Lexipedia

Decisione

52.2015.395

Approvazione di un progetto stradale

24 agosto 2017Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i volumi di traffico complessivi) è smentito dagli studi e dai dati alla base

del progetto (cfr. in particolare Rapporto d'impatto ambientale 30 marzo 2011, p.to

3.4, pag. 11 e seg.). Inoltre, le convincenti valutazioni che hanno portato a

prediligere la soluzione con la doppia corsia - effettuate, contrariamente a

quanto sostiene il ricorrente in sede di replica, in base al volume di traffico

pronosticato - sono illustrate e documentate nella "Nota informativa"

5 novembre 2015 dello Studio d'ingegneria __________, pag. 6 e seg., a cui per

semplicità si rinvia. Peraltro l'impossibilità di creare una doppia corsia più

lunga, vista la presenza del sottopasso, non inficia la validità della soluzione

proposta, che il ricorrente si limita a criticare in astratto senza addurre particolari

argomenti. Per quanto attiene all'asserito contrasto con il p.to 5 della citata

norma VSS, è vero che lo stesso sconsiglia in caso di doppia corsia una

larghezza complessiva superiore ai 6.00 m. In concreto il contenuto superamento

di 50 cm appare comunque rientrare nei margini delle concrete necessità e

scelte progettuali, da ricondurre, come spiega il Governo in sede di risposta,

al rispetto della norma VSS 640 201 e fra l'altro, con riserva di quanto verrà

esposto al consid. 6, proprio al miglioramento dell'accesso centrale al fondo

del ricorrente.

5.3. A fronte di tale

impostazione, da cui non emergono lacune o difetti evidenti, l'alternativa

elaborata dall'ing. __________ non presenta pregi realmente superiori dal

profilo dei criteri enunciati all'art. 6 cpv. 1 Lstr. La stessa prevede infatti

la realizzazione di una rotatoria del diametro di 25 m a tre bracci, con

innesto da via San Martino direttamente su via Penate nelle immediate vicinanze

dell'intersezione. Senonché il diametro

ipotizzato, che permetterebbe di limitare le aree soggette a esproprio a 90 mq

rispetto ai 810 mq previsti con conseguente risparmio in termini di indennità,

si differenzierebbe dal diametro e dalla tipologia delle rotatorie "Morée"

e "Laveggio", facendo ricadere l'opera contestata nella categoria

delle "mini-rotatorie". Appartengono a questa categoria le rotatorie

che presentano un diametro compreso fra i 14 e i 26 m e che la norma VSS 640

263 consiglia su strade a orientamento locale con finalità, dal punto di vista

della tecnica della circolazione, di moderazione del traffico (cfr. p.to 19, pag.

14, della citata norma VSS: "Les mini-giratoires s'appliquent

principalement sur des routes à orientation locale. Du point de vue de la technique de la

circulation, ils conviennent particulièrement à la modération du trafic: ils réduisent

la vitesse, ils augmentent la sécurité du trafic, ils peuvent réduire le trafic

de transit dans les quartiers d'habitation, ils permettent un aménagement de

l'espace routier adapté au site bâti et aux besoins de ses habitants". Ora, già sotto questo profilo, la proposta riduttiva dell'ing. __________

non da sufficienti garanzie, a fronte del massiccio incremento del traffico

previsto negli anni a venire, di assicurare una buona capacità e un buon

livello di servizio della rotonda Vignalunga, come invece avviene per la

categoria delle rotatorie esterne ai centri abitati, risultando inoltre

inadeguata al contesto in cui verrebbe a situarsi. Oltre a ciò la variante -

che, come detto, prevede l'innesto di via San Martino direttamente su via

Penate, e quindi una sostanziale revisione dell'intersezione - presenta

problemi dal profilo della sicurezza del traffico a causa del conflitto tra i

veicoli in uscita dalla rotonda in direzione di via Penate e quelli provenienti

da via San Martino. È vero che tale inconveniente potrebbe venir ovviato,

imponendo l'obbligo di svolta a destra da via San Martino verso via Penate. Senonché

tale soluzione non risulta certo più convincente rispetto a quella prevista dal

progetto stradale che raggruppa i punti di intersezione in un unico luogo, con

garanzie maggiori dal profilo della sicurezza. In conclusione, dal profilo

dell'art. 6 Lstr, la progettata rotonda non presta dunque fianco a critiche.

6. Accessi al mapp. 570

6.1. Come esposto in

narrativa, nella decisione impugnata il Consiglio di Stato ha accolto la

richiesta formulata a titolo subordinato dal

ricorrente in sede di opposizione di modificare, ampliandolo, l'accesso

centrale al suo fondo e quello posto più a sud, in modo da per permettere

l'entrata e l'uscita in contemporanea delle automobili (cfr. pag. 12-13 e disp.

n. 2.2). Senonché, invece di formalizzare tali modifiche in un apposito piano

allegato alla decisione, così come avvenuto per altri opponenti (cfr. disp. n.

1), il Governo ha indebitamente rimandato la modifica del progetto stradale a

una fase successiva (cfr. pag. 13: "Dagli atti risulta che l'Ufficio

della progettazione del Sottoceneri si è impegnato, dopo la crescita in

giudicato di questa decisione, ad elaborare un piano esecutivo di sistemazione

degli accessi che riflette gli elementi sopra descritti e che verrà sottoposto

all'opponente per accordo"), imponendo all'ente esecutore "(…)

l'onere di procedere in fase esecutiva conformemente all'impegno assunto"

(cfr. pag. 13 e disp. n. 1). Confrontato con le critiche sollevate nel ricorso,

secondo cui il disciplinamento degli accessi avrebbe dovuto venir fissato in

modo vincolante nella decisione impugnata con un ulteriore e specifico inserto,

l'Esecutivo cantonale ha posto rimedio a tale difetto, producendo, in sede di

risposta (quale doc. A) il piano 142.009 P/112, scala 1:500, del 10 ottobre

2015 relativo alla sistemazione degli accessi al mapp. 570 secondo le

indicazioni contenute a pag. 12 e 13 della decisione impugnata, rispecchianti

le richieste formulate a titolo subordinato da RI 1. In questo contesto occorre

notare che la richiesta formulata a titolo principale di realizzare un unico

accesso direttamente sulla rotonda è stata definitivamente abbandonata dal

ricorrente, il quale, in sede di replica, osserva che "per quanto

riguarda l'accesso diretto alla rotonda si prende atto dell'impossibilità di

realizzarlo, perlomeno nella misura in cui il dimensionamento della rotatoria

rimanga quello attuale".

6.2. In sede di replica il ricorrente contesta dal profilo formale i

contenuti del piano prodotto in sede responsiva, poiché formulati in modo

insufficiente, limitandosi al suolo pubblico e indicando solo

approssimativamente gli accessi alla sua proprietà. Ne mette inoltre in dubbio la fattibilità dal profilo tecnico, vista l'assenza di indicazioni relative alle altezze e

ai dislivelli. Chiede che la soluzione relativa agli accessi "(…) venga

presentata in modo completo e tridimensionale (…) prima che il progetto stradale (…) venga definitivamente approvato,

affinché (…) abbia la possibilità di esprimersi e valutare concretamente la

fattibilità della soluzione proposta". Tali critiche, rispettivamente richieste vanno recisamente respinte, in

quanto prive di qualsiasi fondamento. ll piano 142.009 P/112 contiene infatti tutti

gli elementi necessari per valutarne l'attuabilità. Contrariamente a quanto

sostiene il ricorrente, esso indica infatti come verrà riorganizzato il

piazzale al mapp. 570 e utilizza, per quanto attiene all'indicazione degli

accessi, gli stessi tratteggi, colori e simboli riportati nelle varie "legende"

del progetto stradale. Inoltre le sezioni trasversali dei contestati accessi,

elaborate dai tecnici dipartimentali in sede di progettazione definitiva (cfr.

piano 142.009 P/007 del 20 agosto 2013, prodotto quale doc. S), dimostrano che

non v'è alcun problema realizzativo legato a eventuali differenze d'altezza.

7. Si osserva infine, per completezza

che anche la richiesta formulata in sede di opposizione relativa alla

previsione di un'area di carico/scarico per automezzi pesanti, di cui attualmente

il mapp. 570 non dispone, è stata a giusto titolo lasciata cadere. Essa esula

manifestamente dal contenuto e dagli scopi del progetto stradale.

8. 8.1. Visto quanto precede,

il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata, nella

misura rinvia alla fase esecutiva l'elaborazione della variante al progetto

stradale relativa agli accessi al mapp. 570.

8.2.

La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, proporzionalmente al suo

grado di soccombenza (art. 47. cpv. 1 LPAmm). Al ricorrente, patrocinato,

vengono assegnate ripetibili proporzionalmente al grado di successo della sua

impugnativa (art. 49 cpv. 1 LPAmm), che in concreto sono dovute dallo Stato.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

parzialmente accolto.

§ Di conseguenza:

1.1. la risoluzione

1° luglio 2015 (n. 2796) del Consiglio di Stato è annullata nella misura in cui

rinvia alla fase esecutiva l'elaborazione della variante al progetto stradale

relativa agli accessi per il mapp. 570 di Mendrisio;

1.2. la stessa è

integrata con il piano 142.009 P/112 in scala 1:500 del 10 ottobre 2015,

prodotto con la risposta 19 novembre 2015 dal Consiglio di Stato come doc. A "Accesso

mappale 570", a valere quale inserto n. 9.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico. Lo

Stato del Cantone Ticino verserà a RI 1 complessivamente fr. 900.- a titolo di

ripetibili di entrambe le sedi di ricorso.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere