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Decisione

52.2015.330

Commesse pubbliche. Offerta difforme dalle prescrizioni di gara. Mancanza della documentazione comprovante il requisito d’idoneità relativo alle referenze

3 novembre 2015Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i concorrenti, suddividendoli in particolare tra quelli considerati determinanti

ai fini della classifica (pos. 252.130) - la cui compilazione carente o

allestimento incompleto sarebbe stata considerata come una mancata consegna,

determinando di conseguenza l'esclusione dell'offerta - e quelli considerati

non determinanti (pos. 252.110), esigibili anche in un secondo tempo. Nei

primi figurava solo la relazione tecnica, conformemente a quanto

descritto e richiesto alla citata posizione 224.100 Criterio d'aggiudicazione

n. 3. Tra i secondi rientravano, fra gli altri, i documenti comprovanti

l'idoneità richiesta alla pos. 223.100, di cui si dirà più avanti.

B. a. Nel termine prestabilito, sono

pervenute al committente quattro offerte, tra cui quelle della RI 1 di fr.

956'652.45 e della CO 1) di fr. 986'777.20.

Per quanto qui interessa, quest'ultima ha tra l'altro allegato alla sua offerta

due documenti, uno intitolato Organizzazione aziendale di progetto di 8

pagine, l'altro Descrizione tecnica d'impianto di 19 pagine.

b. Esperite le necessarie valutazioni, per il tramite dei propri consulenti,

con decisione 23 giugno 2015 il Consiglio di Stato ha risolto di aggiudicare la

commessa allCO 1, classificatasi al primo posto con 574 punti.

C. Avverso la suddetta decisione, la RI

1, giunta seconda in graduatoria con 545 punti, è insorta dinnanzi al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando l'aggiudicazione

della commessa a suo favore o, in via subordinata, il rinvio degli atti al

Governo per nuova decisione. In via cautelare, ha chiesto che sia concesso l'effetto

sospensivo al ricorso.

L'insorgente ha in sostanza eccepito che l'offerta della deliberataria avrebbe

dovuto essere esclusa, poiché la relazione tecnica da essa prodotta, di 19

pagine, supererebbe di gran lunga il numero di pagine massimo (6) ammesso dalla

pos. 224.100 del capitolato.

D. a. All'accoglimento dell'impugnativa

si è opposta la Divisione delle costruzioni, riassumendo le valutazioni per il

terzo criterio di aggiudicazione effettuate dal proprio consulente privato, che

avrebbe considerato quale relazione tecnica il documento Organizzazione

aziendale di progetto e quale allegato la Descrizione tecnica impianto;

si sarebbe dunque concentrato maggiormente sui contenuti tecnici piuttosto che

sui requisiti formali. L'esclusione dell'offerta dell'aggiudicataria, aggiunge

la Divisione, configurerebbe un formalismo eccessivo; al contrario, dovrebbe

semmai essere estromessa l'offerta della RI 1 siccome non adempirebbe il

requisito d'idoneità (CI5) prescritto dal capitolato (pos. 223.100), relativo

alle referenze del capoprogettto.

b. Anche l'CO 1 ha postulato il rigetto dell'impugnativa, annotando di aver

prodotto una relazione tecnica perfettamente conforme alle prescrizioni di

gara, ovvero la relazione Organizzazione aziendale di progetto, che non

supererebbe 6 pagine (escludendo copertina e indice). Il documento Descrizione

tecnica impianto costituirebbe invece un'ulteriore relazione prodotta volontariamente,

di carattere prettamente tecnico, a maggior garanzia della committenza.

Anche considerando quest'ultima quale relazione tecnica, la sua offerta non

potrebbe essere esclusa, sia per il carattere facoltativo del numero di pagine

indicato nel capitolato, sia per motivi di proporzionalità.

c. L'Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti (ULSA) non ha formulato

particolari osservazioni, rimettendosi alla presa di posizione della Divisione

delle costruzioni.

E. Con la replica e la duplica, la

ricorrente rispettivamente la Divisione delle costruzioni e l'aggiudicataria si

sono riconfermate nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio, sviluppando

ulteriormente le proprie tesi con argomenti di cui si dirà, se del caso, in

appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del

decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato

intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2011 del 6

febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLCIAP; RL 7.1.4.1.4). In quanto partecipante

al concorso, l'insorgente è senz'altro legittimata a contestare la decisione

con cui il Consiglio di Stato ha aggiudicato la commessa alla CO 1 [art. 15

cpv. 1bis lett. e CIAP, art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del

24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1)].

Il ricorso, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dal carteggio

completo concernente il concorso prodotto dal committente (art. 18 cpv. 1

LPAmm). Neppure le parti sollecitano l'assunzione di altre prove.

Considerandi

2.

2.1. Notoriamente, soltanto

offerte conformi alle prescrizioni di gara entrano in considerazione per

l'aggiudicazione. Le prescrizioni di gara costituiscono in effetti la legge

stessa del concorso e vincolano tanto i concorrenti, quanto il committente, che

deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il

profilo della parità di trattamento e del principio della trasparenza (cfr.

art. 1 cpv. 3 lett. b e c CIAP, art. 11 lett. a CIAP). Al momento della loro

apertura le offerte devono quindi risultare complete, corrette, nonché compilate

nel rispetto delle condizioni stabilite dal bando di concorso e della relativa

documentazione di gara (cfr. art. 40 cpv. 1 del regolamento di applicazione

della legge sulle commesse pubbliche e del concordato internazionale sugli

appalti pubblici del 12 settembre 2006; RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6). Questo, in

particolare, per permettere al committente di effettivamente raffrontare tra

loro le varie proposte ricevute e di scegliere quella oggettivamente più

vantaggiosa. Offerte difformi vanno per principio escluse dalla gara; la

difformità può consistere sia nella disattenzione di esigenze imposte dalla legge

o dalle regole del concorso, sia nella mancata compilazione di posizioni del

capitolato d'appalto, sia nell'offerta di prestazioni che non rispondono alle

prescrizioni fissate dagli atti di gara. Resta in ogni caso riservato il

principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di formalismo

eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (cfr. RtiD I-2014 n. 12,

consid. 3.1. con rinvii).

Queste regole valgono tanto nei concorsi retti dal CIAP, quanto in quelli

fondati sulla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL

7.1.4

).

2.2

Il capitolato prevedeva per il criterio di aggiudicazione della valutazione

qualitativa (3) la seguente disposizione (pos. 224.100, pag. 10):

La base di giudizio è la Relazione tecnica dell'offerente

(limita [recte: limitata] ad un massimo di 6 pagine A4) che dovrà

trattare i seguenti tre temi:

3.1

Organizzazione dell'offerente:

sarà aggiudicata l'analisi tecnica che l'offerente farà del mandato stesso per

comprendere se l'offerente ha recepito i concetti espressi nel progetto esecutivo

MP, le difficoltà tecniche e le soluzioni impiantistiche ed esecutive.

Si dovranno descrivere in particolare (non in ordine di importanza):

- le

esperienze della ditta offerente nell'esecuzione di impianti analoghi;

- le risorse umane disponibili (numero di persone,

formazione professionale, esperienza e possibilità di sostituzione) per la

commessa in oggetto;

- gli strumenti e i metodi di lavoro su cui il

committente può contare per la commessa in oggetto (mezzi, potenziale

costruttivo e progettuale delle ditte offerenti e loro ubicazione,

collaborazione tra le parti). Al termine dei lavori l'impianto dovrà essere

collaudato nel rispetto dei requisiti richiesti;

- la tempistica (programma lavori proposto) e la

qualità di intervento in caso di guasti;

- il Concetto Sicurezza comprendente un'analisi e

valutazione della descrizione delle misure prese per garantire la sicurezza sul

cantiere.

Punteggio: nota x 100 x 25%

3.2

Qualità dei materiali: sarà valutata la

qualità dei materiali e delle componenti offerte. Possono essere allegati tutti

i datasheet ritenuti necessari.

Punteggio:

nota x 100 x 50%

3.3

Organizzazione del cantiere: sarà valutata

la struttura operativa che l'offerente intende attivare per eseguire i lavori

richiesti.

L'offerente dovrà dimostrare di aver compreso il lavoro da eseguire,

individuando eventuali punti critici o fasi critiche di cantiere (mantenimento

di condizioni minime d'esercizio, spazi di deposito, aspetti ecologici, ecc.) e

proporre un modus operandi convincente per il lavoro previsto, incluse le

attività di installazione e test dal lato offerente, lo smantellamento e l'evacuazione

delle installazioni esistenti.

Punteggio: nota x 100 x 25%

Da questa prescrizione emerge anzitutto

in modo chiaro che determinante ai fini della valutazione del criterio (e dei sottocriteri)

in questione era la relazione tecnica. Altrettanto certo è che la stessa

posizione ha fissato inequivocabilmente un numero di pagine massimo (6) per

quest'ultimo documento, da produrre in formato A4 (limitata ad un massimo di

6.

pagine A4). Tale limite, essenzialmente volto a facilitare la comparazione

delle offerte da parte del committente, è stato accettato dai concorrenti. Nessuno

l'ha impugnato per eccepire la mancanza di prescrizioni sulle dimensioni dei

caratteri, il numero massimo di righe o i margini minimi, che avrebbero

ulteriormente contribuito a standardizzare le relazioni tecniche. Il limite è

dunque diventato vincolante (cfr. art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP). Ai concorrenti

era riservata unicamente la facoltà di allegare alla relazione tecnica tutti i datasheet

reputati necessari per le componenti offerte (cfr. ad 3.2 qualità dei

materiali), ovvero le schede tecniche che ne riassumevano le caratteristiche

principali.

Considerati i diversi aspetti che dovevano essere affrontati (analisi tecnica e

comprensione del mandato con descrizioni su esperienze della ditta, risorse

umane disponibili, strumenti e metodi di lavoro, tempistica e concetto

sicurezza; qualità dei materiali; indicazioni sulla struttura operativa, con

individuazione di punti critici), è comunque evidente che ponendo un limite basso

al numero di pagine, la stazione appaltante ha anche posto un freno al grado di

dettaglio della relazione tecnica, la quale - al di là del carattere e delle

spaziature nel testo che potevano lasciare ai concorrenti un certo margine di

manovra - doveva pertanto risultare sintetica e concentrarsi sugli aspetti

centrali.

Come visto in narrativa, il capitolato (pos. 252.130) specificava che la relazione

tecnica (conformemente a quanto descritto e richiesto alla citata

posizione 224.100 Criterio d'aggiudicazione n. 3) rientrava tra i

documenti considerati determinanti ai fini della classifica: la sua compilazione

carente o allestimento incompleto, avvertiva la stessa posizione, sarebbe stata

equiparata ad una mancata consegna, comportando l'estromissione dell'offerta.

2.3

Nel caso concreto, la ditta aggiudicataria ha allegato alla propria

offerta due atti distinti: uno intitolato Organizzazione aziendale di

progetto (di 8 pagine), l'altro Descrizione tecnica d'impianto (di

19.

pagine). Il primo contiene in generale indicazioni sull'organizzazione del

progetto, dal profilo delle risorse umane della ditta (organigramma,

pianificazione del personale) e della realizzazione tecnica (controllo qualità,

pianificazione test, quaderno oneri esecutivo, misure anticipate per posa

telecamere, certificazione interna). Il secondo, anche denominato relazione

tecnica (cfr. "nome file", pag. 2), descrive invece puntualmente il

funzionamento dell'impianto e dei suoi componenti, in particolare i dettagli

esecutivi dell'impianto video - ripresa immagini (telecamere, custodie,

connessioni alle unità di ripresa, schemi, ecc.) e della centrale tecnica (con

le diverse apparecchiature: sistemi di registrazione, controllo traffico,

ecc.), rinviando per ulteriori informazioni alle schede tecniche delle

singole componenti (cfr. ad es. pag. 4, 5, 6, ecc.), annesse separatamente.

Dalle spiegazioni fornite in questa sede, risulta che il committente, per il

tramite del proprio consulente progettista, ha considerato entrambi i documenti

ai fini della valutazione del terzo criterio di aggiudicazione, rispettivamente

dei tre sottocriteri (3.1, 3.2, 3.3), trattando la Descrizione tecnica d'impianto

quale allegato della relazione Organizzazione aziendale di cantiere (cfr.

risposta della Divisione delle costruzioni). Concentrandosi maggiormente

sui contenuti tecnici piuttosto che sui requisiti formali, il consulente ha

dunque considerato valida tutta la documentazione prodotta, assegnando alla

deliberataria la nota massima (6) per il sottocriterio dell'organizzazione del

cantiere (3.1) e della qualità dei materiali (3.2), e la nota 4 per l'organizzazione

del cantiere (3.3). In sede di valutazione, il consulente ha in particolare osservato

che la deliberataria ha presentato un'analisi molto dettagliata del

mandato affrontando le tematiche principali del progetto e analizzando in modo

sistematico e specifico tutti i dettagli dell'esecuzione. Si evince da quanto

esposto che l'offerente ha compreso pienamente la complessità del mandato,

quanto richiesto dal progettista, le richieste e lo scopo del progetto. Allegati

esaustivi e schemi di principio già improntati all'esecuzione dei lavori (cfr.

"tabella di valutazione qualitativa" del 16 giugno 2015, sub CO 1,

osservazioni nota 6, sottocriterio 3.1).

Come obietta la ricorrente, è evidente che tale deduzione non può essere

tutelata. Non occorre anzitutto disporre di particolari conoscenze tecniche per

rendersi conto che le due relazioni prodotte dall'CO 1 affrontano aspetti

progettuali diversi e che nessuna delle due è stata concepita come allegato

dell'altra. Al contrario, lette congiuntamente esse formano a tutti gli effetti

una relazione tecnica di 27 pagine, che affronta i diversi temi richiesti alla

pos. 224.100, ma che supera di gran lunga il numero di pagine massimo (6)

prescritto. Pagine che assommano addirittura a 28, se si considera anche la

descrizione del Concetto sicurezza (di un foglio) che la resistente ha

prodotto separatamente, ma che avrebbe dovuto essere inglobata nella relazione

tecnica (cfr. pos. 224.100, ad 3.1, pag. 10).

Dal momento che non ha corredato la sua offerta di una relazione tecnica conforme

a quanto descritto e richiesto alla posizione 224.100, a torto il

committente non l'ha esclusa dalla gara, così come le imponeva la pos. 252.130

del capitolato. Invano la resistente afferma che la Descrizione tecnica dell'impianto

configurerebbe solo un'ulteriore relazione prodotta volontariamente,

contenente spiegazioni tecniche aggiuntive, a maggior garanzia del

committente. Considerato il chiaro limite dettato dalle prescrizioni di

gara, i concorrenti non avevano in concreto una simile facoltà. Non potevano allegare

più relazioni, che trattassero separatamente i diversi temi che dovevano invece

essere integrati nella relazione tecnica esatta dalla pos. 224.100. La deliberataria

- al pari degli altri concorrenti - doveva pertanto dar prova di capacità di

sintesi, allegando un'unica relazione di 6 pagine (in formato A4), che toccasse

gli aspetti salienti dei temi richiesti, anziché produrre più fascicoli -

nessuno dei quali peraltro chiaramente designato come "relazione tecnica"

- e con un numero complessivo di pagine quattro volte superiore. Da questo

profilo, non le giova affermare che (almeno) uno dei due fascicoli presentava

solo 6 pagine (esclusi copertina e indice). Ancor meno può seriamente sostenere

che la Descrizione tecnica dell'impianto sarebbe assimilabile ad un datasheet,

al pari delle schede tecniche - queste sì allegate (per ulteriori informazioni).

La stretta applicazione delle regole di gara (pos. 224.100 e 252.130), frutto

di una deliberata scelta del committente - che come detto è stata accettata da

tutti i concorrenti ed è diventata vincolante (art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP) -

non configura eccesso di formalismo: al contrario, una conclusione opposta,

oltre che al principio di legalità, sarebbe contraria al principio della trasparenza

e della parità di trattamento (cfr. art. 1 cpv. 3 lett. b e c CIAP, art. 11

lett. a CIAP). Si tradurrebbe infatti in un'inammissibile modifica delle

prescrizioni di gara, palesemente discriminatoria nei confronti dell'insorgente,

che attenendosi al limite di pagine prescritto, ha prodotto una relazione

tecnica concisa e quindi priva di tutte quelle indicazioni di dettaglio, sparse

fra due allegati di 27 pagine, che hanno indotto il consulente a considerare

migliore l'analisi del mandato elaborata dalla ricorrente (cfr. tabella di

valutazione citata).

2.4

Stante quanto precede, la decisione del committente che ha deliberato la

commessa all'CO 1, anziché escludere la sua offerta dalla gara non può pertanto

essere confermata, in quanto lesiva del diritto.

3.

Resta ora da esaminare se, come

eccepisce in questa sede il committente, neppure la ricorrente potrebbe

conseguire l'aggiudicazione, poiché dovrebbe essere scartata per mancato adempimento

del requisito d'idoneità (CI5) prescritto dal capitolato (pos. 223.100),

relativo alle referenze del capoprogetto.

Contrariamente a quanto pretende l'insorgente, ai fini della verifica non osta

il fatto che il committente non abbia sollevato prima la questione, atteso che

l'estromissione di un concorrente per inidoneità non è rimessa alla libera

discrezione della stazione appaltante, ma è sancita dalla legge, come si vedrà

in appresso.

3.1

Secondo l'art. 13 lett. d CIAP, le disposizioni cantonali di

esecuzione garantiscono una procedura di verifica dell'idoneità degli offerenti

secondo criteri oggettivi e verificabili. Dal canto suo, l'art. 10 cpv. 2 lett. j RLCPubb/CIAP prevede che i

documenti di gara devono contenere le

prove e i criteri di idoneità. Queste norme impongono al committente di

predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti devono soddisfare per

entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione, quanto le prove che devono

produrre per dimostrarne l'adempimento. Gli offerenti che non soddisfano questi

criteri d'idoneità sono esclusi dalla procedura di aggiudicazione (art. 38 cpv.

1.

lett. e RLCPubb/CIAP).

3.2

Le cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la

capacità tecnica del concorrente di realizzare l'opera messa a concorso,

rispettivamente di fornire la prestazione oggetto della commessa. Forniscono quindi anzitutto informazioni sull'idoneità

del concorrente e non sulla bontà dell'offerta. Dottrina e giurisprudenza

ammettono tuttavia la possibilità di utilizzarle come criteri d'aggiudicazione

(cfr. al riguardo: DTF 139 II 489, consid. 2.1-2.2 con rinvii alla giurisprudenza e alla dottrina; RtiD I-2012 n. 14

consid. 2.2.1; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2015.60 del 30 aprile

2015, consid. 2.2 con rinvii).

Di regola, le referenze sono costituite da lavori analoghi, eseguiti dal

concorrente con soddisfazione del committente, in epoca preferibilmente recente

e per quanto possibile con il medesimo personale, soprattutto dirigente

(quadri, specialisti; RtiD I-2012 n. 14 consid.

2.2

; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1).

3.3

Le referenze possono essere personali o aziendali.

Le prime riguardano le persone che il committente considera determinanti per il

buon esito della commessa (cd. persone-chiave). Servono a dimostrare che il

concorrente dispone di personale qualificato non solo dal profilo dei titoli di

studio (cfr. art. 34 RLCPubb/CIAP), ma anche dal profilo dell'esperienza. Queste

referenze sono di natura strettamente personale. In caso di cambiamento del

datore di lavoro seguono il detentore.

Le seconde sono invece di spettanza di un determinato operatore economico,

ovvero di un insieme di persone, mezzi tecnici e competenze (cd. know-how),

che ha effettivamente fornito la prestazione indicata come referenza (cfr. sul

tema: STA 52.2012.386 del 6 dicembre 2012,

consid. 2.1-2.3, massimati

in Hubert Stöckli/Martin Beyeler,

Das Vergaberecht der Schweiz: Überblick - Erlasse - Rechtsprechung, 9. ed.,

Zurigo 2014, pag. 516 n. 89 seg.).

3.4

Nella valutazione delle referenze, il committente fruisce di un

ampio margine discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte

dell'autorità di ricorso unicamente nella misura in cui integra gli estremi

della violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di

potere (art. 16 cpv. 1 lett. a CIAP; cfr. Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, ad art. 61 LPamm, n. 2 d). Presupposto irrinunciabile ai fini

dell'esercizio di tale potere da parte del committente è un'adeguata conoscenza

delle prestazioni fornite a terzi, che vengono

addotte dai singoli concorrenti a titolo di referenza (cfr. al riguardo:

RtiD I-2010 n. 25, consid. 4.3 con rinvii;

RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2015.60 citata, consid. 2.4 con

rimandi).

3.5

Il capitolato richiedeva ai concorrenti, tra l'altro, di rispettare

i seguenti criteri di idoneità (pos. 223.100, pag. 7):

CI4 Ditta, o capofila di un consorzio,

che possa dimostrare di aver già eseguito, e messo in servizio almeno 1

progetto con tecnologia IP interfacciato con sistema di gestione sovraordinato,

compresa la collaborazione e l'assistenza per le integrazioni, paragonabile all'appalto

in oggetto, per un importo minimo di CHF 0.75 milioni concluso negli ultimi 10

anni.

Per progetto paragonabile si intende la realizzazione e messa in servizio di un

impianto di videosorveglianza per una galleria stradale sotto traffico o ferroviaria

con almeno 30 telecamere.

Si richiede di comprovare la buona esecuzione delle opere concluse con

documento di referenza da parte della committenza.

CI5 Ditta, o consorzio di ditte, con personale tecnico

sufficientemente preparato per l'esecuzione delle installazioni previste. Gli

offerenti dovranno pertanto disporre di un responsabile tecnico diplomato

quale ingegnere del ramo con almeno una referenza di progetto realizzato con

successo ricoprendo un ruolo analogo (capoprogetto o sostituto capoprogetto)

nella realizzazione e messa in servizio di un impianto videosorveglianza

equivalente al requisito descritto al CI 4; il responsabile tecnico dovrà

essere designato quale capoprogetto nell'organigramma di progetto ed essere

disponibile per questo ruolo a tutti gli effetti.

Per quanto qui interessa, da

quest'ultima prescrizione emerge esplicitamente che erano ritenuti idonei ai

fini della commessa solo gli offerenti che disponevano di un responsabile

tecnico qualificato - da designare quale capoprogetto - che dal profilo dell'esperienza

vantasse almeno una referenza (personale) per un progetto equivalente (ovvero

avente per oggetto la realizzazione e messa in servizio di un impianto di videosorveglianza

per una galleria stradale sotto traffico o ferroviaria con almeno 30 telecamere,

realizzato con successo negli ultimi 10 anni, per un importo di almeno CHF

0.75

mio) e nel quale avesse ricoperto un ruolo analogo (capoprogetto o

sostituto capoprogetto; cfr. pos. 223.100, CI5 in combinato disposto con CI4).

Il capitolato (pos. 252.110, cfr. lett. b) stabiliva che i documenti

comprovanti l'idoneità richiesta alla pos. 223.100, rientravano tra quelli considerati

non determinanti ai fini della classifica: se mancanti, il committente

aveva pertanto la facoltà (ma non l'obbligo) di richiederli anche

successivamente alla consegna dell'offerta, assegnando un termine perentorio

(di almeno 5 giorni) per produrli. La stessa disposizione avvertiva che, in

caso di mancata presentazione nei nuovi termini, l'offerta sarebbe stata esclusa.

3.6

Nel caso concreto, la RI 1 ha designato quale capoprogetto l'ingegnere

elettronico __________, allegando all'offerta un curriculum vitae, che riporta

i seguenti progetti referenziali:

- Tipografia __________ __________ (gestione messa

in servizio);

- Tipografia __________ __________ (gestione

concetti e sviluppo SPS SW);

- Fondazione __________ (progettazione)

modernizzazione IT ed estensione progetto RF-ID;

- Galleria __________ (progettazione)

modernizzazione impianto rilevamento fuoco fibrolaser, sistema spegnimento,

sistemi di automazione degli edifici e supervisione;

- __________ (progettazione) modernizzazione impianti

rilevamento fuoco con fibrolaser in 7 gallerie;

- __________ (progettazione) modernizzazione

impianto controllo e accesso con biometria;

- __________ (progettazione) impianto rilevamento

fuoco, intrusione, CCTV.

In sede di delucidazione delle offerte, il committente non ha sollecitato la ricorrente

a produrre dei documenti a comprova delle suddette referenze personali. Con e-mail

11.

giugno 2015, per il tramite del proprio progettista privato, ha invece chiesto

alla resistente di confermare - entro il 17 giugno 2015 - che il capoprogetto

designato (ing. __________) soddisfa i requisiti richiesti nei criteri CI4 e

CI5, con particolare riferimento ai progetti paragonabili definiti dal capitolato.

Il 12 giugno 2015 la RI 1 ha risposto positivamente alla suddetta richiesta

complementare sul profilo del nostro capoprogetto, precisando che come

si evince dalle sue esperienze (allegato consegnatovi), ha eseguito anche installazioni

per sistemi di videosorveglianza secondo i criteri di capitolato (cfr.

e-mail ing. __________). Nella sua descrizione, ha aggiunto, abbiamo

unicamente inserito le sue realizzazioni più importanti. Siamo comunque a

disposizione per un incontro allo scopo di enunciarvi altri progetti

equivalenti o simili (..). Il successivo 15 giugno, la ricorrente ha completato

la sua risposta, informando che __________ ha eseguito e terminato il progetto

di tecnica video per __________ __________, e che inoltre è stato ritenuto

idoneo in qualità di capoprogetto per il progetto video del __________ __________

(..).

Come censura in questa sede la stazione appaltante, né da queste risposte, né

dal curriculum vitae annesso all'offerta dell'insorgente è possibile dedurre

con certezza che l'ing. __________ disponga di almeno una referenza personale

conforme alle disposizioni del capitolato (pos. 223.100, CI5 in combinato

disposto con CI4). A prima vista, nessuno dei progetti referenziali elencati

nel curriculum vitae sembra in effetti riferirsi ad un progetto concernente la realizzazione

e messa in servizio di un impianto di videosorveglianza per una galleria

stradale sotto traffico o ferroviaria con almeno 30 telecamere. La

comunicazione 15 giugno 2015 non permette invece di chiarire le caratteristiche

dell'ulteriore progetto addotto dalla ricorrente (tecnica video per la __________,

tanto il ruolo assunto dall'ing.__________. Irrilevante è invece la sola

circostanza che quest'ultimo sarebbe stato ritenuto idoneo ai fini di un

altro progetto __________), nella misura in cui non se ne è concretamente

occupato.

In queste circostanze, non è dunque possibile dissipare il dubbio sollevato dal

committente e chiarire se l'insorgente debba o meno essere esclusa dalla gara per

mancato adempimento di un requisito d'idoneità, in applicazione degli art. 13

lett. d CIAP e 38 cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP.

3.7

Come visto, il capitolato non imponeva ai concorrenti di allegare all'offerta

la documentazione comprovante i requisiti d'idoneità, ma prevedeva che al

concorrente fosse se del caso assegnato un termine perentorio di 5 giorni per

produrla. Considerato che il committente, anziché procedere in tal senso, si è

limitato a chiedere una conferma del rispetto dei suddetti criteri, si

giustifica in concreto rinviargli gli atti affinché assegni all'insorgente un

termine perentorio di almeno 5 giorni per produrre la documentazione che

dimostri l'adempimento del requisito d'idoneità relativo alle referenze personali

del capoprogetto e si pronunci nuovamente. In particolare, l'insorgente dovrà

comprovare che l'ing. __________ ha già ricoperto negli ultimi 10 anni un ruolo

di capoprogetto o sostituto capoprogetto per un progetto equivalente ai sensi

della pos. 223.100 (CI5 e CI4), ovvero di realizzazione e messa in servizio di

un impianto di videosorveglianza per una galleria stradale sotto traffico o ferroviaria

con almeno 30 telecamere (per un importo di almeno CHF 0.75 mio).

4.

4.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere parzialmente

accolto, con conseguente annullamento della decisione di aggiudicazione. Gli atti

sono retrocessi al committente, affinché impartisca allaRI 1 un termine perentorio

di (minimo) 5 giorni per produrre la documentazione mancante - conformemente a

quanto indicato al precedente considerando - e si pronunci nuovamente.

4.2

L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della

domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

4.3

Dato l'esito, la tassa di giustizia è suddivisa tra la ricorrente e la

resistente, secondo il rispettivo grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Lo

Stato né va esente, ma è tenuto a rifondere all'insorgente, assistita da un

legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili, nella misura in cui risulta

vincente (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Le ripetibili tra l'insorgente e la CO 1 sono

invece compensate.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1

la decisione 23 giugno 2015 del

Consiglio di Stato, che ha deliberato alla CO 1 la fornitura, il montaggio e la

messa in servizio di un nuovo impianto di videosorveglianza della galleria __________,

è annullata;

1.2

gli atti sono rinviati al

Consiglio di Stato affinché proceda come indicato al consid. 4.1.

2.

La tassa di giustizia di fr. 4'000.-

è suddivisa tra la RI 1 e la CO 1, in ragione di ½ ciascuno.

Alla ricorrente va restituita la somma di fr. 7'000.- versata in eccesso a

titolo di anticipo delle presunte spese processuali. Lo Stato rifonderà all'insorgente

fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

Le ripetibili tra la RI 1 e la CO 1 sono compensate.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle

condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La segretaria