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Decisione

52.2015.440

Licenza edilizia per l'installazione di un impianto di telefonia mobile

31 agosto 2017Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni non possono adottare norme che mirino a proteggere la popolazione

dalle immissioni delle radiazioni non ionizzanti o che ostacolino gli interessi

pubblici perseguiti dalla legge sulle telecomunicazioni del 30 aprile 1997

(LTC; RS 784.10). Legge, quest'ultima, che tende a garantire a tutte le cerchie

della popolazione, in tutte le parti del Paese, un servizio universale di

telecomunicazione affidabile e a prezzi accessibili nonché a rendere possibile

una concorrenza efficace nella fornitura dei servizi di telecomunicazione (cfr.

art. 1 LTC). I comuni possono pertanto adottare, per esempio, norme che

escludono esplicitamente le antenne di telefonia mobile da determinate aree

soggette a particolare protezione (pianificazione negativa, Negativplanung)

o le assegnino a determinati comparti (pianificazione positiva, Positivplanung,

cfr. DTF 142 I 26 consid. 4.2; 138 II 173 consid. 6.3; 133 II 321 consid.

4.3.4). Ammissibili sono inoltre dei modelli a cascata, elaborati in considerazione

della situazione concreta del singolo comune (cfr. DTF 142 I 26 consid. 4.2,

4.4 e 4.5 e rinvii; 141 II 245 consid. 2.1; 138 II 173 consid. 6.4-6.6).

2.4. In concreto, il piano regolatore di __________

non si è (ancora) dotato di un quadro normativo volto a disciplinare le condizioni

per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile. Alla

fattispecie non sono inoltre applicabili le disposizioni transitorie (art. 117

cpv. 2-4 RLst; BU 2015, 12) richiamate dai ricorrenti, accompagnanti la

modifica del RLst del 21 gennaio 2015, frattanto annullate dal Tribunale federale

con sentenza 8 dicembre 2015 (DTF 142 I 26; cfr. anche BU 2017, 157). La conformità

di zona dell'impianto in questione deve dunque essere vagliata secondo i

principi generali sviluppati dalla giurisprudenza (consid. 2.2).

Ora, l'impianto di telefonia mobile che la resistente ha previsto di installare

sul tetto dello stabile (part. __________) situato nel mezzo del comune (in

zona Ri), con antenne a pannello GSM/UMTS orientate in tre direzioni diverse

(cfr. scheda dei dati sul sito), è principalmente destinato ad assicurare una

sufficiente ricezione del segnale nella zona edificabile del comune (cfr. relazione

tecnica e risposta CO 3, pag. 7). Circostanza, questa, di cui non vi è serio

motivo di dubitare (avuto riguardo all'ubicazione e configurazione delle

antenne e alla situazione dei luoghi) e che la resistente non era peraltro

tenuta a comprovare, trattandosi di un impianto in zona edificabile (cfr. STF

1C_231/2016 del 21 novembre 2016 consid. 4.4.1 e rinvii;1C_245/2013 del 10 dicembre

2013 consid. 2.3). D'altra parte, anche se approvvigionasse pure parti di

territorio al di fuori del comprensorio insediato o di comuni vicini, ciò non

impedirebbe comunque di ammetterne la conformità di zona (cfr. DTF 142 I 26

consid. 4.2; 141 II 245 consid. 2.4). L'impianto, per dimensione e potenza

(cfr. citata scheda dei dati), non presenta inoltre alcunché di straordinario.

Non travalica le infrastrutture di cui viene usualmente dotata una zona

edificabile. Dato un rapporto funzionale diretto con il luogo di situazione, la

conformità di zona dell'impianto deve di conseguenza essere ammessa. Da

respingere sono invece le generiche censure dei ricorrenti.

3. Corpi

tecnici

3.1. Nella zona residenziale intensiva (Ri), l'altezza (alla gronda) degli

edifici è limitata a m 10.50, quella al colmo a m 12.50 (cfr. art. 44 cpv. 3

cifra 2 NAPR).

L'art. 13 NAPR stabilisce inoltre che i corpi tecnici (quali cabine lift,

ventilazione, ecc.) possono superare di m 2.50 l'altezza massima alla gronda

prevista per le diverse zone e occupare al massimo un'area pari al 10% della

superficie della soletta di copertura o della superficie della proiezione orizzontale

del tetto, escluse le sporgenze di gronda.

La norma persegue essenzialmente finalità di natura estetica, conferendo un

aspetto ordinato alla copertura degli edifici. Gli ingombri derivanti dai corpi

tecnici non sono infatti tali da menomare in misura apprezzabile il

soleggiamento e l'arieggiamento dei fondi circostanti, tutelati dalle norme

sull'altezza degli edifici (STA 52.2011.323 del 22 luglio 2013 consid. 2.1;

52.2006.74 del 14 luglio 2006 consid. 2.1).

La disposizione assoggetta tali corpi a particolari limiti d'altezza (m 2.50) e

di sviluppo orizzontale (10% della superficie della copertura). Scostandosi

dall'usuale concezione delle norme sui corpi tecnici, secondo cui la loro

altezza va di regola misurata indipendentemente da quella dello stabile su cui

insistono (cfr. STA 52.2011.323 citata, consid. 2.1; 52.2006.74 citata, consid.

2.1), l'art. 13 NAPR definisce il loro sviluppo verticale in funzione dell'altezza

massima alla gronda dell'edificio prescritta dalle NAPR ("possono superare

di m 2.50 l'altezza massima alla gronda"). Considerato che quest'ultimo

parametro va misurato in corrispondenza della facciata dal terreno sistemato

alla gronda o al parapetto (art. 40 cpv. 1 LE), ciò implica che i corpi tecnici

possono essere posati sia sui tetti piani sia a falde, ma, nella seconda

ipotesi, più che altro in corrispondenza delle facciate: posto che i tetti a

falde devono avere una pendenza compresa fra il 30 e il 40% (cfr. art. 44 cpv.

3 NAPR; cfr. anche art. 44 cpv. 2 NAPR), una loro installazione sulla parte

superiore delle falde, in prossimità del colmo, è praticamente esclusa.

3.2. L'art. 13 NAPR non considera corpi tecnici soltanto gli impianti

indispensabili al funzionamento degli edifici sottostanti. Non esclude dunque

installazioni che servono ad altri scopi, purché siano contenute entro i

suddetti limiti. La norma, formulata in termini generali, non si riferisce

tuttavia neppure, in modo dichiarato, alle antenne di telefonia mobile.

3.2.1. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di pianificazione del

territorio ed edilizia, i comuni e i Cantoni possono, come detto, emanare

misure pianificatorie e disposizioni edilizie anche con riferimento alle

antenne; di principio, ciò deve però avvenire in modo esplicito, senza vanificare

o eccessivamente aggravare l'adempimento del compito di approvvigionamento del

gestore di telefonia mobile secondo la legislazione federale sulle

telecomunicazioni (cfr. supra consid. 2.3; DTF 142 I 26 consid. 4.2; 133

Considerandi

II 64 consid. 5.3; 133 II 321 consid. 4.3.4 e 4.3.5; 133 II 353 consid. 4.2).

Considerato che all'interno della zona edificabile gli impianti di telefonia

mobile adempiono di principio il requisito della conformità di zona (se servono

principalmente alla copertura della stessa, cfr. supra, consid. 2.2), il

loro eventuale assoggettamento a particolari limiti (in particolare d'altezza)

richiede dunque, di regola, un vincolo esplicito. Secondo il Tribunale

federale, non è invece possibile applicare alle antenne di telefonia mobile restrizioni generali sulle altezze di edifici e

impianti rispettivamente dei corpi sporgenti dai tetti, con la conseguenza che le stesse non possano più in larga

misura essere autorizzate. Per motivi tecnici-funzionali, affinché possano adempiere il loro scopo, le antenne devono infatti

generalmente sopravanzare i tetti

degli edifici su cui insistono rispettivamente delle costruzioni circostanti (cfr. al riguardo: DTF 133 II 353 consid. 4.2; STF 1C_229/2011 dell'8 novembre

2011.

consid. 2.4;1C_239/2011 del 30

novembre 2011 consid. 3.5;1C_248/2009 del 13 aprile 2010 consid. 3.1 e 3.3.1;

1C_378/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4.2;1C_328/2007 del 18 dicembre 2007

consid. 3.2. e 3.3.).

3.2.2

A fronte del quadro giurisprudenziale appena esposto, vi è da ritenere

che l'art. 13 NAPR, nella misura in cui prevede un limite d'altezza dei corpi

tecnici, contrariamente a quanto pretende il comune ricorrente, non si applichi

alle antenne di telefonia mobile. Anzitutto perché si tratta di una limitazione

generale, rivolta indistintamente all'intero territorio comunale. La norma impedisce

di installare su qualsiasi edificio che sfrutti l'altezza massima alla gronda (in

casu: m 10.50) impianti che, per motivi tecnici-funzionali, devono magari

essere alti anche più di m 2.50. Anche se non oltrepassano tale limite, una

loro installazione tecnicamente efficace è inoltre fortemente limitata e

pressoché circoscritta ai soli tetti piani: considerato che la norma, come

visto poc'anzi, definisce l'altezza dei corpi tecnici rispetto a quella alla

gronda dell'edificio, un superamento del colmo - come quello che può

richiedere un'antenna di telefonia mobile per poter adempiere i suoi scopi - è

infatti praticamente escluso (cfr. supra, consid. 3.1; in senso analogo,

STF 1C_239/2011 citata, consid. 3.5). Senza contare poi che - siccome la norma

fa dipendere lo sviluppo verticale dei corpi tecnici dall'altezza massima

ammissibile dell'edificio sottostante - dai tetti piani vanno pure esclusi

quelli di stabili esistenti in contrasto con l'altezza massima di zona, ma al

beneficio della tutela delle situazioni acquisite; stabili che, invece, proprio

per il loro sviluppo verticale che sopravanza di regola gli immobili circostanti,

si presterebbero, in teoria, più di altri alla posa tecnicamente efficiente

delle antenne.

Per tutti questi motivi, traducendosi in pratica in un divieto di installare simili impianti sui tetti,

ostacolando eccessivamente lo sviluppo del servizio di telefonia mobile

richiesto dalla legislazione federale sulle telecomunicazioni, il limite

d'altezza prescritto dall'art. 13 NAPR non può essere applicato alle antenne di

telefonia mobile. Nulla può dedurre il comune ricorrente dalla sentenza 6

agosto 2007 di questo Tribunale (n. 52.2007.174), già perché in quel caso la

norma (peraltro applicabile ad uno specifico quartiere) non era stata vagliata

in base alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale e di questa

Corte (cfr. ad es. STA 52.2011.323 del 22 luglio 2013, consid. 2.6).

3.2.3

Identica conclusione s'impone per l'altro parametro riferito allo

sviluppo orizzontale dei corpi tecnici (10% della superficie della copertura)

prescritto dall'art. 13 NAPR, atteso che neppure questo parametro è

circoscritto alla tutela di uno specifico comprensorio, ma è indistintamente

applicato a tutto il territorio del comune. In ogni caso, avuto riguardo alle

finalità estetiche della norma, vi è da ritenere che per essere ancora compatibile

con la legislazione federale sulle telecomunicazioni, tale parametro vada paralizzato

perlomeno nei casi in cui si riferisce ad impianti di telefonia mobile (o parti

di essi) che, per ragioni tecniche, devono necessariamente essere installati

sulla sommità del tetto. In particolare, quando gli stessi non determinano

alcun ingombro apprezzabile dal profilo di questo specifico parametro, se non

ai fini di una migliore integrazione dell'antenna (ad esempio, per la posa di

uno schermo estetico).

3.3

3.3.1

Nel caso concreto, come illustrato in narrativa, la CO 3 prevede di

installare sul tetto dell'edificio di cui alla part. __________, alto ca. 20 m,

le antenne a pannello fissate a due supporti

verticali (h = 2.39 m), appoggiati su due treppiedi (h = m 0.25),

collocati verso gli angoli nord-est e sud-ovest. I supporti con le antenne,

mascherati da un rivestimento in vetroresina (GFK) a forma di camino,

presentano un'altezza complessiva di m 2.50 (m 3.00, considerando anche la

punta che svetta sul traliccio).

Il comune ricorrente e i vicini opponenti ritengono che le controverse antenne,

pur non rientrando nella categoria dei corpi tecnici,

disattendano il limite d'altezza fissato per queste sporgenze. L'obiezione va

disattesa poiché, come appena illustrato, questa prescrizione edilizia non è

applicabile agli impianti di telefonia mobile, che in pratica bandisce dal territorio

edificabile del comune (cfr. supra, consid. 3.2.2).

3.3.2

Analoga sorte segue la censura riferita allo sviluppo orizzontale

massimo (10% della superficie della copertura) prescritto dall'art. 13 NAPR.

Posto che le apparecchiature tecniche verranno ricoverate all'interno del

torrino del lift esistente (senza modificarne il volume), l'impianto non incide

infatti in modo apprezzabile su questo parametro. La base dei treppiedi è

formata da esili strutture tubolari (m 0.15) che sporgono al massimo una

ventina di centimetri dal tetto; a livello del piano di copertura restano anche

gli altri accessori tecnici previsti (canale cavi, lastre di cemento, ecc.,

cfr. piano di situazione e viste), che sono pertanto irrilevanti. Assai

contenuto sul piano orizzontale è poi l'ingombro derivante dai due supporti

verticali con le antenne; a maggior ragione se si considera che lo stesso è per

lo più riconducibile allo schermo in vetroresina (GFK; m 0.90 x 0.90), volto a

consentire un miglior inserimento estetico dell'impianto, e non deve pertanto

essere considerato (supra, consid. 3.2.2 in fine).

In conclusione, nella misura in cui è applicabile, l'art. 13 NAPR non risulta

leso neppure da questo profilo.

4.

Edifici in contrasto con il diritto

4.1

Secondo l'art. 66 cpv. 1 LST - riconducibile alla garanzia costituzionale

della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite - è permessa la

conservazione e la manutenzione di costruzioni esistenti in contrasto col nuovo

diritto. Queste costruzioni possono inoltre essere trasformate (cd. Erweiterungsgarantie)

a condizione che il contrasto col nuovo diritto non pregiudichi in modo

apprezzabile l'interesse pubblico e quello dei vicini (cfr. art. 66 cpv. 2

lett. a LST). Secondo l'art. 86 cpv. 3 RLst, nel caso di costruzioni non

conformi ad altre norme edilizie (ovvero per le quali il contrasto con il nuovo

diritto non è da ricondurre alla conformità di zona, cfr. art. 66 cpv. 2 lett.

b LST e art. 86 cpv. 2 RLst), il municipio può autorizzare la trasformazione

se: (a) non incide sull'aspetto esterno o sui contenuti della costruzione, alterandone

l'identità in misura significativa o comunque tale da consolidare i momenti di

contrasto con il nuovo diritto; (b) il contrasto con il nuovo diritto non

pregiudica sensibilmente la funzionalità della zona e l'interesse dei vicini.

Queste norme hanno ripreso la disciplina e i principi sviluppati in base

all'art. 39 RLE, abrogato a far tempo dal 2 aprile 2013 (BU 2013, 145; cfr.

anche il messaggio sul disegno di legge sullo sviluppo territoriale del 9

dicembre 2009 [n. 6309], ad art. 65), che permetteva non solo di mantenere le

opere edilizie legittimamente realizzate, venute a trovarsi in contrasto con il

diritto entrato in vigore in epoca successiva, ma anche di autorizzare trasformazioni

di una certa importanza - purché non sostanziali - se il contrasto con il nuovo

diritto non pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei

vicini (cfr. RtiD II-2011 n. 16 consid. 3.2 con rinvii; RDAT II-1994 n. 46

consid. 3.2). Per giurisprudenza costante, la trasformazione è infatti

considerata sostanziale quando modifica l'identità della costruzione preesistente

dal profilo delle volumetrie, dell'aspetto e della destinazione, ingenerando

nuove ripercussioni sull'ordinamento delle utilizzazioni o quando aggrava i

momenti di contrasto con il nuovo diritto o ne introduce di nuovi. I limiti

delle trasformazioni ammissibili vanno stabiliti caso per caso, tenendo conto

delle finalità delle norme applicabili, della natura del contrasto esistente,

dell'entità dell'intervento e delle conseguenze che ne derivano, soppesando

attentamente gli interessi pubblici e privati contrapposti alla luce del

principio di proporzionalità (cfr. RtiD II-2011 n. 16 consid. 3.2 con rinvii;

RDAT I-1999 n. 28 consid. 2.1; II-1994 n. 46; Scolari,

op. cit., ad art. 70 LALPT n.515 seg.).

4.2

In concreto l'impianto di telefonia mobile, ancorché collocato sul tetto

di un edificio che supera sensibilmente l'altezza massima (m 10.50) prescritta

dal PR (sul quale insistono corpi tecnici che oltrepassano i limiti disposti

per questi manufatti, art. 13 NAPR) - tenuto conto delle sue modiche

ripercussioni dal profilo degli ingombri e dell'estetica - non configura un

intervento sostanziale, di per sé inammissibile in base agli art. 66 cpv. 2 LST

e 86 cpv. 3 RLst. L'impianto non sovverte l'identità dell'edificio, né aggrava

i momenti di contrasto con le norme entrate in vigore dopo la sua edificazione.

In particolare, contrariamente a quanto censurano gli insorgenti, esso non

aumenta il contrasto con l'altezza prescritta dall'art. 13 NAPR, poiché tale

norma non è applicabile alle antenne di telefonia mobile (supra, consid.

3.

). La sua altezza non va aggiunta a quella dell'edificio sottostante. Le

ripercussioni che ne deriveranno ai fondi circostanti sono del resto tutto

sommato insignificanti, non solo dal profilo dell'areazione e dell'insolazione

naturali, ma anche del quadro del paesaggio (cfr. fotomontaggio annesso alla

relazione tecnica). Tanto più che l'impianto, come si vedrà qui di seguito, non

presta il fianco a critiche neppure dal profilo dell'inserimento estetico.

5.

Inserimento estetico

5.1

La LST prevede all'art. 104 cpv. 2 (= art. 94 cpv. 2, fino al 9

febbraio 2015; BU 2015, 40) una clausola estetica positiva (principio

operativo) applicabile a tutto il territorio cantonale. Tale norma non si

limita a vietare una deturpazione del paesaggio o anche solo un'alterazione

apprezzabile dei valori paesaggistici (come invece prevedevano il previgente decreto

legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16

gennaio 1940 [DLBN; BU 1940, 82] ed il relativo regolamento d'applicazione), ma

esige che gli interventi si inseriscano nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa.

L'art. 100 RLst precisa che ciò si verifica quando un progetto si integra

nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le

preesistenze e le caratteristiche dei luoghi.

Secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, nell'interpretazione del

concetto d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio, che è di natura

indeterminata, l'autorità decidente non deve affidarsi alla sua sensibilità

soggettiva, ma deve fondarsi su criteri oggettivi, dimostrando che la sua applicazione

ad una determinata fattispecie deve condurre al divieto o alla limitazione del

diritto di costruire (cfr. DTF 114 la 343

consid. 4b; STA 52.2014.63 del 23 febbraio 2015 consid. 3.3 confermata

da STF 1C_195/2015 dell'11 maggio 2015; 52.2013.35

citata, consid. 5 e rimandi; Lorenzo

Anastasi/Davide Socchi, La protezione del patrimonio costruito, con

particolare riferimento all'inventario ISOS, in RtiD I-2013, pag. 367 seg.). La

citata clausola estetica possiede una portata autonoma e va attuata in aggiunta

alle vigenti prescrizioni edilizie. Essa non deve comunque svuotare di ogni

contenuto, in maniera generalizzata, le prescrizioni edilizie dei piani

regolatori. Fatti salvi i casi, qui non dati, di cui all'art. 109 cpv. 1

LST, all'interno della zona fabbricabile tale principio è applicato dai comuni

(cfr. art. 109 cpv. 2 LST e 107 cpv. 3 RLst).

5.2

Per le antenne di telefonia mobile occorre considerare che la loro

ubicazione e il loro aspetto sono spesso dettati da esigenze tecniche (cfr. STF

1C_98/2011 del 22 settembre 2011 consid. 6.1; Christoph

Fritzsche/Peter Bösch/Thomas Wipf, Zürcher Planungs- und Baurecht, Zurigo

2011, pag. 674). Non può dunque essere applicato un metro di giudizio troppo

severo

ma occorre tener conto anche dell'interesse pubblico ad un'efficiente copertura

della telefonia mobile. Nei territori urbani vi è una grande richiesta dei

servizi di telefonia mobile, ciò che richiede la costruzione di antenne che

devono sopravanzare i tetti, affinché possano svolgere la loro funzione (cfr.

STF 1C_403/2010 del 31 gennaio 2011 consid. 3.2;1C_118/2010 del 20 ottobre

2010.

consid. 6.4 con rinvii; Fritzsche/Bösch/

Wipf, op. cit., pag. 674; STA 52.2011.323 citata consid. 3.2.2).

5.3

Il comune e i vicini ricorrenti lamentano in questa sede che l'impianto

porrebbe dei problemi d'inserimento paesaggistico. A torto.

Ricordato che l'ubicazione delle antenne sul tetto è determinata da esigenze

tecnico-funzionali, in concreto, avuto riguardo alle caratteristiche del

comparto residenziale di situazione (con edifici e infrastrutture di

vario tipo), di quell'impianto (con uno sviluppo ordinario e, con lo schermo, comparabile per foggia e dimensioni ad una canna

fumaria), come pure di quelle dell'edificio su cui insiste (dominato sul tetto dal

torrino centrale del lift; cfr. citato fotomontaggio; cfr. peraltro anche le

viste su www.google.ch/ maps, cfr. al riguardo STF

1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5 e rinvii), l'impatto sul paesaggio

del progetto deve essere considerato irrilevante e comunque non censurabile dal

profilo dell'inserimento estetico (cfr. nello stesso senso DTF 141 II 245

consid. 7.4, con rimando alla STF 1C_244/2007 del 10 aprile 2008 consid. 3.2).

Anche su questo punto, da respingere sono pertanto le obiezioni dei ricorrenti.

6.6.1

Sulla base

di tutte le considerazioni che precedono, le impugnative devono essere

respinte.

6.2

La tassa di

giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico di CO 1 e CO 2, ritenuto che

il comune ne va esente, essendo comparso per esigenze di funzione e non per tutelare

suoi interessi pecuniari (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Le ripetibili (art. 49 cpv. 1

LPAmm) sono invece suddivise fra il comune e i vicini opponenti, in parti

uguali, secondo soccombenza.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

I ricorsi (a)

e (b) sono respinti.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico di CO 1 e CO 2, in solido, dedotto

l'importo (fr. 1'500.-) già versato a titolo di anticipo.

L'importo di

complessivi fr. 2'000.- a titolo di ripetibili in favore di CO 3 è posto a

carico di CO 1 e CO 2 (fr. 1'000.-) e del RI 1 (fr. 1'000.-).

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera