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Decisione

52.2015.371

Revoca licenza di condurre per 12 mesi (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr).Il termine di 5 anni che fa scattare la revoca di almeno 12 mesi in caso di reiterata infrazione grava compiuta in quel lasso di

4 novembre 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, dirigente di banca, è

nato il 15 agosto 1961 ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore

nel novembre del 1978. Il 29 luglio 2009 ha subito una revoca della patente di 3

mesi per aver circolato a velocità eccessiva nei pressi di __________ (+ 46

km/h sul limite di 120 in autostrada; infrazione grave). Dagli atti,

segnatamente dall'iscrizione nel registro automatizzato delle misure amministrative

(ADMAS), risulta che l'infrazione è stata commessa il 9 maggio 2009 e che il

provvedimento è stato scontato dal 2 ottobre 2009 al 1° gennaio 2010.

B. a. Il 9 dicembre 2014, alle

ore 23.59, RI 1 ha circolato alla guida del veicolo Audi targato __________ in

territorio di __________ (A2 direzione nord) ad una velocità punibile di 156

km/h - accertata tramite regolare procedimento di misurazione - laddove vige un

limite di 120 km/h.

b. A seguito di questi accadimenti, mediante decreto di accusa 23 marzo 2015 il

competente Procuratore pubblico ticinese l'ha ritenuto colpevole di grave infrazione

alle norme della circolazione, condannandolo alla pena pecuniaria (sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di tre anni) di fr. 18'000.-, corrispondente

a 20 aliquote giornaliere da fr. 900.- cadauna, oltre al pagamento di una multa

di fr. 3'000.-.

Nonostante la gravità degli addebiti mossigli e della sanzione inflittagli, RI

1 ha rinunciato ad impugnare la predetta decisione, che è quindi regolarmente

cresciuta in giudicato.

c. Avviata una procedura amministrativa e raccolte le sue osservazioni, il 23

febbraio 2015 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di

condurre per la durata di 12 mesi (dal 27 aprile 2015 al 26 aprile 2016),

autorizzandolo comunque a condurre i veicoli delle categorie G e M. La

risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c

cpv. 2 lett. c della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre

1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla

circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

C. Con giudizio 8 luglio 2015

il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa

contro di esso presentata da RI 1.

L'autorità di ricorso di

prime cure ha constatato in sostanza la sussistenza di un'infrazione grave ai

sensi dell'art. 16c LCStr, reato che unito alla precedente revoca

scaduta il 1° gennaio 2010 impone ex lege (art. 16c cpv. 2 lett. c

LCStr) l'adozione di un provvedimento analogo della durata minima di 12 mesi.

D. Contro il predetto giudicato

governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, postulando l'annullamento della decisione impugnata e la

riduzione a 3 mesi della sanzione irrogatagli, previa concessione dell'effetto

sospensivo al gravame.

Il ricorrente ha riproposto le argomentazioni invano

sottoposte al giudizio del Consiglio di Stato, negando che alla fattispecie possa

essere applicato l'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr. A suo parere, il

termine di cinque anni che fa scattare la revoca di almeno 12 mesi in caso di

reiterata infrazione grave compiuta in quel lasso di tempo decorre infatti

dalla commissione del reato pregresso, rispettivamente dal giorno

dell'emanazione della relativa decisione di revoca, non dalla scadenza della

precedente misura inflitta. La norma, formulata in termini contradditori anche

nell'ambito dell'art. 16c cpv. 2 LCStr, va interpretata a favore del

reo, con la conseguenza che in concreto - essendo trascorsi più di cinque anni

tra la risoluzione di revoca del 29 luglio 2009 e l'eccesso di velocità del 9

dicembre 2014 - non si potrebbe imporre all'insorgente un provvedimento di

durata superiore ai 3 mesi.

E. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi

nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.

La Sezione della

circolazione ha rinunciato a presentare osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione

alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico

pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).

La legittimazione attiva

del ricorrente, destinatario del provvedi-mento impugnato, è certa (art. 65

cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm, RL

3.3.1.1).

Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e art. 68 cpv.

1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli

atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

Posto che RI 1, a giusto

titolo, non contesta i fatti né la loro qualifica giuridica, ai fini del

presente giudizio occorre soltanto chiedersi se la durata della controversa

revoca è conforme ai principi fissati agli art. 16 e 16c LCStr.

2.1

Le infrazioni delle

prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la

procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970

(LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento

del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca

devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il

pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in

quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare

uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere

ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

Il nuovo diritto entrato

in vigore nel 2005 prevede una durata minima della revoca a dipendenza

dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave,

art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In

particolare, commette un'infrazione grave colui che violando gravemente le

norme della circolazione cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume

il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal

caso, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno dodici mesi se

nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per una infrazione

grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi (art. 16c cpv. 2

lett. c LCStr). I cinque anni di cui all'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr

decorrono notoriamente dalla scadenza della revoca precedente, segnatamente dal

giorno in cui il conducente torna in possesso della sua patente. Lo si desume

con assoluta certezza dal tenore del vecchio art. 17 cpv. 1 lett. c e d LCStr e

dalle conferme in tal senso provenienti in modo unanime dalla miglior dottrina (Cédric

Mizel, Retrait administratif du permis de conduire: le nouveau

concept de récidive et la pratique des "cascades", in RPS 2008 pag. 330

e note di coda n. 65 e 67) e dalla giurisprudenza federale (STF 1C_347/2007 del

22.

ottobre 2007, consid. 2). Questo Tribunale ha peraltro già affrontato e

risolto la questione nel senso appena esposto in una decisione regolarmente

pubblicata che deve essere sfuggita al ricorrente (cfr. RtiD I-2013 n. 49).

2.2

Secondo la giurisprudenza resa dal Tribunale federale sulla

scorta del vecchio diritto, un eccesso di velocità in autostrada di 31-34 km/h in condizioni favorevoli era considerato di media gravità e provocava una revoca della

licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr. Indipendentemente dalle

circostanze concrete, un superamento del limite di 35 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della

patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a (cfr. DTF 124 II 259 consid. 2b/bb;

124.

II 475 consid. 2a e rinvii).

Il nuovo diritto ha introdotto un sistema a cascata dei

provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto

per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di

gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi

di velocità di ampiezza superiore ai 30 km/h stabiliti dal Tribunale federale (vedi DTF 132 II 234 consid. 3). Oggi come allora, il superamento del limite di

velocità di 31-34 km/h in autostrada è nella migliore delle ipotesi un'infrazione

di media gravità, che con il nuovo diritto deve essere necessariamente

sanzionata con una revoca della patente di almeno 1 mese, sempre che non vi

siano precedenti (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). A partire da un

eccesso di + 35 km/h oltre il limite, l'inosservanza assurge per contro a reato

grave da punire con una revoca di almeno 3 mesi (art. 16c

cpv. 2 lett. a LCStr) anche se viene commesso in circostanze favorevoli (STA

52.2012.358

del 26 ottobre 2012 consid. 3.2).

2.3

Dagli atti risulta che nel 2009 RI 1 ha commesso un grave

eccesso di velocità per il quale il 29 luglio 2009 gli è stata revocata la

licenza di condurre durante 3 mesi in forza dell'art. 16c cpv. 2 lett. a

LCStr. La misura è stata scontata dal 2 ottobre 2009 al 1° gennaio 2010.

Il 9 dicembre 2014 il ricorrente ha superato di ben 36 km/h

(già dedotto il margine di tolleranza) la velocità massima di 120 km/h vigente sull'A2

in territorio di __________. Egli ha dunque gravemente compromesso la sicurezza

della circolazione ai sensi della citata giurisprudenza e degli art. 16c cpv.

1.

lett. a e 90 cifra 2 LCStr. Il fatto di essere incorso in un'infrazione grave

a distanza di meno di 5 anni dalla scadenza di una pregressa misura

amministrativa inflittagli per un reato di pari importanza fa sì che gli

debbano essere applicate le norme relative alla durata minima della revoca in

caso di reiterazione (sistema a cascata) introdotte nella LCStr a contare dal

1° gennaio 2005.

Se ne deve concludere che

il provvedimento di revoca di 12 mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può

che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza

appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della

proporzionalità, tant'è vero che corrisponde al minimo previsto dalla legge per

la recidiva ed il genere di violazione di cui il ricorrente si è macchiato

(vedi art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr). Minimo, sia detto per completezza,

sotto il quale non si potrebbe scendere neppure al cospetto di contingenze

particolari, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal

legislatore federale (vedi art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 132 II 234 consid. 2.3).

3.

Stante quanto precede, il ricorso

deve essere respinto.

L'emanazione

del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda provvisionale

formulata in testa al petitum, domanda peraltro inutile dato che il gravame esplica

effetto sospensivo ex lege (cfr. art. 71 LPAmm).

4.

La tassa di giustizia e le

spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia di fr.

1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane integralmente a suo carico.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

segretario