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Decisione

52.2015.356

Licenza edilizia. Costruzioni accessorie. Distanze

23 giugno 2016Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. RI 1 e RI 2, qui

ricorrenti, sono comproprietari di un fondo (part. __________), situato a

Castel San Pietro, nella frazione di Gorla, a cavallo tra la zona del nucleo di

villaggio (NV) e la zona residenziale R3. Sulla parte del terreno assegnata

alla zona NV, vi è tra l'altro una tettoia (sub. K) adibita a letamaio, attualmente

usata come deposito. Il manufatto, lungo ca. 6.60 m e largo 3.40 m, è parzialmente

contiguo a un edificio censito quale pollaio (sub. B), ubicato sul fondo contermine

verso ovest (part. __________), di proprietà di __________.

SCHEMA

N

PART.

PART.

sub. B sub. K

PART. __________ PART. __________

L'edificio censito quale pollaio

(sub. B), sul muro perimetrale est non contiguo alla tettoia, presenta un vano

aperto su cui si tornerà più avanti.

b. Con decisione 28 maggio 2014,

il municipio ha negato ai ricorrenti il permesso di ampliare la predetta

tettoia, allungandola di un paio di metri verso nord.

Adito su ricorso degli insorgenti, con

risoluzione 12 novembre 2014, il Consiglio di Stato ha tutelato il diniego,

ritenendo che il manufatto - da

assimilare ad una costruzione principale siccome alto fino a 3.40 m - non

potesse essere ampliato, poiché disattendeva la distanza minima (4 m)

prescritta dall'art. 51 delle norme di attuazione

del piano regolatore (NAPR) verso il fondo vicino (part. __________),

che presenta un'apertura.

B. a. Con notifica 24 novembre

2014, i ricorrenti hanno nuovamente domandato

al municipio la licenza edilizia per ampliare la loro tettoia. Il progetto

divergeva dal precedente solo per l'altezza della parte aggiunta sul

lato nord, contenuta in 3.00 m.

b. Dopo che gli insorgenti avevano sollecitato l'ufficio tecnico a bloccare la

pubblicazione della notifica (per chiarire l'altezza della tettoia), con

decisione 28 gennaio 2015 il municipio ha negato loro la postulata licenza, senza ulteriori formalità. L'autorità

comunale ha ritenuto che la situazione di fatto e di diritto fosse

identica a quella alla base del precedente

rifiuto, da cui non sarebbe possibile scostarsi. Il progetto, ha

aggiunto, non potrebbe pertanto essere autorizzato, siccome in contrasto con le

distanze prescritte dall'art. 51 NAPR. La decisione, considerata meramente confermativa,

è stata dichiarata non impugnabile.

C. Con giudizio 24 giugno 2015,

il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata dai ricorrenti

avverso il suddetto provvedimento, che ha confermato.

Il Governo, considerato che il nuovo progetto divergeva dal precedente anche

solo per l'altezza della controversa tettoia, ha anzitutto dichiarato

ricevibile il ricorso, negando che il diniego del permesso costituisse un

provvedimento meramente confermativo del precedente rifiuto.

Ammesso essenzialmente il carattere accessorio della tettoia, per dimensione e

funzione, l'Esecutivo cantonale ha comunque ritenuto che il manufatto non potesse

essere autorizzato, poiché contrario alla

distanza minima (4 m) prescritta sia dall'art. 51 NAPR, sia dall'art. 19 NAPR

(relativo alle costruzioni accessorie), verso il fondo vicino (part. __________),

il quale presenta un'apertura.

D. Contro il predetto giudicato

governativo, RI 1 e RI 2 si aggravano

dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato

assieme alla decisione municipale e che venga loro rilasciato il

postulato permesso di costruzione.

Riepilogati i fatti e ribadito il carattere accessorio della tettoia, i

ricorrenti contestano in sostanza che il "pollaio" (sub. B) sul fondo

vicino - che sarebbe una costruzione accessoria, usata solo come deposito - presenti una vera e propria

apertura, che richiami il rispetto

delle relative distanze prescritte dalle NAPR. Il vano aperto nell'edificio

sarebbe infatti riconducibile ad un semplice sfiatatoio, senza alcuna

finalità di veduta.

E. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

Il municipio non ha

presentato una risposta.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge

edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione

attiva dei ricorrenti, istanti in licenza, direttamente e personalmente toccati

dal provvedimento impugnato (art. 21 cpv. 2 LE e art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1

LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere

emanato sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non occorre assumere le prove (sopralluogo)

sollecitate dalle parti. Ad eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere

posto rimedio rinviando gli atti all'istanza inferiore affinché, esperiti gli

accertamenti mancanti, si pronunci nuovamente (art. 86 cpv. 2 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l'art. 19 NAPR di Castel San Pietro, per costruzioni a carattere accessorio si intendono tutte quelle

che non sono destinate ad abitazione o al lavoro, ma sono al servizio di una

casa d'abitazione e non abbiano una funzione industriale, artigianale o

commerciale. L'altezza misurata dal terreno sistemato non

deve superare i ml 3.00 al colmo.

La norma riprende in sostanza la nozione generalmente attribuita alle

costruzioni accessorie (non destinata all'abitazione o al lavoro; rapporto di

subordinazione funzionale rispetto alla costruzione principale; cfr. RDAT

I-2003 n. 24; II-1994 n. 51 e 52; 1986 n. 39; 1985 n. 61; Adelio Scolari, Commentario, II. ed.,

Cadenazzo 1996, ad art. 11 LE n. 849 seg.). Dal profilo costruttivo, la

disposizione sottopone inoltre - cumulativamente - queste opere a un limite dal

profilo degli ingombri, segnatamente d'altezza (3.00 m), che deve essere misurata

dal terreno sistemato.

2.2

Secondo l'art. 19 NAPR, le

costruzioni accessorie possono sorgere a confine o a ml 1.50 (senza

aperture). In ogni caso, soggiunge la norma, devono rispettare le

seguenti distanze verso edifici principali sui fondi contigui:

- a confine o a ml 3.00 da edifici

esistenti senza aperture;

- a ml 4.00 da edifici esistenti con

aperture.

L'art. 19 NAPR, compreso nel capitolo

dedicato alle norme edificatorie generali, si applica per principio a

tutte le zone. Fa eccezione la zona del nucleo, nella quale valgono le distanze

stabilite dall'art. 51 NAPR (cfr. infra, consid. 2.3).

2.3

Secondo l'art. 51 NAPR, le distanze da rispettare nella zona NV sono:

a) da un fondo aperto: in confine, se

così già sono, o a ml 1.50;

b) verso un edificio senza apertura:

in contiguità o a ml 3.00;

c)

verso un edificio con aperture: ml 4.

Questa disposizione - che

si riallaccia parzialmente all'ordinamento delle distanze per nuove

fabbriche sancito dagli art. 120-124 della legge di applicazione e

complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 (LAC; RL 4.1.1.1) - è

applicabile sia alle costruzioni principali, sia a quelle accessorie. Lo

esigono la natura specialistica della norma in esame (che non distingue i due

generi di costruzione) e l'assenza di una riserva a favore dell'art. 19 NAPR

(cfr. nello stesso senso: STA 52.2000.12 del 18 luglio 2000 consid.

2.

).

2.4

L'art. 51 NAPR prevede delle

distanze dal confine (da un fondo aperto, lett. a) e verso edifici (lett. b e c). In particolare, per quel

che concerne le distanze verso edifici, la norma fa una differenziazione a

dipendenza della presenza o meno di aperture nello stabile prospiciente. Verso

edifici privi di aperture (lett. b), la norma si riallaccia alla

distanza di 3.00 m fissata dall'art. 122 cpv. 2 LAC, introducendo - in

alternativa - la possibilità di edificare in contiguità.

Verso edifici con aperture (lett. c), l'art. 51 NAPR non ha invece

recepito integralmente le distanze prescritte dall'art. 124 LAC (diventato

inapplicabile in seguito all'entrata in vigore del PR, cfr. art. 51 LE): ha

infatti omesso di riprendere la distinzione tra aperture a prospetto e a

semplice luce, fissando un'unica distanza di 4 m. In assenza di una diversa

specifica, nella nozione di apertura ai sensi dell'art. 51 lett. b e c

NAPR (che ha comunque una portata autonoma rispetto alla LAC) rientrano

pertanto sia le finestre a prospetto, sia quelle a semplice luce - ovvero i

vani praticati nello spessore del muro esterno di un edificio per dare luce e

aria all'interno e che permettono di vedere all'esterno (cfr. STF 1C_662/2013

del 19 dicembre 2013 consid. 3.3 e rimandi), laddove la distinzione tra le due

categorie è data essenzialmente da una

maggiore (più agevole) o minore possibilità di veduta (cfr. Vincenzo Jacomella/Marco Lucchini, I rapporti di vicinato

nel Cantone Ticino, Bellinzona 1996, pag. 68 e 75; Scolari, op. cit.,

ad art. 125/128 LAC, n. 1453 seg.) - come pure le altre aperture

ad esse equiparabili (cfr. STA 52.1999.63 del 30 marzo 1999 consid. 2; Scolari,

op. cit., n. 1455). Non sono per contro da assimilare ad aperture semplici fori, pertugi, feritoie o sfiatatoi

(cfr. Rep. 1994, pag. 314; Scolari,

op. cit., n. 1457; Jacomella/Luc-chini,

op. cit., pag. 79).

3.

3.1.

Nel caso concreto, la tettoia esistente che il progetto prevede di ampliare presenta

- sul lato est - un'altezza fino a ca. 3.20-3.40 m dal terreno sistemato al punto

superiore della falda. Lo si deduce dall'elaborazione del progetto di

cui al plico doc. F (quota tettoia originale: 3.42 m), come pure dai piani

annessi alla notifica (cfr. vista A-A). Contrariamente a quanto assunto dal

Governo, la tettoia non è pertanto una costruzione accessoria ai sensi dell'art.

19.

NAPR. Poco conta che la parte aggiunta sia contenuta nel limite di 3 m.

Determinante è infatti l'altezza di un edificio in quanto tale, che deve essere misurata sulla verticale della facciata,

dal filo superiore del cornicione di gronda (punto superiore) al terreno

sistemato perpendicolarmente sottostante (punto inferiore; cfr. art. 40 cpv. 1

LE; RDAT II-1996 n. 35 consid. 4.1).

La questione non è comunque rilevante ai fini del presente giudizio ritenuto

che, anche se fosse assimilabile a una costruzione accessoria, alla tettoia

tornerebbe in ogni caso applicabile l'ordinamento delle distanze prescritto

dall'art. 51 NAPR per gli edifici in zona NV, che - come detto - non fa alcuna

distinzione in funzione della loro natura (accessoria o principale; cfr. supra

consid. 2.3).

3.2

Qui controversa è la questione di sapere se

la tettoia non possa essere ampliata verso nord, in contiguità con l'edificio

censito quale pollaio (sub. B), poiché quest'ultimo presenterebbe un'apertura

che richiama la distanza di 4 m (art. 51 lett. c NAPR).

Le precedenti istanze hanno ammesso tale eventualità, senza tuttavia procedere

- stando agli atti - ad alcun accertamento. Invano si ricerca nell'incarto

trasmesso dal municipio e dal Governo una fotografia che raffiguri lo stato dei

luoghi. Tant'è che entrambe le istanze si sono limitate ad indicare

genericamente che il fondo di cui al mappale n. __________ (...) presenta

un'apertura.

In questa sede i ricorrenti hanno prodotto una foto (doc. G) che, seppur non molto

nitida, induce invero a confermare le deduzioni delle autorità inferiori. Dall'illustrazione

appare in effetti che il manufatto a confine, sul fronte in cui la tettoia

verrebbe ampliata, è costituito da un corpo coperto da un tetto ad una falda

inclinata, al di sotto della quale si apre un vano apparentemente ben definito nel

suo perimetro e che nella sua forma e struttura manifesta lo scopo di servire

quale apertura a semplice luce, ovvero destinata a dare aerazione e luce all'interno,

permettendo anche una veduta all'esterno, seppur meno comoda (usando cioè mezzi

artificiali quali una scala). Non sembra dunque, di primo acchito, essere solo uno sfiatatoio destinato alla

fuoriuscita di aria, gas o simili, come affermano gli insorgenti. Avvalorano

questa ipotesi anche i piani annessi alla notifica, nella misura in cui raffigurano

(seppur solo parzialmente) il manufatto con il vano a confine, definito "apertura"

(cfr. sezione 2).

Considerato che le precedenti istanze non si sono tuttavia puntualmente confrontate

con questo aspetto sulla base della situazione effettiva, segnatamente con la

natura oggettiva del vano aperto nel manufatto a confine - di cui si ignora per

finire la destinazione - e che il municipio non ha neppure pubblicato la notifica

(dandone avviso ai vicini, art. 12 cpv. 1 e 2 e art. 6 cpv. 3 LE), nelle

circostanze concrete si giustifica annullare la decisione impugnata, unitamente

a quella del municipio, retrocedendo gli atti all'autorità di prime cure

affinché, raccolti gli elementi mancanti (cfr. anche art. 52 NAPR) e dato

seguito alla procedura di pubblicazione, si pronunci nuovamente sulla notifica.

4.

4.1. Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, il ricorso deve essere parzialmente accolto, con

conseguente annullamento della decisione impugnata e di quella municipale.

Gli atti sono rinviati al municipio affinché proceda così come indicato al

considerando 3.2.

4.2

Dato l’esito del gravame, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia

(art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). All’insorgente, assistito da un legale, vanno riconosciute

congrue ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è parzialmente

accolto.

§. Di conseguenza:

1.1

la decisione 24 giugno 2015 (n. 2687) del Consiglio di

Stato e la risoluzione 28 gennaio 2015 del municipio di Castel San Pietro sono

annullate;

1.2

gli atti sono rinviati al

municipio affinché proceda così come indicato ai consid. 4.1 e 3.2.

2.

Non si preleva la tassa di

giustizia. Ai ricorrenti va restituito l'importo di fr. 1'500.- versato a

titolo di anticipo delle presunte spese processuali.

Il comune verserà a RI 1 e RI 2 complessivi fr. 1'500.- a titolo di ripetibili,

per entrambe le istanze di ricorso.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera