalto
Genere dell'appalto
Con il presente appalto vengono messi a concorso due lotti di manutenzione
delle scarpate stradali e/o di aree pubbliche comunali, da eseguire con veicolo
idoneo e trinciatrice per erba e ramaglie.
Il committente mette se del caso a disposizione il persone ausiliario per la
pulizia preliminare dei bordi e successiva pulizia del sedime stradale, oltre
alla segnaletica necessaria."
"7. Caratteristiche tecniche dei veicoli
Sul modulo d'offerta dovranno essere indicati i
dettagli dei veicoli impiegati. Le attrezzature devono essere conformi alle
norme dell'Unione svizzera dei professionisti della strada (VSS).
- il veicolo deve essere in ottimo
stato ed efficiente, di dimensioni idonee alla larghezza delle strade comunali,
in particolare quelle dei monti e delle tratte sterrate.
- l'aggregato trinciatrice per erba
e ramaglie deve essere anch'esso efficiente e conforme con le prescrizioni in
ambito di sicurezza sul posto di lavoro.
- l'assuntore si assume ogni e
qualsiasi onere per la manutenzione e le riparazioni del veicolo e
dell'aggregato trinciatrice.
- il Municipio si riserva di far
ispezionare veicoli e aggregati da mettere a disposizione e di proporre
eventuali accorgimenti tecnici necessari."
che nel termine prestabilito sono pervenute al
committente due offerte per il lotto 1 e cinque offerte per il lotto 2; la graduatoria
è risultata essere la seguente:
Lotto 1 Punti Lotto
2.
Punti
1.
__________ 3.00 1. __________ 2.879
2.
__________ 2.00 2. CO 1 2.650
2.
RI 1 2.650
3.
__________ 2.490
4.
__________ 1.800
che __________, risultato miglior
offerente in entrambi i lotti, non dispone di macchinari e personale
sufficiente per l'esecuzione di tutta la commessa; con decisione 8 giugno 2015
il CO 2 ha quindi deliberato il lotto 1 a __________ e il lotto 2 a CO 1;
che per giustificare quest'ultima scelta il municipio
ha sottolineato che:
"in
caso di parità e prima di un eventuale sorteggio, le offerte vanno valutate
anche per altri fattori non compresi nei criteri di aggiudicazione; in questo caso
il signor CO 1 indica indennità di trasferta e di attesa più favorevoli
rispetto alla ditta RI 1 e pertanto deve essere considerato miglior offerente
rispetto alla ditta RI 1 ";
che avverso l'aggiudicazione del
lotto 2 la ditta individuale RI 1 è insorta
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, domandandone l'annullamento e sollecitando l'attribuzione della commessa
a proprio favore previa concessione dell'effetto sospensivo al ricorso;
che la ricorrente
ha rimproverato al municipio di aver fatto capo a criteri di aggiudicazione non previsti dalle regole di gara, atteso che i costi di attesa e di trasferta erano stati
esplicitamente richiesti a mero titolo indicativo; in secondo luogo,
l'insorgente ha contestato il punteggio
attribuito a CO 1 per l'idoneità del veicolo, che in realtà non sarebbe
adatto per l'esecuzione dei lavori "industriali" posti a concorso trattandosi
di un mezzo agricolo con targhe verdi;
che in sede di risposta il CO 2 si è rimesso al
giudizio del Tribunale, sostenendo di aver scelto l'offerta ritenuta più
vantaggiosa;
che l'ULSA si è affidato alle allegazioni del
committente, evidenziando di non essere stato coinvolto nella procedura;
che il deliberatario CO 1 è rimasto silente;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che in quanto partecipante alla
gara d'appalto, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare
l'aggiudicazione della commessa ad un altro concorrente (art. 37 lett. d LCPubb
e 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1);
che il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è
dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali,
senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm); il carteggio
completo concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione
esibita dalla ricorrente bastano per statuire sull'impugnativa con sufficiente
cognizione di causa;
che di principio le
commesse pubbliche sono aggiudicate nell'ambito
di una procedura libera o selettiva (vedi art. 7 cpv. 1 LCPubb); nei
casi particolari previsti dalla legge, soggiunge la norma (cpv. 2), sono inoltre
ammesse la procedura ad invito e l'incarico diretto, ovvero procedure a concorrenza
limitata;
che contrariamente a quest'ultime, le cosiddette
procedure aperte sono contraddistinte dal fatto che la commessa prevista viene
messa pubblicamente a concorso;
che la pubblicazione è volta a
salvaguardare il principio cardine della trasparenza sancito dall'art. 1 lett.
a LCPubb (Etienne Pol-tier, Droit des marchés publics, Berna 2014, n. 282 segg.)
e a garantire un'efficace e libera concorrenza (art. 1 lett. b LCPubb;
messaggio n. 4806 del 28 ottobre 1998 del Consiglio di Stato concernente
l'adozione della LCPubb, commento ad art. 14);
che a norma di legge (vedi art. 17 LCPubb) questa
esigenza di divulgazione viene soddisfatta pubblicando l'avviso di gara sul Foglio
ufficiale cantonale (cpv. 1), se non addirittura sul Foglio ufficiale svizzero
di commercio e/o sugli organi previsti dagli accordi internazionali (cpv. 2);
che solo un'ampia diffusione dell'avviso di gara nelle
modalità indicate dalla LCPubb permette infatti di raggiungere il maggior
numero di potenziali concorrenti aventi domicilio o sede in Ticino,
rispettivamente in Svizzera se il cantone di provenienza garantisce la
reciprocità (cfr. art. 5 lett. a LCPubb);
che nel caso di specie, il CO 2 non ha pubblicato
l'avviso di gara sul Foglio ufficiale, ma si è limitato ad esporlo agli albi
comunali; il che spiega perché al concorso hanno partecipato solo alcune
persone fisiche o ditte della regione;
che la gara è stata quindi instaurata senza ossequiare
le esigenze di trasparenza e le formalità di pubblicazione imposte dalla legge;
che l'avviso di concorso esposto agli albi comunali
non rispetta nemmeno i contenuti minimi prescritti dall'allegato 3 del regolamento
di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato
intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP, RL
7.1.4.1
);
che le predette irregolarità, gravi e irrimediabili in
quanto costituite da lesioni di norme di diritto imperativo, non consentono di
soprassedere all'annullamento dell'intera
procedura concorsuale che ha portato all'aggiudicazione del lotto 2 oggetto
dell'odierno contendere;
che il fatto che la ricorrente abbia omesso di
impugnare l'avviso di gara e le sue modalità di pubblicazione non permette di approdare
a conclusione diversa; il Tribunale è tenuto a rilevare d'ufficio la violazione
di formalità essenziali di procedura come quelle disattese dal committente;
che sulla scorta di quanto precede il ricorso va
parzialmente accolto, con il conseguente, inevitabile annullamento della decisione
impugnata e del concorso che l'ha preceduta;
che l'emanazione del presente giudizio rende superflua
l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa;
che la tassa di
giustizia, commisurata al lavoro occasionato dal gravame ed ai valori in
discussione, è posta a carico della ricorrente e del committente secondo
soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm);
quest'ultimo - contrariamente all'aggiudicatario che si è disinteressato
della causa - non può esser mandato esente da qualsiasi aggravio pur essendosi
rimesso al giudizio del Tribunale, poiché con la sua decisione ha provocato il
contenzioso nel quale è intervenuto a tutela di interessi economici propri (DTF
128.
II 90 consid. 2b);
che alla ricorrente, assistita da un legale, sono
dovute congrue ripetibili commisurate in funzione dell'esito della causa (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza,
la decisione
8.
giugno 2015 con cui CO 2 ha aggiudicato
a CO 1 la manutenzione delle scarpate delle
strade comunali del lotto 2 per il periodo 2015 - 2018 è annullata assieme alla procedura che la precede.
2.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-
è posta a carico della ricorrente e del CO 2 in ragione di ½ ciascuno. Alla
ricorrente va restituita la somma di fr. 750.- versata in eccesso a titolo di
anticipo delle presunte spese processuali.
3.
Il committente
verserà alla ricorrente fr. 600.- a titolo di ripetibili.
4.
Contro la presente decisione è dato
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il
termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle condizioni
enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
5.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il segretario