52.2015.412
Trasmissione da parte del Governo dell'istanza di vigilanza all'autorità competente
21 aprile 2017Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2015.412
Lugano
21 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Matteo
Cassina, Matea Pessina
vicecancelliere:
Fulvio
Campello
statuendo
sul ricorso 18 settembre 2015 di
RI
1
contro
la
decisione 19 agosto 2015 (n. 3352) del Consiglio di Stato che, evadendolo ai
sensi dei considerandi, ha trasmesso alla Sezione degli enti locali del
Dipartimento del territorio il "ricorso" 4 luglio 2014 presentato
dall'insorgente avverso la risoluzione 4 giugno 2014 con cui il consiglio
comunale di __________ ha approvato i conti consuntivi del 2013;
ritenuto, in
fatto
che nella seduta 4
giugno 2014 il legislativo di __________ ha - tra l'altro - approvato i conti
consuntivi del 2013;
che la relativa
risoluzione (n. 13), al pari delle altre adottate in quell'occasione, è stata
pubblicata all'albo comunale il 6 giugno successivo;
che con atto 4 luglio
Fatti
2014 denominato "ricorso" RI 1 ha adito il Consiglio di Stato
chiedendo che:
codesto Consiglio, quale autorità di vigilanza, metta
mano all'esame dei conti del comune di __________ 2013 per accertarne
l'esattezza finanziaria e, se del caso, prendere i dovuti provvedimenti circa
la decisione del legislativo;
che in sede di replica
egli ha ribadito tale richiesta postulando che:
la Sezione cantonale degli Enti locali ponga mano
all'esame del consuntivo comunale 2013 quale autorità di vigilanza;
che con decisione 19
agosto 2015, qui impugnata, il Consiglio di Stato ha evaso ai sensi dei
considerandi il "ricorso", trasmettendo gli atti al Dipartimento
delle istituzioni, Sezione degli enti locali (SEL) "per i relativi
incombenti";
che, dopo aver
dichiarato ricevibile il "ricorso", nella decisione impugnata il
Governo riporta delle lunghe disquisizioni giuridiche, senza tuttavia compiere
sussunzione alcuna;
che, comunque, nelle
poche righe di motivazione l'Esecutivo ha considerato che il ricorrente non aveva
chiesto l'annullamento della decisione del legislativo comunale, ma unicamente
l'intervento del Consiglio di Stato nella sua veste di autorità di vigilanza
sui comuni;
che RI 1 insorge ora
davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulando l'annullamento della risoluzione
governativa testé descritta;
che egli, tuttavia, non spiega al Tribunale per quale motivo la
conclusione cui è giunto il Consiglio di Stato sarebbe errata, limitandosi a
una serie di considerazioni all'indirizzo delle autorità comunali e cantonali,
inviate in copia al Ministero pubblico perché vagli la fattispecie sotto
il profilo penale;
che con la risposta il comune chiede che il
ricorso in quanto ricevibile sia respinto, con motivazioni che - ove necessario
- saranno discusse in appresso;
che a identica conclusione perviene il
Consiglio di Stato, rinunciando a formulare considerazioni;
che la SEL, senza determinarsi sull'esito
dell'impugnativa, conferma che procederà nei suoi compiti di vigilanza sui comuni,
approfondendo quanto sollevato dal ricorrente;
che con
la replica RI 1 sostiene che il Governo, nella sua qualità di responsabile
della vigilanza su comuni, avrebbe dovuto pronunciarsi direttamente; egli teme
infatti che - se trattato come semplice denunciante - non potrà più esprimersi
in merito;
che non sono state presentate dupliche;
considerato, in
diritto
che prima di entrare nel merito di un
ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo esamina d'ufficio se sono date
le premesse d'ordine che ne determinano la ricevibilità;
che in particolare esso, oltre ad accertare
la propria competenza e la tempestività del gravame, deve verificare se il
contenzioso verte attorno a un procedimento
di diritto amministrativo definito mediante decisione dell'autorità (art. 1
cpv. 1 legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1) e se la
parte insorgente è legittimata ad agire in giudizio (art. 65 LPAmm);
che,
ancorché confezionato nella forma di una risoluzione di evasione di un
ricorso, l'atto del Consiglio di Stato qui impugnato sembrerebbe a prima vista esaurirsi
in una semplice attribuzione al servizio preposto alla vigilanza e a proporre
al suo indirizzo i provvedimenti e le misure di sua competenza;
che,
dunque, sussistono seri dubbi che esso si configuri alla stregua di una
decisione impugnabile; la questione non necessita di essere approfondita
oltre, poiché, quand'anche ciò dovesse essere il caso il ricorso sarebbe
comunque da respingere;
che, con la riserva testé espressa, la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discenderebbe in questo caso dall'art.
208 cpv. 1 della legge organica comunale del
10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2) e la tempestività del ricorso sarebbe data in
applicazione dell'art. 68 cpv. 1 della legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1);
che le domande poste e ribadite al
Consiglio di Stato dal ricorrente fanno sì che l'allegato da esso inoltrato
davanti a quest'ultima autorità si configura senz'ombra di dubbio come un'istanza
di intervento all'indirizzo dell'autorità di vigilanza;
che a RI 1, persona senz'altro cognita per
esperienza diretta in materia di ricorsi e di diritto amministrativo, già
municipale e segretario comunale, oggi membro del legislativo di __________ che
ha anche presieduto, non poteva sfuggire la portata delle domande formulate
all'indirizzo del Governo ai fini di avviare una procedura amministrativa di
vigilanza;
che, in ogni caso, anche dalle motivazioni
contenute nei suddetti allegati è possibile ravvisare la volontà di denuncia
all'autorità di vigilanza, più che un ricorso avverso l'approvazione della decisione
comunale;
che secondo l'art. 194 LOC i comuni, nel
rispetto della loro autonomia, sono sottoposti alla vigilanza del Consiglio di
Stato, che designa il Dipartimento competente;
che dando seguito al mandato ricevuto, il
Governo ha conferito la competenza per l'applicazione della LOC e delle relative
disposizioni esecutive al Dipartimento delle istituzioni (art. 45 regolamento
di applicazione della LOC del 30 giugno 1987; RALOC; RL 2.1.1.3), affidando
alla SEL, in particolare, il compito di vigilare sull'amministrazione dei
comuni e proporre al Consiglio di Stato i provvedimenti e le misure di sua
competenza (art. 47 cpv. 1 lett. a RALOC);
che dunque, contrariamente a quanto
sostiene l'insorgente, il Governo non "se ne lava le mani, sbolognando la
patata bollente", ma ha correttamente trasmesso al servizio competente la
trattazione della sua istanza;
che pertanto il ricorso, qualora fosse ricevibile,
dovrebbe essere respinto;
che, visto l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente
(art. 47 cpv. 1 LPAmm), il quale dovrà versare al comune resistente, assistito
da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 2
LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso,
in quanto ricevibile, è respinto.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata da RI 1, resta a suo carico. Egli
rifonderà inoltre fr. 500.- per ripetibili al comune.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il vicecancelliere