52.2015.409
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13 giugno 2016Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2015.409
Lugano
13 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Paola
Passucci
statuendo
sul ricorso 14 settembre 2015 di
RI
1,
patrocinato
da: PA 1,
contro
la
decisione 8 luglio 2015 (n. 3054) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 26 marzo 2015
con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre
veicoli a motore per la durata di tre mesi;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 è nato il 12
ottobre 1984 ed ha conseguito la licenza di condurre nel luglio del 2007.
Informatico di professione, non ha precedenti in materia di circolazione stradale,
atteso che nel registro automatizzato delle misure amministrative (ADMAS) non
risultano iscrizioni a suo carico.
B. a. Il 14 settembre 2014, verso le ore 23.15, RI 1
stava percorrendo la strada cantonale in territorio di __________ alla guida
del motoveicolo __________ targato __________, allorquando giunto all'altezza della rotonda sita in via __________ è
stato fermato da una vettura della polizia che lo seguiva. Le forze dell'ordine
gli hanno rimproverato di aver circolato a velocità eccessiva.
La trasgressione, segnatamente il fatto di aver circolato alla velocità di
circa 80 km/h laddove vige il limite di 50 km/h, è stata riportata in un
verbale d'interrogatorio annesso a sua volta ad un rapporto di constatazione
indirizzato alla Sezione della circolazione.
b. Esaminato il rapporto pervenutole, il 30
settembre 2014 la Sezione della circolazione ha comunicato all'interessato che
dal profilo amministrativo il suo caso sarebbe stato esaminato al termine
dell'inchiesta penale in corso, in modo da poter stabilire sue eventuali
responsabilità.
c. Ravvisando nell'accaduto una grave infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cifra 2 della
legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr;
RS 741.01), il 9 dicembre 2014 il competente Procuratore pubblico ha condannato
RI 1 alla pena pecuniaria (sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di tre anni) di fr. 3'600.-,
corrispondente a 30 aliquote giornaliere da fr. 120.- cadauna, oltre al pagamento di una multa di fr. 500.-. Nonostante la
gravità degli addebiti mossigli e della sanzione inflittagli, il conducente
sanzionato ha rinunciato ad impugnare la predetta decisione, che è quindi passata
in giudicato incontestata.
C. Preso atto delle menzionate conclusioni penali,
l'autorità amministrativa ha riattivato il procedimento sospeso il 30 settembre
2014 in attesa della pronuncia del Procuratore, prospettando a RI 1 l'adozione
di una misura di revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue
osservazioni, il 26 marzo 2015 la Sezione della circolazione ha deciso di
ritirargli la patente per la durata di tre mesi (dal 13 aprile al 12 luglio
2015), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle
categorie speciali G e M. La risoluzione è
stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2
lett. a LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla
circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
D. Con giudizio 8 luglio
2015, il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento, respingendo
l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
Ricordato di essere vincolata per giurisprudenza federale ai contenuti del
decreto di accusa emanato il 9 dicembre 2014 dal Procuratore pubblico, regolarmente
cresciuto in giudicato in assenza di impugnazione, l'autorità di ricorso di
prime cure ha constatato la sussistenza di un'infrazione grave ai sensi
dell'art. 16c LCStr, reato che impone ex lege una revoca della licenza
di condurre della durata minima di tre mesi.
E. Contro il giudizio
governativo il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone l'annullamento.
L'insorgente eccepisce per cominciare che la
decisione impugnata non è sufficientemente
motivata. Nel merito, ripropone essenzialmente le argomentazioni invano
sottoposte all'autorità di ricorso di prime cure. Anche in questa sede contesta
l'accertamento dei fatti operato dalle autorità penali poiché, a suo
dire, la velocità imputatagli non sarebbe stata determinata a seguito di
regolare procedura di misurazione, ma valutata in modo empirico e soggettivo.
Il fatto di aver ammesso sulla base del proprio contachilometri di andare a
80 km/h, afferma, non è sufficiente a determinare con certezza i fatti. Come se non bastasse, annota RI 1, il Procuratore
pubblico è partito da un dato incerto e non ha neppure sottratto l'usuale
tolleranza. La velocità effettiva da lui raggiunta non raggiungeva la soglia
fatidica di 75 km/h una volta dedotti i margini di tolleranza. In simili
circostanze, l'autorità amministrativa doveva scostarsi dai contenuti del giudizio
penale.
F. All'accoglimento
del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle
conclusioni contenute nel giudizio impugnato.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione
alla legislazione fe-derale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico
pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).
La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del
provvedi-mento impugnato, è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1).
Il gravame, tempestivo
(art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza che occorra procedere
all'assunzione delle prove notificate dall'insorgente, insuscettibili di
apportare la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio (art.
25 cpv. 1 LPAmm). Per le ragioni che saranno
meglio esposte in appresso non occorre in particolare sentire gli agenti
di polizia che il 14 settembre 2014 hanno constatato l'infrazione addebitata
all'insorgente, né esperire il sopralluogo atto ad accertare la lunghezza del
tratto di strada percorso dagli stessi (vedi consid. 3.2).
2. 2.1.
La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono deter-minati innanzi
tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente,
valgono le garanzie minime dedotte dall'art.
29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18
aprile 1999 (Cost., RS 101), che non pone esi-genze troppo severe all'obbligo
di motivazione. Secondo la giu-risprudenza
del Tribunale federale, è sufficiente che la motiva-zione si esprima sulle
circostanze significative, atte ad influire in un modo o nell'altro sul
giudizio di merito, così da permettere all'interessato di afferrare le ragioni
della decisione e di impu-gnarla in piena coscienza di causa (DTF 129 I 232 consid.
3.2, 126 I 97 consid. 2b, 124 II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c; RDAT 1988 n. 45). Altrimenti detto, l'autorità non
è tenuta a prendere posizione su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze
rilevanti per il verdetto (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126
Fatti
I 97 consid. 2b, 124 II 146 consid. 2a, 123
I 31 consid. 2c; RDAT 1988 n. 45; STA 52.2015.22 del 27 maggio 2015,
consid. 2.1; Marco Borghi/
Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano
1997, n. 2a ad art. 26).
2.2. Nell'evenienza concreta,
anche se non ha affrontato tutte le censure sollevate dall'insorgente, la
querelata decisione ha co-munque toccato ogni aspetto fattuale e giuridico
oggettivamente influente per l'esito della controversia, tenendo in debita considerazione
gli argomenti significativi esposti nel gravame. La motivazione esposta è
inoltre sufficiente per comprendere le ragioni della reiezione dell'impugnativa
e soprattutto del mancato esame di talune critiche addotte dall'insorgente,
dovuto al fatto che in presenza di conclusioni penali vincolanti l'autorità
amministrativa deve semplicemente prenderne atto e non è tenuta ad approfondire
tematiche insuscettibili di influire sul provvedimento che è chiamata ad adottare
(vedi consid. 3 che segue).
La motivazione succinta con la
quale il Consiglio di Stato ha re-spinto il gravame sottopostogli non integra
affatto gli estremi di un diniego di
giustizia censurabile con successo davanti a que-sto Tribunale. Tanto più che
il soccombente ha impugnato la sentenza in modo congruo e completo con
il ricorso all'esame, dimostrando di averne perfettamente compreso i motivi e
di non aver subito alcuna menomazione dei suoi diritti di difesa.
3. 3.1. Secondo costante giurisprudenza
del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente ad ordinare la
revoca della licenza di condurre non può di
principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta
in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo
la procedura ordinaria (DTF 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa, 123 II 97 consid. 3c/aa; STF
1C_295/2014 del 23 giugno 2014, consid. 2.1;1C_13/2014 del 21 gennaio 2014, consid.
2.1;1C_354/2009 dell'8 settembre 2009, consid. 2.3). L'autorità amministrativa
può dissociarsi dalle determinazioni penali solo se può fondare la sua
decisione su accertamenti di fatto sconosciuti al giudice penale o che non sono
stati presi in considerazione da quest'ultimo, se assume nuove prove il cui
apprezzamento conduce ad un risultato diverso con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte
le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione
delle norme della circolazione (DTF 129 II 312 consid. 3.4; STF
1C_366/2011 del 20 luglio 2012, consid. 2.1). Tale autorità deve attenersi alle
risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato
emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale
si basi essenzialmente su un rapporto di polizia. Ciò è il caso, in
particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione
rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo
anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha
omesso di far valere nel contesto del procedimento penale diritti garantiti
alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo non può più
attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di
prova o argomenti difensivi, dato che era tenuto, secondo il principio della
buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i
rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 124 II 103 consid. 1c/aa; 123 II 97
consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_358/2015 del 6 aprile 2016, consid. 4.1;1C_295/2014 del 23 giugno 2014,
consid. 2.1;1C_13/2014 del 21 gennaio 2014, consid. 2.1).
3.2. Nel caso di specie, a
seguito degli eventi occorsi il 14 settembre 2014, l'insorgente è stato
condannato alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di tre anni) di fr. 3'600.-, corrispondente a 30 aliquote giornaliere da
fr. 120.- cadauna, oltre al pagamento di una multa di fr. 500.- per aver
circolato con il motoveicolo __________ targato __________ alla velocità di
circa 80 km/h (da lui stesso ammessa) malgrado il vigente limite di 50 km/h, così
come accertata sulla base del contachilometri della vettura di polizia che lo seguiva.
Il decreto di accusa, del 9 dicembre 2014, è rimasto incontestato ed è
quindi regolarmente cresciuto in giudicato.
Alla luce della giurisprudenza
citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più
contestare tali fatti, né l'apprezzamento degli stessi da parte delle autorità
penali, che hanno ormai statuito sui medesimi con decisione passata in giudicato.
Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale - al pari delle
istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato alla condanna
pronunciata il 9 dicembre 2014. Tanto più che la sanzione penale è stata emanata
(anche) sulla base delle chiare ed univoche dichiarazioni rese dall'insorgente
stesso. Interrogato dalla polizia cantonale, quest'ultimo ha infatti ammesso la
fattispecie imputatagli, segnatamente di aver viaggiato a circa 80 km/h ove vige il limite di 50 km/h (cfr. verbale
di interrogatorio 15 settembre 2014 sottoscritto dall'interessato). Ecco perché
non è necessario procedere all'audizione
degli agenti che il 14 settembre 2014 hanno constatato le infrazioni
addebitate all'insorgente, rispettivamente esperire il sopralluogo richiesto. Se
l'insorgente riteneva che la sanzione penale fosse stata emanata sulla scorta
di un presupposto fattuale inesatto, avrebbe dovuto far capo ai rimedi di
diritto indicati nel decreto di accusa e adire la Pretura penale, adducendo in quel contesto tutte le censure ed i
mezzi di prova che riteneva utili ai fini della sua difesa. Tanto più che la
sua linea difensiva, fondata sull'errata (procedura di) determinazione della
velocità imputatagli, avrebbe dovuto coerentemente indurlo ad insistere per
ottenere l'impunità negatagli dalla prima istanza di giudizio. Il ricorrente,
nonostante l'importanza dell'infrazione imputatagli e l'ampiezza della sanzione
irrogatagli, è invece rimasto passivo. Si è ben guardato dall'impugnare la condanna pronunciata dal Procuratore pubblico, condanna
che stando agli atti l'interessato ha
lasciato volutamente crescere in giudicato, nonostante sapesse che sarebbe
stata trasmessa alla Sezione della circolazione (cfr. decreto d'accusa citato,
pag. 2) e sarebbe stata risolutiva per l'accertamento delle sue responsabilità
(vedi lettera 30 settembre 2014 dell'Ufficio giuridico della Sezione della
circolazione al ricorrente). Nelle descritte circostanze, il ricorrente è
sicuramente malvenuto a contestare solo in sede amministrativa il fatto che alla
velocità accertata (e dichiarata) il Procuratore pubblico non ha dedotto
l'usuale margine di tolleranza, avendo egli avuto l'occasione per fare valere siffatta
censura nell'ambito della procedura penale. Parimenti pretestuoso è l'assunto secondo cui egli non era assistito da un avvocato in sede penale e che quindi ignorava di
poter incorrere in una revoca della patente, potendo ragionevolmente supporre
che la pena pecuniaria avesse estinto ogni procedimento a suo carico.
A parte il fatto che il rigore con il quale il legislatore e il Tribunale federale hanno deciso di perseguire gli eccessi di
velocità in ambito amministrativo sono ormai di dominio pubblico, il ricorrente
- che per ragioni sue di cui non può che rammaricarsi,
non si è avvalso dell'assistenza di
un legale nonostante gliene fosse stata data
la possibilità (cfr. verbale di interrogatorio 15 settembre 2014, pag. 1) - era
stato informato dell'avvio del procedimento amministrativo. Sapeva quindi perfettamente
che l'illecito stradale di cui si era reso protagonista avrebbe potuto
comportare anche l'adozione di una misura
amministrativa. La buona fede processuale ed il suo dovere di collaborazione (quest'ultimo
applicabile anche nella procedura amministrativa; cfr. STF 1C_358/2015 del
6 aprile 2016, consid. 3.3) gli avrebbero pertanto imposto di fare valere i
diritti garantiti alla (sua) difesa (già) nel procedimento penale. Tanto basta
per escludere che il ricorrente possa invocare con successo il principio
secondo cui l'autorità amministrativa può
scostarsi, a determinate condizioni, dall'accertamento
dei fatti operato in sede penale. In simili evenienze, il principio della
sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione gli
estremi dell'infrazione o la sussistenza del reato al fine di eludere la misura
di revoca che occorre applicargli (STF
1C_67/2010 del 5 ottobre 2010, in RtiD I-2011 n. 41 consid. 3.1). Al ricorrente
è quindi preclusa ogni possibilità di mettere nuovamente in discussione fatti
già definitivamente accertati in ambito penale.
4. 4.1. Le infrazioni delle
prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la
procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD;
RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento
del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per
stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del
singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la
reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua
necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca
non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca
a di-pendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave,
art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che violando gravemente le norme della
circolazione cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il
rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal
caso, se non vi sono precedenti e altri reati di cui tener conto, la licenza di
condurre deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett.
a LCStr).
4.2. La giurisprudenza resa dal Tribunale federale sulla
scorta del diritto in essere fino al 31 dicembre 2004 aveva sancito che
indipendentemente dalle circostanze concrete un eccesso di velocità
nell'abitato di 21-24 km/h era una violazione di media gravità da punire con
una revoca della licenza di condurre giusta
l'art. 16 cpv. 2 vLCStr (DTF 124 II 97 consid. 2). Un superamento del limite di
25 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca
obbligatoria della patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr (cfr. DTF
124 II 259 consid. 2b/bb, 124 II 475 consid. 2a e rinvii). Il nuovo diritto, in
vigore dal 1° gennaio 2005, ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti
amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi
e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha
mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi di velocità di
ampiezza superiore ai 16 km/h stabiliti dal Tribunale federale (cfr. DTF 132 II
234 consid. 3.2). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 25
km/h in abitato costituisce oggettivamente un caso grave, che con il nuovo
diritto deve essere necessariamente
sanzionato con una revoca della patente di almeno tre mesi (art. 16c
cpv. 2 lett. a LCStr) anche se viene commesso in circostanze favorevoli
(DTF 132 II 234 consid. 2).
4.3. Nel
caso in esame, dagli atti risulta che il 14 settembre 2014 il ricorrente ha superato massicciamente la
velocità massima di 50 km/h consentita nell'abitato di __________. Egli ha
dunque gravemente compromesso la sicurezza della circolazione ai sensi della
citata giurisprudenza e degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 90 cifra 2
LCStr.
Se ne
deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16c LCStr, il provvedimento di revoca di tre mesi
tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da
questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al
diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che
corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui
il ricorrente si è reso protagonista (vedi art. 16c cpv. 2 lett. a
LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure al cospetto di circostanze
particolari quali una effettiva necessità professionale di condurre veicoli a
motore, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal legislatore
federale (vedi art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 132 II 234 consid. 2.3).
5. Sulla scorta di quanto precede il
ricorso deve essere respinto, confermando - siccome immune da violazioni del diritto - il giudizio
governativo impugnato e la risoluzione dipartimentale che esso ha tutelato.
6. La tassa di giustizia viene posta
a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia di
fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane integralmente a suo carico.
3.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
vicecancelliera