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Decisione

52.2015.369

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 ottobre 2015Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I criteri di idoneità vanno

chiaramente distinti dai criteri di aggiudicazione. I primi servono soltanto ad

accertare se i concorrenti sono in grado di eseguire l'opera messa a concorso o

di fornire la prestazione richiesta. I secondi servono invece ad individuare

l'offerta più vantaggiosa fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità

è unicamente quello di permettere al committente di verificare preventivamente

la bontà dei concorrenti per rapporto all'oggetto del concorso. Accertamento,

questo, che deve prece-dere la scelta dell'offerta più vantaggiosa e che si

conclude con l'esclusione dei concorrenti ritenuti inidonei.

L'accertamento preliminare dell'idoneità

dei concorrenti non ha luogo soltanto nell'ambito della procedura di concorso secondo

il metodo selettivo, ma anche nella procedura di concorso mono-fase. Anche nei

concorsi indetti secondo questo tipo di procedura, occorre in effetti valutare

preliminarmente l'idoneità dei concorrenti sulla base di parametri oggettivi

predeterminati dal bando di concorso, in modo da escludere quelli che non

forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in punto ad una corretta esecuzione

dei lavori messi a concorso. Estromessi i concorrenti che non soddisfano questi

criteri, il committente procede poi alla scelta dell'offerta migliore sulla

base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando (STA 52.2010.267 del 23

agosto 2010; per i concorsi retti dalla legge sulle commesse pubbliche del 20

febbraio 2001 [LCPubb; RL 7.1.4.1] cfr. invece STA 52.2010.123 del 7 maggio

2010 e 52.2010.132 del 7 giugno 2010).

2.2. I criteri d'idoneità si

suddividono in criteri di carattere gene-rale e criteri di carattere particolare.

Alla prima categoria appar-tengono i criteri che qualsiasi concorrente deve

soddisfare indi-pendentemente dalla natura della commessa o dal tipo di

proce-dura adottato. Rientrano in particolare in questa categoria i criteri

fissati dalla legge in merito al pagamento degli oneri sociali e delle imposte.

Sono invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le

condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per certi

tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato a dipendenza di sue

specifiche esigenze.

2.3. Notoriamente, soltanto

offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire l'aggiudicazione.

Una diversa conclu-sione sarebbe contraria, oltre che al principio di legalità,

anche ai principi della parità di trattamento e di trasparenza, che gover-nano

l'intero ordinamento delle commesse pubbliche. La conformità deve essere data

sia per quanto riguarda il concorrente, che deve adempiere i criteri d'idoneità,

sia per quanto concerne l'offerta stessa, che deve soddisfare le prescrizioni

di gara. In particolare, l'offerente che non soddisfa o non soddisfa più i criteri

di idoneità richiesti deve essere escluso dall'aggiudicazione (art. 38 cpv. 1

lett. e RLCPubb/CIAP).

3. L'art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP

prevede che la partecipazione alla gara con l'inoltro dell'offerta implica l'accettazione

di tutte le condizioni contenute negli atti del concorso. La norma scaturisce

direttamente dal principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Costituzione federale

della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost., RS 101). Essa è

inoltre riconducibile al principio della sicurezza del diritto. Sarebbe invero

contrario a tali principi concedere ai concorrenti la possibilità di rimettere

in discussione le regole della gara ancora nell'ambito di ricorsi proposti

contro le decisioni adottate successivamente dal committente. La rinuncia ad

impugnare gli elementi del bando esplica in linea di massima effetti preclusivi

(RDAT I-2002, n. 24). Per principio, contestazioni che non sono state sollevate

mediante impugnazione del bando sono quindi improponibili non soltanto nell'ambito

dei ricorsi proposti contro le decisioni di aggiudicazione, ma anche nell'ambito

delle impugnative inoltrate contro gli altri provvedimenti adottati dal

committente, che possono essere dedotti davanti a questo Tribunale (art. 15

cpv. 1bis CIAP). Eccezioni a questa regola valgono solo nel caso di contestazioni

rivolte contro prescrizioni di gara che ledono in modo particolarmente grave ed

evidente l'ordinamento sulle commesse pubbliche, oppure contro prescrizioni di

cui i concorrenti non potevano prevedere compiutamente la portata (STA 52.2011.4

del 25 gennaio 2011).

4. In concreto, oltre agli usuali criteri d'idoneità di carattere

generale previsti dalla legge il committente ha inserito nelle

prescrizioni concorsuali un criterio di natura particolare, stabilendo inequivocabilmente

che per essere ammessi alla gara i concorrenti dovevano tra l'altro presentare

almeno una referenza per impianti sanitari realizzati in case per anziani,

ospedali, cliniche, strutture socio-sanitarie, edifici edili plurifamiliari,

edifici amministrativi, edifici scolastici con un importo minimo di fr.

200'000.- IVA esclusa, eseguiti e terminati negli anni dal 2010 al 2014.

Il committente ha preannunciato

in modo dettagliato anche il metodo e/o le formule che avrebbe utilizzato per

valutare ogni singolo criterio di aggiudicazione (cfr. pos. 224.100 segg. delle

disposizioni particolari CPN 102). In tema di referenze, ha stabilito che la

nota sarebbe stata attribuita in base al numero di lavori analoghi svolti dal

concorrente negli ultimi 5 anni, ovvero le opere da sanitario di almeno

200'000.- fr. eseguite tra il 2010 e il 2014 nel contesto di edificazioni di case per anziani, ospedali, cliniche o

strutture socio-sanitarie, fermo restando che altre tipologie di edifici non sarebbero

state considerate.

La stazione appaltante ha quindi

rispettato appieno l'obbligo sancito dall'art. 13 lett. d e lett. f CIAP, così

come dall'art. 10 cpv. 2 lett. j e lett. k RLCPubb/CIAP. Sotto questo aspetto la

decisione avversata non presta il fianco a critiche, tanto più che nessuna ditta

ha impugnato le regole della gara, che sono quindi divenute vincolanti tanto

per le partecipanti alla procedura, quanto per l'ente banditore, che deve rispettarle per non

incorrere in una violazione del diritto sotto il profilo della parità di

trattamento e del principio della trasparenza (art. 1 cpv. 3 lett. b e c CIAP).

La RI 1 ha presentato diverse referenze di

idoneità valide, ma non concernenti case per anziani, ospedali, cliniche

o strutture socio-sanitarie. La sua offerta ha quindi raggiunto

la fase di valutazione, giungendo al quarto posto della classifica. Al fine di

contestare la pessima nota (1.00 = 0.35 punti) ottenuta nel criterio di

aggiudicazione 3 per mancanza di referenze utili - nota che le ha irrimediabilmente

impedito di conseguire la commessa - la ricorrente tenta ora di rimettere in

discussione le prescrizioni concorsuali, evidenziando come per ammettere l'idoneità

siano stati prescelti parametri largheggianti in punto ai lavori ritenuti analoghi

(comprendenti anche le opere in edifici edili plurifamiliari, edifici

amministrativi e scolastici), mentre nell'ambito dell'aggiudicazione

siano state imposte esigenze superiori (referenza valida solo per interventi in

case per anziani, ospedali, cliniche e strutture socio-sanitarie).

Sollevata a delibera avvenuta, la censura -

lesiva del principio della buona fede - si avvera improponibile per le ragioni partitamente

esposte al considerando 3. Essa va quindi respinta in limine, anche perché

nella fattispecie non è ravvisabile alcuna eccezione che permetta di esaminarla

così come formulata nel contesto di un ricorso proposto contro la decisione di

aggiudicazione.

Quand'anche fosse ricevibile, il rimprovero non avrebbe in

ogni modo alcuna possibilità di essere tutelato in forza della giurisprudenza federale

invocata dalla stessa ricorrente. Nella DTF 139 II 489 il Tribunale federale ha

infatti chiaramente stabilito che non è affatto vietato richiedere il rispetto

di una certa esigenza minima quale criterio di idoneità, per poi considerare il

sorpasso di questo minimo come criterio di aggiudicazione (cfr. consid. 2.2.4).

La giurisprudenza ticinese è perfettamente in linea con quella federale, atteso

che questo Tribunale ha sempre operato un netto distinguo tra le referenze apportate

quale prova di idoneità e quelle presentate ai fini della valutazione della

qualità dell'offerta, anche laddove quest'ultime erano più aderenti all'oggetto

della commessa posta a concorso (vedi RtiD I-2010 n. 25).

Sta di fatto che ammettendo quale valida referenza d'aggiudicazione

i soli lavori svolti in case per anziani, ospedali, cliniche

e strutture socio-sanitarie il committente ha esatto prestazioni più attinenti all'oggetto

della commessa e superiori a quelle richieste ai fini dell'esame

dell'attitudine, ma così facendo non è di certo incorso in una disattenzione del

diritto o, come sostiene l'insorgente riferendosi alla decisione di delibera, in

un atto discriminatorio e contrario al principio della parità di trattamento.

5. In esito alle considerazioni che

precedono il ricorso - manifestamente

infondato - va senz'altro respinto, confermando la decisione impugnata

siccome immune da violazioni del diritto.

6. L'emanazione del presente giudizio rende superflua

l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

7. La

tassa di giustizia, commisurata per difetto al dispendio lavorativo occasionato

dal gravame ed al valore della commessa, è posta a carico della ricorrente

secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Alla deliberataria,

patrocinata da un legale, sono dovute congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1

LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 4'000.-, già anticipata dalla ricorrente, resta integralmente

a suo carico. La ricorrente rifonderà alla deliberataria l'importo di fr.

3'500.- a titolo di ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle

condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF

4.

Intimazione:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il segretario