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Decisione

52.2015.417

Licenza edilizia per tre stabili e la demolizione di alcune costruzioni

21 novembre 2016Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i laconici riferimenti alla morfologia del fondo, alla presenza di spazi verdi

tra gli edifici e ad una non meglio identificata area residenziale a lato,

non risulta che il rapporto tra le controverse costruzioni, il contesto e le

preesistenze siano state oggetto di un'analisi sufficientemente approfondita da

parte dell'UNP, che si è più che altro concentrato sui miglioramenti apportati

al progetto originale. Manca in particolare un'indagine dell'impatto delle

nuove opere sugli elementi caratterizzanti del comparto (monumenti ed estese aree

verdi limitrofe), che tenga in debita considerazione le conseguenze che la realizzazione

di tre palazzine di tre piani, articolate lungo il pendio e collegate da

un'ampia autorimessa, avrebbe sull'immagine del comparto e dei castelli, che ancora

oggi spiccano, per la loro imponenza, nel paesaggio. Nessun riferimento è

stato inoltre fatto alle importanti opere di sistemazione esterna e alla via

d'accesso alla rimessa, a contatto con un elemento naturale protetto.

Contrariamente a quanto preteso dall'interessato,

il fatto che il servizio dipartimentale si sia chinato più volte sulla

fattispecie, imponendo dei correttivi, non vuol ancora dire che il suo giudizio

sia completo e corretto, rispettivamente che sia insostenibile la posizione

espressa dall'Esecutivo cantonale, al quale compete anche il controllo dell'adeguatezza

(art. 69 cpv. 1 lett. c LPAmm).

Nel merito, stante che il

progetto disattende in maniera importante le norme sulle altezze (cfr. consid.

3.), il corretto inserimento dei controversi fabbricati nel paesaggio andrebbe

escluso già solo per questo motivo. Si rileva pure che le contestate edificazioni

comporteranno volumi e sfruttamenti ben maggiori di quelli degli edifici

circostanti (cfr. piano del paesaggio e piano delle zone; immagine prodotta

dalle resistenti col ricorso al Governo; estratto carta nazionale, incarto DT;

tavole catastali SIFTI). Vero è che, presa a sé stante, questa circostanza non

sarebbe sufficiente a ritenerle contrarie all'obbligo di inserirsi

adeguatamente nel contesto paesaggistico. Nel caso concreto, non può tuttavia essere

misconosciuto che le stesse verrebbero a trovarsi in un'area di straordinario

valore culturale e pregevolezza paesaggistica, connotata dall'immagine

emergente dei castelli e dagli ampi spazi verdi che si alternano a costruzioni

di dimensioni contenute, sparse lungo il pendio. Il notevole ingombro degli

interventi edilizi in rassegna, concentrati in un'area delimitata posta sull'asse

che collega verticalmente i beni culturali protetti, appare dunque suscettibile

di incidere negativamente sull'immagine di questi ultimi e, per finire, del

comparto in cui tali elementi caratterizzanti sono inseriti. Sostenibile appare

di conseguenza ancora una volta il giudizio del Governo, tanto più che il

ricorrente, anziché confrontarsi adeguatamente con le sue deduzioni, si limita

essenzialmente a perorare il preteso maggior peso del parere (favorevole) dei

servizi dipartimentali, rispetto a quello (negativo) del Consiglio di Stato.

4.3. Ritenuto che il

giudizio impugnato va confermato per le ragioni anzidette, le eccezioni

sollevate dalle opponenti con riferimento alla manomissione del boschetto,

disattese dall'Esecutivo cantonale, possono restare indecise.

5. 5.1. Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.

5.2. Dato l'esito, la

tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art.

47 cpv. 1 LPAmm). Egli rifonderà inoltre alle resistenti, assistite da un

legale, una congrua indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dal ricorrente nella misura di fr.

1'800.-, è posta a suo carico. Egli verserà inoltre alle resistenti fr. 1'800.-

a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere