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Decisione

52.2015.382

Richiesta di risarcimento del danno al patrimonio faunistico. Competenza

4 febbraio 2019Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. L'11 settembre 2010 RI

1 ha abbattuto una femmina di camoscio adulta in territorio di __________.

Presentatosi al posto di controllo il giorno successivo, il guardiacaccia ha

dedotto che si trattasse di una femmina allattante, ciò che il ricorrente ha

contestato, chiedendo una perizia. Il 22 settembre 2010 l'Istituto di anatomia

veterinaria dell'Università di Zurigo ha esperito una perizia sulla mammella

dell'animale, confermando che al momento dello sparo era allattante.

A fronte di queste risultanze, con decisione del 13 gennaio 2011 la Divisione

dell'ambiente (Divisione) ha mandato RI 1 esente da pena per l'abbattimento del

capo vietato (ritenendo data una prima autodenuncia ai sensi dell'art. 42 della

legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli

selvatici dell'11 dicembre 1990; LCC; RL 922.100), addebitandogli tuttavia l'importo

di fr. 350.- a titolo di risarcimento del danno faunistico da lui provocato

(fr. 100.-) e delle spese di perizia (fr. 250.-), in applicazione dell'art. 45

LCC.

B. a. Avverso la predetta decisione, con ricorso del

31 gennaio 2011 il cacciatore si è aggravato davanti al Consiglio di Stato.

La procedura, rimasta sospesa, è stata riattivata d'ufficio il 10 dicembre

2013. Nel termine assegnatole per presentare la risposta, con decisione del 3

aprile 2014 la Divisione ha risolto di annullare la pronuncia impugnata,

condannando poi nuovamente RI 1 al pagamento del suddetto importo di risarcimento

(fr. 350.-). Nella nuova risoluzione l'autorità ha precisato che il cacciatore

(sparando a una camoscia non accompagnata dal piccolo, cui era risultata la

mammella non ancora asciutta) aveva perfezionato anche l'elemento soggettivo

(negligenza lieve) della contravvenzione addebitatagli. Nonostante potesse andare

esente da pena (per autodenuncia), ha ribadito, lo stesso era pertanto tenuto a

rifondere il danno causato al patrimonio faunistico in applicazione dell'art.

45 LCC.

b. Preso atto di quest'ultima risoluzione, il 2 settembre 2014 il Consiglio di

Stato ha stralciato il suddetto ricorso del 31 gennaio 2011 dai ruoli,

ritenendolo privo d'oggetto.

C. Nel frattempo - conformemente ai rimedi indicati in

calce alla stessa - RI 1 ha dedotto davanti al Governo anche la nuova

risoluzione del 3 aprile 2014. Con giudizio del 17 giugno 2015, l'Esecutivo

cantonale ha tuttavia respinto il gravame, confermando integralmente la

decisione della Divisione.

D. RI 1 impugna ora la

predetta risoluzione governativa davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che sia annullata. Il ricorrente eccepisce la prescrizione dell'azione

penale, la violazione del suo diritto di essere sentito, della LCC e del

relativo regolamento, del principio di presunzione d'innocenza e l'arbitrio

nella valutazione delle prove, con motivazioni che non occorre riprendere.

E. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

A identica conclusione perviene la Divisione, respingendo le diverse

argomentazioni dell'insorgente.

F. Con la replica e

la duplica, il ricorrente e la Divisione si sono riconfermati nelle rispettive

antitetiche posizioni.

Considerato, in

diritto

1. Prima di entrare

nel merito di un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo esamina

d'ufficio se sono date le premesse d'ordine che determinano la ricevibilità del

rimedio.

Considerandi

2.

La presente

procedura verte su una richiesta di risarcimento del danno causato al

patrimonio faunistico basata sull'art. 45 LCC.

L'art. 45 LCC fa parte delle norme penali contenute nella LCC al capitolo VIII

(art. 41 segg. LCC), che sotto il titolo contravvenzioni (art. 41),

autodenuncia (art. 42), competenza e procedura (art. 44) prevedono quanto

segue.

Art. 41

"Chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla presente legge

e alle relative norme di applicazione è punibile con una multa fino a fr. 20'000.-.

Il tentativo e la complicità sono punibili".

Art. 42

"Il cacciatore che ha abbattuto per lieve negligenza un capo di selvaggina

del quale non è permessa la caccia, non viene punito se ha sollecitamente:

a) autodenunciato l'abbattimento illecito ai locali agenti della polizia della

caccia;

b) consegnato il capo di selvaggina, compreso il trofeo; e se nel corso degli

ultimi 5 anni non ha già beneficiato dell'impunità concessa dal presente articolo".

Art. 44

"1 I reati elencati all'art. 17 della legge federale sulla

caccia sono perseguiti e giudicati dall'Autorità giudiziaria.

2.

Gli altri reati di caccia previsti dalla legge federale sulla

caccia e le contravvenzioni di diritto cantonale sono perseguiti e giudicati

dal Dipartimento in applicazione alle norme della legge del 20 aprile 2010 di

procedura per le contravvenzioni".

L'art. 45, riferito al risarcimento per danni causati al patrimonio faunistico,

stabilisce dal canto suo che:

"1 Chi contravviene alle

disposizioni federali o cantonali è tenuto al risarcimento del danno.

2Per il risarcimento sono applicabili le disposizioni del Codice

delle obbligazioni.

3L'Autorità che decide sul reato di caccia fissa anche l'importo del

risarcimento".

Dall'ultimo capoverso di questa norma risulta

in modo chiaro che, competente a statuire sulle richieste di risarcimento ai

sensi dell'art. 45 LCC è l'autorità che decide sul reato di caccia,

ovvero - non trattandosi di delitti in base all'art. 17 LCP (art. 44 cpv. 1

LCC) - il Dipartimento, in applicazione della legge di procedura per le

contravvenzioni del 20 aprile 2010 (cfr. art. 44 cpv. 2 LCC, che in precedenza

rinviava alla legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994

[LPContr; cfr. BU 1995, 537 e 2004, 389] e, prima ancora, alla vecchia legge

cantonale di procedura per i reati di competenza del Pretore e per le contravvenzioni

del 29 maggio 1941-27 giugno 1960 [cfr. BU 1991, 238]). Dai materiali

legislativi risulta che l'art. 45 cpv. 3 LCC è stato introdotto dalla Commissione della legislazione, la quale ha

chiaramente inteso attribuire alle rispettive autorità che hanno giudicato il

reato di caccia la competenza nel fissare l'importo del risarcimento (cfr. rapporto n. 3565R del 12 ottobre 1990 sul messaggio

del 13 febbraio 1990 concernente la legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli

uccelli selvatici, commento all'art. 45). Ne discende che, quando la Divisione

dell'ambiente (a cui il Consiglio di Stato ha subdelegato la competenza,

cfr. regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994; RL

172.

) si pronuncia sulla contravvenzione, essa statuisce pure sul

risarcimento previsto dall'art. 45 LCC (cfr. in tal senso anche sentenza della

Pretura penale n. 30.2003.400 del 1° ottobre 2004 consid. 13). In caso di contestazione,

la decisione è devoluta alla Pretura penale (cfr. art. 41 LOG; BU 2010, 246; in

precedenza: art. 4 cpv. 1 LPContr 1994), secondo la procedura penale. Non

quindi al Consiglio di Stato, né al Tribunale cantonale amministrativo, che già

dal 1° gennaio 2003 non è più competente in materia di contravvenzioni a leggi

federali e cantonali attribuite per il giudizio di primo grado all'autorità

amministrativa (cfr. BU 2002, 129, concernente la modifica all'art. 4 cpv. 1

LPContr 1994). Tale interpretazione è del resto avvalorata anche dall'art. 48

LCC, che, disciplinando le vie di ricorso contro le decisioni del Dipartimento,

riserva espressamente la regolamentazione

prevista al capitolo VIII. È inoltre confermata dalla prassi invalsa delle

autorità penali in questa materia (cfr. ad esempio, sentenze della Pretura

penale n. 91.2013.199 del 17 dicembre 2013, 30.2008.4 del 17 agosto 2009,

30.2003.400

citata; cfr. inoltre giudizio della Corte di appello e di revisione

penale n. 17.2015.187 del 21 aprile 2016). Stante la chiara attribuzione di

competenze prevista dalla legge, non vi è evidentemente ragione di procedere

diversamente nel caso in cui il cacciatore va esente da sanzione per essersi

autodenunciato ai sensi dell'art. 42 LCC. Anche in un simile caso, come

stabilito dal Tribunale federale, il presupposto

è infatti che sia stata commessa una contravvenzione dal profilo oggettivo e

soggettivo. Solo in questa ipotesi, il cacciatore può essere condannato al

risarcimento previsto dall'art. 45 cpv. 1 LCC (cfr. STF 2C_110/2011 del

14.

luglio 2011 consid. 4.3 con rimandi ai materiali legislativi e all'art. 23

della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli

selvatici del 20 giugno 1986; LCP; RS 922.0).

3.

In concreto alla

base della procedura vi è la decisione del 3 aprile

2014.

con cui la Divisione, dopo aver considerato che RI 1, l'11 settembre 2010,

ha commesso una contravvenzione alla LCC e alle relative norme di applicazione

ai sensi dell'art. 41 LCC (per aver abbattuto una camoscia allattante),

pur mandandolo esente da pena (art. 42 LCC), lo ha condannato al pagamento di

un risarcimento del danno faunistico ex art. 45 LCC.

Ora, conformemente a quanto appena considerato, occorre concludere che - a

dispetto dei rimedi di diritto indicati in calce alla decisione impugnata - il

Tribunale cantonale amministrativo non è competente a statuire sul gravame

presentato dall'insorgente. L'oggetto della lite esce dal quadro delle

competenze conferitegli dalla legge. In tal senso occorre rettificare quanto

deciso in passato (cfr. STA 52.2008.435 del 17 dicembre 2010 consid. 1, annullata

dall'Alta Corte con la citata STF 2C_110/2011, che non si era però pronunciata

su tale aspetto), in cui il Tribunale non aveva prestato la dovuta attenzione

alla riserva di competenze prevista dal capitolo VIII, e meglio dagli art. 44

cpv. 2 e 45 cpv. 3 LCC. In applicazione dell'art. 6 cpv. 1 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), gli atti vengono

quindi trasmessi alla Pretura penale, per competenza.

4.

Dato l'esito, non

si preleva alcuna tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è evaso ai sensi

dei considerandi.

§. Di conseguenza,

gli atti vengono trasmessi alla Pretura penale per competenza.

2.

Non si preleva alcuna tassa

di giustizia. Al ricorrente va restituito l'importo di fr. 1'000.- versato a

titolo di anticipo delle presunte spese processuali.

3.

Contro la presente decisione

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera