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Decisione

52.2015.39

Delibera opere da metalcostruttore e carpenteria metallica dichiarata nulla: incompetenza della persona che ha aggiudicato gli interventi posti a concorso. Inidoneità della delibearataria. Rinvio al c

16 aprile 2015Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai criteri

di aggiudicazione. I primi servono soltanto ad accertare se i concorrenti sono

in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione

richiesta. I secondi servono invece ad individuare l'offerta più vantaggiosa fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità

è unicamente quello di permettere al committente di verificare preventivamente

la bontà dei concorrenti per rapporto all'oggetto del concorso. Accertamento,

questo, che deve precedere la scelta dell'offerta

più vantaggiosa e che si conclude con l'esclusione dei concorrenti

ritenuti inidonei.

L'accertamento preliminare dell'idoneità dei concorrenti non

ha luogo soltanto nell'ambito della procedura

di concorso secondo il metodo selettivo, ma anche nella procedura di concorso

monofase. Anche nei concorsi indetti secondo questo tipo di procedura, occorre

in effetti valutare preliminarmente l'idoneità dei concorrenti sulla base di

parametri oggettivi predeterminati dal bando di concorso, in modo da escludere

quelli che non forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in punto ad una

corretta esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi i concorrenti che non soddisfano questi criteri, il committente

procede poi alla scelta dell'offerta migliore sulla base dei criteri di

aggiudicazione fissati dal bando (STA 52.2011.458 del 5 gennaio 2012,

52.2010.132 del 7 giugno 2010 e

52.2010.123 del 7 maggio 2010; per i concorsi retti dal CIAP cfr. invece

STA 52.2012.426 dell'11 gennaio 2013 e

52.2010.267 del 23 agosto 2010).

3.3. I criteri d'idoneità si

suddividono in criteri di carattere generale e criteri di carattere particolare.

Alla prima categoria appartengono i criteri che qualsiasi concorrente deve

soddisfare indipendentemente dalla natura

della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in particolare in

questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al pagamento degli

oneri sociali e delle imposte. Sono invece da annoverare fra i criteri

d'idoneità di carattere particolare le

condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per certi

tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato a dipendenza di sue

specifiche esigenze.

4. Nell'evenienza concreta, oltre

agli usuali criteri d'idoneità di carattere generale (pagamento degli oneri

sociali e delle imposte, ecc.; vedi pos.

252.100 disposizioni particolari CPN 102), la com-mittente ha inserito

nelle prescrizioni di gara diversi criteri di natura particolare, segnatamente:

- l'ossequio

dei requisiti di cui all'art. 34 cpv. 1 lett. c RLCPubb/

CIAP;

- una

referenza riferita all'esecuzione, negli ultimi 5 anni, di opere da metalcostruttore e carpenteria metallica

per l'importo minimo di fr. 200'000.- (opera terminata);

- la sede o il

domicilio in Svizzera;

- il

possesso di un certificato di esercizio H2 secondo le norme SIA 263/1.

La deliberataria, per sua

stessa ammissione, possiede unicamente una certificazione H5, di livello

nettamente inferiore a quanto esatto dalla committente. Ritiene tuttavia

che l'esigenza manifestata dalla stazione appaltante sia in contrasto con i

principi cardine della LCPubb e del tutto inadeguata, stante la natura delle

opere poste a concorso, le quali non necessiterebbero di un grado di competenza

nelle saldature così elevato. Questa tesi non può essere accreditata, poiché se

riteneva che i requisiti di partecipazione alla gara fissati dall'ente

banditore erano lesivi del diritto la CO 1 doveva impugnare tempestivamente gli

atti di concorso, in particolare la pos. R 090.110 CPN 321 del capitolato.

L'aggiudicataria è tuttavia rimasta passiva. Ha

partecipato al concorso senza

sollevare obiezioni o riserve al riguardo e quindi non può più metterne

in discussione le prescrizioni, divenute ormai vincolanti (art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP).

Vi ostano il principio della buona fede e della sicurezza giuridica (RDAT

I-2002 n. 24), i quali impongono peraltro ai

concorrenti anche l'obbligo di segnalare tempestivamente al committente errori

manifesti o comunque facilmente riconoscibili

compiuti durante lo svolgimento della

competizione, pena la preclusione ad avvalersene al momento dell'aggiudicazione (DTF 130 I 241 consid. 4.3).

Posta questa premessa e assodato che la CO 1 non è titolare di un certificato di esercizio H2 né può

subappaltare alcuna parte d'opera, essa andava esclusa dalla gara in applicazione

degli art. 25 lett. a LCPubb e 38 cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP, atteso

che l'estromissione di un concorrente per inidoneità è sancita direttamente

dalla legge, segnatamente dalle norme sopracitate.

5. Sulla scorta di quanto precede il

ricorso va di conseguenza accolto parzialmente, dichiarando nulla la controversa

delibera in quanto emanata da un soggetto incompetente e rinviando gli atti alla

committente per nuova decisione.

6. L'emanazione del presente giudizio

rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo

al gravame.

7. La tassa di giustizia, commisurata

al lavoro occasionato dall'impugnativa ed ai valori in discussione, è posta a

carico del ricorrente, della deliberataria e della committente secondo soccombenza

(art. 47 cpv. 1 LPAmm). Quest'ultima non può esser mandata esente da qualsiasi aggravio, poiché responsabile

dell'insorgere della vertenza sottoposta al giudizio del Tribunale.

Alla resistente CO 1, assistita da un legale, sono dovute congrue ripetibili

commisurate in funzione dell'esito della causa (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la delibera 15

gennaio 2015 con cui l'arch. __________ ha aggiudicato alla ditta CO 1 di __________

le opere da metalcostruttore e carpenteria

metallica occorrenti alla costruzione di un nuovo edificio adibito a spazi espositivi nell'ambito della seconda

tappa del restauro globale della __________ è dichiarata nulla;

1.2. gli atti sono

rinviati alla committente per nuova decisione.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr. 4'500.-

è posta a carico del consorzio ricorrente, della committente e della CO 1 in

ragione di 1/3 ciascuno. Al ricorrente va

restituita la somma di fr. 2'500.-

corrisposta in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.

3.

La

committente e il consorzio insorgente verseranno ognuno fr. 700.- di

ripetibili alla resistente CO 1.

4.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle

condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

5.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La segretaria