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Decisione

52.2015.372

Licenza edilizia per l'ampliamento di un'abitazione

19 settembre 2016Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi interessi (cfr. STA 52.2007.302 del 22 gennaio 2008 consid. 2.3). La

precisazione non è in concreto di rilievo, ritenuto che il Governo ha comunque

esaminato tutte le censure sollevate dalla ricorrente.

3. 3.1. Giusta l'art. 4 LE, la

domanda di costruzione deve essere corredata della documentazione necessaria. I

progetti - precisa l'art. 11 del regolamento di applicazione della legge

edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1) - devono fornire tutte le indicazioni

atte a rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione delle opere

oggetto della domanda.

La norma mira ad assicurare all'autorità la possibilità di

operare una verifica approfondita della conformità dell'intervento con il

di-ritto materialmente applicabile. È inoltre destinata a permettere ad

eventuali opponenti di esercitare compiutamente i loro diritti di difesa (RDAT

II-2000 n. 31 consid. 2.1).

Secondo l'art. 12 cpv. 1 lett. b RLE, i progetti per gli

edifici devono tra l'altro comprendere una o più sezioni per ogni corpo

dell'edificio, da cui si possa dedurre l'altezza dell'edificio e quella dei

singoli piani, il livello del terreno naturale e quello delle strade pubbliche

adiacenti.

3.2. Nel caso concreto,

gli atti annessi alla domanda di costruzione forniscono le indicazioni

necessarie a rendere comprensibili la natura e la portata del progetto. L'unica

sezione allegata al progetto (A-A), tenuto anche conto delle quattro facciate,

permette di per sé di dedurre l'altezza dell'edificio dal terreno sistemato,

che il progetto non prevede di modificare. La questione non deve comunque

essere maggiormente approfondita, considerato che, per i motivi di cui si dirà

in appresso, la licenza edilizia non può ad ogni modo essere confermata.

4. 4.1. Nella zona

residenziale estensiva, la distanza minima tra edifici ammonta a 6.00 m (art. 3

cpv. 1 lett. d NAPR). La distanza minima dai confini è invece di 3.00 m (art. 4

cpv. 1 lett. c NAPR). Giusta l'art. 9 NAPR, dove non viene indicata una linea

di arretramento o allineamento dalle strade cantonali e comunali, le costruzioni

devono inoltre rispettare la distanza di 2.00 m dai percorsi pedonali e sentieri,

riservate le distanze minime tra edifici (cpv. 1) e la facoltà del municipio di

concedere deroghe in casi eccezionali (cpv. 2).

4.2. Le possibilità d'intervento su costruzioni esistenti in contrasto con il

nuovo diritto sono disciplinate esaustivamente dagli art. 66 LST e 86 RLst, che

per principio non lasciano spazio a norme di piano regolatore più favorevoli

(cfr. al riguardo: STA 52.2013.370 del 19 gennaio 2015 in RtiD II-2015 n. 11).

Secondo l'art. 66 cpv. 1

LST - riconducibile alla garanzia costituzionale della proprietà, intesa come

tutela delle situazioni acquisite - è permessa la conservazione e la

manutenzione di costruzioni esistenti in contrasto col nuovo diritto. Queste

costruzioni possono inoltre essere trasformate (cd. Erweiterungsgarantie)

a condizione che il contrasto col nuovo diritto non pregiudichi in modo

apprezzabile l'interesse pubblico e quello dei vicini (cfr. art. 66 cpv. 2

lett. a LST). Secondo l'art. 86 cpv. 3 RLst, nel caso di costruzioni non

conformi ad altre norme edilizie (ovvero per le quali il contrasto con il nuovo

diritto non è da ricondurre alla conformità

di zona, cfr. art. 66 cpv. 2 lett. b LST e 86 cpv. 2 RLst), il municipio può autorizzare

la trasformazione se: (a) non incide sull'aspetto esterno o sui

contenuti della costruzione, alterandone l'identità in misura significativa o

comunque tale da consolidare i momenti di contrasto con il nuovo diritto; (b)

il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica sensibilmente la funzionalità

della zona e l'interesse dei vicini.

Queste norme hanno ripreso la disciplina e i principi sviluppati in base

all'art. 39 RLE, abrogato a far tempo dal 2 aprile 2013 (BU 2013, 147; cfr.

anche il messaggio n. 6309 sul disegno di legge sullo sviluppo territoriale del

9 dicembre 2009, ad art. 65), che permetteva non solo di mantenere le opere edilizie

legittimamente realizzate, venute a trovarsi in contrasto con il diritto

entrato in vigore in epoca successiva, ma anche di autorizzare trasformazioni

di una certa importanza - purché non sostanziali - se il contrasto con il nuovo diritto non pregiudicava in

modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini (cfr. RtiD II-2011

n. 16 consid. 3.2 con rinvii; RDAT II-1994 n. 46 consid. 3.2). Secondo

la giurisprudenza sviluppata in costanza di

questa norma, la trasformazione è considerata sostanziale quando modifica

l'identità della costruzione preesistente dal profilo delle volumetrie,

dell'aspetto e della destinazione, ingenerando nuove ripercussioni sull'ordinamento delle utilizzazioni

o quando aggrava i momenti di

contrasto con il nuovo diritto o ne introduce di nuovi. I limiti delle

trasformazioni ammissibili vanno stabiliti caso per caso, tenendo conto delle

finalità delle norme applicabili, della natura del contrasto esistente,

dell'entità dell'intervento e delle conseguenze

che ne derivano, soppesando attentamente gli interessi pubblici e

privati contrapposti alla luce del principio di proporzionalità (cfr. RtiD

II-2011 n. 16 consid. 3.2 con rinvii; RDAT I-1999 n. 28 consid. 2.1; 1994-II n. 46; Adelio

Scolari, Commentario,

Considerandi

II ed., Cadenazzo 1996, ad art. 70 LALPT n. 515 seg.). Nella valutazione

dell'ammissibilità di interventi di trasformazione di costruzioni esistenti in

contrasto con il diritto posteriore non si giustifica un eccessivo rigore.

Inammissibili sono comunque quegli interventi che, valutati secondo criteri

oggettivi, si prevalgono della tutela delle situazioni acquisite per

conseguire, grazie alle preesistenze difformi, un risultato che l'applicazione

del nuovo diritto non permetterebbe di ottenere (cfr. RtiD II-2011 n. 16 consid.

3.2

con rinvii; STA 52.2013.199

del 16 settembre 2014 consid. 3.1; 52.2009.60

del 1° aprile 2009 consid. 2; 52.2008.70 del 26 marzo 2008 consid. 2).

4.3

In concreto, l'edificio della resistente è uno stabile esistente in

contrasto con il diritto entrato successivamente in vigore. La facciata nord

dello stabile esistente, posta ad una distanza di 1.32 m dal sentiero comunale

che risale il pendio, non rispetta infatti la distanza minima (2.00 m)

prescritta dall'art. 9 cpv. 1 NAPR. Già tale difformità non è trascurabile,

ritenuto che la distanza mancante rappresenta poco meno del 40%.

La facciata ovest, distante ca. 0.75 m dal muro di controriva eretto lungo il

confine con la part. __________, non rispetta invece in larga misura la

distanza minima (3.00 m) stabilita dall'art.

4.

cpv. 1 lett. c NAPR (cfr. pianta piano mansarda). Poco importa che lo

stabile non sporga da tale fondo. Tale circostanza, contrariamente a quanto

pretende la resistente, non permette in particolare di attribuirgli la qualifica

di costruzione sotterranea, non soggetta alle distanze da confine (cfr. art. 13

cpv. 2 NAPR). Sugli altri tre lati (nord, sud ed est) l'edificio sporge infatti

più di 1.50 m dal terreno sistemato (cfr. STA 52.2014.185 del 5 novembre 2014

consid. 3.4) e rappresenta dunque un ingombro, percepibile come tale; in quanto

costruzione principale destinata all'abitazione, non sfugge pertanto al

rispetto della distanza stabilita dall'art. 4 cpv. 1 lett. c NAPR (cfr. STA

52.1996.73

del 17 novembre 1996 consid. 4, confermata da STF 1P.646/1996 del 7

agosto 1997 consid. 2d).

Lo stabile disattende infine la distanza minima (6.00 m) verso l'edificio

eretto sul terreno a monte (distante ca. 4.00 m, cfr. piano catastale agli

atti). Anche da questo profilo, irrilevante è il dislivello tra i fondi. Nel diritto

edilizio la distanza tra due punti del terreno è per principio misurata sul

piano dell'orizzonte. Differenze di quota non sono dunque prese in

considerazione (cfr. STA 52.2008.187 del 27 giugno 2008 consid. 3.2).

4.4

Il Governo, avallando

la conclusione del municipio, ha ritenuto che l'intervento in questione fosse

ammissibile, escludendo che si tratti di una trasformazione sostanziale. Tale

deduzione non può essere tutelata.

Il progetto altera in modo importante l'aspetto esterno dell'edificio,

inserendo un nuovo volume che sarà coperto da un tetto piano, ben diverso da

quello esistente; determina inoltre un cospicuo aumento di superficie utile

lorda (38.65 mq), pari quasi al 40% (tenuto conto della SUL attuale complessiva

di 97.20 mq, suddivisa tra PT = 48.60 mq e 1P = 48.60 mq). Sia dal profilo

qualitativo, sia quantitativo la sopraelevazione sovverte radicalmente l'identità

dell'edificio esistente. L'ampliamento non si pone in un rapporto di

subordinazione con le preesistenze ma è tale da far apparire l'edificio come

una nuova costruzione (cfr. STA 52.2008.75 del 16 aprile 2010, consid. 3.2.2).

Già per questo motivo esso travalica pertanto i limiti ammessi dagli art. 66

cpv. 2 lett. b LST e 86 cpv. 3 lett. a RLst. A maggior ragione s'impone questa

conclusione se si considera che la sopraelevazione perpetua i momenti di

contrasto esistenti, in particolare con la distanza dal sentiero comunale (che

resta invariata a 1.32 m). Analoga conclusione s'impone per quanto riguarda la

distanza da confine e tra edifici, ancorché il nuovo corpo sia posto ad una

distanza di ca. 3.00 m dal limite con il fondo a monte (cfr. supra,

consid. Ab), rispettivamente di ca. 6.00-7.00 m dal relativo edificio: di

regola una sopraelevazione è esclusa anche se l'aggiunta rimane arretrata

rispetto ai piani sottostanti, che non rispettano le distanze legali minime (cfr.

STA 52.1997.246 del 10 novembre 1997 consid. 2.2; Scolari, op. cit., ad art. 39 LE n. 1176 con illustrazione;

cfr. anche STA 52.2004.91 del 10 maggio 2004 consid. 3).

4.5

La deroga alla distanza dal sentiero comunale che il municipio ha concesso

in applicazione dell'art. 9 cpv. 2 NAPR non permette di porre rimedio ai

diversi difetti sin qui riscontrati. Non occorre pertanto dilungarsi sulla

stessa, se non per rilevare che l'autorità comunale - limitandosi

essenzialmente ad invocare la preesistenza dell'edificio (cfr. licenza pag. 3)

- non ha neppure spiegato in modo esauriente quali elementi facciano apparire eccezionale

la situazione della resistente ai sensi di questa norma, soppesando

concretamente gli interessi in gioco e segnatamente quello al rispetto del

parametro da cui ci si vorrebbe ulteriormente scostare (cfr. al riguardo: STF 1C.207/2010 del 21 aprile 2011, pubbl. in RtiD II-2011 n. 13 consid. 4.3; RDAT II-2002 n. 1 consid.

3.4

e 4).

5.

Ferme

queste premesse, considerato che la licenza edilizia e il giudizio che la

tutela non possono in ogni caso essere confermati, non mette conto di

chinarsi sulle altre censure sollevate dall'insorgente.

6.

6.1. Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere accolto. La

risoluzione del Consiglio di Stato è di conseguenza annullata, unitamente al

permesso rilasciato dal municipio.

6.2

Dato l'esito, la

tassa di giustizia è posta a carico della resistente, secondo soccombenza, ritenuto

che il comune ne va esente, essendo comparso per ragioni di funzione (art. 47

cpv. 1 e 6 LPAmm). La resistente rifonderà all'insorgente, assistita da un

legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm), a

valere per entrambe le sedi.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è

accolto.

§. Di conseguenza,

la decisione 9 giugno 2015 (n. 2407) del Consiglio di Stato e la risoluzione 12

novembre 2014 del municipio di Brissago sono annullate.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico di CO 1, la quale rifonderà inoltre

alla ricorrente fr. 2'200.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

All'insorgente va restituito l'importo di fr. 1'800.- versato a titolo di

anticipo delle presunte spese processuali.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

giudice presidente La

vicecancelliera