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Decisione

52.2015.392

Approvazione di un progetto stradale

24 agosto 2017Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i mapp. 2447 e 334, in quanto situati in zona di protezione delle acque S3. Ciò

avrebbe ridotto sensibilmente il ventaglio delle ubicazioni praticabili. Fra le

ubicazioni rimanenti, il mapp. 558, posto nelle vicinanze della prevista rotonda,

non è stato ritenuto idoneo in quanto adibito a deposito d'impresa e sottoposto

a interventi previsti dal progetto stradale, mentre il mapp. 325, situato al di

fuori dei limiti dell'opera, è risultato troppo piccolo. Alla luce di queste

circostanze bisogna ritenere che la scelta di collocare il cantiere sul fondo

del ricorrente, ubicato in posizione ottimale, a ridosso della prevista rotonda,

risulta sufficientemente ponderata e comprovata dal profilo dell'interesse pubblico.

Anche dal profilo temporale, la riserva dell'area di cantiere per un periodo di

due anni a partire dall'inizio dei lavori risulta giustificata, posto che il

Governo ha precisato in sede di risposta che verosimilmente l'occupazione durerà

al massimo diciotto mesi circa e che la riserva di ulteriori sei mesi appare idonea,

in considerazione dell'estensione dell'opera, a far fronte ad eventuali imprevisti.

Per contro i piani non meritano piena tutela

per quanto attiene alle dimensioni dell'area colpita dal vincolo e quindi sotto

il profilo del principio della proporzionalità, posto come il Consiglio di Stato

ha riconosciuto in sede di risposta che il cantiere può essere ricondotto ad

un'area di 800 mq secondo la planimetria allegata quale doc. F. Di conseguenza

su questo punto il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata

annullata nella misura in cui approva integralmente l'estensione dell'area di

cantiere al mapp. 2613, che viene ridotta nella misura appena descritta.

6. Facilitazioni

in materia fonica

6.1. Il progetto stradale posto in pubblicazione è

accompagnato dal Rapporto d'impatto ambientale 30 marzo 2011 e dal Rapporto "Richieste

di facilitazione secondo l'art. 7 OIF" di stessa data (in seguito:

Rapporto). Quest'ultimo spiega, a pag. 1 e seg., che dal calcolo fonico

puntuale eseguito, risulta che per diverse abitazioni e parcelle le immissioni

foniche dovute al traffico su via Penate superano i valori di pianificazione e

che di conseguenza è stata valutata l'adozione di provvedimenti fonici in base ad

una verifica di sostenibilità economica, che si è poi concretizzata nella

previsione di due pareti antirumore (provvedimenti fonici 1 + 2). Malgrado il

grande miglioramento apportato da tali misure, diversi edifici sensibili al

rumore e fondi edificabili restano esposti a immissioni foniche superiori ai

valori di pianificazioni e, in alcuni casi, fra cui il mapp. 2613, ai valori

limite d'immissione (cfr. Rapporto, pag. 3, e relativo allegato, pag. 2, da cui

emerge per il fondo di RI 1 un superamento dei valori limite d'immissione compreso

fra i 3.6 e i 5.2 dB, nonché piano n. 142.009 P/053 "Richieste di facilitazione

secondo l'art. 7 OIF"). Per questi fondi, al capitolo 6, pag. 5 e seg., il

Rapporto motiva la richiesta di facilitazioni, adducendo come "La

scelta dei provvedimenti fonici è stato oggetto di una valutazione dell'indice

di sostenibilità economica (ISE). A causa della presenza di numerosi accessi

stradali e dell'indice ISE sfavorevole (…) non è possibile eseguire pareti

antirumore efficaci a protezione dei singoli edifici e dell'area industriale".

In ogni caso, la nuova strada verrà realizzata con una pavimentazione stradale

fonoassorbente, non considerata nei calcoli fonici (cfr. Rapporto d'impatto

ambientale, pag. 35, e relativa misura RU7, pag. 91).

6.2. Il ricorrente, in sede di opposizione, non ha sollevato nessuna obiezione in merito alla richiesta di

facilitazioni in materia ambientale, limitandosi a postulare una modifica dei

piani con esclusivo riferimento all'area di cantiere e al

ridimensionamento della rotonda Vignalunga. Ciononostante, egli rimprovera ora

al Consiglio di Stato di non aver effettuato nessuna ponderazione degli interessi in gioco, omettendo in particolare di "(…)

verificare se il rispetto dei valori limite fissati costituisca per il

proprietario dell'impianto un onere sproporzionato".

Ora, tale critica, nella misura in cui è volta, implicitamente, a chiedere

l'adozione di misure volte a eliminare il superamento dei valori limite

d'immissione sul suo fondo, costituisce una nuova domanda, improponibile in

questa sede (art. 70 cpv. 2 LPAmm). Ad ogni modo, la censura risulta infondata

anche nel merito. Anzitutto il Rapporto espone compiutamente le valutazioni

effettuate, incentrate sull'applicazione dell'indice di sostenibilità economica

(ISE), secondo la pubblicazione dell'Ufficio federale dell'ambiente "Sostenibilità

economica e proporzionalità di provvedimenti antirumore (UV-0609)", e riporta

a pag. 9 e seg. le quattro varianti esaminate in relazione al provvedimento

fonico 2, posto nelle immediate vicinanze del mapp. 2613, motivando il perché

della variante prescelta (variante D). Inoltre, se è pur vero che la decisione

impugnata, risulta estremamente stringata in merito alla concessione delle

facilitazioni richieste (cfr. in particolare, pag. 7), il Governo ha ben

spiegato, in sede di risposta, come oltre al criterio della sostenibilità

economica, sia stato considerato anche l'impatto paesaggistico e le difficoltà

di realizzazione di un eventuale provvedimento, volto a schermare sui tre lati

il fondo dell'insorgente e consistente nell'erezione di un riparo fonico alto 8

m e lungo circa 120 m. Tali valutazioni, sommate al fatto che la posa

dell'asfalto fonoassorbente di nuova generazione (SDA 4B) ridurrà al citato

mappale il superamento dei valori limite d'immissione a 0,6 - 2,2 dB, hanno

portato ad escludere l'adozione di tale misura, che pregiudica peraltro l'accesso

alla proprietà del ricorrente nonché la visibilità dell'attività espositiva

commerciale del __________. Ora, a fronte di tali convincenti motivazioni, le sommarie

contestazioni sollevate in sede di replica non permettono di invalidare, sotto

questo profilo, la contestata risoluzione.

7. 7.1. Visto quanto precede,

il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata, nella

misura in cui approva integralmente l'area di cantiere al mapp. 2613.

7.2. La tassa di giustizia

è posta a carico del ricorrente, proporzionalmente al suo grado di soccombenza

(art. 47. cpv. 1 LPAmm). Al ricorrente, patrocinato, vengono assegnate

ripetibili proporzionalmente al grado di successo della sua impugnativa

(art. 49 cpv. 1 LPAmm), che in concreto sono dovute dallo Stato.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

parzialmente accolto.

§. Di conseguenza la

risoluzione 1° luglio 2015 (n. 2796) del Consiglio di Stato:

1.1. è annullata

nella misura in cui approva integralmente l'area di cantiere al mapp. 2613 di

Mendrisio;

1.2. è riformata

nel senso che l'area di cantiere al mapp. 2613 di Mendrisio è approvata

limitatamente a una superficie di 800 mq, come indicato nella planimetria

prodotta con la risposta 19 novembre 2014 dal Consiglio di Stato come doc. F "Ortofoto

mappali 569 e 2613 nel comune di Mendrisio con sovrapposizione del progetto

stradale. In giallo l'area di cantiere".

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'300.- è posta a carico del ricorrente, al quale verrà

retrocesso l'importo di fr. 200.-, versato in eccesso quale anticipo spese. Lo

Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente complessivamente fr. 900.- a

titolo di ripetibili per entrambe le sedi di ricorso.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere