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Decisione

52.2015.409

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 giugno 2016Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I 97 consid. 2b, 124 II 146 consid. 2a, 123

I 31 consid. 2c; RDAT 1988 n. 45; STA 52.2015.22 del 27 maggio 2015,

consid. 2.1; Marco Borghi/

Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano

1997, n. 2a ad art. 26).

2.2. Nell'evenienza concreta,

anche se non ha affrontato tutte le censure sollevate dall'insorgente, la

querelata decisione ha co-munque toccato ogni aspetto fattuale e giuridico

oggettivamente influente per l'esito della controversia, tenendo in debita considerazione

gli argomenti significativi esposti nel gravame. La motivazione esposta è

inoltre sufficiente per comprendere le ragioni della reiezione dell'impugnativa

e soprattutto del mancato esame di talune critiche addotte dall'insorgente,

dovuto al fatto che in presenza di conclusioni penali vincolanti l'autorità

amministrativa deve semplicemente prenderne atto e non è tenuta ad approfondire

tematiche insuscettibili di influire sul provvedimento che è chiamata ad adottare

(vedi consid. 3 che segue).

La motivazione succinta con la

quale il Consiglio di Stato ha re-spinto il gravame sottopostogli non integra

affatto gli estremi di un diniego di

giustizia censurabile con successo davanti a que-sto Tribunale. Tanto più che

il soccombente ha impugnato la sentenza in modo congruo e completo con

il ricorso all'esame, dimostrando di averne perfettamente compreso i motivi e

di non aver subito alcuna menomazione dei suoi diritti di difesa.

3. 3.1. Secondo costante giurisprudenza

del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente ad ordinare la

revoca della licenza di condurre non può di

principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta

in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo

la procedura ordinaria (DTF 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa, 123 II 97 consid. 3c/aa; STF

1C_295/2014 del 23 giugno 2014, consid. 2.1;1C_13/2014 del 21 gennaio 2014, consid.

2.1;1C_354/2009 dell'8 settembre 2009, consid. 2.3). L'autorità amministrativa

può dissociarsi dalle determinazioni penali solo se può fondare la sua

decisione su accertamenti di fatto sconosciuti al giudice penale o che non sono

stati presi in considerazione da quest'ultimo, se assume nuove prove il cui

apprezzamento conduce ad un risultato diverso con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte

le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione

delle norme della circolazione (DTF 129 II 312 consid. 3.4; STF

1C_366/2011 del 20 luglio 2012, consid. 2.1). Tale autorità deve attenersi alle

risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato

emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale

si basi essenzialmente su un rapporto di polizia. Ciò è il caso, in

particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione

rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo

anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha

omesso di far valere nel contesto del procedimento penale diritti garantiti

alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo non può più

attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di

prova o argomenti difensivi, dato che era tenuto, secondo il principio della

buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i

rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 124 II 103 consid. 1c/aa; 123 II 97

consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_358/2015 del 6 aprile 2016, consid. 4.1;1C_295/2014 del 23 giugno 2014,

consid. 2.1;1C_13/2014 del 21 gennaio 2014, consid. 2.1).

3.2. Nel caso di specie, a

seguito degli eventi occorsi il 14 settembre 2014, l'insorgente è stato

condannato alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di tre anni) di fr. 3'600.-, corrispondente a 30 aliquote giornaliere da

fr. 120.- cadauna, oltre al pagamento di una multa di fr. 500.- per aver

circolato con il motoveicolo __________ targato __________ alla velocità di

circa 80 km/h (da lui stesso ammessa) malgrado il vigente limite di 50 km/h, così

come accertata sulla base del contachilometri della vettura di polizia che lo seguiva.

Il decreto di accusa, del 9 dicembre 2014, è rimasto incontestato ed è

quindi regolarmente cresciuto in giudicato.

Alla luce della giurisprudenza

citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più

contestare tali fatti, né l'apprezzamento degli stessi da parte delle autorità

penali, che hanno ormai statuito sui medesimi con decisione passata in giudicato.

Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale - al pari delle

istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato alla condanna

pronunciata il 9 dicembre 2014. Tanto più che la sanzione penale è stata emanata

(anche) sulla base delle chiare ed univoche dichiarazioni rese dall'insorgente

stesso. Interrogato dalla polizia cantonale, quest'ultimo ha infatti ammesso la

fattispecie imputatagli, segnatamente di aver viaggiato a circa 80 km/h ove vige il limite di 50 km/h (cfr. verbale

di interrogatorio 15 settembre 2014 sottoscritto dall'interessato). Ecco perché

non è necessario procedere all'audizione

degli agenti che il 14 settembre 2014 hanno constatato le infrazioni

addebitate all'insorgente, rispettivamente esperire il sopralluogo richiesto. Se

l'insorgente riteneva che la sanzione penale fosse stata emanata sulla scorta

di un presupposto fattuale inesatto, avrebbe dovuto far capo ai rimedi di

diritto indicati nel decreto di accusa e adire la Pretura penale, adducendo in quel contesto tutte le censure ed i

mezzi di prova che riteneva utili ai fini della sua difesa. Tanto più che la

sua linea difensiva, fondata sull'errata (procedura di) determinazione della

velocità imputatagli, avrebbe dovuto coerentemente indurlo ad insistere per

ottenere l'impunità negatagli dalla prima istanza di giudizio. Il ricorrente,

nonostante l'importanza dell'infrazione imputatagli e l'ampiezza della sanzione

irrogatagli, è invece rimasto passivo. Si è ben guardato dall'impugnare la condanna pronunciata dal Procuratore pubblico, condanna

che stando agli atti l'interessato ha

lasciato volutamente crescere in giudicato, nonostante sapesse che sarebbe

stata trasmessa alla Sezione della circolazione (cfr. decreto d'accusa citato,

pag. 2) e sarebbe stata risolutiva per l'accertamento delle sue responsabilità

(vedi lettera 30 settembre 2014 dell'Ufficio giuridico della Sezione della

circolazione al ricorrente). Nelle descritte circostanze, il ricorrente è

sicuramente malvenuto a contestare solo in sede amministrativa il fatto che alla

velocità accertata (e dichiarata) il Procuratore pubblico non ha dedotto

l'usuale margine di tolleranza, avendo egli avuto l'occasione per fare valere siffatta

censura nell'ambito della procedura penale. Parimenti pretestuoso è l'assunto secondo cui egli non era assistito da un avvocato in sede penale e che quindi ignorava di

poter incorrere in una revoca della patente, potendo ragionevolmente supporre

che la pena pecuniaria avesse estinto ogni procedimento a suo carico.

A parte il fatto che il rigore con il quale il legislatore e il Tribunale federale hanno deciso di perseguire gli eccessi di

velocità in ambito amministrativo sono ormai di dominio pubblico, il ricorrente

- che per ragioni sue di cui non può che rammaricarsi,

non si è avvalso dell'assistenza di

un legale nonostante gliene fosse stata data

la possibilità (cfr. verbale di interrogatorio 15 settembre 2014, pag. 1) - era

stato informato dell'avvio del procedimento amministrativo. Sapeva quindi perfettamente

che l'illecito stradale di cui si era reso protagonista avrebbe potuto

comportare anche l'adozione di una misura

amministrativa. La buona fede processuale ed il suo dovere di collaborazione (quest'ultimo

applicabile anche nella procedura amministrativa; cfr. STF 1C_358/2015 del

6 aprile 2016, consid. 3.3) gli avrebbero pertanto imposto di fare valere i

diritti garantiti alla (sua) difesa (già) nel procedimento penale. Tanto basta

per escludere che il ricorrente possa invocare con successo il principio

secondo cui l'autorità amministrativa può

scostarsi, a determinate condizioni, dall'accertamento

dei fatti operato in sede penale. In simili evenienze, il principio della

sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione gli

estremi dell'infrazione o la sussistenza del reato al fine di eludere la misura

di revoca che occorre applicargli (STF

1C_67/2010 del 5 ottobre 2010, in RtiD I-2011 n. 41 consid. 3.1). Al ricorrente

è quindi preclusa ogni possibilità di mettere nuovamente in discussione fatti

già definitivamente accertati in ambito penale.

4. 4.1. Le infrazioni delle

prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la

procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD;

RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento

del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per

stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del

singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la

reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua

necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca

non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca

a di-pendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave,

art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che violando gravemente le norme della

circolazione cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il

rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal

caso, se non vi sono precedenti e altri reati di cui tener conto, la licenza di

condurre deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett.

a LCStr).

4.2. La giurisprudenza resa dal Tribunale federale sulla

scorta del diritto in essere fino al 31 dicembre 2004 aveva sancito che

indipendentemente dalle circostanze concrete un eccesso di velocità

nell'abitato di 21-24 km/h era una violazione di media gravità da punire con

una revoca della licenza di condurre giusta

l'art. 16 cpv. 2 vLCStr (DTF 124 II 97 consid. 2). Un superamento del limite di

25 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca

obbligatoria della patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr (cfr. DTF

124 II 259 consid. 2b/bb, 124 II 475 consid. 2a e rinvii). Il nuovo diritto, in

vigore dal 1° gennaio 2005, ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti

amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi

e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha

mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi di velocità di

ampiezza superiore ai 16 km/h stabiliti dal Tribunale federale (cfr. DTF 132 II

234 consid. 3.2). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 25

km/h in abitato costituisce oggettivamente un caso grave, che con il nuovo

diritto deve essere necessariamente

sanzionato con una revoca della patente di almeno tre mesi (art. 16c

cpv. 2 lett. a LCStr) anche se viene commesso in circostanze favorevoli

(DTF 132 II 234 consid. 2).

4.3. Nel

caso in esame, dagli atti risulta che il 14 settembre 2014 il ricorrente ha superato massicciamente la

velocità massima di 50 km/h consentita nell'abitato di __________. Egli ha

dunque gravemente compromesso la sicurezza della circolazione ai sensi della

citata giurisprudenza e degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 90 cifra 2

LCStr.

Se ne

deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16c LCStr, il provvedimento di revoca di tre mesi

tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da

questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al

diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che

corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui

il ricorrente si è reso protagonista (vedi art. 16c cpv. 2 lett. a

LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure al cospetto di circostanze

particolari quali una effettiva necessità professionale di condurre veicoli a

motore, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal legislatore

federale (vedi art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 132 II 234 consid. 2.3).

5. Sulla scorta di quanto precede il

ricorso deve essere respinto, confermando - siccome immune da violazioni del diritto - il giudizio

governativo impugnato e la risoluzione dipartimentale che esso ha tutelato.

6. La tassa di giustizia viene posta

a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di

fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane integralmente a suo carico.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera