52.2015.35
Diniego per l'uso di un'abitazione quale residenza secondaria
8 novembre 2017Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2015.35
Lugano
8 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan
Maria Tattarletti, vicepresidente,
Marco
Lucchini, Matea Pessina
vicecancelliere:
Mariano
Morgani
statuendo
sul ricorso 26 gennaio 2015 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la
decisione 3 dicembre 2014 (n. 5526) del Consiglio di Stato che respinge il gravame
presentato dal ricorrente avverso la decisione 18 febbraio 2014 con cui il
municipio di Locarno gli ha negato l'autorizzazione per l'uso quale residenza
secondaria dell'abitazione al mapp. __________ di quel comune;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Il 13 settembre 1976, __________
ha acquistato il mapp. __________ di Locarno, di mq 879, staccati dalla part. __________,
di proprietà di __________. Sul fondo, attribuito alla zona residenziale
pedemontana dal vigente piano regolatore del comune di Locano, Settore 2 e 3, è
stata costruita una casa d'abitazione, strutturata in 3 livelli: un'autorimessa
al piano superiore (livello strada), un appartamento di 3½ locali al piano intermedio
di circa 150 mq, utilizzato da __________ come residenza primaria (domicilio)
sino al suo decesso nell'aprile 2003, ed un livello inferiore (pianoterra),
dove attualmente trovano posto, oltre ai locali tecnici, due monolocali (di 35,
rispettivamente 45 mq circa), muniti di bagno e cucina, la cui epoca di
realizzazione non emerge con certezza dagli atti.
b. Il 10 settembre 1979, __________
ha donato al figlio RI 1, qui ricorrente, una quota di comproprietà di un mezzo
della part. __________, riservandosi il diritto di usufrutto. Da allora, RI 1
avrebbe parzialmente utilizzato l'abitazione quale casa di vacanza, sino al
2003.
c. Nel 2004, dopo che RI 1
ne è divenuto proprietario unico per divisione ereditaria, la casa d'abitazione
è stata oggetto di lavori di rinnovamento.
Di seguito, dal 1°
settembre 2004 al 30 novembre 2008 è stata affittata interamente come residenza
primaria a __________. Successivamente, altre persone hanno locato l'appartamento
al livello intermedio al medesimo scopo per periodi di tempo più o meno lunghi,
inframezzati a periodi senza locazione (cfr. ricorso 5 marzo 2015 al Consiglio
di Stato, pag. 2 seg.).
d. Il 10 dicembre 2013, RI
1 ha chiesto al municipio il permesso di utilizzare la casa d'abitazione esclusivamente
come residenza secondaria, dato che la sua ubicazione e la sua struttura
renderebbero difficile il suo uso come residenza primaria e che l'applicazione
rigida del limite del 35% di superficie utile lorda (SUL) destinata ad uso
secondario previsto dall'art. 30bis delle vigenti norme di attuazione del piano
regolatore (NAPR) del comune di Locarno/Territorio urbano non sarebbe (stata)
giustificata dalle circostanze.
e. Con decisione 18
febbraio 2014 il municipio ha negato la postulata autorizzazione.
Evidenziato come la
domanda fosse stata trattata alla stregua di una domanda per cambiamento di
destinazione ai sensi della legge edilizia
cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL
7.1.2.1) e del relativo regolamento di applicazione, l'esecutivo
comunale ha anzitutto ritenuto che il proposto cambiamento porterebbe la quota
di residenza secondaria al 100%, in netto contrasto con quanto previsto dalle
NAPR per la zona di situazione. Di seguito, rilevato come non vi fossero motivi
per ritenere che l'edificio non possa essere utilizzato quale residenza
primaria, ha escluso che fossero dati gli estremi di un caso di rigore ai sensi
dell'art. 30bis cpv. 2 NAPR. Abbondanzialmente, il municipio ha rilevato che l'autorizzazione
richiesta potrebbe essere rilasciata limitatamente ai due monolocali ubicati al
piano inferiore dello stabile.
B. Adito da RI 1, con giudizio
3 dicembre 2014 il Consiglio di Stato ha respinto il suo gravame, confermando il
provvedimento municipale.
Riassunto il contesto
relativo all'approvazione in votazione popolare in data 11 marzo 2012
dell'iniziativa Weber ed illustrate le conseguenze dell'introduzione dell'art.
75b della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18
aprile 1999 (Cost.; RS 101) alla luce delle sentenze 22 maggio 2013 del
Tribunale federale (DTF 139 II 243 e 139 II 263), il Governo ha anzitutto
constatato che il comune di Locarno non rientra (più) nel novero di quelli ove
la quota di abitazioni secondarie supera il 20% del totale delle abitazioni. Ha
pertanto concluso che al caso di specie fossero applicabili le limitazioni
previste dalla normativa comunale, segnatamente dall'art. 30bis NAPR. Di
seguito, evidenziato come la proprietà fosse stata utilizzata come residenza
primaria dalla madre del ricorrente fino al suo decesso e poi da terzi
affittuari (almeno) fino al 2008, il Governo ha in sostanza ritenuto che al
momento dell'entrata in vigore della citata norma l'abitazione fosse adibita a
residenza primaria, non essendo mai stata presentata una domanda per
cambiamento di destinazione. Vista la latitudine di giudizio riservata all'autorità
comunale, l'Esecutivo cantonale ha inoltre reputato esente da critiche la conclusione
municipale di non considerare dati i presupposti di un caso di rigore e,
quindi, per concedere una deroga. In concreto, non vi sarebbe del resto un'intollerabile
restrizione del diritto di proprietà, visto che nessun particolare intervento
edilizio sarebbe necessario per destinare una parte della proprietà,
attualmente già suddivisa in tre unità indipendenti, a residenza secondaria e
che il municipio di Locarno avrebbe già dato la sua disponibilità in tal senso.
C. a. Contro il predetto
giudizio governativo, con ricorso 26 gennaio 2015 RI 1 si aggrava davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in via principale il suo annullamento
assieme a quello della decisione municipale e la concessione dell'autorizzazione
per l'utilizzo quale residenza secondaria di tutta l'abitazione al mapp. __________.
In via subordinata, postula il rinvio degli atti al Consiglio di Stato per
nuova decisione, mentre in via ancor più subordinata, chiede che la causa sia
retrocessa al municipio.
L'insorgente rimprovera al
Governo di aver violato il suo diritto di essere sentito, sia rifiutando di
procedere al sopralluogo sollecitato, necessario in particolare per valutare i
presupposti del caso di rigore, sia non motivando adeguatamente la propria
decisione. L'Esecutivo cantonale avrebbe inoltre accertato i fatti in modo
inesatto. In particolare, avrebbe ritenuto che l'abitazione è stata
prevalentemente utilizzata quale residenza primaria, mentre invece dal 1979 al
2003 egli ne avrebbe fatto parziale uso come appartamento di vacanza.
Contrariamente a quanto assunto, l'immobile andrebbe poi considerato quale
abitazione unifamiliare, vista la sua struttura e la superficie ridotta dei
monolocali. Le autorità inferiori avrebbero altresì omesso di considerare che
nel 1979, prima quindi dell'entrata in vigore dell'art. 30bis NAPR, l'abitazione
(recte: la part. __________) gli è stata donata in ragione del 50%. Da allora,
vi sarebbe dunque stata una destinazione mista. Potrebbe dunque continuare a
beneficiarne. Irrilevante sarebbe la circostanza che tra il 2004 ed il 2008 la
casa sia stata locata come residenza primaria. In concreto sarebbero pertanto soddisfatte
anche le condizioni per ammettere un caso di rigore ai sensi dell'art. 30bis
cpv. 2 NAPR. A maggior ragione visto lo scarso interesse riscontrato per un
utilizzo a scopo primario. Secondo il ricorrente, il municipio avrebbe dovuto
perlomeno autorizzare un utilizzo a scopo secondario nel limite consentito del
35% della SUL esistente. A torto, il Governo non avrebbe riformato la decisione
in questo senso o, almeno, retrocesso gli atti al municipio a tale scopo. Da
ultimo, l'insorgente contesta la costituzionalità dell'art. 30bis NAPR, che
imporrebbe delle limitazioni eccessive, violando la garanzia della proprietà
fondiaria. Il proprietario di una casa unifamiliare deve in effetti procedere
ad una ristrutturazione per poterla utilizzare parzialmente come residenza
secondaria. La limitazione prescinde inoltre dalla situazione esistente all'interno
delle singole zone. Sarebbe invece giustificata solo se limitasse il numero
complessivo delle abitazioni a scopo secondario all'interno di queste ultime ed
in presenza di interventi importanti sulla sostanza edilizia.
b. All'accoglimento del
ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
Ad identica conclusione
perviene il municipio, con argomenti che, per quanto necessario, verranno
ripresi in appresso.
c. In sede di replica e
duplica, le parti ribadiscono e sviluppano le loro tesi, riconfermandosi nelle
rispettive conclusioni.
D. a. Nel frattempo, in data 25
marzo 2015 il ricorrente ha inoltrato, per il tramite del suo architetto, un'istanza
al municipio con cui ha chiesto di autorizzare l'uso quale residenza secondaria
dell'appartamento al piano intermedio dell'edificio sito al mapp. _____.
b. Anche in questo caso la
domanda è stata trattata alla stregua di una notifica di costruzione per
cambiamento di destinazione dal municipio, il quale ha negato il postulato
permesso con decisione 2 luglio 2015.
Precisato
come la SUL abitativa dell'appartamento in oggetto è di mq 144.50, mentre
quella dei due piccoli appartamenti al piano terra ammonta a mq 43.30,
rispettivamente a mq 37.20, l'esecutivo comunale ha ritenuto che il
proposto cambiamento d'uso non potesse essere autorizzato, poiché porterebbe la
quota di residenza secondaria sul fondo al 64.22%, in netto contrasto con
quanto prescritto. Esclusa la sussistenza dei requisiti per ammettere un caso
di rigore, il municipio ha rilevato in via abbondanziale che, tenuto conto del
limite del 35%, l'autorizzazio-ne richiesta potrebbe essere rilasciata unicamente
per uno dei due appartamenti ubicati al piano inferiore dello stabile.
c. Il ricorso inoltrato
dall'insorgente al Consiglio di Stato contro il nuovo provvedimento municipale
è stato ritirato dopo che in data 19 maggio 2016 l'autorità di ricorso ha
proceduto ad un sopralluogo. Il 13 luglio 2016 l'impugnativa è dunque stata
stralciata dai ruoli.
E. Con scritto 11 luglio 2017,
il patrocinatore del ricorrente ha comunicato di mantenere il ricorso 26
gennaio 2015.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall'art. 21 cpv. 1 LE. Certa è la
legittimazione attiva del ricorrente [art.
21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1)]. Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm),
è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Le prove sollecitate
dall'insorgente, in particolare il sopralluogo, non appaiono atte a procurare
al Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. I
quesiti sollevati, del resto, sono essenzialmente di natura giuridica.
Considerandi
2.
Oggetto del presente
giudizio sono unicamente la decisione 18 febbraio 2014 del municipio di
Locarno, rispettivamente il giudizio governativo che l'ha confermata. Esula
invece dallo stesso la decisione municipale 25 marzo 2015, con cui l'esecutivo
comunale ha nel frattempo negato all'insorgente il permesso per l'uso quale
residenza secondaria del solo appartamento ubicato al piano intermedio dell'edificio
al mapp. __________. Il fatto che il ricorrente abbia ritirato il ricorso
inoltrato al Governo contro quest'ultima decisione non porta d'altro canto a
ritenere che l'impugnativa qui in esame, che l'interessato ha dichiarato di
voler mantenere, sia divenuta priva d'oggetto.
3.
Preliminarmente va
disattesa la censura con cui l'insorgente lamenta una duplice violazione del
suo diritto di essere sentito, ch'egli ravvisa, da un lato, nel fatto che il
Consiglio di Stato non ha esperito il sopralluogo richiesto e, dall'altro,
nella carente motivazione del giudizio governativo.
3.1
Dal diritto di essere
sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., la giurisprudenza ha dedotto in
particolare la facoltà di consultare gli atti, di partecipare all'assunzione
delle prove e di determinarsi al riguardo, di fornire prove sui fatti rilevanti
per il giudizio, di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento
prima che sia presa una decisione, nonché di ottenere una decisione motivata
(DTF 126 I 15 consid. 2aa, 124 I 49 consid. 3a, 122 I 109 consid. 2a, 120 Ib
379.
consid. 3b). L'obbligo di motivazione impone all'autorità di menzionare,
almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto
che nell'altro. Non esige ch'essa si esprima su ogni asserzione delle parti; basta
che lo faccia sulle circostanze significative, atte a influire in qualche
maniera sul giudizio di merito. La garanzia ha essenzialmente lo scopo di
permettere, da un lato, agli interessati di afferrare le ragioni che stanno
alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa e,
dall'altro, all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid.
2b).
3.2
In concreto, il
Governo ha rinunciato ad esperire un sopralluogo, ritenendo che la situazione
risultasse sufficientemente chiara dagli atti, in specie dai piani prodotti. In
sostanza, ha reputato che il suo giudizio potesse essere reso sulla base degli
elementi agli atti. La conclusione non presta il fianco a critiche. Come
accennato, le questioni che si pongono nella fattispecie sono essenzialmente di
natura giuridica. Del resto, l'esperimento di un sopralluogo non ha impedito al
ricorrente di ritirare il ricorso inoltrato contro la decisione municipale 25
marzo 2015, con cui l'esecutivo comunale, fondandosi sostanzialmente sulle
stesse argomentazioni qui in esame, gli ha nel frattempo negato il permesso per
l'uso quale residenza secondaria del solo appartamento ubicato al piano
intermedio dell'edificio al mapp. ______.
3.3
Nel giudizio impugnato,
il Governo ha spiegato, in modo non solo succinto, le ragioni che a suo avviso osterebbero
al postulato cambiamento di destinazione e che lo hanno quindi spinto a
tutelare il diniego del permesso. Anche se non ha affrontato diffusamente tutte
le critiche addotte dall'insorgente, la sua decisione non integra gli estremi
di un diniego di giustizia. Come detto, esso non era tenuto a confrontarsi
compiutamente con ogni allegazione sollevata, potendo limitarsi a quelle
considerate pertinenti (cfr. DTF 133 I 270 consid. 3.1, 130 II 530 consid. 4.3,
126.
I 97 consid. 2b). Decisivo è unicamente che dalla motivazione addotta
risultano i motivi principali che hanno guidato il suo giudizio, permettendo al
ricorrente di comprenderne la portata e di aggravarsi davanti a questa Corte
con piena cognizione di causa. Se tale giudizio sia condivisibile, non è
questione che concerne il diritto di essere sentito, bensì il merito della vertenza.
4.
4.1. A seguito dell'accoglimento
in data 11 marzo 2012 dell'ini-ziativa popolare
denominata "Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie",
la Costituzione federale è stata integrata con una nuova
disposizione sulla costruzione di abitazioni secondarie (art. 75b Cost).
Secondo tale norma, la quota di abitazioni secondarie rispetto al totale delle
unità abitative e della superficie lorda per piano utilizzata a scopo abitativo
di un comune non può eccedere il 20% (cpv. 1). La legge, prosegue il disposto
(cpv. 2), obbliga i comuni a pubblicare ogni anno il loro piano delle quote di
abitazioni principali unitamente allo stato dettagliato della sua esecuzione.
Locarno era tra i comuni
in cui si presumeva che la quota di abitazioni secondarie superasse il 20% del
totale delle abitazioni. Per questo motivo, figurava nell'allegato
all'ordinanza sulle abitazioni secondarie del 22 agosto 2012 (OASec 2012; RU
2012, 4583, in vigore dal 1.1.2013 al 31.12. 2015). Tale presunzione è stata
tuttavia confutata con successo dall'ente locale interessato, facendo capo alla
possibilità concessagli a tale scopo dall'art. 1 cpv. 3 dell'ordinanza citata. Di
conseguenza, il comune di Locarno è stato stralciato dall'allegato suddetto a
far tempo dal 15 maggio 2013. Nel frattempo, la OASec 2012 è stata sostituita
dall'ordinanza sulle abitazioni secondarie del 4 dicembre 2015 (OASec; RS
702.
), che pure prevede un allegato analogo, nel quale il comune di Locarno
non figura. Attualmente, la normativa federale volta a limitare le residenze
secondarie non trova dunque applicazione a Locarno. Nessuno pretende il
contrario. Applicabili sono quindi soltanto le (eventuali) limitazioni d'uso
previste dal diritto cantonale o comunale, che la (nuova) disciplina federale
sulle residenze secondarie non ha comunque escluso (cfr. art. 11 cpv. 1 legge
federale sulle abitazioni secondarie del 20 marzo 2015; LASec; RS 702; cfr.
anche art. 3 cpv. 1 OASec 2012).
4.2
Il 30 novembre 1987,
il consiglio comunale di Locarno ha adottato l'art. 30bis NAPR, volto a
limitare le possibilità di utilizzazione di uno stabile quale residenza
secondaria. La norma, approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 2210
del 19 aprile 1988, ha attualmente il seguente tenore:
1Le
costruzioni residenziali devono assumere la destinazione a scopi abitativi
primari, previo computo dei seguenti limiti ammessi per le residenze secondarie:
-omissis-
nella
zona res. pedemontana al massimo il 35% SUL abitativa
-omissis-
In caso di
sfruttamento parziale del fondo, fa stato la SUL effettivamente realizzata.
2Le residenze
secondarie esistenti al momento dell'entrata in vigore di questa norma possono
mantenere questa destinazione, eccettuati i casi in cui:
a)
vi sia alienazione a terzi.
Non costituisce
alienazione a terzi la devoluzione per causa di eredità;
b) vi sia un
intervento edilizio importante quale l'ampliamento, la trasformazione e la ricostruzione.
Nei casi
previsti dalle lett a) e b) la destinazione deve essere resa conforme secondo
le modalità previste dalla cifra 1.
Resta riservato
il caso di rigore. Nell'accertare l'esistenza di un caso di rigore il Municipio
tiene conto della situazione personale dell'obbligato, della durata delle sue
relazioni con il Comune, dell'idoneità all'uso dell'abitazione e dell'effettivo
delle residenze secondarie nella zona in rapporto a quelle primarie.
3Le residenze
primarie esistenti al momento dell'entrata in vigore di questa norma possono
mantenere questa destinazione nei limiti stabiliti dalla cfr. 1.
4Ogni
modifica del modo di utilizzazione configura un cambiamento di destinazione ed
è soggetta al rilascio del permesso di costruzione.
La norma stabilisce
la regola che le costruzioni residenziali devono essere destinate prioritariamente
a scopi abitativi primari. Una percentuale massima, variabile in funzione delle
diverse zone, della SUL abitativa può tuttavia essere usata come residenza
secondaria (cpv. 1). Nella zona residenziale pedemontana, ove è ubicata la
proprietà del ricorrente, tale percentuale, fissata in origine al 30%, ammonta
al 35%, secondo la versione modificata dell'art. 30bis NAPR, adottata dal
consiglio comunale il 1° luglio 2002 ed approvata dal Consiglio di Stato con
risoluzione n. 168 del 14 gennaio 2003. Diversamente da quanto contempla la
normativa federale, secondo cui il tipo di
uso abitativo delle abitazioni realizzate in virtù del diritto anteriore è
libero (cfr. art. 11 cpv. 1 LASec), il disposto comunale prevede inoltre
una limitata tutela delle situazioni acquisite, sancendo che le residenze secondarie
esistenti al momento dell'entrata in vigore della norma possono mantenere
questa destinazione, purché non vi sia un'alienazione a terzi o un intervento
edilizio importante. Casi, questi, nei quali subentra l'obbligo di adeguare la
destinazione al nuovo diritto. Resta comunque riservato il caso di rigore (cpv.
2).
5.
Il ricorrente contesta in
sostanza la decisione di non rilasciargli l'autorizzazione edilizia per l'utilizzo
quale residenza secondaria della casa d'abitazione al mapp. __________. A torto.
5.1
Il permesso postulato
non può essere rilasciato in base al cpv. 1 dell'art. 30bis NAPR. Nella zona
residenziale pedemontana, ove è ubicata la proprietà del ricorrente, la
percentuale massima di SUL abitabile che può essere destinata alla residenza
secondaria è infatti pari al 35%. Non è dunque possibile modificare
(parzialmente o interamente) le condizioni d'uso dell'abitazione in discussione
per renderla interamente (100%) usufruibile come casa di vacanza.
5.2
L'edificio che sorge
sul mapp. __________ è anteriore all'entrata in vigore dell'art. 30bis NAPR. In
base al diritto autonomo comunale era/è dunque da considerare come una
costruzione realizzata in base al diritto anteriore, che poteva/può beneficiare
della limitata tutela delle situazioni acquisite in base al cpv. 2 della norma.
Anche da questo profilo, è tuttavia escluso che il ricorrente possa rivendicare
il rilascio del permesso postulato. Neppure l'insorgente pretende infatti che
la casa d'abitazione in discussione fosse all'epoca interamente usata come
residenza secondaria e che tale destinazione
sia anche perdurata nel tempo. Quand'anche si possa ammettere che tra il 10
settembre 1979, data alla quale sua madre gli ha donato una quota di comproprietà
di un mezzo della part. __________, ed il decesso di quest'ultima nel 2003 egli
avesse usufruito di una parte dell'abitazione come casa di vacanza, è evidente
che durante tutto questo periodo - e, quindi, anche al momento in cui è entrato
in vigore l'art. 30bis NAPR - l'immobile ha avuto prioritariamente una
destinazione primaria (domicilio della madre). Destinazione, quest'ultima, che
è stata mantenuta anche successivamente ed addirittura estesa, dato che, dopo i
lavori di rinnovamento eseguiti nel 2004, l'intero edificio è stato locato come
residenza primaria a __________. Sicché, oltre a non poter rivendicare la
tutela delle situazioni acquisite offerta dall'art. 30bis cpv. 2 NAPR per tutto
l'immobile, l'insorgente non può nemmeno pretendere di beneficiare di tale tutela
parzialmente, ovvero per l'uso parziale a scopo secondario della casa, avendo
abbandonato tale uso per un periodo non trascurabile di tempo (perlomeno 4
anni). Per principio, non è infatti possibile invocare la tutela delle
situazioni acquisite per un uso (residenza secondaria) cessato da tempo o
abbandonato non solo occasionalmente (cfr. STA 52.2003.33 del 9 aprile 2003
consid. 3.3; Konrad
Willi, Die Besitzstandsgarantie für vorschriftswidrige Bauten und
Anlagen innerhalb der Bauzonen, Zurigo 2003, pag. 21). Decidere
diversamente significherebbe ammettere una libertà d'uso sconosciuta al diritto
comunale applicabile (cfr. supra consid. 4.2.).
5.3
Contrariamente a quanto pretende il ricorrente, resiste alle critiche anche la
decisione del municipio, avallata dal Governo, di non considerare realizzate
le condizioni per ammettere la sussistenza di un caso di rigore e, quindi, per
derogare alle norme applicabili. In effetti, nella misura in cui l'insorgente evoca
la circostanza di aver acquisito l'abitazione per donazione e successione, va
rilevato che quand'anche si volesse ritenere che con la possibilità di deroga
in casi di rigore il legislatore comunale abbia voluto - in analogia ad altri
ordinamenti comunali che contemplano la medesima nozione (cfr., ad esempio,
commentario all'art. 46 NAPR di Brissago; STA
90.2007.152
del 7 gennaio 2009 consid. 3.2, relativa al comune di Astano)
- salvaguardare la facoltà di talune categorie di persone (ad esempio, persone
originarie del comune o che hanno instaurato rapporti sociali consolidati
durante il loro soggiorno e che si trasferiscono altrove, oppure, ancora, che
hanno ereditato da parenti stretti un bene immobile) di mantenere la propria abitazione
o l'abitazione di famiglia come residenza secondaria, l'istituto in questione
esige che l'interessato ne faccia richiesta non appena ne siano date le circostanze,
ossia, tornando agli esempi citati, al momento del trasferimento oppure della
successione. Non consente invece di attendere di farlo a distanza di tempo,
quando più convenga. In particolare, non permette d'invocare il caso di rigore
dopo che l'uso primario è continuato nel tempo. Ora, nel caso concreto, come
visto, neppure l'uso parziale a scopo secondario dell'immobile è perdurato dopo
che il ricorrente è divenuto proprietario unico dell'immobile per causa di successione
(divisione ereditaria), posto ch'egli ha locato l'intero edificio come
residenza primaria per un periodo non trascurabile di tempo. Invano il ricorrente
sostiene d'altro canto che la costruzione al mapp. __________ non sarebbe
adatta per un uso residenziale primario. La tesi è infatti smentita già dal
fatto che per oltre vent'anni la casa ha costituito il domicilio di sua madre e
che anche successivamente è stata locata a terzi, che l'hanno utilizzata come
abitazione primaria.
6.
Da disattendere siccome tardiva è infine la censura con cui, in sostanza,
il ricorrente contesta la costituzionalità dell'art. 30bis NAPR, che a suo
avviso imporrebbe delle limitazioni eccessive, violando la garanzia della
proprietà.
In effetti, per costante
giurisprudenza, il controllo incidentale di
un piano regolatore per rapporto al diritto di rango superiore è consentito
soltanto in casi eccezionali, ovvero se al momento dell'adozione del
piano il proprietario gravato non poteva rendersi pienamente conto delle limitazioni
impostegli, se la procedura non gli ha offerto in quella sede la possibilità di
tutelare adeguatamente i suoi interessi, oppure se viene fatto valere che a
seguito di una modifica delle circostanze o del diritto di rango superiore è
venuto meno l'interesse pubblico, che aveva a suo tempo giustificato l'adozione
del piano e la conseguente restrizione della proprietà. Il Tribunale federale ha
ulteriormente precisato che sono escluse dal controllo costituzionale a
posteriori soltanto le disposizioni intrinsecamente connesse con il piano di
utilizzazione, che determinano cioè il genere, la natura e la misura dell'utilizzazione
cartograficamente illustrata. Possono invece essere esaminate posteriormente
nel caso concreto le normative che si riallacciano alla situazione personale
dell'interessato o la cui portata prescinde dalle singole zone di utilizzazione
(DTF 116 Ia 207 consid. 3b; STA 52.2005.219 del 15 settembre 2005 consid.
2.1
). Condizioni, queste, che nella fattispecie non si
verificano. Nemmeno il ricorrente del resto lo pretende. In effetti, l'art.
30bis NAPR stabilisce, tra l'altro, le utilizzazioni residenziali ammesse nella
zona residenziale pedemontana e le
relative eccezioni, limitando l'uso di alloggi a scopo di residenza secondaria.
Si tratta dunque di una normativa
sprovvista di carattere generale ed astratto. Sebbene sia rivolta ad un numero
imprecisato di proprietari, essa è intrinsecamente correlata al piano
delle zone. Determinante è quindi che il ricorrente non si
è a suo tempo opposto all'adozione dell'art. 30bis NAPR, benché potesse
valutare con precisione il pregiudizio che
la controversa limitazione dell'uso secondario gli avrebbe potuto arrecare. La
costituzionalità dell'art. 30bis NAPR, invero non scontata per talune sue
declinazioni che peraltro qui non interessano (cfr. STA 90.2007.152 citata,
consid. 5.2.2.), non può quindi più essere
esaminata in questa sede. D'altronde, nella misura in cui l'insorgente sostiene
che giustificata da un interesse pubblico e rispettosa del principio della
proporzionalità sarebbe unicamente la limitazione del numero complessivo delle
abitazioni secondarie e non invece, come in concreto, la limitazione
percentuale applicata ai singoli fondi, egli omette di considerare, come
giustamente sottolinea il municipio in sede di risposta (pag. 6), che quest'ultima
soluzione, peraltro nota in altri ordinamenti comunali, garantisce maggiormente
la parità di trattamento tra tutti i proprietari in ogni singola zona. Impedisce
infatti le discriminazioni derivanti dall'esaurimento del contingente ("chi
primo arriva, meglio alloggia") e, per principio, consente ad ogni
proprietario un utilizzo anche secondario del proprio fondo, in misura della
percentuale della SUL abitativa valida per la zona di situazione. Certo, di per
sé tale soluzione conviene maggiormente agli stabili plurifamiliari che non a
quelli unifamiliari. Osta infatti, per implicita volontà del legislatore
comunale, alla realizzazione di un (nuovo) edificio unifamiliare integralmente
destinato a residenza secondaria, come pure, riservati i casi delle residenze
secondarie preesistenti che godono della tutela delle situazioni acquisite ed i
casi di rigore, allo sfruttamento integrale come abitazione secondaria - previo
cambio di destinazione parziale o totale - di un edificio unifamiliare
esistente. Non impedisce però di trasformare in residenza secondaria il 35%
della SUL abitativa di un edificio unifamiliare esistente, adottando i necessari
accorgimenti. Lo dimostra il caso qui in discussione. Come giustamente
evidenziato dalle autorità inferiori, in effetti, la suddivisione della
proprietà del ricorrente - in origine verosimilmente concepita come abitazione
unifamiliare - in tre abitazioni indipendenti (cfr. al riguardo pure
EDI.2015.275: verbale di sopralluogo 19 maggio 2015) consente di destinare a
residenza secondaria, senza soverchie difficoltà tecniche, il 35% della SUL
abitativa, corrispondente grossomodo ai due monolocali situati al pianterreno
dell'edificio. Spetta tuttavia all'insorgente farne, se del caso, specifica
richiesta al municipio, che ha peraltro dato a più riprese la sua disponibilità
in tal senso.
7.
7.1.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
7.2
Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo
soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Non
si assegnano ripetibili al comune, non patrocinato (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di
fr. 1'800.-, già anticipata, è posta a carico del ricorrente. Non si assegnano
ripetibili.
3.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere