52.2015.371
Revoca licenza di condurre per 12 mesi (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr).Il termine di 5 anni che fa scattare la revoca di almeno 12 mesi in caso di reiterata infrazione grava compiuta in quel lasso di
4 novembre 2015Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2015.371
Lugano
4 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 3 agosto 2015 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la
decisione 8 luglio 2015 (n. 3076) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 23 febbraio 2015
con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre
veicoli a motore per la durata di dodici mesi;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1, dirigente di banca, è
nato il 15 agosto 1961 ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore
nel novembre del 1978. Il 29 luglio 2009 ha subito una revoca della patente di 3
mesi per aver circolato a velocità eccessiva nei pressi di __________ (+ 46
km/h sul limite di 120 in autostrada; infrazione grave). Dagli atti,
segnatamente dall'iscrizione nel registro automatizzato delle misure amministrative
(ADMAS), risulta che l'infrazione è stata commessa il 9 maggio 2009 e che il
provvedimento è stato scontato dal 2 ottobre 2009 al 1° gennaio 2010.
B. a. Il 9 dicembre 2014, alle
ore 23.59, RI 1 ha circolato alla guida del veicolo Audi targato __________ in
territorio di __________ (A2 direzione nord) ad una velocità punibile di 156
km/h - accertata tramite regolare procedimento di misurazione - laddove vige un
limite di 120 km/h.
b. A seguito di questi accadimenti, mediante decreto di accusa 23 marzo 2015 il
competente Procuratore pubblico ticinese l'ha ritenuto colpevole di grave infrazione
alle norme della circolazione, condannandolo alla pena pecuniaria (sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di tre anni) di fr. 18'000.-, corrispondente
a 20 aliquote giornaliere da fr. 900.- cadauna, oltre al pagamento di una multa
di fr. 3'000.-.
Nonostante la gravità degli addebiti mossigli e della sanzione inflittagli, RI
1 ha rinunciato ad impugnare la predetta decisione, che è quindi regolarmente
cresciuta in giudicato.
c. Avviata una procedura amministrativa e raccolte le sue osservazioni, il 23
febbraio 2015 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di
condurre per la durata di 12 mesi (dal 27 aprile 2015 al 26 aprile 2016),
autorizzandolo comunque a condurre i veicoli delle categorie G e M. La
risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c
cpv. 2 lett. c della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre
1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla
circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
C. Con giudizio 8 luglio 2015
il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa
contro di esso presentata da RI 1.
L'autorità di ricorso di
prime cure ha constatato in sostanza la sussistenza di un'infrazione grave ai
sensi dell'art. 16c LCStr, reato che unito alla precedente revoca
scaduta il 1° gennaio 2010 impone ex lege (art. 16c cpv. 2 lett. c
LCStr) l'adozione di un provvedimento analogo della durata minima di 12 mesi.
D. Contro il predetto giudicato
governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulando l'annullamento della decisione impugnata e la
riduzione a 3 mesi della sanzione irrogatagli, previa concessione dell'effetto
sospensivo al gravame.
Il ricorrente ha riproposto le argomentazioni invano
sottoposte al giudizio del Consiglio di Stato, negando che alla fattispecie possa
essere applicato l'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr. A suo parere, il
termine di cinque anni che fa scattare la revoca di almeno 12 mesi in caso di
reiterata infrazione grave compiuta in quel lasso di tempo decorre infatti
dalla commissione del reato pregresso, rispettivamente dal giorno
dell'emanazione della relativa decisione di revoca, non dalla scadenza della
precedente misura inflitta. La norma, formulata in termini contradditori anche
nell'ambito dell'art. 16c cpv. 2 LCStr, va interpretata a favore del
reo, con la conseguenza che in concreto - essendo trascorsi più di cinque anni
tra la risoluzione di revoca del 29 luglio 2009 e l'eccesso di velocità del 9
dicembre 2014 - non si potrebbe imporre all'insorgente un provvedimento di
durata superiore ai 3 mesi.
E. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi
nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.
La Sezione della
circolazione ha rinunciato a presentare osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione
alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico
pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).
La legittimazione attiva
del ricorrente, destinatario del provvedi-mento impugnato, è certa (art. 65
cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm, RL
3.3.1.1).
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e art. 68 cpv.
1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
Posto che RI 1, a giusto
titolo, non contesta i fatti né la loro qualifica giuridica, ai fini del
presente giudizio occorre soltanto chiedersi se la durata della controversa
revoca è conforme ai principi fissati agli art. 16 e 16c LCStr.
2.1
Le infrazioni delle
prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la
procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970
(LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento
del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca
devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il
pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in
quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare
uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere
ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).
Il nuovo diritto entrato
in vigore nel 2005 prevede una durata minima della revoca a dipendenza
dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave,
art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In
particolare, commette un'infrazione grave colui che violando gravemente le
norme della circolazione cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume
il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal
caso, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno dodici mesi se
nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per una infrazione
grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi (art. 16c cpv. 2
lett. c LCStr). I cinque anni di cui all'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr
decorrono notoriamente dalla scadenza della revoca precedente, segnatamente dal
giorno in cui il conducente torna in possesso della sua patente. Lo si desume
con assoluta certezza dal tenore del vecchio art. 17 cpv. 1 lett. c e d LCStr e
dalle conferme in tal senso provenienti in modo unanime dalla miglior dottrina (Cédric
Mizel, Retrait administratif du permis de conduire: le nouveau
concept de récidive et la pratique des "cascades", in RPS 2008 pag. 330
e note di coda n. 65 e 67) e dalla giurisprudenza federale (STF 1C_347/2007 del
22.
ottobre 2007, consid. 2). Questo Tribunale ha peraltro già affrontato e
risolto la questione nel senso appena esposto in una decisione regolarmente
pubblicata che deve essere sfuggita al ricorrente (cfr. RtiD I-2013 n. 49).
2.2
Secondo la giurisprudenza resa dal Tribunale federale sulla
scorta del vecchio diritto, un eccesso di velocità in autostrada di 31-34 km/h in condizioni favorevoli era considerato di media gravità e provocava una revoca della
licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr. Indipendentemente dalle
circostanze concrete, un superamento del limite di 35 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della
patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a (cfr. DTF 124 II 259 consid. 2b/bb;
124.
II 475 consid. 2a e rinvii).
Il nuovo diritto ha introdotto un sistema a cascata dei
provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto
per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di
gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi
di velocità di ampiezza superiore ai 30 km/h stabiliti dal Tribunale federale (vedi DTF 132 II 234 consid. 3). Oggi come allora, il superamento del limite di
velocità di 31-34 km/h in autostrada è nella migliore delle ipotesi un'infrazione
di media gravità, che con il nuovo diritto deve essere necessariamente
sanzionata con una revoca della patente di almeno 1 mese, sempre che non vi
siano precedenti (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). A partire da un
eccesso di + 35 km/h oltre il limite, l'inosservanza assurge per contro a reato
grave da punire con una revoca di almeno 3 mesi (art. 16c
cpv. 2 lett. a LCStr) anche se viene commesso in circostanze favorevoli (STA
52.2012.358
del 26 ottobre 2012 consid. 3.2).
2.3
Dagli atti risulta che nel 2009 RI 1 ha commesso un grave
eccesso di velocità per il quale il 29 luglio 2009 gli è stata revocata la
licenza di condurre durante 3 mesi in forza dell'art. 16c cpv. 2 lett. a
LCStr. La misura è stata scontata dal 2 ottobre 2009 al 1° gennaio 2010.
Il 9 dicembre 2014 il ricorrente ha superato di ben 36 km/h
(già dedotto il margine di tolleranza) la velocità massima di 120 km/h vigente sull'A2
in territorio di __________. Egli ha dunque gravemente compromesso la sicurezza
della circolazione ai sensi della citata giurisprudenza e degli art. 16c cpv.
1.
lett. a e 90 cifra 2 LCStr. Il fatto di essere incorso in un'infrazione grave
a distanza di meno di 5 anni dalla scadenza di una pregressa misura
amministrativa inflittagli per un reato di pari importanza fa sì che gli
debbano essere applicate le norme relative alla durata minima della revoca in
caso di reiterazione (sistema a cascata) introdotte nella LCStr a contare dal
1° gennaio 2005.
Se ne deve concludere che
il provvedimento di revoca di 12 mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può
che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza
appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della
proporzionalità, tant'è vero che corrisponde al minimo previsto dalla legge per
la recidiva ed il genere di violazione di cui il ricorrente si è macchiato
(vedi art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr). Minimo, sia detto per completezza,
sotto il quale non si potrebbe scendere neppure al cospetto di contingenze
particolari, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal
legislatore federale (vedi art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 132 II 234 consid. 2.3).
3.
Stante quanto precede, il ricorso
deve essere respinto.
L'emanazione
del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda provvisionale
formulata in testa al petitum, domanda peraltro inutile dato che il gravame esplica
effetto sospensivo ex lege (cfr. art. 71 LPAmm).
4.
La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr.
1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane integralmente a suo carico.
3.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario