Lexipedia

Decisione

52.2015.412

Trasmissione da parte del Governo dell'istanza di vigilanza all'autorità competente

21 aprile 2017Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2014 denominato "ricorso" RI 1 ha adito il Consiglio di Stato

chiedendo che:

codesto Consiglio, quale autorità di vigilanza, metta

mano all'esame dei conti del comune di __________ 2013 per accertarne

l'esattezza finanziaria e, se del caso, prendere i dovuti provvedimenti circa

la decisione del legislativo;

che in sede di replica

egli ha ribadito tale richiesta postulando che:

la Sezione cantonale degli Enti locali ponga mano

all'esame del consuntivo comunale 2013 quale autorità di vigilanza;

che con decisione 19

agosto 2015, qui impugnata, il Consiglio di Stato ha evaso ai sensi dei

considerandi il "ricorso", trasmettendo gli atti al Dipartimento

delle istituzioni, Sezione degli enti locali (SEL) "per i relativi

incombenti";

che, dopo aver

dichiarato ricevibile il "ricorso", nella decisione impugnata il

Governo riporta delle lunghe disquisizioni giuridiche, senza tuttavia compiere

sussunzione alcuna;

che, comunque, nelle

poche righe di motivazione l'Esecutivo ha considerato che il ricorrente non aveva

chiesto l'annullamento della decisione del legislativo comunale, ma unicamente

l'intervento del Consiglio di Stato nella sua veste di autorità di vigilanza

sui comuni;

che RI 1 insorge ora

davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulando l'annullamento della risoluzione

governativa testé descritta;

che egli, tuttavia, non spiega al Tribunale per quale motivo la

conclusione cui è giunto il Consiglio di Stato sarebbe errata, limitandosi a

una serie di considerazioni all'indirizzo delle autorità comunali e cantonali,

inviate in copia al Ministero pubblico perché vagli la fattispecie sotto

il profilo penale;

che con la risposta il comune chiede che il

ricorso in quanto ricevibile sia respinto, con motivazioni che - ove necessario

- saranno discusse in appresso;

che a identica conclusione perviene il

Consiglio di Stato, rinunciando a formulare considerazioni;

che la SEL, senza determinarsi sull'esito

dell'impugnativa, conferma che procederà nei suoi compiti di vigilanza sui comuni,

approfondendo quanto sollevato dal ricorrente;

che con

la replica RI 1 sostiene che il Governo, nella sua qualità di responsabile

della vigilanza su comuni, avrebbe dovuto pronunciarsi direttamente; egli teme

infatti che - se trattato come semplice denunciante - non potrà più esprimersi

in merito;

che non sono state presentate dupliche;

considerato, in

diritto

che prima di entrare nel merito di un

ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo esamina d'ufficio se sono date

le premesse d'ordine che ne determinano la ricevibilità;

che in particolare esso, oltre ad accertare

la propria competenza e la tempestività del gravame, deve verificare se il

contenzioso verte attorno a un procedimento

di diritto amministrativo definito mediante decisione dell'autorità (art. 1

cpv. 1 legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1) e se la

parte insorgente è legittimata ad agire in giudizio (art. 65 LPAmm);

che,

ancorché confezionato nella forma di una risoluzione di evasione di un

ricorso, l'atto del Consiglio di Stato qui impugnato sembrerebbe a prima vista esaurirsi

in una semplice attribuzione al servizio preposto alla vigilanza e a proporre

al suo indirizzo i provvedimenti e le misure di sua competenza;

che,

dunque, sussistono seri dubbi che esso si configuri alla stregua di una

decisione impugnabile; la questione non necessita di essere approfondita

oltre, poiché, quand'anche ciò dovesse essere il caso il ricorso sarebbe

comunque da respingere;

che, con la riserva testé espressa, la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo discenderebbe in questo caso dall'art.

208 cpv. 1 della legge organica comunale del

10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2) e la tempestività del ricorso sarebbe data in

applicazione dell'art. 68 cpv. 1 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1);

che le domande poste e ribadite al

Consiglio di Stato dal ricorrente fanno sì che l'allegato da esso inoltrato

davanti a quest'ultima autorità si configura senz'ombra di dubbio come un'istanza

di intervento all'indirizzo dell'autorità di vigilanza;

che a RI 1, persona senz'altro cognita per

esperienza diretta in materia di ricorsi e di diritto amministrativo, già

municipale e segretario comunale, oggi membro del legislativo di __________ che

ha anche presieduto, non poteva sfuggire la portata delle domande formulate

all'indirizzo del Governo ai fini di avviare una procedura amministrativa di

vigilanza;

che, in ogni caso, anche dalle motivazioni

contenute nei suddetti allegati è possibile ravvisare la volontà di denuncia

all'autorità di vigilanza, più che un ricorso avverso l'approvazione della decisione

comunale;

che secondo l'art. 194 LOC i comuni, nel

rispetto della loro autonomia, sono sottoposti alla vigilanza del Consiglio di

Stato, che designa il Dipartimento competente;

che dando seguito al mandato ricevuto, il

Governo ha conferito la competenza per l'applicazione della LOC e delle relative

disposizioni esecutive al Dipartimento delle istituzioni (art. 45 regolamento

di applicazione della LOC del 30 giugno 1987; RALOC; RL 2.1.1.3), affidando

alla SEL, in particolare, il compito di vigilare sull'amministrazione dei

comuni e proporre al Consiglio di Stato i provvedimenti e le misure di sua

competenza (art. 47 cpv. 1 lett. a RALOC);

che dunque, contrariamente a quanto

sostiene l'insorgente, il Governo non "se ne lava le mani, sbolognando la

patata bollente", ma ha correttamente trasmesso al servizio competente la

trattazione della sua istanza;

che pertanto il ricorso, qualora fosse ricevibile,

dovrebbe essere respinto;

che, visto l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente

(art. 47 cpv. 1 LPAmm), il quale dovrà versare al comune resistente, assistito

da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 2

LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso,

in quanto ricevibile, è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata da RI 1, resta a suo carico. Egli

rifonderà inoltre fr. 500.- per ripetibili al comune.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere